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2 dettaglio. In tal modo essi rimangono il più possibile stabili nel tempo e quindi non si richiede loro un continuo aggiornamento per seguire il progresso tecnologico. L adempimento dei requisiti essenziali costituisce il solo aspetto tecnico obbligatorio delle direttive. presunzione di conformit à e riferimento alle norme armonizzat e, cioè alle norme emanate dagli organismi europei di normazione riconosciuti ufficialmente (CEN, CENELEC, ETSI): l obbligo consiste nel soddisfare i requisiti essenziali, senza indicare procedure precise per raggiungere tali obblighi. Tuttavia viene fornito un criterio di base, che permette di soddisfare tale obbligo con sicurezza: i prodotti costruiti secondo le norme tecniche armonizzate sono riconosciuti automaticamente come soddisfacenti ai requisiti essenziali. Le norme tecniche si definiscono armonizzate quando sono emesse dagli enti di cui sopra su apposito mandato della Commissione Europea e ne vengono pubblicati i riferimenti nella GUCE. Si può quindi affermare che le norme tecniche sono di applicazione volontaria ma, qualora siano armonizzate, il loro impiego conferisce al prodotto la presunzione di soddisfare i requisiti essenziali delle direttive. Vengono elencate di seguito le direttive che si rifanno alla filosofia del nuovo approccio, accompagnate dai riferimenti dei decreti attuativi di recepimento delle stesse nella legislazione italiana. Per queste famiglie di prodotti è richiesta la marcatura CE: FAMIGLIA DI PRODOTTI DIRETTIVA CE/CEE DECRETI ATTUATIVI Materiale elettrico di bassa tensione 2006/95 (ex 73/ /68) (L. 791/77) Recipienti semplici a pressione 87/ / /68 D.Lgs. 311/91 + D.M. 5/2/96 Giocattoli 88/ /68 D.Lgs. 313/91 Prodotti da costruzione 89/106 D.P.R. 246/93 Compatibilità elettromagnetica 2004/108 D.Lgs. 194/2007 Macchine 2006/42 (ex 98/37) D.Lgs. 17/2010 Dispositivi di protezione individuale 89/ / /68 D.Lgs. 475/92 Strumenti per pesare non automatici 90/ /68 D.Lgs. 517/92 Dispositivi medici impiantabili attivi 90/ /68 D.Lgs. 507/92 Apparecchi a gas 90/396 D.P.R. 661/96 Apparecchiature terminali di telecomunic. 1999/5 D.Lgs. 269/2001 Nuove caldaie ad acqua calda 92/42 D.P.R. 660/96 Esplosivi ad uso civile 93/15 D.Lgs. 7/97 Dispositivi medici 93/42 D.Lgs. 46/97 Imbarcazioni da diporto 94/25 D.Lgs. 436/96 App. e sistemi per atmosfere esplosive 94/9 D.P.R. 126/98 Imballaggi e rifiuti da imballaggi 94/62 D.Lgs. 22/97 Ascensori 95/16 D.P.R. 162/99 Refrigeratori per uso domestico 96/ / /28 D.Lgs.201/2007 Attrezzature in pressione 97/23 D.Lgs. 93/2000 Dispositivi medici diagnostici in vitro 98/79 D.Lgs. 332/2000

3 Capitolo n. 1 Enti normatori e norme tecniche armonizzate Nascita degli Enti di normazione I primi a reagire sistematicamente contro la complessità produttiva, che impedisce la collaborazione industriale e pregiudica l omogeneità delle forniture civili e militari sono i tecnici inglesi, i quali, all inizio del 1900, fondano un Comitato da cui, trent anni dopo, nascerà l Ente di Normazione britannico (BSI). E proprio con la costituzione degli Enti di normazione che prende forma la normazione come oggi si intende, una grande organizzazione che promuove e ufficializza il raggiungimento di accordi collettivi, volti al miglioramento tecnico ed economico della produzione e delle condizioni di vita e di lavoro. Nello stesso periodo che vede la nascita dell Ente britannico di normazione, sono istituiti Enti di normazione in quasi tutti i Paesi industrializzati: Germania, Stati Uniti, Francia, Svizzera, Olanda, Belgio, Svezia, Norvegia, Danimarca, Spagna. Anche l Italia è tra i primi Paesi a dotarsi di organismi incaricati ufficialmente della attività di normazione. Norme tecniche Le norme tecniche sono il frutto di lunghe discussioni tra i massimi esperti di un dato settore, o comunque tra tutti gli interessati ad un dato argomento; alla fine della discussione, che può durare anche degli anni si arriva ad un documento su cui tutti si trovano d accordo: la norma infatti è un documento fondato sul consenso di tutti coloro che hanno partecipato alla sua elaborazione. Le norme tecniche sono dei documenti di applicazione volontaria (obbligatoria solo se riferite a disposizioni di legge), sono degli utilissimi punti di riferimento che nella maggior parte dei casi conviene seguire. La definizione ufficiale di norma tecnica è quindi: documento, prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto. Regole tecniche Regole e norme sono termini che usiamo ogni giorno, in molti contesti diversi. Spesso siamo portati ad usare i due termini indifferentemente, come sinonimi; altre volte tendiamo ad attribuire sfumature diverse di significato. Le Regole Tecniche sono atti che contengono un insieme di requisiti tecnici, sono emanati dalla Pubblica Autorità e la loro applicazione è obbligatoria. Dunque, norme tecniche e regole tecniche si assomigliano quanto a contenuti (entrambe specificano infatti dei requisiti tecnici) ma si differenziano circa l organismo che provvede ad emanarle e si distinguono anche per la diversa natura : volontaria (le norme) e obbligatoria (le regole). Infine, si tenga presente il termine generico specifica tecnica che comprende sia le norme che le regole tecniche e sta a significare ogni documento che prescrive dei requisiti tecnici che prodotti, processi o servizi devono soddisfare. Norme Europee Armonizzate Anche le norme tecniche elaborate da CEN, CENELEC ed ETSI in relazione ad una particolare direttiva europea del tipo Nuovo Approccio hanno la caratteristica di restare volontarie. Tali norme europee prendono il nome di Norme armonizzate. Le norme armonizzate, pur restando volontarie, danno un grande vantaggio a chi vi si uniforma: conferiscono infatti la presunzione di conformità ai requisiti generali di sicurezza indicati dalle direttive. Ad esempio un fabbricante di giocattoli che deve produrre giochi sicuri, ai sensi della direttiva apposita; per produrre giochi sicuri, ha due strade: operare nel proprio modo, e poi deve dimostrare che davvero il giocattolo è conforme alle

4 prescrizioni della direttiva seguire le norme armonizzate che il CEN o il CENELEC hanno preparato su incarico della Commissione UE, per tradurre in specifiche tecniche concrete i generici requisiti di sicurezza della direttiva. In questo secondo caso, dimostrando di aver seguito le norme armonizzate, il fabbricante ha automaticamente dimostrato di aver soddisfatto i requisiti della direttiva. Principali Enti normatori in Internet o UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione: sito di riferimento per tenersi aggiornati sull attività normativa in Italia, in relazione a tutti i settori (ad eccezione di quello elettrico). o CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano: organismo cui è ufficialmente affidata la attività normativa in Italia relativamente al settore elettrico ed elettrotecnico. o CEN - Comitato Europeo di Normazione: l ente che si occupa di elaborare norme tecniche a livello europeo. o CENELEC - Comitato Europeo di Normazione per il settore elettrotecnico o ETSI - Ente Europeo competente per il settore delle telecomunicazione o ISO - Organizzazione Mondiale per la normazione o IEC - Comitato Elettrotecnico Internazionale o ITU - Unione Internazionale per le Telecomunicazioni: organismo di normazione competente per il settore delle Telecomunicazioni a livello mondiale. Sito ufficiale della Comunità Europea

5 Capitolo n. 2 La direttiva "Macchine" La prima direttiva macchine 89/392 CEE è entrata in vigore nell Unione Europea il 1 gennaio successivamente la direttiva viene modificata ed integrata dalle direttive 91/368 CEE, 93/44 CEE e 96/68. Nel 1998, allo scopo di unificare in un testo coordinato le diverse modifiche introdotte, la Commissione Europea pubblica la direttiva 98/37/CE che di fatto costituiva la direttiva alla quale prestare riferimento fino all'entrata in vigore dell'attuale 2006/42/CE. In Italia la direttiva 89/392 con le modifiche era stata recepita nel D.P.R. 459/96. La prima azione, a livello comunitario, volta alla modifica della Direttiva 98/37/CE è del 29 maggio 2001 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE. Successivamente la Posizione comune 29-18/07/2004 Posizione comune (CE) n. 29/2005, del 18 luglio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea, serie C 251E, il 11/10/2005. La direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE viene definitivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea serie L 157 del 9/6/2006. Nel testo viene indicato che le disposizioni della direttiva si sarebbero dovute applicare a partire dal 29 dicembre 2009 e con successiva rettfifica al testo l'abrogazione della direttiva 98/37/CE è stata fatta coincidere con l'entrata in vigore della 2006/42/CE. La nuova direttiva è stata recepita in Italia (per la parte relativa alle macchine) con il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n.17. Il decreto, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.36/l alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010, è entrato in vigore il 6 marzo Campo di applicazione L'attuale direttiva si applica a: macchine; attrezzature intercambiabili; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; quasi-macchine. Sono invece esclusi dal campo di applicazione: 1. i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; 2. le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; 3. le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività; 4. le armi, incluse le armi da fuoco; 5. i seguenti mezzi di trasporto: o trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli, o veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, escluse le macchine installate su tali veicoli, o veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18

6 marzo 2002, relativa all omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, escluse le macchine installate su tali veicoli, o veicoli a motore esclusivamente da competizione, e o mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli; le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell ordine; le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione: o elettrodomestici destinati a uso domestico, o apparecchiature audio e video, o apparecchiature nel settore delle tecnologie dell informazione, o macchine ordinarie da ufficio, o apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione, o motori elettrici; le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: o apparecchiature di collegamento e di comando, o trasformatori. La Direttiva 2006/42/CE definisce poi, in maniera puntuale, i concetti di macchina, di macchina finita, di quasi-macchina e di insieme di macchine. 1. macchina: o insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un applicazione ben determinata, o insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, o insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, o insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, o insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; 2. attrezzatura intercambiabile: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile; 3. componente di sicurezza: componente o destinato ad espletare una funzione di sicurezza, o immesso sul mercato separatamente, o il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e o che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti; 4. accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento; 5. catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento; 6. dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest ultima; allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto; 7. quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in

7 grado di garantire un applicazione ben determinata ; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi -macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva. Nella definizione di macchina vengono, quindi, inseriti anche quegli apparecchi dedicati in generale al sollevamento di pesi la cui fonte energetica è di derivazione umana. Il concetto di macchina finita, maggiormente dettagliato rispetto alla precedente direttiva, non presenta particolari dubbi o problematiche mentre il concetto di quasi-macchina, introdotto nella Direttiva 2006/42/CE, comporta per molti fabbricanti la necessità di interrogarsi sulla classificazione dei propri prodotti. rientreranno in questa categoria i prodotti destinati ad essere incorporati o assemblati a una o più macchine o ad altre quasi-macchine per costituire un unica macchina; sostanzialmente il fabbricante, in base alla destinazione d uso della propria macchina seguirà poi un differente iter specifico. Gli aspetti operativi, riguardanti la marcatura CE, la dichiarazione di conformità, la redazione del fascicolo tecnico e del manuale di istruzioni, che sono i punti cardine della direttiva, sono stati affrontati e dibattuti nel corso di vari seminari ed incontri organizzati da Confindustria Vicenza (disponibili nella sezione atti dei convegni dell'area Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro). Per quanto concerne gli obblighi definiti dalla direttiva (valutazione della conformità, fascicolo tecnico, istruzioni, dichiarazioni e marcatura...) con "macchina" viene inteso qualunque prodotto rientrante nel campo di applicazione della direttiva, eccetto le quasi macchine. Per queste ultime si applicano delle disposizioni specifiche quali la richiesta di costituire un'apposita "documentazione tecnica pertinente" (descritta nell'allegato VII punto B), delle "istruzioni per l'assemblaggio" (allegato VI alla direttiva) e una "dichiarazione di incorporazione" (allegato II, parte 1, sez.b). La rispondenza delle macchine alla direttiva è attestata dalla marcatura CE; stabilita la conformità del prodotto, il fabbricante redige la dichiarazione CE di conformità (secondo le modalità e i contenuti indicati nell articolo 5 e nell allegato II, parte 1 sez.a della direttiva), che gli consente di apporre la marcatura CE e quindi di immettere il prodotto sul mercato dell Unione Europea (e quindi nazionale). Le "quasi macchine" destinate ad essere incorporate in altre macchine e pertanto non in grado di funzionare in modo indipendente, devono comunque essere accompagnate da una "dichiarazione di incorporazione" (ma non essere marcate), redatta dal costruttore con indicati i limiti di messa in servizio e d uso (i contenuti minimi della dichiarazione sono indicati nell'allegato II, parte 1, sez. B della direttiva). Tale certificazione indicherà esplicitamente che il componente non può essere messo in funzione se non inserito in un macchinario rispondente ai requisiti essenziali del decreto. Per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza il fabbricante può ricorrere volontariamente alle norme armonizzate per la direttiva, elaborate dal CEN su mandato della Commissione Europea e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea. Le norme non sono cogenti, il solo obbligo legale è quello del rispetto degli articoli della direttiva (e del decreto di recepimento). Se il costruttore decide liberamente di non utilizzare le norme armonizzate si assume l onere di dimostrare che il sistema usato, e quindi il prodotto ottenuto, risponde ai requisiti essenziali fissati ed imposti dalla direttiva (e che le proprie soluzioni garantiscono un grado di sicurezza comparabile con quello delle norme tecniche). Per i prodotti realizzati nel rispetto delle norme armonizzate è invece riconosciuta automaticamente la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (coperti dalle norme utilizzate). Per questo motivo la norma armonizzata, sebbene volontaria, rappresenta uno strumento molto utile e che facilita enormemente la procedura di certificazione. Un discorso a parte è richiesto per le macchine ritenute più pericolose, elencate nell allegato IV al decreto. Nel caso la macchina rispetti le norme armonizzate (solo nel caso in cui tutti gli aspetti di sicurezza della macchina siano coperti applicando tali norme), il costruttore può scegliere fra tre possibili opzioni: a. la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII (ovvero un'autodichiarazione come per le altre tipologie di macchine); b. la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3 (esame di tipo); c. la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X (nuovo sistema istituito dalla direttiva 2006/42/CE e che comporta un esame del sistema interno dell'azienda). In caso contrario (non utilizzo di norme armonizzate o le norme non coprono tutti i requisiti di sicurezza) il fabbricante dovrà scegliere necessariamente tra le due procedure b. o c. ricorrendo pertanto a un organismo notificato.

8 Vale poi in generale che quando per una macchina i pericoli citati all'allegato I della direttiva 2006/42/CE sono interamente o parzialmente oggetto in modo pi ù specifico di altre direttive comunitarie, la direttiva macchine non si applica o cessa di essere applicata a tale prodotto e per tali pericoli dalla data di attuazione di tali altre direttive. La nuova direttiva 2006/42/CE e la precedente 98/37/CE La direttiva 2006/42/CE non introduce radicali cambiamenti in relazione alla precedente 98/37/CE ma mira a consolidare i risultati della direttiva macchine in termini di libera circolazione e sicurezza delle macchine aumentando al contempo la sua applicazione. Ampliamento del campo di applicazione Lo scopo della direttiva macchine viene esteso, in quanto ad esempio ascensori da cantiere e apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine a impatto non saranno ulteriormente escluse (sebbene i modelli di quest ultime dichiarati conformi alle leggi in vigore al 29 dicembre 2009 potranno circolare fino al 29 giugno 2011). La linea di demarcazione tra la direttiva macchine e bassa tensione viene resa più chiara. La distinzione non dovrà più essere fatta sulla base dei rischi specifici. Anzi la nuova direttiva macchine elenca sei categorie di macchine elettriche che sono soggette alle disposizioni della direttiva bassa tensione per le altre macchine elettriche, gli obiettivi di sicurezza della direttiva bassa tensione si applicano per i pericoli connessi all elettricità, ma l obbligo riguardante la valutazione della conformità e l immissione nel mercato sono regolati dalla Direttiva macchine. Anche la linea di demarcazione dalla direttiva ascensori è stata resa più netta. Il nuovo testo modifica lo scopo della direttiva ascensori di modo che gli ascensori che operano a una velocità non superiore a 0,15 m/s saranno esclusi dalla direttiva ascensori e saranno pertanto soggetti alla direttiva macchine. E stato chiarito inoltre l insieme dei componenti di sicurezza soggetti alla direttiva macchine. Una lista indicativa dei componenti di sicurezza viene fornita in un nuovo allegato della direttiva. Tale lista può essere oggetto di modifica dalla Commissione macchine per andare a coprire nuovi prodotti. Una significativa novità riguarda l'introduzione nello scopo della direttiva delle quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva. Tali insiemi sono soggetti a una serie di disposizioni specifiche ( documentazione tecnica - istruzioni per l assemblaggio - dichiarazione di incorporazione ). Modifiche ai requisiti essenziali di salute e sicurezza I requisiti essenziali di salute e sicurezza non sono stati oggetto di maggiori cambiamenti, sebbene diversi di questi sono stati riformulati. Tra le modifiche principali si può trovare: o i requisiti relativi all analisi dei rischi sono stati resi più espliciti; o vi sono nuovi requisiti per i pericoli associati agli ascensori che collegano piani fissi per tenere in considerazione l estensione dello scopo della direttiva agli ascensori da cantiere e gli ascensori a bassa velocità; o alcuni requisiti ad oggi applicabili alle macchine semoventi o macchine di sollevamento sono stati resi applicabili a tutte le macchine che presentino quel rischio; o I requisiti riguardanti rumore e vibrazioni sono stati resi più specifici. Variazioni delle procedure di valutazione della conformit à Così come previsto dalla precedente direttiva, la conformità della maggioranza delle macchine continuerà a essere certificata dal costruttore stesso. La lista delle categorie di macchine soggette a procedure di valutazione della conformità specifiche viene descritta nell allegato IV; ad ogni modo i costruttori di macchine comprese in allegato IV avranno una più ampia scelta di procedure applicabili: o Per le macchine in allegato IV progettate in conformità a norme armonizzate che coprano tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili, il costruttore potrà certificare autonomamente la conformità della macchina; o Per le macchine in allegato IV, per le quali non sono applicabili le condizioni al punto precedente, il produttore potrà scegliere tra l esame CE del tipo effettuato da un ente notificato o approvato da uno di tali enti o il sistema di garanzia qualità totale.

9 Abrogazione e deroga La direttiva 2006/42/CE abroga la precedente direttiva 98/37/CE dal 29 dicembre In Italia a causa del ritardo nella emanazione del decreto di recepimento, la nuova direttiva è stata entrata definitivamente in vigore il 6 marzo Fino al 29 giugno 2011 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto che sono conformi alle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva. Norme armonizzate Le aziende possono verificare periodicamente la presenza di Comunicazioni della Commissione relativamente alle diverse direttive (nelle quali sono riportati gli elenchi delle norme armonizzate) inserendo il riferimento alla specifica direttiva (es. "2006/42/CE") nel motore di ricerca del sito internet dell'unione Europea al seguente indirizzo: Enti notificati Gli enti di certificazione notificati per la direttiva macchine in Italia sono elencati al seguente collegamento al motore di ricerca istituito dalla Comunità Europea: 80 Nella pagina raggiungibile dal collegamento qui sopra andrà poi selezionata la direttiva specifica (2006/42/EC Machinery). Guide Per assistere tutte le parti direttamente o indirettamente coinvolte dalla direttiva 2006/42/CE la seguente guida è stata pubblicata sul sito internet dell I.S.P.E.S.L. al seguente indirizzo: La Commissione Europea ha inoltre pubblicato la seconda edizione (giugno 2010) della Guida Ufficiale per l applicazione degli adempimenti previsti dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. c-2nd_edit_6-2010_en.pdf DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17. Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifi ca la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Suppl. Ordinario n.36 - GU n. 41 del

10 Capitolo n. 3 La direttiva "Bassa Tensione" E la denominazione che viene comunemente data alla direttiva 2006/95/CE che ha sostituito la precedente 73/23 CEE (a sua volta modificata dalla direttiva 93/68) e riguardante il ravvicinamento legislativo degli Stati membri nei confronti del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. Campo di applicazione Essa ha un vasto campo di applicazione e cioè a tutti i materiali elettrici previsti per essere utilizzati con una tensione nominale da 50 a 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente continua. La versione modificata è entrata in vigore obbligatoriamente dal 01 gennaio 97. Dal campo di applicazione sono esplicitamente esclusi i materiali che sono elencati nell allegato II della direttiva, e cioè: materiali elettrici destinati a funzionare in atmosfera esclusiva materiali elettrici per uso radiologico e medico materiali elettrici per apparecchiature di sollevamento di beni e persone contatori elettrici recinzioni elettriche interferenze radioelettriche prese a spina per uso domestico Per quanto riguarda i componenti, si è posto il problema se la marcatura CE debba essere applicata solamente ai prodotti finiti pronti per l uso o anche agli elementi componenti di tali prodotti. Al momento si può soltanto presumere che verrà fatta una distinzione tra: 1. componenti non costruiti per essere immessi sul mercato, ma destinati esclusivamente ad un assemblatore professionale per essere integrati in un altro apparecchio. 2. componenti destinati ad essere immessi sul mercato in vista della loro distribuzione e/o utilizzazione. La direttiva BT elenca una serie di requisiti essenziali il cui soddisfacimento è obbligatorio. Tali requisiti sono descritti nell allegato I della Direttiva e ne costituiscono l oggetto principale. Si tratta essenzialmente di requisiti relativi alla sicurezza nell impiego dei prodotti; si può quindi affermare che l obiettivo della Direttiva è la salvaguardia della sicurezza delle persone, dei beni e degli animali domestici. Il principio della presunzione di conformità rappresentava l elemento più innovativo introdotto all epoca della emissione della Direttiva (1973) e che poi è stato ripreso in toto dalla filosofia del nuovo approccio. Per effetto di tale clausola i prodotti elettrici costruiti secondo le norme armonizzate si considerano rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza. Con la modifica apportata dalla Direttiva 93/68/CEE è stato introdotto il principio dell obbligatorietà della marcatura CE, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la immissione sul mercato. Pertanto a partire dal 01 gennaio 97 i marchi di conformità, le certificazioni di enti terzi e le dichiarazioni del costruttore perderanno ogni validità giuridica. Per la marcatura Ce dei prodotti valgono le regole generali delle direttive nuovo approccio e la grafica è pure comune. La marcatura deve essere visibile, leggibile ed indelebile ed il decreto di recepimento indica il suo posizionamento. La nuova Direttiva 2006/95/CE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 27 dicembre 2006 ed è entrata in vigore il 16 gennaio del 2007 (la Direttiva 73/23/CEE è stata abrogata lo stesso giorno). Si tratta essenzialmente di una codifica della Direttiva Europea "Bassa Tensione" 73/23/CEE che tiene in considerazione le modifiche apportate al testo originale dalla 93/68/CEE. I riferimenti fatti alla Direttiva 73/23/CEE devono pertanto essere considerati come se fatti rispetto alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.

11 I documenti (dichiarazione di conformità, documenti tecnici, etichette o istruzioni...) che accompagnano i nuovi prodotti immessi sul mercato a seguito del 16 gennaio 2007 devono fare riferimento alla Direttiva Europea Bassa Tensione 2006/95/CE. Per prodotti già sul mercato prima del 16 gennaio 2007 e che continuano a esserne immessi, dove i documenti facciano riferimento alla precedente Direttiva 73/23/CEE, i produttori o gli importatori devono prevedere delle modifiche per assicurare che i documenti siano in conformità alla Direttiva 2006/95/CE per le successive spedizioni. Norme armonizzate Le aziende possono verificare periodicamente la presenza di Comunicazioni della Commissione relativamente alle diverse direttive (nelle quali sono riportati gli elenchi delle norme armonizzate) inserendo il riferimento alla specifica direttiva (es. "2006/95/CE") nel motore di ricerca del sito internet dell'unione Europea al seguente indirizzo:

12 Capitolo n. 4 La direttiva EMC "Compatibilità elettromagnetica" La direttiva 2004/108/CE (EMC) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE ha la sua ragion d essere nella necessità di limitare i disturbi emessi dalla enorme diffusione che gli apparati elettronici hanno avuto in questi ultimi anni, provvedendo nel contempo a garantire che gli stessi possiedano una adeguata immunità ai disturbi. Il principale obiettivo della Direttiva EMC è pertanto quello di regolare la compatibilità dei dispositivi relativamente a EMC. Al fine di raggiungere tale obiettivo, sono state messe in atto dei provvedimenti di modo che: o i dispositivi (apparecchiature e impianti fissi) devono risultare conformi con i requisiti della Direttiva EMC quando sono immessi nel mercato e/o posti in servizio; o L utilizzo delle regole dell ingegneria industriale è un requisito per gli impianti fissi, con la possibilità per le autorità competenti degli Stati Membri di imporre apposite misure nel caso vengano rilevate delle non conformità. Nel 1997 la Commissione Europea rilasciò una Guida all applicazione della Direttiva 89/336/EEC. Questa fu ben accolta e ampiamente utilizzata, tuttavia non aveva alcun valore legale, uno dei fini della revisione della direttiva EMC fu di incorporare molti elementi della guida del La Direttiva 2004/108/CE abroga la precedente 89/336/CE (modificata dalla direttive 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE) e mantiene gli stessi obiettivi garantire la libera circolazione delle apparecchiature e creare un ambiente elettromagnetico accettabile nel territorio della comunità. Principali modifiche introdotte nella Direttiva 2004/108/CE rispetto alla Direttiva 89/336/CEE o il nuovo testo fa una chiara distinzione relativamente i requisiti e le procedure di valutazione della conformità rispettivamente per gli apparecchi e gli impianti fissi (gli impianti fissi possono includere reti e macchine di notevoli dimensioni); o Vengono fornite le definizioni di apparecchi e impianti fissi; o Gli impianti fissi, sebbene debbano essere conformi con i requisiti in materia di protezione, non hanno l obbligo né di una Dichiarazione di Conformità (DoC) né di una marcatura CE; o Gli impianti mobili sono considerati apparecchi; o Per gli apparecchi vi sono delle modifiche nei requisiti relativi alla documentazione e alle informazioni; o La procedura di valutazione della conformità degli apparecchi è stata semplificata con una singola procedura. Non vi è alcun coinvolgimento obbligatorio di una terza parte, ma il produttore ha la possibilità di presentare la propria Documentazione Tecnica a un Organismo Notificato per la sua valutazione; o Quando si opera diversamente dalle norme armonizzate o vengono applicate in parte, il produttore deve effettuare una valutazione della conformità e fornire evidenza documentata che l apparecchio è conforme ai requisiti relativi alla protezione definiti dalla Direttiva EMC; o Agli apparecchi destinati a un dato impianto fisso e non altrimenti disponibili sul mercato possono non essere applicati i requisiti e le procedure previste per gli apparecchi (es. Dichiarazione di Conformità, marcatura CE), a patto che alcuni requisiti per la documentazione siano rispettati, incluse le indicazioni per non compromettere le caratteristiche EMC dell impianto fisso al quale sono destinati. o Il ruolo degli Organismi Competenti (Competent Bodies) è stato eliminato. Per la grande maggioranza degli apparecchi, la compatibilità elettromagnetica viene valutata ricorrendo al solito e usuale metodo di conformità alle norme armonizzate europee. Le modifiche per i produttori si limitano ad alcuni requisiti aggiuntivi per quanto riguarda informazioni e documentazione per il prodotto. Le norme armonizzate per gli apparecchi non cambiano ai fini dell applicazione della Direttiva 2004/108/CE.

13 Scopo La direttiva EMC 2004/108/CE si applica a un ampia gamma di apparecchiature che includono dispositivi elettrici ed elettronici, sistemi e impianti. Il livello di protezione richiesto è inoltre favorito nella Direttiva EMC da protezioni finalizzate al campo della compatibilità elettromagnetica. I principali obiettivi sono: 1. Assicurare che I disturbi elettromagnetici prodotti dai dispositivi non influenzino il corretto funzionamento di altre apparecchiature come reti radio e di telecomunicazione, dispositivi associati e reti di distribuzione elettrica. 2. Assicurare che le apparecchiature abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca ai disturbi elettromagnetici al fine di poter operare nel modo previsto. Ovviamente il fine dei requisiti essenziali non è di garantire l assoluta protezione dei dispositivi (es. livello di emissioni zero o completa immunità). Tali requisiti conciliano vincoli fisici e ragioni pratiche. Per assicurare che tale processo rimanga aperto a futuri sviluppi tecnologici, la Direttiva EMC descrive i requisiti essenziali a grandi linee. Nella Direttiva i requisiti includono quelli connessi alla protezione delle apparecchiature così come quelli specifici per gli impianti fissi. Quando conformi alle disposizioni della Direttiva EMC, le apparecchiature possono essere immesse nel mercato e/o messe in servizio nel territorio della Comunità, essere fatte circolare liberamente e operare come destinate nel previsto ambiente elettromagnetico. La Direttiva 2004/108/CE riguarda solo la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e non è una direttiva connessa alla sicurezza. Va comunque osservato che altre direttive applicabili a un apparecchio possono richiedere requisiti più specifici relativamente ai fenomeni elettromagnetici al fine di soddisfare i loro requisiti di sicurezza. La Direttiva EMC definisce le apparecchiature come qualsiasi apparecchio o impianto fisso. In quanto le disposizioni per apparecchi e impianti fissi sono differenti, è essenziale identificare la corretta categoria nella quale ricade l apparecchiatura. Apparecchi La Direttiva EMC definisce apparecchi ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni. Componenti, sottoinsiemi e impianti mobili sono anch essi compresi tra gli apparecchi. La Direttiva EMC fornisce I requisiti per gli apparecchi quando immessi nel mercato e/o posti in servizio. Uno dei pre-requisiti perché un dispositivo sia considerato apparecchio ai sensi della Direttiva è che sia destinato a utenti finali: ogni persona fisica (es. consumatore) o giuridica (es azienda) che utilizzi o che intenda utilizzare l apparecchio per il suo uso previsto. Generalmente un utente finale è ritenuto non avere competenze nel campo della compatibilità elettromagnetica. Un prodotto finito (dispositivo o unità che svolge una funzione e ha un proprio involucro) viene considerato come un apparecchio ai sensi della Direttiva EMC, se è destinato a utenti finali e pertanto deve soddisfare le disposizioni applicabili. Quando il prodotto finito è destinato esclusivamente a un processo industriale di incorporazione in altri apparecchi, non è considerato apparecchio ai sensi della Direttiva EMC e di conseguenza le sue disposizioni non si applicano. Una combinazione di diversi prodotti finite che viene resa disponibile commercialmente come un unica unità funzionale destinata a utenti finali viene considerate un apparecchio. Tutte le disposizioni della Direttiva EMC, come definite per gli apparecchi, si applicano alla combinazione come un tutt uno. Va osservato che combinando due o più prodotti finiti marcati CE non produce automaticamente un sistema conforme. Diversamente dai prodotti finite, componenti o sottoinsiemi non hanno in generale un adeguato involucro definito per il loro uso finale. Componenti o sottoinsiemi immessi nel mercato i quali: o sono destinati a essere incorporati in un apparecchio da un utente finale (non competente); o disponibili ad utenti finali; devono essere considerati apparecchi ai fini dell applicazione della Direttiva EMC. Le istruzioni per l uso che accompagnano i componenti o i sottoinsiemi devono includere tutte le informazioni rilevanti e considerare che regolazioni o connessioni possono essere effettuate da utenti finali non a conoscenza delle implicazioni nel campo EMC. Gli impianti mobile i quali sono definiti come una combinazione di apparecchi destinati a essere mossi e funzionare in una certo insieme di ambienti vengono considerati come apparecchi. Tutte le disposizioni della Direttiva EMC, come definite per gli apparecchi, si applicano agli impianti mobili.

14 Impianti fissi Un Impianto fisso è definito come una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito. Un impianto fisso è pertanto un termine che comprende tutti gli impianti elettrici che sono stati costruiti in modo permanente. La definizione copre tutti gli impianti dai più piccoli impianti elettrici residenziali fino alle reti nazionali elettrica e di telefonia, includendo tutti gli impianti commerciali e industriali (eccetto quelli intrinsecamente conformi). Il termine impianto fisso si applica anche ai grandi impianti se conformi alla definizione data, come le linee di produzione. Altrimenti macchine di grandi dimensioni, nel senso abituale del termine, sono normalmente apparecchi e vanno trattati come tali. Esclusioni esplicite dalla Direttiva EMC La Direttiva esclude esplicitamente quattro tipologie di apparecchiature: o Apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE. o Prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze di cui al regolamento CE n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. o Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della Costituzione e della Convenzione dell'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). o Apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari. Apparecchiature soggette ad altre Direttive Comunitarie. Se i requisiti EMC per un apparecchiatura sono completamente o in parte trattate in modo più specifico da altre direttive, la Direttiva EMC non va, o non va più applicata a quella apparecchiatura relativamente a tali requisiti dalla data di recepimento di tali direttive. Apparecchiature intrinsecamente conformi Le apparecchiature che risultano intrinsecamente conformi in termini di compatibilità elettromagnetica sono escluse dallo scopo della Direttiva EMC. Un apparecchiatura è considerata inerente conforme se entrambi i seguente requisiti sono soddisfatti: o Le proprietà fisiche intrinseche dell apparecchiatura sono tali che non è in grado di generare o apportarte emissioni elettromagnetiche che eccedano un livello che consenta alle apparecchiature radio e per le telecomunicazioni e altri dispositivi di funzionare correttamente; o Funziona senza inaccettabile alterazione in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate. Requisiti essenziali La Direttiva EMC definisce dei requisiti essenziali obbligatori formulati in modo generale per tutte le apparecchiature (es. apparecchi e impianti fissi) comprese nel suo scopo. Tali requisiti definiscono i risultati che devono essere ottenuti, ma non specificano i requisiti tecnici specifici. Questo consente di adattare la progettazione dell apparecchiatura come risultato del progresso tecnologico. Le soluzioni tecniche per soddisfare i requisiti non vengono in alcun caso imposte nel momento in cui le apparecchiature risultino conformi ai requisiti essenziali. La conformità ai requisiti essenziali è obbligatoria. Questi sono legalmente vincolanti per tutte le apparecchiature nello scopo della Direttiva. Solo i prodotti conformi possono essere immessi nel mercato e/o messi in servizio nella Comunità. I requisiti essenziali si dividono in due parti: Requisiti in materia di protezione per tutte le apparecchiature (es. apparecchi e impianti fissi) Requisiti specifici per gli impianti fissi. Valutazione della conformit à per gli apparecchi Gli apparecchi devono risultare conformi ai requisiti in materia di protezione definiti nell allegato I della Direttiva. La conformità a tali requisiti è dimostrata dall applicazione della procedura di valutazione della conformità definita nell allegato II (e allegato III che coinvolge un Organismo Notificato su base volontaria) della Direttiva. La Documentazione Tecnica come descritta nell Allegato IV della Direttiva deve essere predisposta dal produttore per dare evidenza della conformità ai requisiti in materia di protezione. Questa include evidenze che l apparecchio risulta conforme alle norme armonizzate attinenti o, se le norme non vengono usate o solo parzialmente, una descrizione tecnica dettagliata delle misure (calcoli, rapporti di prova) adottate per assicurare che gli apparecchi sono costruiti in conformità ai requisiti essenziali della Direttiva

15 EMC. Il costruttore deve inoltre redigere una Dichiarazione di Conformità ed apporre la marcatura CE. Esso può optare su base volontaria di coinvolgere un Organismo Notificato durante la procedura di valutazione della conformità. Il produttore è pertanto pienamente responsabile dell applicazione del metodo appropriato di valutazione della conformità. Marcatura CE e informazioni. La Direttiva EMC prevede che gli apparecchi presentino la marcatura CE come un attestazione della conformità con le disposizioni della direttiva. Per apparecchi destinati all incorporazione in un definito impianto fisso e altrimenti non disponibili sul mercato non è ammesso apporre la marcatura CE per attestare la conformità alla Direttiva. Per apparecchi nel campo della Direttiva EMC la marcatura CE è la sola avente valore relativamente alla compatibilità elettromagnetica all interno della Comunità Europea. Un prodotto che non ricada nello scopo della 2004/108/CE e nemmeno nello scopo di altre Direttiva che richiedano la marcatura CE non può presentare tale simbolo. La Direttiva EMC richiede che gli apparecchi siano identificati da tipo, lotto, numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permette l identificazione. E ammessa una certa flessibilità relativamente a tale requisito, consentendo al costruttore di scegliere la propria filosofia per l identificazione di un apparecchio ai fini di legge. Comunque l identificazione dell apparecchio deve essere correlata in modo non ambiguo con la Dichiarazione di Conformità e la Documentazione Tecnica. Tali informazioni devono essere sull apparecchio al fine di stabilire un collegamento con la documentazione dove sono fornite maggiori indicazioni. Apparecchi destinati a essere incorporate in un impianto fisso specifico e altrimenti non commercialmente disponibili devono avere tale identificazione nella documentazione che li accompagna e non sull apparecchio. Informazioni per la rintracciabilit à. Al fine di agevolare la tracciabilità, la Direttiva EMC richiede che il costruttore sia identificato attraverso nome e indirizzo. Nei casi dove il costruttore è esterno alla Comunità Europea, anche il nome e l indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell importatore devono essere forniti. Tali informazioni devono accompagnare l apparecchio. Esse possono pertanto essere fornite nella documentazione del prodotto, a completamento delle informazioni solitamente fornite con l apparecchio o stampate sugli imballi. Informazioni relative all installazione, uso e manutenzione. Gli apparecchi possono richiedere l assemblaggio o particolari attenzioni in relazione alla loro installazione ai fini del rispetto dei requisiti in materia di protezione della Direttiva. Pertanto tutte le informazione necessarie per il corretto assemblaggio e installazione devono essere fornite. Se non viene fornita alcuna informazione a riguardo si deve assumere che l utilizzatore può installare l apparecchio senza alcuna attenzione relativamente agli aspetti concernenti la compatibilità elettromagnetica, ed esso risulterà comunque conforme con i requisiti in materia di protezione della Direttiva EMC. Requisiti specifici per gli impianti fissi Gli impianti fissi non sono soggetti agli obblighi di marcatura CE, Dichiarazione di Conformità o valutazione formale della conformità prima della messa in servizio. Ad ogni modo, gli impianti fissi devono risultare conformi con i requisiti in materia di protezione e altri specifici requisiti (Allegato I della Direttiva) ad essi applicabili. I requisiti specifici richiedono che gli impianti fissi debbano essere installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso fornite dai rispettivi costruttori relativamente l uso dei componenti che costituiscono l impianto. Questo deve risultare conforme comunque ai requisiti in materia di protezione definiti in egual modo per gli impianti fissi e gli apparecchi.

16 Disposizioni transitorie Gli apparecchi soggetti alla precedente Direttiva 89/336/CEE (escludendo quindi le installazioni fisse ai sensi della 2004/108/CE) per i quali il costruttore o il suo rappresentante autorizzato ha emesso una Dichiarazione di Conformità prima del 20 luglio 2007 possono continuare ad essere prodotti e immessi nel mercato fino al 20 luglio Gli impianti fissi sono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni transitorie. Ne consegue che i nuovi impianti messi in servizio dal 20 luglio 2007 devono essere conformi alla Direttiva 2004/108/CE. Gli impianti fissi messi in servizio prima del 20 luglio 2007 devono essere stati soggetti alla Direttiva 89/336/CEE a non sono soggetti alle disposizioni della Direttiva 2004/108/CE fino a quando non siano modificati in modo tale da influenzare la loro compatibilità elettromagnetica. In Italia la Direttiva 2004/108/CE è stata recepita con il Decreto Legge n.194 del 6 novembre 2007: il decreto, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.228 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 novembre 2007, è in vigore dal 10 novembre 2007 DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE. (GU n. 261 del Suppl. Ordinario n.228) Guide Al fine di assistere tutte le parti direttamente o indirettamente coinvolte dalla Direttiva 2004/108/CE sul sito della comunità europea viene fornita una guida in lingua in lingua inglese che si allega di seguito. Norme armonizzate Le aziende possono verificare periodicamente la presenza di Comunicazioni della Commissione relativamente alle diverse direttive (nelle quali sono riportati gli elenchi delle norme armonizzate) inserendo il riferimento alla specifica direttiva (es. "2004/108/CE") nel motore di ricerca del sito internet dell'unione Europea al seguente indirizzo:

17 Capitolo n. 5 Terminologia Immissione sul mercato si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente si sicurezza per la sua distribuzione o impiego.si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione. Messa in servizio a) la prima utilizzazione della macchina o del componente si sicurezza sul territorio dell'unione europea; b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

18 Confindustria Vicenza

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