TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha
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1 TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il sub nr. 159/2008 R.G. da: S. N. rappresentato e difeso dall avv. F. Z. giusta delega a margine del ricorso RICORRENTE contro P. S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti A. T. e D. R. di Rovereto giusta delega in calce al ricorso notificato CONVENUTA e contro RSA S. I. O. LTD con sede in Genova, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. B. di Bolzano e F. G. di Rovereto giusta delega in calce all atto di chiamata TERZA CHIAMATA cui è riunita la causa già sub R.G. /09 promossa da: I.N.A.I.L. con sede in Roma rappresentato e difeso dall avv. D. M. come da procura generale alle liti rep. not. T. RICORRENTE contro P. S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti A. T. e D. R. di Rovereto giusta delega in calce al ricorso notificato CONVENUTA 1
2 e contro RSA S.I.O. LTD con sede in Genova, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. B. di Bolzano e F. G. di Rovereto giusta delega in calce all atto di chiamata TERZA CHIAMATA In punto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro; azione di regresso CONCLUSIONI Ricorrente S.: "riconoscersi la responsabilità della P. e conseguentemente condannarla in solido con la società S. I. al risarcimento dei danni e per l'effetto a pagare la somma come in narrativa con rivalutazione ed interessi e riconosciuto quanto di competenza dell'inail. Spese rifuse ed a favore dell'avv. Z. che dichiara di averne fatto e farne anticipazione Ricorrente I.N.A.I.L.: l) accertare e dichiarare, disponendosi, anche ex officio, a tal fine, tutti gli occorrendi mezzi istruttorii in punto an debeatur pure istanziati a seguire, la civile responsabilità dell'odierna convenuta P. S.P.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore in Rovereto Via Fornaci n. 70, nella sua qualità di datrice di lavoro, per il fatto illecito, costituente reato di lesioni personali, perseguibile d'ufficio in quanto aggravato dalla violazione di specifica e generica vigente normativa di tutela della persona del lavoratore, colposamente commesso, anche a mezzo di proprio dipendente, in danno del dipendente Sig. S. N., che ebbe a patirne, in data 24 Gennaio 2004, danni alla persona tali da comportarne l'ammissione alle prestazioni di legge a carico dell'i.n.a.i.l. ricorrente, che ha quindi subito, e subirà, da tale comportamento contra legem datoriale, ogni conseguente esborso; 2
3 2) accertare e dichiarare, disponendosi, anche ex officio, a tal fine, tutti gli occorrendi mezzi istruttorii in punto quantum debeatur pur istanziati a seguire, quindi, l'odierna convenuta datrice di lavoro P. A. S.P.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore in Rovereto Via F., tenuta, a sensi artt. 10 e 11 TU n. 1124/65, a rimborsare all'istituto ricorrente tutte le indennità, assegni e rendite erogati e/o erogandi ex lege, anche per eventuali revisioni e/o rivalutazioni, per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente Sig. S. N. in data 24 Gennaio 2004; 3) per l'effetto, condannare la datrice di lavoro odierna convenuta P. S.P.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore in Rovereto (TN), via Fornaci 70 al pronto pagamento a favore dell'istituto ricorrente della somma di ,32.=, o di quella maggiore o minore che risulterà di Equità e/o Giustizia, oltre ogni rivalutazione ed interesse dovuti sino al dì dell'effettivo saldo come per legge; pronunciarsi sulle spese, diritti ed onorari di giudizio come per legge Convenuta P. (rispetto a S.): 1) omissis; 2) Nel merito rigettarsi la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa; 3) In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità in capo alla società P. spa per l'infortunio accaduto il giorno al signor S. N. graduare la stessa al minimo con quantificazione nei limiti del provato e del dovuto, tenuto altresì conto della condotta colpevole del signor S. sia nella causazione del sinistro che successivamente ad esso per omessa cura, e conseguentemente condannare la chiamata in causa R. & S. A. ltd in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede 3
4 generale e direzione in Genova via a manlevare e garantire nei limiti previsti dalla polizza la P. spa in persona del suo legale rappresentante da ogni esborso in esito all'accoglimento anche parziale delle domande di cui al ricorso promosso da S. N. dd ) Con vittoria di spese diritti ed onorari. Convenuta P. (rispetto a I.N.A.I.L.): 1) omissis; 2) Accertata la decorrenza del termine triennale di decadenza e/o prescrizione ai sensi degli arti. 10, 11 e 112 DPR 1124/65 rigettarsi la domanda della ricorrente; 3) Nel merito rigettarsi per le ragioni di narrativa ogni pretesa della ricorrente; 4) In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità in capo alla società P. spa per l'infortunio accaduto il giorno al signor S. N. condannare la chiamata in causa R. & S. A. ltd in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede generale e direzione in Genova via a manlevare e tenere indenne la P. spa in persona del suo legale rappresentante nei limiti previsti dalla polizza da ogni esborso in esito all' accoglimento anche parziale delle domande svolte. 5) Con vittoria di spese diritti ed onorari. Terza chiamata Rsa S. I. (rispetto a S.): voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa; nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità della P. Spa e dovessero essere accolte, anche 4
5 parzialmente, le domande del ricorrente, accertare l'equo risarcimento dovuto al sig. N. S., detraendo quanto percepito dall'lnail per l'infortunio di cui è causa e limitando la richiesta di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della RSA S. I. O. Ltd. ai soli danni risarcibili ai sensi della polizza n di data ; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rifusione di Iva e Cap.. Terza chiamata Rsa S. I. (rispetto a I.N.A.I.L.): voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, nel merito, in via preliminare: rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente per intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione di regresso esercitata per le ragioni esposte in narrativa; nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa; nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità della P. Spa e dovessero essere accolte, anche parzialmente, le domande del ricorrente, accertare l'equo risarcimento dovuto al sig. N. S., limitando la richiesta di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della RSA- S. I. O. Ltd. ai soli danni risarcibili ai sensi della polizza n di data ; in o2ni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rifusione di I.V.A. e Cap. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ritualmente notificato S. N. premesso di avere subito in data un infortunio sul lavoro all interno dello stabilimento della P.S.p.A. di cui era dipendente conveniva in giudizio 5
6 innanzi a questo Tribunale la medesima S.p.A. al fine di sentirla condannare a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, detratto quanto già percepito dall I.N.A.I.L. A sostegno della propria pretesa evidenziava come l infortunio fosse accaduto a causa di un errata manovra del caposquadra A. F. della quale doveva rispondere la datrice di lavoro. Nel costituirsi ritualmente in giudizio la convenuta negava di avere avuto qualsivoglia responsabilità nella causazione dell infortunio e rilevava, in subordine, come la quantificazione dei danni operata ex adverso fosse esagerata e come dovesse, ad ogni buon conto, individuarsi un concorso di colpa del lavoratore; chiedeva, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la R. & S. A. per essere dalla stessa manlevata. Disposta la chiamata in causa, quest ultima si costituiva in giudizio facendo proprie le difese di P. ed escludendo qualsivoglia responsabilità di quest ultima; in subordine chiedeva di limitare la sua responsabilità ai soli danni risarcibili ai sensi della polizza. Nel frattempo I.N.A.I.L. premesso di aver anticipato al S. le prestazioni indennitarie spettantigli a seguito dell'infortunio in questione e che il procedimento penale era stato archiviato - agiva in via di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 T.U. 1124/65 nei confronti della P. per sentirla condannare al pagamento in suo favore dell'importo di ,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria. La P. si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione e/o decadenza della pretesa dell I.N.A.I.L., chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la citata compagnia assicuratrice per essere dalla stessa manlevata in caso di 6
7 condanna e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. La terza chiamata si costituiva in giudizio eccependo a sua volta la decadenza e/o prescrizione dell azione di regresso e chiedendone il rigetto nel merito in considerazione dell esclusiva responsabilità del lavoratore. Disposta la riunione delle due cause e falliti plurimi tentativi di conciliazione, venivano sentiti vari testi e veniva disposta C.T.U. medicolegale a mezzo della dott.ssa E. P. di Verona. All udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza. *** Per esigenze di chiarezza espositiva appare opportuno esaminare separatamente le due controversie. Ricorso S.. Il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento. Il teste F. A., caposquadra del ricorrente ed addetto al muletto, ha riferito che l infortunio si è verificato a causa dell erroneo posizionamento (in senso longitudinale anziché perpendicolare) da parte del S. di uno dei sei spessori in legno sui quali era stato appoggiato il telaio in ferro alla cui demolizione stavano entrambi lavorando; ha, altresì, riferito che il S. si era procurato lo schiacciamento della mano allorquando esso F. era indietreggiato col muletto per circa 1-1,5 metri.. Il S., in sede di interrogatorio libero, ha invece riferito che era stato il F. ad insistere contro le sue rimostranze a collocare la zeppa in quella posizione e che egli aveva subito l infortunio a causa dello scivolamento del 7
8 telaio dal muletto, sul quale era stato, a suo dire, malamente collocato. Non è possibile stabilire con certezza in assenza di ulteriori elementi probatori - chi dei due abbia detto la verità. Nell uno come nell altro caso appare, tuttavia, evidente l esclusiva responsabilità del F. ai sensi dell art. 5, comma 2, D.L.vo 626/94 e, quindi, della datrice di lavoro ex art cod. civ. dal momento che egli, in qualità di caposquadra, non poteva proseguire nella manovra col muletto pur avendo percepito che uno degli spessori in legno sul quale era stato appoggiato il pesante telaio in ferro non era stato posizionato correttamente. La circostanza che il procedimento penale aperto a seguito dell infortunio sia stato archiviato non assume rilievo in questa sede, tenuto anche conto del fatto che le ragioni dell archiviazione vanno ascritte alla riferita impossibilità degli organi inquirenti di avere la versione dell infortunato. Si tratta a questo punto di quantificare il risarcimento del danno spettante al lavoratore infortunato. Al riguardo giova premettere come le SS.UU. della Cass. con la sentenza n sul solco dell insegnamento delle cd. sentenze gemelle del (nn e 8828) e di C.Cost nr. 233) abbiano superato il cd. sistema tripolare (danno patrimoniale, biologico e morale) ed abbiano aderito al cd. sistema bipolare: danno patrimoniale, caratterizzato da atipicità dell illecito, e danno non patrimoniale, determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non aventi rilevanza economica e connotato dalla tipicità perché risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona. 8
9 Tale opinione si fonda su un interpretazione costituzionalmente orientata dell art c.c., tesa a ricomprendere nell astratta previsione della norma non solo le ipotesi in cui vi sia una espressa previsione legislativa (es. art. 185 c.p., L. 675/96, L. 89/2001 ) ma anche le ipotesi in cui il danno non patrimoniale sia prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Nel caso in esame non vi è alcun dubbio della possibilità di provvedere al risarcimento del danno non patrimoniale, sia perché il fatto commesso integra astrattamente l ipotesi del reato previsto dall art. 590 c.p., sia perché si è verificata la lesioni del diritto alla salute, che costituisce un diritto inviolabile previsto dall art. 32 Cost.. La novità espressa dalla Suprema Corte consiste nell affermazione che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ; pertanto il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E compito del Giudice accertare l effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negativa sul valore-uomo di siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione nel contempo evitando con cura duplicazioni risarcitorie. La C.T.U. della dott.ssa P. quantifica nel 8% il danno biologico permanente. Incontestata è, poi, la circostanza che il lavoratore sia stato assente dal 24.1 al 9
10 per un totale di giorni 97 di inabilità temporanea. Avendo il ricorrente dato atto sin dal ricorso di avere ricevuto il pagamento dell indennizzo da parte dell'i.n.a.i.l. ed avendo quantificato le proprie pretese al netto dell indennizzo stesso non si pone in questa vertenza il complesso problema della scomputabilità o meno dal danno non patrimoniale del citato indennizzo I.N.A.I.L. In applicazione delle tabelle milanesi usualmente utilizzate nei locali uffici a seguito del nuovo insegnamento della S.C., il danno riconoscibile in favore del ricorrente ammonta ad in moneta attuale per inabilità permanente e ad (gg. 97 x 50) per inabilità temporanea. Dal totale di va detratto l importo di 6.321,43 corrisposto dall I.N.A.I.L. a titolo di indennizzo danno biologico e, conseguentemente, spetta al lavoratore l importo di ,57, da maggiorarsi dei soli interessi legali dalla data odierna al saldo essendo, come detto, le somme esposte in moneta attuale. Gli ulteriori importi corrisposti da I.N.A.I.L. non vanno, invece, detratti, dal momento che sono estranei al danno non patrimoniale. P. va, altresì, condannata a corrispondere le spese legali in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo. In accoglimento della domanda di manleva svolta da P., la terza chiamata va condannata a rimborsare alla datrice di lavoro quanto da questa corrisposto in relazione alle condanne di cui sopra, detratto il solo importo di di franchigia. E, invero, principio acquisito che nell obbligazione dell assicuratore di tenere indenne l assicurato di quanto questi deve pagare al 10
11 danneggiato in conseguenza della responsabilità civile dedotta nel contratto, rientrano anche le spese cui l assicurato sia stato condannato, quale parte soccombente, nel giudizio promosso dal danneggiato. La terza chiamata va, altresì, condannata al pagamento delle spese legali sopportate dalla convenuta nella misura di cui al dispositivo. Ricorso I.N.A.I.L. L eccezione di prescrizione e/o decadenza svolta dalla convenuta e dalla terza chiamata è infondata, trovando applicazione nel caso di specie l insegnamento di Cass nr. 968 secondo cui il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso dell'inail nei confronti del datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, e non dalla data dell'infortunio, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale, senza che rilevi in contrario la circostanza che, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell'inail, dal combinato disposto degli artt. 10, 11, 111 e 112 del d.p.r. n del 1965 e dagli interventi della Corte costituzionale è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura penale, per effetto del quale l'inail non può esercitare l'azione di regresso prima del passaggio in 11
12 giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell'escusso, ovvero prima dell'estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al pubblico ministero. Alla luce di quanto esposto con riferimento alla domanda proposta dal S. appare chiara la fondatezza della domanda di regresso proposta dall I.N.A.I.L. In punto quantum si tratta semplicemente di prendere atto dell attestazione del direttore di sede dell I.N.A.I.L. (assistita da presunzione di legittimità ex art. 635 c.p.c. e, quindi, pienamente utilizzabile in assenza di contestazioni specifiche: si veda Cass nr. 9000) dalla quale emerge un complessivo esborso in favore del lavoratore infortunato di ,32. Tale importo andrà maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni al saldo effettivo. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In accoglimento della domanda di manleva svolta da P., la terza chiamata va condannata a tenere indenne la datrice di lavoro in relazione alle condanne di cui sopra, per le ragioni già sopra esposte. P.Q.M. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede: 1. condanna P. S.p.A. al pagamento in favore di S. N. dell importo di ,57, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo; 2. condanna P. S.p.A. al pagamento in favore di I.N.A.I.L. dell importo di 12
13 10.580,32., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni al saldo effettivo; 3. condanna P. S.p.A. al pagamento delle spese legali che liquida in (oltre accessori) in favore del S. - e, per esso, dell avv. Z. antistatario - ed in (oltre accessori) in favore dell I.N.A.I.L., nonché al pagamento delle spese di C.T.U. nell importo a suo tempo liquidato; 4. dichiara la terza chiamata Rsa S. I. O. Ltd tenuta a manlevare la convenuta P. in relazione alle condanne di cui ai capi 1), 2) e 3) e, per l effetto, la condanna a rimborsare alla P. gli importi che questa dovrà corrispondere in relazione ai citati capi, detratta la franchigia di 2.500; 5. condanna la terza chiamata al pagamento in favore della convenuta delle spese legali che liquida in oltre I.V.A., C.N.P.A. e 12,5%; 6. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege Così deciso in Rovereto il 11 maggio 2010 Il Giudice - dott. Michele Cuccaro - 13
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