REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio

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1 Sent. n. 672/2012 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio composta dai seguenti Magistrati : Dott. Ivan DE MUSSO Dott. Andrea LUPI Dott.ssa Cristiana RONDONI Consigliere Presidente Consigliere-Relatore nella pubblica udienza del giorno 12 giugno 2012, con l assistenza del segretario, Dottoressa Antonella Cirillo Udito il P.M. nella persona del V.P.G. Domenico Peccerillo visti gli atti di causa ha emanato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n del registro di segreteria, introdotto con atto di citazione n. 2005/00537/Sfr del 23 giugno 2010 nei confronti di Carmela FUSINATO nata a Cosenza il 16 gennaio 1984, residente in Cosenza, alla via Gerolamo De Rada n 72, non costituita. Visti l atto l introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio; Uditi alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2012, con l assistenza del segretario dott.ssa Antonella Cirillo, il relatore Consigliere dott.ssa Cristiana Rondoni, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Domenico Peccerillo.

2 Ritenuto in FATTO Con l atto di citazione indicato in epigrafe, il Vice Procuratore Regionale rappresenta che con nota del 24 gennaio 2005 il Ministero dell Economia e delle Finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale di Roma, segnalava a questa Procura Regionale che, a seguito di controlli contabili, era stato rilevato che la Signora Carmela FUSINATO, titolare della ricevitoria lotto n 1541 e rivendita tabacchi n 58, sita in Roma, via Diego Simonetti n 76, ometteva di versare alla Lottomatica, società concessionaria dello Stato per la riscossione dei proventi del lotto, gli incassi del gioco del lotto della settimana contabile dal 21 settembre 2004 per un importo di euro ,81. Per tale motivo l Ufficio disponeva, in via cautelare, l immediata sospensione della raccolta del gioco del lotto, emettendo il provvedimento n in data 12 ottobre La Signora Fusinato in data 15 ottobre 2004 provvedeva al versamento dell importo omesso. E da sottolineare rileva ancora il V.P.G, - che i ricevitori del lotto sono tenuti a versare i proventi della raccolta del gioco al netto dell aggio spettante e delle vincite pagate entro il giovedì di ciascuna settimana contabile, intesa come raccolta effettuata dal mercoledì al martedì precedente e, per quelli che scelgono di versare tramite la rimessa interbancaria diretta (circa il 70%), il controllo sull effettivo esatto versamento è possibile, per motivi legati alla gestione dei flussi bancari, non prima che siano trascorsi quindici giorni. Pertanto al momento dell adozione del provvedimento di sospensione, risultava omesso il versamento relativo ad una sola settimana contabile, peraltro saldata immediatamente dalla Signora FUSINATO. Nei giorni successivi ritornavano insoluti i versamenti a mezzo R.I.D. relativi alle settimane contabili del 28 settembre 2004 di Euro ,72, del 5 ottobre 2004 di Euro ,72, del 12 ottobre 2004 di Euro ,58 e del 19 ottobre 2004 di Euro ,47;

3 inoltre risultava scoperto il versamento della settimana 14 settembre 2004 di Euro ,28 originariamente documentato dalla FUSINATO con bonifico della Banca di Roma. Pertanto, considerato il versamento parziale in acconto di euro 7.500,00 effettuato dalla titolare della ricevitoria, alla data della denuncia il debito erariale a carico della FUSINATO ammontava a complessivi ,77. La citazione prosegue rappresentando che l Amministrazione provvedeva a disporre la revoca della concessione, incamerando la cauzione di euro 8.099,00 costituita dalla FUSINATO a garanzia degli adempimenti contrattuali, e successivamente presentava denuncia alla Procura della Repubblica competente. Non è stato possibile recuperare il credito intanto iscritto a ruolo per inesigibilità dello stesso. La Procura pertanto ha citato in giudizio la FUSINATO - previo invito a dedurre notificato il 19 maggio per la somma da lei riscossa e non versata (detratta la somma di 8.099,00 relativa alla cauzione incamerata) per un totale di ,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con sentenza n. 582 del 12 aprile 2011, premesso che non sussisteva alcun dubbio sulla illiceità della condotta della Signora Fusinato per aver indebitamente trattenuto somme di spettanza del concessionario nell ambito di un rapporto per intero regolato da norme giuspubblicistiche, il Collegio riteneva opportuno un supplemento istruttorio sulla circostanza rappresentata dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato che risultava scoperto il versamento della settimana 14/9/2004 di euro ,28, originariamente documentato dalla Signora Fusinato Carmela con bonifico della Banca di Roma, atteso che dalla documentazione al riguardo allegata risultava che la predetta concessionaria aveva effettivamente disposto il bonifico per cui occorre(va) che al riguardo l Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato fornisse dettagliate notizie idonee a spiegare le ragioni del successivo scoperto della somma in discorso di cui giusta decreto del Direttore

4 dell AAMS Ispettorato compartimentale di Roma in data 15/10/04 la Signora Fusinato Carmela provvedeva al versamento, a mezzo di bonifico bancario (per il vero, il giustificativo bancario reca la data dell , quella del 14 settembre 2004 quale valuta di addebito e quella del quale valuta di accredito). Pertanto, con la sentenza citata, si condannava la Signora Carmela Fusinato a restituire all Erario dello Stato la quota parte di danno per la quale era provato in atti il mancato versamento e cioè ( , ,28) = ,49, oltre ad interessi legali, e con ordinanza si chiedeva all Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato di fornire le notizie richieste entro il termine di giorni 45. Con nota del 5 maggio 2011 l Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato comunicava che il versamento della settimana contabile del 14 settembre 2004 di euro ,28 è stato documentato dalla sig.ra Fusinato con l invio, unicamente a mezzo fax, in data 15 ottobre 2004, di una disposizione di trasferimento fondi effettuata dalla Banca di Roma su ordine della Fusinato medesima, in favore della Lottomatica s.p.a., con valuta di addebito 14 settembre 2004 e valuta di accredito 16 settembre 2004, precisando che allorchè la Signora Fusinato inviava, a mezzo fax, il sopra menzionato bonifico, identificato da CRO , quale pretesa prova dell avvenuto versamento della settimana contabile in questione, (l A.A.M.S.) atteso che tale settimana risultava omessa nei prospetti Lottomatica, chiedeva chiarimenti per iscritto alla società concessionaria della riscossione e questa rispondeva che la copia del bonifico di ,28 con il n. di CRO non risulta presso la nostra banca. Argomentava al riguardo l A.A.M.S. che se la ragione di ciò debba essere rinvenuta nel successivo ritiro dell ordine di bonifico, da parte della Fusinato, nella giornata di emissione, o nell iniziativa della Banca di Roma per mancanza dei fondi occorrenti per la copertura dell importo, non è a conoscenza di questo Ufficio. Poiché a parere del Collegio la risposta dell A.A.M.S., che fa riferimento ad una

5 comunicazione della Banca concessionaria delle riscossione ( la copia del bonifico non risulta presso la nostra banca ), e prospetta la possibilità che la ragione dell accaduto possa risiedere nel successivo ritiro dell ordine di bonifico da parte della Fusinato o nell iniziativa della Banca di Roma per mancanza dei fondi occorrenti per la copertura dell importo da un lato non rispondeva alla domanda se la Banca Intesa avesse ricevuto o meno l importo di cui al bonifico, con nuova ordinanza n. 526/2011 del giorno 8 novembre 2011, questa Sezione ha delegato la Guardia di Finanza G.A.R.A.D.E - ad accertare, presso la Banca di Roma, se la contabile di cassa esibita dalla Fusinato a comprova dell avvenuto bonifico a favore di Banca Intesa spa (concessionaria di Lottomatica) e rilasciata dalla agenzia n. 148 Lido di Ostia - della predetta Banca di Roma, trovi riscontro nelle scritture contabili di tale Banca, precisando in ogni caso se l operazione ivi descritta sia stata eseguita e con quale valuta di accredito, nonché, le ragioni che hanno determinato la eventuale non esecuzione ed il mancato ritiro della contabile di cassa, il tutto nel termine di giorni 90. Con nota informativa depositata in data 13 febbraio 2012 la Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria di Roma ha fatto conoscere che <<l Istituto di credito interessato, con nota del 20 gennaio u.s. ha trasmesso stralcio dell estratto conto della signora Fusinato Carmela n , intrattenuto presso la ex Banca di Roma, dal quale risulta : il versamento a favore della Lottomatica Spa di ,28 (oltre ad 217,62 per commissioni) in data 11 ottobre 2004 con valuta 14 settembre 2004; lo storno dell operazione in pari data per ,90>>. La causa è, quindi, passata in decisione. Considerato in D I R I T T O In via pregiudiziale, il Collegio ritiene vada ribadita la giurisdizione della Corte dei conti per i danni arrecati all Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dai titolari delle ricevitorie del lotto i quali abbiano omesso di versare dei proventi delle giocate, dedotto l aggio previsto e le eventuali vincite pagate.

6 Il concessionario della raccolta del lotto è infatti colui il quale, a seguito di una concessione-contratto, riscuote entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato (art. 1, l. 2 agosto 1982, n. 582) e, come tale, fa parte di un apparato organizzativo pubblico, per lo svolgimento di attività rette dalle regole proprie dell azione amministrativa. La tesi del rapporto di servizio in senso lato è stata recepita dalla Corte costituzionale (sentenza 24 ottobre 2001, n. 340) e più volte affermata da questa Corte anche con riferimento alla fattispecie in esame (sezione Veneto, 5 febbraio 2004, n. 149; sezione Lombardia, 18 novembre 2003, n. 1226; id., 9 dicembre 2002, n. 1958; sezione Abruzzo, 7 ottobre 2002, n. 700). Nel caso di specie l oggetto del giudizio costituisce un ipotesi tipica di responsabilità amministrativo-contabile, trattandosi di verificare la sussistenza di un danno cagionato da un soggetto privato il quale - in virtù di una concessione contratto avente ad oggetto la raccolta del gioco del lotto assume le funzioni di agente contabile di cui all art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come tale soggetto alla responsabilità prevista dall art. 194 dello stesso testo (vedi Cassazione civile, SS.UU. 29 maggio 2003, n. 8580; id., 7 maggio 2003, n. 6956; id., 7 dicembre 1999, n. 862; id., 10 aprile 1999, n. 237; id., 10 aprile 1999, n. 232; Corte conti, sez. giurisd. Puglia, 15 febbraio 1995, n. 15; id., SS.RR., 5 aprile 1991, n. 708; id., sez. II, 23 gennaio 1989, n. 10). Storicamente, detta responsabilità si configura come obbligazione di restituzione, nella quale il collegamento funzionale con l art c.c. determina l esonero, per l attore, dall obbligo di fornire la prova della colpevolezza da parte del debitore. L opinione è ancora condivisa da una parte della giurisprudenza, secondo la quale non occorre che il giudice ricerchi la prova dell esistenza del dolo o della colpa dell agente contabile, poiché sta al convenuto dimostrare che l ammanco è conseguenza di un danno a lui non imputabile, dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito (cfr., Corte conti, sez. II, 4 febbraio 2004, n. 69; id., sez. II, 28 ottobre 1985, n. 195; id., sezione giurisd. Abruzzo, 29 ottobre 2002, n. 764; id.,

7 sezione giurisd. Abruzzo, 16 aprile 1999, n. 280). Nell indicata prospettiva, opera una sorta di presunzione di danno, con inversione legale dell'onere della prova, per cui la colpa grave emerge in re ipsa (cfr., Corte conti, sez. II, 13 maggio 1998, n. 141/A). A tale proposito giova ricordare che la convenuta, per gli specifici compiti svolti quale agente contabile preposto alla riscossione delle giocate del lotto, deve considerarsi come tale soggetta al dettato dell art. 194 del RD 23 maggio 1924, n. 827, il quale recita testualmente: Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili. Dall applicazione del dettato normativo appena riportato deriva che, nel caso degli agenti contabili, l eventuale ammanco di somme di danaro o di cose mobili produce responsabilità contabile per il solo fatto dello stesso ammanco. La responsabilità contabile, infatti pur non essendo riconducibile al modello della responsabilità oggettiva viene sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza caratterizzata da una specifica distribuzione dell onere della prova, che impone al Procuratore di provare il carico contabile ed i fatti costitutivi dell obbligazione (vedi Sez. Puglia, n. 88), ed al contabile di dimostrare i fatti impeditivi il regolare adempimento degli obblighi inerenti la gestione (Sez I, 25 settembre 2002 n. 318/A). La responsabilità contabile in senso stretto, infatti, assume contenuti ed obblighi specifici, che la rendono simile alla responsabilità contrattuale, per cui trovano applicazione i

8 criteri di distribuzione dell onere della prova propri di quest ultima, anche per quanto riguarda la limitazione alla colpa grave (cfr. Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001 n ). Da tutto quanto premesso consegue che una volta verificato un ammanco di danaro, l agente contabile è tenuto a rispondere, salvo a fornire la prova liberatoria di cui all art. 194 sopra citato. L obbligo di custodia inerente al maneggio di valori o beni comporta, infatti, un obbligo di restituzione che determina, nel caso di perdita, l onere di provare la causa non imputabile in conformità alla regola dell art c.c. In conclusione, sussistono nel caso tutti gli estremi dell illecito amministrativo contabile, in mancanza di qualunque riscontro documentale dell avvenuto versamento delle somme che si contestano - stante quanto risultato da ultimo dall esecuzione dell ordinanza istruttoria n. 526/ ovvero della dimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore della perdita dei valori. La descritta condotta rende inescusabile la violazione dell obbligo di restituzione e gravemente colpevole il comportamento della convenuta, la quale non ha provveduto al pagamento tardivo, né a produrre alcuna osservazione, controdeduzione, giustificazione o scritti difensivi. Del pari, non è dubbia la riferibilità del fatto alla Fusinato, in qualità di titolare della ricevitoria del lotto e, quindi, della convenzione sopra menzionata, come pure sussiste il nesso di causalità tra la produzione del danno e la condotta omissiva della medesima. Il Collegio pertanto condanna la convenuta al pagamento della somma residua di ,28, relativa al mancato versamento dei proventi riscossi per la settimana del 14 settembre 2004, originariamente documentato dalla convenuta con un bonifico risultato mai eseguito, oltre rivalutazione e applicazione degli interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali ai sensi dell art. 33, comma 2, l. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla data dell effettivo pagamento.

9 La condanna alle spese segue la soccombenza. P. Q. M. La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio CONDANNA la Signora Carmela Fusinato a restituire la somma di ,28 a favore dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato oltre rivalutazione e applicazione degli interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali ai sensi dell art. 33, comma 2, l. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla data dell effettivo pagamento. Sulla predetta somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla medesima data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. Liquida, a favore dello Stato, le spese di giudizio nella misura, alla data di pubblicazione della sentenza, di 507,37 (cinquecentosette/37) Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 giugno L ESTENSORE F.to Cristiana Rondoni IL PRESIDENTE F.to Ivan De Musso Depositata in Segreteria il giorno 4 luglio per IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DELSETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Luigi DE MAIO

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