Scuole e brokeraggio assicurativo Laura Paolucci - Avvocato
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1 CONTRATTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAIS 33 Scuole e brokeraggio assicurativo Laura Paolucci - Avvocato IL FATTO Un istituzione scolastica affida al broker Alpha l incarico di predisporre il testo della lettera di invito per la conclusione dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni di alunni e dipendenti, di aiutare la scuola stessa nella valutazione delle offerte in sede di comparazione e di gestire i rapporti contrattuali successivamente alla individuazione della compagnia assicuratrice. La scelta del broker è avvenuta senza alcuna procedura comparativa, sul presupposto della gratuità del servizio per la scuola: il corrispettivo per le attività commissionate al medesimo broker graverà infatti sulla compagnia di assicurazione una volta prescelta. Perviene alla scuola la diffida del broker Beta, il quale, contestando la natura gratuita del contratto, ne stima il valore in una somma superiore ai e minaccia la presentazione di ricorso giurisdizionale perché l affidamento è avvenuto senza alcuna procedura comparativa, in violazione dell art. 34 DI 44/2001. L operato della scuola è giuridicamente legittimo? L azione della scuola può dirsi legittima solo se ricorrano in concreto alcune condizioni: vediamo quali. CHI È IL BROKER? La figura del broker di assicurazione è assimilabile a quella di un mediatore al quale colui che intende stipulare una polizza si rivolge per una consulenza o per assistenza nella scelta della copertura assicurativa. L attività del broker è disciplinata dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) il quale prevede, all art. 109, comma secondo, lett. b, che debbano essere iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi «i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione». L elemento distintivo tra la figura del broker e quella dell agente assicurativo è pertanto costituito dal fatto che quest ultimo opera in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, mentre il broker opera su incarico del cliente/assicurato e dovrebbe mantenere una posizione indipendente rispetto alle compagnie, delle quali non ha i poteri di rappresentanza. OGGETTO DEL CONTRATTO Dalla definizione legislativa sopra richiamata si desume che oggetto del contratto di brokeraggio è la consulenza e l assistenza in tema di assicurazioni: al broker, pertanto, potranno essere affidate attività di consulenza antecedenti alla deliberazione del bando (ad esempio nell ambito dell individuazione dei rischi rilevanti e della conseguente predisposizione delle specifiche tecniche) e di gestione del rapporto contrattuale successivamente all aggiudicazione alle compagnie assicurative. Al contrario di ciò che normalmente accade nel settore privato, al broker selezionato dalla PA non può essere affidato l incarico di scegliere la compagnia di assicurazione cui affidare la copertura dei rischi, in quanto la scelta della stessa deve avvenire nel rispetto delle norme di evidenza pubblica e quindi delle procedure concorrenziali e comparative di scelta del contraente. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO E RICADUTE SUL SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE DEL BROKER DELLA PA Nel tempo si è discusso circa la qualificazione giuridica del contratto, oscillandosi tra l inclusione del contratto di brokeraggio negli appalti pubblici di servizi, con sottoposizione alle regole comunitarie e nazionali di scelta del contraente per tale tipologia di contratti ovvero nei contratti di prestazione d opera, sfuggenti alle regole previste per gli appalti pubblici. L intervento sia del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005) sia del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) consente di qualificare il contratto come appalto pubblico di servizi. Andiamo con ordine.
2 34 PAIS CONTRATTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE a) L evoluzione giurisprudenziale Gioverà ricordare l evoluzione giurisprudenziale sul tema: già sotto il vigore della Legge 28 novembre 1984, n. 792 (in base alla quale agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione, ora abrogata dal D.Lgs. n. 209/2005, la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi di tale fattispecie contrattuale quando utilizzata dall ente pubblico, sia per valutare la legittimità in sé del ricorso a tali fattispecie contrattuali sia per valutare l esistenza di vincoli di evidenza pubblica alla scelta del broker. La quaestio iuris dibattuta come presupposta è stata, tenuto conto della definizione legislativa dell attività del broker, se una simile attività, potenzialmente comportante l abdicazione da parte dell ente pubblico della competenza ad esso spettante di scegliere i contraenti privati, nel rispetto delle regole (comunitarie e/o nazionali) dell evidenza pubblica, fosse o meno compatibile con il tendenziale divieto di esternalizzazione delle attività pubbliche e con l obbligo di rispettare tali regole pubblicistiche di scelta del contraente. Sotto il primo profilo, è stata messa in luce la varietà dei ruoli che la legge consente al broker di svolgere, da quella più propria di mediatore assicurativo a quella di mero consulente assicurativo. Più problematica la prima, che si risolve in una delegazione di funzioni amministrative, la cui legittimità dovrebbe essere valutata caso per caso e comunque sempre affermandosi la doverosità del rispetto da parte del broker delle regole di evidenza pubblica nella scelta della compagnia di assicurazioni. Più semplice la seconda, legittima previo rispetto dell evidenza pubblica nella scelta del broker, come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione (III sez. civile, sent. 9 dicembre febbraio 2005, n. 2416). Sotto il secondo profilo, infatti, la giurisprudenza assolutamente prevalente (rare e risalenti nel tempo le voci in contrario), nel riconoscere la natura di contratto oneroso al contratto di brokeraggio assicurativo, ha ricondotto lo stesso all appalto pubblico di servizi con inclusione tra i servizi assicurativi previsti dall All. 1 al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (recante la disciplina per l affidamento degli appalti pubblici di servizi di valore superiore alla soglia comunitaria), affermando che esso debba essere affidato sulla base di una selezione che deve avvenire tenendo conto dei massimali assicurati, dell ammontare dei premi, e dell incidenza percentuale del c.d. caricamento per il broker (cfr. TAR Trentino - Alto Adige - Trento 9 novembre 1996 n. 401; TAR Lazio sez. II, 9 aprile 1997, n. 637; Cons. Stato, VI Sez. 16 settembre 1998 n. 1267; TAR Milano 21 gennaio 1998 n. 73; Tar Lazio, Roma, n. 6314/2002; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2005, n. 707; TAR Puglia, Lecce, 15 ottobre 2008, n. 3226). Qualora poi l importo della provvigione sia inferiore alla soglia comunitaria, la stessa giurisprudenza ha affermato il dovere della PA di applicare le disposizioni di legge e regolamentari che, per le differenti realtà istituzionali, governano gli appalti di servizi sotto soglia (RD 23 maggio 1924 n. 827; DPR 18 aprile 1994 n. 573 recante le norme per la semplificazione delle pubbliche forniture di beni e servizi; ecc.). Il servizio di brokeraggio assicurativo, infatti, non può mai essere qualificato a titolo gratuito (cfr. Consiglio Stato sez. IV, n. 1019/2000 cit.) ma è sempre oneroso dato che la prestazione del broker viene comunque remunerata, ancorché in via differita, allorché, avvenuta la conclusione della polizza con la Compagnia assicuratrice, si attualizza la fase della corresponsione del premio assicurativo, tra le cui componenti figura la provvigione del broker (cfr. VI Sez. n. 126/1998 cit.). Da ultimo, ha statuito, TAR Campania, Napoli, sez. I, 6 febbraio 2008 sentenza n. 1449: il contratto di brokeraggio, nato nella prassi commerciale come contratto innominato e quindi sostanzialmente tipizzato dalla citata Legge n. 792/84, è il rapporto giuridico che si instaura tra l assicurando (che non si esclude possa essere un amministrazione pubblica) e un professionista-imprenditore (la più recente tendenza giurisprudenziale è nel senso della preminenza del carattere imprenditoriale, più che di prestazione d opera intellettuale, della complessiva attività del broker), per lo svolgimento di una prestazione di contenuto misto, in parte di consulenza e in parte di intermediazione nel mercato assicurativo, in forza del quale contratto il broker in primo luogo assiste il cliente nella de-
3 CONTRATTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAIS 35 terminazione del contenuto della proposta contrattuale che poi sarà sottoposta all assicuratore; in secondo luogo mette in relazione il cliente con una o più compagnie di assicurazione, con cui non ha vincoli contrattuali (al contrario dell agente di assicurazione), al fine di agevolare la conclusione di un contratto di assicurazione il più possibile conforme alla proposta che ha concorso ad elaborare; ed infine, ma solo eventualmente, assiste ulteriormente il cliente nella gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale con l assicuratore. Al fine di valutare l eventuale onerosità della prestazione per la stazione appaltante, non può prescindersi da una valutazione globale dell operazione giuridicoeconomica dedotta nel contratto. Sotto tale profilo possono distinguersi due fasi contrattuali, fra loro collegate in senso economico e funzionale: la prima fase consiste nell affidamento di una consulenza informativa tesa a individuare la migliore soluzione assicurativa possibile in relazione alla specifiche esigenze del committente; la seconda consiste in un opera di intermediazione professionale, mediante la quale il broker mette in contatto le due parti (committente e società assicuratrice) e provoca la stipula del contratto. Se la prima fase può ritenersi di per sé non onerosa, è evidente che l operazione, considerata nella sua globalità (lo scopo che persegue il broker nell effettuare il servizio di individuazione della preferibile soluzione assicurativa è quello di promuovere il contratto di assicurazione), pone a carico dell amministrazione, sotto forma di compenso indiretto, la percentuale dovuta al broker per la sua attività di intermediazione. Non è dubbio che, materialmente, il pagamento della commissione di brokeraggio spetta alla società assicurativa, la quale però carica tale prezzo sul premio assicurativo, di tal chè il soggetto economicamente inciso dalla prestazione di intermediazione va individuato nel committente. Sul punto vale richiamare Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 ottobre 2005, n. 707 e C.d.S., IV, 24 febbraio 2000, n. 1019, secondo cui è evidente che - al pari di ogni rapporto imprenditoriale - quello di brokeraggio è un contratto essenzialmente oneroso, in cui solo formalmente la provvigione è posta a carico dell assicuratore (in ossequio ad una consolidata prassi internazionale in tal senso), dal momento che il relativo onere economico è invariabilmente e lecitamente traslato sull assicurato, per effetto del c.d. caricamento del premio rispetto a quanto sarebbe stato richiesto in assenza di costi precontrattuali (di questo ovvero di altro tipo, ad esempio, per la retribuzione dell agente o di altro mediatore). Va da sé che, trattandosi dell instaurazione di un rapporto con una pubblica amministrazione tenuta a scegliere i propri contraenti nel rispetto dell evidenza pubblica, anche il contratto di brokeraggio dovrà essere stipulato all esito di apposita gara. Non ignora il Collegio l esistenza sul punto di un orientamento diverso, secondo cui, sebbene, il servizio di brokeraggio assicurativo avrebbe carattere non gratuito bensì oneroso, nel momento in cui la pubblica amministrazione proceda alla stipula dei contratti di assicurazione ad essa offerti con l attività di intermediazione del broker, dovrebbe ipotizzarsi la non onerosità per l amministrazione, perché il broker, eliminando la necessità dell azione dell agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi (TAR Abruzzo Pescara, 26 luglio 2006, n. 397). Tuttavia l assunto non sembra convincente, dovendosi parametrare l onerosità di un contratto rispetto alla prestazione dedotta nello stesso, e non mediante la comparazione con un (eventuale) risparmio di spesa derivante dallo scavalcamento dell agente assicurativo, elemento che deve reputarsi spurio ed estraneo rispetto ad una valutazione da svolgersi secondo canoni squisitamente civilistici, piuttosto che con considerazioni di analisi economica del patto. b) La normativa vigente Se questa è la storia, va comunque osservato che, successivamente, è intervenuto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Il Codice degli appalti conferma con riferimento agli appalti di servizi la disciplina vincolistica di cui al D.Lgs. n. 157/1995, imponendosi pertanto l attivazione delle procedure di scelta del contraente ivi previste per tutti i contratti qualificabili, fra l altro, come appalti di servizi di valore superiore alla soglia comunitaria (dal 1 gennaio 2010, fissata per le amministrazioni dello Stato in ). Ma il Codice fa di più: esso detta infatti con l art. 27 i Principi relativi ai contratti esclusi, disponendo che: L affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di
4 36 PAIS CONTRATTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l oggetto del contratto. Ciò in attuazione di uno specifico obbligo nascente dalla direttiva 2004/18 (2 e 46 considerando e art. 2) che vuole assoggettati alle regole del Trattato CE anche i contratti non ricompresi esplicitamanente nella disciplina delle Direttive sugli appalti pubblici. Ciò perché, come affermato anche di recente dall Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. 3 marzo 2008, n. 1), l affidamento di servizi, ancorché non riconducibili a quelli di cui all Allegato II, deve comunque rispettare, ai sensi del citato art. 27, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, le regole generali di diritto interno ed i principi del diritto comunitario, sicché tale affidamento deve presupporre comunque il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti: infatti, i principi generali del Trattato valgono comunque anche per i contratti e le fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate, quali la concessione di servizi, gli appalti sottosoglia ed i contratti diversi dagli appalti, tali da suscitare l interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti. [ ] La conseguenza rilevante è che le imprese europee devono essere poste sullo stesso piano, concedendo loro le medesime opportunità; sia sotto il profilo dell accesso ai contratti pubblici (e quindi attraverso il sistema ordinario dell evidenza pubblica), sia impedendo che particolari situazioni economiche pongano alcune di esse in una condizione di privilegio o comunque di favore economico. Da ciò consegue che il sistema dell affidamento diretto, in primo luogo, costituisce eccezione di stretta interpretazione al sistema ordinario delle gare e, in secondo luogo, deve rispondere a ben precisi presupposti, in assenza dei quali l affidamento è idoneo a turbale la par condicio e quindi a violare il Trattato (testualmente, AP ora cit.). In virtù di tale modificato scenario normativo, peraltro di rilievo comunitario, è possibile affermare che l affidamento di un contratto (anche solo di) di consulenza assicurativa ad un broker in assenza di alcuna procedura comparativa sia tendenzialmente illegittimo (poiché l affidamento diretto costituisce un ipotesi assolutamente eccezionale e derogatoria), trattandosi semmai di stabile se il contratto in questione rappresenti un appalto di servizi e, nel caso, di quale rilievo economico, con ogni conseguenza in ordine all applicazione delle correlate regole di scelta del contraente (ricorso alla procedura aperta o ristretta o negoziata, nei limiti in cui sia consentito ricorrervi) ovvero rappresenti un contratto escluso assoggettato alle regole procedurali (invito ad almeno cinque concorrenti) di cui al richiamato art. 27 del Codice. Tra le due opzioni è certamente preferibile la prima (appalto di servizi), peraltro in adesione alla giurisprudenza maggioritaria sopra richiamata formatasi sotto il vigore del D.Lgs. n. 157/1995, posto che le definizioni date dal Codice dei contratti, in attuazione della Direttiva comunitaria, nel fare riferimento al carattere oneroso dell appalto pubblico (art. 3) includono una valenza, di tipo economico, certamente più ampia rispetto a quella (tipica invece della legge di contabilità di stato) di contratto passivo per l ente pubblico (cioè oneroso per questo). Inoltre, l allegato II A del Codice degli appalti, che elenca i servizi assoggettati, senza eccezioni, alle regole del Codice stesso comprende i servizi assicurativi e, nel richiamare i codici della nomenclatura comunitaria (regolamento CE 2195/2002, come ora modificato dal regolamento CE 2151/2003), include il riferimento ai codici relativo ai servizi di mediatori e agenti di assicurazione e relativo ai servizi di intermediazione assicurativa e, infine, servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni. Quand anche si contestasse tale qualificazione, in ragione dell assenza del carattere oneroso del contratto, il medesimo contratto non sfuggirà alle regole di scelta comparativa in applicazione del citato art. 27 del Codice. Ed ancora, se pure si volesse qualificare il contratto come contratto di prestazione d opera (contro ogni regola codicistica che vuole il prestatore d opera come persona fisica, mentre il broker ha una struttura societaria con la quale intercorre il contratto), sarà bene ricordare che l art. 7 del D.Lgs. 165/2001 (nel testo modificato dalla Legge n. 248 del 2006) impone all amministrazione l espletamento di procedure comparative (anche) per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Nella soluzione della questione, comunque, con riferimento alle Istituzioni Scolastiche, non assume alcun rilievo che il finanziamento dei premi assicurativi degli stipulandi contratti sia privato (la provvista risulta finanzia-
5 CONTRATTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAIS 37 ta infatti attraverso il contributo volontario richiesto ai genitori degli alunni ed al personale della scuola), posto che le somme così raccolte diventano pubbliche nel momento in cui sono acquisite al bilancio dell istituzione scolastica. Da ultimo, il tema dell affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte delle Pubbliche Amministrazioni è stato affrontato dall Autorità Garante della concorrenza con segnalazione del 20 ottobre 2009 n. AS623: l Autorità ha indicato come pre-condizione essenziale la circostanza che i servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione (nel seguito PA). Sul punto l Autorità ha rilevato che, benché la maggior parte delle stazioni appaltanti sia rispettosa del predetto principio, permangono alcuni sporadici casi in cui il servizio di brokeraggio viene affidato sulla base di una scelta fiduciaria e confermato con successive delibere di proroga, senza ricorrere a procedure di gara. L Autorità conferma con forza (nello stesso si era già espressa con segnalazione del dicembre 2007) dunque la qualificazione del servizio di brokeraggio come appalto pubblico di servizi e la necessità comunque di scelta del broker attraverso procedure comparative, con esclusione di affidamenti fiduciari. IL VALORE DEL CONTRATTO Posta la qualificazione del contratto come appalto di servizi, ci si deve interrogare come rilevi la questione del valore economico di tale contratto. La questione del valore economico del contratto deve essere posta ex ante (quale che ne sia il risultato). L ente pubblico che stia valutando cioè l utilità di avvalersi di un servizio di brokeraggio è obbligato ad esplicitare ex ante gli elementi essenziali del contratto e la procedura di selezione dell operatore economico. Il modo di assunzione dei vincoli negoziali dell ente pubblico non è infatti mai libero e le ragioni delle scelte compiute devono tradursi in atti riferibili agli organi competenti in conformità all ordinamento dell ente: è questo il senso dell evidenza pubblica. Ciò deriva dal generale obbligo di trasparenza e parità di trattamento (art 1 Legge n. 241/1990), che si traduce, nell attività negoziale dell ente pubblico, nell obbligo di adottare prima dell avvio della procedura di affidamento una specifica delibera a contrarre (art 11 D.Lgs. 163/2006). Tali regole non subiscono deroghe nel caso in cui l ente si determini all affidamento di un incarico fiduciario, costituendo la delibera a contrarre il luogo nel quale esplicitare le ragioni per le quali l amministrazione ritiene di potere legittimamente ricorrere ad un affidamento diretto. La determinazione del valore del contratto assurge a presupposto condizionante l individuazione della procedura di scelta del contraente: è infatti sulla base del valore del contratto che il Codice distingue diverse procedure, più o meno concorrenziali, di scelta del contraente. Se il valore del contratto risulti superiore alla soglia comunitaria (come detto dal 1 gennaio 2010), l amministrazione ha l obbligo di scegliere il broker con una procedura aperta o ristretta (art. 54 Codice); analogamente, se il valore sia inferiore (art. 122 e 124 Codice), salva l inclusione del servizio in questione fra gli acquisti di servizi effettuabili in economia (art. 125 Codice), con conseguente legittimazione al cottimo fiduciario (consistente nel confronto fra le offerte di cinque operatori direttamente interpellati dall amministrazione). Ove sia possibile il ricorso alle spese in economia, l affidamento diretto è ammesso se il valore del servizio non superi i Con riferimento alle istituzioni scolastiche, affermandosi la sopravvivenza della procedura di contrattazione prevista dall art 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001, sebbene nei limiti di compatibilità con le disposizioni del Codice dei contratti in quanto sopravvenute nel tempo e di rango normativo superiore, l affidamento diretto (cioè senza confronto comparativo alcuno) di un contratto di brokeraggio assicurativo risulterà legittimo solo se il suo valore, stimato ex ante (e cioè prima dell affidamento al broker), sia inferiore ai 2.000, valore che l art 34 citato (primo alinea del primo comma) individua come soglia per il ricorso appunto all affidamento diretto di qualsiasi contratto. La legittimità dell affidamento diretto va pertanto messa alla prova in relazione al valore (stimato ex ante) del contratto (in tal senso, si è espresso anche l Ufficio scolastico Regionale dell Emilia- Romagna con nota 4 novembre 2008, prot. n ). Le regole che presiedono a tale operazione sono contenute nell art. 29 del Codice, il quale, dopo avere prescritto l obbligo per le stazioni appaltanti di predeterminazione del valore del contratto, dispone per quel che
6 38 PAIS CONTRATTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE qui interessa che il valore è al netto dell IVA; che questo calcolo tiene conto dell importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto; che nessuna fornitura o servizio possa essere frazionato al fine di escluderlo dall osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato; che per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell appalto è, a seconda dei casi, per i servizi assicurativi, il premio da pagare e altre forme di remunerazione; per i servizi bancari e altri servizi finanziari, gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione; per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l intera loro durata; se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. Sulla base di tali principi, il valore del servizio di brokeraggio dovrà essere calcolato in relazione al valore presunto della provvigione spettante al broker, la quale a sua volta costituisce una percentuale del premio assicurativo concordato negli stipulandi contratti di assicurazione. Immaginando che tale provvigione ammonti mediamente al 14%-15% del premio assicurativo previsto per gli stipulandi contratti e che normalmente il premio pattuito nei contratti di assicurazione delle scuole ammonta ad una cifra variabile tra gli 8 e i 12 pro capite per anno (complessivamente tra la polizza infortuni e la polizza per la responsabilità civile), il valore del contratto supererà la soglia dei (che costituisce il limite di legittimità dell affidamento diretto, senza alcuna procedura comparativa) laddove il numero di alunni e dipendenti, sulla base del quale è calcolato il premio assicurativo, superi le unità (fra studenti e dipendenti) per anno. Il calcolo è stato effettuato su un premio assicurativo di 12 pro capite e con percentuale pari al 15% di provvigione spettante al broker. Se poi sui contratti assicurativi venga prevista la possibilità di rinnovo degli stessi (è infatti vietato il rinnovo tacito dei contratti, ma non anche il rinnovo espresso, purché - appunto - si tenga conto dell aumento del valore dei contratti anche ai fini della procedura di scelta del contraente), l aumentato valore dei contratti andrà tenuto in considerazione anche ai fini del calcolo del valore del contratto di brokeraggio e della relativa procedura di scelta del contraente. Questa può essere la formula utilizzabile: 2000 X 100 quota pro capite dei premi assicurativi X n. anni contratto assicurazione X percentuale provvigione broker CONCLUSIONI E PROFILI OPERATIVI Al fine di procedere correttamente, dunque, è necessario che l istituzione scolastica che voglia avvalersi della collaborazione di un broker, identifichi prioritariamente il valore del corrispettivo del contratto, nel senso sopra detto, e - sulla base del valore risultante - proceda all individuazione del broker (con o senza procedura comparativa a seconda che tale valore superi o meno la soglia dei 2000 ). Tale valutazione deve trovare collocazione in atti formali (delibera a contrarre) adottati prima dell affidamento del servizio di brokeraggio. Ove il valore superi la soglia dell affidamento diretto, è opportuno l invito di cinque operatori (tenendo conto dell effetto trascinamento delle disposizioni del Codice dei contratti). In caso di procedura comparativa, è necessaria l individuazione dei criteri di selezione del miglior broker (utili suggerimenti possono trarsi dalla richiamata segnalazione dell Autorità Garante per la concorrenza). In ogni caso (e cioè quale che sia la procedura di affidamento), l oggetto del contratto potrà riguardare attività di consulenza antecedenti alla deliberazione del bando per la scelta della polizza assicurativa (ad esempio, l ambito dell individuazione dei rischi rilevanti e della conseguente predisposizione delle specifiche tecniche) e di gestione del rapporto contrattuale successivamente all aggiudicazione alle compagnie assicurative. L incarico non potrà includere invece il trasferimento al broker delle funzioni di selezione dell assicuratore: non è infatti consentito alla PA in assenza di specifiche disposizioni di rango legislativo esternalizzare competenze pubbliche (potrà al più essere prevista la designazione da parte dell istituzione scolastica di un esperto -indicato dal broker - quale componente della commissione di valutazione delle offerte assicurative, nel rispetto delle regole poste in tema dall art. 84 del Codice dei contratti).
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