FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO n. 3/2015
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- Paolo Pisani
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1 INDICE 1. DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2. LINEE GUIDA PER APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA 3. DECRETO INTERMINISTERIALE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 4. REGIONE CAMPANIA: CONCORSI PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE 5. LAVORI PARLAMENTARI 6. FOGLIO DELLE SENTENZE 1
2 1. DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA Il Documento di economia e finanza (DEF), varato dal Governo il 10 aprile e approvato dalle Camere il 23 aprile in tempo utile per l invio al Consiglio dell'unione europea e alla Commissione europea, costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo. Tra le misure economiche rilevanti per la sanità, il Def prevede una riduzione al finanziamento statale del SSN di 2,5 miliardi (di cui 2,3 miliardi a valere sul fondo e 285 milioni sull edilizia sanitaria), che è il risultato della manovra di contenimento della spesa pubblica contenuta nella legge di stabilità e recepita dalle Regioni. Il fondo sanitario viene così ridotto per il 2015 dai 112 miliardi del Patto della salute di luglio 2014 ai 109,7 del Def e per il 2016 da 115 miliardi a 113. Nella terza sezione del documento Programma Nazionale di Riforma, che riguarda l agenda delle riforme del governo, con un paragrafo dedicato al settore sanitario, viene messa in luce la sfida tra assistenza e sostenibilità del SSN nel medio-lungo periodo in relazione sia alle esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica che alle tendenze demografiche in atto. Viene evidenziata, innanzitutto, la necessità di ripensare, attraverso politiche di prevenzione, l attuale modello di assistenza per garantire prestazioni a chi ne ha effettivamente bisogno e quella di proseguire l attuazione del Patto per la Salute attraverso il riordino della rete ospedaliera, della medicina territoriale e l individuazione di costi e fabbisogni standard. Viene, poi, sottolineata l importanza di ridisegnare il perimetro dei LEA, in relazione alle innovazioni cliniche e tecnologiche, con l Health Tecnology Assessment e di aggiornare il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie. Vengono indicate, infine, tra le misure organizzative riguardanti l efficienza del settore sanitario: l adozione del Regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all assistenza ospedaliera, al fine di assicurare uniformità sull intero territorio nazionale; la realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell ambito dell assistenza primaria; l istituzione di un Patto per la Sanità Digitale ; il Piano di Evoluzione dei Flussi informativi con cadenza triennale per il controllo e il monitoraggio dei LEA e dei relativi costi; l estensione a tutto il territorio nazionale della de-materializzazione delle ricette mediche per l ulteriore monitoraggio delle prescrizioni mediche nell ambito del Sistema Tessera Sanitaria. 2
3 2. LINEE GUIDA PER APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA Il 23 aprile la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le Linee guida per l applicazione degli effetti della Legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema Regioni Servizio Sanitario Nazionale. Nel documento viene elencato in tre punti il ripristino delle progressioni economiche e di carriera e precisamente: per la dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario, tutte le possibilità di progressione dell indennità di esclusività contrattualmente previste, nonché le forme di equiparazione al raggiungimento dei 5 anni di attività; per il comparto e per la dirigenza, le consistenze dei fondi contrattuali al 31 dicembre ; per il personale del comparto, la possibilità di realizzare, ai fini giuridici ed economici, i passaggi di fascia/progressioni orizzontali all interno delle categorie contrattuali. Con l applicazione delle norme contenute nella legge 190 del 2014, non sono più operanti, infatti, i commi 1, 2 bis, 21 terzo e quarto periodo dell articolo 9 del Decreto Legge 78 del 2010 convertito in legge 122 del 2010, che ponevano limiti rispettivamente al trattamento economico individuale nella misura pari a quella in godimento per l anno 2010, alla determinazione delle risorse destinate alle contrattazioni integrative, all effettuazione delle progressioni orizzontali ai soli fini giuridici. Tutte le misure hanno effetto dal 1 gennaio 2015, senza possibilità di recupero di arretrati per il periodo , durante il quale hanno operato i vincoli disposti dal citato articolo 9. 1 In virtù di questa disposizione, si ha al 31 dicembre 2014 il consolidamento storici dei fondi contrattuali, al netto delle somme che non hanno carattere di stabilità e ricorrenza. Non risultano invece possibili eventuali alimentazioni dei fondi contrattuali con risorse dai bilanci aziendali, per eventi accaduti fino alla vigenza della legge 122/2010. Inoltre dal 2015, e solo per quest'anno e non per il pregresso, vengono ripristinati gli incrementi dei fondi del personale del comparto e della dirigenza con le risorse che derivano dalla retribuzione individuale di anzianità del personale che va in pensione e, quindi, con incremento dei fondi a partire dal
4 3. DECRETO INTERMINISTERIALE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA Il 21 maggio è stato firmato dal Ministro della Salute il decreto interministeriale sulle specializzazione mediche Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2014/2015. Per quel che riguarda il fabbisogno di medici specialisti espresso dalle Regioni e Province autonome, si parla di unità per il 2014/2015, di per il 2015/2016, di per il 2016/2017. Ma per l anno accademico 2014/2015 il numero delle borse a carico dello Stato risulta essere di (come l anno scorso) più altre 1.000, la cui copertura è però subordinata alla riduzione dei capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR che sarà pubblicato nella legge di assestamento del bilancio dello Stato Per il riparto dei contratti, il decreto specifica che sono stati presi in considerazione il tasso di turnover dei dirigenti medici del SSN e il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione percentuale rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico precedente. Alla ripartizione dei contratti fra ciascuna scuola di specializzazione provvederà, invece, il MIUR con successivo decreto. Ulteriori borse, inoltre, possono essere stipulate con risorse acquisite dalle Università per far fronte a esigenze formative specifiche delle singole Regioni e Province autonome in cui insistono le strutture formative. Mentre quelle Regioni e Province autonome che non hanno nel loro territorio Facoltà di medicina e chirurgia possono attivare apposite convenzioni con Università di altre Regioni al fine di destinare contratti aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale. E infine ammesso in soprannumero, nel limite del 10% in più del fabbisogno, il personale medico a tempo indeterminato di strutture pubbliche e private accreditate diverse da quelle inserite nella rete formativa, previo superamento delle prove di ammissione. 4
5 4. REGIONE CAMPANIA: CONCORSI PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE La Struttura Commissariale alla sanità della Regione Campania ha emanato l 11 maggio 2015 una nota agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 94 del 23 aprile scorso del D.P.C.M. che disciplina le procedure di stabilizzazione del personale precario negli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Il D.P.C.M. declina in particolare le fonti normative di riferimento, l esatta individuazione dei destinatari e il tempo entro cui definire le procedure, prevedendo il termine finale al 31/12/2018. Nella nota commissariale si invitano le Direzioni aziendali a bandire le procedure concorsuali per titoli ed esami riservate al personale precario, avente i requisiti per la stabilizzazione, utilizzando il 50% delle risorse finanziarie destinate alle assunzioni relative al triennio , per i primi 1000, di cui l 80% sono riservati ai medici ed infermieri, gli altri al personale amministrativo a vari livelli. Questi 1000 posti si sommano alle 1118 assunzioni decretate dal Commissario ad acta nel mese di Marzo, per effetto della deroga parziale al blocco del turn over, a seguito di una positiva valutazione dell obiettivo di risparmio realizzato dal Servizio Sanitario Regionale della Campania. Ad ogni buon fine, la Struttura Commissariale ritiene necessario, alla luce dall art. 4 del decreto, di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31/12/2018, per continuare ad offrire una buona offerta sanitaria in Campania nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, avviando, inoltre, i processi di concertazione e monitoraggio sullo stato di applicazione delle procedure concorsuali e sul loro avanzamento. 5
6 5. LAVORI PARLAMENTARI 2 AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA sono in discussione: 1) IN SEDE REFERENTE i disegni di legge su: - istituzione di una Commissione parlamentare d inchiesta sul SSN; - riordino delle professioni sanitarie; - ricerca sulle malattie rare e cure; - riconoscimento della medicina omeopatica; - ricerca e utilizzo di tessuti e di cellule staminali a fini terapeutici; - riutilizzo dei farmaci; - assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora; - procreazione medicalmente assistita; - dispensazione dei medicinali; - accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie; - disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (approvato dalla Camera dei deputati); 2) PROCEDURE INFORMATIVE -Indagine conoscitiva sulla sostenibilità del SSN. ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI sono in discussione: 1) IN COMITATO RISTRETTO le proposte di legge: - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario; 2) IN SEDE REFERENTE le proposte di legge: - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare; - Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide; - Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (approvato dalla 12ª Commissione del Senato). 3) PROCEDURE INFORMATIVE -Indagine conoscitiva sulle malattie rare. 2 Nel prospetto non sono state considerate le riunioni in sede consultiva che coinvolgono le Commissioni sanitarie per l espressione di pareri (obbligatori, facoltativi o vincolanti) su provvedimenti di competenza di un altra Commissione. 6
7 5. FOGLIO DELLE SENTENZE Due sentenze a confronto sulla responsabilità professionale La Corte di Cassazione ha definitivamente affermato che la responsabilità professionale dipende dalle mansioni e attività effettivamente svolte e non dal ruolo o dalla qualifica ricoperta dall operatore coinvolto. Questo è stato il principio base che ha ispirato due sentenze. In vero, in una si è ritenuto comunque responsabile un autista di ambulanza per non aver aiutato l infermiere a movimentare un paziente in lettiga, causandone la morte; nell altra, è stato dichiarato responsabile un medico frequentatore volontario di una struttura ospedaliera per non aver richiesto specifici accertamenti diagnostici per verificare se la paziente fosse affetta da trombosi venosa profonda, secondaria a operazione chirurgica, benché fossero presenti sintomi e fattori di rischio. In entrambi i casi la Corte di Cassazione riconosce ed estende la posizione di garanzia oltre i limiti tradizionali. Infatti, nella sentenza del 2 Aprile 2015 n , la Corte riconosce la posizione di garanzia e dunque la responsabilità in capo all autista, a prescindere dal formale inquadramento dettato da una specifica normativa in materia, in quanto dalla stessa istruttoria era emerso che egli svolgeva il compito di autista soccorritore, avendo anche superato apposito corso e percependo un incremento retributivo per le mansioni effettivamente ricoperte. Nel secondo caso, parimenti, è stata riconosciuta la posizione di garanzia e la conseguente responsabilità al medico frequentatore volontario in ospedale, che aveva posto in essere condotte proprie di un medico strutturato. In realtà, le mansioni di fatto svolte determinano la presa in carico e la conseguente posizione di garanzia. In quest ultima sentenza, n /2015, vi è lo stesso orientamento della precedente, per cui, seppure la figura del medico frequentatore volontario non è regolamentata, è ammessa per consuetudine nei reparti, previa autorizzazione e stipula di una polizza di responsabilità professionale. 7
8 Sentenza della Cassazione a favore del primario in ferie La Corte di Cassazione con sentenza n. 6438/2015, emessa dalla terza sezione civile, ha affermato in modo chiaro, riformando totalmente il precedente orientamento espresso dalla Corte d Appello dell Aquila, che il primario in ferie, il quale non ha avuto rapporto diretto con il paziente in alcuna delle fasi di cura, non è in alcun caso responsabile per il ritardo diagnostico e per eventuali errori dei sostituti, neppure sotto il profilo oggettivo, in ragione delle funzioni di primario. Nella fattispecie viene respinta la tesi difensiva della parte lesa, per cui il primario del reparto risponde in ogni caso ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 128/1969, in quanto viene attribuita una sorta di responsabilità obiettiva sui malati della divisione. Questo orientamento è, infatti, superato dall evoluzione giurisprudenziale, poiché la responsabilità civile attiene alla imputabilità soggettiva dell inadempimento, che, nel caso di specie, manca ab origine, non avendo il primario seguito nessuna fase del ricovero. Tale orientamento ricalca le più recenti pronunce in materia di responsabilità medica, evidenziando che la stessa non può che ricadere sul medico che tiene in cura il paziente, indipendentemente della funzione che egli riveste nell ambito dell organizzazione sanitaria. In altri termini, la responsabilità medica resta sempre e comunque regolata dal principio del neminem laedere, dettato dall art del c.c. e quindi non può che essere soggettiva. Il Tribunale Roma si esprime sull onere della prova a carico del paziente Sempre in merito alla responsabilità medica fondata sul dettato dell art c.c., si segnala, tra le altre, una recentissima pronuncia del Tribunale di Roma depositata il 30 Aprile 2015, la quale, ribadendo concetti oramai consueti nella giurisprudenza in materia, statuisce che il paziente, presunto danneggiato che agisce in giudizio per far valere una responsabilità civile medicosanitaria ai fini risarcitori, deve provare, allegare la mancata guarigione o l aggravamento della patologia di ingresso e l inadempimento del medico e/o della struttura nosocomiale. Questi ultimi, a loro volta, sono gravati dall onere della prova che l inadempimento non vi è stato affatto o comunque non è dipeso da causa a essi imputabile, ovvero non è stato causa del danno. Ad ogni buon fine, qualora il giudice non riesca ad accertare in modo certo e incontrovertibile, in base al principio del libero convincimento, che il danno sia conseguenza diretta della condotta del medico o della struttura di cura, occorrerà verificare se, in mancanza della condotta sanitaria censurabile, i risultati sarebbero stati diversi e migliori per il paziente. Sono queste le conclusioni su cui si basa la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma. 8
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