DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO 3 Giugno 2003 tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi.

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1 DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO 3 Giugno 2003 tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi. in G.U.C.E L.157/38 Applicazione territoriale Il campo di applicazione territoriale è stabilito dall art. 7, e concerne gli interessi corrisposti da un agente pagatore, nella definizione indicata all art. 4, stabilito all'interno del territorio in cui si applica il trattato CE in forza dell'articolo 299. Al fine di delimitare l ambito di riferimento territoriale, occorre dunque individuare, oltre ai Paesi e territori in cui trova applicazione il Trattato, anche il criterio di stabilimento, conformemente agli artt. 43 e 48 del Trattato stesso. a) La sfera d influenza delle disposizioni del Trattato In forza dell art. 299, il trattato torna applicabile oltre agli attuali 15 Stati Membri 1 anche ai Paesi che entreranno a far parte della Comunità nel 2004 per effetto del Trattato di Nizza, segnatamente a Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. La sfera d influenza territoriale del Trattato CE, si estende inoltre: ai dipartimenti francesi d'oltremare, (Guadalupa, Guyana, Martinica e Réunion); alle Azzorre; a Madera; alle isole Canarie; alle isole Åland; ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero ( es. Gibilterra 2 ). Il Trattato CE non si applica, invece, ai paesi e territori d oltremare, il cui elenco figura nell allegato II del Trattato; ai Paesi del commonwealth britannico; alle isole Faeroer; 1 Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 2 In considerazione del fatto che responsabile per la rappresentanza esterna di Gibilterra è la Gran Bretagna la sua adesione all'unione Europea deve farsi coincidere con l'ingresso di quest'ultima il 1 gennaio D'altra parte, in forza di quanto previsto dall'accordo di associazione della Gran Bretagna all'unione Europea, Gibilterra è esclusa dal campo di applicazione dalle normative comunitarie in materia di pesca, di IVA, di dogane, di dazi e di libera circolazione delle merci. E' invece pienamente responsabile, indipendentemente dalla Gran Bretagna, per il recepimento delle normative comunitarie. Dr. Alessandro Savorana- La Direttiva 2003/48/CE Milano 19 maggio

2 alle zone di Cipro sottoposte alla sovranità del Regno Unito; alle isole Normanne (Jersey, Guernsey e Sark) e all'isola di Man. b) I PTOM I paesi e territori d oltremare (identificati con la sigla PTOM), godono di una speciale relazione con alcuni Stati membri e per questo motivo sono stati associati alla CE fin dal Trattato di Roma del Costituzionalmente, infatti, i PTOM dipendono da quattro Stati membri (Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito) e non sono quindi Stati indipendenti. I venti paesi e territori d'oltremare sono: PTOM britannici: Anguilla Isole Cayman Isole Falkland Georgia del Sud e Sandwich Australi Montserrat Pitcairn Sant'Elena, Ascensione, Tristan da Cunha, Territorio Antartico Britannico Territorio Britannico dell'oceano Indiano Isole Turks e Caicos Isole Vergini Britanniche. PTOM francesi: Mayotte Nuova Caledonia Polinesia Francese Saint-Pierre e Miquelon Terre Australi e Antartiche Francesi Isole Wallis e Futuna PTOM olandesi: Aruba Antille Olandesi (Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba). PTOM danesi Groenlandia Due caratteristiche principali distinguono i PTOM dagli Stati ACP (paesi dell Africa, dei Carabi e del pacifico) e dai dipartimenti francesi d'oltremare (DOM): i PTOM, come detto, non fanno parte del territorio comunitario (contrariamente ai DOM); i cittadini hanno la nazionalità degli Stati membri da cui dipendono (ciononostante, in alcuni casi i cittadini non beneficiano della piena cittadinanza di tali Stati). Dr. Alessandro Savorana- La Direttiva 2003/48/CE Milano 19 maggio

3 Pertanto, il diritto derivato comunitario (qual è, per esempio, la direttiva sul risparmio in esame), non si applica direttamente ai PTOM ed il Consiglio CE deve adottare specifiche disposizioni affinché esso torni applicabile anche a questi paesi. Le varie decisioni del Consiglio CE si basano essenzialmente sul regime di associazione tra la CE e i PTOM. Gli atti giuridici di base sono i seguenti: il Trattato di Roma emendato dall'atto unico, dal Trattato di Maastricht, dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza, negli articoli da 182 a 187 del Trattato che istituisce la Comunità europea; la decisione 2001/822/CE relativa all'associazione dei PTOM alla CE. La decisione è stata conclusa per il periodo dal 2001 al L art. 17 della direttiva 2003/48/CE in commento, espressamente condiziona la sua entrata in vigore al raggiungimento di accordi o altre intese che prevedano che tutti i PTOM, attuino a decorrere dal 1 gennaio 2005 lo scambio automatico di informazioni nello stesso modo previsto dalla direttiva o, nel periodo transitorio di cui all'articolo 10, applichino una ritenuta alla fonte negli stessi termini previsti agli articoli 11 e 12. Allo stato attuale, pertanto, tenuto conto che i PTOM sono legati ai quattro Stati CE sopra indicati, non vi sono ragioni nel non ritenere che le disposizioni contenute nella direttiva sul risparmio tornino applicabili, al 1 gennaio 2005, anche a questi paesi. d) Il criterio di stabilimento. Il presupposto della imposizione o dello scambio d informazioni è costituito da un interesse pagato da un soggetto (agente pagatore) residente nella Comunità ad una persona fisica residente in un altro Stato della Comunità (art. 1). Ciò significa che sono assoggettati al regime in esame tutti gli interessi nei quali l agente pagatore sia residente in uno Stato membro diverso da quello del beneficiario persona fisica. Ne consegue che sono soggetti alla direttiva tutti i pagamenti di interessi effettuati da agenti pagatori localizzati in uno Stato membro a persone fisiche fiscalmente residenti in uno Stato membro diverso dal primo e conseguentemente gli interessi: di fonte estera comunitaria; di fonte extracomunitaria; di fonte domestica. La norma è peraltro codificata al 2 comma dell art. 1, che espressamente impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione 3 Proprio per effetto della decisone 2001/822/CE, va segnalata la clausola di esclusione fiscale contenuta nell art. 55, secondo la quale gli Stati della CE si riservano : di adottare e applicare misure destinate a prevenire l'evasione o la frode fiscale ai sensi del diritto tributario interno in vigore; il potere, per le rispettive amministrazioni fiscali, nel fare una distinzione quando applicano le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali. Dr. Alessandro Savorana- La Direttiva 2003/48/CE Milano 19 maggio

4 della direttiva, siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi. Simmetricamente, ne sono esclusi gli interessi di fonte domestica, comunitaria o extracomunitaria che non transitino attraverso un intermediario residente in un paese della UE diverso da quello di residenza del beneficiario. Il criterio della localizzazione dell agente è, quindi, il fulcro portante della direttiva sul risparmio, ed è direttamente ricondotto: sia alle imprese 4 che hanno nella Comunità il centro di attività stabile (società, OICVM, enti finanziari e commerciali, stabili organizzazioni, ecc.), debitori principali degli interessi; sia agli operatori finanziari che, quali intermediari, intervengono nella corresponsione o attribuzione degli interessi stessi, anche in nome e/o per conto del debitore principale 5. L appartenenza al territorio comunitario degli agenti pagatori è disciplinata dal combinato disposto degli articoli 43 e 48 del Trattato CE 6. In tal senso, occorre che sia soddisfatto un sostanziale criterio di collegamento di natura economica: quello del legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro, nel presupposto che l'attività dell'articolazione territoriale abbia carattere permanente, effettivo e rilevante (con esclusione, ad esempio, dei semplici uffici di rappresentanza o di dipendenze che, concretamente, non operino nel mercato europeo). Non è, peraltro, di per sé sufficiente il mero legame societario della sede sociale nella CE a qualificare un soggetto agente pagatore. 4 Si tenga conto che agente pagatore può essere considerata anche una persona fisica che paga interessi nel corso della sua attività professionale. 5 Occorre tuttavia sottolineare che una banca o un'altra istituzione autorizzata ad accettare depositi non è un "agente pagatore" in relazione agli importi di interessi che accredita sul conto dei suoi clienti a meno che non abbia essa stessa pagato tali interessi o attribuito il pagamento di tali interessi. 6 L art. 43 CE, recita: Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali. L art. 48, così dispone: Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. Dr. Alessandro Savorana- La Direttiva 2003/48/CE Milano 19 maggio

5 Infatti, la Corte di Giustizia delle Comunità europee nel caso Überseering BV 7, ha escluso che il diritto di stabilimento torni applicabile a società che hanno unicamente la sede sociale all'interno della Comunità, dovendosi verificare, in ogni caso, il collegamento operativo. Le disposizioni della direttiva, quindi, non tornano applicabili a quelle società off-shore che non dispongono pagamenti di interessi, anche quali intermediari, all interno della Comunità. Peraltro, a complemento, è bene aggiungere che una volta entrata in vigore la direttiva, terminato il periodo transitorio, anche gli agenti pagatori che risiedono nei PTOM (oltre a quelli delle Isole anglonormanne e dell Isola di Man), saranno tenuti allo scambio obbligatorio d informazioni, salvo che non vi optino prima in luogo dell applicazione di una ritenuta. Ne discende che se un agente pagatore ha domiciliato la sua sede in un qualsiasi Stato Ce ma l esercizio della sua attività principale, ove ha il centro stabilite dei suoi affari ed interressi, è svolta in uno dei territori dipendenti o associati, non per questo potrà sottrarsi alle disposizioni della direttiva qualora paghi interessi ad un beneficiario persona fisica residente in uno Stato CE. Come detto in precedenza, se il paese PTOM applica subito il regime dello scambio d informazioni, l agente pagatore non potrà sottrarsi a comunicare gli effettivi beneficiari persone fisiche degli interessi. *********************** 7 Sentenza 5 novembre 2002, causa C-208/00 (punti 74 e 75). Dr. Alessandro Savorana- La Direttiva 2003/48/CE Milano 19 maggio

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