Comune di Carpaneto Piacentino Provincia di Piacenza Settore Socio culturale
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1 Comune di Carpaneto Piacentino Provincia di Piacenza Settore Socio culturale REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI (approvato con delibera C.C. n 49 del 24/06/2000) ART. 1 - FINALITA L assistenza economica è finalizzata: ad assicurare a tutti i cittadini le essenziali condizioni materiali di vita; a contrastare e contribuire a rimuovere processi di emarginazione o istituzionalizzazione di persone o nuclei in difficoltà economiche; promuovere l uniformità degli interventi superando la divisione dei cittadini in categorie mediante l adozione del MINIMO VITALE come parametro di riferimento per tutti gli interventi. Esso è calcolato sommando la quota base del minimo vitale (corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, che viene di anno in anno recepito dalla Giunta Comunale), l affitto mensile realmente corrisposto, e le spese relative al riscaldamento. ART. 2 - UTENTI Possono presentare domanda di assistenza economica i cittadini e i nuclei familiari residenti a Carpaneto Piacentino per i quali è dimostrato lo stato di bisogno e l impossibilità di farvi fronte diversamente. L ammissione a detti interventi è subordinata alla verifica che il richiedente abbia esercitato i propri diritti a fruire di prestazioni da parte di altri organismi o istituzioni e che i familiari di cui all art. 433 e seguenti del Codice Civile adempiano i propri obblighi di legge. In caso contrario il Comune, attraverso i propri servizi, fornisce le indicazioni e la necessaria collaborazione provvedendo anche, previo consenso del richiedente, a richiamare i parenti all assolvimento dei propri doveri di mantenimento e solidarietà umana che non possono essere sostituiti dall Istituzione. ART. 3 - TIPOLOGIA Gli interventi di assistenza economica si distinguono, a seconda dei bisogni che tendono a soddisfare, secondo la seguente tipologia: 1. CONTRIBUTI ORDINARI CONTINUATIVI garantendo il parametro del minimo vitale a:
2 persone che per età e/o inabilità permanente dovuta ad handicap o malattie gravi sono sprovviste in modo irreversibile del reddito necessario per il soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita. Tale contributo avrà durata annuale e sarà rinnovato previa verifica del perdurare dei requisiti; persone o nuclei temporaneamente sprovvisti del reddito necessario per il soddisfacimento dei bisogni vitali per l impossibilità di accedere ad una occupazione lavorativa per cause non imputabili alla loro volontà. L intervento viene attuato per il periodo di reale bisogno e comunque per una durata massima di mesi sei; persone che necessitano di prestazioni a carattere sanitario con costi rilevanti non coperti dal S.S.N, necessità di trasporti per accedere a servizi che richiedono continuità e costanza di intervento nel tempo e per una durata considerevole. Gli interventi economici possono prolungarsi per la durata del bisogno; persone che in attesa delle liquidazioni di pensioni, indennità o altri interventi dispongono di redditi di ammontare inferiore al Minimo Vitale. In questi casi, i contributi vengono erogati a titolo di prestito, con l obbligo sottoscritto dell assegnatario di rimborsare al Comune i contributi percepiti al momento della riscossione degli arretrati di cui alle suddette pensioni o indennità; detti sussidi sono pari alla differenza fra il reddito accertato dal richiedente e il MINIMO VITALE individuato all art CONTRIBUTI STRAORDINARI erogati a persone o nuclei che si trovino in condizione di bisogno di carattere eccezionale, transitorio e non prevedibile per le stesse cause e simili di cui al punto precedente. Tali contributi sono erogati qualora il reddito di tre mesi dell interessato o del nucleo familiare non superi l importo risultante dalla somma del costo da affrontare e del minimo vitale del richiedente. Vengono erogati in un unica soluzione e di norma in denaro, qualora si verifichi che l utente non è in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzioni delle reali necessità di vita di sé e dei familiari a carico, il contributo può essere sostituito parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente da: erogazione di beni in natura (buoni, ecc.) pagamento diretto di fatture, prestazioni, ecc. Questi contributi vengono generalmente erogati per: - spese inerenti la manutenzione straordinaria dell alloggio; - spese per riscaldamento; - spese per interventi necessari a seguito di cure sanitarie non praticabili dal Servizio Sanitario Nazionale (visite specialistiche, esami, ecc.); - spese per pagamento canone d affitto; - spese per consumo acqua; 3. INTERVENTI DI EMERGENZA AD INDIGENTI DI PASSAGGIO Sono esclusivamente finalizzati al raggiungimento del luogo di residenza da parte dell interessato e consistono, oltre alla fornitura del biglietto ferroviario o di altro mezzo di trasporto pubblico, prevista da circolare Prefettizia, nell erogazione di una somma rispondente
3 al costo di uno o due pasti da utilizzare presso mense, o fornitura di buoni per l acquisto di generi alimentari. Tali contributi sono svincolati da qualsiasi conteggio di reddito e sono erogati a persone non residenti nel Comune, alle quali non è possibile, data l urgenza, chiedere la documentazione prevista per l erogazione del contributo. E fatto obbligo comunque di acquisire copia di un documento di riconoscimento e di comunicare al Comune di residenza dell interessato l intervento fatto. ART. 4 ENTITA DEGLI INTERVENTI Concorrono alla definizione dell ammontare degli interventi di assistenza economica i seguenti elementi: Entità del minimo vitale: è assunto, come parametro monetario di riferimento, l importo della pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, comprensivo della 13^ mensilità, suddiviso per 12, accolto annualmente dalla Giunta Comunale. A tale cifra va aggiunto, qualora sussista, l affitto mensile realmente corrisposto e le spese relative al riscaldamento. L entità da erogare sarà pari alla differenza fra il minimo vitale come sopra definito e il reddito accertato. Reddito del richiedente: si intendono tutti gli introiti da pensione e da lavoro dipendente o autonomo, e i redditi patrimoniali sia mobiliari sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliari fatta eccezione dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché i contributi derivanti dagli obblighi agli alimenti. Il reddito preso in considerazione per l applicazione del minimo vitale è quello: - del solo richiedente qualora viva solo e non abbia parenti tenuti per legge agli alimenti - di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente e dei familiari non conviventi di cui all art. 433 e seguenti del Codice Civile: (il coniuge, i figli legittimi o naturali o adottivi e in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali, i genitori, e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali; Il reddito delle persone tenute agli alimenti si calcola nel seguente modo: - al 100% nel caso di coniugi (comprese le unioni di fatto accertate), dei figli, dei genitori, dei generi e delle nuore, al netto dell affitto. Dal reddito familiare complessivo, al netto dell affitto, si detrae il minimo vitale intero per ciascun componente. L eventuale differenza in positivo costituisce la quota dovuta per gli alimenti; - al 70% nel caso di fratelli, sorelle, nipoti diretti, al netto dell affitto. Il reddito è riferito al solo obbligato. Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del minimo vitale viene fatto con metodo scalare, secondo la tabella sottoindicata: - 1 componente (C.F.) 100% della quota base - 2 componente 80% % % - dal 5 componente in poi 50% Per nucleo familiare si intende la convivenza di fatto e volontaria di più persone in uno stesso alloggio, anche in mancanza di legami parentali ai sensi di legge.
4 ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL ASSISTENZA ECONOMICA Sono motivi di esclusione dall assistenza economica: a) il reddito individuale o familiare superiore al minimo vitale; b) il possesso di risparmi, rendite da capitali, fondi, ecc.; c) il possesso di beni immobili (tranne l abitazione principale) e di beni mobili di lusso; d) l esistenza di persone tenute agli alimenti (art.433 del C.C.) e in grado di provvedervi; ART. 6 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA La documentazione e le notizie necessarie alla corretta istruzione delle pratiche relative alle richieste di intervento da raccogliersi su apposita modulistica, riguardano: a) le condizioni di salute dei componenti il nucleo, qualora siano elementi determinanti o importanti per la valutazione delle reali condizioni del nucleo. b) la situazione familiare e sociale in genere e, nello specifico, i rapporti tra i membri del nucleo familiare, i rapporti interpersonali al di fuori della famiglia; c) le condizioni dell abitazione; d) la situazione economica occupazionale o professionale del richiedente e dei conviventi (siano essi familiari o non) nonché, qualora esistano dei parenti obbligati agli alimenti; e) la fruizione da parte dei componenti il nucleo familiare di contributi assistenziali da parte di altri Enti o Istituzioni; f) ogni altro documento utile a stabilire la reale ed oggettiva situazione del singolo, del nucleo e degli altri familiari. ART. 7 RICHIESTA E ISTRUTTORIA La richiesta di assistenza economica deve essere presentata su apposito modulo presso il Comune di Carpaneto P.no. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: a) stato di famiglia dell interessato e dei parenti obbligati o autocertificazione contenente la composizione del proprio nucleo familiare di fatto comprendendo in essi gli eventuali conviventi che non abbiano relazioni di parentela con l interessato e l indicazione dei parenti obbligati agli alimenti; b) certificazione medica e ogni altra documentazione di carattere sanitario ritenuta utile; c) certificazione dei redditi: CUD, mod. 730 o mod. Unico; d) trattandosi di disoccupato: tesserino di iscrizione alle liste di disoccupazione; e) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo ai redditi e alle proprietà; f) ricevuta dell affitto; La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall art. 496 del Codice Penale. Il servizio sociale, in relazione allo stato di bisogno del richiedente, ai rapporti familiari ed interpersonali nonché alle condizioni economiche ed abitative, in conformità alle finalità, ai criteri e principi d intervento del presente Regolamento, formula la proposta di intervento.
5 La proposta viene trasmessa al Responsabile del Servizio che predispone gli atti di erogazione o diniego, che devono essere conclusi entro 30gg. dalla data della domanda di contributo.
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