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1 SNO Sindacato Nazionale Odontotecnici Sede Nazionale Piazza M. Armellini 9/a, Roma Tel Fax sno@cna.it - Le news che CNA SNO diffonde hanno lo scopo di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo delle imprese odontotecniche, promuovere e diffondere cultura professionale sindacale ed associativa nazionale CNA SNO Relazione Le ragioni degli odontotecnici Massimo Bacherini Presidente Nazionale CNA-SNO

2 2 Signori Onorevoli, Gentili ospiti, porgo a tutti il mio benvenuto e della CNA e ringraziamenti per avere accettato il nostro invito, ad esser presenti nella nostra sede, la casa dei piccoli e medi imprenditori di cui noi odontotecnici facciamo parte. Un ringraziamento particolare mi preme evidenziarlo, va al nostro Presidente Daniele Vaccarino e al Segretario Generale Sergio Silvestrini che con entusiasmo, convinzione e sostegno ci hanno permesso di realizzare tale convegno. Un grazie particolare a voi tanti dirigenti CNA SNO presenti oggi a questo nostro seminario. Mi dovete scusare se per illustrare la nostra situazione professionale dovrò necessariamente ripercorre, seppure sinteticamente, un cammino storico lungo 86 anni. Infatti la professione di odontotecnico è regolamentata ancora oggi dall articolo 11 del Regio Decreto 31 maggio 1928, n 1334 e dagli articoli del Regio Decreto 27 luglio 1934, n Comprendete tutti come tale regolamentazione non sia assolutamente più rispondente alle mutate realtà della società e del mercato odierni. Infatti si è assistito nel tempo a una notevole crescita professionale, dovuta alle leggi europee che il nostro Stato ha recepito con i vari decreti legislativi. Tali leggi di fatto ci obbligano a essere dei veri e propri professionisti sanitari per le responsabilità che ci attribuiscono nel fabbricare le protesi e i dispositivi medici dentali prescritti dai medici chirurghi abilitati all esercizio dell odontoiatria. L odontotecnico deve oggi registrarsi presso il Ministero della Salute come "fabbricante di dispositivi su misura di tipo odontoiatrico" e rappresenta l unica garanzia nei confronti della salute dell utente finale, da oggi definito dal nuovo codice medico deontologico persona medicalmente assistita. A noi spetta la progettazione tecnica e la fabbricazione della protesi dentaria, che rientrando tra i dispositivi medici su misura, per essere messa in commercio e poi in servizio, deve essere conforme ai requisiti minimi per la sicurezza del paziente, al quale dovrebbero essere consegnate obbligatoriamente le istruzioni d uso del dispositivo e la dichiarazione del Fabbricante a tutela della salute dello stesso. Negli anni abbiamo fatto numerosi tentativi per cercare di ammodernare l impianto legislativo in vigore, in modo da renderlo adeguato alle nuove disposizioni legislative europee per conformare il nostro profilo professionale, in un mercato oggi deregolamentato, dove alle varie disposizioni descritte si sono succedute anche sentenze della Corte Costituzionale. Abbiamo inoltre assistito a un invasione dell innovazione digitale in campo odontoiatrico e tecnico senza che fossero dettare regole certe permettendo anche ad officine meccaniche, se pur regolarmente iscritte all albo dei fabbricanti, di produrre protesi o parti di esse non certificate. Ciò può procurare potenziali danni alla salute del paziente, che si ritrova installato nella bocca dispositivi medici non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza in ottemperanza alla direttiva europea 93/42 CEE. Attualmente nel registro fabbricanti istituito presso il Ministero della Salute sono registrate oltre imprese, a fronte delle imprese odontotecniche esercenti regolarmente l attività. Faccio inoltre presente che tramite una circolare il Direttore Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della Salute Dott.ssa Marcella Marletta, ha espresso il seguente parere: quando un dispositivo protesico è fabbricato, o meglio come riporta la circolare, adattato dall odontoiatra, questo è esentato da rilascio di certificazione rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti per legge verso il paziente, quando invece lo stesso tipo di dispositivo protesico è fabbricato dall odontotecnico, necessariamente questa certificazione deve essere prodotta.

3 3 Voglio ricordare a tal proposito che ogni interpretazione della norma di legge deve obbligatoriamente seguire quella gerarchia delle fonti del diritto per cui, espressione di rango inferiore non può determinare interpretazione di norma di rango superiore, pertanto vi invito a provvedere in merito alla risoluzione di tale questione. In virtù di queste necessità regolamentari, dal 2000 abbiamo iniziato con particolare impegno un confronto istituzionale con l allora Ministero della salute On Bindi per disciplinare il nuovo profilo professionale in forza del Dlgs 502 /92, che aveva individuato 24 attività da normare con specifici profili professionali in aria sanitaria, dei quali 22 già normati. Rimanevano da disciplinare solo gli odontotecnici e gli ottici i quali erano inquadrati come arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Confronto che termina nel maggio del 2001 quando Il Ministro della Salute Prof. Veronesi, invia al Consiglio Superiore di Sanità la documentazione e lo schema del nuovo profilo e lo stesso CSS nel novembre, ascoltati in audizione sia i rappresentati delle associazioni odontotecniche che i rappresentanti delle Associazioni mediche, sancisce inequivocabilmente il carattere sanitario dell attività di odontotecnico apportando, con il consenso delle parti interessate, alcune modifiche allo schema di profilo, esprimendo parere positivo e rimandando l incartamento al Ministero. Quando sembra essere ormai arrivato alla conclusione, nell aprile del 2002 Il Consiglio di Stato, ultimo tassello previsto dall iter imposto dalla legge 502/92, rinvia il profilo al Ministero, non eccependo niente nel merito del regolamento stesso, ma evidenziando che a fronte dell intervenuta modifica dell Articolo V della Costituzione, anche in materia di professioni sanitarie si doveva prevedere la cosiddetta legislazione concorrente Stato Regioni. Abbiamo atteso oltre quattro anni prima che fosse promulgata dal Parlamento la legge 43 /2006 che disciplina come richiesto dallo stesso Consiglio di Stato, l iter di approvazione dei profili professionali. Si è dovuto attendere la ricostruzione del nuovo CSS, la designazione degli esperti che integrassero la Commissione e infine il decreto di nomina della Commissione, arrivando così al giugno 2007, quando l apposita Commissione Salute afferma a stragrande maggioranza il carattere sanitario dell'attività di odontotecnica, pur apportando alcune modifiche al testo di profilo originario approvato nel Da questo momento in poi si sono susseguiti incontri con i vari ministeri e le associazioni medico odontoiatriche per limare le obiezioni e i dubbi posti sull equipollenza dei titoli, sul carattere di professione sanitaria, sul fenomeno dell abusivismo e sulla sovrapposizione di competenze, arrivando così al 29 febbraio 2008 quando il Ministero della salute trasmette, per l'esame in sede di Conferenza Stato Regioni, la proposta di accordo in parola concertata con tutte le amministrazioni centrali interessate. Suddetta proposta, disegna negli articoli che la compongono la figura e il profilo odontotecnico quale professione sanitaria afferente all'area del tecnico assistenziale, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge del 10 agosto del Il profilo professionale, definisce i contenuti operativi, prevede la laurea come titolo abilitante all esercizio di professione sanitaria di odontotecnico, stabilisce alcune disposizioni transitorie concernenti l'idoneità dei titoli di odontotecnico conseguiti in base alla precedente normativa, e il complemento di studio da parte di tutti allievi che si erano iscritti ai corsi dall'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnica entro l'anno scolastico di riferimento. Quando sembra tutto pronto, perché gli atti trasmessi in Conferenza Stato Regioni, siano esaminati, interviene l allora Ministro Fazio il quale aggiunge due righe al 3 comma dell articolo 1, modificando l impianto della proposta che era stato precedentemente concertato, rendendo inutili tutte le nostre battaglie e tutte le mediazioni fin lì accettate. Da allora a oggi si sono susseguiti incontri con tutti i referenti istituzionalmente preposti. Abbiamo avuto audizione alla Commissione Salute del Senato nel dicembre del Purtroppo, non siamo stati ancora ricevuti dall'attuale Ministro della salute On. Beatrice Lorenzin, nonostante le nostre reiterate richieste fatte anche attraverso Rete Imprese Italia.

4 4 Un ultimo incontro vero lo abbiamo avuto con il Ministro Balduzzi il quale, nel rispondere a un interrogazione presentata dai relatori, onorevoli Rondini e Molteni, testualmente afferma che il predetto schema d individuazione della figura sanitaria deve prevedere una maggiore responsabilità dell'odontotecnico sia per quanto attiene la progettazione esecutiva del dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico che per quanto riguarda la sua collaborazione con il soggetto abilitato all'esercizio dell'odontoiatria auspicando a breve un riavvio dell iter legislativo. Voglio sottolineare con forza che esistono analogie riscontrabili tra la nostra attività di odontotecnico con altre già normate da molti anni con propri profili e parimenti riconducibili tra quanti classificati come fabbricanti di dispositivi medici su misura. Il fabbricante di dispositivo medico su misura è la figura chiave del processo di garanzia della sicurezza dei dispositivi che si immette sul mercato, infatti per la terminologia comunitaria è l atto di cessione del dispositivo al clinico per l installazione sul paziente al fine di riabilitare funzioni compromesse assumendosene la responsabilità. Riteniamo pertanto anomalo, se non discriminatorio, che all attività dei tecnici ortopedici e dei podologi venga giustamente e adeguatamente riconosciuta autonomia, piena responsabilità nei confronti dell utilizzatore finale, possibilità di compiere adeguate prove di congruità in loco del dispositivo fabbricato a carattere sanitario e ciò non avvenga per gli odontotecnici, o meglio che tale situazione non si voglia normare poiché quello che noi chiediamo con insistenza da anni, avviene quasi quotidianamente nella maggior parte degli studi odontoiatrici italiani. Consideriamo inoltre che in altri paesi europei la legislazione consente all odontotecnico non solo di collaborare con l odontoiatra alle prove di congruità, ma si spinge ben oltre in nazioni come la Svizzera, la Danimarca, l Irlanda e la Spagna. Non solo, si consideri che in Conferenza Stato Regioni sarà calendarizzata a breve la discussione del profilo degli ASO (Assistenti Studio Odontoiatrico), su testo licenziato dal Ministero della Salute con tanto di mansionario, che fra l altro abbiamo trovato invadere anche il campo della nostra professione, con le manovre che gli stessi fanno nel cavo orale come assistenza all odontoiatra e niente si fa per dare dignità e regolamentazione universale a una professione che è nata ben prima di quella dell Odontoiatra e di quante normate successivamente in tale ambito. Non voglio poi parlare dell attività dei tatuatori e di piercing che attraverso riconoscimenti regionali della loro figura, peraltro con limitato iter formativo, compiono azioni cruente nel cavo orale. Pertanto, in considerazione di quanto oggi esposto vi chiedo a nome della categoria, di dare sostegno alle nostre richieste al fine di normare la nostra attività in professione sanitarie. Ne vale la nostra dignità e professionalità. Chiediamo che il profilo professionale sia approvato nel testo licenziato dalla Commissione presso il CSS nel luglio 2007, per intendersi quella prima dell intervento del Ministro Fazio, che di fatto ci impedisce di fare prove di congruità di un dispositivo del quale siamo comunque per legge responsabili come fabbricanti. Chiediamo che sia rivisto immediatamente l elenco dei fabbricanti in virtù dell esclusività della fabbricazione della protesi all impresa odontotecnica, che sia regolamentata in maniera chiara e univoca la legge sulla trasparenza della provenienza dei dispositivi che vengono messi in bocca al paziente a tutela della salute dello stesso attraverso l obbligo di fatturazione separata fra atto clinico e protesi dentale, che sia regolamentato quello che normalmente avviene nella maggioranza dei studi dentistici in funzione delle garanzie di qualità e di sicurezza del dispositivo medico installato dall odontoiatra, che in discussione alla Camera del DDL 471 sull inasprimento delle pene sull esercizio abusivo della professione

5 5 medica, siano ripristinati gli articoli contenenti le pene cassate in Senato per il prestanome che favorisce l abusivismo e che siano adeguate le pene per chi esercita abusivamente l arte ausiliaria delle professioni sanitarie commisurandole alle pene inflitte per chi esercita abusivamente una professione medica. Le imprese odontotecniche operanti a oggi sono circa per un numero di operatori attestati nell ordine di che da oltre 86 anni attendono il giusto riconoscimento. Non possiamo e non vogliamo più attendere. La crisi economica, la crisi del sistema, l inadeguatezza delle leggi stanno mettendo a dura prova tutto il comparto del dentale e l anello più debole della catena, cioè gli odontotecnici stanno subendo le conseguenze più gravi, tanto che sempre più imprese chiudono i battenti senza aver modo di ricollocarsi nel mercato e pochissimi giovani si avvicinano all imprenditoria odontotecnica. La conseguenza più logica sarà quella dell abbassamento della qualità e della sicurezza per la salute pubblica. Se regole certe non saranno prodotte a brevissima scadenza, si potrà arrivare addirittura alla minaccia ponderata della richiesta della chiusura delle scuole per odontotecnica per evitare di non creare false illusioni ai giovani studenti. Concludendo, signori Onorevoli confidiamo nel vostro impegno e sostegno perché abbiamo la certezza che, se il profilo odontotecnico non sarà adeguato alle nostre richieste e a quanto imposto dalle normative europee, la nostra professione andrà ad esaurirsi determinando una standardizzazione dei dispositivi protesici sul mercato a bassa qualità con danni riscontrabili nel tempo dai quali non sarà possibile tornare in dietro. Ora si recuperi il tempo perso. Grazie per la Vostra attenzione e buon lavoro a tutti. Massimo Bacherini

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