Avv. Ernesto Russo Avv. Carmen Musuraca

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1 LA GESTIONE DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Aspetti giuridico - fiscali Forlì, 26 Maggio 2012 Avv. Ernesto Russo Avv. Carmen Musuraca 1

2 L ORDINAMENTO SPORTIVO REQUISITI STATUTARI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO SPORTIVO. L ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI Avv. Ernesto Russo 2

3 Fonti legislative nazionali in materia di Sport Art. 117 Costituzione: competenza concorrente delle Regioni in materia di ordinamento sportivo Legge 16 Febbraio 1942 n. 426: Istitutiva del CONI (abrogata) Decreto legislativo 23 Luglio 1999 n. 242: Decreto Melandri Decreto legislativo 8 Gennaio 2004 n. 15: Decreto Pescante Legge 23 Marzo 1981 n. 91: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti Art. 90 legge 289/02: Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica 3

4 Art. 117 Costituzione Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:.. ordinamento sportivo.. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato PROBLEMA: non esiste legge quadro sullo sport 4

5 D.P.R. 616/77 SUL DECENTRAMENTO REGIONALE Art. 56 la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del Coni per l organizzazione delle attività agonistiche a ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del Coni 5

6 CONI: D. LGS. N. 242/1999 ART. 2 COMPITI CONI Cura l organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale (compito dei CNO delle altre nazioni) Cura la massima diffusione della pratica sportiva Cura l adozione di misure di prevenzione e repressione dell uso di sostanze dopanti Assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport 6

7 I soggetti dello Sport PERSONE FISICHE ASSOCIAZIONE E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PROFESSIONISTICHE FSN EPS DSA CONI FEDERAZIONI INTERNAZIONALI 7

8 Differenze tra FSN, DSA ed EPS FSN e DSA: una per ogni disciplina sportiva. Mission: attività agonistica di vertice verticale. EPS: ognuno organizza diverse discipline sportive. Hanno per fine la promozione l organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate Attività promozionale di base orizzontale. Svolgono attività competitiva ma non possono assegnare titoli di campione d Italia. 8

9 Legge 91/81 Articolo 2 Professionismo Sportivo Ai fini dell applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica. 9

10 La struttura dello Sport in Italia Il Coni ha come finalità, tra le altre: la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle Olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti. Promuove lo sport in Italia Sport professionistico viene svolto da società di capitali con scopo di lucro Sport dilettantistico viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica Settori dichiarati tali nell ambito delle Federazioni: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro, sport equestri Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni Il Coni, gli Enti da questo riconosciuti, gli Enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le 10 Attività motorie e promozionali Possono essere svolte sia da soggetti non profit riconosciuti dal Coni, sia da imprese terze operanti sul mercato dei servizi alla persona profit Palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, pre-parto, etc.

11 Art. 90 Legge 289/2002 comma 17 Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro 11

12 Art. 90 Legge 289/2002 comma 18 Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) La denominazione; b) L oggetto sociale con riferimento all organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l attività didattica; c) l attribuzione della rappresentanza legale dell associazione; d) l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; Problemi: è obbligatoria la registrazione dello statuto? la sede legale completa di indirizzo? l oggetto sociale l attività sportiva deve essere esclusiva? concetto di lucro indiretto 12

13 Lucro indiretto Art. 10 comma 6 D. Lgs. 460/97 Si considerano distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

14 Art. 90 Legge 289/2002 comma 18 e) le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell associazione: h) l obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Problemi: Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati Natura del rendiconto economico - finanziario

15 Art. 90 Legge 289/2002 commi 18 bis (comma 18 bis) E fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva MANCA LA SANZIONE PER L INADEMPIMENTO ELIMINATO L OBBLIGO DELLA GRATUITA DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI

16 Principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e società Sportive Consiglio Nazionale C.O.N.I. DELIBERA N DEL 15 LUGLIO 2004 Ai sensi dell art,. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi. 16

17 STATUTO C.O.N.I. Art. 29 ordinamento e riconoscimento delle società e associazioni sportive 1) Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n Pertanto tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche si dovranno adeguare prescindendo dalla volontà o meno di godere dei benefici fiscali. 17

18 ART. 7 D.L , N. 136 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 1) Il Coni viene confermato come unico organismo che certifica l attività svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche. 2) Le agevolazioni fiscali dell art. 90 L. 289/02 si applicano solo alle società ed associazioni sportive riconosciute dal Coni. 3) Il Coni trasmette annualmente all Agenzia delle Entrate l elenco delle società e delle associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. 18

19 Il Registro CONI Fonti normative: art. 7, L. n. 186/2004 e delibera istitutiva n dell 11 novembre 2004 del Consiglio Nazionale del CONI. Duplice valenza: Stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n 242. Stilare l elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall articolo 7, L. 186/2004, cioè quello che il Coni deve trasmettere ogni anno all Agenzia delle Entrate.

20 TERMINI DI ISCRIZIONE Note Segretario Generale CONI 5/08/2010 e 7/12/2010 Con delibera della Giunta Nazionale del CONI assunta nella riunione del 24/06/2010, ritenuti ormai maturi i tempi per fissare un termine perentorio per l iscrizione al Registro, è stato previsto che le associazioni e società sportive per cui quello in corso non fosse il primo anno di affiliazione dovessero obbligatoriamente iscriversi al Registro entro il 31 dicembre Contestualmente, è stato sancito il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione (di seguito congiuntamente Federazioni ) ovvero entro la data di scadenza dell anno sportivo ove detta trasmissione dalle Federazioni al CONI avvenga negli ultimi 90 giorni della stagione sportiva per le associazioni e società di prima affiliazione.

21 NOTA PRESIDENTE PETRUCCI 8/09/11 TRASMISSIONE NOTA DIRETTORE A.E. BEFERA 26/07/11 Petrucci comunica che l Agenzia in considerazione delle determinazioni assunte dal CONI farà riferimento ai fini delle attività di controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo, ai nuovi elenchi che saranno trasmessi dal CONI, contenenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte (v. art. 7, comma 2, del D.L. n. 136 del 2004). Riguardo ai soggetti in possesso del riconoscimento provvisorio che risulteranno iscritti nei suddetti elenchi, si potrà procedere al riesame in autotutela degli eventuali atti di accertamento emessi nei loro confronti e al relativo annullamento per la parte in cui il recupero sia fondato sulla mancata iscrizione al Registro del CONI L Agenzia ha proposto al CONI, che ha prontamente aderito, l istituzione di una tavolo di lavoro permanente.

22 RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI QUESTIONI APERTE Tesi costitutiva (in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus) o dichiarativa? L Amministrazione Finanziaria, in costanza di riconoscimento, non potrà disconoscere lo status acquisito attraverso il controllo pubblicistico effettuato dal Coni. Se così non fosse non si capisce quale debba essere la valenza dell elenco che il Coni deve trasmettere all Agenzia delle Entrate e quali possano essere le conseguenze, ad esempio, sugli altri comportamenti posti in essere dall ente (sportivi e lavoristici). Che conseguenze avrà il mancato rispetto del termine dei 90 gg.? Non potendo più essere riconosciuti definitivamente dal Coni per quella stagione sportiva si perde anche il riconoscimento provvisorio? Se sì, come pare, con efficacia ex tunc o ex nunc. Rapporti endofederali ed affiliazione a più enti.

23 LA RETRIBUZIONE DELLE VARIE FIGURE OPERANTI IN FAVORE DI ASD/SSD: ASPETTI LAVORISTICI, PREVIDENZIALI E FISCALI Avv. Ernesto Russo 23

24 Prestazioni a titolo gratuito 1) Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da acquisire 2) Nessun obbligo fiscale 3) Nessun obbligo previdenziale 4) Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02) morte + invalidità permanente 5) E possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute 24

25 Situazione fino al 2000 Fino al 2000 la disciplina dei compensi erogati agli sportivi dilettanti (prima L. 80/86 e poi art. 25, L.133/99) prevedeva che per la parte eccedente la fascia esente (inizialmente per ogni partecipazione a manifestazione sportiva, poi elevata a milioni annui e poi, con L.133/99 forfettizzata a 10 milioni), i compensi venissero inquadrati tra i proventi da collaborazione coordinata e continuativa. 25

26 La disciplina dei compensi agevolati agli sportivi dilettanti dal 2000 SVILUPPO NORMATIVO Legge n. 133/1999 (art. 25) Regolamento attuativo dell art. 25 Legge n. 342/2000 prima definizione di compenso agli sportivi dilettanti piena attuazione alla L. 133/99 modifica la disciplina introdotta con L. 133/99 Effetto 01/01/2001 Colloca la disciplina dei compensi tra i redditi diversi nel TUIR (art. 67 definizione ed art. 69 trattamento fiscale) 26

27 Art comma lett. m) TUIR Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. 27

28 Risoluzione Ag. Entrate n. 34 del 26/03/2001 L Agenzia delimita la disciplina dell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi di gioco" (es. atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l operato, ecc..). 28

29 Art. 35, comma 5 decreto c.d. milleproroghe (L. 14/2009) Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l assistenza all attività sportiva dilettantistica. 29

30 Art Comma TUIR Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d imposta a Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale 30

31 Ritenuta da applicare al superamento dei Sulle somme eccedenti il limite annuo di l ente sportivo erogante devono operare una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11. [del TUIR], maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche (secondo quanto prevede il comma 1 dell art. 25 della L. n. 133/1999). Si tratta, quindi, del 23% (aliquota del primo scaglione IRPEF) e dell aliquota di compartecipazione della sola addizionale regionale (compartecipazione statale al gettito derivante dal tributo). Per quanto riguarda l addizionale comunale (disciplinata dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 360/1998) si ricorda che la stessa (come quella regionale) è divisa in due parti: una detta di compartecipazione e una opzionale. L'addizionale di compartecipazione deve essere stabilita con decreto - da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno - che deve contestualmente stabilire una riduzione dell'irpef di pari importo, per non aumentare le tasse per i contribuenti. Questo decreto non è mai stato emanato e, pertanto, l'aliquota di compartecipazione all'irpef relativa all'addizionale comunale è pari a zero su tutto il territorio nazionale (confermato con nota del 29/12/2006 dell Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito posto dalla Lega Nazionale Dilettanti). 31

32 Misura dell addizionale regionale di compartecipazione/base La misura dell aliquota di compartecipazione dell addizionale regionale (0,9%) è stata stabilita dal comma 3 dell'art. 50 del d.lgs. 446/1997, che ha anche determinato le modalità di applicazione di questo tributo, tuttora valide. Il comma 1 dell art. 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto Salva Italia ) ha tuttavia previsto che all art. 6, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta La citata disposizione si deve ora leggere così: a decorrere dall'anno 2012 ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'irpef di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata (la disposizione poi fissa ulteriori limiti, a seconda dei diversi anni, che la maggiorazione non può superare). Ciò non riguarda la possibilità, per ciascuna Regione, di modificare l aliquota opzionale secondo modalità che, nel corso del tempo, si sono successivamente modificate. 32

33 Misura dell addizionale regionale di compartecipazione/base Nonostante la norma faccia riferimento all addizionale di base (e non di compartecipazione) si ritiene però che vi sia stato un semplice mutamento della terminologia utilizzata per identificare la quota di tributo di competenza statale. Leggendo gli atti parlamentari relativi al d.lgs. 68/2011 si rileva che un eventuale variazione all'aliquota di base si dovrebbe tradurre in una corrispondente variazione di segno contrario nelle aliquote IRPEF (n.b. quando nel 2000 l aliquota di compartecipazione regionale aumentò dallo 0,50% allo 0,90% vi fu una corrispettiva diminuzione dello 0,4% delle aliquote IRPEF previste dall art. 11 TUIR). Il decreto Salva Italia ha innalzato di 0,33% l aliquota di base dell addizionale regionale senza contestualmente intervenire in senso uguale e contrario sulle aliquote IRPEF. Resta, in ogni caso, da chiarire se i principi che avevano ispirato il federalismo fiscale di cui al d.lgs. 446/1997 (non aggravare il carico fiscale complessivo in caso di aumento delle addizionali regionali e comunali) siano da ritenersi superati (v. Salva Italia ) o ancora attuali (dato che il d.lgs. 446/1997 è vigente). 33

34 Decorrenza dell aumento dell addizionale L aumento dell aliquota base dell addizionale regionale è stato disposto con effetto dal 1 gennaio Nulla quaestio per i compensi ex art. 67, co. 1, lett. m) TUIR erogati dopo l entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (6/12/2011). Per dette tipologie di compensi, però, non è previsto per il sostituto d imposta di effettuare i conguagli alla stregua di quanto stabilito legislativamente per i redditi di pensione, lavoro dipendente e assimilati. Resta il dubbio sull obbligo o meno di versare la differenza dell addizionale di compartecipazione per il 2011 secondo la nuova aliquota dell 1,23% anche per quei compensi eccedenti i annui e fino ad ,28, che hanno già subìto nel periodo 2011 all atto del loro pagamento una ritenuta del 23,9% a titolo d imposta (definitiva quindi) e che non sono soggetti ad ulteriore tassazione né dichiarazione annuale. Potrebbe invocarsi in proposito lo Statuto dei diritti del Contribuente che vieta norme tributarie con effetto retroattivo. In alternativa, in assenza di chiarimenti nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione 2012 non sembrano esservi soluzioni diverse se non quella dell obbligo in capo allo stesso percipiente di dover ricalcolare e versare l addizionale con la nuova aliquota dell 1,23% al netto delle ritenute certificate dichiarando in via autonoma i propri redditi sportivi nel modello 730 ovvero in UNICO. Il conguaglio in dichiarazione, in ogni caso, riguarderebbe i compensi eccedenti ,28 i quali hanno già subìto la ritenuta nella suddetta misura del 23,9%, ma questa volta in forma d acconto. 34

35 La disciplina dei compensi agevolati agli sportivi dilettanti La tassazione ai fini IRPEF Art. 25 L. 133/99 Compenso annuo Totale percepito Aliquota Irpef (primo scaglione Irpef art. 11 TUIR) Add. Regionale compartecipazione/ base Fino ad Esente Esente Da ad ,28 23% a titolo d imposta 1,23% Oltre ,28 23% a titolo d acconto 1,23%

36 Adempimenti del percettore Rilasciare, all atto del pagamento, una dichiarazione con cui attesta al soggetto erogante eventuali compensi della stessa natura già percepiti nell anno solare da altri soggetti al fine di consentire la verifica del raggiungimento del limite di franchigia. Il Ministero delle Finanze ha indicato che, nel caso in cui il percipiente preveda di ricevere compensi da una sola associazione sportiva dilettantistica, può sottoscrivere un unica autocertificazione preliminare, salvo tempestive rettifiche di aggiornamento. Ove il percettore non abbia altri redditi, l obbligo di presentare la dichiarazione scatta solo ove i compensi eccedano i limite di ,28. 36

37 Adempimenti dell ente sportivo erogante Ricevere la dichiarazione dal lavoratore al fine di poter correttamente operare o meno la ritenuta sulla quota che eccede la somma di Versare la ritenuta eventualmente operata entro il giorno 16 del mese successivo. Rilasciare al percettore, entro il 28 febbraio dell anno successivo, una certificazione (in forma libera) che riepiloghi tutte lo somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta ( fino ad 7.500,00) Compilare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), indicando per ciascun percettore l ammontare di tutte le somme erogate con l indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate (dunque anche se inferiori ad 7.500,00). Ai fini Irap l art.90 comma 10 della Legge n.289/2002 considera non più imponibili a fini di tassazione le indennità e i rimborsi di cui all art.67 comma 1 lett. m) TUIR. 37

38 CO.CO.CO. amministrativo - gestionali Art. 90 Legge 289/2002, comma 3: a) all articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo: Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. 38

39 Circolare Ag. Entrate n. 21/E del 22/04/2003 Chiarimenti sulle somme erogate per collaborazioni amministrativo-gestionali 1. Svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa Assenza del vincolo di subordinazione Continuità nel tempo Inserimento nell organizzazione economica del committente Coordinamento con il committente 2. Di natura non professionale La prestazione non rientra nell oggetto dell arte o professione del percettore 3. Rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche 39

40 Circolare Ag. Entrate n. 21/E del 22/04/2003 Chiarimenti sulle somme erogate per collaborazioni amministrativo-gestionali Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell attività amministrativa e di gestione dell ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti. 40

41 Art. 35, comma 6 decreto c.d. milleproroghe (L. 14/2009) Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 41

42 Art. 61 d.lgs. 276/03 - Contratti a Progetto Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n

43 Le co.co.co. in ambito sportivo contraddizione? Se il rinvio all art. 90 effettuato dall art. 61 del decreto Biagi è da riferirsi alle ASD e SSD (individuate e disciplinate dai commi 17 e 18), come la declinazione femminile e non maschile fa intendere, ciò che balza immediatamente agli occhi dell interprete è che la formulazione utilizzata dal Legislatore della riforma del mercato del lavoro non è identica a quella utilizzata nella Finanziaria di pochi mesi prima. Se nell art. 90 si fa riferimento, infatti, ad una co.co.co. a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, nell art. 61 le co.co.co. in favore di ASD e SSD sembrerebbero estese (rectius si è esonerati dalla predisposizione di un progetto ), sussistendo evidentemente i presupposti, a qualunque tipo di rapporto purché utilizzato a fini istituzionali (dunque sportivi). 43

44 Le co.co.co. in ambito sportivo l interpretazione La contraddizione può essere ricondotta ad unità ove si ritenesse che il Legislatore abbia esonerato dal progetto tutti i rapporti di co.co.co. resi in favore di ASD e SSD, purché rientranti nella sfera istituzionale dell ente, ben potendo invece utilizzare l istituto del contratto a progetto per prestazioni non rientranti nell oggetto sociale. E tra i rapporti di co.co.co. in ambito sportivo dilettantistico si è poi inteso agevolare solo quelli di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale considerandoli redditi diversi ed equiparando il trattamento fiscale (e l assenza di obbligo previdenziale) a quello dei rapporti per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. 44

45 Art. 38 Costituzione Comma 2 I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia Gli sportivi dilettanti non hanno queste tutele, quindi, non sono lavoratori 45

46 Natura della prestazione sportiva dilettantistica La prestazione sportiva dilettantistica è un tertium genus di prestazione d opera, ulteriore rispetto alle prestazioni autonome o subordinate? Se così non fosse quale è la causa della prestazione d opera dello sportivo dilettante retribuito? Qual è la funzione perseguita e ritenuta dal diritto così rilevante da dover essere assistita attraverso la sottrazione da taluni obblighi e oneri? Tali valutazioni appaiono aggravate dalla circostanza che una eventuale declaratoria di lavoro subordinato all interno di un sodalizio sportivo dilettantistico non consentirebbe al medesimo di applicare le «agevolazioni» che caratterizzano il rapporto di lavoro sportivo professionistico previsto dalla legge n. 91/1981 con le conseguenti e immaginabili notevoli difficoltà di gestione. 46

47 Art. 38 Costituzione Comma II I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia Gli sportivi dilettanti non hanno queste tutele, quindi, non sono lavoratori. Se così fosse, allora, qual è la causa e l oggetto della loro prestazione? 47

48 D.M. 15 Marzo 2005 (G.U n. 80) Mentre prima si parlava solo di addetti agli impianti sportivi, ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l ENPALS ritroviamo:... 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi professionisti) 48

49 ENPALS - Soppressione Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 23 dicembre 2011, n. 214 ( Decreto Salva Italia ) ha previsto all art. 21, comma 1, la soppressione dell Enpals a decorrere dal 1 gennaio 2012 e l attribuzione delle relative funzioni all INPS. Nelle more dell adozione dei decreti ministeriali di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie che dovranno essere emanati entro 60 giorni dal 31 marzo 2012, data prevista per l approvazione del bilancio di chiusura dell Ente, la struttura organizzativa dell Enpals continuerà ad espletare le attività connesse con i compiti istituzionali. INPS Gestione ex ENPALS 49

50 Circolare ENPALS n. 7 del per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e ai circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005, l obbligatorietà dell iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. 50

51 Aliquote contributive lavoratori dello spettacolo (e dello Sport) Lavoratori iscritti all ENPALS successivamente al e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie Datore di lavoro Lavoratore Totale 23,81 9,19 33,00 Quota da versare all INPS per prestazioni assicurative ed assistenziali (subordinati) 5,17 51

52 Circolare ENPALS n. 13 del 7/8/2006 Per erogare compensi da prestazione sportiva dilettantistica le società devono essere iscritte al Registro CONI Rientrano nell esenzione da contributo previdenziale solo gli sportivi dilettanti che non svolgono tale attività nell ambito di un rapporto di lavoro subordinato o nell esercizio di arte o professione 52

53 Circolare ENPALS n. 13 del 7/8/2006 Costituisce esercizio di arte o professione l esercizio, per professione abituale ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche Si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale laddove lo svolgimento dell attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all attività svolta. 53

54 Circolare ENPALS n. 13 del 7/8/2006 Requisiti di professionalità 1) L attività deve avere caratteristiche di abitualità ( intendendosi come tale un attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti ) 2) La misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a

55 Circolare Coni 19/12/2006 In tema di contribuzioni previdenziali e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell Enpals, è utile tenere presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 355 all articolo 2 comma 29, è da ritenersi principio generale in materia che il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell amministrazione finanziaria, può qualificare differentemente i redditi in questione. 55

56 Circolare Coni 19/12/2006 si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la non assoggettabilità a contribuzione Enpals dei compensi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche qualificati dalla vigente legislazione quali redditi diversi ( diversi cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo) come riconosciuto dallo stesso Enpals nella circolare sopra richiamata (n. 13 del 7 agosto 2006) 56

57 Documento di programmazione strategica dell attività di vigilanza min. lavoro Nel corso dell anno 2008 saranno effettuate vigilanze anche nel settore degli impianti e circoli sportivi in ragione del D.M. 15 marzo Nel corso del primo semestre 2008 le strutture che si qualificano quali strutture commerciali (palestre, sale fitness, ecc.). Nel secondo semestre dello stesso anno le strutture iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI Ispezioni pilota, anche congiuntamente con la polizia tributaria, volte ad assestare i profili e gli elementi informativi idonei ad accertare l esistenza di prestazioni professionali occultate sotto la falsa copertura dilettantismo sportivo. 57

58 Verbali di accertamento 2008 «[ ] Per questi lavoratori l impresa ha erroneamente considerato esenti dall obbligo contributivo previdenziale le prestazioni svolte in qualità di istruttore sportivo, ritenendo che le stesse rientrino nel regime agevolato previsto dall art. 37 della legge 342/00 riguardante i compensi erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di organismi riconosciuti che perseguono finalità sportive dilettantistiche e che vengono ricompresi tra i c.d. redditi diversi (art. 67 comma 1 lettera m del d.p.r. 917/86). In realtà le prestazioni degli istruttori in questione non sono state rese nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (gare, manifestazioni, etc.) bensì per far usufruire dei servizi dell impresa (corsi di fitness, aerobica, karate, ecc) i clienti che frequentano abitualmente o occasionalmente la palestra dietro pagamento di una quota di iscrizione o di un corrispettivo per il singolo ingresso nella struttura». 58

59 Ispezioni ENPALS Parrebbe che la strategia che l ENPALS ha seguito in fase accertativa nel 2008 e nel 2009, non sia stata quella riportata nella circolare 13/06 (da assoggettare solo i compensi erogati agli istruttori che svolgano tale attività in via principale ancorchè non esclusiva) ma, prescindendo dalla posizione soggettiva dell istruttore, l attenzione dei verificatori si sia spostata sul lato oggettivo. L attività degli istruttori, non essendo finalizzata alla pratica agonistica, non costituirebbe esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e, pertanto, i compensi relativi non rientrerebbero, indipendentemente dalla posizione soggettiva dell istruttore, tra i redditi diversi. 59

60 Circolare CONI 21/07/2009 E noto, infatti, a tal riguardo che, con la disposizione di carattere interpretativo recata dall art. 35, comma 5, del d.l. 30 Dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 Febbraio 2009, n. 14, è stato puntualizzato che nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, contenute nell art. 67, comma 1, lett. M), del TUIR, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l assistenza sportiva dilettantistica. 60

61 Circolare CONI 21/07/2009 Vale aggiungere, poi, che, in totale sintonia con la norma appena richiamata, il decreto 16 Aprile 2009, adottato dal Ministro dell Economia e delle Finanze ai sensi dell art. 63- bis del d.l. n. 11/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per la destinazione del 5 per mille dell IRPEF in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ha riconosciuto applicabile il detto beneficio a quei sodalizi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che svolgono anche attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari. 61

62 Circolare ENPALS n.18 del 9 novembre 2009 L Ente dà atto dell interpretazione autentica fornita dal Legislatore precisando che anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 - per la connotazione della nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, di cui all art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali. In linea con quanto precisato nell ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell ambito dell attività sportiva dilettantistica. Viene, altresì, ribadito che è il CONI l unico organismo abilitato ex lege alla certificazione dell attività sportiva dilettantistica. Gli Uffici dell Ente avranno cura di adottare le determinazioni e le iniziative conseguenti in relazione agli accertamenti, nonché al contenzioso in sede amministrativa o giudiziale, in corso. 62

63 Risoluzione A.E. 38/E del 17 Maggio 2010 Quesito 1 D: L Associazione Nazionale ALFA chiede di conoscere se, a seguito di quanto disposto dall articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, richiamato dall articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si configuri anche a prescindere dalla realizzazione di manifestazioni sportive. R: In sostanza, l intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell ambito dell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l attività resa dal percipiente e l effettuazione della manifestazione sportiva. Si evidenzia, inoltre, che tale orientamento è conforme all indirizzo assunto da ultimo in materia dall Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS). 63

64 Precedenti giurisprudenziali - Favorevoli Sent. n. 884 del 26/02/10 Trib. Torino: devono ritenersi sussistenti tutte le condizioni previste dall art. 67 [già 81 del testo ante riforma del 2004], comma 1, lett. m), del TUIR - come interpretato con norma d interpretazione autentica dell art. 35, commi 5 e 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge dell'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n ai fini del non assoggettamento a contribuzione previdenziale i compensi erogati dall Associazione ai propri istruttori (nello stesso senso, sent. 15/04/10 Trib. Torino e sent. n del 4/08/10 Trib. Milano, sen. Trib. Ancona Sez. lav. n del 23/06/2011). Sent. n del 25/11/10 Trib. Venezia: per le attività come quella di istruttori diverse da quelle amministrativo gestionali la normativa applicabile non richiede tali condizioni, ossia la natura non professionale della contribuzione. 64

65 Precedenti giurisprudenziali - Contrari Sent. n del 26/07/10 Trib. Torino: ne consegue che se è vero che le attività svolte dagli associati al club sono per buona parte attività di tipo ginnico-sportivo, è altrettanto vero che la norma richiede per l agevolazione contributiva anche che si tratti di attività sportive dilettantistiche non è consentito fare altro che riconoscere, con ciò condividendo appieno la impostazione ENPALS, la natura dilettantistica solo ad una struttura in cui l attività sportiva sia finalizzata alla partecipazione a competizioni sia pure svolte da soggetti non professionisti. Ne consegue che i contributi richiesti vadano considerati dovuti anche per la natura professionale parimenti richiamata dall art. 67 cit., lett. m), cit. delle prestazioni rese dagli istruttori. È vero che l Associazione risulta iscritta al CONI ma la semplice iscrizione, tra l altro senza un motivato riconoscimento o inquadramento ad opera di un provvedimento di natura effettivamente ricognitivo, non è certamente idonea a superare una realtà fattuale che è quella sopra descritta (V. anche sent. Trib. Milano n. 4111/2011). 65

66 Schema di sintesi Tipologia di rapporto Esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (c.d. prestazione sportiva dilettantistica) ex art. 67, comma 1, lett. m), primo capoverso Tuir Collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale ex art. 90, comma 3 L. n 289/2002 e art. 67, comma 1, lett. m), secondo capoverso Tuir Trattamento fiscale e previdenziale Trattamento fiscale ex art. 69 Tuir (non imponibilità sino ad etc.) e non debenza di contribuzione previdenziale Trattamento fiscale ex art. 69 Tuir (non imponibilità sino ad etc.) e non debenza di contribuzione previdenziale Collaborazione coordinata e continuativa comunque resa ed utilizzata a fini istituzionali ex art. 61, comma 3, D.lgs. n. 276/2003 Rapporto di lavoro subordinato o nell esercizio di arti o professioni Trattamento fiscale secondo le regole di tassazione dei lavoratori parasubordinati ed assoggettamento a contribuzione previdenziale Ordinarie regole di tassazione ed assoggettamento a contribuzione previdenziale 66

67 Obbligo di Comunicazione al Centro per l Impiego Art. 1 comma 1180 Finanziaria 2007: in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, i datori di lavoro privati sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro 67

68 Obbligo di Comunicazione al Centro per l Impiego Con lettera circolare n del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi incluse nell obbligo di comunicazione sopra richiamato la prestazione sportiva, di cui all art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n Con Interpello 22/2010 il Ministero chiarisce che le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l impiego. 68

69 Libro Unico del Lavoro Dall entrata in vigore del D.M. 9 luglio 2008, il Libro Unico del Lavoro (LUL), introdotto in primis dal D.L. n.112/08 convertito in L. n.133/08, ha assunto la veste di documento principe in materia di lavoro. Il LUL riporta: i riferimenti orari dell attività svolta dai prestatori, i dati relativi all inquadramento ed all anzianità aziendale, tutti i riferimenti retributivi relativi al periodo di paga considerato. Il LUL ha di fatto assorbito i precedenti libri paga, matricola e presenze (nonché la comunicazione preventiva di assunzione). 69

70 LUL - Vademecum Min. Lavoro 5/12/ I lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo in possesso di partita Iva soggetti a contribuzione Enpals devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro? No. Sono esclusi dalla iscrizione nel Libro Unico del Lavoro tutti i titolari di posizione autonoma di tipo imprenditoriale o professionale. 24. I collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro? No. Si deve distinguere a tal fine tra una collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione. 25. I lavoratori occasionali del settore sportivo e dello spettacolo vanno iscritti nel Libro Unico? No. Nessun lavoratore occasionale, genuinamente tale, deve essere iscritto nel Libro Unico del Lavoro. 70

71 LUL co.co.co. amministrativo-gestionali Il Dicastero del Lavoro ha confermato nell Interpello 22/2010 (oltreché nel Vademecum) l obbligo di istituzione del LUL per le co.co.co. amministrativo-gestionali. Al riguardo si rileva, però, che dalle istruzioni al modello UNICO quadro RC (che essendo approvate da un Decreto Ministeriale assumono sicuramente posizione di rilievo nella gerarchia delle fonti rispetto alla prassi rappresentata da vademecum ed interpelli), si evince chiaramente che non costituiscono redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti nell ambito di prestazioni amministrativo-gestionali in favore di ASD/SSD. 71

72 Decisione 15/09/2011 CRRL Veneto Con decisione del 15/09/2011, il Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro in seno alla DRL Veneto ha affermato che l attività esercitata dagli istruttori sarebbe stata saltuaria e sporadica, retribuita con compensi marginali (circa 400,00 al mese), senza il rispetto di orari di lavoro (se non dei corsi svolti) Si tratterebbe quindi di prestazioni non soggette agli obblighi di iscrizione nelle scritture obbligatorie o di comunicazione al Centro per l impiego (prevista solo per i contratti di collaborazione di cui all art. 90 della L. 289/2002, vale a dire le co.co.co. di natura amministrativogestionale). 72

73 La certificazione dei rapporti di lavoro sportivo Art 75 D. LGS n. 276/2003 (Finalità) 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo SI CERTIFICANO, QUINDI, SOLO RAPPORTI DI LAVORO. SONO COMPATIBILI CON IL SISTEMA RAPPORTI DI LAVORO NON SOGGETTI A TUTELA PREVIDENZIALE? 73

74 Cosa viene certificato? 74 Certifica che il contratto stipulato dalle parti concernente lo svolgimento dell attività di istruttore così come da documentazione prodotta e conservata agli atti e come rappresentato dalle parti in sede di istanza e di audizione rientra tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all art. 409 n. 3 c.p.c. e 61 comma 3 d. lgs. 276/03 resi in favore di una società sportiva dilettantistica affiliata alla FIPCF ed alla FIN nonché iscritta al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche c/o il Coni. SIAMO CERTI CHE QUESTA CERTIFICAZIONE PRODUCE COME CONSEGUENZA L ESCLUSIONE DA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI O SOLO LA NEGAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CHE, AI FINI ENPALS, E IRRILEVANTE?

75 Lavoro sportivo = Lavoro irregolare? Art. 14 d.lgs. 81/08 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonchè di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro 6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. N.B.: un non corretto inquadramento (prestazione sportiva dilettantistica in luogo di prestazione di lavoro) delle risorse umane operanti in favore di un ASD/SSD (o la mancata comunicazione al Centro per l impiego/istituzione del LUL laddove ritenuta obbligatoria) può condurre alla chiusura di un centro sportivo. Ipotesi remota e con condivisibile ma già realizzatasi. 75

76 Tutela nello sport dilettantistico D.lgs. 81/2008 FAQ Ministero del lavoro 1 settembre 2010 Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che l ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell ambito degli enti in questione, se non sotto l aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport Si può infatti ritenere che la già citata classificazione dei compensi percepiti per le prestazioni rese in tale ambito fra i redditi diversi ad opera dell art. 67, comma 1, lett. M) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavorativi operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative 76

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