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1 '3at' dcrr' Al ' (, LJ cfó' "lu/49 '. -- " /^tt ) 2_A)a lcpc' TRIBUNALE DI NOVARA VERBALE D'UDIENZA NÉLLA CAUSA ISCRITTA AL N. 780/2008 R.G.L. Oggi 9 apnle2009 alle ore 9.00 avanti al Giudice del lavoro Dr.ssa Maria Gabriella Mariani nella causa per contrcversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria Ogge,t - Itrib,otrcf
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVAM SEZIONE LAVORO La Dr.ssa Maria Gabriella lvariani, in funzione di Giudice del LavoÍo, ha pronunziato la seguente Rilevato che: SENTENZA - con ricorso depositato in data 8 agosto 200& onventva In giudizio l'lnps e il Ministero dell'economia e dellè Finanze chiedendo Iaccertamento del diritto alla indennità di accompagnamento con la conseguente condanna al pagamento a proprio favore della citata prowidenza oltre interessi legali; - il Ministero dell'economia e delle Finanze eccediva orelìminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la eccezione merita accoglimento atteso che ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPCM 30 marzo 2007 "Attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2O0S n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2OO5, n. 24A, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'lnps", in materia di invalidità civìle, "nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1. aorile 2007 ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data" legittimato passivamente è l'lnps e I'art. 80, sesto comma, del decreto legge 25
3 giugno 2008 n. '112 convertito, con modificazioni, in lègge 6 agosto 2OOg n. 133 prevede che " Nei píocedimenti giurisdizionali relativi ai verbali dl visila emessi dalle commissioni mediche di verifica, fìnalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai prcwedimenti di revoca emessj dall'lnps nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'lnps medesimo,'; - l'lnps, costituitosin giudizio, contestava I'esistenza delle condizioni richìeste dalla legge per I'erogazione dell,indennità di accompagnamento; - il consulente tecnico, Dott., dopo attenti esami ed un'approfondita disamina degli elementi clinici e medico legali raccolti, è giunto alla conclusione che la icorrente alla data di presentazione della domanda amminislrativa di invalidità civile, l8 luglio 2007, si trovava nelle condizioni di difficoltà persistenù a compiere icompiti e le funzioni proprie della sua età. La ricorrente ha subito un peggioramento progressivo tale da trovarsi nell'impossibilità di deambulare senza I'aiuto permanente di un accompagnatore la nècessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotjdiani della vita. Detta situazione può farsi dsalire al 1'1 dicembre 2008, data della visita peritale; - Ia relazione appare ampiamente diligentemente motivata ed esente da vizi logici, le sue risultanze, perciò, appaiono rczionali e meritevoli d accoglimento; - deve essere riconosciuto il diritto di all'indennità di
4 accompagnamento dall'11 dicembre 2009 con la conseguente condanna dell'lnps a corrispondere a parte ricorrente la citata prestazionè. nella misura di legge, con la indicata decorenza (Cass. S.U. S luglio 2OO4 n ), olte agli interessi legali sui rateì anetrati a partire dalla data di decorrenza della prestazione: - il fatto che le condizioni richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento si siano perfezionate dopo l,esaurimento del procedimento amministrativo costituisce giustifìcato motivo per la paziale compensazione delle spese di lite tra I,lnps e parte riconente, mentre vanno defnitivamente poste a carico dell'lnds le sdese della consulenza tecnica già separatamente ljquidate; - attesa Ia documentazione in atti, ;nerente i ricorrente, ai sensi dell'af. 42 L. 326t20O3 e i,z di lite devono essere interamente compensatetra la ricorrente ed il Ministero dell'economia e delle Finanze; ll Giudicedel lavoro; Visti gli c.p.c.: artt. 442 e P.Q.M. redditi percepiti dalla disp. att. c.p.c, le spese 429 c.p.c., defìnitivamente pronunciando, con sentenzaper legge prowisoriamentesecutiva a norma dell'arl. 447 Dichiara il diriftl a deconere dalla data percepire I'indennità di accompagnamento dell''l1 dicembre 2008 e conseguentemente
5 dichiara tenuto e condanna l'lnps a corrispondeíe alla ricorrente gli importi dovuti a titolo di indennità di accompagnamento, nella misura di legge e con decorrenza 11 dicembre 2008, oltre agli interessi legali dalla data di decorrenza della prestazione sino al saldo. Dichiara mmpensate le spese di gjudizio tra la ricorrente e il Ministero dell'economia e delle Finanze. Condanna l'lnps al pagamenlo delle spese di giudizio a favore della ricorrente che si liquidano in 590,00 complessivi per diritti ed onorari, oltre lva e Cpa, così già compensate nella misura della metà, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. Pone definitivamente a carico dell'lnps le spese della consulenza tecnica gra separatamente liquidate. Novara, 9 aprile ll Giudice del Lavoro Dr.ssa L4aria Gabriella l/ariani.'- :,i.ì;.,-- La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice di questo verbale che la contiene, ed è immediatamente depositata in Cancelleria. Novara, I aprile ll ciudice Dr.ssa Maria Gabriella Mariani
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