ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI FIRENZE E Azienda ASL 10 DI FIRENZE PREMESSA

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1 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI FIRENZE E Azienda ASL 10 DI FIRENZE PREMESSA - Il Comune è l Ente titolare delle funzioni in materia di servizi sociali ai sensi dell art. 9 L.142/90 - Il Comune gestisce gli interventi di propria competenza secondo le diverse modalità indicate dall art. 7, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 72/97 - Le attività di integrazione socio-sanitaria previste al Titolo V L.R. 72/97 vengono esercitate secondo il criterio della unicità del soggetto gestore individuato ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, comma 2, e 38 della L.R. 72/97 - Ai sensi della L.R. 22/2000 art. 9, comma 4 la zona di Firenze dell Azienda USL 10 coincide con il territorio del Comune di Firenze; - Tra il Comune di Firenze e l Azienda USL deve essere sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione in forma integrata di specifici interventi per categorie di utenti ed aree d azione previste dal Titolo V della LR 72/97 - Il regime di accordi di programma, previsto dall art. 27 della L. 142/90 e dall art. 14 LR 72/97 trova attuazione nella proposizione di piani di intervento nell ambito territoriale della zona socio-sanitaria. - L accordo di programma è sottoscritto dalle competenti istituzioni allo scopo di definire ai sensi dell art. 14 LR 72/97: - finalità, oggetto, durata; - risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie; - gli operatori da impiegare con specificazione delle loro caratteristiche professionali e delle qualifiche rivestite, in riferimento alle attività da gestire; - il coordinamento tecnico dei servizi e i protocolli operativi attraverso i quali garantire l erogazione integrata degli interventi socio-sanitari; - le modalità di verifica periodica e finale dello stato di attuazione dell accordo di programma e dei risultati finali; Art. 1 Obiettivi dell Accordo di programma Ai sensi e per gli effetti dell applicazione della L.R. 72/97, tra il Comune di Firenze e la Azienda USL 10 viene stipulato accordo di programma concernente la gestione delle prestazioni sociosanitarie, atte a soddisfare mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. L accordo di programma attua gli indirizzi e i programmi approvati dal programma operativo di zona e dal piano zonale di assistenza che con esso è territorialmente coincidente (art.11 L.R. 72/1997, art. 55 L.R.22/2000, Delibera del Consiglio Regionale n.41 del 17 febbraio 1999 "Piano Sanitario Regionale 1999/2001, Parte II, capo I, punto 4). Art. 2 Responsabilità

2 Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente accordo di programma e per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati tre livelli di responsabilità: a) il primo livello di carattere istituzionale è identificato, per la parte comunale, nell Assessore alle Politiche Socio Sanitarie e Presidente della Conferenza di Zona di Firenze, e per la parte dell Azienda Sanitaria, nel Direttore Generale della Azienda USL 10; b) il secondo livello di carattere gestionale identificato a livello di Zona sociosanitaria nel Responsabile di Zona della Azienda USL 10 e, per quanto concerne il Comune di Firenze, nel Direttore della Direzione 18, Sicurezza Sociale e Igiene Pubblica; c) il terzo livello di carattere organizzativo/operativo identificato: a livello di distretto/quartiere nel Direttore di Distretto e nel Dirigente di Quartiere per quanto di competenze e nei responsabili della struttura organizzativa di Assistenza Sociale di Distretto/Quartiere nominati d intesa fra il Comune e l Azienda USL, con i necessari atti amministrativi. a livello di azioni di area, progetti, singoli interventi, nei responsabili di unità operative o di procedimento. Art. 3 Finalità Le finalità generali che il Comune di Firenze e la Azienda USL 10 intendono conseguire con il presente accordo di programma sono: affermare il principio della unicità e globalità della persona utente; favorire l accesso e la fruizione dei servizi sociosanitari attraverso l omogeneizzazione dei criteri e delle procedure; ottimizzare il coordinamento delle risorse; operare mediante interventi personalizzati nel pieno rispetto della dignità dei singoli; evitare rinvii o disguidi nell assunzione in carico dei bisogni; favorire l accesso ai servizi con la creazione di punti di raccolta della domanda e di informazione che siano unici per tutti i bisogni sociosanitari. Le attività oggetto dell Accordo sono individuate nei Titoli V e VI della L.R. 72/97 e nei progetti obiettivo approvati con deliberazione del C.R. n. 41 del 17/02/99 "Piano Sanitario Regionale 1999/2001". Le parti fanno comunque riferimento al Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229, ed in particolare a quanto previsto dall art. 3 septies e, in quanto occorrer possa, alla normativa che in materia sarà emanata nel corso della durata dell Accordo. Art. 4 Priorità Gli obiettivi e gli indirizzi prioritari per il 2000 sono quelli fissati dalla Conferenza di zona e precisamente: a) riorganizzazione del sistema dei servizi sociali

3 b) programmazione integrata delle attività sociali con quelle ad alta integrazione sanitaria di cui all art.3 septies del D.lvo n.229 del 19 giugno 1999, mediante integrazione operativa Comune/Azienda USL e programmazione decentrata c) adozione di strumenti di informazione e concertazione idonei, reti di protezione sociale, percorsi di inclusione sociale e sono perseguiti al fine di: 1. Mantenere la persona nel proprio contesto di vita attraverso interventi a sostegno della famiglia e della persona con prestazioni svolte in regime domiciliare e diurno ovvero nel contesto della vita quotidiana 2. Utilizzare il ricorso ai servizi residenziali in via subordinata ed esperendo modalità che circoscrivono di norma ad un periodo programmato la prestazione, sulla base di un definito piano di intervento 3. Adottare modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, all autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e di relazione. Art. 5 Livello Istituzionale Il Comune e l Azienda USL svolgono funzioni di programmazione e di valorizzazione delle politiche sociali integrate e di tutte le attività sociosanitarie e di integrazione con le attività socio-assistenziali per il perseguimento del benessere del cittadino, per promuovere e garantire la tutela della salute, per il superamento di stati di emarginazione, disagio e sofferenza. Questo primo livello è chiamato a garantire la strategia in ordine agli obiettivi nonché l effettiva integrazione delle risorse e dei fattori produttivi, nell erogazione dell assistenza. Spetta pertanto al livello istituzionale la verifica dell andamento dell accordo e dei suoi risultati. A tale scopo questo si avvarrà della attività e delle elaborazioni della commissione paritetica di cui al successivo art. 9. Spetta all Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Firenze e Presidente della Conferenza di Zona di Firenze, e al Direttore Generale dell Azienda USL 10 dare indirizzi per i successivi programmi di implementazione, innovazione e sperimentazione, connessi in tutto o in parte alle aree di intervento dell Accordo, i quali costituiranno obiettivo di lavoro per la Commissione tecnico-paritetica. Per l attuazione di quanto più sopra previsto, il livello istituzionale si riunirà almeno due volte l anno e di tale incontri verrà redatto idoneo verbale, valido agli effetti di cui sopra. Costituiscono fattori dell accordo a livello istituzionale: a. il personale b. le risorse Per realizzare l integrazione effettiva ed operativa delle attività, l Azienda USL ed il Comune mettono a disposizione personale e risorse finanziare in quantità non inferiori a quelle presenti alla data odierna secondo quanto indicato nell allegato "A". Ulteriori programmi di sviluppo, in ottemperanza ai piani di zona, dovranno prevedere gli eventuali maggiori oneri di personale, strumentali e finanziari. Il personale assegnato mantiene la dipendenza giuridica dall ente di appartenenza.

4 Per quanto riguarda il personale che nel corso della durata dell Accordo venisse a mancare a causa di dimissioni, pensionamento, maternità, malattia lunga o a seguito di altre fattispecie previste dalla normativa, ciascun ente provvederà alla sostituzione di quello mancante afferente alla dotazione propria di cui all allegato sopra richiamato. Nel caso in cui uno degli Enti richieda all altro di attivare la sostituzione per quanto di propria competenza, questo dovrà provvedere al relativo rimborso. Per quanto riguarda il personale che sia per rendersi necessario per il potenziamento dei programmi previsti o per l attivazione di nuovi programmi, ciascun ente dovrà contribuire per la quota che verrà posta a carico rispettivamente dal progetto stesso. Costituiscono elementi di valorizzazione dell Accordo e supporto all implementazione e al consolidamento dell integrazione socio-sanitaria, la formazione e l aggiornamento permanente del personale. I due Enti si impegnano pertanto a concertare programmi di formazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo di programma. In questo spirito e nell ottica di accompagnare il processo di integrazione sociosanitaria, le parti concordano di attivare da subito un primo progetto di formazione della durata di un anno, destinato agli operatori del sociale interessati dall Accordo stesso, che troverà finanziamento nel suo totale di spesa in proporzione al personale di ciascun ente. Art. 6 Livello gestionale Si conviene che gli atti amministrativi riguardanti le prestazioni sociosanitarie vengono adottati dalle singole amministrazioni secondo procedure condivise in appositi protocolli da sottoscrivere precisando che il Responsabile della struttura organizzativa di assistenza sociale di Distretto/Quartiere assume i compiti di referente per tutte le attività sociali con valenza sanitaria e socioassistenziali e, in virtù del presente accordo, assume titolo a proporre e/o adottare gli atti amministrativi di competenza della Azienda USL e del Comune, in applicazione del disposto di cui all art.20, comma 7 della L.R. 72/97. Entro il 28 febbraio 2001 saranno sottoscritti i protocolli relativi all area Salute mentale e Tossicodipendenze. Al riguardo le parti si impegnano a ricercare modalità che sempre più facilitino l unitarietà anche dei percorsi amministrativi. Attraverso un "tavolo tecnico di zona", individuato dalla Commissione di cui all art.9 del presente Accordo vengono concertate, monitorate e risolte eventuali problematiche gestionali in materia. La composizione di detto tavolo viene definita annualmente e rinnovata di anno in anno parzialmente, onde consentire da un lato la continuità del lavoro dei suoi componenti e dall altro la graduale partecipazione di più operatori a detta esperienza. Detto gruppo si riferisce col proprio operato alla Commissione ex art. 9 ed a questa fornirà, a richiesta, gli elementi indicati e gli esiti dei monitoraggi attivati. Art. 7 Livello operativo

5 Il livello operativo (tecnico-professionale) è quello di Quartiere/Distretto. Il personale sociale dipendente dalla Azienda USL, assegnato al distretto di competenza, ed il personale sociale dipendente dal Comune, assegnato al SAST di competenza, operano in maniera integrata nella struttura organizzativa di assistenza sociale di Distretto/Quartiere. La responsabilità della struttura organizzativa di assistenza sociale di Distretto/Quartiere è attribuita ad un unico operatore, individuato come indicato all art.2 c), il quale risponde del suo operato sia al direttore del distretto che al dirigente del quartiere. Gli apporti professionali degli operatori sociali all interno delle articolazioni territoriali saranno garantiti secondo le modalità previste dai protocolli di area di cui al precedente art. 6. La presa in carico professionale avviene da parte di un unico operatore il quale, una volta definito il piano di intervento, segue la situazione attivando tutte le risorse necessarie del Comune e della Azienda USL. Nelle situazioni in cui occorre una valutazione multiprofessionale (SERT, UFMA-UFMI, UVG, GOM, GOIF ed altri eventuali), la presa in carico deve essere proposta dagli operatori di riferimento alle équipes specifiche, delle quali l operatore sociale costituisce la componente sociale per quel caso. Il responsabile della struttura organizzativa di assistenza sociale di Distretto/Quartiere è componente dell Ufficio di Coordinamento distrettuale, ai sensi dell art.56, comma 4 della legge regionale 22/2000. Art. 8 Aree di azione ed interventi specifici Formano parte integrante del presente accordo di programma gli allegati sub A) sottoindicati. Le parti si impegnano a formulare contestualmente all adozione del Piano zonale di assistenza sociale e del Programma operativo di zona, i documenti aggiuntivi sub B), riferiti alle aree di azione ed agli interventi specifici da realizzare. sub "A") 1. analisi dei fenomeni, come contenuti nella Relazione Sanitaria dell Azienda USL 10 di Firenze per l anno 1999 (Deliberazione del Direttore Generale n.696 del 21/04/2000) e nella Relazione Sociale allegato A del Piano Sociale Integrato di zona (Deliberazione n. 2 del della zona socio-sanitaria di Firenze) 2. gli interventi già in essere; 3. le risorse professionali, strumentali, strutturali e finanziarie impegnate e utilizzate nel sub "B") 1. programma di sviluppo del livello di interventi 2. piano economico e copertura finanziaria 3. modalità di gestione 4. individuazione delle quote di spesa a carico del Comune di Firenze e della Azienda USL 10, fatte salve le determinazioni degli atti di coordinamento ed indirizzo previsti dal D.lgs.229/1999 e degli atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione Toscana.; 5. tempi e modalità di verifica dei risultati attesi

6 6. convenzioni da mettere in atto con altri soggetti, con oneri definiti a carico dei contraenti. Art. 9 Commissione tecnica paritetica Il Comune e la Azienda USL costituiscono per la durata dell Accordo una commissione tecnica paritetica sullo stato di attuazione dell accordo e per la verifica dei risultati e per la stesura dei nuovi programmi d sviluppo, in attuazione degli indirizzi dati dal livello istituzionale. L aggiornamento dell accordo ha cadenza annuale e dovrà consentire l inserimento degli impegni relativi nel PAL, nel Programma operativo di zona e nel Piano zonale di assistenza sociale. La commissione tecnica paritetica è costituita come segue: il Direttore della Direzione Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica del Comune il Responsabile di Zona della Azienda USL il Dirigente dei Servizi territoriali del Comune il Coordinatore dei Servizi sociali dell Azienda USL un Dirigente di Quartiere o un suo delegato un Direttore Sanitario di Distretto Questi ultimi due saranno nominati dal livello istituzionale e verranno rinnovati dopo due anni. È compito di detta Commissione fornire al livello istituzionale gli elementi per verificare l andamento dell Accordo nonché l utilizzo delle risorse (personale e finanziamenti), sia esistenti che necessarie per gli eventuali nuovi programmi di sviluppo. Oltre che rispondere ad eventuali richieste in merito, detta Commissione procederà alla redazione annuale di una relazione che consenta tali valutazioni. Al fine di programmare, governare e verificare i campi oggetto del presente accordo, le parti si impegnano fin d ora a definire livelli informativi comuni perseguendo modalità di dialogo e compatibilità. I rispettivi sistemi informativi dovranno contribuire al monitoraggio delle attività e dei servizi fornendo i dati conoscitivi necessari, anche con indicatori specificatamente individuati. Una prima proposta per la raccolta sistematica dei dati e l individuazione dei prodotti funzionali alla programmazione, gestione e verifica dei risultati delle attività interessate dal presente accordo, dovrà essere predisposta a cura della Commissione di cui al presente articolo entro 1 anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Essa sarà assistita dalle necessarie competenze tecniche interne a ciascun ente e/o acquisite allo scopo. Art.10 Operatività dell accordo Il presente accordo, per quanto riguarda gli effetti operativi e quindi anche la messa a disposizione del personale e delle risorse di cui al precedente art. 5, diviene operativo dal Art. 11 Compartecipazione alla spesa per gli interventi da parte dei cittadini

7 La compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini ammessi a fruire delle prestazioni è determinata secondo le modalità e le misure disciplinate dal Regolamento del Comune di Firenze. Gli importi derivanti dalla suddetta compartecipazione costituiscono quota delle risorse finanziarie del Comune di Firenze. Art. 12 Collegio di vigilanza Il Collegio di vigilanza previsto dall art. 27, comma 6, della L. 142/90 è costituito dall Assessore alle Politiche Socio - Sanitarie, che lo presiede e dal Direttore Generale della Azienda USL 10. Art. 13 Adeguamenti Per agevolare l operatività degli adempimenti del presente accordo il Coordinatore Sociale, d intesa con il Responsabile di Zona della Azienda USL 10 e il Direttore della Direzione 18 del Comune di Firenze potranno elaborare congiuntamente programmi immediatamente operativi in relazione a specifiche necessità che dovessero emergere, che prevedano l impiego di ulteriori risorse finanziarie, patrimoniali, strumentali, di personale, dei due Enti, nonché apportare variazioni ai programmi che si dovessero rendere necessarie, per la realizzazione degli obiettivi generali stabiliti dal presente accordo. Di tali programmi dovrà essere data notizia immediata al livello istituzionale. Art. 14 Decorrenza e durata dell accordo di programma L operatività del presente accordo programma decorre dal 1 maggio L accordo di programma ha validità a partire dalla data di sottoscrizione fino al e può essere prorogato con esplicita disposizione all interno del Piano integrato di zona di cui alla L.R. 72/97. Art. 15 Approvazione con atti formali e pubblicazione accordo di programma Il Comune di Firenze e la Azienda USL 10 aderenti all accordo di programma approvano con atto formale il medesimo, che viene pubblicato a cura del Sindaco del Comune di Firenze sul B.U.R.T. ai sensi dell art. 27 della L. 142/90 e art. 10 L.R.T. 76/96. Letto, approvato e sottoscritto in data 29 dicembre 2000 COMUNE DI FIRENZE L Assessore alle Politiche Socio - Sanitarie Dott. Giacomo Billi Allegati ex art. 8, sub A) Omissis Azienda ASL 10 Il Direttore Generale Dott. Paolo Menichetti ENTI LOCALI - Accordi di Programma (Boll. n 22 del 30/05/2001, parte Seconda, SEZIONE IV ) COMUNE DI FIRENZE

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