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1 FOROEUROPEO il portale del giurista AVVOCATI PER L EUROPA Il Presidente Sezione Roma Avv. Antonio Rizzo Il Presidente Avv. Domenico Condello i quaderni giuridici a cura della redazione di ForoEuropeo e del Centro studi di Avvocati per l europa La diffamazione utilizzando le nuove tecnologie: la responsabilità penale e civile a cura di Caterina Flick e Samantha Luponio Introduzione L uso delle nuove tecnologie (in particolare internet) come strumento di diffamazione pone problemi nuovi. In particolare si evidenziano: l estrema facilità con cui è possibile divulgare informazioni lesive dell onore e della reputazione di chicchessia; il fatto che un mezzo di comunicazione di massa è agevolmente utilizzabile da non professionisti; la difficoltà di accertamento del reato e di perseguimento del colpevole. Tutto ciò porta spesso ad una caccia al colpevole, poco importa che si tratti dell autore, o che si tratti, invece, del soggetto che rende possibile la diffamazione: basti pensare, a questo proposito, alla nota vicenda che ha visto come protagonisti Google e l associazione Vivi Down, in relazione alla pubblicazione di un video amatoriale diffamatorio su You Tube. Si ritenuto opportuno affrontare il tema partendo dai profili generali della diffamazione, per poi esaminare gli aspetti più rilevanti in relazione alla diffamazione con le nuove tecnologie (internet in particolare). I - Profili generali Codice Penale - Articolo 595 Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 Il reato di diffamazione consiste nell offendere l altrui reputazione, comunicando con più persone. Il reato è a condotta libera, l uso del gerundio (comunicando con più persone) evidenzia però come siano rilevanti sia il profilo attivo dell azione, che quello passivo, che coincide con la ricezione del messaggio. Il reato si consuma nel momento in cui l offesa è percepita all esterno. La individuazione dell effettivo destinatario dell offesa è condizione essenziale e imprescindibile per attribuire ad essa una rilevanza giuridico-penale. La nozione di reputazione è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel corso degli anni. In sintesi, oggetto di tutela del reato è l onore dell individuo, in tutte le sue manifestazioni: in primo luogo la percezione che la persona ha di sé stessa; in secondo luogo la percezione che della persona ha il mondo circostante e l interesse del soggetto a che il mondo circostante non abbia di lui una percezione negativa. La reputazione, tuttavia, non risiede in uno stato o sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, né nell amor proprio: la reputazione è il senso della dignità personale nell opinione degli altri, un sentimento limitato dall idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento. La lesione all onore, dunque, si riscontra non in base alla mera sensibilità dell offeso, ma ove l offesa abbia carattere di obiettività. Elemento soggettivo L elemento psicologico del reato di diffamazione si identifica nel dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di comunicare a più persone espressioni o informazioni delle quali si conosce la valenza lesiva dell altrui reputazione (coscienza della idoneità diffamatoria). Nessuna rilevanza, invece, può attribuirsi ai fini o motivi dell agente. Il dolo, dunque, si scompone nei seguenti elementi: volontà della condotta (in cui consiste l offesa); consapevolezza e volontà di comunicare con più persone; consapevolezza dell attitudine offensiva della condotta stessa. Lo stretto rapporto esistente tra elemento materiale ed elemento soggettivo del reato di diffamazione viene in genere descritto come dolus in re ipsa, nel senso che la volontà lesiva è implicita nell enunciazione dell espressione oggettivamente offensiva. In questo senso si ritiene necessario che l agente abbia anche la 1

2 consapevolezza della percezione e della comprensione da parte di terzi, per non annullare del tutto il dolo nella condotta. Diffamazione e libertà di manifestazione del pensiero Nella originaria impostazione del Codice Rocco il reato di diffamazione attua una tutela formale dell onore e della reputazione. Per tale ragione la verità dell addebito offensivo non aveva alcuna efficacia scriminante del reato; le uniche eccezioni erano contenuto nell articolo 596 del codice penale, in riferimento a limitati casi di prevalenza dell interesse pubblico sul bene dell onore e della reputazione (la pendenza di un processo penale che riguardi l addebito lesivo e la notizia che riguardi un pubblico ufficiale per l esercizio delle funzioni). La possibile incompatibilità fra la tutela formale dell onore e della reputazione e la libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall articolo 21 della Costituzione, ha portato a sviluppare alcune scriminanti specifiche (diritto di cronaca, di critica, di satira, attivabili attraverso l articolo 51 del codice penale) e all individuazione di limiti per il loro esercizio. La Corte Costituzionale con sentenza 175/1971 individuò la cronaca e la critica come diritti soggettivi pubblici costituzionalmente tutelati dall art. 21 della Costituzione, il cui esercizio ha efficacia scriminante ex art. 51 c.p.; poiché anche l onore e la reputazione sono costituzionalmente tutelati - in quanto attinenti alla dignità della persona - in caso di contrasto con il diritto di cronaca e di critica il punto di equilibrio deve rinvenirsi nei limiti di esercizio del diritto di cronaca (verità del fatto narrato, interesse pubblico, forma civile espressiva). In quest ottica la verità della comunicazione da cui deriva la lesione dell onore ne muta la dimensione: la verità dell addebito riveste ora una potente funzione scriminante - che si è estesa sino a trasformarsi in un corollario naturale dell accertamento del reato, costantemente oggetto di verifica tesa ad attuare così una tutela sostanziale del bene giuridico dell onore, che incide profondamente sulla sua dimensione e sul suo contenuto, per cui l addebito intanto è illecito in quanto non risponde a verità. In sostanza la verità del fatto, componente del diritto soggettivo di libera espressione del pensiero ha assunto, nei confronti della diffamazione, un rilievo molto superiore a quello ordinariamente esercitato dalle scriminanti rispetto agli altri reati (in cui le cause di non punibilità sono verificate ed applicate eccezionalmente e sussistono in relazione a variazioni peculiari del fatto tipico). Le scriminanti: - il diritto di cronaca E inteso come il diritto di pubblicare il resoconto di fatti di cui si è venuti a conoscenza ed è estrinsecazione fondamentale della libertà di stampa. I presupposti per l esercizio del diritto sono: la verità del fatto; l interesse pubblico alla divulgazione della notizia; la continenza o forma civile espressiva. Tali limiti costituiscono lo strumento attraverso il quale si attua il contemperamento dell esercizio del diritto di cronaca con il bene dell onore e della reputazione, a cui viene riferito fondamento costituzionale attraverso gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il concetto di verità è mitigato rapportandolo: all uso legittimo delle fonti di informazione; all attendibilità o al serio accertamento della notizia; alla verosimiglianza. Per altro verso è stata riconosciuta l importanza dell aspetto soggettivo, valorizzato nell ambito della scriminante putativa. L interesse pubblico può essere definito solo in termini tautologici (fatti ai quali la collettività è veramente interessata), generici (notevoli e importanti emergenze della vita individuale), analitici (fatti di grande rilievo sociale). Il limite dell interesse pubblico vale anche a scriminare le intromissioni nella vita privata di soggetti pubblici o uomini politici (tutelata dal d.lgs. 196/03, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, cd. codice della privacy ). La continenza deve essere sostanziale e formale. Continenza sostanziale è la relazione (pertinenza) tra il fatto e la narrazione. La continenza formale attiene invece alla sola forma espressiva, senza correlazione con l interesse pubblico (correttezza del linguaggio). - il diritto di critica La giurisprudenza ha elaborato il diritto di critica in maniera compiuta negli ultimi dieci anni, differenziandone contenuto e limiti dal diritto di cronaca. Il diritto di critica si distingue dal diritto di cronaca in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nella espressione di un giudizio o di un opinione che come tale non può essere rigorosamente obiettiva (sarebbe, anzi, contraddittorio pretenderlo) dato che corrisponde al punto di vista di chi la manifesta, esprimendo convincimenti, valori, credenze necessariamente individuali e differenti dagli altri. L unico limite posto all esercizio del diritto di critica è nella rilevanza sociale dei comportamenti a cui si riferisce la manifestazione del giudizio (rilevanza dell interesse pubblico o sociale della critica). Per questo il diritto di critica va riconosciuto nei confronti 2

3 di personaggi la cui voce ed immagine abbia una vasta risonanza nella collettività grazie ai mezzi di comunicazione; l estensione del diritto di critica sarà tanto maggiore quanto sarà più alta la posizione o più rilevante il comportamento del soggetto criticato. In sintesi, i criteri per la valutazione dell interesse pubblico sono due: quello del rilievo del destinatario dell offesa; quello della rilevanza del fatto oggetto del giudizio. Infatti solo l esigenza di soddisfare l interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale può giustificare la prevalenza della tutela del diritto di libera manifestazione del pensiero su quella dell integrità dell onore e della reputazione del singolo cittadino. La critica va ritenuta lecita a meno che investa comportamenti privati, salvo che questi, per la posizione rivestita dal soggetto, abbiano rilevanza per la collettività. - il diritto di satira Solo negli ultimi anni il diritto di satira ha acquistato una fisionomia distinta dai diritti di critica e di cronaca. In origine, infatti, la satira era ritenuta una forma di manifestazione della critica. La satira è una forma espressiva che realizza l intento di castigare ridendo i costumi (attraverso il ridicolo o delineando situazioni irreali e fantastiche). La satira non costituisce una risposta ad esigenze informative; non ha alcun rapporto di necessità con la verità del fatto; non può, se mira alla efficacia del messaggio obbedire a criteri di equilibrata espressione. Parte della giurisprudenza individua un unico limite di natura interna : la satira è sottoposta alla condizione fondamentale di coerenza con la propria natura, quella della notorietà del personaggio effigiato. L aggravante dell uso di mezzi di pubblicità Il terzo comma dell articolo 595 del codice penale prevede una pena più grave se l offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Questa previsione, tradizionalmente riferita alla stampa e al mezzo radiotelevisivo, è applicabile alla diffamazione attuata con tecnologie che permettono facilmente di raggiungere un vasto pubblico. La giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. V, sent. n /2008, con una tesi che ha raccolto anche il plauso della dottrina per la sua stretta aderenza al dettato normativo, ha ritenuto di poter collocare la diffamazione a mezzo internet nell alveo della locuzione citata, e ciò sulla base dell assunto per cui premesso che certamente è possibile procedere alla stampa della pagina web attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi p.c. il fatto che internet è un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione) comporta che anche attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, che costituisce uno dei cardini della democrazia. Il fatto che lo strumento internet sia accessibile a tutti comporta la possibilità per tutti anche a chi non è un professionista dell informazione - di esercitare i diritti di critica e di cronaca e, conseguentemente, l applicazione dei limiti connessi con l esercizio di detti diritti, in particolare il riferimento alla verità, la rilevanza sociale della notizia e la continenza espressiva. La diffamazione a mezzo internet presenta altre caratteristiche particolari: il fatto di consentire di raggiungere chiunque, senza limiti di tempo e di spazio; l assenza, nelle democrazie occidentali, di un controllo preventivo sui contenuti pubblicati. L assenza di limiti di tempo mette in nuova luce la possibilità di esercizio del diritto all oblio - il diritto ad essere dimenticati - reso estremamente difficoltoso dalle modalità di presentazione delle informazioni in rete (non sempre visibili in ordine cronologico) e dall uso del sistema di caching, che permette di mantenere la memoria di pagine web per molto tempo, anche dopo la loro rimozione dai siti che le hanno pubblicate. L assenza di limiti di spazio pone il problema dell accertamento del reato di diffamazione, sempre che sia possibile individuarne l autore; le questioni concernenti l individuazione della legge applicabile e della competenza sono state risolte dai giudici italiani ritenendo che il reato di diffamazione debba considerarsi commesso in Italia anche nel caso in cui sia il luogo ove il diffamato risiede e percepisce l offesa. L assenza, nelle democrazie occidentali, di un controllo preventivo sui contenuti pubblicati in virtù del riconoscimento del diritto fondamentale di libera espressione del pensiero (è il caso qui di ricordare che in alcuni paesi, come la Cina, viene attuata una vera e propria censura su internet) e il fatto che internet è utilizzabile anche da non professionisti, pone il tema, nel caso in cui non sia possibile individuare l autore della diffamazione, della individuazione di un soggetto responsabile - per fatto proprio o per il fatto del terzo - a cui il reato possa essere contestato e a cui si possa chiedere un risarcimento. 3

4 La responsabilità di persona diversa dall autore: il direttore e vice-direttore responsabile, l editore, lo stampatore, il concessionario di servizi radiotelevisivi La stampa Codice penale 57. Reati commessi col mezzo della stampa periodica Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.. 57-bis. Reati commessi col mezzo della stampa non periodica. Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile 58-bis. Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa. Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta. La querela, l'istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vicedirettore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso. Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione L. 47/1948 disposizioni sulla stampa 11. Responsabilità civile. Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore 12. Riparazione pecuniaria. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato 13. Pene per la diffamazione. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire La definizione di stampa fornita dalla legge n. 47 del 1948 si fonda su due componenti, la prima obiettiva (la natura di prodotto di un processo fisico, chimico o meccanico) e l altra di carattere finalistico (la destinazione alla pubblicazione, ovvero la diffusione verso un pubblico indeterminato di lettori). La Suprema Corte ha escluso dal novero dei reati commessi con il mezzo della stampa (soltanto) gli stampati destinati ad esaurire la loro funzione unicamente nella sfera dell uso personale o quelli in relazione ai quali il reato prende forma soltanto in epoca successiva al compimento del ciclo naturale della pubblicazione, che comprende il complesso delle operazioni necessarie alla creazione e alla diffusione in pubblico dello stampato (così Cass. Pen. I, n. 1143/73). Nel caso della stampa, periodica e non, il legislatore ha previsto anche, in aggiunta alla responsabilità personale, dolosa, dell autore della comunicazione diffamatoria, la responsabilità colposa del direttore responsabile e dell editore per avere omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che attraverso la pubblicazione fossero commessi reati. Tale responsabilità è prevista espressamente: dagli articoli 57 e 57 bis del codice penale, per quanto riguarda il direttore responsabile, il vice direttore (o lo stampatore), rispettivamente nella stampa periodica e non. La fattispecie - una delle più controverse dell ordinamento penale, poiché prevede una responsabilità penale connessa con il comportamento di un altro - è assai complessa; gli elementi sono: il fatto omissivo del direttore; il reato commesso dall autore della pubblicazione; l elemento psichico. La fattispecie si inquadra nell ambito dei reati omissivi impropri, la cui struttura è composta dalla condotta omissiva, dall evento e dal particolare nesso causale. Per quanto riguarda il rapporto tra il reato dell autore della pubblicazione e il reato del direttore, è opinione comune che si tratti di autonomi reati e di titoli di reato indipendenti. Lo conferma la disciplina della querela (se proposta nei confronti dell autore della pubblicazione non si estende al direttore) e della remissione (non produce effetti sull autore quella presentata nei confronti del solo direttore); l inciso fuori dei casi di concorso; il regime delle impugnazioni ad effetti penali della parte civile delineato dall articolo 577 c.p.p. per la sola diffamazione (e ingiuria). Per quanto riguarda la natura della responsabilità si contrappongono due tesi. La prima tesi ritiene che si tratti di agevolazione colposa del fatto doloso altrui; si tratta di una forma di partecipazione materiale atipica, causalmente qualificata, che incide su una parte tipica dell azione di per sé adeguata o su di una modalità rilevante dell evento e richiede causalità, adeguatezza e lesività. La seconda tesi riconduce la fattispecie al concorso colposo nell altrui reato; questa tesi si fonda sulla differenza che esiste tra la norma in esame e altre figure paradigmatiche dell agevolazione colposa, anche se pare contraddetta dall esplicito disposto della clausola di esordio dell articolo 57 (fuori dei casi di concorso). La classificazione del reato come colposo comporta, comunque, che l omesso controllo deve essere concretamente riferibile a negligenza, imprudenza o imperizia. Una tesi minoritaria qualifica la fattispecie nell ambito della responsabilità 4

5 oggettiva, sostenendo che l inciso a titolo di colpa non individua la struttura dell elemento soggettivo, ma impone soltanto che il reato sia trattato agli effetti penali come colposo. Nella prassi applicativa il reato proprio del direttore responsabile si trasforma in un accessorio della responsabilità per il reato commesso con il mezzo della stampa; in sintesi, dal riconoscimento della responsabilità dell autore della pubblicazione scaturisce - in modo automatico e senza porsi alcun problema, purché vi sia la specifica querela l affermazione della responsabilità del direttore. Le decisioni giudiziarie sul tema sono contraddistinte da automatismo risolutivo, per il quale il direttore ha seguito ineluttabilmente le sorti dell autore della pubblicazione. In sostanza non si è mai operata una scissione tra la responsabilità dell autore e quella del direttore, pervenendo per quest ultimo ad un giudizio indipendente di esclusione della responsabilità. Il direttore può essere ritenuto colpevole di diffamazione vera e propria, e non di omesso controllo impostogli dalla legge, quando sia accertato che egli stesso abbia compiuto atti diretti a ledere l altrui reputazione ovvero abbia concorso, consapevolmente, a raggiungere tale evento. Le trasmissioni radio televisive L. 223/1990 disciplina del sistema radiotelevisivo 30. Disposizioni penali. 1. il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione 4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 La legge 223 del 1990 (legge Mammì), sul riordino del sistema radiotelevisivo, al quarto comma dell articolo 30 prevede la responsabilità del concessionario, pubblico o privato, o del delegato al controllo, per la diffamazione a mezzo radiotelevisivo, solo nel caso in cui la fattispecie è aggravata dall attribuzione di un fatto determinato. La scelta del legislatore di non introdurre un obbligo di controllo analogo a quello del direttore responsabile e dell editore - in particolare con riferimento a soggetti, diversi dal delegato al controllo ma che pure hanno un ruolo importante nella gestione della comunicazione (quali, ad esempio, il conduttore, il moderatore, il presentatore delle trasmissioni) - è stata contestata più volte, in quanto non è sostenuta da una seria esigenza di politica criminale. La Corte Costituzionale tuttavia, quando richiesta di pronunciarsi, ha escluso che la disparità di trattamento tra la stampa e il mezzo radiotelevisivo configuri una violazione della carta costituzionale. Diffamazione e trattamento illecito di dati personali Nella diffamazione, in particolare se effettuata a mezzo internet, si pone il problema del rapporto, concorso, con il reato di trattamento illecito di dati personali previsto dall articolo 167 del d.lgs. 196/03, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Ciò in particolare con riferimento alla diffamazione a mezzo internet (apertura di account, social network ecc.) effettuata da non professionisti. Per quanto riguarda i giornalisti professionisti, invece, è stato elaborato e pubblicato in allegato al codice della privacy - un codice deontologico contenente le regole a cui il giornalista deve attenersi per esercitare il diritto di cronaca in modo privacy oriented, in modo da contemperare i diritti fondamentali della persona, il diritto all informazione dei cittadini e il diritto di cronaca. In particolare si richiamano: l essenzialità dell informazione; l interesse pubblico della notizia; la tutela della dignità delle persone. Da segnalare che l articolo 167 citato presuppone la violazione di ben precise norme del codice della privacy (tra cui l articolo 23, che prevede l acquisizione del consenso da parte del titolare/responsabile del trattamento) e la necessità in alternativa al fine di danno dell agente o del nocumento per la parte offesa - che il trattamento consista nella comunicazione o diffusione; in questi termini il reato prescinde dalla lesione dell onore e della reputazione. II - Diffamazione a mezzo internet La responsabilità dell autore della diffamazione deve essere valutata secondo i criteri già evidenziati. Un problema peculiare della diffamazione a mezzo internet è la valutazione del luogo di commissione del reato, in particolare in caso di sito web registrato all estero e in caso di immissione dei contenuti diffamatori all estero. Sul punto la Suprema Corte, Cass. Pen. II, sentenza n /2008, ha ribadito, sul solco di precedenti pronunce, che il reato di diffamazione consistente nell immissione nella rete internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie deve ritenersi commesso nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, in particolare, nel luogo ove risiede il destinatario dell offesa. Altro aspetto peculiare nel caso di diffamazione a mezzo internet è se, ed entro quali limiti, sia possibile individuare una responsabilità di coloro che, 5

6 consentendo a vario titolo la diffusione delle comunicazioni (internet provider, gestori di blog e di forum, amministratori di social network ecc. che per brevità si possono indicare con il termine generico di prestatore ), offrono un contributo causale alla realizzazione della diffamazione. Nell ottica della responsabilità penale si possono ipotizzare diverse situazioni. In primo luogo il prestatore potrà concorrere nel reato con l autore (ai sensi dell articolo 110 del codice penale), ove autorizzi o consapevolmente partecipi in qualunque modo alla pubblicazione di un brano diffamatorio (ciò comporterà, in ambito civilistico, la responsabilità solidale fra l autore e il prestatore). Più difficile è ipotizzare la responsabilità del prestatore che non abbia in alcun modo concorso nel reato dell autore della diffamazione; in tal caso occorre infatti contestare al prestatore di non essersi attivato per impedire la diffamazione, sempre che a suo carico possa configurarsi un obbligo giuridico di attivarsi per impedire l evento stesso, da individuarsi ai sensi dell articolo 40 del codice penale o (ove l attività svolta possa rientrare nella nozione di prodotto editoriale) ai sensi della normativa sulla stampa. I prodotti editoriali on-line L'articolo 1 della legge 62/2001 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416) dispone: Per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Si considerano destinati alla pubblicazione, o diffusione di informazioni, presso il pubblico i giornali telematici (che abbiano o meno la corrispondente testata cartacea), caratterizzati da periodicità nell aggiornamento e dalla presenza di giornalisti professionisti. Sul punto la Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 16262/08, ha chiarito che ai fini dell integrazione del delitto di diffamazione si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, a nulla rilevando l astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno. L assimilabilità dei siti internet a prodotti editoriali: le recenti iniziative legislative La preoccupazione per la facilità con cui è possibile diffamare qualcuno su internet è alla base di diverse iniziative legislative proposte tra il 2008 e il volte a definire meglio il prodotto editoriale e a regolamentare l inserimento di messaggi ed informazioni su Internet. Tra i tanti, ricordiamo: 1) Proposta di legge 881, del Pecorella, Costa che estende la responsabilità del direttore e vice-direttore responsabile per omesso controllo anche a tutti i mezzi di diffusione delle informazioni (assegnato alla Commissione Giustizia il ) ; 2) Proposta di legge 1269, del Levi (ammazza blog) volto a disciplinare l editoria, prevede l obbligo di iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) per i soggetti che svolgono su internet attività editoriale, estendendo loro la normativa sulla responsabilità per i reati a mezzo stampa, ad eccezione dei soggetti che operano su internet attraverso siti che non costituiscono il frutto di un organizzazione imprenditoriale del lavoro (assegnato alla Commissione Cultura il ); 3) Proposta di legge 1921, del Cassinelli e altri (salva blog) volto a disciplinare l editoria, escludere l equiparazione con i prodotti editoriali dei siti utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale (salvo per: le edizioni telematiche di prodotti editoriale cartacei; prodotti per i quali l editore intenda avvalersi delle provvidenze per l editoria; prodotti destinati unicamente o prevalentemente alla diffusione di notizie e gestiti professionalmente da una redazione di due persone regolarmente retribuite) (assegnato alla Commissione Cultura il ); 4) emendamento D Alia (ammazzafacebook) al disegno di legge sulla sicurezza pubblica (decreto sicurezza, L. 94/2009) che prevedeva l introduzione di una norma volta a reprimere l attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet, costringendo gli Internet provider a filtrare i contenuti a caccia 6

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