Approfondimenti. di Sandro Censi

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1 Manovra-bis Approfondimenti Redditi dei calciatori e delle società di calcio professionistiche di Sandro Censi La legge n. 248/2006 di conversione del D.L. n. 223/2006 ha introdotto, con il nuovo comma 35-bis dell art. 35, l obbligo per le società di calcio professionistiche di inviare, per via telematica, all Agenzia delle entrate, copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti nonché dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni.viene inoltre delegato il Ministero ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere. La legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (1), ha introdotto, nell art. 35 del medesimo testo di legge, il nuovo comma 35-bis. Con tale norma il legislatore, al fine di contrastare l evasione e l elusione fiscale, ha introdotto l obbligo per le società di calcio professionistiche di inviare, per via telematica, all Agenzia delle entrate, copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni (2). Tale disposizione è rafforzata dal dettato del paragrafo successivo il quale stabilisce che «il Ministro dell economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere». Scopo del presente lavoro è quello di fornire un primo commento orientativo alle disposizioni citate, individuando l ambito dei contratti sopra menzionati. Per una migliore comprensione delle novità legislative occorrerà, innanzitutto, qualificare, seppur brevemente, la natura giuridica dei suddetti contratti, per giungere poi all analisi fiscale dei redditi che da essi derivano. Tali redditi sono infatti il vero oggetto dell attività di contrasto all evasione ed elusione. Analisi dei soggetti indicati dalla norma: società di calcio professionistiche e atleti professionisti Prima di passare all esame delle tipologie contrattuali indicate dalla norma appare opportuno compiere un breve excursus della legge 23 marzo 1981, n. 91 la quale è da considerarsi la norma cardine in materia di sport professionistico (3). L art. 10 della predetta legge determina i requisiti che devono essere posseduti da una società per poter essere considerata professionistica e quindi per poter sottoscrivere contratti con sportivi professionisti. Tali requisiti possono essere così sintetizzati: obbligo di costituzione sotto forma di s.p.a. o di s.r.l. (4); Sandro Censi - Avvocato in Bologna (1) In Banca Dati BIG,IPSOA. (2) L art. 1, comma 7, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, in Banca Dati BIG, IPSOA, statuisce che al primo periodo dell articolo di legge in commento debbano essere aggiunte in fine le seguenti parole «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto allo sfruttamento dell immagine». Il disegno di legge di conversione del D.L. n. 262/2006 (AC 1750) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 27 ottobre 2006 e, al momento di andare in stampa, è all esame delle Commissioni riunite 5ª Bilancio e 6ª Finanze e tesoro del Senato (AS 1132). (3) Tra gli innumerevoli testi che analizzano il disposto della legge n. 91/1981 si veda Valori, Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione,torino, 2005, pag (4) Per un analisi ricostruttiva degli obblighi di assumere una determinata forma societaria nel corso del tempo vedi Bernini, «L au- (segue) 3480

2 Approfondimenti Manovra-bis LA NOVITÀ NORMATIVA Comunicazione dei contratti all Agenzia delle entrate L art. 35 del D.L. n. 223/2006 specifica che i contratti oggetto di comunicazione telematica all Agenzia delle entrate sono solo quelli relativi agli atleti professionisti e dunque, secondo quanto stabilito dall art. 31 dello statuto del CONI, quelli relativi ai soggetti che sono «inquadrati presso le società ed associazioni sportive riconosciute salvo i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva». Sono dunque esclusi i contratti riguardanti gli ausiliari sportivi e cioè gli allenatori, i direttori tecnico sportivi e i preparatori atletici. obbligo di nomina del collegio sindacale; obbligo di indicazione nell oggetto sociale dello svolgimento in via esclusiva di attività sportiva e di attività ad essa connesse o strumentali; obbligo di destinazione di una parte degli utili non inferiori al 10% a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva; obbligo di ottenere l affiliazione da una o più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Poiché la norma in commento individua quali destinatari le sole società di calcio professionistiche, le uniche società professionistiche obbligate dalla stessa alla trasmissione dei contratti saranno dunque solo quelle che oltre a possedere i primi quattro requisiti suindicati avranno ottenuto l affiliazione alla FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) (5). Secondo il dettato della nuova normativa però non tutti i contratti stipulati dalle società di calcio professionistiche dovranno essere oggetto di invio, ma solo quelli che riguardano gli atleti professionisti. Anche per l individuazione di questi ultimi occorre fare riferimento alla legge n. 91/1981 e più precisamente all art. 2 il quale stabilisce che sono sportivi professionisti «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell ambito delle discipline regolate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali» (6). L art. 35, comma 35-bis, specifica però che i contratti oggetto della comunicazione alla Agenzia delle entrate debbano essere solo quelli relativi agli atleti professionisti e dunque, secondo quanto stabilito dall art. 31 dello statuto del CONI (approvato con D.M. 23 giugno 2004) coloro i quali «sono inquadrati presso le società ed associazioni sportive riconosciute salvo i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva». Restano dunque esclusi i contratti riguardanti i cosiddetti ausiliari sportivi e cioè gli allenatori, i direttori tecnico sportivi e i preparatori atletici (7). Contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti L art. 35 individua due distinte tipologie contrattuali, oggetto dell onere di comunicazione. Da una parte il contratto di acquisizione delle prestazioni professionali del calciatore (che, come si vedrà nel prosieguo, potrebbe anche non sussistere), dall altra il contratto di lavoro subordinato stipulato fra società di calcio e atleta. Per l analisi del primo dei citati contratti, occorre tornare ad esaminare la già citata legge n. 91/1981. In tale disposto normativo, ai fini che qui interessano, fu stabilita l abolizione del cd. «vincolo sportivo» (8). Prima di tale legge il rapporto fra il calciatore e la società sportiva comprendeva un divieto di concorrenza che impediva all atleta, alla sca- (segue nota 4) tonomia dell ordinamento sportivo: profili storici e problemi attuali», in AA.VV., Giustizia sportiva e arbitrato, Milano, 2006, pag. XXV. (5) Si ricorda che il settore professionistico del giuoco del calcio riguarda solo le società in serie A, B e C. Tutte le altre società si qualificano come dilettantistiche. (6) Per un analisi dei soggetti del rapporto di lavoro sportivo vedi tra gli altri Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Milano, 2004, pag. 20; Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Torino, 2004, pag. 11; Sanino, Diritto sportivo, Padova, 2002, pag. 45;Valori, op. cit., pag (7) Per maggiori indicazioni relative alla nozione di atleta e di ausiliari sportivi vedi Giuia e Sanzi, Il lavoro sportivo professionistico tra previdenza ed antinfortunistica, Macerata, 2005, pag. 22. (8) Per un inquadramento civilistico di tale istituto si veda Tortora - Izzo - Ghia, Diritto sportivo,torino, 1998, pag. 74;AA.VV., Diritto dello sport, Firenze, 2004, pag. 163; Forte, Società e associazioni sportive, Milano, 1999, pag. 28; Sanino, op. cit., pag

3 Manovra-bis Approfondimenti denza del contratto, di stipulare autonomamente un nuovo accordo con una diversa società e gli negava la facoltà di recedere dal contratto medesimo. Il primo tesseramento di un calciatore, effettuato da una squadra presso la Federazione, rendeva infatti la squadra stessa proprietaria «a vita» dei diritti sulle prestazioni sportive del calciatore medesimo (9). L eventuale cessione dello stesso era, dunque, solo un affare interno tra società cedente ed acquirente. L art. 16 della legge n. 91/1981 ha abolito tale vincolo (10) e l art. 5 della medesima legge stabilisce che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, scaduti i quali, dunque, lo sportivo era libero di stipulare un nuovo contratto con una diversa LA NOVITÀ NORMATIVA squadra che avrebbe provveduto al tesseramento presso la Federazione (11). Il comma 2 dell art. 5, poi, consente, prima della scadenza, la cessione del contratto da un club all altro, ma solo in presenza di due condizioni e cioè che vi sia il consenso dell atleta e che siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali (12). Appare dunque ora evidente perché, in precedenza, si è sostenuto che il contratto di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti potrebbe non esistere. Se infatti il giocatore passa ad un altra società solo dopo che sia scaduto il termine contrattuale che lo legava a quella precedente, nessun accordo dovrà essere stipulato tra la nuova e la vecchia società. In tal caso, infatti, il giocatore, libero da ogni vincolo contrattuale, sarà l unico soggetto con il quale la nuova squadra dovrà stipulare un accordo (13). Contratto di acquisizione delle prestazioni professionali Per quanto concerne la trasmissione all Agenzia delle entrate dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali dei calciatori si potrebbero verificare due distinte ipotesi alternative: la società acquirente stipula il contratto con il giocatore solo dopo la scadenza del contratto che lega quest ultimo alla precedente. In tal caso non vi sarà alcun contratto di acquisizione di prestazioni professionali; la società acquirente stipula il contratto con il giocatore ancora vincolato alla vecchia società. In tal caso tra le due società potrebbe essere sottoscritto, in alternativa, o un unico contratto di cessione che sarà il contratto oggetto di invio secondo la nuova normativa, oppure un contratto con cui la società cedente si impegna a risolvere consensualmente il contratto di lavoro sportivo in corso di esecuzione che sarà oggetto di invio secondo la nuova normativa. Se al contrario il trasferimento avviene in costanza di rapporto tra il giocatore e la vecchia società, il club «acquirente» dovrà stipulare un contratto di cessione con il club «cedente». L oggetto di tale cessione è dunque, non come comunemente viene affermato, il calciatore, ma il contratto di lavoro che lo stesso aveva stipulato con la precedente società (14). Occorre ricordare che una di- (9) La squadra che aveva in forza il calciatore era in grado di stabilire e di decidere, per ipotesi anche contro la volontà dell atleta, il suo successivo trasferimento. In tal senso si veda Beretta, Le associazioni sportive, culturali, assistenziali e le società sportive, Rimini, 1999, pag. 57; Tadini, «La cessione dei calciatori e la disciplina Irap», in il fisco, 2001, pag (10) «Le limitazioni alla libertà contrattuale dell atleta professionista saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Art. 16 della legge n. 91/1981. (11) Si ricorda, infatti, che nel nostro ordinamento l atleta non può aderire individualmente alla Federazione sportiva che organizza le competizioni agonistiche, ma può farlo solo attraverso il tesseramento presso una associazione o (nel caso degli sportivi professionisti) una società affiliata a tale Federazione.Tale tessera di appartenenza alla Federazione sportiva di riferimento è comunemente denominata «cartellino». (12) Tali modalità, attinenti alle regole e ai termini della campagna trasferimenti, sono rese note con comunicati ufficiali annuali dalle medesime Federazioni. (13) È l ipotesi comunemente definita del calciatore proprietario del suo «cartellino». (14) In tal senso vedi per tutti Galgano, «La compravendita dei calciatori», in il fisco, 2001, pag Tale Autore ricorda che «la cessione del contratto è, a sua volta, l oggetto di un contratto, come lo è la cessione di un credito: un contratto si può vendere, permutare, donare, eccetera, come si può vendere, si può permutare, si può donare un credito. Si tratta di un contratto traslativo che, se concluso a titolo oneroso, contro il pagamento di un prezzo, si configura come vendita. Bene si può vendere, dunque, il contratto di lavoro sportivo: non si vende, beninteso, l atleta; si vende, per una somma che ne costituisce il prezzo il contratto che ha per oggetto le sue prestazioni». 3482

4 Approfondimenti Manovra-bis IL PROBLEMA APERTO versa ricostruzione dottrinale individua quale oggetto della negoziazione tra le società non il contratto di lavoro dipendente, ma semplicemente un indennizzo riconducibile alla risoluzione anticipata del contratto che originariamente legava società cedente e calciatore. Secondo tale tesi la società cessionaria verrebbe ad acquisire un mero diritto a concludere un nuovo contratto di lavoro dipendente con il calciatore ceduto (15). Le due diverse ricostruzioni conducono ad importanti e differenti conseguenze tributarie. Solo aderendo alla prima delle due infatti i maggior valori realizzati dovrebbero essere considerati plusvalenza e dunque assoggettati ad IRAP (16). La diversa ricostruzione della fattispecie contrattuale, oltre alle appena ricordate differenti conseguenze tributarie, potrebbe portare, in casi estremi, alla stipula di non solo uno, ma ben tre contratti per raggiungere il medesimo risultato. Secondo Galgano, infatti, l ipotesi di cessione comporterebbe dapprima la sottoscrizione di un «atipico contratto in forza del quale la società che ha in forza il calciatore si obbliga, nei confronti della società che intende prenderlo in forza, a risolvere consensualmente i contratti di lavoro sportivo in corso di esecuzione; in secondo luogo, il contratto risolutorio che dovrà intercorrere, a norma dell art. 1372, primo comma, c.c., tra la prima società e il calciatore; infine, il nuovo contratto di lavoro fra la seconda società ed il medesimo atleta» (17). Poiché secondo il D.L. n. 223/2006 oggetto di trasmissione all Agenzia delle entrate dovranno essere i contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti si potrebbero verificare due distinte ipotesi alternative: la società acquirente stipula il contratto con il giocatore solo dopo la scadenza del contratto che lega quest ultimo alla precedente. In tal caso non vi sarà alcun contratto di acquisizione di prestazioni professionali; la società acquirente stipula il contratto con il Contratti relativi ai compensi per le prestazioni sportive Ci si chiede quale sia la ratio in base alla quale sia stato richiesto l invio telematico all Agenzia delle entrate del contratto inerente alle prestazioni sportive che lega il calciatore alla società. Infatti, tale contratto è oggetto di deposito obbligatorio presso la FIGC, organo al quale potevano essere richieste le copie dei medesimi contratti, e quest ultima già effettua un controllo sui contratti medesimi ai fini dell approvazione. giocatore ancora vincolato alla vecchia società. In tal caso tra le due società potrebbe essere sottoscritto, in alternativa, o un unico contratto di cessione che sarà il contratto oggetto di invio secondo la nuova normativa, oppure un contratto con cui la società cedente si impegna a risolvere consensualmente il contratto di lavoro sportivo in corso di esecuzione che sarà oggetto di invio secondo la nuova normativa. Contratti aventi ad oggetto i compensi per le prestazioni sportive La seconda tipologia contrattuale, oggetto della (15) Vedi sul punto per maggiori riferimenti e per i puntuali rinvii a quanto dettato in materia dai Principi contabili internazionali l ottima ricostruzione effettuata da Bianchi e Corrado, I bilanci delle società di calcio. Le ragioni di una crisi, Milano, 2004, pag. 43. (16) Tra i sostenitori della teoria secondo cui oggetto del contratto è il diritto ad ottenere dalla società cedente la risoluzione del precedente contratto Luschi e Stancati, «Aspetti fiscali della cessione dei calciatori con particolare riguardo al regime IRAP», in Rass. trib., 1999, pag Gli Autori citati sostengono quindi che le eventuali somme ricevute non debbano considerasi plusvalenze provenienti da beni strumentali ma differenze che devono essere iscritte tra le componenti della gestione straordinaria e dunque non ricomprese nel presupposto impositivo dell IRAP. Di diverso avviso oltre al già citato Galgano, op. loc. ult. cit., Fava, «Cessione di calciatori. legge civile e legge fiscale», il fisco, 2002, pag Su una posizione quasi intermedia Tadini, op. loc. cit., pag. 581.Tale Autore, pur aderendo alla teoria che considera come oggetto del contratto il diritto alla risoluzione del precedente contratto, sostiene che esistono «delle similitudini tra le due figure oggetto di analisi. Anche se i due contratti sono diversi, la somma che la società cessionaria paga alla cedente consente comunque alla prima di usufruire delle prestazioni del calciatore in via esclusiva e quest ultimo non può, autonomamente, decidere di non rispettare l impegno. Se si accettasse questa tesi, posto che il vincolo sportivo è stato ritenuto un immobilizzazione immateriale, anche il diritto alla risoluzione di un precedente contratto potrebbe assimilarsi alle immobilizzazioni immateriali e quindi suscettibile di generare plusvalenze imponibili ai fini IRAP». (17) Cfr. Galgano, op. loc. cit., pag. 313, il quale però critica questa ricostruzione ed eventuale tripartizione contrattuale ritenendola in contrasto con l interesse meritevole di tutela che a norma dell art. 1322, secondo comma, c.c. è alla base del principio di autonomia contrattuale. 3483

5 Manovra-bis Approfondimenti norma, concerne i contratti relativi ai compensi per le prestazioni sportive. Tali contratti, per espressa definizione dell art. 3 della pluricitata legge n. 91/1981, sono contratti di lavoro subordinato (18). Appare opportuno ricordare che il contratto sottoscritto tra la società ed il calciatore deve essere conforme al modello tipo predisposto dall accordo tra la Federazione sportiva nazionale ed i rappresentanti delle categorie interessate e che le società erano già destinatarie dell obbligo di depositare lo stesso presso la Federazione per l approvazione (19). Se dunque l obbligo di invio di copia del contratto per via telematica, per quanto riguarda il contratto di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, può avere una finalità antielusiva ed evasiva ci si chiede invece quale sia la ratio in base alla quale sia stato richiesto anche l invio del contratto inerente alle prestazioni sportive che lega il calciatore alla società. Come detto infatti tale contratto è oggetto di deposito obbligatorio presso la Federazione (organo al quale potevano essere richieste le copie dei medesimi contratti) e quest ultima già effettua un controllo sui contratti medesimi ai fini dell approvazione. Ed invero un importante adeguamento si è avuto con l approvazione del nuovo accordo collettivo tra la Federazione italiana giuoco calcio, la Lega nazionale professionisti e l Associazione italiana calciatori siglato il 3 ottobre 2005, ma in vigore dal 1 luglio del medesimo anno. Tale accordo al suo punto 3 ribadisce che «la Società deve depositare entro cinque giorni dalla sottoscrizione il contratto in quattro esemplari presso la Lega competente per la relativa approvazione ai sensi dell art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni (20), dandone comunicazione contestuale al calciatore» (21). Ma la più incisiva modifica all interno del medesimo nuovo Accordo collettivo è quella stabilita dall art. 4 il quale prevede che «le società possono convenire con i calciatori loro tesserati: a) una retribuzione fissa; ovvero b) una retribuzione costituita da una parte fissa e da una parte variabile, che non potrà essere superiore, in ogni stagione sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale, al 50% della parte fissa, legata, tale parte variabile, (18) Art. 3, comma 1, della legge n. 91/1981 «la prestazione a titolo oneroso dell atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge». Il successivo comma 2 riguarda il particolare caso del contratto di lavoro autonomo e stabilisce che la prestazione «è oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l attività sia svolta nell ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno». (19) La Corte di cassazione, Sez. lav., 12 ottobre 1999, n , in Frattarolo, L ordinamento sportivo nella giurisprudenza, Milano, 2005, pag. 346, chiarisce che l approvazione della Federazione è una «condizione legale (condicio juris), poiché l evento dal quale dipende la produzione degli effetti è esterno alla fattispecie costitutiva, perfezionatasi in tutti i suoi elementi. Ne segue che, mentre la stipulazione senza l osservanza della forma scritta, a parte la nullità dell atto e quale conseguenza della stessa, ne esclude in radice la produzione di effetti giuridici la conformità al contratto tipo e l obbligo del deposito sono adempimenti funzionali ad ottenere l approvazione, mancando la quale al vincolo negoziale è negata qualsiasi efficacia». Sempre Frattarolo, op. cit., pag. 48, sostiene che il controllo federale «oltre alla verifica formale della coincidenza delle clausole del contratto in questione, importa anche la valutazione di merito sulla congruità dell impegno economico assunto dalla società valutazione che, per essere esauriente e dimostrativa della situazione effettiva non può essere circoscritto al singolo contratto ma deve essere esteso a tutti i contratti che risultano depositati in un dato momento da una determinata società sportiva comparandone il contenuto economico alle emergenze del bilancio della stessa società». (20) Senza alcuna pretesa di esaustività sul punto si segnala che l art. 4 della legge n. 91/1981 prevede deposito e approvazione dei contratti presso la Federazione nazionale. L accordo stipulato ed il contratto allegato prevedono invece che lo stesso contratto debba essere depositato ed approvato dalla Lega. Tale anomalia può essere spiegata ricordando che la Lega stessa è considerata come organo della Federazione da quest ultima delegata a specifici compiti. Merita rilievo un importante precisazione in questo senso di Selli, in AA.VV., Diritto dello sport, cit., pag. 90, il quale rileva che «negli statuti delle Federazioni sportive nazionali, modificati a seguito dei principi e delle norme introdotti con il cosiddetto decreto Melandri e con lo statuto del CONI, la figura delle Leghe non è più, in generale, quella di organi federali, ma di strutture autonome tenute all osservanza di alcune regole individuate dagli statuti federali». (21) Il medesimo articolo prosegue al suo comma 2 specificando che «qualora la Società non depositi il Contratto entro cinque giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il calciatore entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione, dandone comunicazione contestuale alla Società». Ed ancora che «il tempestivo deposito del contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della lega competente». 3484

6 Approfondimenti Manovra-bis al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra» (22). La riconduzione in un unico contratto di più accordi che, in passato, venivano a volte siglati separatamente, permette di individuare nel contratto depositato ai sensi dell art. 4 della legge n. 91/1981 quello per il quale dovrà applicarsi l obbligo di invio telematico all Agenzia delle entrate. LA PRASSI AMMINISTRATIVA Resta inoltre da ricordare che molti sportivi professionisti sottoscrivono, accanto al contratto di prestazione sportiva, altri contratti collaterali (23) (vedi ad esempio quelli di sfruttamento dell immagine, merchandising ecc.) e che quest ultimi, secondo il tenore letterale della norma, sono esclusi dall obbligo di invio (24). Decorrenza dell obbligo di invio telematico La circolare n. 28/E del 2006 chiarisce che l obbligo di invio telematico dei contratti relativi ai calciatori professionisti decorre successivamente all adozione da parte dell Agenzia delle entrate dei necessari provvedimenti finalizzati all acquisizione telematica dei contratti. Tale seconda parte infatti appare ancora più criptica soprattutto in merito a quali siano i contratti oggetto di possibile assunzione di informazioni e all espressione «anche indirettamente» contenuta nel medesimo capoverso. Profili attuativi della normativa La circolare 4 agosto 2006, n. 28/E (25), di chiarimento al D.L. n. 223/2006, come convertito, chiarisce che l obbligo di invio telematico dei contratti relativi ai calciatori professionisti decorre successivamente all adozione da parte dell Agenzia delle entrate dei necessari provvedimenti finalizzati all acquisizione telematica dei predetti contratti (26). A parere di chi scrive l Agenzia delle entrate dovrebbe cogliere l occasione per chiarire se, soggetti destinatari dell obbligo di invio, sono soltanto le società «acquirenti» o anche quelle «cedenti». Una prima lettura della norma tenderebbe infatti ad attribuire l obbligo in commento alle prime (la legge espressamente prevede l invio dei soli «contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti») ma è del tutto evidente che la finalità antievasiva riguarda maggiormente la società cedente che realizza un entrata imponibile. L auspicio è che nei medesimi provvedimenti di attuazione vengano inoltre indicate anche le modalità attraverso le quali il Ministero dell economia e delle finanze potrà acquisire informazioni presso le Federazioni calcistiche estere così come disposto dalla seconda parte della norma in commento. (22) È stata in tal modo superata la precedente diatriba sulla validità degli accordi, non depositati ai sensi dell art. 4 della legge n. 91/1981 e relativi alla parte variabile del compenso del calciatore (bonus, premi, ecc.) legati ai risultati ottenuti individualmente o dalla squadra di appartenenza. Cfr., sul punto, Cass. n del 1999, cit. (23) Che non sono quelli previsti dal medesimo nuovo contratto collettivo al punto 4.8. (24) Tale esclusione è stata parzialmente attenuata dalla modifica introdotta con l art. 1, comma 7, del D.L. n. 262/2006 (vedi nota 2). (25) In Corr.Trib. n. 36/2006, pag. 2872, con commento di N. Forte. (26) Lo stesso art. 1, comma 7, del D.L. n. 262/2006 ha poi stabilito, sempre con riferimento alle disposizioni in esame, che «con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche» aggiungendo il periodo citato al termine del comma 35- bis dell art. 35 in esame. 3485

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