Le schede dei dati di sicurezza secondo REACH e CLP. Dott.ssa Cristina Bancomina - S.C. Igiene Sanità Pubblica
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1 Le schede dei dati di sicurezza secondo REACH e CLP Dott.ssa Cristina Bancomina - S.C. Igiene Sanità Pubblica
2 Schede di sicurezza - normativa La Dir. 67/548/CEE e la Dir. 1999/45/CE hanno stabilito l obbligo per chi immette sul mercato rispettivamente una sostanza o un preparato pericoloso di fornire al destinatario la Scheda di Sicurezza (SDS) Con l'entrata in vigore del REACH la SDS si conferma il principale strumento di trasmissione e comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento. La SDS si integra nei sistemi istituiti dal REACH e dal CLP e ne viene ampliata e rafforzata.
3 Schede di sicurezza La SDS mantiene la doppia funzione di: STRUMENTO DI INFORMAZIONE destinato all utilizzatore professionale deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimic i pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dal loro uso. STRUMENTO DI COMUNICAZIONE principale meccanismo per comunicare ai destinatari della sostanza o del preparato le informazioni sui pericoli, le misure di precauzione e manipolazione e le misure per la gestione del rischio.
4 SDS: regolamentata dal REACH... Titolo V Informazioni all interno della catena di approvvigionamento Art. 31 Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza - Indica i requisiti della SDS Allegato II Guida alla compilazione delle SDS
5 ...fortemente influenzata dal CLP Disposizioni del CLP riguardanti direttamente le SDS: Classificazione determinata in accordo con Titolo II (Classificazione dei pericoli) e Allegato I (criteri di classificazione) Inventario delle C& L armonizzate (Titolo V e Allegato VI) Titolo VII Disposizioni comuni e finali gli artt. da 57 a 59 del CLP modificano art. 31 REACH per adeguarlo al linguaggio e alle scadenze del CLP
6 SDS: adeguamento al CLP Per le sostanze: quando si è applicata la nuova classificazione e l'etichettatura secondo il CLP prima del 1 dicembre 2010, le SDS devono riportare C & L secondo entrambi i sistemi fino al 1 giugno 2015 Per le miscele: quando si decide di applicare C & L secondo CLP prima del 1 giugno 2015, le SDS devono riportare C & L secondo entrambi i sistemi fino a tale data
7 Art modificato dal CLP Obbligo legale di fornire SDS fino al 31 maggio 2015 sostanze che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo il Regolamento CLP miscele che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo la Direttiva Preparati 1999/45/CE sostanze PBT e vpvb (NOVITA') sostanza presente nella candidate list delle sostanze SVHC con decorrenza dalla data di inclusione (NOVITA')
8 Art modificato dal CLP Obbligo legale di fornire SDS dopo il 1 giugno 2015 sostanze e miscele che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo il Regolamento CLP sostanze PBT e vpvb (NOVITA') sostanze incluse nella candidate list (NOVITA')
9 Art Obbligo di fornire SDS su richiesta del destinatario fino al 31 maggio 2015 Per miscele che non soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE, ma contenenti almeno una sostanza: pericolosa per la salute o per l ambiente (>=1% peso/peso ( 0,2% v/v per miscele gassose) PBT, vpvb o SVHC >= 0,1% peso/peso con limite di esposizione occupazionale comunitario
10 Art modificato dall'art. 59 del CLP: dal 1 giugno 2015 l'obbligo di fornire SDS su richiesta del destinatario VIENE ESTESO NON SOLO A: miscele che non sono classificate come pericolose secondo il Regolamento CLP, ma che contengono almeno: una sostanza pericolosa per la salute o per l ambiente ( conc. >=1% o >= 0,2% v/v per miscele gassose) una sostanza PBT, vpvb o SVHC ( 0,1%) una sostanza con limite di esposizione occupazionale
11 NOVITA' INTRODOTTA DAL CLP: MA ANCHE una sostanza ad una concentrazione individuale >= 0,1% in peso, classificata: cancerogena di categoria 2 ( secondo il CLP) tossica per la riproduzione di cat. 1A, 1B o 2 sensibilizzante cutaneo o respiratorio di cat. 1 che abbia effetti sull'allattamento
12 Art : le informazioni contenute nella SDS devono essere coerenti con la valutazione della sicurezza chimica relativa alla sostanza o alla miscela Art : SDS deve essere fornita nella lingua ufficiale dello Stato Membro sul cui mercato viene immessa la sostanza Art : SDS deve riportare la data di compilazione
13 Art : Quando per una sostanza è stata redatta una CSR (> =10 tonn/anno o la sostanza è classificata pericolosa o PBT/vPvB, la SDS deve riportare in allegato una sintesi degli scenari di esposizione per ogni uso identificato contenente le misure di prevenzione e protezione: obbligo di redigere SDS estesa o esds Importante: le informazioni riportate nella esds devono essere coerenti con il dossier di registrazione
14 SDS: disposizioni nuove o rilievo MODALITA' DI FORNITURA Art.31.8: SDS deve essere fornita gratuitamente in forma cartacea o elettronica modificato dall'art. 57 CLP con l'aggiunta: entro la data di fornitura della sostanza o della miscela
15 Art : Modalità di aggiornamento della SDS I fornitori devono aggiornare tempestivamente le SDS : Non appena si rendono disponibili nuove informazioni sui pericoli o informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi (es. PBT, vpvb, SVHC) Quando viene rilasciata o rifiutata un autorizzazione Quando viene imposta una restrizione
16 La nuova versione della SDS, datata ed identificata come revisione nella prima pagina, deve essere inviata a tutti i destinatari ai quali è stata inviata la sostanza/miscela nei 12 mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione nella SDS deve figurare il numero di registrazione REACH
17 la struttura della SDS rimane invariata a 16 sezioni inversione dei punti 2-3 ( l'identificazione dei pericoli precede la composizione chimica) aggiunta di chi redige la SDS riassunto Relazione sulla sicurezza chimica (CSR) nuovi pittogrammi e codici di pericolo
18 La SDS deve riportare: numero di pagine (pagina x di y) data di compilazione e status di revisione La lingua di compilazione è quella dello Stato membro in cui avviene l immissione sul mercato
19 Sezione 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Per le sostanze soggette a registrazione deve essere riportato sulla SDS il numero di registrazione assegnato dall'echa NOVITA' Sezione 1.2 Uso della sostanza/preparato Indicare gli usi identificati della sostanza/miscela che devono essere in accordo con informazioni fornite nel CSR NOVITA' Includere una descrizione sintetica dell'effetto reale es. Ignifugo, antiossidante NON E' NOVITA'
20 Sezione 1.3 Identificazione della società/dell'impresa indicare indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della SDS NOVITA' Sezione 1.4 Numero telefonico di chiamata urgente specificare se il numero telefonico è disponibile solo nelle ore d ufficio NOVITA' Inversione delle sezioni 2 e 3 L'inversione dei punti 2 e 3 è obbligatoria dal 20/1/2009 (ENTRATA IN VIGORE CPL) NOVITA'
21 Sezione 3. Composizioni/informazioni sugli ingredienti Sezione 3.4 In tutti i preparati, sia classificati pericolosi sia non pericolosi, deve essere indicata chiaramente la presenza di sostanze PBT e vpvb in concentrazione > = 0,1% NOVITA' Sezione 3.5 Numero di Registrazione per le sostanze soggette a registrazione NOVITA'
22 Sezione 8. Controllo dell esposizione/protezione individuale NOVITA' Quando è richiesta una CSR, la SDS deve contenere informazioni su tutti gli usi identificati pertinenti per il destinatario della scheda Quando è richiesta una CSR vanno indicati i valori NOEL e/o PNEC della sostanza/miscela Vanno inseriti anche i valori limite di eventuali contaminanti che si possono generare dall'utilizzo della sostanza/miscela Per la scelta dei DPI, per le misure di controllo dell'esposizione e per i controlli sulle emissioni si richiedono specifiche più restrittive
23 La SDS non è l'unico mezzo di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento SPECIFICHE DISPOSIZIONI SONO CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 32, 33, 34 del REACH
24 Artt. 32, 33, 34 REACH Obbligo di comunicare informazioni agli utilizzatori a valle per sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per i quali non è prescritta una SDS (art. 32) Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli (art.33) Obbligo di comunicare all'attore o al distributore situato immediatamente a monte della catena di approvvigionamento (art. 34): a) nuove informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze e dei preparati, indipendentemente dagli usi identificati; b) ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una SDS che gli è stata fornita
25 grazie per l attenzione
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