Terza Commissione. F.to salvatore pacenza

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1 PROPOSTA Di legge n. 451/9^Di Iniziativa del consigliere REGIONALe parente, recante: norme in materia di pet therapy terapie, attività ed educazione assistita con animali. IL DIRIGENTE F.to Avv. Lucia Caccamo il presidente F.to salvatore pacenza

2 Relazione Negli ultimi anni si è sempre più affermata la convinzione che la relazione uomo-animale possa apportare giovamento alle persone affette da disagi psichici e fisici, in particolare ai bambini e agli anziani. Gli animali da compagnia possono costituire un valido supporto terapeutico svolgendo una funzione importante di mediatori nei processi educativi e riabilitativi. Il diffondersi di interventi assistiti con gli animali pone l'esigenza di regolamentare la materia al fine di evitare interventi frutto di improvvisazioni con possibili conseguenze negative per gli animali e per gli utilizzatori. La materia delle attività e terapie assistite dagli animali non trova in Italia una disciplina organica. Un primo riconoscimento legislativo della pet therapy è avvenuto con il D.P.C.M. del 28 febbraio 2003 che recepisce l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy. L'accordo fissa alcuni principi fondamentali e prevede che il Governo e le regioni valutino, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di iniziative in materia di interventi assistiti con gli animali. In sintonia con il predetto DPCM e con iniziative analoghe adottate da altre regioni, la presente proposta di legge riconosce, su tutto il territorio regionale, il valore terapeutico e riabilitativo della pet therapy definendo gli interventi assistiti con animali, suddividendo le terapie effettuate con l'ausilio di animali, quali interventi terapeutici finalizzati a migliorare le condizioni di salute di un paziente; le attività svolte con l'ausilio di animali, quali interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati; le attività educative assistite con l'ausilio degli animali quali interventi che grazie alla didattica hanno l'obiettivo di favorire il miglioramento delle capacità cognitive dei bambini o degli adulti con deficit di apprendimento. Il testo disciplina gli ambiti applicativi ed introduce il carattere innovativo dell'accessibilità degli animali al seguito del proprietario o del detentore nelle strutture attrezzate. Vengono posti i criteri di scelta degli animali ammessi agli interventi di pet therapy e si prevede l'istituzione di una Commissione regionale per le terapie e le attività assistite dagli animali, disciplinandone composizione e funzioni, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che formano equipe multidisciplinari di lavoro. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La proposta di legge è stata assegnata a questa Commissione, per l esame di merito, in data 16 aprile Viene trattata in commissione per la prima volta nella seduta del 24 maggio 2013, seduta in cui è stato fissato come termine per gli emendamenti giorno 4 giugno Nella seduta del 12 giugno 2013 la proposta di legge viene esaminata nuovamente insieme agli emendamenti e quindi approvata. Gli uffici di questa Commissione concordano con quanto rilevato nella scheda tecnico legislativa redatta dall ufficio legislativo di questo Consiglio regionale. 2

3 Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria individua e promuove le terapie assistite con gli animali (TAA), le attività assistite con gli animali (AAA) e l'educazione assistita con gli animali (EAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo. Definisce, inoltre, gli ambiti applicativi e le modalità di intervento, stabilendo i parametri necessari per garantire il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute ed il benessere degli animali coinvolti, al fine di evitare azioni che possano arrecare danni a carico dei fruitori e degli animali. Art. 2 (Definizioni) 1. Le TAA, le AAA e le EAA costituiscono un metodo co - terapeutico in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, il paziente è stimolato, sia a livello fisico che psicologico, assumendo un ruolo di protagonista nell'interazione e partecipando attivamente al processo riabilitativo. 2. Per TAA si intendono attività terapeutiche, rivolte a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o psichiatriche, che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale con lo scopo di migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente. 3. Per AAA si intendono interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. In tali tipologie di interventi può essere utilizzata anche solo la referenza animale, senza il coinvolgimento diretto dell animale stesso. 4. Per EAA si intendono interventi che hanno l'obiettivo di favorire il miglioramento delle capacità cognitive dei bambini o degli adulti con deficit di apprendimento, con azioni mirate alla valenza didattica della corretta interazione con gli animali e con la natura. 5. L'insieme dei metodi di cui al comma 1 costituiscono gli Interventi Assistiti con Animali (IAA). Art. 3 (Ambiti applicativi) 1. Le TAA, le AAA e le EAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, case di riposo, centri diurni, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, comunità di recupero, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione e in altri luoghi idonei. 3

4 Art. 4 (Scelta degli animali ammessi) 1. Ai programmi di TAA, AAA e EAA sono ammessi esclusivamente animali appartenenti a specie domestiche, di età non inferiore a dodici mesi, che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto; i cani ospitati nei canili possono essere, eventualmente, impiegati solo a seguito di appropriato percorso rieducativo e di socializzazione, coordinati da un medico veterinario, esperto in comportamento animale; il cane e l operatore sono formati in coppia. 2. Gli animali devono essere regolarmente sottoposti ad un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere. 3. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA, AAA ed EAA, ai quali sono destinati, sono svolti senza alcuna coercizione o maltrattamento e nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto, senza l'utilizzo di stimoli avversativi, al fine di garantire l'equilibrio psico - comportamentale dell'animale e la corretta relazione con l'uomo. Art. 5 (Commissione regionale) 1. Per realizzare le finalità di cui all articolo 1, la Giunta regionale istituisce con deliberazione, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, una commissione per gli interventi assistiti con animali di cui all art La commissione è composta da: a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzioni di coordinamento; b) un medico con specializzazione in neurologia o psichiatria; c) uno psicologo; d) un medico veterinario zooiatra; e) un medico veterinario con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentali applicate; f) un professionista della riabilitazione (fisioterapista, tecnico della neuropsicomotricità, terapista occupazionale, etc.) con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA; g) un educatore professionale, con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA. 3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 è a titolo gratuito. 4. La commissione ha funzione di: a) verificare i requisiti dei soggetti che intendono erogare servizi di TAA, AAA e EAA sul territorio regionale; b) stabilire i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti di cui alla lettera a); c) verificare la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di TAA, AAA e EAA nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali ammessi ai progetti e dei fruitori degli interventi; 4

5 d) valutare i requisiti professionali del personale addetto e coinvolto nei progetti di TAA, AAA e EAA; e) creare un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati all'erogazione di servizi di TAA, AAA e EAA, da tenersi presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute; f) definire le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA, AAA e EAA; g) valutare i requisiti professionali del personale addetto all'educazione e gestione degli animali adibiti a TAA, AAA e EAA. 5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di nomina, nonchè la durata in carica dei componenti della commissione. Art. 6 (Equipe multidisciplinari di lavoro) 1. Le TAA le AAA e le EAA necessitano, nella fase progettuale e di monitoraggio, di equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. 2. Nell'equipe, di cui al comma 1, sono sempre previste le figure di un medico specializzato in neurologia o psichiatria, di uno psicologo, di un medico veterinario zooiatra, di un medico veterinario con formazione ed esperienza nelle scienze comportamentali applicate e di un operatore tecnico con specifica preparazione nell'interazione con la specie di riferimento. 3. Le equipe sono costituite a cura delle strutture, di cui all'articolo 3, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale. Art. 7 (Norme di attuazione) 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento che individua: a) I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possono esercitare le attività di cui all articolo 2; b) i requisiti strutturali ed organizzativi, le modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA ed EAA, nonchè le modalità per permettere l accesso degli animali di affezione del proprietario o detentore nelle strutture, pubbliche e private regionali, accreditate dal Servizio sanitario regionale; c) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA, AAA ed EAA; d) le specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA; e) i criteri e le modalità di formazione ed educazione degli animali coinvolti. 5

6 Art. 8 (Clausola di invarianza oneri e di adeguamento) 1. Dall attuazione della presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. Le disposizioni della presente legge, ove difformi, sono adeguate a quanto disposto dai provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 (Interventi urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l equità sociale), convertito dalla legge 29 novembre 2007, n I provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l attuazione del Piano, di cui al comma 2, si applicano in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della norma regionale di adeguamento. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 6

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