Dott.ssa Federica Terzi

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 APRILE 2015 In sintesi le principali novità della settimana. Il Consiglio dei ministri ha varato martedì 21 aprile tre decreti attuativi della delega su: abuso del diritto, fatturazione elettronica tra privati e internazionalizzazione delle imprese. Arriva la tanto attesa disciplina dell abuso del diritto, che dovrà disciplinare i casi in cui un operazione economica consente di ottenere un vantaggio fiscale illegittimo. Non ci sarà la contestata soglia di non punibilità del 3%, il cui esame è rinviato a giugno con la riforma delle sanzioni sia penali che amministrative. Tra le novità c è anche l estensione della fattura elettronica anche tra privati e l arrivo dello scontrino digitale dal Non saranno regimi obbligatori, ma opzionali. Per incentivare commercianti, artigiani e autonomi ad aderire saranno previsti dei «premi» come l esonero da spesometro, comunicazioni black list ed una serie di semplificazioni contabili. Nel pacchetto internazionale arriva un nuovo ruling internazionale per definire le regole su transfer pricing, stabile organizzazione, trasferimento di residenza, tassazione di dividendi, interesssi e royalties. Ora i tre decreti dovranno acquisire i pareri delle commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla loro trasmissione. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015 il Decreto legislativo n. 42 del che recepisce le regole UE sull'e-commerce dettate dalla direttiva 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi e che entra in vigore dal 3 maggio. Una delle novità apportate è che non è più obbligatoria la fattura per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti italiani che agiscono al di fuori dell esercizio d impresa, arte o professione, a meno che non espressamente richiesta dal cliente. La direttiva è entrata in vigore in Italia con riferimento alle operazioni effettuate, nei confronti di soggetti non passivi d imposta, a partire dal 1 gennaio 2015, come espressamente stabilito dallo stesso decreto legislativo, che va ad adeguare la normativa nazionale che era rimasta ancora invariata. Con comunicato stampa del 17 aprile 2015, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), ha affermato che la prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali OIC può essere una causa per il rinvio dell approvazione del bilancio da parte dell assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale preveda tale facoltà. L'indicazione è emersa dalla riunione di insediamento della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei commercialisti, riunitasi a Roma. L art.2364 del codice civile, prevede, infatti che l approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa anche alle Srl dall art bis) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società". 1

2 L'Agenzia delle Dogane, con la Nota n /RU del 20 aprile 2015, ha precisato che, avendo riscontrato nelle dichiarazioni doganali numerosi errori nell'indicazione degli estremi delle lettere di intento, a partire dal 21 aprile 2015 sono attivi controlli bloccanti che comporteranno il rifiuto della registrazione della dichiarazione doganale, qualora non siano rispettate le regole di compilazione contenute nella Nota 11 febbraio 2015, n La nota, poi, ricorda che, in linea con quanto previsto dalla Risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015, è ora consentito presentare una dichiarazione di intento, ai fini dell utilizzo del plafond in dogana, valida per più operazioni doganali fino alla concorrenza dell importo ivi indicato. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento di ieri 23 aprile, ha approvato lo schema di dati (allegati A, B, C e D) da trasmettere telematicamente nell ambito del regime Mini one stop shop (MOSS), il nuovo regime Iva opzionale applicabile dal 1 gennaio 2015 agli operatori nazionali, alle stabili organizzazioni italiane di operatori extra Ue e agli operatori extra Ue non identificati in alcuno Stato membro, per effetto delle modifiche apportate dalla Direttiva 2008/8/CE alla Direttiva n. 112/2006/CE. La registrazione al mini sportello unico consente agli operatori di dichiarare e versare l Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C) senza necessità di doversi identificare in ciascuno Stato membro per effettuare gli adempimenti Iva dovuti. Le disposizioni europee sono state recepite dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42 (pubblicato in G.U. n. 90 del 18 aprile 2015). 2

3 INDICE REVERSE CHARGE, LE NUOVE FATTISPECIE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI EDIFICI La Finanziaria 2015 ha previsto l estensione del meccanismo del reverse charge ad una serie di nuove tipologie di operazioni, tra cui le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici. In questa scheda si illustreranno gli aspetti operativi del nuovo reverse charge negli edifici, alla luce dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nella circolare 14/E del TERMINI DI PAGAMENTO DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DERIVANTI DA UNICO Si riepilogano in questa scheda i termini di versamento delle imposte derivanti da Unico 2015, comprese le scadenze di rateazione nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento dilazionato. Si consiglia in ogni caso di restare aggiornati in quanto è consuetudine del legislatore intervenire con proroghe, anche a ridosso dei termini di scadenza. ACQUISTO "PRIMA CASA": ALLINEAMENTO IVA E IMPOSTA DI REGISTRO Il Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) ha allineato la definizione di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione delle agevolazioni IVA (aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto) a quella rilevante ai fini dell'applicazione delle agevolazioni relative all'imposta di registro (al 2%). 3

4 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Reverse charge, le nuove fattispecie per le prestazioni relative agli edifici La Finanziaria 2015 ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2015, nuove fattispecie di reverse charge per ridurre i fenomeni di frode e di evasione IVA. Il meccanismo dell'inversione contabile, che prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell'iva dal cedente/prestatore all'acquirente/committente, si applica ora anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese nei confronti di soggetti IVA. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente - con la Circolare 14/E del per fornire i primi chiarimenti sulle nuove fattispecie di reverse charge, che saranno di seguito riepilogati. REVERSE CHARGE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI EDIFICI AMBITO APPLICATIVO DEI SERVIZI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI Tra le nuove fattispecie di reverse charge vi sono i servizi di pulizia, di demolizione di installazione di impianti e di completamento relative a edifici. I soggetti passivi IVA che prestano tali servizi devono applicare il meccanismo dell'inversione contabile a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato dalle parti e dalla tipologia di attività esercitata dal prestatore (pertanto si applica a tutte le prestazioni rese tra soggetti passivi IVA, anche nei confronti di committenti che non operano nel settore edile). Sono escluse le forniture di beni con posa in opera, in quanto tali operazioni ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. CONCETTO DI EDIFICIO Quello che conta, oltre alla soggettività passiva IVA in capo al committente, è la riconducibilità di tali prestazioni ad un edificio e la tipologia della prestazione. Per edificio il legislatore ha voluto limitare la disposizione in esame ai fabbricati, e non alla più ampia categoria degli immobili. Pertanto sono compresi i fabbricati ad uso abitativo, strumentali, compresi quelli di nuova costruzione, o le parti di essi. Sono compresi anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le unità in corso di definizione, cat. catastale F4. Sono escluse le prestazioni di servizio aventi ad oggetto terreni, parti di suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc... salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso. Il reverse charge non si applica poi alle prestazioni di servizi di pulizia 4

5 installazione impianti e demolizione relative ai beni mobili, di qualunque tipo. Per l'individuazione delle prestazioni rientranti nel meccanismo del reverse charge, si fa riferimento ai codici attività della Tabella Ateco 2007, di seguito riepilogati Pulizia generale (non specializzata) di edifici SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Anche se questo codice comprende anche la "pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali", tali operazioni non rientrano nella nozione di edifici pertanto il reverse charge non si applica. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPO DI SERVIZIO CODICE ATECO DESCRIZIONE PRESTAZIONI SOGGETTE AL REVERSE CHARGE SERVIZI DI DEMOLIZIONE demolizione Installazione di impianti elettrici in edifici o altre SERVIZI DI DEMOLIZIONE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI DI COMPLETAMENTO DI EDIFICI SERVIZI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (compresa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (compresa 5

6 manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (compresa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (compresa manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Intonacatura stuccatura e Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate SERVIZI DI COMPLETAMENTO DI EDIFICI Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. Tuttavia la posa in opera di arredi è esclusa dal reverse charge, in quanto non rientra nella nozione di completamento di edifici 6

7 Rivestimento pavimento e muri di Tinteggiatura e posa in opera i vetri Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni che riguardano edifici) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. "completamento di edifici". Se un contratto comprende una pluralità di prestazioni di servizi, solo in parte soggette al reverse charge (ad esempio installazione di impianti e altre generiche prestazioni di servizi non rientranti nel reverse charge) bisogna scomporre le varie operazioni, individuando quelle assoggettabili al reverse charge, in quanto l'inversione contabile costituisce la regola prioritaria. Tuttavia, in considerazione della complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, nel caso di un unico contratto di appalto avente ad oggetto interventi di restauro, di risanamento conservativo e di interventi di ristrutturazione edilizia, tale scomposizione non è necessaria, e si applicano pertanto le modalità ordinarie dell'iva, anche con riferimento alle prestazioni soggette a reverse charge. ENTRATA IN VIGORE Il meccanismo del reverse charge si applica, in relazione alle nuove fattispecie, alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio Per determinare il momento di effettuazione si deve fare riferimento alle regole ordinarie, di cui all'art. 6 del DPR 633/72. Non si applicano sanzioni per comportamenti difformi adottati prima del Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento. Distinti saluti 7

8 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Termini di pagamento dei versamenti delle imposte derivanti da Unico In considerazione del termine di versamento delle imposte derivanti da Unico, si ricorda che le scadenze di pagamento in linea generale sono: ; con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondandoli all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Non va effettuato alcun pagamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA. I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all'imposta dovuta. I TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DERIVANTI DA 730 UNICO E IRAP 2015 TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE MODELLO IVA (FORMA AUTONOMA) Senza maggiorazione dello 0,4% MODELLO IVA (FORMA UNIFICATA) Senza maggiorazione dello 0,4% Con maggiorazione dell'1,20% (0,40 3) Con maggiorazione dell'1,60% (0,40 4) UNICO PF Con maggiorazione dello 0,40% UNICO SP Con maggiorazione dello 0,40% UNICO SC 2015 ENTRO IL GIORNO 16 DEL 6 MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI IMPOSTA ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI UNICO SC 2015 ENTRO IL GIORNO 16 DEL ENTRO I 30 GIORNI 8

9 RELATIVO A SOGGETTI IRES CHE APPROVANO IL BILANCIO OLTRE 120 GIORNI DALLA CHIUSURA MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O DEL TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE 1 SUCCESSIVI DELL'ESERCIZIO IRAP Con maggiorazione dello 0,40% Con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati) VERSAMENTO 1 A RATA VERSAMENTO 1 A RATA 2 RATA ENTRO IL ENTRO IL SCADENZA % INTERESSI SCADENZA % INTERESSI RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA , , , , , , , , , ,81 VERSAMENTO 1 A RATA ,48 VERSAMENTO 1 A RATA 3 RATA ENTRO IL ENTRO IL SCADENZA % INTERESSI SCADENZA % INTERESSI RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA , , , , , , , , ,65 Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 1 Il limite massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, è il In caso di mancata approvazione del bilancio entro il , la società deve effettuare i versamenti entro il In questo caso l'importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. 3 In questo caso l'importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. 9

10 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Acquisto "prima casa": allineamento IVA e imposta di registro L'art. 33 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) ha allineato la definizione di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione delle agevolazioni IVA (aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto) a quella rilevante ai fini dell'applicazione delle agevolazioni relative all'imposta di registro (al 2%). In passato, infatti: ai fini dell'imposta di registro si applicava la classificazione catastale; ai fini IVA si applicavano i criteri di cui al DM 2 agosto 1969, prescindendo dalla categoria catastale nella quale l immobile risultava censito. Ciò creava un disallineamento normativo, che di recente il Decreto semplificazioni fiscali ha provveduto ad eliminare. Nella presente scheda, vediamo cosa è cambiato. PRIMA CASA: ALLINEAMENTO IVA E IMPOSTA DI REGISTRO ACQUISTO "PRIMA CASA" E TASSAZIONE In generale, l'imposta di registro è dovuta per l acquisto della prima casa se il cedente è: un privato non soggetto IVA; un impresa non costruttrice e non di ripristino (essa fatturerà in esenzione IVA ex art. 10, n. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972); un impresa costruttrice o di ripristino se l acquisto avviene dopo 5 anni dalla fine dei lavori, se questa non opta per l assoggettamento ad IVA (essa fatturerà in esenzione IVA ex art. 10, n. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972); qualunque impresa se si tratta di cessioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali (D.M. 22/04/2008), se il cedente non opta per l assoggettamento ad IVA (fatturerà in esenzione IVA ex art. 10, n. 8- bis,d.p.r. n. 633/1972). In tali fattispecie, l'imposta di registro si applica nella misura agevolata del 2% (in luogo dell aliquota ordinaria del 9%), come previsto dal 1 gennaio 2014 dall art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. La norma afferma, in particolare, che tale aliquota si applica: "Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)". La norma, pertanto, fa riferimento alla classificazione catastale dell'immobile, che non deve essere "di lusso", cioè non deve essere 10

11 stato classificato nelle categorie catastali: A/1 - abitazioni di tipo signorile; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. Con riguardo all'iva, poi, l acquisto della prima casa è soggetto a tale imposta se il cedente è: un impresa costruttrice/ripristino che cede l'immobile prima dei 5 anni dalla fine dei lavori; un impresa costruttrice/ripristino che cede l'immobile dopo i 5 anni ma ha scelto di sottoporre la cessione a IVA (con opzione espressa nell atto di vendita); qualunque impresa se si tratta di cessioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali (D.M. 22/04/2008), se il cedente opta per l assoggettamento ad IVA. In tali casi, l'iva si applica nella misura agevolata del 4% al ricorrere di determinati requisiti, che ora sono stati, appunto, allineati a quelli dell'imposta di registro. Ma vediamo nel dettaglio. "PRIMA CASA" AI FINI IVA PRIMA E DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI Il n. 21) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevedeva, prima del Decreto semplificazioni, che l'aliquota IVA ridotta al 4% si applicasse alle "case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969". Vi era, cioè, disparità normativa in quanto, ai fini IVA, l individuazione delle case di abitazione per le quali era possibile fruire delle agevolazioni era ancorata ai criteri dettati dal citato DM 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale nella quale l immobile risulta censito in Catasto, come invece avviene per l'imposta di registro. In particolare, si ricorda che il DM 2 agosto 1969 qualifica come "di lusso" alcune tipologie di unità immobiliari che presentano specifici requisiti (ad esempio, superficie superiore a 240 mq, esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina, piscina superiore a 80 mq, ecc.). Ora, dal , anche ai fini delle agevolazioni IVA, rileva che la "prima casa" non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali: A/1 - abitazioni di tipo signorile; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. I nuovi criteri rilevano anche per le abitazioni di lusso già costruite, in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione alla data di entrata in vigore del provvedimento. Con la Circolare n. 31/E/2014, l Agenzia delle Entrate ha precisato 11

12 che l aliquota IVA del 4% si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, di cui al n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all art. 13 della L. n. 408/1949 (c.d. fabbricati Tupini), effettuate nei confronti dei soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel n. 21) (condizioni agevolazioni prima casa ). REQUISITI "PRIMA CASA" Alla luce delle modifiche apportate, sia ai fini dell'imposta di registro che ai fini IVA, i requisiti necessari per usufruire dell imposizione ridotta sono quelli indicati alla nota II-bis all art. 1, Tariffa, Parte 1, Allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro), richiamata a sua volta dal n. 21) Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA), che riguardano l ubicazione dell immobile e le dichiarazioni che l acquirente deve inserire nell atto di compravendita. In particolare: l immobile deve trovarsi: nel territorio del comune in cui l acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall acquisto, la propria residenza; nel territorio del comune in cui l acquirente svolge la propria attività (se diverso dal comune di residenza); nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l attività il soggetto da cui dipende (se l acquirente è trasferito all estero per ragioni di lavoro); in qualsiasi comune del territorio italiano se l acquirente è un cittadino italiano emigrato all estero, purché l immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano; nell atto l acquirente deve dichiarare di: non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione ubicata nel territorio del comune ove è situato l immobile da acquistare; non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa ; impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l immobile da acquistare, qualora già non vi risieda; (in alternativa al requisito della residenza) l acquirente può rendere la dichiarazione che l immobile è ubicato nel comune in cui svolge la sua attività lavorativa; voler fruire dei benefici fiscali concernenti l imposta di registro per l acquisto della prima casa. 12

13 L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31/E/2014, ha precisato che a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto semplificazioni, in sede di stipula dell atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull abitazione per il quale si intende fruire dell aliquota IVA del 4%, deve essere dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore, oltre all attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell agevolazione di cui alla Nota II-bis all art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). In caso di cessioni soggette ad IVA, le dichiarazioni concernenti la sussistenza delle condizioni, riferite al momento in cui si realizza l effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti 13

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