Le misure per i controlli e per le definizioni delle controversie fiscali. Ravvedimento
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1 Milano, 20 febbraio 2009 Le misure per i controlli e per le definizioni delle controversie fiscali Ravvedimento Utilizzo indebito dei crediti tributari e le modalità di accesso alle agevolazioni
2 ACCERTAMENTO CON ADESIONE D.Lgs 218/97
3 Ufficio competente Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale L Ufficio competente all accertamento nei confronti della L Ufficio competente all accertamento nei confronti della società, dell associazione, del titolare dell azienda coniugale, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati, all altro coniuge, con un unico atto e in loro contraddittorio
4 Iniziativa d Ufficio ART. 5 e 11 D.LGS 218/97 Invio di un invito a comparire con indicazione dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
5 SANZIONI Le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto della adesione commesse nel periodo d imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di UN QUARTO del minimo previsto per legge (Art.2, comma 5 del D.Lgs.218/ 1997) (la riduzione non si applica alle le sanzioni scaturenti dalla liquidazione formale delle dichiarazioni art.36-bis DPR 600/73 e art.60, c.6 DPR 633/72 )
6 Cumulo giuridico Le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione, art.12, comma 8 del D.Lgs.472/1997, si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta
7 ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE Art. 5 bis D.Lgs 218/97
8 OGGETTO Verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA che consentano l emissione di accertamenti parziali: Art. 41 bis del DPR 600/73 Art. 54, comma 5, DPR 633/72
9 OGGETTO Il contenuto integrale del verbale di constatazione Violazioni sostanziali constatate Imposte dirette, irap, IVA
10 VANTAGGI SANZIONI 1/8
11 Esclusioni Comparti impositivi diversi (es. imposta di registro) Violazioni formali Ogni altro elemento contenuto nel pvc
12 Ogni altro elemento contenuto nel pvc Art. 37 bis DPR 600/73 - elusione Art. 110, comma 10, del TUIR spese da paesi black list Art. 32 DPR 600/73 indagini finanziarie
13 Modalità di adesione Comunicazione all Ufficio dell Agenzia delle Entrate e all organo che ha redatto il verbale Sottoscrizione: è necessaria la sottoscrizione del contribuente o di legalmente lo rappresenta (è esclusa la rappresentanza mediante procuratore speciale)
14 Modalità di adesione Qualora, per ragioni non imputabili all organo verbalizzante, quest ultimo non possa dar corso alla consegna diretta del processo verbale è da ritenere che il contribuente decada dalla facoltà di prestare adesione ai sensi dell art. 5 bis.
15 Termini Contribuente Entro 30 giorni dalla consegna del pvc Ufficio L atto di definizione dell accertamento parziale deve essere notificato al contribuente entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione
16 Perfezionamento Con la notifica dell atto di definizione dell accertamento parziale sorge in capo al contribuente l obbligo di versare le somme dovute, risultanti dall atto di definizione
17 Modalità di pagamento Versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla notifica dell atto di definizione Rateazione: 8 rate trimestrali oppure 12 rate trimestrali se le somme dovute sono superiori a Non è richiesta la garanzia
18 Mancato versamento spontaneo delle somme dovute L Ufficio iscrive a ruolo le somme dovute È possibile applicare l art. 13 del D. Lgs 472/97
19 DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO
20 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI art. 5 D.Lgs 218/97 Invito a comparire per accertamento con adesione Facoltà del contribuente: prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
21 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI PRECLUSIONI: Norma non utilizzabile per gli inviti Norma non utilizzabile per gli inviti preceduti da pvc definibili ai sensi dell art. 5 bis
22 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DECORRENZA: inviti emessi dagli uffici dell'agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio (29 gennaio 2009 per imposta di registro )
23 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANZIONI: RIDOTTE ALLA METÀ Quindi: 1/8
24 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI comunicazione di adesione: deve contenere in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.
25 Modalità di pagamento Versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla notifica dell atto di definizione Rateazione: 8 rate trimestrali oppure 12 rate trimestrali se le somme dovute sono superiori a Non è richiesta la garanzia
26 ACQUIESCENZA le sanzioni indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto: - dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11 da pvc definibile ai sensi dell art. 5 bis sanzioni 1/8
27 Definizione sanzioni D.Lgs 472/97 Definizione delle sanzioni Sanzioni 1/4
28 MISURE CAUTELARI ART. 22 D.LGS 472/1997 ipoteca e sequestro conservativo sui beni del debitore in presenza di fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito motivata istanza al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, notificata anche al debitore (ed eventuali coobbligati)
29 MISURE CAUTELARI ART. 22 D.LGS 472/1997 debitore (ed eventuali coobbligati) possono presentare alla CTP, entro 20 giorni dalla notifica, memorie e documenti difensivi trascorsi 20 giorni il Presidente della CTP fissa la trattazione dell istanza nel corso del giudizio il debitore può presentare idonea garanzia per la riscossione dell berario
30 MISURE CAUTELARI novità ART. 22 D.LGS 472/1997 ambito di applicazione: sanzioni tributi interessi ovvero, intero credito preteso dall ente impositore
31 MISURE CAUTELARI novità ART. 22 D.LGS 472/1997 le misure cautelari perdono di efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella prevista dall art. 25 del DPR 602/73 (60 giorni)
32 RAVVEDIMENTO SANZIONI a) ad 1/12 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad 1/10 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
33 Inviti per studi di settore In caso di adesione agli inviti l ulteriore azione accertatrice è inibita a condizione che l ammontare delle attività non dichiarate derivante dall accertamento sia: - pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti; - non superiore a
34 Inviti per studi di settore Preclusioni: Non sono irrogabili sanzioni per omessa o Non sono irrogabili sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, o di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti
35 ATTO DI RECUPERO CREDITI INDEBITAMENTE UTILIZZATI Apposito atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati Termine: entro il 31 dicembre dell ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo Maggiori termini in caso di violazione che comporta l obbligo di denuncia ex art. 331 cpp: reato art quater D.Lgs 74/2000
36 ATTO DI RECUPERO CREDITI INDEBITAMENTE UTILIZZATI Decorrenza: alla data di presentazione modello di alla data di presentazione modello di pagamento sono indicati crediti inesistenti con anno di riferimento per cui al 29 novembre 2008 sono ancora pendenti i termini di accertamento
37 ATTO DI RECUPERO CREDITI INDEBITAMENTE UTILIZZATI Sanzione Dal 100% al 200% della misura dei Dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti utilizzati per il pagamento delle somme dovute
38 ATTO DI RECUPERO CREDITI INDEBITAMENTE UTILIZZATI In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall Ufficio, comunque non inferiore a 60 giorni, le somme dovute in base all atto di recupero sono iscritte a ruolo straordinario
39 ATTO DI RECUPERO CREDITI INDEBITAMENTE UTILIZZATI la sanzione dal 100% al 200% non si applica in ipotesi di crediti esistenti utilizzati in misura eccedente ,9 (art. 34 Legge n. 388/2000).
40 ATTO DI RECUPERO CREDITI INDEBITAMENTE UTILIZZATI crediti inesistenti: - importi artificiosamente rappresentati in sede contabile o dichiarativa - crediti ritenuti erroneamente esistenti per fatto imputabile a titolo di colpa al soggetto passivo della violazione
41 ATTO DI RECUPERO CREDITI INDEBITAMENTE UTILIZZATI la sanzione si applica con riferimento a tutti i crediti per imposte e contributi che possono essere utilizzati in compensazione (art. 17 Dlgs 241/97)
42 Decreto Legge del 10/02/2009 n. 5 Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "E punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.".
43 MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE PER ATTIVITA DI RICERCA A decorrere dall anno 2009 la fruizione A decorrere dall anno 2009 la fruizione del credito di imposta è regolata al fine di garantire l effettiva copertura finanziaria
44 MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima del 29 novembre 2008 inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta
45 MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA b) dal per 29 le novembre attività di 2008 ricerca, la avviate compilazione a partire del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a)..
46 MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente esclusivamente un nullaosta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;
47 MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente esclusivamente: la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi novanta giorni l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione..
48 MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA sostenimento delle spese a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.
49 MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA utilizzo del credito L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo..
50 MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA formulario Il formulario per la trasmissione dei dati è approvato con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dal29 gennaio Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario..
51 Detrazione 55% A partire dal 2009 fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, deve essere inviata all'agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate
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