Indice. 1 Generalità, libertà di organizzazione e limiti costituzionali: art. 8 comma 2 Cost

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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO ECCLESIASTICO LEZIONE IX LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA PROF. MARCO SANTO ALAIA

2 Indice 1 Generalità, libertà di organizzazione e limiti costituzionali: art. 8 comma 2 Cost Rapporti tra lo Stato e le rappresentanze delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: le intese (ex art. 8 comma 3 Cost.) Le garanzie di libertà espresse nella Costituzione: gli artt. 19 e 20 Cost I ministri di culto delle confessioni acattoliche Enti ecclesiastici delle confessioni acattoliche Il matrimonio celebrato innanzi ai ministri dei culti acattolici di 16

3 1 Generalità, libertà di organizzazione e limiti costituzionali: art. 8 comma 2 Cost. La Costituzione italiana, dopo aver stabilito, nell art. 7, i principi fondamentali concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, nel successivo articolo 8, al 2 e 3 comma, detta le norme di base sui rapporti con tutte le altre confessioni religiose. Per indicare queste ultime, la Carta Costituzionale utilizza l espressione confessioni religiose diverse dalla cattolica. Tale formula, nella sua genericità, comprende una molteplicità di situazioni, che possono essere ricondotte a realtà socio-religiose completamente diverse tra loro, come l ebraismo, le altre confessioni cristiane, l islamismo e le più svariate professioni di fede. Mentre l art. 8 comma 1 della Costituzione, prevedendo l eguale libertà di tutte le confessioni religiose innanzi alla legge, si riferisce a tutti i culti, compresi quelli non cattolici, i commi seguenti si indirizzano, esclusivamente, alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Nell art. 8 comma 2, il legislatore costituente ha sancito la libertà di organizzazione delle confessioni acattoliche, che si estrinseca nella possibilità, offerta a tali confessioni, di organizzarsi autonomamente, secondo un proprio statuto e quindi di autodeterminarsi anche nei confronti dello Stato. Tale potere di autodeterminazione incontra il limite dell ordinamento giuridico italiano, con il quale detti statuti non debbono essere in contrasto. Gran parte della dottrina è concorde nel ritenere che questo limite, enunciato in maniera puramente generica nel dettato costituzionale, debba essere ricercato nell ordine pubblico e nel buon costume, mentre rimane competenza del potere esecutivo il compito di accertare che gli statuti a carattere religioso siano conformi all ordinamento giuridico italiano. Pertanto, possiamo concludere che, in base all art. 8 comma 2 Cost., contenente una norma generale di riconoscimento statuale, tutte le confessioni religiose organizzate danno vita ad altrettanti ordinamenti giuridici originari e indipendenti da quello dello Stato. Inoltre, quando quest ultimo detta norme che riguardano le confessioni acattoliche, l art. 8, comma 3 Cost. specifica che i rapporti di esse con lo Stato italiano devono essere regolati per legge sulle base di intese con le relative rappresentanze. 3 di 16

4 2 Rapporti tra lo Stato e le rappresentanze delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: le intese (ex art. 8 comma 3 Cost.). Il già citato art. 8 comma 3 Cost. stabilisce che i rapporti fra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge statuale e che tale legge sia emanata sulla base di intese con le rappresentanze delle confessioni. Al fine di qualificare esattamente la posizione e la natura delle intese dello Stato con le confessioni di minoranza, oggetto di base di una legge di reciproca regolamentazione, occorre tener presente che l art. 8 comma 2 Cost., garantendo alle religioni acattoliche la libertà organizzativa, disciplina i rapporti dello Stato con tali organizzazioni riguardo alla sfera interna di ciascuna, escludendo l ingerenza statuale nella formazione degli statuti. Invece, il terzo comma dell art. 8 Cost. si riferisce all ipotesi che si renda necessario od opportuno che il legislatore detti norme riguardanti le confessioni di minoranza, quando queste si pongano in rapporto con il mondo esterno e agiscano nell ambito della società civile e, in vista di ciò, garantisce a tali organizzazioni che la legge sarà emanata sulla base di intese con le relative rappresentanze. Bisogna, però, sempre tener ben presente che i rapporti fra lo Stato e queste confessioni preesistono alle eventuali intese. La norma dell art. 8 comma 3 Cost. ha dato luogo a vari problemi, in particolare, riguardo alla natura giuridica delle intese, alla posizione di queste nei confronti del procedimento legislativo, alla capacità di stipularle, alla determinazione della rappresentanza dei culti ed al possibile contenuto delle intese stesse. Inoltre, il suddetto articolo contiene una riserva di legge nella materia della disciplina dei rapporti fra Stato e confessioni diverse dalla cattolica. Tale riserva è annoverata tra le riserve assolute di legge o, addirittura, fra le riserve rinforzate o aggravate, nel senso che il potere legislativo deve essere esercitato con modalità particolari, ossia soltanto sulla base degli accordi e delle intese con le confessioni religiose previste dagli artt. 7 e 8 Cost.. Seconda parte autorevole della dottrina (Finocchiaro), la norma in questione, prevedendo l emanazione di leggi concordate, riserva alle confessioni di minoranza un trattamento analogo a quello previsto per la Chiesa cattolica. Pertanto, tali intese avrebbero la natura giuridica di veri e propri concordati, ex art. 7 comma 2 Cost.. Invece, secondo altri studiosi, le intese previste dall art. 8 comma 3 Cost., sono convenzioni di diritto pubblico interno, secondo altri ancora sarebbero atti meramente politici. Ad ogni modo, è fuori dubbio la natura pattizia di tali intese, sostenuta anche da un insigne giurista come Vezio 4 di 16

5 Crisafulli, considerato il fatto che la legislazione statale in materia ecclesiastica deve essere preventivamente concordata e non unilaterale. In base alla sentenza n. 59/1958 della Corte Costituzionale, lo Stato italiano avrebbe soltanto una facoltà e non un obbligo di stipulare intese con i culti acattolici, ma, una volta raggiunta l intesa, ne conseguirebbe per lo Stato l obbligo di emanare una legge conforme all intesa raggiunta. Tali intese sono, rispetto alla legge di cui stanno alla base, una condizione di legittimità costituzionale, un presupposto autorizzativo diretto a porre un limite per il legislatore ordinario, in quanto la legge deve essere assolutamente conforme alle intese. La prima di tali intese fu stipulata nel 1984 con la legge n. 449 ed era diretta a disciplinare i rapporti tra Stato italiano e le Chiese appartenenti alla Tavola Valdese. Lo Stato italiano ha, poi, provveduto a firmare intese con altre confessioni religiose acattoliche: - le già citate Chiese Valdesi e Metodiste (tra loro collegate con Patto di integrazione dell agosto del 1975; 21/02/1984); - Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno: 29/12/1986; - Assemblea di Dio in Italia (cd. Pentecostali): 29/12/1986; - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: 27/02/1987. A tali intese hanno fatto seguito altrettante leggi di attuazione: - L. n. 449/1984: norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese; - L. n. 516/1988: norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno; - L. n. 517/1988: norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia; - L. n. 101/1989: norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione delle Comunità ebraiche italiane. Attraverso tali intese si riconosce alle confessioni religiose interessate un ampio regime di libertà, tale da garantire a queste ultime un trattamento non dissimile da quello riservato alla Chiesa cattolica. E naturalmente da escludere che, attraverso le intese, lo Stato possa derogare alle norme sulla libertà religiosa o che le confessioni religiose possano disporre delle facoltà discendenti da tale diritto pubblico, per rinunciare a qualcuna di esse, come ad esempio, il diritto di propaganda, in cambio di aiuti economici o di altre utilità, ovvero che lo Stato possa concedere ad una confessione un regime privilegiato di libertà in violazione dell art. 8 comma 1 Cost.. 5 di 16

6 I principi fondamentali cui si ispirano le intese possono essere così sintetizzati: 1) non applicabilità della legge sui culti ammessi (L. n. 1159/1929), che prevede un controllo statuale sulla vita e sull attività delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; 2) rinuncia da parte delle confessioni acattoliche a qualunque contribuzione finanziaria e statale e a qualunque privilegio, cui corrisponde l impegno, da parte dello Stato italiano, di astenersi da qualunque forma di ingerenza nelle strutture ecclesiastiche; 3) possibilità di svolgere assistenza spirituale ai militari, ai degenti in istituti ospedalieri, ai ricoverati in case di cura o di riposo, ai ristretti in istituti di prevenzione e pena, senza che, tuttavia, questo comporti oneri per lo Stato; 4) migliori garanzie per l esonero dall insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica; 5) facoltà di esercitare nelle scuole, ove richiesto, l insegnamento religioso, restando a carico delle chiese i relativi oneri finanziari; 6) riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme delle confessioni religiose che hanno stipulato intese; 7) riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici appartenenti a dette confessioni, autonomia di gestione degli enti; 8) mancanza dell approvazione governativa in ordine alla nomina dei ministri di culto. Per quanto riguarda l organo statuale competente a stipulare le intese, sembra fuori di dubbio che tale competenza spetti al Governo. Queste, infatti, sono dirette all emanazione di una legge e, perciò, sono accordi che devono essere valutati sotto il profilo dell opportunità politica e del rispetto della Costituzione. Essendo la stipulazione delle intese di competenza degli organi di direzione politica, esse richiedono l intervento del Presidente del Consiglio, per le intese a carattere generale o aventi contenuti molteplici, oppure, quando l intesa investa la competenza di un singolo dicastero, l intervento del Ministro che ha la direzione politica del settore interessato. E ovvio che sia il Presidente del Consiglio, sia i singoli ministri potrebbero delegare, di volta in volta, altri soggetti per lo svolgimento delle trattative e la stipulazione degli accordi. In ogni caso, l intesa raggiunta sia dal Presidente del Consiglio, sia dai singoli Ministri, deve essere sempre portata all esame del Consiglio, il quale è competente tanto ad autorizzare la stipulazione dell intesa, quanto a deliberare la presentazione del disegno di legge di approvazione dell intesa stipulata. Il Presidente del Consiglio può istituire, presso la Presidenza stessa, un apposita Commissione, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza, la quale ha il compito di preordinare gli studi e le 6 di 16

7 linee operative per realizzare le intese che siano richieste dalle confessioni di minoranza. Il Sottosegretario, una volta conclusa la trattativa e siglata la bozza d intesa con i rappresentanti della confessione interessata, la trasmette con una sua relazione al Presidente del Consiglio. Infine, il Parlamento, che ha il compito di tradurre in legge le intese, ha come unica limitazione agli accordi il rispetto della Costituzione. Il procedimento legislativo per l esecuzione delle intese ha inizio con la presentazione al Parlamento del disegno di legge necessario per adattare l ordinamento italiano al contenuto delle intese stesse. L iniziativa compete in modo esclusivo al Governo, in quanto esso è il solo organo legittimato a stipulare le intese ed a fare attribuire ad esse efficacia nel diritto statuale. Tale disegno di legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sarà d iniziativa o del Presidente del Consiglio, nel caso di accordi di carattere generale, o di un singolo Ministro, nel caso di accordi limitati alla sua sola competenza. La legge non deve far altro che dare esecuzione alle intese, perciò sono esclusi gli emendamenti, in quanto le norme sono qualificate solo come norme di approvazione. La legge di approvazione delle intese non può essere sospesa, modificata, derogata o abrogata, se non in esecuzione di nuove intese fra lo Stato e la confessione interessata. Codeste leggi, inoltre, sono garantite dalla Costituzione nei confronti di qualsiasi legge ordinaria. Pertanto, il legislatore dovrebbe far emanare una legge costituzionale per modificare o abrogare la legge esecutiva delle intese, ricorrendo ad un procedimento di revisione costituzionale. 7 di 16

8 3 Le garanzie di libertà espresse nella Costituzione: gli artt. 19 e 20 Cost. Nella disposizione dell art. 19 della Costituzione, la libertà religiosa è considerata come un diritto soggettivo dei singoli e dei gruppi sociali. L articolo suddetto, riconoscendo la libertà religiosa sotto i due profili ora menzionati, garantisce a tutti, nel suo pratico estrinsecarsi, tre diritti fondamentali: - il diritto di manifestare liberamente la propria fede, in forma individuale o associata; - il diritto di fare propaganda in materia religiosa; - il diritto all esercizio privato e pubblico del culto, con il solo limite rappresentato dalla contrarietà di tali riti al buon costume. I principi espressi da tale norma si devono considerare come una proiezione in materia religiosa delle statuizioni di fondo enunciate dagli artt. 2 e 21 Cost., che riconoscono rispettivamente i diritti inviolabili dell uomo e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, rispondendo all esigenza di garantire l attuazione dei diritti di libertà e di uguaglianza tutelati dalla Carta Costituzionale del Nell art. 19 Cost. non c è l assicurazione di libertà a favore di una sola confessione religiosa, ma un assicurazione a favore di tutti gli individui e di tutte le confessioni, contemplando la posizione giuridica delle minoranze religiose nell ambito dell assetto costituzionale. Non v è, inoltre, discriminazione nella nostra Carta Costituzionale tra una religione ufficiale o di Stato, pienamente riconosciuta, e tutte le altre confessioni, semplicemente tollerate. Tutti gli individui e tutti i gruppi sociali possono esercitare le facoltà sopra menzionate, della professione della fede religiosa, della propaganda e del culto, riconosciute dalla norma in esame, senza che l autorità dello Stato possa pretendere di esercitare alcun controllo preventivo sul compimento di tali attività. L ambito del diritto di libertà religiosa, quale risulta dalla norma qui considerata, non può essere limitato in via preventiva da alcun potere pubblico. Infatti, il diritto dei singoli e dei gruppi sociali non trova alcun limite preventivo, neppure per quanto attiene all esercizio del culto. Anche se quest ultimo non può estrinsecarsi in riti contrari al buon costume, tuttavia, l intervento dell autorità statale potrebbe essere ammissibile solo in via repressiva e, mai, in via preventiva. Pertanto, la libertà religiosa non è solo un diritto soggettivo, ma un diritto pubblico soggettivo, in quanto può essere azionato nei confronti dello Stato. La formula dell art di 16

9 Cost. importa che, tutte le volte in cui l autorità credesse di dover adottare provvedimenti limitanti l esercizio delle facoltà anzidette, questi sarebbero illegittimi, così come sarebbero anticostituzionali le norme di legge ordinaria che mirassero a restringere o a reprimere la libertà religiosa di singoli o gruppi sociali. L art. 20 Cost. prevede, con riguardo ai gruppi religiosi che: il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività, onde evitare, come già accaduto in passato, che il legislatore ordinario possa imporre norme limitative della libertà di costituzione e dell attività degli enti di culto. Il carattere ecclesiastico si riferisce, in base alla totalità della dottrina, non solo agli enti collegati con la Chiesa cattolica, ma anche agli enti delle altre confessioni religiose. Occorre, inoltre, precisare che la norma dell art. 20 Cost. non garantisce indiscriminatamente tutti gli enti confessionali, bensì solo quelli di essi che perseguano un fine di religione o di culto. La disposizione concerne associazioni ed enti, sia che abbiano, sia che non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, prendendo in esame il momento della formazione dell organismo. 9 di 16

10 4 I ministri di culto delle confessioni acattoliche. Possono definirsi ministri del culto, in base alla legge italiana, tutti coloro che, nell ambito di una qualunque confessione religiosa, posseggono una potestà di magistero sui fedeli. In ordine ai ministri di culto appartenenti alle confessioni religiose acattoliche, occorre distinguere tra ministri di culto appartenenti a confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato e ministri di culto appartenenti alle altre confessioni religiose, disciplinate dalla L. n 1159/1929. Per quanto concerne i primi, rivestono la qualifica di ministri di culto quelli nominati dalle rispettive confessioni religiose, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato italiano in ordine a tale nomina. Per quanto riguarda i secondi, la nomina da parte della confessione religiosa di appartenenza non è sufficiente, accorrendo a tale scopo, un decreto di approvazione da parte del Ministero dell Interno, perché gli atti compiuti da tali soggetti producano effetti civili (art. 3 L. n. 1159/1929). La mancata approvazione da parte dell Autorità governativa, pur non essendo di ostacolo all esercizio, da parte del ministro del culto del proprio ministero, impedisce che gli atti da questi compiuti abbiano valore nell ordinamento giuridico statale. Nel caso in cui i seguaci della confessione, cui appartiene il ministro di culto che chiede l approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani, oppure nel caso in cui al Ministro di culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, ai sensi dell art. 7 della L. n. 1159/1929, il ministro di culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana (art. 21 R.D. n. 289/1930). 10 di 16

11 5 Enti ecclesiastici delle confessioni acattoliche. Anche le confessioni religiose diverse dalla cattolica possono istituire enti con finalità di culto. Quanto alla disciplina alla quale questi enti sono soggetti, occorre distinguere tra enti ecclesiastici facenti parte di confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato italiano le intese previste dall art. 8 comma 3 della Costituzione ed enti derivanti da tutte le altre confessioni acattoliche. Il trattamento riservato ai primi risulta sicuramente più favorevole, sia sotto il profilo del riconoscimento della personalità giuridica, che sotto il profilo dei controlli legati alla loro attività. Invece, gli enti delle confessioni acattoliche che non hanno stipulato intese con lo Stato italiano possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, in base all art. 2 della L. n. 1159/1929, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell Interno, uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri. E da segnalare che il Consiglio dei Ministri è chiamato a valutare, discrezionalmente, l opportunità del riconoscimento sotto il profilo politico. Il riconoscimento ha luogo su richiesta di qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro dell Interno, presentata al prefetto competente per territorio. Dallo statuto dell ente religioso devono risultare lo scopo, i mezzi finanziari per il suo raggiungimento, gli organi di amministrazione e le norme di funzionamento. Tali enti sono soggetti alle leggi civili dello Stato italiano concernenti l autorizzazione governativa per gli acquisti e per l alienazione dei beni delle persone giuridiche. Per quanto concerne, poi, il riconoscimento della personalità giuridica degli enti promananti da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato le intese di cui all art. 8 comma 3 Cost., la normativa contenuta nelle leggi di attuazione delle intese si diversifica da religione a religione. Bisogna, pertanto, distinguere ogni singolo culto. In particolare: - gli enti delle Chiese valdesi e metodiste, a cui si applica il regime dell art. 12 della L. n. 449/1984, ottengono il riconoscimento della personalità da parte dello Stato su richiesta della Tavola Valdese, allegando una delibera del Sinodo, che attesti il fine di culto, istruzione o beneficenza dell ente. Nel riconoscimento di tali enti non sembra che alla pubblica amministrazione sia stato attribuito alcun potere discrezionale, perché la deliberazione sinodale in questione è riconosciuta dalla legge di attuazione dell intesa. Al Governo, pertanto, non resta altro che verificare, in base alla documentazione fornita, il carattere ecclesiastico dell ente e che questo persegua i fini anzidetti. La personalità 11 di 16

12 giuridica civile di tali enti cessa o per iniziativa della Tavola Valdese o per mutamento dei fini; - gli enti delle Chiese avventiste del settimo giorno, sulla base dell Intesa stipulata con lo Stato italiano ed approvata con la L. n. 516/1988, sono riconosciute come persone giuridiche in quanto abbiano un fine di religione o di culto, con decreto del Ministro dell Interno, udito, se ritenuto utile, il parere del Consiglio di Stato. Il fine di religione o di culto è accertato, di volta in volta, dall autorità amministrativa e, agli effetti delle leggi civili, consiste nello svolgimento delle attività dirette all esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all educazione cristiana. Oltre a tale requisito, l ente avventista, per essere riconosciuto, deve essere rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano domiciliato in Italia. Tali enti sono riconosciuti come appartenenti alle Chiese avventiste, quando la domanda di riconoscimento, oltre ad essere presentata da chi rappresenta l ente, sia stata previamente deliberata dall Unione. Una volta ottenuto il riconoscimento statuale, gli enti in questione acquistano nel diritto italiano la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti e hanno l obbligo di iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Quando il mutamento di fine faccia perdere all ente avventista uno dei requisiti per il riconoscimento, esso perde anche la personalità giuridica, che è revocata con decreto del Ministro dell Interno, sentiti il Consiglio di Stato, se ritenuto utile, e l Unione delle Chiese avventiste; - per quanto concerne gli enti delle Assemblee di Dio in Italia (A.D.I.), (cd. Pentecostali), la L. n. 517/1988, dopo aver menzionato l ente già riconosciuto e quelli che la stessa legge ha provveduto a riconoscere come persone giuridiche all art. 14, non contiene alcuna norma che disciplini il futuro riconoscimento di altri enti. Questo, perciò, ove sia richiesto, potrà aver luogo a norma delle comuni disposizioni del codice civile (artt. 12 e 14 e ss), dal momento che alle A.D.I. non sono più applicabili le norme della L. n. 1159/1929, purchè l ente abbia fini di culto o di religione; - per quanto riguarda le Comunità ebraiche e l Unione di esse, lo Stato italiano ha riconosciuto la personalità giuridica delle stesse con la L.n. 101/1989. In base all art. 18 comma 3 della suddetta legge, le Comunità riconosciute sono specificamente menzionate in tale articolo, il quale prevede, anche, che eventuali nuove comunità possano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica secondo il sistema ordinario del decreto, emesso 12 di 16

13 dal Ministro dell Interno, sentito il Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità interessata e dell Unione. Anche tali enti devono avere fini di religione o di culto, oltre ad essere stati approvati dalla Comunità competente per territorio e dall Unione. A proposito dell attività di questi enti ecclesiastici acattolici, civilmente riconosciuti, la normativa contenuta nelle rispettive intese e nelle relative leggi di attuazione (L. n. 449/1984; L.n. 516/1988; L. n. 517/1988; L. n. 101/1989) prevede che la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione si svolgano sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza dello Stato italiano. Per gli acquisti compiuti da tali enti si applicano le disposizione contenute nelle leggi civili relative alle persone giuridiche. 13 di 16

14 6 Il matrimonio celebrato innanzi ai ministri dei culti acattolici. Il matrimonio celebrato innanzi a ministri di culti acattolici che non hanno stipulato intese con lo Stato italiano, ex art. 8 comma 3 Cost. (denominato matrimonio acattolico), è disciplinato dalla L. n. 1159/1929 agli artt e dal relativo decreto di attuazione R.D. n. 289/1930, agli artt Tale matrimonio produce, dal giorno della celebrazione, a seguito della iscrizione nei registri dello stato civile, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all ufficiale dello stato civile, purchè siano rispettate tutte le disposizioni, minuziosamente dettate in materia, dalla legge sopra citata. E controverso in dottrina se tale matrimonio acattolico sia un matrimonio religioso rilevante agli effetti civili, un matrimonio civile, oppure un terzo tipo di matrimonio. Il nodo non è stato del tutto sciolto; tuttavia, la dottrina maggioritaria ritiene che si tratti di un matrimonio civile celebrato in forma speciale: esso, per opportunità pratica, non si celebra davanti all ufficiale di stato civile, ma davanti al ministro acattolico a seguito di una speciale delegazione che l ufficiale di stato civile fa al Ministro del culto per la celebrazione del matrimonio agli effetti civili. In particolare, affinché il matrimonio in questione sia valido secondo il diritto dello Stato italiano, occorre che si faccia luogo ai seguenti adempimenti: - il matrimonio deve essere celebrato davanti ad un ministro di una delle confessioni di minoranza, la cui nomina sia stata approvata dal Ministero dell Interno (art. 7 L. n. 1159/1929). L approvazione della nomina del ministro di culto è un requisito della validità civile del matrimonio. Inoltre, il ministro di culto, abilitato ad assistere alla celebrazione di matrimoni, deve avere la cittadinanza italiana e parlare la lingua italiana (art comma R.D. n. 289/1930); - le parti, nel richiedere la pubblicazione all ufficiale dello stato civile competente, devono dichiarare l intenzione di celebrare il matrimonio avanti al ministro di culto. In conseguenza, l ufficiale dello stato civile dovrà adempiere a tutte le formalità del codice civile, al fine di accertare che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le norme civili; - l ufficiale dello stato civile, effettuata la pubblicazione e gli accertamenti anzidetti, ove nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio, rilascia un autorizzazione, 14 di 16

15 indicante anche il nome del ministro di culto davanti al quale la celebrazione dovrà aver luogo e la data del provvedimento ministeriale di approvazione della nomina; - il ministro di culto, a sua volta, dovrà dare lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 c.c. e ricevere alla presenza di due testimoni, idonei secondo la legge civile, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie; - immediatamente dopo la celebrazione, ai fini della formazione del vincolo, è necessario che il ministro di culto rediga, in unico originale ed in lingua italiana, l atto di matrimonio, che deve contenere tutte le indicazioni elencate nell art. 10 della L. n. 1159/1929; - subito dopo aver compilato l atto di matrimonio e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione, tale atto dovrà essere trasmesso, in originale, a cura del ministro di culto, all ufficiale di stato civile autorizzante, il quale, entro le ventiquattro ore, dovrà curarne la trascrizione nei registri matrimoniali dello stato civile; - dell avvenuta trascrizione dovrà essere data notizia al ministro di culto che ha celebrato il matrimonio; detto ministro, a differenza del parroco cattolico, non ha facoltà di rilasciare copia del certificato dell atto di matrimonio innanzi a lui celebrato. Mancano norme per la trascrizione tardiva di tale matrimonio; però, il matrimonio in questione, se l atto è irregolare o smarrito o trasmesso in ritardo, può essere trascritto con il procedimento di rettificazione, di competenza del tribunale, previsto dagli artt. 454 e ss. c.c.. Per quanto concerne i matrimoni celebrati innanzi ai ministri di culto appartenenti alle confessioni acattoliche che hanno stipulato le intese di cui all art. 8 comma 3 Cost., essi sono disciplinati dagli artt. 11 della L. n. 449/1984, (Chiese valdesi e metodiste) dall art. 18 della L. n. 516/1988, (Chiese cristiane avventiste del 7 giorno), dall art. 12 della L. n. 517/1988 (Assemblee di Dio in Italia, A.D.I. o Pentecostali) e dall art. 14 della L. n. 101/1989, (Unione delle Comunità ebraiche italiane) i quali ricalcano, sostanzialmente, pur con le dovute differenze da confessione a confessione, il contenuto dell art. 8.1 del nuovo Concordato. Le intese sopraddette prevedono, per tali matrimoni acattolici, il riconoscimento degli effetti civili, purchè il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme della rispettiva confessione religiosa debbono comunicare tale intenzione all ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni. L ufficiale dello 15 di 16

16 stato civile, che ha proceduto ad effettuare le pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio, secondo le vigenti norme di legge, e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi, in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme del relativo ordinamento confessionale e nel comune indicato dai nubendi, deve, altresì, attestare che ad essi siano stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando lettura degli articoli del codice civile al riguardo (solo per gli ebrei, tale lettura è fatta dal ministro del culto dopo la celebrazione del matrimonio). Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta, rilasciato dall ufficiale dello stato civile, all atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. Il ministro del culto, innanzi al quale è avvenuta la celebrazione, deve trasmettere, non oltre i cinque giorni dalla stessa, all ufficiale dello stato civile un originale dell atto di matrimonio, affinché venga effettuata la trascrizione. L ufficiale dello stato civile, a sua volta, constatata la regolarità dell atto di matrimonio e l autenticità del nulla osta ad esso allegato, effettua la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento dell atto e ne dà notizia al ministro di culto. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. I ministri di culto avventisti o appartenenti alle A.D.I. o ebraici, a differenza di quelli valdesi e metodisti, devono essere cittadini italiani. La mancanza di tale requisito comporta la nullità del matrimonio. 16 di 16

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