Linee d indirizzo in attuazione del Capo V della Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 Riordino dell organizzazione turistica regionale, art. 31 e segg.

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1 Linee d indirizzo in attuazione del Capo V della Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 Riordino dell organizzazione turistica regionale, art. 31 e segg. Le presenti linee d indirizzo si pongono l obiettivo di fornire alle Amministrazioni Provinciali indicazioni operative rispetto all esercizio della competenza in materia di abilitazione e tenuta degli elenchi delle professioni turistiche conferita loro con L.R. n. 34/2002, ex art. 54. Attraverso il presente documento, coerentemente a quanto previsto dal Dlgs. n.79/ Testo Unico in tema di Ordinamento e Mercato del Turismo, dall art. 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2013, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, dalla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dalla L.R. 5 aprile 2008, n. 8 Riordino dell organizzazione turistica regionale si intende: a) chiarire le condizioni per l'esercizio dell'attività professionale e fissare i criteri e le modalità di presentazione della SCIA e del rilascio e rinnovo del tesserino di riconoscimento; b) illustrare i principi e coordinare le procedure per il conseguimento e il riconoscimento dell abilitazione alla professione di Guida turistica e di Accompagnatore turistico. L autorizzazione provinciale è sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell art. 19 della Legge 241/1990 così come modificato dalla Legge 30 luglio 2010, n In merito alle condizioni per l esercizio delle attività professionali di Guida e Accompagnatore turistico si specifica quanto segue: possono esercitare le citate attività professionali, previste dall art 31 della L.R. n.8/2008: a) i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione in Calabria e in possesso di regolare tesserino di riconoscimento; b) i soggetti già abilitati all'esercizio di tali professioni in altre regioni italiane in possesso di regolare tesserino di riconoscimento; c) i cittadini dell UE, legalmente stabiliti in uno Stato membro, che, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE recepita con Dlgs. n. 206/2007, prestano i propri servizi temporaneamente e occasionalmente avvalendosi del proprio titolo professionale di origine. I soggetti di cui sopra possono esercitare le attività professionali sia nella forma di lavoro autonomo sia in qualità di lavoratore subordinato con regolare contratto. L esercizio delle attività professionali di Guida e Accompagnatore turistico, nella forma di lavoro autonomo, è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività, ex. Art. 19 L.241/1990 e s.m.e.i, indirizzata all Amministrazione Provinciale competente territorialmente, per il tramite del sistema telematico Qualora il sistema informatico non lo consentisse, per impedimenti tecnici, la SCIA potrà essere presentata in forma cartacea allo sportello SUAP competente territorialmente. La SCIA dovrà contenere, oltre che i riferimenti anagrafici del richiedente, la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 (4) del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931. Alla SCIA dovranno essere allagati i seguenti documenti: - copia conforme all originale del tesserino di riconoscimento;

2 - copia conforme all originale dell iscrizione al Registro delle imprese (ove necessario); - copia conforme all originale del documento d identità in corso di validità ovvero della carta/permesso di soggiorno per cittadini extra comunitari. L Amministrazione Provinciale competente, conclusa la procedura di verifica dei requisiti, conferma con atto determinativo la SCIA, né da comunicazione al richiedente ed annota sul tesserino di riconoscimento gli estremi della SCIA e dell atto di conferma. La variazione delle informazioni rese con la SCIA e la cessazione dell attività, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia competente e comunque entro e non oltre sette giorni lavorativi. Sono esonerati dalla presentazione della SCIA: 1. i soggetti di cui all art. 38 della L.R. 8/2008; 2. i cittadini dell UE, legalmente stabiliti in uno Stato membro, che, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE, prestano i propri servizi temporaneamente e occasionalmente avvalendosi del proprio titolo professionale e che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall art. 10 del Dlgs. n. 206/ chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; 4. chi svolge le attività di cui all art. 31 della L.R. 8/2008 alle dipendenze di amministrazioni pubbliche e/o private con rapporto di lavoro subordinato per i quali permane l obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento. La Provincia, a norma degli artt. 32 e 33 della L.R. 8/2008, rilascia il Tesserino di riconoscimento il cui modello costituisce l Allegato A delle presenti Linee d indirizzo, a: a) i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all esercizio delle professioni di cui all art. 31 della L.R. n. 8/2008; b) i cittadini dell Unione Europea che intendono esercitare la professione in regime di libero stabilimento purché abbiano conseguito il riconoscimento, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE recepita con Dlgs. n. 206/2007, della corrispondente qualifica professionale acquisita in un altro Stato. La richiesta del rilascio del tesserino di riconoscimento dovrà contenere: 1. i riferimenti anagrafici; 2. i riferimenti di contatto ad esempio numero telefonico, fax, , social network, siti web e blog, ecc; 3. autocertificazione del titolo abilitativo all esercizio della professione; 4. dichiarazione delle tariffe che s intendono applicare secondo lo schema allegato B fatta eccezione che per gli animatori turistici; 5. una breve testo di presentazione delle proprie competenze professionali; 6. assunzione d impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle presenti Linee d indirizzo; 7. l autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 2

3 8. l autorizzazione alla pubblicazione dei riferimenti di contatto cui al precedente comma 2 e della presentazione di cui al precedente comma 5, sui principali siti istituzionali provinciali e regionali, a scopo informativo e promozionale e comunque al fine di favorire l incrocio domanda/offerta. Alla richiesta devono essere allegati - n. 2 foto tessera; - copia conforme all originale del documento d identità in corso di validità ovvero della carta/permesso di soggiorno per cittadini extra comunitari; - copia conforme all originale del contratto di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti alle persone dall erogazione dei servizi e relativa quietanza di pagamento. In alternativa, i soggetti che svolgono l attività in qualità di dipendente, potranno presentare copia del contratto di polizza intestato al proprio datore di lavoro purché comprenda nel contratto la copertura dei danni derivanti dall erogazione dei specifici servizi inerenti l attività per la quale si chiede il tesserino. In tal caso, oltre che la relativa quietanza di pagamento, il richiedente dovrà allegare autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con i riferimenti relativi al datore e al contratto di lavoro; - attestazione di pagamento dell importo di 30 a favore dell Amministrazione Provinciale. La Provincia, previa istruttoria della documentazione esibita con l istanza completa di tutti i suoi allegati, rilascia il tesserino entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. Le variazioni inerenti le informazioni rese con la richiesta del tesserino, il contratto di polizza assicurativa professionale, il contratto di lavoro (per coloro che esercitano sotto forma di lavoro dipendente), le tariffe, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia competente e comunque entro e non oltre sette giorni lavorativi. Il titolare del tesserino di riconoscimento è tenuto a garantire la continuità della copertura assicurativa civile verso terzi, a tal fine ha l obbligo di inviare la documentazione comprovante l avvenuto pagamento del premio della polizza entro sette giorni dalla sua scadenza. In caso di inadempienza, ovvero qualora il titolare non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine tassativo di dieci giorni, la Provincia procede con atto di sospensione della validità del tesserino che viene notificato allo stesso e annotato sulla banca dati successivamente descritta al fine di favorire le procedure di controllo e vigilanza attuate dal competente Comune. Il Tesserino è soggetto a rinnovo con vidimazione annuale, da parte della Provincia, previa la verifica della copertura assicurativa. Ai sensi dell art. 33 della L.R. 8/2008, i titolari del tesserino di riconoscimento per l esercizio delle professioni turistiche hanno l obbligo di portarlo con sé debitamente rinnovato e di esibirlo ad ogni controllo. Ai fini degli obblighi previsti dal c. 1, art. 33 della L.R. 8/2008, si specifica che gli estremi relativi alla SCIA e all atto provinciale di conferma, sono annotati dall Amministrazione competente sullo stesso tesserino di riconoscimento che può essere esibito quale documento sostitutivo della prevista autorizzazione provinciale. Le Province, in virtù delle competenze attribuite con L.R. 34/2002, indicono gli esami finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle attività professionali di Guida e Accompagnatore turistico. 3

4 La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. Il bando viene pubblicato di regola per 30 gg. all Albo provinciale e inserito sul sito internet della Provincia. Inoltre, di esso è data notizia a mezzo stampa. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 31 della L.R. 8/2008 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); b. maggiore età; c. idoneità psicofisica accertata da certificato medico; d. diploma di scuola media superiore per le attività professionali di Accompagnatore e Animatore turistico; Laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o Conservazione dei beni culturali o di un titolo equipollente per l attività professionale di Guida turistica. Per i titoli di studio conseguiti all'estero occorre certificato di equipollenza dalla competente autorità italiana; e. conoscenza di almeno due lingue straniere; f. non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 2. I requisiti richiesti per l'esame devono essere posseduti alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda. Per poter partecipare agli esami abilitativi i candidati devono allegare alla domanda l attestazione del versamento di una quota di. 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di partecipazione alle spese organizzative sostenute dall Ente per l effettuazione degli esami, da versare sul conto corrente bancario o postale della Provincia secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi. La quota è ridotta a 70,00 (settanta/00) per gli esami di estensione linguistica di cui al successivo paragrafo. Tale quota in nessun caso verrà rimborsata. Sono causa di esclusione dall esame abilitativo: la presentazione fuori termine della domanda; il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti d ammissione previsti dal bando; l accertata mancanza del possesso dei titoli resi con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Costituiscono motivi di esclusione le situazioni di seguito elencate solamente nel caso in cui gli elementi non dichiarati non sono desumibili dalla domanda stessa o dai documenti allegati e non siano state regolarizzate entro il termine tassativo stabilito dal Responsabile dell Istruttoria: il mancato versamento della quota di partecipazione all esame; la mancata indicazione della/e lingua/e straniera/e in cui si intende sostenere la prova; la mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, del domicilio o recapito. Il provvedimento di esclusione dall esame viene notificato al candidato. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 della mancanza del possesso dei titoli autocertificati nella domanda, è motivo di nullità delle prove d esame. Per l espletamento delle procedure di abilitazione, La Provincia nomina una commissione esaminatrice così composta: 4

5 a. un dirigente o un suo delegato della Regione, Dipartimento regionale turismo, spettacolo, sport e politiche giovanili, con funzioni di Presidente; b. un dirigente o un suo delegato della Provincia; c. un docente e/o esperto per ciascuna materia d esame; d. per la prova di simulazione prevista per la Guida turistica un membro esperto di beni culturali, dipendente della Direzione regionale ovvero di un istituto periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in Calabria; e. un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d esame. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. La Commissione può, inoltre, essere eventualmente integrata con uno o più componenti effettivi e supplenti esperti nelle materie d esame su richiesta del Presidente della Commissione. Per quanto attiene il conferimento degli incarichi, saranno rispettati i seguenti criteri: - assicurare elevata esperienza, competenza e professionalità di tutti i componenti. In particolare si terrà in considerazione la partecipazione a precedenti esami abilitativi per le figure professionali del turismo, la docenza o collaborazione in qualità di ricercatore/lettore con le Università, l insegnamento presso Scuole secondarie superiori specializzate e - a parità di curriculum vitae - l anzianità di servizio ed il numero di corsi di specializzazione. - esclusione dei componenti dalle Commissioni d esame che versino, rispetto ai partecipanti, le situazioni di incompatibilità previste dall art. 10 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 51 e 52 del C.p.c. A tal fine verrà richiesta agli interessati una autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/ esclusione dei componenti dalle Commissioni che ricoprano incarichi di docenza in corsi preparatori all esame abilitante organizzati da Ente pubblico e/o da soggetti privati. Un docente e/o esperto può essere nominato per più materie specialistiche dell esame o per più lingue straniere quando abbia adeguati titoli e/o documentate capacità professionali. Le prove di esame per la figura professionale di Guida Turistica consistono in: 1. una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua straniera prescelta; 2. Una prova orale concernete la legislazione turistica ed elementi di primo soccorso; 3. una simulazione consistente nell illustrazione di: un itinerario regionale, un bene culturale nazionale e uno europeo. Ciascuna prova sopra elencata è valutata in decimi. Consegue l abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova. Le prove scritte sono volte ad accertare la conoscenza delle due lingue straniere scelte dal candidato ed indicate nella domanda. La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello intermedio B2 progresso, così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d Europa nel Per le lingue europee le prove linguistiche vengono articolate sotto forma di test linguistici, con esercizi strutturati che vertono sul lessico, sulla morfosintassi e/o sulla comprensione di un testo. Per le lingue straniere orientali o per quelle per le quali non sia possibile la strutturazione in test, il docente/esperto valuta la forma migliore di svolgimento della prova che deve avere lo stesso grado di approfondimento della altre lingue straniere. 5

6 Consegue l ammissione alle prove orali il candidato che riporta nelle prove scritte la votazione media complessiva di almeno 7/10, con non meno di 6/10 in ciascuna delle lingue straniere. Le prove orali relative alla verificare la conoscenza delle due lingue indicate nella domanda di partecipazione mediante una conversazione, anche su argomenti attinenti l esercizio della professione. La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello intermedio B2 progresso, così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d Europa nel Le prove di esame per la figura professionale di Accompagnatore Turistico consistono in: 1. una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua straniera prescelta; 2. una prova scritta, da redigersi in lingua italiana, ed una orale vertente le seguenti materie: a. geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea; b. disciplina delle comunicazioni e trasporti in Italia e nei paesi europei ed extraeuropei; c. normativa in materia di organizzazione, intermediazione e vendita di pacchetti turistici; d. organizzazione turistica regionale; e. norme comunitarie, nazionali e regionali per l esercizio della professione di accompagnatore turistico, compiti dell accompagnatore turistico ivi compresa la disciplina fiscale; 3. conoscenza delle nozioni elementari di medicina preventiva ed educazione sanitaria, con particolare riguardo alle malattie infettive ed epidemiche riferite ai paesi a rischio ed elementi di primo soccorso; 4. una simulazione, da effettuarsi contestualmente alla prova orale, consistente nella risoluzione di un problema scaturente dall accompagnamento di un gruppo. Sono esonerati dal sostenere le prove di cui al punto 2 i candidati in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo equipollente. Ciascuna prova sopra elencata è valutata in decimi. Consegue l abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 sono volte ad accertare la conoscenza delle due lingue straniere scelte dal candidato ed indicate nella domanda. La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello intermedio B2 progresso, così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d Europa nel Per le lingue europee le prove linguistiche vengono articolate sotto forma di test linguistici, con esercizi strutturati che vertono sul lessico, sulla morfosintassi e/o sulla comprensione di un testo. Per le lingue straniere orientali o per quelle per le quali non sia possibile la strutturazione in test, il docente/esperto valuta la forma migliore di svolgimento della prova che deve avere lo stesso grado di approfondimento della altre lingue straniere. Consegue l ammissione alle prove orali il candidato che riporta nelle prove scritte la votazione media complessiva di almeno 7/10, con non meno di 6/10 in ciascuna delle lingue straniere. Le prove orali relative alla verificare la conoscenza delle due lingue indicate nella domanda di partecipazione mediante una conversazione, anche su argomenti attinenti l esercizio della professione. La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello intermedio B2 progresso, così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d Europa nel

7 I soggetti in possesso dell abilitazione professionale all esercizio delle attività di Guida e Accompagnatore turistico, possono abilitarsi anche per ulteriori lingue straniere, partecipando all esame di estensione linguistica e sostenendo unicamente la prova scritta e orale di lingua straniera secondo le modalità descritte precedentemente. La Provincia, con cadenza annuale, indice gli esami per le estensioni linguistiche. Gli esami per le estensioni linguistiche possono essere espletanti anche in concomitanza con gli esami di abilitazione. Il candidato all esame di abilitazione può contestualmente sostenere un numero di prove linguistiche superiori al minimo richiesto finalizzate all estensione dell abilitazione in più lingue straniere e comunque per un massimo di quattro per sessione d esame. In tal caso, il candidato è tenuto al pagamento della sola quota di. 150,00 (centocinquanta/00) dovuta per la partecipazione all esame di abilitazione. Il Dirigente del competente Settore, su proposta della commissione di valutazione, con proprio atto determinativo, da atto degli esiti, positivi o negativi delle prove orali e approva l elenco dei soggetti cha hanno conseguito l estensione linguistica indicandone la lingua straniera per la quale ci si è abilitati. Alla conclusione degli esami di estensione linguistiche, la Provincia rilascia un Attestato. La Provincia annota le abilitazioni conseguite sul Tesserino di riconoscimento. Non possono in alcun caso essere effettuate annotazioni su tesserini rilasciati da un organo diverso dalla Provincia che ha abilitato l estensione linguistica. Il Dirigente del competente Settore provinciale, su proposta della commissione esaminatrice, con proprio atto determinativo, da atto degli esiti degli esami di abilitazione e/o di estensione linguistica e approva l elenco dei soggetti cha hanno conseguito l abilitazione distinto per ciascuna professione. Tale elenco è reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia, affissione all Albo pretorio provinciale, sul sito istituzionale della Regione Calabria alla pagina concernente il Dipartimento turismo, sport e spettacolo. Ai soggetti che hanno conseguito l abilitazione, la Provincia rilascia un Attestato di Abilitazione professionale nel quale sono indicati: i riferimenti normativi, gli estremi anagrafici, gli estremi dell atto determinativo con cui è stato approvato l elenco degli abilitati e le lingue per le quali si è conseguita l abilitazione. Successivamente all emanazione del Decreto con il quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua i siti di cui all art. comma 3 dell art.3 della L. n. 97/2013, il Dipartimento regionale turismo, spettacolo, sport e politiche giovanili darà atto, a mezzo di circolare, alle modalità di conseguimento delle specializzazioni per come concordate in sede di Conferenza unificata. La Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale la banca dati dei soggetti in possesso dei tesserini di riconoscimento regolarmente rinnovati con vidimazione annuale. La banca dati dovrà essere articolata in tre sezioni, una per ciascuna professione turistica. Per ogni soggetto dovranno essere indicati i riferimenti di contatto, la presentazione delle proprie competenze professionali di cui in precedenza e le lingue straniere per la quali si è conseguita l abilitazione. Decorsi novanta giorni dall entrata in vigore delle presenti Linee d indirizzo, i tesserini di riconoscimento di Guida Turistica e/o di Accompagnatore Turistico precedentemente rilasciati cessano la loro validità. 7

8 Tutti i soggetti, iscritti negli elenchi provinciali, in possesso delle sopra citate abilitazioni professionali e di tesserino di riconoscimento sono tenuti a chiedere il rilascio di un nuovo tesserino secondo le modalità prescritte dalle presenti Linee d indirizzo. 8

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