FISCALITA' D'IMPRESA N.9
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- Marianna Morini
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1 OCSE LE NOVITA' 2013 NOTIZIARIO AGOSTO
2 L'autore si è laureato presso l'università degli Studi di Napoli, facoltà di Economia e Commercio.di Napoli. Vincitore di tre cattedre e relative abilitazioni all'insegnamento: discipline giuridiche ed economiche - aziendali e commerciali - tecniche, turistiche ed alberghiere. Dottore Commercialista e Revisore contabile. Già Dirigente del Ministero Economia e Finanze, è iscritto nell'elenco dei Giudici Tributari, è CTU in civile e penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,già revisore dei conti, per nomina del Ministro dell'economia e delle finanze, del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali. Esperienza quarantennale nell'accertamento fiscale, in indagini di polizia giudiziaria e tributaria e in indagini di polizia valutaria nei settori cosiddetti sensibili, a forte rischio di frodi e riciclaggio. Partecipazione attiva ad investigazioni antifrode con incarichi ministeriali, anche come coordinatore dello Servizio di vigilanza e antifrode (SVAD) e vari incarichi nell ambito dello scambio di funzionari dei vari Paesi della Comunità, più volte relatore nell ambito del programma Mattheus. Custom Expert, ha collaborato nell'ambito dell'antifrode con le Dogane Americane, settore sicurezza, U.S. Custom and Border Protection-Airport Jamaica NY della Columbia Association Of U.S. Customs & Affiliated GovernmentAgencies CIAO / FIAO in qualità di Supervisor anni Insignito del premio San Matteo 2003, conferito dal Direttore Generale dell Agenzia delle Dogane, che viene rilasciato a dieci funzionari, a livello nazionale, che si sono distinti per capacità professionali, impegno e particolare dedizione al servizio, con motivazione specifica Il Dr. Campanile ha rivestito incarichi di particolare responsabilità distinguendosi per il profondo impegno e particolare dedizione. Gli è stata sempre riconosciuta una particolare propensione all approfondimento delle problematiche connesse ai compiti di istituto svolti. Molto significativi risultano gli articoli e le pubblicazioni di cui è stato autore; ha ottenuto riconoscimenti accademici per i suoi studi su tematiche sia giuridiche che economiche. Esperienza più che ventennale in qualità di docente in corsi di formazione e master: LUISS, Eurosportello della Camera di Commercio, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Agenzia Delle Dogane e vari Ordini provinciali di Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Convegnista e pubblicista da oltre un ventennio sulle tematiche fiscali, in Diritto Tributario Comunitario, in Diritto Tributario Internazionale, e in Penal-Tributario; competenze professionali specifiche nel Diritto comunitario ed internazionale, nella Fiscalità e Commercio Internazionale, in Revisioni legali, fiscali e societarie. Sindaco effettivo di varie società, tra cui anche la ex Cassa Rurale di Casagiove; da più di sei anni revisore contabile nel CNSD di Roma e di molte altre società. Articolista da più di un ventennio per riviste specializzate, per il recente passato, Il Fisco, il Giornale dei Dottori Commercialisti, le riviste di giurisprudenza tributaria ed, attualmente, scrive per Il Doganalista una rivista di commercio e fiscalità internazionale. Pubblica sul sito ww.anasped.it. Lo studio tributario internazionale Campanile si avvale della collaborazione di professionisti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro. di esperta in Management economia internazionale, internazionalizzazione delle imprese, di esperto assistant linguistico. Francesco Campanile 2
3 LA RESPONSABILITA' DEL CAD E DELLO SPEDIZIONIERE DOGANALE LA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SETTEMBRE
4 LA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PRO/CONTRO LE DOGANE Questo articolo fa parte di una rassegna che si propone di portare le motivazioni dei Giudici Supremi sulla via del diritto in una legislazione poco attenta e farraginosa per una difesa più appropriata. CASS. SEZ. V, SENTENZA 14 GIUGNO 2013, N IL CASO Il ricorso in cassazione è stato proposto dall'agenzia delle Dogane presso L'Avvocatura Generale dello Stato contro un CAD. A seguito di un controllo a posteriori, l'ufficio Doganale emetteva avvisi di rettifica, notificati anche al CAD perché obbligato solidale, attribuendo la voce corretta doganale in luogo di quella dichiarata all'atto dell'importazione con conseguente applicazione delle misure antidumping. Trattasi di una importazione dalle FILIPPINE di lampade elettroniche fluorescenti, le cui dichiarazioni sono state presentate dalla società Cad, in qualità di spedizioniere doganale, in nome proprio e per conto della società dichiarandole con una voce doganale non corretta. Con l'avviso di rettifica dell'accertamento, l'ufficio ha ingiunto il pagamento per recupero a posteriori del dazio più iva contro il quale la società importatrice ha presentato ricorso alla Commissione Provinciale sostenendo: in primis, l'insussistenza della responsabilità solidale dello spedizioniere doganale per il pagamento dei tributi, scaturenti dall'avviso di rettifica; la ricorrente contestava la violazione allo Statuto del Contribuente, art. 12, comma 7, Legge 212/2000; l'illegittimità dell'atto impositivo sussistendo le condizioni di cui all'art. 220 del C.D.C Reg. CEE 2913/92. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e confermava l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società. Sul ricorso in appello la CTR LIGURIA, con sentenza n. 70/2010 del 16/12/2009 confermava la sentenza di primo grado. L'Agenzia delle Dogane ricorre anche in Cassazione con cinque motivi, resiste il CAD con controricorso e ricorso incidentale con due motivi. 4
5 1 MOTIVO LA VIOLAZIONE E LA FALSA APPLICAZIONE DEL REG. CEE 1582/04, 866/05 E 384/96 IN Sostanzialmente, RELAZIONE tutte ALL'ART- le importazioni 360 C.P.C. N.3 IN che QUANTO si sono LA verificate CTR HA nell'arco RITENUTO CORRETTO IL CODICE temporale DICHIARATO a far data DALLA dell'entrata SOCIETA' in MA vigore COSI' del FACENDO Reg. CEE1582/04 HA VIOLATO dell'(/9/2004 (in vigore dall'11/9/2004), LE che DISPOSIZIONI attribuiva il diverso codice CONTENUTE NEI Reg.1582/04 dell'8/9/2004, CHE PREVEDEVA, INVECE, doganale, per cui è LA causa. CORRETTA CLASSIFICA DOGANALE, A PARTIRE DALL'11/9/2004, ANTECEDENTI A TUTTE LE IMPORTAZIONI IL PRIMO MOTIVO E' FONDATO E VA ACCOLTO 2 E 3 MOTIVO Connessi tra loro, con i quali l'agenzia delle Dogane lamenta: a)la VIOLAZIONE E LA FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 220 CDC REG- CEE 2913/1992; b) L'INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 360 C.P.C., DA POARTE DELLA CTR SULL'ERRORE DI L'ART. 220 DEL CDCLASSIFICAZIONE L'esenzione dei dazi prevista dall'art. 220 CDC, comma 2, lett. B 1 preclude: -la contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale ; -la buona fede dell'operatore ; ma intende certamente tutelare il legittimo affidamento del debitore sulla fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi. L'ERRORE DELLA CTR 1 L'importo l'importo dei dazi legalmente dovuto è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale che non poteva essere ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensano l'autorità Doganale dal contabilizzare a posteriori importi di dazi inferiori ad una determinata somma. 5
6 L'errore di fondo, in cui è incorso la CTR, che, ha ritenuto determinante un errore occulto commesso in via autonoma dalle Autorità doganali, CHE non era tale da non poter essere ragionevolmente scoperto anche dal debitore. L'errore di classifica, oltretutto, era evitabile in quanto non trattatasi di elementi interpretativi ma determinati da un REG. CEE, che, come tale, è di applicazione immediata, a a far data dalla sua entrata in vigore erga omnes, è INSINDACABILEDALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, che deve applicare. Il Supremo Collegio ha ribadito che in tema di tributi doganali la Dogana deve procedere alla contabilizzazione dei dazi doganali a meno che sussistono contemporaneamente tutte le condizioni stabilite dal citato art. 220, comma 2, lett. b) del CDC. LA PROVA DELLA BUONA FEDE DELL'IMPORTATORE Comunque, spetta all'importatore che intende usufruire della esenzione dimostrare il suo stato soggettivo di buona fede, mediante la prova della sussistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dalla norma. L'INCOMBENZA DELLA DOGANA Incombe sulle Dogane l'onere di dare dimostrazione delle irregolarità delle certificazioni presentate, in considerazione della fattualità di certificati che risultano inesatti che obbligano al recupero a posteriori. QUARTO (QUINTO) MOTIVO L'Agenzia delle Dogane ( la ricorrente) lamenta: a)la VIOLAZIONE E LA FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5,8,64 E 76 CDC CHE LA CTR NON HA CONSIDERATO LO SPEDIZIONIERE, CAD 2 COMPRESI) RISPONDE SOLIDALMENTE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI Si tratta di una interpretazione della CTR che ha ritenuto che lo spedizioniere doganale non risponde solidalmente per il pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti anche a seguito di rettifica a posteriori. Sostanzialmente, l'art. 201 CDC fa si che il CAD, in qualità di dichiarante, comporta la responsabilità solidale con 2 I CAD sono stati istituiti con DM Finanze n. 549 del 1992 come società tra spedizionieri doganali, abilitate ad emettere dichiarazioni doganali in rappresentanza sia diretta che indiretta, previa l'acquisizione ed il controllo formale della documentazione fornita dal proprietario delle merci. 6
7 quella del mandante e che tale responsabilità possa essere fatta valere come nella normale attività negoziale privatistica nei confronti di terzi. LA S.C. ACCOGLIE ANCHE IL QUARTO (QUINTO) MOTIVO In tema di solidarietà passiva dello spedizioniere doganale, la Suprema Corte si è pronunciata varie volte (sentenza n del 34 aprile 2010.). La S.C. Nel corso della sentenza in commento ha fatto anche un passaggio sulla Legge del 1990, art. 12, sul Riordino degli Istituti doganali e revisione delle procedure, la quale, in tema di tributi doganali, lo spedizioniere che abbia presentato merci in Dogana per conto di terzi, ma in nome proprio, beneficiando dell'ammissione alla procedura semplificata. risponde sia ai sensi dell'art. 12 citato e degli artt. 201 e 202 del Reg. CEE n. 2913/92 del CDC in via solidale con il soggetto, per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana, di tutti i dazi le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, compreso gli interessi relativi, essendo tale figura di rappresentante indiretto, anche perchè è operatore professionale che sa ben valutare la documentazione messali a disposizione dal proprietario della merce. I MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE Il primo motivo, basato sul fatto che la CTR non si sia pronunciata sull'inammissibilità dell'appello delle Dogane, è radicalmente infondato. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, basato sulle doglianze dell'intimata che non fossero stati rispettati, i 60 giorni previsti dall'art. 12, comma 7. della Legge 212/2000, è andato respinto. Puntualissima la Suprema Corte nel precisare anche la norma citata testé non incide in materia di accertamento di tributi doganali, vale a dire che non costituisce violazione allo Statuto del Contribuente. Lo ha precisato anche in occasione della sentenza n del 28/5/ Nella sua puntualità (ma non sempre è così ) la S. C. ha fatto un'ulteriore precisazione che nell'ambito della revisione dell'accertamento, le Dogane possono anche procedere all'accesso di 3 La legge 374/90 è stata pubblicata in G.U. n. 291 del 14/12/ La sentenza ha precisato che: non costituisce violazione allo Statuto del contribuente l'emissione dell'avviso di accertamento suppletivo prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2002 n. 212, art. 12, comma 7, per la presentazione di osservazioni richieste dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dell'organo impositore. 7
8 una verifica Iva ai sensi dell'art. 52 del DPR 633/72. In tal caso vanno salvaguardate le garanzie della L. 212/2000. CONCLUSIONE IL RICORSO PRINCIPALE E' ACCOLTO; SONO RESPINTI I DUE RICORSI INCIDENTALI; COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO DI MERITO MENTRE LE SPESE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' SONO STATE RIPOSTE A CARICO DEL CAD. Lo studio Campanile 8
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