PwC Tax & Legal Services (TLS) TLS Newsletter N 3 Anno 7 13 marzo 2013

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1 PwC Tax & Legal Services (TLS) TLS Newsletter N 3 Anno 7 13 marzo 2013

2 Mensile di aggiornamento in materia legale e fiscale Pubblicato e distribuito gratuitamente Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 760 in data 11 dicembre 2006 Legal & Tax monthly newsletter Published and distributed free of charge Registration before the Court of Milan n. 760 dated December 11, 2006 Copyright TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti La presente newsletter non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo. Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di TLS. La citazione o l estrapolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla TLS Newsletter. Copyright TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti This newsletter is not intended as a professional advice and its content is for information purposes only. The articles contained in this newsletter cannot be reproduced without prior written approval of TLS. Mentions or quotations on parts of the text of the articles are allowed, provided that authors and publication references on TLS Newsletter are indicated. TLS Newsletter n 3 Anno

3 Indice - Index Pag 1. Novità in tema di congruità ed inerenza delle spese di sponsorizzazione (C.T.P. Lucca, Sent. n. 160 dell 8 ottobre 2012) New orientations on adequacy and inherence of sponsoring expenses (C.T.P. Lucca, Sent. n. 160 dell 8 ottobre 2012) (Nicola Siviero Alessandro Bindoli) 5 2. Condannato l amministratore che non si attiva per il recupero dei crediti mentre l impresa sta fallendo The administrator who does not actively pursue the recovery of credits is condemned while the company is going bankrupt (Michele Giuliani Simone Tumino) Deducibilità dei compensi amministratori alla luce delle indicazioni fornite con la Risoluzione 113 del 31 dicembre 2012 Deductibility of directors fees on the basis of the instruction supplied by the Tax Authority with the Resolution No. 113 dated December, 31st 2012 (Simone Guidi Elena Bartolini) Firmata la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l Italia e Hong Kong Italy and Hong Kong signed the Double Tax Treaty (Simone Marchiò Giuseppe Falduto) Operazioni di riorganizzazione societaria, aperture dalla Corte di Cassazione Business Restructurings, new standpoints from the Supreme Tax Court (Fabrizio Loffredo Maria Chiara Agostino) Tempi rapidi per l esecuzione delle sentenze nella UE Fast enforcement of the judgments in EU (Salvatore Cuzzocrea - Maria Progida) Istituita la banca dati nazionale dei contratti pubblici Established the national database of public contracts (Guido Ajello- Federica De Luca) Un Mark up irrisorio non basta per giustificare una rettifica sul transfer price A tight mark up is not sufficient to justify an adjustment on transfer price (Ugo Cannavale - Liana Locorotondo) La Legge di Stabilità 2013: novità in materia di imposte patrimoniali The New 2013 Stability Law: updates regarding the wealth tax (Carmen Ettorre Nicole Monopoli) 25 3 TLS Newsletter n 3 Anno 2013

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5 Novità in tema di congruità ed inerenza delle spese di sponsorizzazione (C.T.P. Lucca, Sent. n. 160 dell 8 ottobre 2012) (Nicola Siviero Alessandro Bindoli) Premessa La recente Sentenza n. 160 dell 8 ottobre 2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca è intervenuta in merito al trattamento fiscale applicabile alle spese di sponsorizzazione, con particolare riferimento ai profili dell inerenza e della congruità dell ammontare del costo sostenuto. La sentenza deriva da un ricorso presentato da una società esercitante attività di fabbricazione di parti ed accessori per calzature, contro un avviso di accertamento dell Agenzia delle Entrate, nel quale veniva negata la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti a favore di un associazione sportiva per l esposizione della ragione sociale della società sulle autovetture da corsa in occasione di gare sportive. L Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità di tali costi sulla base della natura sproporzionata, incongrua ed eccedente il valore di mercato dei costi sostenuti. La sentenza in commento, respingendo la tesi dell Amministrazione, dispone la piena deducibilità dei costi di sponsorizzazione nel caso concreto, in quanto costi connessi alla produzione di reddito, affermando che la valutazione circa la congruità dell ammontare della spesa appartiene alla sfera decisionale dell imprenditore. La recente sentenza della C.T.P. di Lucca è spunto per una panoramica sul tema della deducibilità delle spese di sponsorizzazione, ripercorrendo i più recenti passaggi giurisprudenziali. New orientations on adequacy and inherence of sponsoring expenses (C.T.P. Lucca, Sent. n. 160 dell 8 ottobre 2012) (Nicola Siviero Alessandro Bindoli) Premise The recent Lucca Provincial Tax Court judgement intervened on the tax treatment applicable to sponsoring expenses, with reference to the quantitative adequacy and the business activity inherence of the incurred expenditure. The judgement takes origin from an appeal carried out by a company, whose business is the manufacturing of footwear accessories, against a tax office assessment, by virtue of which it was denied the deductibility of the sponsoring expenditures incurred in favour of a sport organization, for the exposition of the company brand on a car during a car race. The tax-office contested the lack of inherence and the quantitative adequacy of such expenditures, referring also to the market comparable ones, and as a consequence, denied the right of deduction of such costs. The judgment in matter, rejecting the tax-office orientation, allows the deduction of the sponsoring expenditures, and states that such costs are strictly related to the corporate tax income, and that an evaluation regarding the quantitative adequacy and the inherence of a cost shall be carried out only by the entrepreneur. The recent Lucca C.T.P. judgment is a starting point in order to carry out an overview of the sponsoring expenditures deductibility theme, by analyzing the most recent case laws. Disciplina di riferimento per le spese di sponsorizzazione Il contratto di sponsorizzazione, secondo dottrina e giurisprudenza ormai consolidate, si può definire come: (i) un contratto atipico, in quanto non esplicitamente disciplinato dalla legge e perfezionabile in forma libera; (ii) a prestazioni corrispettive (carattere sinallagmatico) con conseguente non gratuità. Tale tipologia contrattuale ricomprende quelle ipotesi nelle quali un soggetto detto sponsor (sponsorizzatore) si obbliga a sponsorizzare, anche con l utilizzo della propria immagine pubblica, l immagine e/o la ragione sociale e/o il brand e/o alcuni prodotti di un altro soggetto detto sponsee (sponsorizzato) il quale a sua volta riconosce un corrispettivo per il servizio ricevuto. Sponsoring expenditures legal discipline According to the most authoritative doctrine and jurisprudence, the sponsoring agreement can be defined as: (i) an atypical agreement, due to the fact the it is not explicitly defined by the law and it can be drawn up in a without any form constraint; (ii) an agreement that provides two different performance (synallagmatic character), with consequent lack of gratuitousness. This agreement type involves a party, called sponsor (sponsoring performance executor), who takes in charge of sponsoring - also using his own public image - the image and/or the name / the brand / the products of other party, called sponsee (sponsored); this latter pays to the sponsor a consideration for the sponsoring service received. 5 TLS Newsletter n 3 Anno 2013

6 La funzione del contratto è dunque rintracciabile nelle strategie di marketing che tramite la diffusione dell immagine, del brand, dei prodotti è finalizzata a determinare un aumento più o meno diretto delle vendite. Possibili contestazioni da parte dell Amministrazione finanziaria. Nella prassi operativa dell Amministrazione finanziaria è possibile rinvenire con frequenza contestazioni in relazione alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione. La cautela del Fisco è giustificata dal fatto che spese di questo tipo potrebbero risultare estranee alla sfera imprenditoriale ovvero potrebbero celare operazioni inesistenti, volte a generare costi deducibili in capo al Soggetto sponsorizzato, specie se sostenute a favore di enti non commerciali o associazioni sportive che determinano il reddito forfettariamente. I rilievi dell Amministrazione finanziaria si basano sulle seguenti considerazioni. Non inerenza dei costi di sponsorizzazione sostenuti E possibile che i verificatori, in sede di controllo fiscale, disconoscano la totale deducibilità dei costi di sponsorizzazione contestando (a) il difetto del requisito di inerenza sulla base del presupposto che il servizio di sponsorizzazione non sia in alcun modo ricollegabile all attività d impresa svolta del soggetto sponsorizzato ovvero, all estremo, (b) l effettiva esistenza ed esecuzione del servizio di sponsorizzazione con conseguenti rischi penal-tributari. A tal proposito, vale richiamare per tutte la recente Sentenza della Cassazione n del , ove è stata riconosciuta la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti da una società distributrice italiana per sponsorizzare il marchio detenuto dalla casa madre estera. In tale occasione la Cassazione ha riconosciuto la deducibilità dei costi ritenendo sussistente una correlazione con la sfera dell attività imprenditoriale in senso ampio. Ancora una volta, pertanto, è stato confermato il principio generale, in base al quale l inerenza non attiene ad una correlazione diretta del costo con i ricavi, ma attiene ad un principio più generale di correlazione con l attività dell impresa, in base al quale sono da considerarsi inerenti tutti i costi in grado di dare un beneficio all impresa anche se indiretto, futuro, potenziale. Vale specificare che il principio affermato andrebbe comunque ricondotto al caso in analisi nel quale i giudici hanno correttamente riconosciuto che anche considerando che la Società distributrice italiana non era proprietaria del marchio - tali spese erano sicuramente idonee ad aumentare il fatturato della società distributrice stessa e che l eventuale non inerenza doveva essere dimostrata dall Agenzia delle Entrate. The agreement aim can be identified within the marketing strategies, which aim is to increase, more or less directly, the turnover by means of the promotion of the brand and the company image. Possible contestations of the tax-office In the practice, the tax office uses to contests very often the deductibility of the sponsoring expenditures. Tax-office caution is justified by the fact that such expenses may be effectively not related/unconnected to the business activity, or may hide inexistent costs at all, whose aim is to generate deductible costs for the sponsored subject, especially in case of sponsoring expenditures in favour of non commercial entities or sport associations, who determine the income in a lump measure. Tax-office contestations are based on the following considerations. Lack of inherence of the sponsoring costs incurred During tax inspections, it is possible that the tax-office contests the deductibility of the sponsoring costs by contesting (a) the lack of inherence of the costs to the business activity, based on the fact that the sponsoring service is totally unrelated to the business activity carried out by the sponsor, or, at the extreme, (b) the effective existence of the costs and the sponsoring service execution, with the additional consequences from the criminal law stand point. To this aim, it is useful to mention the Judgement no. 6548, dated , of the Italian Court of Cassation that recognized the deductibility - for an Italian distributor company of sponsoring expenditures related to the promotion in Italy of the brand owned by the foreign controlling company. In such case, the Court of Cassation recognized the costs deductibility, admitting that there was a connection to the business activity globally intended. Once again, the general principle of inherence to the business activity has been confirmed to be intended not only as a direct link between costs and revenues, but as a connection to the global enterprise activity, able to generate potential economic benefits, even indirectly, in the future. It is relevant to point out that such general principle must be read according to the case in point of such judgment, in which the Court of Cassation correctly recognized that even if the Italian distributor was not the brand owner such expenditures were totally suitable to increase the turnover of the Italian company and that the eventual lack of inherence had to be proved by the tax-office. TLS Newsletter n 3 Anno

7 La sentenza citata ha poi confermato un importante principio in ordine all onere della prova: in continuità con l orientamento giurisprudenziale prevalente, ha riconosciuto che l onere della prova in relazione alla inerenza dei costi spetta al contribuente nell ipotesi in cui appare dubbia l esistenza di un nesso fra i costi sostenuti e l attività esercitata. Al contrario, in presenza di costi, strettamente o fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale è l Amministrazione finanziaria a dover dimostrare la non inerenza. Qualificazione delle spese di sponsorizzazione quali spese di rappresentanza Più di frequente, in sede di controllo fiscale, accade che i verificatori riqualifichino le spese considerate di pubblicità come spese di rappresentanza, stante il fatto che non viene ravvisato nell operazione di sponsorizzazione quel nesso diretto tra l attività aziendale svolta dal soggetto sponsorizzato e la tipologia di sponsorizzazione, in grado di produrre un incremento commerciale apprezzabile per il soggetto sponsorizzato. Vale ricordare che ove l onere sostenuto fosse considerato come spesa di rappresentanza, la deducibilità sarebbe soggetta alle limitazioni quantitative di cui al D.M , mente l IVA relativa diverrebbe indetraibile. Tale prassi sembra trovare fondamento sulla base di varie pronunce giurisprudenziali, sia di merito (C.T.P. di Lecce n. 53/02/12 del 21 febbraio 2012) che di legittimità (ex plurimis, Cass. N del 5 marzo 2012). Con la Sentenza n del 5 marzo 2012 la Cassazione ha confermato l opinione dell Ufficio secondo cui si dovesse negare la natura pubblicitaria (affermando la natura di spesa di rappresentanza) per le spese sostenute da una società che produce impianti per l imballaggio, al fine di far apporre il proprio marchio su una vettura impiegata in una corsa automobilistica. Ciò è stato motivato dalla Suprema Corte con il fatto che le attività dei due soggetti coinvolti nel contratto di sponsorizzazione fossero troppo diverse per giustificare l aspettativa di un ritorno economico diretto per il soggetto sponsorizzato. Dello stesso tenore, è la pronuncia della C.T.P. di Lecce n. 53/02/12 del 21 febbraio 2012, ove si afferma che sono integralmente deducibili dal reddito, alla stregua delle spese di pubblicità, solo le spese di sponsorizzazione per cui sussiste un legame logico tra l attività dello sponsor e l oggetto della pubblicità o della promozione. Queste pronunce, insieme ad altre che non citiamo, sono volte a confermare un orientamento generale in base al quale devono considerarsi spese di rappresentanza quelle spese volte solo a diffondere il prestigio e l immagine della azienda, senza che vi sia un aspettativa di un ritorno commerciale, mentre sono da considerare spese di pubblicità quelle in grado di generare un incremento più o meno diretto delle vendite. The above mentioned judgment also confirmed another important principle, with reference to the proof burden: as already stated by the most widespread jurisprudence orientation, the proof burden in relation to the lack of inherence of costs is in charge of the taxpayer, every time the connection to the business activity is doubtful. On the opposite, in case of costs strictly or physiologically connected to the business activity, the proof burden is in charge of the tax-office, who shall demonstrate the lack of inherence. Sponsoring expenditures qualified as representation expenses During tax inspections, it happens even more frequently that the tax-office consider the costs as representative expenses instead of advertising expenses, due to the lack of direct connection between the sponsored subject business activity and the type of sponsoring service. As a consequence, the tax office contests the suitability of the costs to effectively increase the sponsored subject revenues. It is worth pointing out if the expenditure would be changed into a representative cost, the deductibility of such item would subject to the quantitative limitations as per D.M , while VAT cannot be detracted at all. This tax office general rule is confirmed by the case laws, both by the Supreme Court of merit (Lecce C.T.P. no. 53/02/12, dated 21 february 2012) and by the Ordinary Court (ex plurimis, Cass. No dated 5 march 2012). The Court of Cassation, through the judgment no. 3433, dated 5 march 2012, ratified the tax-office opinion, which denied the qualification of advertising costs (by changing them into representative costs) to the expenses incurred by a company, involved in the business of packaging systems manufacturing, for applying its brand on a sport car during a race. The Court of Cassation choice has been motivated on the fact that the activities of the subjects involved were too different to justify the expectation of the sponsor to increase directly its revenues. Similarly, the Lecce C.T.P. judgement no. 53/02/12, dated 21 February 2012, affirmed that are totally deductible only the sponsoring expenditures that are logically and directly connected to the sponsored subject business activity. These above mentions judgements, according to others not mentioned here, confirm a general orientation which consider those expenses, aiming to promote the image and the prestige of the company, without a direct revenues raise expectation, as representative expenses, while consider those expenses suitable to increase the turnover as advertising expenditures. 7 TLS Newsletter n 3 Anno 2013

8 Antieconomicità dell operazione di sponsorizzazione Un ultimo elemento sul quale si sono basati più di recente i rilievi dell Amministrazione finanziaria per disconoscere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione attiene alla presunta antieconomicità del costo nei seguenti casi: (i) presunta esistenza di una sproporzione del costo sostenuto in relazione agli utili e/o al fatturato conseguiti dall impresa, o (ii) presunta eccedenza del costo sostenuto rispetto al valore di mercato di una prestazione analoga. L antieconomicità così definita secondo il pensiero dell Amministrazione finanziaria, sarebbe indice di un intento elusivo in capo al soggetto sponsorizzato, in quanto le scelte imprenditoriali non possono che fondarsi su valutazioni di natura economica volte a conseguire il maggior profitto per l impresa. La sentenza della C.T.P. di Lucca citata in premessa si inserisce in tale contesto in un ottica certamente favorevole per il contribuente. Essa ribadisce in primo luogo, che le spese di sponsorizzazione si considerano normalmente legate all attività d impresa in quanto in grado di contribuire alla produzione di reddito e, di conseguenza sono deducibili, in quanto inerenti. In merito alla congruità, posto che trattasi di spese necessarie alla produzione di reddito, non incomberebbe, a parere della CTP di Lucca, in capo al contribuente alcun onere della prova in quanto la valutazione della congruità o sproporzione del costo per la produzione del reddito dell impresa compete all autonomo giudizio dell imprenditore. Tale sentenza si colloca tuttavia in un quadro giurisprudenziale in cui l orientamento prevalente della giurisprudenza è quello di riconoscere la possibilità del Fisco di accertare la deducibilità dei costi ritenendoli incongrui, salvo prova contraria da parte del contribuente. Anche di recente (sentenza n del 25 febbraio 2010) la Cassazione ha riconosciuto che la valutazione di congruità dei costi con conseguente indeducibilità degli stessi, è percorribile anche se non ricorrono irregolarità nelle scritture contabili. Conclusioni ed aspetti pratici Alla luce delle considerazioni sopra svolte appare possibile affermare che le spese di sponsorizzazione dovrebbero considerarsi inerenti tutte le volte in cui esse sono in grado di apportare un beneficio economico, sebbene indiretto, alla attività imprenditoriale. La sentenza analizzata in questo elaborato pare essere favorevole al contribuente posto che afferma che le spese di sponsorizzazione si considerano normalmente legate all attività d impresa in quanto intrinsecamente necessarie alla produzione di reddito, e che non incomberebbe in capo al contribuente alcun onere della prova posto che la valutazione della congruità o sproporzione del costo [ ] compete all autonomo giudizio dell imprenditore. Uneconomical nature of the sponsoring operation Finally, during tax inspections it is possible that the tax-office contests the deductibility of the sponsoring expenses, on the base of the uneconomical nature of the costs incurred, in the following cases: (i) supposed disproportional entity of the cost incurred in relation to the income and/or turnover of the company, or (ii) supposed excess of the amount of sponsoring costs compared to the market value of an identical sponsoring costs (arms length principle). The lack of quantitative adequacy, defined as above by the tax-office, should be considered as signal of elusive intention of the sponsored entity, due to the fact that entrepreneurial choices cannot be based other than on economical evaluations aiming to increase the company profit. Lucca C.T.P. judgment mentioned in the premise seems to adopt a favourable attitude against the taxpayer. In fact, it states that sponsoring expenditures shall be normally considered as related to the business activity due to their natural suitability to contribute to the income increase and, as a consequence, they shall be considered inherent, and, therefore, deductible. With reference to the quantitative adequacy, considering that such expenses are necessary to the income production, no proof burden shall be attributed to the taxpayer, since the adequacy and proportionality cost evaluation for the enterprise income production is totally pertinence of the entrepreneur autonomous appraisal. However, this judgment must be included in a context in which the jurisprudence general orientation is to recognize to the tax-office the costs deductibility assessment by considering them as not adequate, unless differently proved by the taxpayer. Also recently, (judgment no. 4554, dated 25 february 2010), the Court of Cassation legitimized the costs adequacy valuation, with the consequent not deductibility of the same, even if the accounting books have been recorded correctly. Conclusions and practical aspects In the light of the above, it is possible to state that the sponsoring expenditures have to be considered inherent every time they are suitable to produce an economical benefit, even if indirectly, to the business activity. The judgment in matter, can be considered as favourable to the taxpayer, stating that the sponsoring expenditures are normally related to the corporate tax income and that an evaluation regarding the quantitative adequacy and the inherence of a cost shall be carried out only by the entrepreneur. TLS Newsletter n 3 Anno

9 Vale tuttavia evidenziare che in relazione alla misura e la proporzione delle spese rispetto alla dimensione della società (i.e. economicità delle spese), l orientamento giurisprudenziale prevalente appare ancora a favore della possibilità da parte del Fisco di sindacare l economicità di tali spese. In conclusione, vista la tendenza dell Amministrazione Finanziaria a contestare a vario titolo le spese di sponsorizzazione, risulta opportuno, a scopo prudenziale, predisporre un adeguato supporto documentale per poter dimostrare in caso di verifica l inerenza, ossia il beneficio economico per l impresa, e l effettiva esecuzione della sponsorizzazione. Partendo dal presupposto che la semplice stipula di un regolare contratto potrebbe non essere sufficiente per evitare contestazioni, alcune azioni attuabili all atto pratico possono essere elencate come di seguito: - acquisire prove fotografiche e documentali (es: brochure informative) che attestino l effettività/la reale esecuzione delle azioni svolte in aderenza del contratto; - conservare gli scambi di corrispondenza con la controparte relativi all esecuzione della sponsorizzazione; - stipulare un contratto il più possibile dettagliato; - evidenziare nel contratto o in altra documentazione l intento strategico della sponsorizzazione. Ai fini difensivi, inoltre, è necessario analizzare scrupolosamente le motivazioni degli accertamenti, dato che non è giuridicamente corretto che l Amministrazione sostenga la mancanza di inerenza senza entrare nel merito e analizzare la documentazione prodotta dalla parte. Per completezza vale, infine, ricordare che i corrispettivi erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili, fino all importo massimo di euro annui, costituiscono per il soggetto erogante spese di pubblicità volte alla promozione dell immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario (comma 8 dell art. 90 della L. n. 289/2002, rubricato Disposizioni per l attività sportiva dilettantistica ). Tale disposizione prevede, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate nel limite del predetto importo comunque di pubblicità deducibili ex art. 108 TUIR. La fruizione dell agevolazione in esame è subordinata alle seguenti condizioni: (1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell immagine o dei prodotti del soggetto erogante; (2) deve essere riscontrata una specifica attività dello sponsor (circ. n. 21/E del 22 aprile 2003). However, with reference to the measure and the proportion of the expenses in relation to the company size (i.e. the economical nature of the expenses), the predominant jurisprudence orientation seems to be still in favour of the tax-office practice to contest the quantitative adequacy of such expenses. In conclusion, considering the tax-office attitude in variously contesting the sponsoring expenditures, it is advisable, to be prudent, to draw up an adequate documentary evidence support, in order to exhibit it in case of tax inspection, able to demonstrate the inherence of the cost, i.e. the economical benefit for the company, and the real execution of such sponsoring service. Assuming that by simply signing up a regular sponsoring agreement could not be sufficient to avoid contestations, please find here some practical actions that can be carried out: - to obtain photographic and documentary evidence (e.g. information brochure), which show the effective/reality of the agreement performances execution; - to keep commercial correspondence with the counterpart in relation to the sponsoring service execution; - to sign an agreement the most detailed as possible; - to stress in the agreement, or in other documentation, the strategic intention beside the sponsoring service. Moreover, for defensive purposes, it is necessary to analyze carefully the assessments reasons, due to the fact that the taxoffice is not allowed to contest the lack of inherence without analyzing the substance of the operations and the documentary evidence exhibited by the taxpayer. Finally, for the sake of completeness, it is worth pointing out that payments corresponded to sport companies, sport amateur associations, foundations set up by school entities, and school sport associations exercising their activity in youth sport sectors, till the yearly threshold amounting to , are considered for the payer as advertising expenses aiming to promote the image and the products of the payer subject through a specific activity of the beneficiary (Section 90, c. 8, L. no. 289/2002, called Provisions on amateur sport activity ). For income tax purposes, such provisions substantially foresees a legal presumption on the advertising nature of such expenditures within the threshold mentioned above fully deductible as per Section no. 108 TUIR. This favourable regime can be exploited by fulfilling the following requirements: (1) the payments corresponded must be fully dedicated to the promotion of the image and of the products of the payer; (2) it must be verified a specific activity carried out by the sponsor (Circular letter no. 21/E, dated 22 april 2003). 9 TLS Newsletter n 3 Anno 2013

10 Condannato l amministratore che non si attiva per il recupero dei crediti mentre l impresa sta fallendo (Michele Giuliani Simone Tumino) La Suprema Corte di Cassazione, V Sezione Penale, con Sentenza n del 18 ottobre 2012 (la Sentenza ), ha statuito che risponde per bancarotta fraudolenta ai sensi dell articolo 216, Regio Decreto 267/1942, l amministratore che stipula contratti poco convenienti e non si prodiga per recuperare i crediti aziendali, portando, inevitabilmente, al fallimento l azienda, così confermando la precedente pronuncia di secondo grado, emessa dalla Corte d Appello di Salerno. Nel caso di specie, all amministratore unico di una società, poi dichiarata fallita, è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta per aver distratto somme di denaro formalmente elargite, in favore dello stesso amministratore, a titolo di rimborso, nonché a titolo di canoni non percepiti relativi ad un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile della società, concesso in affitto ad altre società, direttamente o indirettamente, riconducibili all amministratore in questione, non attivandosi per il recupero dei relativi crediti. L articolo 216, Regio Decreto 267/1942, stabilisce che, risponde di bancarotta fraudolenta l imprenditore fallito che abbia dolosamente: - prima o durante il fallimento: distratto, occultato, dissi mulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni, ovvero, al fine di arrecare danno ai creditori, abbia esposto o riconosciuto delle passività inesistenti; - ( ); - prima o durante la procedura fallimentare: eseguito paga menti o simulato titoli di prelazione, al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri. Da par suo, il ricorrente, tra gli altri morivi addotti dinanzi alla Suprema Corte, ha evidenziato come: 1) la società, al tempo in cui i fatti contestatigli si verificarono, non avesse una situazione debitoria particolarmente rilevante; 2) i contratti di locazione dell immobile fossero di molto antecedenti alla data di dichiarazione di fallimento; 3) l importo dei canoni non fosse conforme ai prezzi di mercato e come gli stessi non fossero stati distratti essendo stati, peraltro, contabilizzati tanto dal proprie tario, quanto dal conduttore. Alla luce di ciò, si chiedeva l annullamento della sentenza precedentemente emessa dalla Corte di Appello di Salerno. The administrator who does not actively pursue the recovery of credits is condemned while the company is going bankrupt (Michele Giuliani Simone Tumino) The Supreme Court, V Criminal Section, by means of judgment No of 18 October 2012 (the Judgment/ Sentence ), set out that the director is liable for fraudulent bankruptcy under Section 216, Royal Decree 267/1942 where he executes disadvantageous agreements and does not pursue to recover the company s credits, so causing the company s bankruptcy. The Supreme Court, thus, confirmed the earlier verdict of second degree, issued by the Court of Appeal of Salerno. In the case under discussion, the sole director of a company, subsequently declared as gone bankrupt, was charged with the crime of fraudulent bankruptcy for having misappropriated, in favor of himself, amounts of money formally awarded as a refund, as well as for monthly rent not received relating to a tenancy agreement concerning a company s real estate, leased to other companies, either immediately or not, related to the same director, without pushing for the recovery of the relevant credits. Section 216, Royal Decree 267/1942, sets out that is indictable for fraudulent bankruptcy the entrepreneur who fraudulently going bankruptcy: - before or during bankruptcy: distracted, hidden, concealed, destroyed or dissipated, in whole or in part, his assets, or, in order to cause damage to creditors, has shown or acknowled ged not existing liabilities; - (...); - before or during the bankruptcy proceedings: made payments or simulated titles of right of first refusal, in order to favour certain creditors while damaging others. In his favour, the applicant, among the others explanations given to the Supreme Court, pointed out the following: 1) the company, at the time when the notified facts occurred, did not have a particularly relevant debt situation; 2) the tenancy agreement was executed much more before the date of the bankruptcy declaration; 3) the amount of the monthly rent was not in line with the market prices, and the same had not been distracted since shown in the accounts by both the landlord and the tenant. In light of these circumstances, the annulment of the judgment previously issued by the Court of Appeals of Salerno was requested. TLS Newsletter n 3 Anno

11 Gli ermellini, da un lato, hanno ritenuto irrilevante la circostanza secondo cui i contratti di locazione dello stabile appartenente alla società fossero stati stipulati in epoca molto anteriore al fallimento e ad un prezzo non conforme a quello di mercato, dall altro lato hanno dato risalto alla condotta assunta dall amministratore della società che in un momento di grave difficoltà economica attestato dalle iniziative giudiziarie, anche esecutive, dei creditori nei confronti della società non ha posto in essere le necessarie iniziative volte al recupero dei crediti relativi al mancato pagamento dei canoni di locazione. La Suprema Corte ha, infatti, ravvisato l incidenza negativa, sull andamento della società, dell omessa riscossione di detti canoni, sul presupposto che, al momento del mancato incasso, la stessa versasse già in condizioni finanziarie tutt altro che favorevoli; prova ne erano le numerose iniziative giudiziarie, anche di natura esecutiva, promosse dai creditori. In altre parole, a parere dei giudici di legittimità, la magistratura di merito ha correttamente applicato la norma in materia di bancarotta fraudolenta non limitandosi a valutare il mero dato temporale del compimento degli atti posti in essere dall amministratore. A prescindere, infatti, dalla data in cui viene dichiarato il fallimento della società e dalle condizioni economiche contenute nei contatti sottoscritti in prossimità di tale evento, è stata considerata penalmente rilevante la condotta dell amministratore che ha omesso di compiere tutti quegli atti che avrebbero potuto portare un qualsivoglia beneficio economico alla società che versava in condizioni finanziare indiscutibilmente critiche, aggravandone così le stesse sino all epilogo ormai noto. Così facendo, la Corte di Cassazione sembra, dunque, aver limato la linea di confine che separa il reato di bancarotta semplice, essenzialmente caratterizzato dall imprudenza dell imprenditore, da quello di bancarotta fraudolenta, il cui connotato principale sembra, invece, risiedere nella frode diretta ad aggravare l insolvenza e a violare le legittime aspettative dei creditori. Vedremo gli effetti che tale interpretazione potrebbe comportare in termini pratici in un momento economicamente non favorevole come quello attuale. It has been considered irrelevant that the tenancy agreement of the building belonging to the company had been signed much more before the bankruptcy declaration and at a price that did not meet the market one. On the other hand, the Supreme Court emphasized that the conduct of the company s director which in a time of serious economic difficulty evidenced by legal actions, including enforcement, initiated by creditors against the company did not start the necessary actions for recovering the credits relating to unpaid rental fees. The Supreme Court has, in fact, acknowledged the negative impact which the failured collection of such monthly rent had on the performance of the company, on the assumption that, at the time of the missed collection, the company already was in unfavorable financial conditions; an evidence of such a state were the numerous legal actions, even of executive nature, promoted by creditors. In other words, in the opinion of the legitimacy judges, the second degree court correctly applied the rule in matters of bankruptcy, not limiting their evaluation to the dates of which the measures were put in place by the director. Regardless, in fact, of the date on which the company bankruptcy has been declared and of the financial conditions contained in the executed contacts, in the proximity of this event, it has been considered criminally relevant the director s behavior failing to take all those actions that could bring any economic benefit to the company which was in an undoubtedly critical financial conditions, thus getting worse them until the well known epilogue. In doing so, the Supreme Court seems, therefore, to have eaten out the boundary line separating the crime of simple bankruptcy, essentially grounding on the imprudence of the entrepreneur, from that one of fraudulent bankruptcy, whose main feature seems, instead, to consist in the aim to aggravate the insolvency and to violate the legitimate expectations of creditors. We will look forward the effects that such an interpretation could cause at a time economically unfavorable as the current one. 11 TLS Newsletter n 3 Anno 2013

12 Deducibilità dei compensi amministratori alla luce delle indicazioni fornite con la Risoluzione 113 del 31 dicembre 2012 (Simone Guidi Elena Bartolini) L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 113 del 31 dicembre 2012, trattando la deducibilità dei compensi corrisposti ai liquidatori di società di capitali, ha equiparato il trattamento fiscale ad essi spettante, a quello previsto per i compensi degli amministratori indicato nell articolo 95 c. 5 del DPR 917/1986 secondo il quale tali componenti negativi sono deducibili dal reddito della società sulla base del principio di cassa, nell anno in cui sono erogati. Il tema dei compensi agli amministratori è stato oggetto di varie pronunce di giurisprudenza che in alcuni casi hanno travisato il dettato normativo. E il caso di citare l orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n del 13 agosto 2010 con la quale veniva sancita l indeducibilità dei compensi agli amministratori di società sostenendo l equiparazione della funzione svolta dagli stessi con la funzione dell imprenditore individuale. La stessa Cassazione con la successiva sentenza n del 10 dicembre 2010 ha rettificato quanto espresso nella precedente pronuncia affermando non solo la deducibilità di detti costi, ma anche che la quantificazione del compenso non può essere oggetto di contestazioni da parte del Fisco (a meno che non abbia intenti elusivi). L intervento di prassi, oggetto dei nostri commenti, risponde a quanto affermato dalla sentenza della Commissione Regionale di Torino (sentenza n.8/2012) con la quale è stata nuovamente equivocata la norma contenuta nell articolo 60 TUIR riguardo alla indeducibilità dei compensi dell imprenditore individuale. Con tale sentenza la CTR, riqualificando l attività di gestione aziendale del socio amministratore all attività esercitata dall imprenditore, ha sancito che il compenso per l opera da questi prestata, non è deducibile dal reddito ai sensi dell articolo 60 del TUIR. Con la risoluzione in questione viene chiarito che per i compensi agli amministratori, quando sono erogati da un soggetto ricompreso nell articolo 73, comma 1, TUIR, non è possibile affermarne l indeducibilità dal reddito d impresa, in quanto non sono applicabili le disposizioni destinate ai soggetti imprenditori di cui all articolo 60 del medesimo TUIR Deductibility of directors fees on the basis of the instruction supplied by the Tax Authority with the Resolution No. 113 dated December, 31st 2012 (Simone Guidi Elena Bartolini) The Tax Authority, with Resolution No. 113, dated December, 31st 2012, dealing with the deductibility of directors fees paid to liquidators, established for these the same tax treatment provided for the directors fees by Article 95, paragraph 5, Law Decree n. 917/1986, according to which the director s fees are deductible from the taxable income of the company, during the year in which they are paid. This provision has been discussed in various Court decisions, which in some cases have distorted the Law. For example, the Supreme Tax Court, with the Decision No dated August, 13th, 2010, ratified the non deductibility of the director s fees from the taxable income, on the basis of the comparability of their functions with those of the sole entrepreneur. The Supreme Tax Court with the following Decision No dated December, 10th 2010, amended what was stated in the previous Decision, stating that the deductibility of such costs, and also the qualification of the fees can not be subject to tax dispute (except in the cases of elusive intents). The Resolution under discussion comments the Decision of the Regional Tax Commission of Torino No. 8/2012, which has distorted Article 60, ITC with reference to the non deductibility of the fees received by a sole entrepreneur. In particular, the Decision requalifies the corporate management activity of the managing partners and states that the fees related to the activity carried out are not deductible from the taxable basis, according to Article 60 ITC. The Resolution states that the deductibility of the director s fees from the taxable bases is not granted, if distributed by entities listed in Article 73, paragraph 1 ITC, since it is not possible to apply the disposition provided for by Article 60 ITC. TLS Newsletter n 3 Anno

13 L indeducibilità della remunerazione dell imprenditore prevista nell articolo 60 riguarda soltanto le ditte individuali e non le società personali o di capitali che hanno una regolamentazione specifica all interno del TUIR. Per espresso rinvio contenuto nell articolo 56 comma 1 del TUIR, le disposizioni IRES trovano infatti applicazione anche nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e pertanto anche per tali soggetti i compensi erogati agli amministratori sono deducibili secondo il principio di cassa. In sostanza, le modifiche apportate al sistema tributario a seguito dell introduzione del D.Lgs. 244/2003 hanno nettamente separato il trattamento fiscale spettante ai compensi dell imprenditore individuale rispetto a quanto previsto per i compensi di amministratori di società in nome collettivo, in accomandita semplice e di società di capitali assoggettate ad ires. L intento del legislatore è stato inoltre quello di consentire la deducibilità del costo in capo alla società, in concomitanza con la tassazione dello stesso in capo al percettore (l amministratore), garantendo così perfetta simmetria temporale tra deduzione del costo per la società erogante e imposizione del compenso per l amministratore percipiente. E probabile che sia stato proprio il fatto che il liquidatore rivesta anche la qualifica di socio, ad aver indotto l interpellante a richiedere se tale soggetto potesse essere assimilato all imprenditore individuale con le conseguenze che ciò comporta in termini di deducibilità del relativo compenso. Nella parte conclusiva della risoluzione, l Amministrazione finanziaria ha però osservato che la deducibilità di detti emolumenti possa essere disconosciuta quando tali importi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all ottenimento di indebiti vantaggi. Con gli aggettivi insoliti e sproporzionati, l Agenzia sembrerebbe far riferimento al concetto di antieconomicità, secondo il quale talune spese sarebbero indeducibili in quanto ritenute sproporzionate. A parere dell Amministrazione finanziaria, i compensi agli amministratori sarebbero pertanto sindacabili sotto il profilo quantitativo, ma le ultime pronunce della Cassazione (tra cui la sentenza sopra citata n /2010) hanno stabilito che il Fisco non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti, in quanto le riformate disposizioni del TUIR non prevedono più il richiamo al parametro da utilizzare nella valutazione delle entità dei compensi. Strettamente connesso con tale concetto è quello di inerenza che rappresenta il collegamento tra componenti economici e attività esercitata: in mancanza di tale collegamento l Amministrazione, giustificandone i motivi, disconosce la deducibilità dei componenti negativi. The non deductibility of the fees of the entrepreneur provided by Article 60, concerns only the sole entrepreneurs and, consequently is not applied to partnerships and to limited liability corporations, to whom specific regulations are provided for by ITC. The Ires Corporate Income Tax, rules, according to the reference provided by Article 56, paragraph 1, ITC, are applied also to partnerships and to limited partnerships; consequently, the directors fees are deductible from the taxable income, according to the cash basis principle. Law Decree no. 244/2003 introduced important changes from a tax point of view, providing different tax treatments for a sole entrepreneur on one hand and for directors of general partnerships, limited partnerships, and limited liability corporations subjected to Ires on the other hand. The Legislator introduced these relevant changes in order to allow the possibility for the companies to deduct costs at the same moment in which they are taxed for the Director, guaranteeing the coincidence between cost deduction for the companies and taxation of the directors fees. Probably, the uncertainty regarding the possibility to assimilate the tax treatment of the sole entrepreneur to the position of the liquidator arose from the fact that the liquidator can be also a partner of the company. In the last part of the Resolution, the Tax Authority, denied the possibility to deduct such fees when they seems to be unusual, excessive, or an expedient for the achievement of undue benefits. Using the adjectives unusual and excessive, it would appear that the Tax Authority refers to the concept of economic inefficiency, according to which the costs at issue would be non-deductible, considering their lack of proportion. According to the Tax Authority s point of view, therefore, the directors fees could be criticizable, under a quantitative aspect, but, on the other hand, the last decisions of the Supreme Tax Court (included the above-mentionated Decision No /2010) excluded the competence of the Tax Authority in evaluating the adequacy of the fees paid, according to the fact that the new legislation in the ITC does not provide indicators to use to evaluate the amount of the fees. The concept of inherence, strictly connected with the adequacy of the fees, represents the connection between economic elements and activity carried out: without this connection the Tax Authority, justifying its position, does not allow the deductibility of the cost. 13 TLS Newsletter n 3 Anno 2013

14 Resta fermo infatti che la deducibilità di detti costi presuppone comunque il rispetto di quanto previsto dall articolo 109 comma 5 TUIR in merito all inerenza del costo con l attività di impresa. Per soddisfare tale requisito qualitativo occorre dimostrare che tale costo è necessario a produrre ricavi, ed in merito all inerenza di tali costi non si può certo dubitare. Sempre con riferimento ai compensi agli amministratori, la risoluzione cita inoltre l espressione strumentali all ottenimento di indebiti vantaggi come ulteriore motivazione sulla base della quale l Amministrazione Finanziaria potrebbe, in sede di controllo, disconoscere la deducibilità di detti componenti negativi di reddito. Tale affermazione richiama il concetto di abuso del diritto, inteso come non ammissibilità per l ordinamento tributario dell utilizzo distorto dell autonomia contrattuale e della libera iniziativa privata con finalità esclusivamente volte al risparmio d imposta. Vi è quindi una presunzione, da motivare da parte dell Amministrazione, secondo la quale il contribuente avrebbe conseguito un indebito vantaggio fiscale contrastando con la ratio della norma. Grava, infatti, sull Amministrazione finanziaria l onere di dimostrare le anomalie e le inadeguatezze del comportamento del contribuente e quest ultimo, solo in un secondo momento sarebbe tenuto a provare le finalità perseguite diverse dall ottenimento di un vantaggio fiscale. Sul punto si segnala, infine, come nella sentenza della Cassazione n.24957/2010, precedentemente citata, sia stato affermato che l intento elusivo in merito ai compensi degli amministratori non fosse realisticamente ipotizzabile a seguito della simmetria impositiva dovuta al fatto che il carico fiscale gravante sull amministratore sia in genere superiore al risparmio della società assoggettata ad Ires che ne eroga il compenso. Il fatto che il Fisco possa sindacare la congruità degli emolumenti corrisposti dalle società agli amministratori, disconoscendone parzialmente la deducibilità, è stato confermato anche da una recente sentenza della Corte di cassazione n dell 11 febbraio Con tale sentenza la Suprema Corte ha infatti sancito la correttezza della ripresa a tassazione, operata dall Amministrazione Finanziaria, sulla parte di compensi ritenuta non congrua, sulla base del fatto che si possa configurare un abuso dal diritto. Vista l alternanza delle posizioni assunte dalla Cassazione, al fine di fare chiarezza sul punto, sarebbe auspicabile una pronuncia a Sezioni Unite. It is important to clarify that it is possible to deduct the costs at issue only if, according to Article 109, paragraph 5 ITC, the inherence of the costs with company s activity is observed. In order to meet these qualitative aspects and to be sure on the inherence of such costs, it is necessary to demonstrate that the cost generate revenues. With reference to the director s fees, the Resolution states the expression instrumental to obtaining undue advantages as a further reason on the basis of which the Tax Authority may, during the audit, deny the deductibility of such negative elements of income. This assertion refers to the concept of abuse of law, understood as not tolerable for the tax system the distorted use of freedom of contracts finalized to tax saving, otherwise not granted. There is a presumption, that must be motivated by the Tax Authority, according to which the taxpayer should achieve an undue benefit contrary to the ratio of Law. Consequently the Tax Authority has the onus to proof the inappropriateness of the taxpayers s behavior and only in a second moment the taxpayer may demonstrate the different reasons other than obtaining a tax advantage. In this respect it should be noted, as in the judgment of the Supreme Court n /2010 above-mentionated, that it has been stated that the elusive intent regarding the director s fees is not realistically possible due to the fact that the tax burden on the director is generally higher than the tax saving in the company that pays the fees. The recent judgment of the Supreme Tax Court n dated February, 11st 2013, confirms that the Tax Authority can dispute the appropriateness of the fees paid by the company to the directors, disclaiming partially the deductibility. With this judgment the Supreme Court states the correctness of the taxation of the fees which are considered not adequate, on the basis of the abuse of law. In this respect, it would be appropriate to have a final clarification by the Supreme Tax Court in Joint Session. TLS Newsletter n 3 Anno

15 Firmata la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l Italia e Hong Kong (Simone Marchiò Giuseppe Falduto) La Repubblica Italiana e la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, in data 14 gennaio 2013, hanno firmato la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le frodi fiscali (la precedente convenzione sottoscritta tra l Italia e la Cina non è applicabile alle due Regioni Amministrative Speciali di Macao ed Hong Kong). L accordo, che si aggiunge alle circa 90 convenzioni già in vigore stipulate dall Italia, rappresenta un importante passo in avanti nei rapporti internazionali tra i due Stati ed un concreto sostegno agli operatori italiani che pongono in essere operazioni commerciali, e finanziarie con Hong Kong, in quanto, consentirà di: i) eliminare la doppia imposizione internazionale attraverso la ripartizione della potestà impositiva tra i due paesi; ii) risolvere le dispute derivanti da problemi di interpretazione ed applicazione del trattato, mediante la Procedura Amichevole Convenzionale ; iii) contrastare l evasione fiscale attraverso un apposita Procedura di scambio di informazioni. Occorre notare che la firma del testo convenzionale rappresenta solo una prima fase, a cui seguirà nei prossimi mesi quella della ratifica (l approvazione del testo) e del successivo scambio degli strumenti di ratifica (la notifica del testo approvato all altro Stato contraente), del processo necessario per far entrare in vigore la Convenzione (che si ipotizza possa essere efficace a partire dal 2014). Riepiloghiamo, nel seguito, gli aspetti di maggior interesse in merito ai principali flussi reddituali (i.e. interessi, dividendi, royalties) percepiti e corrisposti da società di capitali residenti nei due Stati. Ai sensi della futura normativa convenzionale: I dividendi (art. 10) sono imponibili nello Stato di re sidenza del percettore; tuttavia, possono essere tassati mediante ritenuta a titolo d imposta anche nello Stato della fonte. Se il percettore ne è l effettivo beneficiario, tale ritenuta non potrà eccedere il 10%. Attualmente, i dividendi in uscita dall Italia sono sogget ti a ritenuta a titolo di imposta del 20%. Contrariamente, i dividendi in entrata (pagati ad una società residente in Italia), in base alla normativa dome stica non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Hong Kong. Gli interessi (art. 11) sono imponibili nello Stato di residenza del percettore; tuttavia, possono essere tassati mediante ritenuta a titolo d imposta anche nello Stato della fonte. Se il percettore ne è l effettivo beneficiario, tale ritenuta non potrà eccedere il 12,5%. Attualmente, anche gli interessi in uscita dall Italia sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 20%. Contrariamente, gli interessi in entrata (pagati ad una Italy and Hong Kong signed the Double Tax Treaty (Simone Marchiò Giuseppe Falduto) On 14th January 2013, the Italian Republic and the Special Administrative Region of Hong Kong signed a double tax treaty in order to avoid the double taxation and to prevent tax evasion (the previous treaty signed between Italy and the Republic of China is not applicable to the two special Regions of Macao and Hong Kong). The treaty (in addition to the around 90 ones already signed by Italy and entered into force) represents an important breakthrough in the international relationships between the two contracting States and a concrete support to Italian operators that carry on commercial and financial transactions with Hong Kong resident entities, since, it will allow to: i) eliminate international double taxation through the allocation of taxing rights; ii) resolve disputes arising from interpretation and implementation of the treaty itself, through the Mutual Agreement procedure; iii) prevent tax evasion, through the Exchange of Information procedure. It should be noted that the treaty signature represents only the first step, to be followed - in the coming months - by the ratification (treaty approval procedure) and the subsequent exchange of ratification instruments (the notification of the approved treaty to the other contracting State), in order to make the treaty provisions enter into force (they should be effective starting from 2014). We summarize, hereinafter, the key topics related to the main transactions (in terms of dividends, interests and royalties) ruled by the treaty provisions and incurred by entities resident in the two contracting States. For the purpose of the future tax treaty provisions: Dividends (art. 10) are taxable in the State of residence of the recipient; however, such dividends may be taxed, by me ans of withholding tax, also in the source State. If the reci pient is the beneficial owner of the dividends, the withhol ding tax charged shall not exceed 10%. Currently, out bound dividends (e.g. paid by an Italian resident company) are subject to a 20% domestic withhol ding tax. On the contrary, in bound dividends (e.g. paid to an Italian resident company), are not subject to any domestic withholding tax in Hong Kong. Interest (art. 11) are taxable in the State of residence of the recipient; however, such interest may be taxed, by means of withholding tax, also in the source State. If the recipient is the beneficial owner of the interest, the withholding tax charged shall not exceed 12,5%. Currently, out bound interest (e.g. paid by an Italian resi dent company) are subject to a 20% domestic withholding tax. 15 TLS Newsletter n 3 Anno 2013

16 società residente in Italia), in base alla normativa domestica non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Hong Kong. Le royalties (art. 12) sono imponibili nello Stato di residenza del percettore; tuttavia, possono essere tassati mediante ritenuta a titolo d imposta anche nello Stato della fonte. Se il percettore ne è l effettivo beneficiario, tale ritenuta non potrà eccedere il 15%. Attualmente, le royalties in uscita dall Italia sono soggette a ritenuta a titolo di imposta con aliquota nominale pari al 30%. Per quanto riguarda, invece, le royalties in entrata (corrisposte ad una società residente in Italia), la ritenuta domestica applicata in Hong Kong, è pari al 16,5% (nel caso di royalties corrisposte a società non appartenenti al medesimo gruppo, la tassazione effettivamente applicata scende al 4,95%). In ogni caso, la normativa convenzionale (art. 22) consente di eliminare l eventuale doppia imposizione dovuta all applicazione delle ritenute alla fonte mediante il riconoscimento di un credito per le imposte assolte nel paese della fonte. La Convenzione Italia-Hong Kong interviene anche sul fronte dello scambio di informazioni (art. 25) in materia fiscale, prevedendo una modalità di scambio su richiesta. In particolare, le informazioni tra i due Stati non verranno scambiate automaticamente ma soltanto a fronte di specifiche richieste da parte delle autorità competenti. Tra le informazioni fiscali che potranno essere oggetto di scambio tra i due Stati vi sono anche quelle detenute da istituzioni finanziarie o da agenti fiduciari. Occorre da ultimo ricordare che Hong Kong è attualmente considerato un territorio avente regime fiscale privilegiato ( black list country ) comportando l applicazione di diverse norme antielusive italiane che colpiscono i flussi reddituali e le transazioni che intercorrono tra le società residenti nei due Stati (a puro titolo esemplificativo, il regime di attrazione del reddito delle cosiddette Controlled Foreign Companies, quello dell indeducibilità dei costi sostenuti con soggetti black list ovvero quello di piena tassazione dei dividendi provenienti da questi ultimi). L entrata in vigore della Convenzione dovrebbe consentire l esclusione di Hong Kong dalla black list italiana, garantendo maggiore certezza agli scambi tra i due Paesi. On the contrary, in bound interest (e.g. paid to an Italian resident company), are not subject to any domestic withholding tax in Hong Kong. Royalties (art. 12) are taxable in the State of residence of the recipient; however, such royalties may be taxed, by me ans of withholding tax, also in the source State. If the recipient is the beneficial owner of the royalties, the withholding tax charged shall not exceed 15%. Currently, out bound royalties (e.g. paid by an Italian resident company) are subject to a 30% domestic withholding tax. In bound royalties (e.g. paid to an Italian resident com pany), suffer a domestic withholding tax in Hong Kong equal to 16,5% (in case of royalties paid to company belonging to the same group, the effective withholding tax rate is reduced down to 4,95%). However, the eventual double taxation arising from the application of the above withholding taxes may be totally or partially eliminated by specific tax treaty provisions (art. 22, which introduces a foreign tax credit mechanism). Italy Hong Kong tax treaty also includes measures regarding the exchange of information (art. 25) procedure based on the so-called on request approach. Indeed, information between the two States will not be automatically exchanged but they shall be disclosed only under a specific request of the competent authorities of each contracting State. Among the information that could be exchanged, there are also the ones held by financial institutions or agency and fiduciary entities. It is important to remind that, currently, Hong Kong is considered as territory with low level of taxation and lack of adequate exchange of information ( black list country ), implying the application of various Italian anti-avoidance rules (just for illustrative purposes, the controlled foreign companies regime, the necessity to provide specific requirements in order to deduct the expenses incurred with black list entities or the full taxation, in the hand of the Italian parent entity, of dividends received from black-list subsidiaries). In the light of the above the new treaty provisions should allow the removal of Hong Kong from the Italian black list, ensuring higher certainty on the transactions between the two States. TLS Newsletter n 3 Anno

17 Operazioni di riorganizzazione societaria, aperture dalla Corte di Cassazione (Fabrizio Loffredo Maria Chiara Agostino) Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n del 30 novembre 2012) fornisce spunti interessanti in merito all elusione fiscale e all abuso di diritto che, come vedremo nel prosieguo, si potrebbero estendere anche a fattispecie differenti da quelle analizzate nella sentenza in commento. La controversia sottoposta all analisi dei giudici di legittimità è relativa alla presunta natura elusiva dell operazione di acquisto di un terreno edificabile, attraverso l acquisizione delle quote della società proprietaria dell area. L Amministrazione Finanziaria ha eccepito la modalità di acquisizione dell area fabbricabile, sostenendo che da un punto di vista fiscale l operazione avrebbe dovuto comportare la fusione per incorporazione delle due società, contestando quindi, la mancanza di effettive valide ragioni economiche a fondamento dell operazione effettuata, che avrebbe, al contrario, perseguito il solo vantaggio di eludere il versamento dell imposta sostitutiva da disavanzo da fusione. Si precisa come in ambito giurisprudenziale il concetto di vantaggio tributario indebito sia collegato al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un agevolazione o un risparmio d imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l operazione. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente, ha affermato che le caratteristiche per considerare elusiva una determinata operazione devono trovare fondamento nella mancanza di valide ragioni economiche e nel conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, presupponendo l esistenza di un valido strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dal contribuente, sia comunque funzionale al raggiungimento dell obiettivo economico perseguito dallo stesso. La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha, pertanto, sancito il principio secondo cui non è possibile attribuire al contribuente un comportamento elusivo ed un conseguente vantaggio tributario indebito attraverso il confronto di operazioni non omogenee sul piano giuridico o economico-finanziario. Nel caso in esame, la Suprema Corte, conferma le differenze esistenti tra le due operazioni, acquisizione di partecipazioni sociali, da una parte, e fusione per incorporazione, dall altra, sia in termini di effetti giuridici ed economici, sia in relazione ai percorsi procedimentali da seguire per porre in essere le due distinte operazioni; in particolare, la procedura di fusione, come noto, risulterebbe più articolata e onerosa. Business Restructurings, new standpoints from the Supreme Tax Court (Fabrizio Loffredo Maria Chiara Agostino) A recent Decision of the Supreme Tax Court (Decision no dated November 30, 2012), offers interesting standpoints regarding tax avoidance and the so called abuse of law, which, as discussed in more detail below, could be applicable also to other specific cases. The dispute discussed by the Supreme Tax Court is related to a supposed tax avoidance scenario in the purchase of a residential area through the acquisition of quotas of the owner company. The Tax Authority challenged the procedure applied for the acquisition of the residential area, asserting that, from a tax point of view, the merger should have been the correct transaction that should have had taken place. The Tax Authority challenged the lack of economic reasons of the operation carried out, which essentially was selected only for avoiding the substitute tax, in order to give tax relevance to the goodwill. In previous tax Judgments it has been clarified that undue tax benefits are related to achieving a tax profit through a distorted use of juridical means, without avoiding the tax law, and granting the possibility of achieving a tax benefit or a tax saving through an operation that does not have any economic reason. The Supreme Tax Court, accepting the taxpayer s appeal, underlined that an operation can be subject to the tax avoidance rules if there is a lack of economic reason and the company obtains an undue tax benefit. An alternative operation, more functional to the tax payer s economic aim, could be carried out instead of that one chosen by the taxpayer. The Decision of the Supreme Tax Court states that, in order to consider a tax payer s behavior subject to the tax avoidance rules, a comparison between different transactions, under both juridical and financial-economical point of view, has to be performed. In this decision, the Supreme Tax Court underlines the differences between the acquisition of corporate quotas and a merger, both under the juridical and economical point of view and with reference to the procedure applied for the operation. In the case at hand, the merger is deemed a more complicated and more expensive transaction. 17 TLS Newsletter n 3 Anno 2013

18 Ciò comporterebbe, secondo i giudici di legittimità, l assenza di fungibilità, rispetto all obiettivo economico da conseguire, tra l operazione di cessione delle quote e quella di fusione, con conseguente non elusività dell operazione posta dal contribuente. L interpretazione espressa dalla Suprema Corte potrebbe essere validamente applicata anche ad altre tipologie di operazioni, comunemente considerate elusive dall Amministrazione finanziaria e fonte, spesso, di numerosi contenziosi. In particolare, in tema d imposta di registro, è frequente la contestazione delle operazioni di conferimento d azienda in una NewCo e la successiva cessione delle partecipazioni della stessa NewCo. Nel caso di specie, l Amministrazione finanziaria contesta l elusività di tale operazione, in quanto maschererebbe di fatto una cessione d azienda, con conseguente applicazione dell imposta di registro in misura proporzionale, anziché in misura fissa come richiesto nel caso di conferimento e successiva cessione di partecipazioni. E importante sottolineare che tali contestazioni si sostanziano nell applicazione estensiva dell art. 20 del D.P.R. 131/1986, secondo il quale l imposta dovrebbe essere applicata attribuendo preminenza al dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti ed ai loro effetti giuridici, piuttosto che al contenuto formale enunciato nei vari atti presentati alla registrazione. Nell ambito dei contenziosi in essere potrebbe pertanto trovare applicazione quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza in analisi, ovvero il principio secondo cui per considerare un operazione elusiva è necessario che la situazione posta in essere dal contribuente e quella alternativa prospettata dall Agenzia delle Entrate possano essere messe a confronto in termini omogenei. Riprendendo l esempio di cui sopra, con il conferimento ed il successivo trasferimento delle partecipazioni viene realizzato un risultato diverso da quello che potrebbe ottenersi con la cessione diretta del ramo d azienda, sia dal punto di vista giuridico che da quello economico. E appena il caso di osservare, infatti, che con il trasferimento delle partecipazioni sociali si consente di tenere distinti i patrimoni e le relative responsabilità, e quindi di limitare i rischi che in tale operazione potrebbero essere latenti. Al contrario, con la cessione diretta di un complesso produttivo, la società acquirente assumerebbe direttamente la titolarità del ramo aziendale, con immediata disponibilità dei beni e dei rapporti giuridici ad esso collegati. La diversità di effetti dell operazione di conferimento e cessione di partecipazioni dall operazione di cessione d azienda, alla luce del principio sancito dalla Cassazione, consentirebbe, quindi, di non considerare elusive l operazioni di conferimento e la successiva cessione delle quote in tema d imposta di registro. According to the Judges, the acquisition of company quotas, on one side, and a merger, on the other, are not alternative procedures with specific reference to the business goals to be achieved; consequently, the operation carried out by the taxpayer cannot be considered as a tax avoidance transaction. The interpretation of the Supreme Tax Court could be extended to other tax structures which are deemed, by the Tax Authority, as being aimed at achieving an undue tax benefit and, generally, it produces many disputes. With reference to the registration tax on the sale of business, the Tax Authority has challenged in many cases the contribution in kind of a business in a NewCo and the following sale of the NewCo s shares to the ultimate buyer. In such a case, the Tax Authority challenges the tax avoidance of the operation because the transactions would hide a business disposal (i.e. direct sale of the business to the buyer), which is subject to a proportional registration tax instead of the fixed amount levied on the contribution in kind and the following disposal of shares. The Tax Authority s interpretation is based on the extensive application of Article 20, Presidential Decree no. 131/1986, which gives importance to the legal effects (i.e. substance) rather than to the formal aspects of the documents subject to the registration tax. The Judgment of the Supreme Tax Court under discussion could most probably be applied in the existing tax disputes. What the Judges are actually stating is that a transaction can be deemed elusive only if the alternative transaction suggested by the Tax Authorities is comparable with the one already carried out. As analyzed in the example above, the contribution in kind of a going concern and the following sale of the shares achieves a completely different result, from a legal and economic point of view, than the direct disposal of a business. In this respect, the sale of the shares grants the opportunity to separate assets and responsibilities and, consequently, to limit the risks that in such operation can arise. On the other hand, through the disposal of a business, the buyer acquires the ownership of the business with related assets and legal rights. As stated by the Supreme Tax Court, the different effects produced by the two transactions, the contribution in kind of a going concern and the disposal of a business, substantially suggest that, for what concerns the registered tax, a contribution in kind followed by disposal of shares are not elusive transactions. TLS Newsletter n 3 Anno

19 Si auspica pertanto che anche l Amministrazione Finanziaria recepisca quanto indicato dalla Suprema Corte, fermo restando che la sentenza in commento potrebbe essere validamente utilizzata dai contribuenti per difendere il proprio operato. It would be advisable if the Tax Authority would accept the decision of the Supreme Tax Court, however the Judgment at hand could be used by the taxpayers in order to defend their conduct. Tempi rapidi per l esecuzione delle sentenze nella UE (Salvatore Cuzzocrea - Maria Progida) Dopo anni di pareri, consultazioni e dibattiti, il processo di riforma del Regolamento n. 44/2001, c.d. Bruxelles I, in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha finalmente concluso il suo iter. In particolare, la riforma prevede che qualsiasi pronuncia esecutiva emessa nell ambito di uno Stato membro sarà automaticamente eseguibile in qualsiasi altro Paese dell Unione, senza ricorrere ad alcuna particolare procedura (articolo 39). E, tuttavia, bene precisare che tale novella europea, introdotta dal Regolamento n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 Bruxelles I bis (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea in data 20 dicembre 2012), si applicherà alle decisioni emesse in esito a procedimenti instaurati successivamente al 10 gennaio Ancora oggi, infatti, l esecuzione delle pronunce in un Paese diverso da quello di emissione del provvedimento richiede il rispetto di un preliminare procedimento giudiziale farraginoso, costoso e di lunga durata, noto come exequatur o delibazione dei provvedimenti stranieri. Con l applicazione della riforma in esame, per le esecuzioni dei provvedimenti emessi da un organo giudiziale di un Paese europeo, il richiedente dovrà semplicemente fornire all Autorità adita: (i) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l autenticità; (ii) un attestato che certifichi l esecutività della pronuncia, unitamente ad un estratto della medesima. Stante tale automatismo, la parte contro cui è richiesta l esecuzione avrà, comunque, la possibilità di ottenere il suo rigetto in conformità alle disposizioni di cui al procedimento di diniego del riconoscimento (articolo 45), ed in particolare qualora la decisione: a) sia manifestamente contraria all ordine pubblico nello Stato membro in cui è chiesta la procedura; Fast enforcement of the judgments in EU (Salvatore Cuzzocrea - Maria Progida) After years of opinions, consultations and debates, the process of reforming of Brussels Regulation no. 44/2001, also named Brussels I, on jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, has been finally closed. In particular, the reform provides for that any enforceable judgment issued in a Member State will be automatically enforceable in any other EU Country, without resort to any specific procedure (Section 39). It is, however, convenient pointing out that such European news, introduced by Regulation no. 1215/2012 dated December 12, 2012 Brussels I bis (published in the Official Journal of the European Union on December 20, 2012) shall be applied to the decisions issued as a result of proceedings started after January 10, Even today, in fact, the enforcement of decisions, in a different Country from that in which the judgment has been issued, requires the compliance with a prior complex, expensive and long-term court proceeding, known as exequatur or official recognition of the foreign decisions. By means of the implementation of the reform in issue, for the enforcement of the decisions issued by a judicial body of an European Nation, the applicant shall provide the Authority resorted with: (i) a copy of the judgment which satisfies the conditions necessary to establish its authenticity; (ii) a certificate attesting that the judgment is enforceable together with an extract of the same. Given the above, the person against whom the enforcement is sought, will be entitled to obtain its refusal in compliance with the provisions set forth by the procedure related to the refusal of recognition (Section 45), and in particular should the judgment: a) be manifestly contrary to public policy in the Member State addressed; 19 TLS Newsletter n 3 Anno 2013

20 b) sia stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati alla parte in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questa non abbia impugnato la decisione; c) sia incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Paese membro coinvolto; d) risulti incompatibile con una decisione precedentemente pronunciata tra le medesime parti in un altro Stato dell UE o in un paese terzo; o e) risulti in contrasto con le disposizioni stabilite dal Regolamento n. 1215/2012 in materia di: (i) assicurazioni; (ii) contratti conclusi da consumatori; (iii) contratti individuali di lavoro; o (iv) competenze esclusive. b) be given in default of appearance, if the defendant was not served with the document which instituted the proceedings or with an equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for its defense, unless the defendant failed to commence proceedings to challenge the judgment when it was possible for it to do so; c) be irreconcilable with a judgment given between the same parties in the Member State addressed; d) be irreconcilable with an earlier judgment given in another Member State or in a third State involving the same, or e) be in conflicts with the provisions set forth by Regulation no. 1215/2012 on: (i) insurance; (ii) consumer contracts; (iii) individual contracts of employment; or (iv) exclusive jurisdiction. Istituita la banca dati nazionale dei contratti pubblici (Guido Ajello - Federica De Luca) Il Decreto Legge n. 5, 9 febbraio 2012, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto l articolo 6 bis al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i (di seguito, il Codice degli Appalti ), prevedendo che dal 1 gennaio 2013 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario da parte dei partecipanti alle procedure di gara negli appalti pubblici è acquisita tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, la BDNCP ) da tempo istituita, ma non ancora funzionante, ai sensi dell articolo 62 bis, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito il Codice dell Amministrazione Digitale ), presso la Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (di seguito, AVCP ). La BDNCP ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell azione amministrativa per l allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione. Established the national database of public contracts (Guido Ajello- Federica De Luca) The Law Decree no. 5 February 9, 2012, regarding Urgent dispositions concerning simplification and development, converted with amendments into Law on April 4, 2012, no. 35, has introduced into the Legislative Decree April 12, 2006, no 163 and its subsequent amendments, Section 6 bis, (hereinafter, the Public Procurement Code ) which states that from January 1st, 2013, the documentation certifying the possession by the bidders of general, technical and organizational as well as economic and financial requirements is to be obtained through the National Database of Public Contracts (hereinafter, the NDPC ). Such Database provided for by Section 62 bis, Legislative Decree March 7, 2005, no. 82, (hereinafter, the Administrative Digital Code ), is currently effective and operated by the Authority for the Supervision of Public Contracts of Work Services and Supplies (hereinafter, the AVCP ). The aim of the NDPC is to reduce the administrative burden arising from the disclosure requirements and to ensure efficiency, transparency and real-time control of administrative action for the allocation of public expenditure on works, services and supplies, as well as to comply with the law and the proper act of public administration and prevent corruption. TLS Newsletter n 3 Anno

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