Assicurazione combinata Spese d annullamento/protezione SOS/Bagagli

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1 Assicurazione combinata Spese d annullamento/protezione SOS/Bagagli No. ticket di volo = no. di polizza EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA, MARGARETHENSTRASSE 38 CASELLA POSTALE, CH-4003 BASILEA, TEL , FAX INFO@ERV.CH,

2 INFORMAZIONI PER LO/LA STIPULANTE Ai sensi delle condizioni generali di assicurazione (CGA), assicuratore è l EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA con sede a Basilea. L inizio ed il termine del contratto di assicurazione, i rischi e le prestazioni assicurati, nonché i premi si evincono dal formulario di richiesta e dalle relative CGA. Le informazioni in merito ai principi relativi al pagamento ed al rimborso dei premi, nonché a tutti gli altri obblighi dello/a stipulante sono contenute nelle CGA e nelle disposizioni di legge. L elaborazione dei dati serve allo svolgimento di operazioni assicurative e di tutte le operazioni accessorie ad esse correlate. I dati vengono rilevati, elaborati, conservati e cancellati secondo le disposizioni di legge e possono essere forniti a riassicuratori, uffici amministrativi, compagnie di assicurazioni e istituzioni operanti in campo assicurativo, sistemi informativi centrali delle compagnie di assicurazioni e altri interessati. Fa fede in ogni caso il concreto contratto di assicurazione. CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE (CGA) E248 1 DISPOSIZIONI GENERALI 2 SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 3 PROTEZIONE ASSICURATIVA SOS IN CASO DI EMERGENZA 4 BAGAGLI 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 Persona assicurata Il proprietario legale dell assicurazione Swiss, che è composta da queste condi zioni generali di assicurazione (CGA) e dal ticket di volo (il numero del ticket vale quale numero d assicurazione), è assicurato. 1.2 Esclusioni generali Non sono assicurati gli eventi a) già insorti o riconoscibili al momento della stipula del contratto o prenotazione del viaggio o che potevano essere ipoteticamente diagnosticati da un medico durante una visita. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 2.2 C e 3.2 C; b) che insorgono in concomitanza di malattie ed incidenti che, al momento della comparsa, non sono stati constatati da un medico e confermati da certificato medico; c) nei quali il perito (esperto, medico, ecc.) è direttamente favorito dal o imparen - tato con la persona assicurata; d) i quali sono una conseguenza di avvenimenti di guerra o da ricondurre ad atti di terrorismo, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.2 A d). Per atto di terror ismo si intende qualsiasi azione violenta o minaccia di violenza compiuta per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o similari. L azione o la minaccia di violenza hanno lo scopo di diffondere paura o terrore tra la popolazione o parti di essa ovvero di influenzare un governo o delle istitu zioni statali; e) i quali sono in relazione con rapimenti; f) che sono relativi a scioperi o disordini di tutti i generi, eventi naturali, epidemie o quarantene, fatte salve le disposizioni di cui ai punti 2.2 A b) e 3.2 A b); g) i quali sono la conseguenza di provvedimenti amministrativi; h) i quali insorgono in occasione di partecipazione a competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni, competizioni e allenamenti connessi allo sport professionale, azioni pericolose/audaci, nelle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo particolarmente elevato; i) i quali insorgono a causa della guida di un veicolo a motore o imbarcazione in mancanza della patente prevista per legge o in assenza dell accompagnatore previsto per legge; k) i quali vengono causati da azioni intenzionali o colpose o omissione di una persona assicurata; l) i quali insorgono sotto l effetto di alcool, droghe, anestetici o medicinali;

3 m) quali conseguenza di crimini e azioni colpose o del loro tentativo; n) che vengono causati da raggi ionizzanti di qualsiasi tipologia, in particolare da trasformazioni del nucleo atomico. 1.3 Rivendicazioni nei confronti di terzi A Qualora la persona assicurata venga danneggiata da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, ne consegue un diritto al risarcimento ai sensi del presente contratto. Qualora l EUROPEA sia citata in giudizio al posto del responsabile, la per sona assicurata deve cedere i suoi diritti di responsabilità civile per l ammontare delle spese dell EUROPEA. B Qualora la persona assicurata goda di diritti al risarcimento nei confronti di altri assicuratori, le prestazioni coperte dalla presente assicurazione vengono risarcite solo in proporzione all importo totale di tutte le prestazioni. C Gli eventi assicurati che sono coperti in base a disposizioni di legge da compagnie private, dall assicurazione contro gli infortuni LAINF, dall Assicurazione militare federale o da un assicuratore statale di un paese estero, l EUROPEA si assume, nell ambito delle prestazioni stabilite, solo la parte non coperta delle spese. D Se sussistono ulteriori assicurazioni presso le società concessionarie, ne con se - gue che i costi verranno risarciti complessivamente solo una volta. 1.4 Ulteriori disposizioni A I diritti decadono trascorsi due anni dalla data del sinistro. B Il foro competente della persona assicurata è la sua residenza in Svizzera o la sede dell EUROPEA, Basilea. C Le prestazioni ricevute erroneamente dall EUROPEA e le spese risultanti da ciò le devono essere restituite entro 30 giorni. D Per la polizza di assicurazione è applicabile esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA). E Per valutare se un viaggio in un determinato paese sia o non sia ragionevole, a causa di scioperi, disordini, guerra, terrorismo, epidemie ecc., in linea di massima sono determinanti i consigli generali delle autorità svizzere, innanzitutto della DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri), e dell UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). 1.5 Sinistro Si consiglia di rivolgersi per informazioni in merito ad un danno, al Servizio danni dell EUROPEA ASSICU- RAZIONI VIAGGI SA, Margarethenstrasse 38, casella postale, CH-4003 Basilea, tele fono , fax , sinistri@erv.ch; in caso di emergenza, alla CENTRALE D ALLARME con servizio 24 ore su 24, al numero o al numero verde , fax , a disposizione giorno e notte (anche domenica e festivi). La CENTRALE D ALLARME fornisce consigli sulla procedura appropriata ed organizza il soccorso necessario. L attenta osservazione dei seguenti obblighi in caso di sinistro semplifica il soccorso ed una risoluzione rapida del danno. A La persona assicurata deve organizzare tutto ciò che contribuisce alla riduzione e alla risoluzione del danno. B L assicuratore deve ricevere tempestivamente le informazioni richieste, ottenere i documenti necessari e ricevere le coordinate per il pagamento (conto bancario o postale) in caso di mancata indicazione delle coordinate del conto corrente, le spese del bonifico gravano sulla persona assicurata. C In caso di malattia o incidente si deve convocare al più presto possibile un medico e dar seguito alle sue disposizioni. La persona assicurata ha l obbligo di sollevare i me dici che lo hanno curato dall obbligo di riservatezza nei confronti degli assicuratori. D In caso di violazione colposa dei doveri derivanti da un sinistro, l assicuratore è autorizzato a ridurre il risarcimento dell importo del quale il risarcimento stesso si sarebbe ridotto in caso di comportamento previsto dalle disposizioni. E L obbligo alla prestazione dell assicuratore decade se, in particolare nella denuncia del sinistro, vengono forniti deliberatamente dati falsi o vengono taciuti dei fatti o vengono omessi i doveri previsti dal punto 4.6 a) (verbale di accertamento e quietanze), qualora ciò vada a discapito dell assicuratore.

4 2 SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO Valgono inoltre le disposizioni generali (punti ). 2.1 Disposizioni speciali, campo di applicazione L assicurazione per le spese d annullamento è valida solo se viene stipulata entro 8 giorni dopo aver ricevuto la conferma definitiva della prenotazione. Inoltre per i malati di mente cronici deve essere confermata l idoneità di viaggiare al momento della prenotazione. La copertura assicurativa è valida a livello mondiale, ha inizio al momento della prenotazione del viaggio e termina con l inizio del viaggio/pac chetto assicurato (check-in, accesso al mezzo di trasporto prenotato, ecc.). 2.2 Eventi assicurati A L EUROPEA garantisce la copertura assicurativa se la persona assicurata non può dare inizio al viaggio, effettuare il soggiorno in albergo, ecc, a seguito di uno dei seguenti eventi, a condizione che esso sia insorto dopo la sottoscrizione dell assicurazione: a) gravi patologie, grave infortunio, grave complicazione in gravidanza o decesso della persona assicurata, di una persona che l accompagni, di una persona che non l accompagni ma le sia molto vicina, del/della sostituto/a sul posto di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sia indispensabile; b) grave danneggiamento della proprietà sul luogo di residenza della persona assicurata in conseguenza di danni derivanti da incendio, da eventi naturali, furto o inondazioni, tali da costringerlo al rientro a casa; c) guasto e ritardo per motivi tecnici al mezzo di trasporto pubblico da utilizzare, dato in concessione per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o rampa per auto) nel paese di residenza; d) qualora la persona assicurata, nei 30 giorni precedenti alla partenza assuma un impiego imprevisto, o riceva dal datore di lavoro la risoluzione del contratto di lavoro senza colpa propria; e) furto di documenti di viaggio, passaporto o documento di identità. B C Qualora la persona che provoca un sinistro nell ambito di un evento assicurato non sia imparentata con la persona assicurata, il diritto alla prestazione sussiste esclusivamente se quest ultimo deve affrontare il viaggio da solo. Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza però che il viaggio possa essere messo in dubbio al momento in cui l assicurazione viene stipulata, l EUROPEA paga le spese assicurate nel caso che il viaggio debba essere annul lato a causa di un grave peggioramento acuto di questa malattia o se sopraggiunge il decesso a causa della malattia cronica stessa (con riserva del punto 2.1). 2.3 Prestazioni assicurate A L EUROPEA rimborsa le spese d annullamento effettive, rispettivamente le spese stabilite sul contratto (ad eccezione delle tasse aeroportuali e delle spese d elaborazione), se la persona assicurata non può iniziare il viaggio a causa di un evento assicurato. Le prestazioni massime sono limitate a CHF 700. nella categoria Europa e a CHF nella categoria Mondo intero. Nel complesso questa prestazione è limitata dal prezzo del viaggio o del volo. B L EUROPEA rimborsa le spese supplementari per l inizio ritardato del viaggio fino ad un importo di CHF per persona, se non si è potuto intraprendere il viaggio per il termine stabilito a causa di un evento assicurato. Se vengono fatte valere le spese addizionali, decade il diritto sui costi di annullamento in conformità al punto 2.3 A. 2.4 Esclusioni Sono escluse le prestazioni: a) per tutti gli eventi citati al punto 1.2; b) qualora il fornitore di servizi (agenzia di viaggi, locatore, ecc.) o l organizza tore disdica il viaggio/pacchetto; c) qualora il problema risulti da una complicazione o conseguenza di una operazione programmata già al momento della sottoscrizione dell assicurazione; d) in caso di annullamento in riferimento al punto 2.2 A a) senza indicazione medi ca e qualora il certificato medico non sia stato emesso al momento della prima constatazione possibile dell impossibilità di viaggiare;

5 e) qualora l annullamento a conseguenza di una malattia psichica di persone salariate non possa essere ulteriormente motivato con la presentazione di una conferma di assenza da parte del datore di lavoro durante il periodo riguardante l impossibilità di viaggiare attestato dal medico; di persone non salariate non venga constatato ed attestato da un medico specialista in psichiatria. 2.5 Sinistro Trova applicazione il punto 1.5 ed inoltre: a) L ufficio di prenotazione (agenzia di viaggi, compagnia di trasporti, locatore ecc). deve essere immediatamente informato. b) I seguenti documenti devono essere presentati a EUROPEA: conferma di prenotazione/fattura per il pacchetto così come la/le fattura/e per i costi di annullamento,ovvero per i costi del viaggio (in originale), un certificato medico dettagliato,ovvero un certificato di morte o un altro certificato ufficiale. 3 PROTEZIONE ASSICURATIVA SOS IN CASO DI EMERGENZA Valgono inoltre le disposizioni generali (punti ). 3.1 Disposizione speciale, campo di applicazione L assicurazione vale soltanto se la possibilità di viaggiare per i malati mentali cronici viene attestata al momento della prenotazione. La protezione assicurativa SOS è valida a livello mondiale per tutta la durata (92 giorni all massimo) del viaggio coperto da assicurazione. 3.2 Eventi assicurati A L EUROPEA garantisce la copertura assicurativa nel caso in cui la persona assicurata debba interrompere, sospendere o prolungare il viaggio a seguito di uno dei seguenti eventi: B C a) gravi patologie, grave infortunio, grave complicazione in gravidanza o decesso della persona assicurata, di una persona che l accompagni, di una persona che non l accompagni ma le sia molto vicina, del/della sostituto/a sul posto di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sia indispensabile; b) grave danneggiamento della proprietà sul luogo di residenza della persona assicurata in conseguenza di danni derivanti da incendio, da eventi naturali, furto o inondazione, tali da costringerlo al rientro a casa; c) guasto per motivi tecnici del mezzo di trasporto pubblico utilizzato o preno tato e dato in concessione, nei termini in cui, per tale motivo, la prosecuzione da pro gramma del viaggio non possa essere garantita. Ritardi e deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati e dati in concessione non sono da considerarsi come guasti. Non sussiste rivendicazione in caso di guasti o incidenti di autoveicoli privati guidati autonomamente per la prosecuzione del viaggio o utilizzati in qualità di passeggeri, salvo quanto previsto dal punto 3.2 A a); d) guerra o attacchi terroristici nei 14 giorni successivi al loro scoppio, nei ter mini in cui la persona assicurata ne venga sorpreso all estero; e) furto di documenti di viaggio, passaporto o documento di identità. Qualora la persona che provoca l interruzione o il prolungamento del viaggio nell ambito di un evento assicurato non sia imparentata con la persona assicurata, la rivendicazione alla prestazione sussiste esclusivamente se quest ultimo deve proseguire il viaggio da solo. Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza però che il viaggio possa essere messo in dubbio al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo o della prenotazione del viaggio o nel periodo antecedente l inizio del viaggio, l EUROPEA paga le spese assicurate se il viaggio viene interrotto, sospeso o prolungato a causa di un grave peggioramento acuto di questa malattia o se sopraggiunge il decesso a causa della malattia cronica (con riserva del punto 3.1). 3.3 Prestazioni assicurate In caso di insorgenza di un evento assicurato ai sensi del punto 3.2, l EUROPEA si assume

6 a) i costi di trasporto fino all ospedale più vicino e più adatto alla cura, come pure le spese per un trasporto d emergenza con personale medico all ospedale più adatto alla cura nel luogo di residenza della persona assicurata; b) i costi di un azione di ricerca o salvataggio per un importo massimo di CHF per persona, qualora la persona assicurata risulti scomparsa o debba essere salvata; c) l organizzazione e i costi per le formalità burocratiche, in caso di decesso di una persona assicurata in viaggio. Inoltre l EUROPEA si assume i costi della cremazione al di fuori dello stato di residenza o i costi supplementari per l adempimento dell accordo internazionale sul rientro della salma (prescrizioni minime come bara o rivestimento in zinco) ed il rientro della bara o dell urna all ultimo luogo di residenza della persona assicurata; d) i costi del rientro temporaneo al luogo di residenza per un importo massimo di CHF per persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo due contraenti), qualora in precedenza fosse stato prenotato un soggiorno con viaggio di ritorno; e) i costi supplementari di un viaggio di rientro imprevisto, ovvero in vagone di prima classe per un viaggio in treno e classe economica per un viaggio aereo; f) un anticipo sui costi per un importo massimo di CHF qualora la per sona assicurata debba essere ricoverata in ospedale al di fuori del suo stato di residenza (rimborso entro 30 giorni dal rientro al luogo di residenza); g) la quota parte dei costi del pacchetto vacanza non utilizzato (esclusi i costi di trasporto); questa prestazione è limitata a CHF 700. nella categoria Europa e a CHF nella categoria Mondo intero; h) i costi supplementari per la prosecuzione del viaggio, inclusi pernottamento, vitto e spese di comunicazione (per un massimo di 7 giorni) per un importo massimo di CHF 700. a persona o in caso di utilizzo di un automobile a noleggio per un importo massimo di CHF 1000., indipendentemente da quante persone utilizzino la vettura; i) le spese di viaggio (volo in classe economica/albergo di categoria media) fino ad un importo massimo di CHF a persona per due persone vicine alla persona assicurata, qualora egli debba permanere presso un ospedale all estero per un periodo superiore ai 7 giorni; k) la disposizione del blocco di telefoni cellulari, carte di credito e carte clienti, tuttavia non i relativi costi. 3.4 Esclusioni Sono escluse le prestazioni: a) in tutti i casi citati al punto 1.2; b) qualora la CENTRALE D ALLARME dell EUROPEA non abbia precedentemente concesso la propria approvazione ai servizi che la stessa deve prestare; c) qualora il fornitore di servizi (agenzia di viaggi, locatore, ecc.) o l organizza tore disdicano, modifichino o interrompano il viaggio/pacchetto; d) in caso di interruzione, sospensione o prolungamento del viaggio ai sensi del punto 3.2 A a) in assenza di indicazione medica o qualora non fosse stato consultato alcun medico in loco. 3.5 Sinistro Trova applicazione il punto 1.5 ed inoltre: a) Per poter richiedere le prestazioni dell EUROPEA, all insorgere di un evento assicurato deve essere tempestivamente avvertita la CENTRALE D ALLARME o l EUROPEA; b) Bisogna inviare all EUROPEA la conferma della prenotazione, la fattura dei tickets come pure la/le fat - tura(e) per le spese d annullamento rispettivamente per le spese di viaggio supplementari (originali); un certificato medico dettagliato rispettivamente un certificato di morte op - pure un altro attestato ufficiale.

7 4 BAGAGLI Valgono inoltre le disposizioni generali (punti ). 4.1 Campo di applicazione La copertura assicurativa è valida a livello mondiale per tutta la durata (92 giorni all massimo) del viaggio coperto da assicurazione. 4.2 Oggetti assicurati A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (viventi nella stessa economia domestica) portano con sé in viaggio per necessità personale. B Biciclette, sedie a rotelle, carrozzine per bambini, sci, snowboard, inlineskates, armi da caccia, equipaggiamenti per immersioni e per il gioco del golf nonché altri attrezzi sportivi sono assicurati soltanto se vengono affidati per il trasporto ad un impresa di trasporti pubblici concessionaria. La protezione assicurativa vale per il periodo in cui questi oggetti si trovano sotto custodia dell impresa di trasporti. C Non sono assicurati: denaro in contanti e biglietti di viaggio (salvo quanto previsto al punto 4.4 A d)), titoli, certificati e documenti di tutti i tipi (salvo quanto previsto al punto 4.4 A g)), software, metalli preziosi, pietre preziose e perle, francobolli, articoli commerciali, campioni di merce e oggetti di valore artistico o collezionistico, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aeromo bili, ognuno con i relativi accessori; oggetti acquistati o ricevuti in regalo durante il viaggio (p.es. souvenir), che non fanno parte dell occorrente personale per il viaggio; oggetti di valore coperti da un assicurazione speciale. 4.3 Eventi assicurati A Sono assicurati: furto, furto con scasso, rapina danneggiamento, distruzione perdita durante il trasporto da parte di un impresa di trasporti B consegna ritardata da parte di un impresa di trasporti pubblica concessionaria. In caso di campeggi, sono assicurati gli eventi di cui al punto 4.3 A solo se avvengono all interno di camping ufficiali. 4.4 Prestazioni assicurate A L EUROPEA indennizza: a) in caso di danno totale, gli oggetti assicurati al valore corrente; per valore corrente s intende il prezzo al momento dell acquisto dell oggetto dedotta la riduzione del valore pari ad almeno il 10% per anno a partire dalla data d acquisto, complessivamente però al massimo il 60%; b) in caso di danno parziale, i costi di riparazione, al massimo però il valore corrente; c) per la totalità degli oggetti preziosi (come gioielli con o di metallo prezioso, pellicce, orologi costosi, binocoli/cannocchiali, abbigliamento in pelle, hardware, telefonini cellulari, equipaggiamenti fotografici, cinematografici, video e di regi - stra zione, apparecchi di ogni tipo, ognuno con i relativi accessori) per un massimo del 50% della somma assicurata. Questi oggetti devono, se non indossati o utilizzati, essere dati in consegna all esercizio alberghiero presso cui si alloggia o ad un guar - da roba custodito per la loro conservazione oppure custoditi in un luogo chiuso non accessibile a tutti, e lì protetti con una chiusura separata: a questo fine non sono considerati contenitori adatti borse di qualsiasi tipo, beauty-case, valigette portadocumenti e cofanetti portagio ielli. In ogni caso, il tipo di custodia deve essere appropriato al valore della merce; d) denaro in contanti e biglietti di viaggio esclusivamente in caso di rapina, e più pre - ci samente fino al 20% della somma assicurata, al massimo però CHF 1000., per la sostituzione dei biglietti al massimo CHF ; e) danni di rottura fino al 20% della somma assicurata; f) occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino ad un massimo del 20% della somma assicurata; g) in caso di furto, rispettivamente di perdita, del passaporto, della carta d identità, della patente di guida, del libretto di circolazione e di documenti analoghi come pure delle chiavi, i costi del loro ripristino;

8 B C h) in caso di furto, rispettivamente di perdita, delle carte di credito e del tele fonino cellulare, l organizzazione del blocco (non però le relative spese); i) in caso di consegna ritardata dei bagagli da parte di un impresa di trasporti concessionaria, le spese per gli acquisti assolutamente indispensabili fino a CHF per persona e fino ad un massimo di CHF per viaggio. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di residenza non sussiste alcun diritto al rimborso; k) per gli oggetti non preziosi lasciati in un veicolo, in una barca o tenda chiusi a chiave, fino al 50% della somma assicurata, al massimo tuttavia CHF per viaggio assicurato; resta riservata l esclusione di cui al punto 4.5 b). La somma assicurata di CHF limita il totale di tutte le prestazioni per danni che si verificano durante la durata dell assicurazione. Le prestazioni per i bagagli derivanti da tutte le assicurazioni in corso presso l EURO- PEA sono limitate per viaggio a CHF per persona singola o CHF per famiglia. 4.5 Esclusioni Sono escluse le prestazioni: a) in tutti i casi citati al punto 1.2; b) per oggetti preziosi secondo quanto previsto sotto punto 4.4 A c), lasciati in un veicolo, in una barca o in una tenda oppure consegnati ad una ditta di tras porti per la spedizione, fintanto che questi oggetti restano sotto custodia dell impresa di trasporti; c) per danni conseguenti ad usura, autodeterioramento, influssi atmosferici, condizioni o imballaggi degli oggetti insufficienti o difettosi; d) per danni conseguenti a dimenticanza/trascuratezza, a traslochi, a perdita e a cadute; e) per danni riconducibili a dolo, grave negligenza o inosservanza in generale dell abituale dovere di diligenza; f) per oggetti lasciati abbandonati, anche solo temporaneamente, in un luogo accessibile a chiunque, al di fuori della sfera d influenza della persona assicurata, o lasciati abbandonati su o in veicoli o barche non chiusi; g) per oggetti la cui custodia non è proporzionale al loro valore; h) per oggetti lasciati abbandonati durante le ore notturne su o in veicoli, barche, o tende non chiusi o in veicoli chiusi. 4.6 Sinistro Trova applicazione il punto 1.5 ed inoltre: a) La persona assicurata deve in caso di furto o rapina, richiedere immediatamente al più vicino posto di polizia un indagine ufficiale, rispettivamente far mettere a verbale il fatto (rapporto di polizia, annuncio di perdita del biglietto aereo, ecc.); in caso di danneggiamento, consegna ritardata o perdita durante il trasporto dei bagagli, far confermare dal competente ufficio (direzione dell hotel, guida della comitiva, impresa di trasporti, ecc.) cause, circostanze ed entità del danno nel corso di un sopralluogo; dopo il ritorno dal viaggio, informare immediatamente e per iscritto l EURO- PEA e motivare le richieste. b) Bisogna presentare i seguenti mezzi di prova all EUROPEA: rapporto di polizia, sopralluogo, annuncia di perdita del biglietto aereo, convalida, ricevute o comprova dell avvenuto acquisto (originali), la conferma della prenotazione (originale o copia). c) Gli oggetti danneggiati vanno tenuti a disposizione di EUROPEA. EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA ETIG MEMBER OF THE EUROPEAN TRAVEL INSURANCE GROUP THE LARGEST TRAVEL INSURERS ASSOCIATION IN EUROPE E

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