IL RICICLAGGIO L IMPRESA CRIMINALE
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- Luigina Ruggeri
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3 IL RICICLAGGIO L IMPRESA CRIMINALE L imprenditore criminale, al pari di qualsiasi operatore economico, persegue un obiettivo di efficienza allocativa delle risorse, nell intento di massimizzare l utilità delle scelte di investimento compiute e di cogliere nuove opportunità di affermazione e crescita, anche su scala internazionale. Potere monopolistico Rapporti di collusione e di dipendenza con altre imprese per l approvvigionamento Autosufficienza finanziaria Allocazione inefficiente del capitale
4 L IMPRESA CRIMINALE IL RICICLAGGIO L analogia sta nel fatto che il crimine organizzato, nel programmare la sua gestione, opera come una normale impresa: reperimento dei fondi iniziali per costituire la propria struttura operativa fornitura di beni e servizi (illeciti) ad una platea di consumatori/vittime
5 L IMPRESA CRIMINALE IL RICICLAGGIO La differenza risiede nel fatto che i proventi, in quanto frutto di condotte criminose, non possono essere prontamente goduti come utilità.
6 IL RICICLAGGIO, il riciclaggio costituisce una attività criminale avente la funzione essenziale di (c.d. potere di acquisto potenziale) (c.d. potere d acquisto effettivo) da reimpiegare in attività economiche e finanziarie. Il denaro sporco immesso nei circuiti finanziari legali tramite operazioni di riciclaggio, condizionando il corretto funzionamento dei mercati basato sul sistema della libera concorrenza (alterazione meccanismi mercato; danni reputazionali)
7 IL RICICLAGGIO Già nel 1985 la, definiva il riciclaggio come i mezzi attraverso i quali si nasconde l esistenza, la fonte illegale o l utilizzo illegale di redditi e poi si camuffano questi redditi per farli apparire legittimi.
8 IL RICICLAGGIO Secondo l analisi operata dal GAFI, il riciclaggio si articola in tre fasi: immissione dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito finanziario legale (nelle forme più evolute i fondi viaggiano già nel circuito legale: momento delicato è il passaggio dal presupposto al riciclaggio (es: appropriazione indebita). (c.d. guado del pellerossa ) esecuzione di una pluralità di operazioni e trasferimenti al fine di far perdere le tracce della provenienza illecita dei fondi. reinvestimento e reimpiego in attività economiche e/o finanziarie dei capitali così ripuliti.
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10 IL RICICLAGGIO Secondo il il denaro sporco muove, pari a una cifra che oscilla equivalente all'. In l'industria del riciclaggio produce. Bankitalia stima che rappresenti da sola il con un fatturato da.
11 RICICLAGGIO e EVASIONE Esiste un : è quanto evidenziato dal GAFI ( ) che promuovono l'inclusione dei reati di natura fiscale tra quelli presupposto di riciclaggio. Anche secondo, direttore dell'unità di informazione finanziaria (UIF) riciclaggio, evasione fiscale e corruzione sono fenomeni strettamente correlati, che danneggiano le politiche di sviluppo. Il mancato pagamento dei tributi, infatti, è il principale strumento di accumulazione in nero della provvista necessaria per pagare il prezzo della corruzione.
12 Frode fiscale 3,47 MLD (57,49%) Usura e traffico di stupefacenti 85 MLN (1,41%) Riciclaggio accertato ( ) 6,03 MLD Altre fattispecie 870,9 MLN (14,43%) Truffa e appropriazione indebita 1,44 MLD (23,86%) Reati fallimentari 169,6 MLN (2,81%)
13 RICICLAGGIO e TERRORISMO La ha determinato l estensione degli obblighi di collaborazione attiva anche per il contrasto al terrorismo sotto il profilo finanziario. In seguito agli attacchi dell, il GAFI ed il Gruppo Egmont hanno esteso le proprie competenze istituzionali anche al contrasto del finanziamento del terrorismo.
14 RICICLAGGIO e TERRORISMO Particolare rilevanza assume il fatto che i meccanismi che consentono il finanziamento del terrorismo sono gli stessi che permettono il riciclaggio di proventi illeciti. Ecco, quindi, che nel linguaggio economico-giuridico, a fianco al termine money-laundering, è stato coniato quello di moneydirting. Denaro sporco Impiego in attività lecite Denaro pulito / sporco Impiego in attività illecite
15 IL RICICLAGGIO Evoluzione storica
16 IL RICICLAGGIO Approccio Repressivo Introduzione del reato di riciclaggio nel Codice Penale. Fattispecie che puniva la sola sostituzione di denaro o valori provenienti da,, (Legge 18 Maggio 1978, n. 191) Allargamento dei reati presupposto anche ai delitti concernenti la (Legge 19 Marzo 1990, n. 55) Allargamento dei reati presupposto a per il reato di riciclaggio (art. 648 bis C.P.) ed a tutti i delitti per il reimpiego di capitali (art. 648 ter C.P.) (Legge 9 Agosto 1993, n. 328) Allargamento della responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati di cui agli art. 648-bis e 648-ter C.P. (Legge n. 146/2006). NB: per i soli reati transnazionali. Allargamento della responsabilità amministrativa degli enti per tutti i reati di riciclaggio. (DLgs. n. 231/2007). Confisca obbligatoria anche per equivalente (art quater)
17 IL RICICLAGGIO Approccio Repressivo :, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o provenienti da, ovvero compie in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Lire due milioni (1.032 ) a Lire trenta milioni ( ).
18 IL RICICLAGGIO Approccio Repressivo a) Patrimonio: collocazione sistematica del delitto. Sarebbe funzionale al mantenimento della situazione lesiva del patrimonio creata con la consumazione del delitto presupposto. b) Amministrazione della giustizia: l azione deve essere idonea ad arrecare ostacolo alle indagini. c) Ordine pubblico e ordine economico: la dimensione del reato non può essere ricondotta ad un ambito individuale, ma si allarga ad una dimensione macroeconomica. La Corte di Cassazione, seppur in obiter dictum, afferma come la fattispecie sia un reato PLURIOFFENSIVO.
19 IL RICICLAGGIO Approccio Repressivo A) Reato presupposto: deve essere costituito da un delitto non colposo (anche solo appartenenza ad associazione mafiosa). art. 170 c.p. «Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato». Giurisprudenza: il reato sussiste anche quando non vengono identificati tutti gli elementi costitutivi del reato presupposto. Ci si accontenta dell astratta configurabilità del delitto presupposto, senza che sia necessario accertare nemmeno la sua esatta tipologia.
20 IL RICICLAGGIO Approccio Repressivo B) Condotte: (è sufficiente anche una sola azione) sostituzione (rimpiazzare denaro o altri valori con denaro o valori puliti) trasferimento (passaggio della titolarità da un soggetto fisico/giuridico ad un altro) altre operazioni (qualunque operazione o espediente volti non solo a impedire definitivamente ma anche solo ad ostacolare l accertamento della provenienza) REATO A FORMA LIBERA
21 IL RICICLAGGIO Approccio Repressivo C) Elemento soggettivo consiste nella consapevolezza della provenienza illecita del denaro/valori e sufficiente la mera volontà di sostituirli (dolo generico) Al dolo diretto è equiparato il dolo eventuale in base al quale l agente, pur non sapendo, si è prospettato la possibilità che il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto doloso (Cass. Pen. Sez. II, 23 luglio 2007)
22 IL RICICLAGGIO Approccio Repressivo D) Soggetto attivo: chiunque...ma necessità che l autore non abbia concorso nella commissione del delitto presupposto (no self money laundering ). Esclusione della configurabilità del riciclaggio ad opera di chi ha realizzato o ha concorso nella realizzazione del delitto presupposto. Ne deriva che è determinante, ai fini dell identificazione del reato in esame, il ruolo dell autore materiale, con la conseguente difficoltà di individuare il limite che separa il concorso nel reato presupposto, dalla realizzazione vera e propria del riciclaggio.
23 IL RICICLAGGIO CRITICITA Siamo l unico paese in Europa a non prevedere come reato il reinvestimento di capitale illecitamente percepito da parte dell autore del primo illecito. Uno strumento essenziale per la lotta alle mafie che nel nostro ordinamento non esiste. (cit. Pietro Grasso) La consapevolezza dell illecita provenienza, deve tradursi nella certezza, desunta anche da elementi gravi, univoci e concordanti, che il danaro o le cose ricevute od occultate siano il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato commesso da altri.
24 Effetti della globalizzazione «Nelle sue forme più significative, il riciclaggio manifesta una marcata attitudine a svolgersi in un contesto internazionale. Articolando la propria azione in molteplici giurisdizioni, i criminali tendono a cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione dell economia e dall integrazione dei mercati finanziari» Mario Draghi
25 Effetti della globalizzazione La della presenza d e dei connessi effetti distorsivi arrecati al sistema economico nel suo complesso ha accresciuto la consapevolezza dell importanza strategica dell azione di contrasto al riciclaggio. La che caratterizza l operatività delle, anche sotto il profilo economico e finanziario, postula l assoluta necessità di contrastare il riciclaggio a livello internazionale.
26 IL RICICLAGGIO Dichiarazione dei Principi del Comitato di Basilea del Convenzione di Vienna del sul traffico di sostanze stupefacenti Convenzione di Strasburgo dell sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale del Convenzione di Varsavia del sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo
27 IL RICICLAGGIO Raccomandazioni antiriciclaggio per il contrasto al finanziamento del terrorismo, emanate dal GAFI Gruppo Egmont, organismo internazionale che riunisce le Financial Intelligence Unit La prima direttiva, n. del , è stata recepita con la legge n. 197 del La seconda direttiva, n. del , è stata recepita con la legge n. 56 del 2004, estendendo gli obblighi antiriciclaggio ai professionisti. La terza direttiva, n. del (e n. del ) è stata recepita con il D.Lgs. 231 del :
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29 NUOVA DEFINIZIONE (Art. 2) Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
30 LIMITAZIONI USO CONTANTE Arma fondamentale, nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, è imporre che gli scambi finanziari vengano canalizzati; passino cioè attraverso enti creditizi e finanziari, in modo da lasciare traccia nei loro archivi e permettere, quindi, alle Autorità inquirenti di consultarli ai fini delle indagini.
31 CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA Il Regolamento n. 1889/2005 recepito in Italia con il D.Lgs. 195/2008 prevede il principio dell obbligatoria dichiarazione valutaria, da presentare a cura di ogni persona fisica che entra o esce dal territorio nazionale trasportando denaro contante d importo pari o superiore a 10,000 euro.
32 CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA
33 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE L art. 41 del D.Lgs. 231/2007 prevede a carico del professionista l obbligo di inviare all UIF la segnalazione di operazione sospetta quando è a conoscenza, ovvero sospetta, oppure ha ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute ovvero anche solo tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
34 RISERVATEZZA In sostanza mediante l invio della segnalazione il professionista è tenuto a «rivelare» fatti o circostanze attinenti al proprio cliente, di cui ha avuto contezza in ragione dell incarico ricevuto. Sotto tale profilo l obbligo in menzione e più in generale la normativa antiriciclaggio, influisce sensibilmente sull essenza del rapporto tra professionista e cliente: il segreto professionale.
35 RISERVATEZZA Il segreto professionale coinvolge aspetti che possono ripercuotersi sul professionista sotto il profilo della responsabilità deontologica, penale e civile. Art. 622 c.p. «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società»
36 RISERVATEZZA Il VULNUS creato dalla normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo è certamente forte e va ad incidere su diritti che l ordinamento giuridico ritiene meritevoli di tutela. DIRITTO DI DISPORRE DI UN CONSULENTE INDIPENDENTE PER POTER CONOSCERE IL QUADRO NORMATIVO SPECIFICO
37 RISERVATEZZA La normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo è costretta a disporre esplicitamente che le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione agli obblighi di segretezza e del segreto professionale e, di conseguenza, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa), se poste in essere: PER LE FINALITA PREVISTE DALLA NORMA IN BUONA FEDE
38 Evoluzione Normativa
39 I DESTINATARI A. gli intermediari e gli altri soggetti esercenti un attività finanziaria (Art. 11) B. i professionisti (Art. 12) C. i revisori legali (Art. 13) D. altri soggetti: operatori economici (Art. 14)
40 IL RICICLAGGIO Approccio Preventivo Oggigiorno il ruolo del professionista non è limitato alla sola tutela dell assistito, in funzione esclusivamente privatistica, ma a questi si richiede di rispettare determinati divieti, adempiere specifici obblighi e promuovere l individuazione delle azioni illegali.
41 Grazie per la cortese attenzione Cap. Davide Giangiorgi NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO GRUPPO TUTELA MERCATO CAPITALI SEZIONE RICICLAGGIO
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