XII COMMISSIONE PERMANENTE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "XII COMMISSIONE PERMANENTE"

Transcript

1 Martedì 4 aprile Commissione XII XII COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali) S O M M A R I O INTERROGAZIONI: Calzavara: Sulla chiusura della sala operatoria di chirurgia dell ospedale di Agordo ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) Cento: Sulle insufficienze del day hospital oncologico del San Camillo di Roma ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) Carlesi: Sul rimborso dei farmaci da parte del SSN per le patologie dell anoressia nervosa e della bulimia ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) Foti: Sulla richiesta di introdurre nuove scuole di specializzazione in andrologia ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) Foti e Butti: Sull infertilità delle coppie ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) SEDE REFERENTE: Sui lavori della Commissione Segreto professionale assistenti sociali. C Battaglia, C D Amico, C Prestigiacomo, C Servodio (Esame e rinvio) Disposizioni urgenti in materia sanitaria. C Governo (Esame e rinvio) ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 229 del 1999 [Adozione atto aziendale (articolo 3, comma 1-bis); Programmi di rilievo nazionale interregionale (articolo 19-sexies); Graduatorie medicina generale (articolo 8, comma 8-bis)] (Esame e rinvio) Schema di decreto legislativo in materia di accertamento della situazione economica degli utenti delle prestazioni sociali agevolate («redditometro»). Deliberazione di osservazioni alle Commissioni riunite V e VI (Seguito dell esame e conclusione) ALLEGATO 6 (Proposta di deliberazione di osservazioni) AVVERTENZA INTERROGAZIONI Martedì 4 aprile Presidenza del Presidente BOLOGNESI. Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Fabio Di Capua. La seduta comincia alle Calzavara: Sulla chiusura della sala operatoria di chirurgia dell ospedale di Agordo. Il sottosegretario Fabio Di Capua risponde all interrogazione nei termini riportati in allegato (si veda l allegato n. 1).

2 Martedì 4 aprile Commissione XII Fabio CALZAVARA (LNP) ritiene esauriente la risposta del Governo. Evidenzia che la presentazione dell interrogazione in esame ha con tutta probabilità indotto le autorità competenti a trovare rapidamente una soluzione adeguata al problema venutosi a determinare a seguito dei lavori di ristrutturazione della sala operatoria di chirurgia dell ospedale di Agordo. Auspica, tuttavia, una maggiore attenzione dell autorità sanitaria centrale alle esigenze ospedaliere delle regioni di montagna, in particolare dell area bellunese, ricordando le difficoltà nei trasporti che caratterizzano tali zone e i particolari problemi legati alla presenza di numerosi turisti in molti mesi dell anno Cento: Sulle insufficienze del day hospital oncologico del San Camillo di Roma. Il sottosegretario Fabio Di Capua risponde all interrogazione nei termini riportati in allegato (si veda l allegato n. 2). Pier Paolo CENTO (misto-verdi-ulivo) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta. Ritiene che la prassi di rispondere alle interrogazioni parlamentari attraverso la mera riproposizione delle note trasmesse dagli organi locali, come sempre più spesso accade anche in ambito sanitario, snaturi il significato dell attività di sindacato ispettivo, mortificando le prerogative parlamentari. Ribadisce l insostenibile situazione del day hospital oncologico dell ospedale San Camillo di Roma, ove da quattro anni sono in corso lavori di ristrutturazione per i quali non si ha alcuna certezza in ordine ai tempi di conclusione. Auspica che il Governo non si limiti a prendere atto delle spiegazioni fornite dal commissario regionale ma attivi gli strumenti ispettivi a sua disposizione per far luce sulla situazione reale del suddetto day hospital, anche in considerazione che su tale vicenda vertono strumenti di sindacato ispettivo di altri deputati Carlesi: Sul rimborso dei farmaci da parte del SSN per le patologie dell anoressia nervosa e della bulimia. Il sottosegretario Fabio Di Capua risponde all interrogazione nei termini riportati in allegato (si veda l allegato n. 3). Nicola CARLESI (AN) non condivide la validità scientifica delle conclusioni a cui è giunta la CUF in relazione all uso dei farmaci SSRI per la cura dell anoressia nervosa e della bulimia. Ritiene contraddittorio che a fronte del riconoscimento della gravità dei disturbi legati a tali patologie si limiti indebitamente la prescrivibilità dei farmaci di cui la letteratura scientifica internazionale ha da tempo riconosciuto la validità. Tale situazione induce non di rado i medici a certificazioni sostanzialmente false in ordine alla patologia del paziente e all esistenza di controindicazioni per l uso di antidepressivi triciclici, al fine di consentire la prescrizione di farmaci SSRI. Dichiarandosi insoddisfatto della risposta, auspica, pertanto, un complessivo ripensamento del Governo sulla questione in esame, sollecitando anche una maggiore attenzione al tema generale della medicina psichiatrica Foti: Sulla richiesta di introdurre nuove scuole di specializzazione in andrologia. Marida BOLOGNESI, presidente, avverte che l interrogazione è stata sottoscritta anche dal deputato Carlesi. Il sottosegretario Fabio DI CAPUA risponde all interrogazione nei termini riportati in allegato (si veda l allegato n. 4). Nicola CARLESI (AN) si dichiara moderatamente soddisfatto della risposta del Governo Foti e Butti: Sull infertilità delle coppie. Marida BOLOGNESI, presidente, avverte che l interrogazione n è stata sottoscritta anche dal deputato Carlesi.

3 Martedì 4 aprile Commissione XII Il sottosegretario Fabio DI CAPUA risponde all interrogazione nei termini riportati in allegato (si veda l allegato n. 5). Nicola CARLESI (AN) si dichiara moderatamente soddisfatto della risposta del Governo. Marida BOLOGNESI, presidente, avverte che, a causa di accertate difficoltà nei trasporti, molti deputati giungeranno in ritardo nella sede parlamentare. Attesa la presenza del deputato Giacco e l impossibilità di partecipare ai lavori odierni comunicata dal deputato Chiavacci, propone di procedere immediatamente all esame in sede referente dei provvedimenti sul segreto professionale degli assistenti sociali, rinviando alle l esame del disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e degli schemi di decreto legislativo. Conseguentemente, l ordine del giorno della seduta di domani subirà modifiche al fine di anticipare lo svolgimento della riunione dell Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e di consentire l avvio dell esame del progetto di legge C sull integrazione sociale delle persone che esercitano la prostituzione. Di tali variazioni, con indicazione esatta dei nuovi orari, verrà data comunicazione a tutti i componenti della Commissione nelle forme ordinarie. Avverte, invece, che in relazione all andamento della discussione in Assemblea sul progetto di legge di riforma dell assistenza potrà avere luogo una seduta del Comitato dei nove nella giornata di domani. La seduta termina alle SEDE REFERENTE Martedì 4 aprile Presidenza del Presidente BOLOGNESI. Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Fabio Di Capua. La seduta comincia alle Sui lavori della Commissione. Marida BOLOGNESI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n Acquarone, riguardante la disciplina della donazione del midollo osseo, che sarà pertanto abbinata alle proposte di legge recanti norme sulla stessa materia, già all esame della Commissione. Segreto professionale assistenti sociali. C Battaglia, C D Amico, C Prestigiacomo, C Servodio. (Esame e rinvio). La Commissione inizia l esame del provvedimento. Luigi GIACCO (DSU), relatore, osserva innanzitutto che la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante l ordinamento della professione di assistente sociale e l istituzione del relativo albo, stabilisce espressamente che la professione di assistente sociale, in forma autonoma o di lavoro subordinato, può essere esercitata solo previa iscrizione all albo professionale. La ratio della normativa va ricercata nella particolare rilevanza sociale dell attività professionale di assistente sociale, nella conseguente forte esigenza di tutela della collettività e nella carenza di adeguate norme deontologiche nei regolamenti disciplinari dei vari comparti e settori del pubblico impiego. La professione di assistente sociale, inequivocabilmente fondata sul dettato costituzionale (articoli nn. 2, 3, 4, 29, 31, 32 e 38 della Costituzione) ha costituito per cinque decenni lo strumento attraverso il quale si è data attuazione all intervento istituzionale nei confronti dei cittadini più deboli e disagiati, contribuendo in misura determinante alla evoluzione del concetto di assistenza e all acquisizione del moderno concetto di servizi alla persona e dei diritti di cittadinanza. La professione ha sempre operato attraverso la relazione interpersonale, te-

4 Martedì 4 aprile Commissione XII nendo quindi presente la sperequazione esistente tra chi chiede aiuto rispetto ad una situazione di vita e di disagio di cui non riesce ad identificare le coordinate e a comprendere fino in fondo la complessità, e il sapere professionale, la competenza specifica, la lucidità del professionista che esamina i fatti e le situazioni senza un coinvolgimento emotivo totale. Gli assistenti sociali hanno identificato in questo distanziamento professionale da vicende e stati emotivi lo spazio di libertà da offrire agli assistiti per elaborare il proprio problema, comprenderlo, rintracciare le vie per una possibile soluzione. Questo spazio protetto e garantito all interno della relazione con gli assistiti, riservato all espressione del vissuto, riempito di contenuti etici e definito nel segno del rispetto della persona, costituisce elemento fondamentale per gli assistenti sociali. Esso non è soltanto il riconoscimento di un diritto ormai acquisito del cittadino, ma anche mezzo di tutela di uno strumento di lavoro costituito dal rapporto fiduciario con la persona che richiede l intervento professionale. La collocazione dell assistente sociale nell ambito delle professioni garantite ha posto il problema della riservatezza delle notizie di cui viene a conoscenza in occasione e a motivo dell esercizio della professione. In un recente passato, quando il servizio sociale operava soprattutto per categorie assistibili e attraverso prestazioni ben definite, il problema della riservatezza si poneva in termini relativamente facili. Oggi, al contrario, la questione si pone in termini assolutamente più complessi, tanto da ingenerare difficoltà rispetto ad una gestione congrua della questione. Nel lavoro di rete tale tutela appare problematica per la molteplicità degli attori istituzionali, del privato sociale e del volontariato che concorrono all intervento e per il coinvolgimento di varie figure professionali e non professionali. La tutela della riservatezza nei servizi riguarda la conservazione, e ancor più la trasmissione, dei dati; riguarda, altresì, l organizzazione dei servizi, la loro sistemazione logistica, gli strumenti di lavoro, i protocolli d intesa tra i vari organismi istituzionali e le organizzazioni sociali coinvolte in un progetto comune d intervento. Il problema, che assume particolare rilievo in una fase in cui la società appare sensibile più che nel passato alla salvaguardia dell individuo, trova una prima disciplina nelle norme, di contenuto pressoché esclusivamente repressivo, recate dagli articolo 622 e 326 del codice penale. Una più completa regolamentazione della riservatezza si rintraccia nelle norme di deontologia, soprattutto agli articoli 20 e 21 del codice deontologico, che costituisce una vera e propria fonte, in senso sia formale che sostanziale, di diritti e di doveri per il professionista, alla cui inosservanza sono connesse sanzioni di natura disciplinare. L attuale sistema giuridico di tutela e garanzia della riservatezza della professione dell assistente sociale appare incompleto. Manca, infatti, per gli assistenti sociali, la possibilità giuridica, riconosciuta ad altre categorie professionali, di eccepire il segreto e la riservatezza professionale innanzi al giudice civile e penale in relazione a quanto hanno conosciuto in ragione dell esercizio della professione. La possibilità per il professionista di sottrarsi al dovere di deporre come testimone davanti al giudice penale o civile è regolato dall articolo 249 del codice di procedura civile e dall articolo 200 del codice di procedura penale. Tali disposizioni esonerano dall obbligo di deporre su quanto conosciuto per ragioni connesse all esercizio della professione soltanto determinate categorie, quali ministri del culto, alcuni professionisti tassativamente indicati quali gli avvocati, i notai, i consulenti tecnici, i medici, i farmacisti, le ostetriche, nonché ogni altro esercente una professione sanitaria. Le norme richiamate aggiungono, poi, che gli esercenti altre professioni possono astenersi dal testimoniare solo quando la legge riconosce tale espressamente facoltà.

5 Martedì 4 aprile Commissione XII La Corte di Cassazione ha costantemente affermato, in sede di interpretazione ed applicazione degli articoli 249 del codice di proceduta civile e 200 del codice di procedura penale, che l elencazione dei soggetti contenuta in tali disposizioni deve considerarsi tassativa. Per quanto concerne la professione di assistente sociale, l esonero dall obbligo di testimonianza è previsto unicamente all articolo 120, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, ambito nel quale l assistente sociale svolge un ruolo di primaria rilevanza. Tale disposizione stabilisce che i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto in ragione della loro professione, trovando applicazione le disposizioni dell articolo 200 del codice di procedura penale. Sono altresì estese a tali soggetti le garanzie connesse al divieto di ispezione e di perquisizione previsto per i difensori. Da quanto fin qui detto si evince la ormai improrogabile necessità di una legge specifica che, oltre a confermare in modo esplicito il diritto-dovere degli assistenti sociali al segreto e alla riservatezza professionale, riconosca agli stessi anche il diritto di astenersi dal deporre davanti al giudice civile e penale su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell esercizio della professione. La norma deontologica non appare, infatti, sufficiente a garantire la riservatezza e il segreto professionale. È pertanto indispensabile e urgente l adozione di uno specifico provvedimento legislativo. Le quattro proposte di legge in esame (C Battaglia, C D Amico, C Servodio e C Prestigiacomo) aventi contenuto sostanzialmente identico, introducono l obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali iscritti al relativo albo professionale, istituito dalla legge 23 marzo 1993, n. 84. L articolo 1 delle proposte di legge nn. 4927, 4949 e 5113, dispone che gli assistenti sociali debbano osservare l obbligo del segreto professionale su quanto abbiano conosciuto nell esercizio della loro attività professionale, sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale. La disposizione applica, quindi, anche agli iscritti all ordine degli assistenti sociali, il disposto dagli articoli 249 del codice di procedura civile, in materia di facoltà di astensione della testimonianza nel processo, e 200 del codice di procedura penale, in tema di segreto professionale. L articolo 249 del codice di procedura civile prevede che le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, relativi alla facoltà di astensione dei testimoni, trovino applicazione anche nel processo civile. In forza di tale rinvio, anche gli assistenti sociali potranno opporre il segreto professionale alla richiesta di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari (articolo 351), così come dovranno essere assicurate loro le garanzie previste in caso di perquisizioni personali o locali in flagranza di reato o in caso di evasione ovvero nelle perquisizioni domiciliari in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare o di carcerazione (articolo 352). La proposta di legge n prevede, altresì, che agli assistenti sociali si estendano le garanzie previste dall articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore. Ai predetti professionisti devono essere inoltre applicate tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale in quanto compatibili: quest ultima disposizione non è prevista dalla proposta di legge n Ritiene, infine, che l approvazione di una legge in materia di segreto professionale degli assistenti sociali costituirebbe un segno assai preciso della volontà del legislatore di dare dignità e coerenza agli obiettivi qualificanti individuati anche dalla riforma dell assistenza, attualmente all esame dell Assemblea, che non possono

6 Martedì 4 aprile Commissione XII prescindere dalla professionalità degli operatori e dal rispetto di precise norme deontologiche. Il sottosegretario Fabio Di Capua si riserva di intervenire in sede di replica. Marida BOLOGNESI, presidente, rinvia il seguito dell esame ad altra seduta. Sospende, quindi, la seduta fino alle 12.30, al fine di consentire l arrivo dei deputati che hanno comunicato problemi nei trasporti. La seduta, sospesa alle 11.25, è ripresa alle Disposizioni urgenti in materia sanitaria. C Governo. (Esame e rinvio). La Commissione inizia l esame del provvedimento. Salvatore GIACALONE (PDU) relatore, evidenzia, in via generale, che il provvedimento reca una serie di disposizioni eterogenee, legate tuttavia da una comune finalità di razionalizzazione e semplificazione, anche allo scopo di un recupero di efficienza nei servizi. L articolo 1 proroga al 1 o luglio 2001 il termine, già fissato al 1 o gennaio 2000 dal decreto legislativo n. 124 del 1998, dell entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto «sanitometro») correlato alla situazione economica del nucleo familiare. Conseguentemente, lo stesso articolo proroga al 30 giugno 2001 il regime transitorio di esenzioni stabilito all articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n L articolo 2, comma 1, detta disposizioni riguardanti la sperimentazione del sanitometro in relazione alle modalità di accertamento e di verifica delle condizioni, sia di reddito che di patologia, che danno diritto all esenzione parziale o totale dalla partecipazione alla spesa, prevedendo che la sperimentazione debba essere attuata nelle aziende unità sanitarie locali individuate dal Ministero della sanità, d intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto di determinati criteri. Il comma 3 precisa che, in attesa dell aggiornamento del decreto del ministro della sanità n. 329 del 1999 di individuazione delle patologie che danno diritto alla esenzione, e comunque non oltre il 31 ottobre 2000, i soggetti già esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 1 o febbraio 1991, continuano ad esercitare la predetta esenzione ai sensi di tale decreto. La norma consente cioè agli assistiti ai quali sia già stata riconosciuta una esenzione per patologia ai sensi del citato decreto 1 febbraio 1991, di continuare ad esercitare tale diritto. Si conferma, quindi, il regime attualmente vigente, sospendendo sostanzialmente l efficacia del nuovo regolamento delle esenzioni per patologie. In altri termini viene rimossa ogni disparità di trattamento tra assistiti di ASL ove è in corso la sperimentazione e assistiti di ASL ove non è in corso alcuna sperimentazione, mantenendo in piedi un duplice modello di esenzione e consentendo a ciascuno di godere delle condizioni di maggiore favore per tutta la fase della sperimentazione. L articolo 3 elimina l obbligo per il medico di indicare in modo specifico il numero della «nota» di riferimento della prescrizione. Tale obbligo scaturiva dalla necessità di far fronte all insufficiente consapevolezza, da parte dei medici prescrittori, dei contenuti tecnico-scientifici delle «note» della CUF. Poiché il dibattito apertosi a seguito dell introduzione della norma e le iniziative assunte dalle associazioni di categoria hanno favorito una ampia e capillare diffusione della conoscenza delle note, è ora possibile eliminare un adempimento burocratico non più necessario ed attuale, ma anzi pregiudizievole per un efficiente e spedito svolgimento dell attività professionale. L articolo 4 dispone l aggiornamento del gettone di presenza per i componenti di 11 Commissioni operanti presso il

7 Martedì 4 aprile Commissione XII Ministero della sanità. È prevista, inoltre, l istituzione, mediante decreto del ministero della sanità, di due nuove Commissioni: la commissione consultiva del farmaco veterinario e la commissione unica dei dispositivi protesici. L articolo 5 è volto a conseguire una semplificazione procedurale nella fase di esecutività degli accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. In analogia a quanto previsto per la contrattazione collettiva nazionale per il settore pubblico, è stabilito che gli accordi vengano resi esecutivi con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e trasmissione alla Corte dei conti, che certifica l attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Quanto agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, osserva che questi disciplinano materie oggetto del decreto legge n. 46 del 2000, attualmente all esame dell altro ramo del Parlamento. È quindi probabile che a seguito della conversione in legge di tale decreto i suddetti articoli 1 e 2 vengano stralciati. Per quanto concerne le disposizioni recate all articolo 5, ritiene che queste avrebbero dovuto essere collocate, per ragioni di maggiore coerenza e razionalità normativa, nell ambito del provvedimento governativo correttivo del decreto legislativo n. 229 del 1999, attualmente all esame della Commissione. Avverte che il termine del 31 ottobre 2000 individuato all articolo 2, comma 3, ai fini della proroga del vigente regime di esenzioni è, con tutta probabilità, eccessivamente breve. Per quanto concerne gli oneri del provvedimento, rimanda agli articoli 2 e 4.Il primo dispone che per gli oneri derivanti dalla sperimentazione, pari a 24 miliardi per l anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità destinate per il medesimo anno al finanziamento di progetti connessi al perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale. Il secondo, al comma 4, dispone, al fine dell incremento dei gettoni di presenza, la riduzione di 5 miliardi dello stanziamento per le iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria in tale ambito. Per quanto concerne, infine, il coordinamento del testo con altre normative, osserva che non sussistono profili di conflitto con la disciplina comunitaria, mentre permangono i dubbi già evidenziati in relazione al coordinamento con altri provvedimenti attualmente all esame del Parlamento. Marida BOLOGNESI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell esame ad altra seduta. La seduta termina alle ATTI DEL GOVERNO Martedì 4 aprile 2000 Presidenza del Presidente BOLOGNESI. Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Fabio Di Capua. La seduta comincia alle Schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 229 del 1999 [Adozione atto aziendale (articolo 3, comma 1-bis); Programmi di rilievo nazionale interregionale (articolo 19-sexies); Graduatorie medicina generale (articolo 8, comma 8-bis)]. (Esame e rinvio). La Commissione inizia l esame del decreto legislativo. Dino SCANTAMBURLO (PDU), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo all ordine del giorno, correttivo del decreto legislativo n. 229.

8 Martedì 4 aprile Commissione XII L articolo 1 modifica l articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 quanto alle modalità per la definizione dei criteri per l adozione degli atti aziendali. La disposizione, in ragione della conclusione della legislatura regionale, consente la definizione di tali criteri con atto non legislativo, in sede di prima applicazione. L articolo 2 introduce un nuovo articolo riguardante l esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti rispetto all obbligo di dare attuazione ai programmi di rilievo nazionale o interregionale. Sottolinea la necessità di assicurare il rispetto di standard assistenziali sul territorio nazionale ed evidenzia le condizioni che rendono possibile l esercizio dei poteri sostitutivi. L articolo 3 prevede la regionalizzazione delle procedure di sanatoria per le graduatorie di medicina generale in relazione al ritardo nella conclusione dei corsi di formazione in medicina generale rispetto alla data stabilita per la presentazione delle domande ai fini dell inserimento nelle graduatorie regionali. Propone, infine, alla Commissione di valutare l opportunità di inserire nel parere la disposizione di cui all articolo 5 del disegno di legge n relativo all applicazione degli accordi collettivi nazionali. Sottolinea, quindi, l urgenza di deliberare rapidamente considerata la necessità di una tempestiva entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 dello schema. Marida BOLOGNESI, presidente, in relazione alla questione da ultimo posta dal relatore invita la Commissione a valutare la rispondenza e la compatibilità della disposizione da lui citata ai criteri ed ai principi stabiliti dalla legge di delega n. 419 del Rinvia, quindi, il seguito dell esame ad altra seduta. Schema di decreto legislativo in materia di accertamento della situazione economica degli utenti delle prestazioni sociali agevolate («redditometro»). Deliberazione di osservazioni alle Commissioni riunite V e VI. (Seguito dell esame e conclusione). La Commissione prosegue l esame del decreto legislativo rinviato il 29 marzo Dino SCANTAMBURLO (PDU), relatore, illustra la proposta di deliberazione da lui predisposta che riguarda specificamente le competenze della Commissione ed attiene alla composizione del nucleo familiare e alla valutazione della specifica situazione di particolari persone. Alessandro CÈ (LNP) sottolinea la complessità del provvedimento e ricorda le difficoltà di applicazione del decreto legislativo n Preannuncia parere contrario, considerato che il provvedimento non risponde ai principi di chiarezza e di semplificazione e pone oneri ulteriori a carico dei cittadini. Si riserva di svolgere ulteriori considerazioni presso le Commissioni competenti. La Commissione approva la proposta del relatore (si veda l allegato n. 6). La seduta termina alle AVVERTENZA I seguenti punti all ordine del giorno non sono stati trattati: SEDE REFERENTE Integrazione sociale delle persone che esercitano la prostituzione. C Bolognesi.

9 Martedì 4 aprile Commissione XII ALLEGATO 1 Testo integrale della risposta all interrogazione n I quesiti contenuti nell atto parlamentare in esame investono problematiche di natura esclusivamente locale, per cui il Ministero deve necessariamente basarsi sugli elementi pervenuti dalla competente regione Veneto, attraverso quel Commissariato di Governo. Il direttore generale dell Azienda ULSS n. 1 di Belluno sottolinea, innanzitutto, che la situazione esposta nell interrogazione non ha mai assunto il carattere di drammaticità, né ha mai leso i diritti degli abitanti e degli ospiti dell Agordino. Riferisce, poi, che per consentire di portare a termine l intervento di adeguamento della sala operatoria di ortopedia, è stato necessario eseguire, contestualmente una serie di lavori elettrici ed idraulici anche in alcuni ambienti attigui alla sala principale chirurgica. Questi lavori hanno comportato la riduzione per una settimana della attività chirurgica, al fine di garantire l igiene della sala operatoria in considerazione della contiguità degli ambienti. Al fine di evitare la paralisi completa della attività operatoria sono stati costruiti due percorsi distinti per gli operai e per i pazienti e il personale della sala operatoria, allo scopo di evitare interferenze tra ambienti a rischio e ambienti interessati dai lavori di adeguamento. Inoltre, gli operai addetti ai lavori sono stati informati sui comportamenti da tenere in vicinanza delle sale operatorie. La sala operatoria chirurgica è rimasta sempre attrezzata per affrontare le emergenze sanitarie e anche la dotazione di personale addetto è stata garantita per tutta la settimana dei lavori. A maggior garanzia per l utenza è stato concordato con l ospedale di Belluno, nella figura del Primario chirurgo, una intesa per gli eventuali carichi di lavoro che, in quei giorni, l Ospedale di Agordo non fosse stato in grado sopportare. Non sono sorti, comunque, problemi di alcun tipo, grazie anche ad una puntuale definizione delle agende operatorie da parte delle Unità operative dei reparti di chirurgia ed ortopedia.

10 Martedì 4 aprile Commissione XII ALLEGATO 2 Testo integrale della risposta all interrogazione n In base a quanto appreso per il tramite del commissariato del Governo della regione Lazio, risulta che i consistenti lavori di ristrutturazione attualmente in corso nell ospedale San Camillo, con la conseguente chiusura di alcuni padiglioni, sono causa di disagi nei reparti e servizi attivi, tra i quali la Divisione di medicina ad indirizzo oncologico nel padiglione Cisalpino II. Per i motivi suddetti è stato infatti necessario destinare momentaneamente quasi metà degli ambienti della Divisione ad altri servizi. Ciò non ha comunque comportato alcuna riduzione, né delle prestazioni erogate, né dell accuratezza delle stesse. Non si è potuto, invece, evitare il sovraffollamento dei pazienti in alcuni locali, nonostante siano stati destinati ad essi spazi in precedenza adibiti al personale. Non risulta, inoltre alcuna carenza di personale medico e sanitario ausiliario, posto che sono state assegnate al day hospital oncologico tre unità infermieristiche, delle quali una a part-time. I locali attualmente destinati ad altri servizi saranno restituiti non appena possibile alla Divisione di medicina ad indirizzo oncologico. L assessorato salvaguardia e cura della salute della regione Lazio nel perseguire l obiettivo di riqualificare la rete ospedaliera regionale, sia sotto il profilo edilizio che nella attività assistenziale, si rende comunque conto delle difficoltà che i lavori di ristrutturazione edilizia comportano per gli utenti e ritiene, quindi, di dover prestare una particolare attenzione ai tempi e alle modalità di esecuzione dei lavori al fine di evitare il perdurare dei disagi.

11 Martedì 4 aprile Commissione XII ALLEGATO 3 Testo integrale della risposta all interrogazione n In merito ai quesiti contenuti nell atto ispettivo in esame, occorre precisare che la Commissione Unica del Farmaco (CUF) ha ammesso alla rimborsabilità (nota 80, classe A) gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina ( SSRI ) non «solo e limitatamente ai pazienti affetti da depressione nei quali l uso degli antidepressivi triciclici è controindicato per specifiche condizioni cliniche» come appare nell interrogazione stessa ma bensì «limitatamente ai pazienti nei quali l uso degli antidepressivi triciclici è controindicato per una delle seguenti condizioni cliniche: ipersensibilità già nota a tali farmaci; glaucoma; ipertrofia prostatica ed altre alterazioni stenosanti dell apparato urinario; stenosi pilorica ed altre alterazioni stenosanti del tratto gastroenterico; cardiopatie con rischio di aritmie ventricolari; periodo di recupero post-infartuale». La CUF, altresì, ha voluto sottolineare e confermare il valore terapeutico sempre attuale degli antidepressivi triciclici, «che restano i farmaci di prima scelta nella terapia della depressione unipolare nelle sue diverse forme cliniche», e ciò in contrapposizione a una forte e non sempre giustificata tendenza all impiego degli «SSRI» come farmaci di prima scelta in tutte le forme di depressione. La nota 80 non preclude, quindi, l impiego degli «SSRI» purché autorizzati per la specifica indicazione, al di fuori della depressione. L unico principio attivo tra gli «SSRI» che ha ottenuto l indicazione per la cura dei disturbi dell alimentazione è la Fluoxetina, ed esclusivamente per la bulimia nervosa. Pertanto, al di fuori della Fluoxetina, utilizzabile per la bulimia nervosa, i farmaci inibitori della ricaptazione della serotonina non vengono usati nella anoressia nervosa e nella bulimia. Diversamente si avrebbe un utilizzo degli S.S.R.I. al di fuori delle indicazioni richieste dalle aziende, autorizzate dall autorità sanitaria. Appare evidente pertanto che se la CUF concedesse a un medicinale indicazioni d impiego non provate da studi clinici, con conseguente rimborsabilità per le stesse indicazioni, agirebbe in modo scorretto sul piano scientifico ed illecito su quello amministrativo.

12 Martedì 4 aprile Commissione XII ALLEGATO 4 Testo integrale della risposta all interrogazione n In relazione all atto parlamentare in esame, si ricorda, innanzitutto, che anteriormente al decreto-legge 31 ottobre 1991 concernente «Approvazione dell elenco delle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzione universitaria di tipologie e durata conformi alle norme della Comunità economica europea»; si registravano numerosi corsi di specializzazione. A seguito, però, dell avvento della libera circolazione dei medici in ambito europeo, si è dovuto procedere allo snellimento ed all unificazione di tutte quelle discipline che costituivano veri e propri duplicati nell ambito dell ordinamento didattico o investivano settori troppo specifici e particolari tali da non essere considerati di interesse rilevante per il servizio sanitario nazionale. In particolare, la disciplina relativa al settore dell andrologia trova un valido riscontro, nonché completa regolamentazione, nelle scuole di specializzazione in endocrinologia ed in quella di medicina interna. Sì fa presente, inoltre, che la scuola di specializzazione in andrologia non è prevista nell elenco di cui all articolo 6 della direttiva 93/16/CEE, attinente ai «Diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista propri di due o più Stati membri» e successive modificazioni ed integrazioni, né, tantomeno, negli elenchi degli allegati di cui al decreto legislativo n. 368/99, relativo all attuazione della suddetta direttiva 93/16 CEE. Non sussiste, pertanto, possibilità alcuna di reintroduzione di scuole di specializzazione in andrologia, il cui eventuale titolo accademico non avrebbe, tra l altro, alcun riconoscimento a livello europeo.

13 Martedì 4 aprile Commissione XII ALLEGATO 5 Testo integrale della risposta all interrogazione n Una delle caratteristiche innovative delle note relative alla prescrizione e alle modalità di controllo delle confezioni riclassificate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, frequentemente aggiornate e revisionate dalla Commissione Unica del Farmaco (CUF), è che per taluni farmaci, utilizzati in patologie particolarmente impegnative e necessitanti di percorsi diagnostico-terapeutici altamente specialistici, si è adottata la norma generale che la prescrizione sia possibile, anche da parte del medico di medicina generale, sulla base di una «diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati. Universitari o delle Aziende sanitarie, individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano». Ciò è finalizzato al coinvolgimento del medico di medicina generale nella gestione complessiva dei problemi di salute del proprio paziente, anche facilitando a quest ultimo l accesso al farmaco. Le regioni e le province autonome appaiono i soggetti più idonei all individuazione dei centri e delle strutture specializzate essenziali per l attuazione dei piani diagnostici e terapeutici poc anzi ricordati, onde garantire al paziente appropriatezza e qualità delle prestazioni richieste. I centri Universitari ed ospedalieri specializzati sono apparsi i riferimenti più naturali ed immediati. Ciò non esclude che, ove si ritenga opportuno e sempre al fine di una migliore e più corretta prescrizione e accessibilità ai farmaci, possano essere individuati da regioni e province autonome, con la più ampia autonomia e responsabilità, centri specializzati di altro tipo, anche non nosocomiali, in tal modo tenendo conto delle diverse realtà territoriali periferiche. La nota 74 prevede che la prescrizione di Urofollitropina (specialità medicinale Metrodin HP) e di Follitropina (specialità medicinali Puregon, Gonal F), utilizzate per il trattamento dell infertilità-femminile e di quella maschile (induzione della spermatogenesi in caso di ipogonadismo ipogonadotropo), avvenga secondo le modalità sopra descritte, permettendo al medico di famiglia di reiterare la ricettazione senza che il paziente o la paziente (soprattutto) debbano ogni volta tornare alla struttura specialistica. È bene, inoltre, distinguere nettamente la visita specialistica liberamente scelta (ma a pagamento), dalla prescrizione di un farmaco completamente a carico del servizio sanitario nazionale. Va, poi, ricordato che la nota 74 ha permesso l accesso al trattamento dell infertilità anche alle coppie costrette in precedenza a rivolgersi a centri o ad ambulatori per la maggior parte operanti in forma privatistica. Urofollitropina, Follitropina alfa e Follitropina beta, che nel 1998 hanno determinato una spesa di poco superiore a 100 miliardi, hanno comportato nel 1999 una spesa di circa 170 miliardi e tutto ciò è dovuto, in gran misura, ad un più facile accesso al trattamento. Le indicazioni terapeutiche autorizzate di Urofollitropina, Follitropina alfa e Follitropina beta sono, nella donna, l anovulazione in caso di non risposta al clomi-

14 Martedì 4 aprile Commissione XII fene e la stimolazione dello sviluppo follicolare multiplo per chi si sottopone a tecniche di riproduzione assistita. Solo l Urofollitropina e la Follitropina alfa presentano l indicazione «trattamento dell infertilità maschile» e, precisamente, «in associazione a gonadotropina corionica umana, nella induzione della spermatogenesi in uomini affetti da ipogonadismo ipogonadotropo congenito o acquisito». Tale indicazione è riportata nella scheda tecnica dei due farmaci, predisposta dal produttore ed approvata dall autorità sanitaria, sia europea che nazionale. Per tali motivi, la CUF non può concedere la registrazione e la rimborsabilità di Urofollitropina e Follitropina alfa nel trattamento dell infertilità maschile dovuta a cause diverse dall ipogonadismo ipogonadotropo. In definitiva, è proprio grazie alla nota 74 che si è pervenuti all eliminazione di notevoli discriminazioni tra chi poteva accedere e chi non poteva accedere al trattamento della infertilità, facilitando, inoltre, la prescrizione dei farmaci da parte del medico di medicina generale, una volta definito il piano diagnostico terapeutico da parte dello specialista.

15 Martedì 4 aprile Commissione XII ALLEGATO 6 Schema di decreto legislativo in materia di accertamento della situazione economica degli utenti delle prestazioni sociali agevolate («redditometro»). PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI OSSERVAZIONI DEL RELA- TORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE La XII Commissione affari sociali: esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; valutata positivamente la nuova definizione di nucleo familiare indicata all articolo 2, comma 1, capoverso 2 e 3; ritenuta condivisibile la facoltà riconosciuta, ai sensi dell articolo 3, comma 2, capoverso 1, agli erogatori di prevedere accanto all indicatore della situazione economica criteri ulteriori di selezione dei beneficiari delle prestazioni, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali, mobiliari ed immobiliari; considerata la condizione dei soggetti destinatari della disposizione di cui all articolo 3, comma 4, capoverso 2-ter, e sottolineata la necessità di non mettere in discussione il diritto soggettivo alla salute ed alla cura dei medesimi soggetti; delibera di riferire favorevolmente con le seguenti osservazioni: 1. all articolo 3, comma 3, capoverso 2, si ritiene necessario specificare il significato e le conseguenze della possibilità concessa agli enti erogatori di assumere come unità di riferimento per particolari tipi di prestazioni una composizione del nucleo familiare estratta nell ambito dei soggetti indicati ai sensi dell articolo 2, come modificato dallo schema di decreto in esame; 2. all articolo 3, comma 2-bis, si chiarisca il significato della integrazione del nucleo familiare del richiedente con quello di altro soggetto che assume l onere di mantenimento del richiedente stesso, ai fini delle prestazioni erogate nell ambito del diritto allo studio universitario, con riferimento al livello di reddito economico e patrimoniale; 3. all articolo 3, comma 4, capoverso 2-ter, sottolineata la validità del principio di equità e di quello di responsabilità nei rapporti fra i componenti del nucleo familiare, come stabilito dal codice civile, si ritiene che la previsione in oggetto debba riferirsi a persone con handicap permanente e grave nonché ad anziani la cui non autosufficienza sia documentata, nell ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria e nei limiti stabiliti dal decreto. Si raccomanda infine che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicato dalla medesima disposizione sia elaborato secondo i principi di chiarezza e di semplificazione, in modo tale da consentire univocità nella interpretazione.

A.C. 2985 ed abb. (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 344)

A.C. 2985 ed abb. (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 344) A.C. 2985 ed abb. Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2399 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore DE ANNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1997 Disciplina dell attività

Dettagli

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni:

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni: IMPORTANTI NOVITA PER CHI DEVE APRIRE UNO STUDIO PROFESSIONALE Legge regionale n. 10 del 21.07.2006 AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DI ATTIVITA SANITARIE. La Legge Regionale n. 10 del 21.07.2006 ha provveduto

Dettagli

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO. Protocollo di intesa L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) tra e REGIONE LAZIO per l erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell istituto

Dettagli

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti) TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3396 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NOCERA, FRONZUTI Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell albo

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006

Dettagli

Protocollo di intesa. tra

Protocollo di intesa. tra Protocollo di intesa tra L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con Sede in Roma, Via IV Novembre, 144 (CF 01165400589), rappresentato dal Presidente Massimo De

Dettagli

Consenso Informato e Privacy

Consenso Informato e Privacy Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d 32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E QUESITO

RISOLUZIONE N.128/E QUESITO RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 dicembre 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - Applicabilità dell esenzione Iva alle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie Art. 10, n. 18),

Dettagli

Roma 22 settembre 2004

Roma 22 settembre 2004 RISOLUZIONE N. 123/E Roma 22 settembre 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello. Fondazione XY - Onlus - Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale proposta approvata nella seduta del 9 agosto 2002 Oggetto: Individuazione rete dei presidi regionali per le malattie rare e adempimenti regionali

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI 1 Art. 1 oggetto 1.1 - Il presente Regolamento disciplina l assegnazione, agli Istituti secondari di secondo grado

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741 Riconoscimento dell equivalenza ai diplomi universitari dell area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell articolo 4,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 14812 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 18-05-2011 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 Accordi/Intese Stato-Regioni in materia sanitaria. Anno 2010. Recepimento.

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 5/31 DEL 11.2.2014. Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna.

DELIBERAZIONE N. 5/31 DEL 11.2.2014. Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna. Oggetto: Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. ALLEGATO A MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo in modo sistemico

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 958 Prot. n. U192 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: "Disciplina della formazione del personale operante nel Sistema di emergenza

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA (Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA (Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009) DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DECRETO n. 13 15 02 2010 OGGETTO: ASL RM/A - parere positivo ai sensi l art. 3 Decreto Commissariale n. U0016 27 febbraio 2009. IL COMMISSARIO AD ACTA VISTA la Legge costituzionale

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI d) relazioni bilaterali con la Turchia, i Paesi del Caucaso, le Repubbliche centrasiatiche e la Russia; e) temi trattati nell ambito delle Nazioni Unite e delle Agenzie Specializzate; f) temi relativi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRIMÌ, LENZI. Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche e dell area sanitaria

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRIMÌ, LENZI. Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche e dell area sanitaria Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2822 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CRIMÌ, LENZI Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche

Dettagli

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 www.comune.genova.it Regolamento sugli interventi di volontariato ART. 1 Finalità In

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO _Alonte, Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore_ REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE Approvato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Bozza di disegno di legge delega in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane ex art.22 Patto per la salute

Bozza di disegno di legge delega in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane ex art.22 Patto per la salute IPOTESI A Bozza di disegno di legge delega in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane ex art.22 Patto per la salute Art. 1. Al fine di garantire la nuova organizzazione dei servizi sanitari

Dettagli

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ENTE D AMBITO SOCIALE N. 34 VESTINA REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 1 Articolo 1 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento per Piano Sociale di zona si intende quel provvedimento

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2014-2016

TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2014-2016 TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2014-2016 Direzione Generale Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12.12.2014 1 Sommario Fonti di riferimento pag. 3 I contenuti del

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa

PROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione Il Presidente del Consiglio di Stato PROTOCOLLO D INTESA Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi

Dettagli

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si

Dettagli

IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Testo aggiornato al 21 novembre 2005 Decreto ministeriale 9 luglio 2004 Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2004, n. 168 Definizione delle modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica

Dettagli

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 25/07/2013 Circolare

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016.

COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. Indice: Premessa 1. FONTI NORMATIVE 2. STRUMENTI 3. DATI DA PUBBLICARE 4. INIZIATIVE DI

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali DOCUMENTI IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VISTA la legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni relativa a tutela delle persone

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI

CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI Requisiti necessari per l inserimento negli elenchi dei soggetti autorizzati a effettuare la prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici dell

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO Allegato alla deliberazione n. 696 del 23.05.2012 REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO 1 INDICE PREMESSA ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014 Articolo 1 Campo di intervento

Dettagli

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY INDICE Art. 1 La Commissione Medica Federale pag. 1 1) Consulenza scientifica pag. 1 2) Tutela sanitaria degli Atleti pag. 1 3) Studi e ricerche

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni; Oggetto: Approvazione del protocollo d intesa-tipo tra Regione Lazio ed enti o soggetti interessati concernente la promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 969 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori NAPOLI Bruno e NAPOLI Roberto COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015 213/2015/A MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL

Dettagli

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 18 febbraio 2002 Modificato

Dettagli

Ministero della salute

Ministero della salute Ministero della salute Disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività

Dettagli

154 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363

154 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363 154 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363 Protocollo d intesa Costituzione di un Centro regio nale per la promozione e lo sviluppo dell auto

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

Programma triennale per la trasparenza e l integrità ANVUR

Programma triennale per la trasparenza e l integrità ANVUR Programma triennale per la trasparenza e l integrità ANVUR 2012-2014 1 1. PREMESSA L art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

Dettagli

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) 1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 09-09-1998 REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 09-09-1998 REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 09-09-1998 REGIONE LIGURIA RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1994 N. 42 IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2216 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore ASCIUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2003 Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA Allegato B) D.G. n. 45 del 17/04/2014 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Delibera A.N.A.C. n. 75/2013) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il

Dettagli

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.1997 n. 6 in data 04.02.1998

Dettagli

GLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011

GLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011 GLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011 In relazione alla pubblicazione di dati personali nei siti web delle pubbliche amministrazioni, in particolare per ciò che concerne

Dettagli

OGGETTO: Azienda USL RM/C parere positivo ai sensi dell art. 3 del Decreto Commissariale n. U0016 del 27 febbraio 2009. IL COMMISSARIO AD ACTA

OGGETTO: Azienda USL RM/C parere positivo ai sensi dell art. 3 del Decreto Commissariale n. U0016 del 27 febbraio 2009. IL COMMISSARIO AD ACTA DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DECRETO n. 4 del 18 01 2010 OGGETTO: Azienda USL RM/C parere positivo ai sensi dell art. 3 del Decreto Commissariale n. U0016 del 27 febbraio 2009. IL COMMISSARIO AD ACTA

Dettagli

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

vista la Legge Regionale del 7.08.2002, n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA

vista la Legge Regionale del 7.08.2002, n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA 1294 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 18-1-2007 PARTE SECONDA Deliberazioni del Consiglio e della Giunta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 11 dicembre 2006, n. 1899 Sperimentazione

Dettagli