Le misure per la riduzione dell uso del contante

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1 Convention ABI Banca &Impresa & PA Roma 6 novembre 2006 Intervento del Dr. Giuseppe Maresca Ministero dell Economia e Finanze Le misure per la riduzione dell uso del contante L articolo 35 del decreto legge Bersani-Visco introduce un importante restrizione all utilizzo del denaro contante nelle transazioni che riguardano quotidianamente i privati cittadini. Il comma 12 stabilisce infatti che: I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. Le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti sono obbligate a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. Nella legge di conversione è stato stabilito un periodo di tempo perché il divieto di utilizzo del contante entri a regime. Il comma 12-bis stabilisce infatti che: Fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1000 euro. Dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2008 è stabilito in 500 euro. Il limite di 100 euro si applica dunque a decorrere dal 1 luglio Il fine che si prefigge la norma è evidente: rendere tracciabili le transazioni quotidiane tra i singoli cittadini e artigiani e professionisti, al fine di fare emergere una quota del reddito prodotto che attualmente può essere con una certa facilità nascosto al fisco. Per altre categorie di lavoratori autonomi ad esempio i commercianti esistono già i mezzi per ricostruire il volume di affari e il reddito prodotto, ad esempio con le fatture per le merci acquistate. Per i professionisti e gli artigiani invece spesso manca questa base conoscitiva, in ragione dell elevata quota di valore aggiunto propria di tali attività. Poter tracciare i passaggi di denaro significa rendere potenzialmente ricostruibile il volume di affari e introdurre un forte disincentivo all evasione fiscale.

2 Per completezza, e anche per l importanza del fenomeno nel campo dell evasione, vale la pena ricordare che il comma 22 del medesimo articolo 35 si preoccupa di rendere tracciabili i pagamenti per i trasferimenti di immobili, compresi quelli per la mediazione immobiliare. Stabilisce infatti tale comma che: All'atto della cessione dell'immobile le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. Le misure di restrizione dell uso del contante non sono nuove nel quadro giuridico italiano. Vi sono infatti altri importanti esempi in tal senso, diretti comunque a rendere tracciabili le transazioni. Cominciamo dall obbligo di dichiarare il trasferimento a/o dall estero di denaro contante (e titoli al portatore). L articolo 3 del decreto legge 167 del 1990 stabilisce che: I trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a euro, con l eccezione di assegni che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, devono essere dichiarati all'ufficio italiano dei cambi. Mentre l articolo 3-ter precisa che: I dati sono utilizzati dall'uic per fini di contrasto del riciclaggio. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'uic sono trasmessi all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali. L obbligo di dichiarazione trae origine dai controlli valutari in vigore prima della liberalizzazione degli anni ottanta (di qui la definizione impropria di monitoraggio valutario ). Come appare dai destinatari dei dati, le dichiarazioni sono utilizzate a fini fiscali e di antiriciclaggio. L UIC li utilizza anche a fini statistici. Credo sia importante ricordare che il recente Regolamento 1889/2005 ha introdotto l obbligo di dichiarazione del contante oltre euro in entrata o in uscita dai confini dell Unione. L obbligo entrerà in vigore il 15 giugno del 2007, e i paesi membri dovranno adottare 2

3 un sistema di monitoraggio dei trasferimenti di contante che è molto vicino a quello in vigore attualmente in Italia. Ben noto è poi il divieto di effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a euro, per fini di prevenzione del riciclaggio. L articolo 1 della legge antiriciclaggio vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati. Un aspetto meno conosciuto, ma di certo interesse, è invece l obbligo, introdotto in via contrattuale per la costruzione del Ponte sullo stretto di Messina, per le società appaltanti e tutte le subappaltanti, di effettuare i pagamenti solamente con bonifico bancario, utilizzando un conto corrente dedicato. Il comitato di sorveglianza sulle grandi opere pubbliche, insediato presso il Ministero dell interno, intende proporre tali obblighi per tutte le grandi opere finanziate dallo stato. L obbligo è stabilito attraverso una delibera del CIPE e recepito nei documenti contrattuali che regolano la concessione e gli appalti. In questo caso l obbligo di rendere tracciabili i pagamenti è visto come strumento di lotta alla criminalità organizzata. Limiti e controlli sull utilizzo del contante sono dunque da tempo conosciuti dai cittadini italiani, e non sembra vi siano state finora problemi rilevanti, se si escludono alcune sanzioni amministrative, in genere di modesto importo, per violazioni formali della normativa. Viene sollevata a volte l obbiezione che le restrizioni all uso del contante sono una particolarità italiana, assente nella gran parte degli altri ordinamenti. A ciò si può rispondere che esiste in Italia un tasso di utilizzo del contante più elevato rispetto alla media europea. Inoltre, che il contante sia un possibile strumento di riciclaggio è confermato oltre che dal Regolamento 1889 sopra citato, anche dalla recente Terza direttiva europea antiriciclaggio. Se anche la maggioranza dei paesi ha ritenuto di non introdurre restrizioni nell uso del contante, i pagamenti in contante superiori a euro sono devono essere ritenuti indicativi di possibili operazioni sospette di riciclaggio. Sono infatti assoggettati agli obblighi della direttiva le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a euro, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate. 3

4 Analizzando i tre tipi di controllo del contante ricordati, Visco-Bersani, monitoraggio valutario, antiriciclaggio, le differenze maggiori potrebbero apparire quelli derivanti dalla diversa finalità cui sono destinati, rispettivamente fiscale, valutario e riciclaggio. In realtà le differenze sono assai minori di quello che potrebbe apparire. Da un lato infatti la normativa sul monitoraggio valutario è esplicitamente destinata a alimentare le informazioni e l analisi dell Ufficio italiano dei cambi e delle autorità fiscali. Inoltre l esperienza applicativa della legge antiriciclaggio ci mostra che le sanzioni vanno a colpire ampiamente anche coloro che cercano di mascherare trasferimenti di denaro a fine di evasione fiscale. D altro lato l azione internazionale tende a sottolineare i rapporti tra azione anti riciclaggio e azione anti evasione. Non solo l evasione fiscale è uno dei reati sottostanti al riciclaggio; è anche vero che spesso evasione e riciclaggio sono accomunate nella ricerca dei canali per sfuggire alla normativa nazionale, a cominciare dall utilizzo di centri offshore, caratterizzati da forte segreto bancario e limitata o nulla trasparenza e disponibilità a cooperare con le autorità di altri paesi. La novità introdotta dalla Visco Bersani è invece rappresentata dal limite assai più basso per le transazioni regolabili in contante. Il limite massimo di cento euro a regime permetterà di regolare in contanti solo le piccole spese quotidiane. Richiederà l intermediazione bancaria per le altre. Al riguardo, due sono, a mio parere, gli elementi che richiedono attenzione: la capacità di far rispettare le norma e i costi sociali che ne derivano. Sul primo aspetto sarà essenziale il comportamento del consumatore. È evidente che il comportamento colluso del consumatore e del fornitore di utilizzare comunque il contante potrà difficilmente essere scoperto dalle autorità. Potremmo richiamare, per analogia, le norme del codice della strada che prescrivono l utilizzo della cintura di sicurezza in macchina e del casco in moto. È l accettazione della norma che ne assicura il rispetto. Per contro la sua estesa disapplicazione in alcune parti del paese, fa sì che in quelle zone sia difficilissimo modificare il comportamento dei guidatori solamente attraverso l irrogazione di sanzioni. Modalità applicative e possibili incentivi saranno importanti per assicurare un applicazione geografica omogenea della nuova normativa. Quanto ai costi o disagi che può generare, a me pare che siano assai limitati o assenti quelli a carico di artigiani e professionisti (tranne per gli evasori, ovviamente). L utilizzo di un conto corrente bancario o postale nel quale confluiscano le somme percepite nell esercizio dell attività non mi sembra comportare infatti oneri addizionali. Non possiamo escludere invece alcune difficoltà per i consumatori. L utilizzo del contante è infatti ancora assai diffuso anche 4

5 come unico mezzo di pagamento nelle famiglie nelle quali il reddito è destinato quasi totalmente a soddisfare i bisogni primari e la capacità di risparmio è praticamente nulla. La norma della Bersani Visco significa che queste famiglie se vorranno rispettare la legge dovranno servirsi di un intermediario finanziario ogni volta che dovranno utilizzare i servizi di un artigiano un idraulico, ad esempio o di un professionista. È bene che le banche tengano ben presente questo aspetto, anche per definire lo strumento creditizio che meglio possa rispondere alla domanda di questo segmento. Credo sia abbastanza evidente che la facilità con cui tali strumenti saranno a disposizione anche delle famiglie che sono oggi marginali o escluse dal mondo del credito sarà di estrema importanza per assicurare una estesa applicazione della norma. Da un punto di vista dell impatto della norma della Visco Bersani sul classico divieto di pagamenti in contante per somme superiori ai euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, mi sembra di poter escludere che vi siano sovrapposizioni. La norma antiriciclaggio ha una soglia più elevata ma una ampiezza maggiore quanto a soggetti destinatari. La nuova norma rafforzerà la tendenza verso una riduzione dell uso del contante, che è in fondo lo scopo di base della norma antiriciclaggio. Come sapete siamo in fase di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio. Riteniamo sia necessario ribadire gli attuali limiti sull utilizzo del contante, eventualmente portando la soglia da euro a 15000, limite europeo. Tuttavia, in risposta all approccio basato sul rischio di riciclaggio, adottato dalla direttiva, si porrà l accento maggiormente sul sospetto di riciclaggio derivante da eventuali operazioni in contante. Peraltro la tracciatura delle transazioni definita dalla Visco Bersani ci permetterà di semplificare, anche fortemente, gli adempimenti di identificazione e registrazione previsti nelle norme applicative dell attuale normativa (D.Lgs 56/2004). Ho accennato prima al Regolamento europeo 1889 che istituisce obbligo, da giugno 2007, di dichiarare il transito alle frontiere dell Unione di contante per importi superiori ai euro. Il provvedimento è pensato in funzione tipicamente di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Rappresenta quindi uno strumento di monitoraggio dei flussi di denaro che non transitano per i canali bancari a disposizione delle dogane, le unità di informazione finanziaria e le forze di polizia. Un particolare allarme deriva dai flussi di finanziamento di cellule terroristiche che utilizzano tipicamente canali informali. La struttura del meccanismo ricalca quello del c.d. monitoraggio valutario, in vigore in Italia prima come forma di controllo sull esportazione di valuta, quindi come obbligo di dichiarazione. 5

6 Tuttavia il meccanismo comunitario presenta importanti innovazioni: a) prevede uno scambio di informazioni sui flussi dichiarati e su quelli oggetto di sanzione, in quanto non dichiarati o non dichiarati fedelmente. La raccolta e lo scambio di informazioni spetta alle autorità doganali; b) ha una soglia per far scattare l obbligo di dichiarazione più bassa di quella italiana attuale (10000 rispetto a euro); c) l obbligo di dichiarazione è limitato ai flussi infracomunitari. La proposta di legge comunitaria all esame del Parlamento prevede una delega al governo per modificare la normativa italiana e renderla omogenea a quella comunitaria. In particolare si dovrebbe a) confermare il mantenimento del monitoraggio (e quindi dell obbligo di dichiarazione) anche per i flussi intracomunitari; b) ridurre a euro la soglia per l obbligo di dichiarazione anche per queti ultimi; c) assegnare all Agenzia delle dogane la responsabilità di ricevere le dichiarazioni, effettuare i controlli, contestare le infrazioni, organizzare i flussi informativi e metterli a disposizione delle autorità omologhe degli altri paesi europei nonché delle autorità fiscali e antiriciclaggio italiane. 6