Avvocato specialista: diritto o dovere di conseguire il titolo?

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1 PROFESSIONE FORENSE 04 SETTEMBRE 2015 Avvocato specialista: diritto o dovere di conseguire il titolo?». Il Ministro della Giustizia ha firmato, il 14 agosto 2015, il regolamento che disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. È bene ricordare che la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista è prevista dall art. 9, comma 1, della nuova legge professionale forense (n. 247/12). di Gianluca Gambogi - Avvocato e Docente di diritto penale tributario presso la Scuola Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Roma-Lido di Ostia Tale norma prevede, tra l altro, proprio l adozione, mediante regolamento del Ministro della Giustizia, delle modalità di conseguimento del titolo di cui trattasi. In passato vi era già stato un tentativo di consentire agli avvocati di fregiarsi del titolo di specialista: il CNF, infatti, nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010 ebbe ad approvare un regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista, dichiarato poi illegittimo dal TAR Lazio (Cfr., sulle caratteristiche del vecchio regolamento, G. Gambogi, L insostenibile leggerezza dell essere (avvocato) specialista). Struttura del nuovo regolamento. Il nuovo regolamento consta di 16 articoli, suddivisi in 5 distinti titoli: - Titolo I : Disposizioni generali, che comprende gli articoli da 1 a 5; - Titolo II: Conseguimento del titolo, articoli 6-8; - Titolo III: Mantenimento del titolo, articoli 9-11; - Titolo IV: Revoca del titolo, articolo 12; - Titolo V: Disposizioni transitorie, articoli Il Ministro, oltre a fornire la definizione di avvocato specialista (art. 2), ha dettato, specificamente, i requisiti per conseguire il titolo, sia le condizioni per il mantenimento dello stesso. I settori nei quali è prevista la specializzazione sono espressamente indicati nell art. 3, norma quest ultima, come vedremo tra un attimo, sicuramente significativa. Il titolo potrà conseguirsi in non più di 2 delle materie previste. Settori di specializzazione. Trattasi di ben 18 materie che vanno dal diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori al diritto dell informatica e, oltre a queste, comprendono, specificamente: diritto agrario; diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio; diritto dell ambiente; diritto industriale e delle proprietà intellettuali; diritto commerciale, della concorrenza e societario; diritto successorio; diritto dell esecuzione forzata; diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; diritto bancario e finanziario; diritto tributario, fiscale e doganale; diritto della navigazione e dei trasporti; diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell assistenza sociale; diritto dell Unione europea; diritto internazionale; diritto penale; diritto amministrativo.

2 Rispetto al vecchio regolamento del 2010 le aree di specializzazione sono quindi aumentate: nel vecchio testo, infatti, erano previste soltanto 11 materie nelle quali potersi specializzare. Interessante notare che sono state aggiunte le specializzazioni in diritto agrario, dell ambiente, successorio, dell esecuzione forzata, fallimentare, delle procedure concorsuali, bancario e finanziario, nonché quella relativa ai diritti reali di proprietà, delle locazioni e del condominio, Non viene invece confermata come area di specializzazione quella relativa alla responsabilità civile e delle assicurazioni prevista nel 2010 e scomparsa nel testo del nuovo regolamento. Per quanto attiene ai settori di specializzazione è da segnalare che l art. 4 prevede l aggiornamento dell elenco. Il Ministro della Giustizia, infatti, con apposito decreto, potrà modificare ed aggiornare l elenco in questione a seconda delle esigenze che si prospetteranno in futuro. Nessuna sorpresa al riguardo perché anche nel vecchio regolamento del CNF era prevista la possibilità di aggiornare l elenco delle specializzazioni. Avvocato specialista: conseguimento del titolo. In virtù del già citato art. 2, l avvocato può definirsi specialista laddove abbia acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione precedentemente indicati. Il titolo di avvocato specialista è conferito, in via esclusiva, dal CNF. Le modalità di conseguimento del titolo sono 2: attraverso un percorso formativo, oppure attraverso la dimostrazione della comprovata esperienza. Più specificamente: - innanzi tutto il titolo può essere conseguito attraverso un percorso formativo, previsto dall art. 7, che dovrà avere durata di almeno un biennio con una didattica non inferiore a 200 ore (previsto peraltro un obbligo di frequenza nella misura minima dell 80% della durata del corso); - secondariamente il titolo può essere ottenuto in forza della dimostrazione di comprovata esperienza in un determinato settore che potrà essere conseguita attraverso la prova della sussistenza congiunta dei requisiti indicati nell art. 8 e cioè un anzianità di iscrizione all albo di almeno 8 anni, nonché la documentazione idonea a dimostrare l esercizio - assiduo, prevalente e continuativo della professione in una determinata materia nei precedenti 5 anni. Presentazione della domanda all ordine circondariale di appartenenza. Ai fini del conseguimento del titolo l avvocato interessato deve, a norma dell art. 6, presentare domanda presso il Consiglio dell Ordine di appartenenza che, una volta verificata la regolarità della documentazione a supporto della suddetta, trasmette gli atti al CNF. La domanda potrà essere presentata dall avvocato che: a) negli ultimi 5 anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all art. 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell art. 8; b) non ha riportato, nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; c) non ha subito, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

3 E senz altro interessante notare come sia legittimato a richiedere il titolo l avvocato che abbia comunque tenuto un comportamento deontologicamente corretto proprio in relazione a quei doveri di competenza e di aggiornamento professionale la cui osservanza diventa presupposto significativo. L art. 6, comma 4, prevede inoltre che laddove la domanda sia fondata sulla comprovata esperienza del professionista, il CNF convoca l istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione. Trattasi di un colloquio e non di un vero e proprio esame: tuttavia è evidente che l avvocato interessato dovrà dimostrare, anche oralmente, di possedere una conoscenza della materia confermando i dati e gli elementi desumibili dalle allegazioni documentali alla domanda. Il CNF non potrà mai rigettare una domanda formulata sulla comprovata esperienza senza prima aver sentito l istante. L esito positivo, e quindi il conferimento del titolo, sarà comunicato al Consiglio dell Ordine di appartenenza affinché possa iscrivere l avvocato nell apposito elenco degli specialisti. Trattasi sicuramente di un attribuzione importante per i Consigli degli Ordini Circondariali che, come vedremo tra poco, hanno anche incombenze in tema di mantenimento del titolo. Il titolo si intenderà effettivamente conseguito, ai sensi e per gli effetti dell art. 6, comma 7, con l iscrizione nell elenco. Mantenimento del titolo. Il titolo di specialista, una volta acquisito, dovrà essere anche mantenuto. L art. 9 del regolamento prevede infatti che l avvocato specialista, ogni 3 anni dall iscrizione nell elenco tenuto dall Ordine di appartenenza, dichiari e documenti all Ordine stesso l adempimento degli obblighi di formazione permanente specificamente previsti per il settore di specializzazione. Il Consiglio dell Ordine ha, anche in questo caso, precisi obblighi. Più precisamente: a) cura la tempestiva trasmissione al C.N.F. della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista; b) ovvero comunica al C.N.F. il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione. Modalità del mantenimento. Le modalità inerenti il mantenimento del titolo di specialista sono contemplate nell art. 10 e nell art. 11 del decreto. L art. 10 detta norme in materia di aggiornamento professionale specialistico. L avvocato interessato al mantenimento dovrà infatti dimostrare di aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nel settore specifico di specializzazione. In particolare dovrà conseguire un numero di crediti non inferiori a 75 nel triennio e, comunque, a 25 per ciascun anno. La disposizione è tale per cui si deve escludere che possano esservi compensazioni dei crediti tra gli anni del triennio. Sarà il CNF, di concetto con i Consigli degli Ordini Circondariali e con le Associazioni Forensi Specialistiche, a promuovere l organizzazione dei corsi. Ai sensi e per gli effetti dell art. 11 il titolo di specialista può anche essere mantenuto dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento la professione in uno dei settori

4 di specializzazione in modo: assiduo, prevalente e continuativo. In questo caso l avvocato potrà depositare idonea documentazione, sia giudiziale che stragiudiziale, comprovante gli incarichi trattati nel triennio che dovranno comunque essere almeno pari a 15 per ogni anno. Trattasi di incarichi professionali fiduciari che siano da considerarsi rilevanti anche per la qualità dell opera svolta. L art. 11 introduce, infine, una norma molto importante in forza della quale non si tiene comunque conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un analoga attività difensiva. Ciò significa che l avvocato non potrà presentare, nei 15 casi obbligatori per ogni singolo anno del triennio, fattispecie specifiche identiche tra loro. Ad esempio, un avvocato penalista potrà senz altro indicare più casi di procedimenti nei quali è contestato il reato di infedele dichiarazione dei redditi, previsto dall art. 4, d.lgs. n. 74/00, a condizione però che le condotte e soprattutto le modalità di esecuzione di quest ultime siano tra loro ben differenti così da dar luogo ad ipotesi criminose singolarmente apprezzabili pur nell identità del reato contestato. Revoca del titolo di specialista. Il titolo di cui trattasi è revocato dal CNF in forza di una comunicazione del Consigli dell Ordine circondariale. L art. 12 del regolamento prevede che la revoca possa avvenire nei seguenti casi: a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all art. 9, comma 1 (norma quest ultima che, come visto in precedenza, attiene agli obblighi di dichiarazione e documentazione circa l adempimento della formazione continua specialistica). In forza di tale disposizione trova conferma quanto detto in precedenza sul legame tra attività specialista e rispetto dei doveri deontologici di competenza e aggiornamento professionale. Prova ne sia che l irrogazione della sanzione disciplinare, per violazione dei suddetti doveri, diversa dall avvertimento comporta la revoca del titolo di specialista. E altrettanto evidente che la norma preveda un ulteriore caso di revoca e cioè quello inerente il mancato adempimento degli obblighi di formazione continua. A garanzia dell avvocato è previsto comunque che prima di provvedere alla revoca del titolo il CNF debba sentire il professionista. La revoca, una volta stabilita, comporta poi la conseguente comunicazione all Ordine circondariale per la cancellazione dall elenco. Nessuna riserva di attività professionale per lo specialista. Occorre segnalare che il conseguimento del titolo di specialista non è correlato ad una riserva di attività professionale. L art. 9 della citata legge n. 247/12 stabilisce infatti, al comma 7, che il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale (Cfr., sul punto, G. Colavitti - G. Gambogi, Riforma forense, Giuffrè, Milano, 2013, pag. 37 e segg.). Prime brevi considerazioni. Pur non essendo ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto (che entrerà in vigore decorsi 60 giorni da tale data) ha già raccolto qualche critica.

5 Non manca infatti chi sostiene che i nuovi percorsi formativi per il conseguimento del titolo ed anche per il mantenimento del medesimo siano, più che altro, un ulteriore aggravio per il professionista non solo per il tempo che dovrà esservi dedicato, ma anche per i costi significativi che presumibilmente comporteranno. Altri hanno rilevato come questo non sia che un primo passo verso un rafforzamento sempre più deciso dell avvocato specializzato, così da pensare che prima o poi non vi sarà più spazio per l avvocato generalista. Lecito quindi riportarsi alla domanda iniziale e cioè se si sia in presenza di un diritto alla specializzazione o, piuttosto, ad un dovere di specializzarsi. E ovviamente troppo presto per rispondere al quesito. Tuttavia può ragionevolmente ritenersi che proprio in virtù del sopra citato art. 9 della nuova legge professionale e sul fatto che l esser specialista non comporta riserva di attività il fregiarsi di tale titolo non sia visto dal legislatore come limite: né per lo specialista che voglia assumere incarichi in materie diverse da quelle in cui ha conseguito il titolo né, tantomeno, per il generalista che potrà assumere incarichi ovunque ritenga di avere la competenza per eseguirli (in caso diverso ovviamente vi sarebbe violazione del dovere deontologico di competenza). Viene quindi da pensare che si sia di fronte ad un opportunità più che ad un obbligo. L avvocato che, per l attività svolta, ritiene di essere competente in una specifica materia ed avrà i requisiti per dimostrarla potrà conseguire il titolo sulla base della comprovata esperienza e alle condizioni che abbiamo già visto. Così come l avvocato che non trovandosi nella situazione di cui sopra ma che ha interesse ad approfondire determinate materie (come abbiamo visto non più di 2) potrà diventare specialista attraverso i percorsi formativi. Saranno semmai i prossimi anni ad offrire dati significativi sul numero degli avvocati che conseguiranno la specializzazione e sulle materie scelte da questi ultimi tra le 18 evidenziate in precedenza. Sulla base quindi di un attenta analisi dei dati futuri, potremo dare un giudizio più significativo e meditato sul decreto del 14 agosto 2015 che, almeno per chi scrive, appare comunque caratterizzato da aspetti positivi piuttosto che negativi (tra questi ultimi, per esempio, la mancata previsione di una specializzazione in penale minorile posto che il processo di cui trattasi gode, come ben noto, di disposizione processuali specifiche e particolari, quelle del d.p.r. n. 448/1988, con norme di attuazione, coordinamento e transitorie, anch esse specifiche e contenute nel d.lgs. n. 272/89).

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