DISCIPLINARE INTERNO DELL ORMEGGIO DELLA FIUMARA DEL PUNTONE

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1 DISCIPLINARE INTERNO DELL ORMEGGIO DELLA FIUMARA DEL PUNTONE Approvato dal Comune di Scarlino con Delibera di Giunta Municipale n 174 del

2 INDICE DEFINIZIONI E PREMESSE NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del disciplinare Art. 2 Applicazione Art. 3 Modifiche del disciplinare Art. 4 - Gestione delle attività portuali Art. 5 Contenuti dell attività di gestione Art. 6 Direzione e Personale Art. 7 Compiti della Direzione e del Personale Art. 8 Pubblicità ed osservanza del disciplinare Art. 9 Responsabilità dell Utente Art. 10 Limiti di responsabilità NAVIGAZIONE - STAZIONAMENTO Art. 11 Entrata ed uscita dall Ormeggio Art. 12 Manovre delle imbarcazioni Art. 13 Caratteristiche dei posti barca Art. 14 Norme relative agli ormeggi Individuazione ed uso dei posti barca Art. 15 Norme relative all utilizzo dello scivolo di alaggio e della piattaforma Art. 16 Modalità d ormeggio Art. 17 Condizioni meteo avverse Art. 18 Collaborazione Art. 19 Stazionamento in sicurezza Art. 20 Manutenzione degli ormeggi Art. 21 Affondamento dell unità Art. 22 Rappresentanza utenti Art. 23 Procedura di assegnazione dei posti barca Art. 24 Canone di affitto - Stagionalità - Oneri accessori Art. 25 Divieti Art. 26 Divieto di scarichi a mare Art. 27 Norme per i proprietari di animali Art. 28 Divieto di attività di commercio Art. 29 Ditte esterne NORME RELATIVE ALLA VIABILITA INTERNA Art. 30 Accesso pedonale NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA Art. 31 Servizio di vigilanza Art. 32 Norme di sicurezza antincendio NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI Art. 33 Regolamentazione della raccolta dei rifiuti NORME RELATIVE AI PESCATORI PROFESSIONISTI Art. 34- Estensione Applicazione Art Responsabilità del Pescatore Art. 36 Caratteristiche dei posti barca Art. 37 Condizioni meteo avverse Art. 38 Riassegnazione del posto barca Art. 39 Modalità d ormeggio Art. 40 Colonnine Servizi Art. 41 Reti da pesca NORME FINALI Art. 42 Infrazioni al disciplinare Art. 43 Controversie Art. 44 Accordi pregressi

3 DEFINIZIONI E PREMESSE Il presente Disciplinare, redatto in accordo tra il Comune di Scarlino, la Società concessionaria, il Gestore e le rappresentanze delle Associazioni dei diportisti nautici presenti nel territorio, coordina l'uso delle infrastrutture portuali e l erogazione di servizi nell ormeggio della Fiumara del Puntone in località Puntone nel Comune di Scarlino (GR) ricadente in area di Demanio Fluviale, d'ora in avanti indicato anche come Ormeggio e si applica a tutti gli utenti ed utilizzatori che comunque si trovino per qualsiasi titolo o ragione all interno dell Ormeggio stesso. Per Ormeggio si intende il compendio costituito da aree private ed aree demaniali, così come definito dal Masterplan della rete dei porti Toscani allegato al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, ed ubicate in Scarlino (GR), Località Puntone, concretata, in particolare, da ml. 300, lato sinistro e destro, dello specchio d acqua denominato Foce Fiumara del Puntone, nonché i primi 20 ml lato sinistro e destro per utilizzo temporaneo a partire dal ponte sulla strada delle Collacchie, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di servizi portuali stipulato da ciascun utente con il Gestore. Per Società concessionaria si intende la Società PRO.MO.MAR. S.p.A., con sede in Scarlino (GR), P.I in forza dell Atto di Concessione rilasciato dalla competente Amministrazione provinciale in data prot rilasciata ai sensi dell art. 5 della Determina Dirigenziale n del Per Gestore si intende la Società Marina Management srl, con sede in Scarlino loc. Puntone c/o la Torre di controllo del porto turistico, P.I , delegata alla gestione della Fiumara dalla Pro.Mo.Mar Spa e dall Amministrazione Provinciale di Grosseto. Per Commissione di Controllo e Assegnazione dei Posti Barca si intende l organo composto da: un rappresentante del Comune di Scarlino, un rappresentante della Società concessionaria, un rappresentante del Gestore, un rappresentante del Circolo nautico Scarlinese, un rappresentante del Circolo nautico Cala Violina. Tale Commissione avrà il compito di controllare il corretto espletamento delle attività di gestione tecnica di cui all art. 5 del presente Disciplinare e di provvedere all assegnazione dei posti barca non stagionali, con decisioni prese per maggioranza dei presenti. Per "Utente" si intende la persona fisica che usufruisce in modo permanente e/o temporaneo del posto barca tramite contratto di ormeggio e/o di altro bene o servizio all interno dell Ormeggio. Per Personale si intendono tutti i soggetti addetti alle attività di gestione e/o manutenzione dell Ormeggio. Per Direzione del Porto si intende l organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione dell Ormeggio. Per Specchio Acqueo si intende la superficie di bacino protetto, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza. Per Posto Barca s intende la porzione dello specchio acqueo, adiacente ad una banchina o ad un pontile, destinata all ormeggio di una imbarcazione. Per Briccola si intende una struttura vincolata al fondale usata per l ormeggio, costituita da pali o gruppi di pali infissi nel fondale. Per Area Pescatori si intende il compendio costituito da 19 posti posti barca per totali 60 metri circa di banchina destinata all ormeggio di imbarcazioni da pesca regolarmente iscritte nei RR.NN.MM.eGG. per una profondità di metri 5, in prossimità dello sbocco del fosso del Fico nel canale della Fiumara verso monte. Per Pescatore si intende la persona fisica o giuridica che svolge attività di pesca professionistica come principale attività lavorativa e a cui risulta assegnato il diritto di godimento di un posto barca nell Area Pescatori ovvero, in caso di assenza, i suoi dipendenti e/o consegnatari. NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del disciplinare Il presente disciplinare, redatto in attuazione delle clausole e prescrizioni contenute nella concessione demaniale, disciplina e coordina le attività connesse e svolte all interno del punto di ormeggio. Art. 2 Applicazione La Società concessionaria, il Gestore e gli Utenti sono obbligati all osservanza del presente disciplinare e delle norme del Codice della Navigazione.

4 Art. 3 Modifiche del disciplinare Il presente disciplinare può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura della Società, anche al fine di meglio assicurare la sicurezza e l efficienza dell Ormeggio, fermo restando che ogni modifica dovrà essere sottoposta all approvazione delle Autorità Competenti d intesa con la Commissione. Art. 4 - Gestione delle attività portuali Ferme restando le competenze degli Organi dell'amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Disciplinare, ed anche di tutte le altre norme di legge e/o disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, dal personale dipendente del Gestore, il quale è munito di una specifica divisa o di altro idoneo mezzo di riconoscimento stabilito dal Gestore stesso. Il Gestore provvederà, altresì, al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all'espletamento di quelli che il Gestore riterrà di effettuare direttamente. Art. 5 Contenuti dell attività di gestione La Società, direttamente o tramite il Gestore, cura l espletamento dei servizi indicati nella Convenzione del con il Comune di Scarlino e nella Autorizzazione della Provincia di Grosseto di seguito indicati: 1) Amministrazione e Direzione dell Ormeggio 2) Gestione degli ormeggi temporanei; 3) Servizio radio VHF; 4) Servizio di guardiania; 5) Manutenzione delle aree comuni sistemate a verde; 6) Manutenzione dei servizi igienici ad uso pubblico; 7) Manutenzione dei sistemi di ormeggio; 8) Manutenzione dei fanali di ingresso; 9) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali ivi incluso scivolo di alaggio ricadenti nel demanio idrico; 10) Illuminazione delle aree portuali e delle aree comuni; 11) Pulizia dello specchio acqueo, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni; 12) Fornitura di acqua e energia elettrica; Per i servizi di cui sopra, si applica a favore del Gestore la clausola di esclusiva di cui all articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale, nonché le norme di cui all articolo 1565 del Codice Civile. Il Gestore e la Società si riservano il diritto di predisporre ulteriori servizi a valore aggiunto, previa intesa con la Provincia di Grosseto e con la Commissione. Art. 6 Direzione e Personale La Società direttamente o tramite il Gestore, incarica l organismo preposto alla Direzione. Il Direttore può essere coadiuvato da un Segretario e/o da un vice Direttore. Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione. Il Personale indosserà una tenuta particolare o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate. Art. 7 Compiti della Direzione e del Personale La Direzione provvederà al coordinamento di tutti i servizi e delle attività, attinenti alla gestione, di cui all art.5. A tal fine il Direttore, pianifica, coordina e controlla l impiego delle risorse tecniche e del Personale dell Ormeggio, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare stabilita dalla Direzione. Art. 8 Pubblicità ed osservanza del disciplinare La Società, direttamente o tramite il Gestore, provvede a dare pubblicità al presente Disciplinare, lasciandone una copia a disposizione nei locali della Direzione, ad emettere pubblicazione sui siti e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Gli Utenti dell Ormeggio sono tenuti all osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Disciplinare, che è da ritenersi conosciuto ed accettato. Nello spirito del presente Disciplinare, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione curerà altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni anche tramite affissione su apposita bacheca per meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti dell Ormeggio medesimo.

5 Art. 9 Responsabilità dell Utente L Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Disciplinare, dei regolamenti in materia di regime amministrativo doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione. Egli deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili. Tutte le unità che entreranno nell Ormeggio dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione. Gli Utenti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla Società e/o dal Gestore, con espresso divieto di ogni e qualsiasi modifica, alterazione e/o integrazione e saranno ritenuti responsabili di ogni danno eventualmente ad esse arrecato. La Società e/o il Gestore si impegnano a mantenere le attrezzature di ormeggio in piena efficienza. Art. 10 Limiti di responsabilità Il Gestore e la Società non saranno responsabili per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e/o da terzi. Il Gestore e le Società non rispondono altresì di eventuali furti che dovessero verificarsi nell ambito dell Ormeggio e a bordo delle imbarcazioni, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che non siano direttamente imputabili alla responsabilità della Società. NAVIGAZIONE - STAZIONAMENTO Art. 11 Entrata ed uscita dall Ormeggio L entrata nell Ormeggio è autorizzata solamente alle unità da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell unità stessa. Eventuali unità in difficoltà o in avaria possono richiedere l ausilio della marina che provvederà gratuitamente, purché l imbarcazione si trovi entro la meda più esterna del canale di accesso al porto, a fornire l assistenza necessaria per l entrata nell Ormeggio e l ormeggio Durante le manovre di entrata ed uscita dall Ormeggio e spostamenti nell ambito dello stesso, le imbarcazioni devono: a. seguire la mezzeria del canale di accesso; b. tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre imbarcazioni; c. rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale; d. mantenere una velocità non superiore a 3 nodi (5,5 km/h ovvero 1,5 m/sec.) e comunque non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (Reg. 6 ColReg. 72- legge n 1085); e. dare la precedenza alle unità in uscita. E fatto divieto a tutte le imbarcazioni, natanti e tavole a vela di navigare nell ambito portuale ed a meno di 300 metri dall imboccatura con la sola propulsione a vela. Le prove di velocità sono vietate. Art. 12 Manovre delle imbarcazioni Tutte le manovre eseguite all interno dell Ormeggio dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l operatività dell Ormeggio. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedere direttamente allo spostamento dei natanti Art. 13 Caratteristiche dei posti barca Il Gestore e la Società si riservano la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali. Il Gestore provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca con i dati identificativi dell imbarcazione e dell Utente, denominato anche catalogo degli Ormeggi. Il Catalogo degli Ormeggi deve essere aggiornato ad ogni variazione di concerto con la Commissione, i rappresentanti della quale potranno, in qualsiasi momento, prenderne visione. Ciascun Utente è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiarsi altrove.

6 Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza sia tra posto barca e Utente, sia tra quest'ultimo e l imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati contenuti nel Catalogo degli Ormeggi. Il Gestore si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Catalogo degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie. Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate nella seguente tabella, con tolleranza del 3% in lunghezza e nessuna tolleranza in larghezza. CLASSE LUNGHEZZA mt. X LARGHEZZA mt. I 6.00 X 2.30 II 7.50 X 2.50 III 9.00 X 3.10 IV X 3.50 V X 3.70 Per il calcolo della lunghezza e della larghezza fuori tutto saranno considerate tutte le appendici (bompressi, boma, tangoni, spiaggette di poppa e/o quant altro) qualora queste non possano essere rimosse o retratte durante la sosta nell Ormeggio Turistico. Eventuali situazioni di non conformità alle dimensioni massime della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte dell Utente e daranno luogo ai provvedimenti che il Gestore riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del l Ormeggio Turistico, nell interesse della generalità degli Utenti, ivi compresa la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con l Utente inadempiente. Nel caso, un imbarcazione, alla scadenza del Contratto di Ormeggio, permanga nel posto barca assegnato, potrà essere spostata e/o alata, senza preventiva autorizzazione dell Utente e a totale discrezionalità del Gestore, con conseguente responsabilità e spese a carico esclusivo dell Utente stesso. Tutto quanto ora precisato (spostamento e/o alaggio di imbarcazioni) si applica anche nei seguenti casi: - situazioni debitorie nei confronti del Gestore, previa comunicazione di atto di diffida; - abbandono di imbarcazione nello specchio dell Ormeggio; - errato posizionamento dell imbarcazione o qualora, per qualunque causa, l imbarcazione si trovi, in un posto barca diverso da quello assegnato; Art. 14 Norme relative agli ormeggi Individuazione ed uso dei posti barca Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, previo invito all Utente o ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a rimuovere l imbarcazione con proprio Personale a spese dell inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l occupazione dell ormeggio cui sarà trasferito il natante. L Utente ha piena disponibilità del posto barca assegnatogli e il Gestore provvede perché questo sia mantenuto libero anche in caso di prolungata assenza dell Utente che comunque non dovrà essere superiore a 12 mesi. Entro questo termine l Utente può dare delega alla Direzione per la cessione temporanea del posto barca. In caso di cessione temporanea, l Utente dovrà, conferire mandato scritto senza rappresentanza al Gestore, abilitandolo a cedere a terzi il godimento temporaneo del posto barca e specificando il periodo di cessione. Il Gestore si adopererà, senza assumere alcun obbligo di risultato, al fine di assegnare il godimento temporaneo del posto barca a terzi che ne abbiano fatto richiesta, applicando le Tariffe per la cessione temporanea del godimento dei posti barca e dei servizi portuali, predisposta di anno in anno dalla Commissione. In caso di effettiva utilizzazione da parte di terzi del posto barca lasciato libero dall Utente, il Gestore provvederà ad incassare il corrispettivo per conto dell Utente ed a riversarlo a quest ultimo al netto delle proprie competenze. Il Gestore avrà diritto ad un compenso per l espletamento del mandato, pari al 40% del corrispettivo effettivamente incassato dal terzo assegnatario del godimento temporaneo del posto barca, oltre IVA nella misura di Legge. Il mancato utilizzo da parte del titolare del posto barca, che si prolunga oltre i 12 mesi comporta la decadenza automatica dell assegnazione. Art. 15 Norme relative all utilizzo dello scivolo di alaggio L utilizzo dello scivolo è gratuito e pubblico. La sosta momentanea durante le operazioni di alaggio e varo è consentita per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni. Gli utilizzatori dello scivolo si assumono qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni o infortuni che dovessero verificarsi a seguito dell utilizzo dello scivolo di alaggio e varo.

7 Art. 16 Modalità d ormeggio E vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle briccole o alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte ed i proprietari sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato. E vietato ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie. L ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri, autoaffondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato, da assicurare alle briccole o alle catenarie. Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata. Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto. E vietato mantenere sporgenze di bordo. L ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione dell Ormeggio. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata, in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata. Di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate. La Direzione dell Ormeggio può disporre d ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inidonei, con addebito delle spese sostenute a carico dell Utente. Il Gestore si impegna a mantenere le attrezzature di ormeggio in piena efficienza. Art. 17 Condizioni meteo avverse In caso di particolari condizioni meteo avverse e per tutta la loro durata, le imbarcazioni degli utenti saranno, su richiesta degli stessi e a loro carico, accolte gratuitamente nei posti barca indicati dalla Direzione, all interno del porto canale o del porto turistico. Nel caso la Direzione ravvisasse situazioni di pericolo per imbarcazioni ancorate all ormeggio, potrà a Suo insindacabile giudizio, intervenire per adeguare gli ormeggi o spostare l imbarcazione. Al termine delle condizioni meteo avverse l utente provvederà, mettendo in conoscenza il Gestore, a riportare la propria imbarcazione nel posto barca assegnatogli contrattualmente. Trascorse,senza esito 24 ore dal cessato allarme, il Gestore provvederà allo spostamento dell imbarcazione con il proprio personale addebitando le spese all utente. Art. 18 Collaborazione L Utente, il suo equipaggio o il custode di un natante non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull ormeggio, di fare quant altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti. Art. 19 Stazionamento in sicurezza Tutte le unità che entrino nell Ormeggio devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalla competente Autorità Marittima. La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte degli Organi di Polizia Prima di assentarsi dall Ormeggio, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico e/o quello di un eventuale custode. Qualora sia notato che una unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, la Direzione dell Ormeggio avviserà immediatamente l utente, assegnandogli i termini entro i quali l inconveniente dovrà essere da lui eliminato. Ove questi non provveda nei termini assegnati, o comunque in caso di urgenza, la Direzione disporrà che l unità sia tirata a secco, a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti. E vietato mettere in moto le eliche con l unità ormeggiata. E vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie. Nel caso in cui la Direzione autorizzi il mantenimento in moto i motori principali l unità deve essere munita di adatti ripari degli orifizi esterni per lo scarico di acque di raffreddamento in modo da evitare la proiezione verso altre unità. E vietato il carenamento con sbandata. Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura dell Utente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard ed alle norme di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei. E altresì tassativamente vietato agli Utenti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell energia elettrica.

8 Anche ai fini del risparmio delle risorse idriche, il collegamento ai rubinetti per l erogazione dell acqua dolce (potabile e non potabile) dovrà avvenire esclusivamente con manichette o tubi flessibili e relativi raccordi a perfetta tenuta, dotati di apposito terminale a chiusura automatica. Art. 20 Manutenzione degli ormeggi Nel caso che il Gestore disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, la Direzione disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti. Art. 21 Affondamento dell unità Qualora una unità affondi dentro l ormeggio o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l approvazione da parte della Direzione del Porto. Art. 22 Rappresentanza utenti I Circoli nautici Cala Violina ed il Circolo Nautico Scarlinese vengono riconosciuti quali legittimi rappresentanti dei loro iscritti. Ogni eventuale trattativa che dovesse istaurarsi tra la Provincia, il Comune, la Pro.Mo.Mar e il Gestore, dovrà essere preventivamente discussa con la Rappresentanza. Art. 23 Procedura di assegnazione dei posti barca L assegnazione di posti barca, resisi disponibili, dovrà essere effettuata dal Gestore in base alle indicazioni vincolanti della Commissione e supportata dal Manuale operativo Commissione assegnazione posti barca Fiumaraǁ, in allegato a questo testo. Detta Commissione dovrà assegnare i posti barca disponibili prioritariamente ad una lista di nominativi residenti nel Comune di Scarlino, fornita dal Circolo Nautico Scarlinese. I posti successivamente disponibili saranno assegnati in questo ordine: per il 40% agli iscritti del Circolo Nautico Cala Violina, per il 20% al Gestore e per il rimanente 40% Circolo Nautico Scarlinese. Art. 24 Canone di affitto - Stagionalità - Oneri accessori Il Gestore, riscuoterà dagli utenti per l affitto del posto barca e per i servizi che erogherà, un canone complessivo già individuato dalla Convenzione sottoscritta tra Comune e Pro.Mo.Mar. spa e comunque omnicomprensivo. All atto della consegna del posto barca verrà stipulato tra il Gestore e l Utente un apposito contratto, che, a richiesta dell Utente, potrà avere validità annuale o per periodi superiori, comunque non eccedenti la durata residua della concessione. Il canone di affitto sarà ricalcolato alla scadenza di ogni biennio secondo gli indici di rivalutazione I.S.T.A.T. I residenti nel Comune di Scarlino godranno di uno sconto del 10% sul canone annuale e stagionale. L anno è diviso in alta stagione ovvero il periodo che va dal 1 Maggio al 30 Settembre e il restante periodo che viene considerato bassa stagione. Tutte le spese sostenute dal Gestore per le comunicazioni formali all Utente (Raccomandate, Telegrammi ecc..) saranno a carico del destinatario. Per gli altri tipi di informative saranno adottati preferibilmente i canali informatici disponibili. Art. 25 Divieti È fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica. È fatto assoluto divieto di imbracare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose. E fatto assoluto divieto di lavare le imbarcazioni con acqua potabile. Per tale uso può essere utilizzata solamente l acqua non potabile erogata dalle colonnine di distribuzione. All interno dell Ormeggio è vietato l uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. E vietato effettuare lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti. Al fine di limitare l emissione di onde elettromagnetiche durante la sosta nello specchio acqueo dell Ormeggio è vietato l uso del radar. Nelle acque dell Ormeggio ed all imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea. E vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto dalla Direzione. E vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio. E vietato sporcare i pontili per lavorazioni o pitturazioni.

9 In assenza di persone a bordo dell imbarcazione all ormeggio è tassativamente vietato il collegamento alle prese elettriche ed idriche delle banchine. E vietato fare docce sui pontili e sulle banchine. E vietato lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili. In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l area interessata, a spese dell Utente responsabile. Art. 26 Divieto di scarichi a mare E vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di acque di lavaggio delle barche, di detriti o altro nell ambito dell Ormeggio, sia in acqua che sulle banchine. Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui l Ormeggio è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi. I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dalla Direzione e con l ausilio del Personale. Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra il cui accesso deve essere garantito dalla Direzione dell Ormeggio, salvo che l unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo. Art. 27 Norme per i proprietari di animali All interno del punto di ormeggio gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco, e purché tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell ambito del punto di ormeggio possa arrecare molestia e disagio agli Utenti dello stesso. I proprietari dovranno provvedere a rimuovere sporcizia ed escrementi prodotti dai loro animali. Art. 28 Divieto di attività di commercio E vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell ambito dell Ormeggio turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all esercizio dell Ormeggio stesso e predisposte ed autorizzate dalle Società nelle aree appositamente destinate allo scopo. Art. 29 Ditte esterne L Utente può autorizzare lo svolgimento di prestazioni a bordo della propria imbarcazione, anche da parte di Ditte esterne. L Utente che necessiti dell intervento di ditte esterne dovrà comunicare tramite fax e/o l alla Direzione i dati della ditta interessata e la tipologia di intervento. Tali Ditte dovranno operare sulle imbarcazioni nel rispetto del presente disciplinare, delle prescrizioni di Legge ed in particolar modo nel rispetto del D.lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/09 e degli artt. 73 e 77 del suddetto decreto per quanto riguarda i lavori in altezza e i lavori che necessitano l impiego di funi per l accesso in quota. Le suddette ditte dovranno altresì predisporre per le lavorazioni soggette ad autorizzazione il POS (Piano Operativo di Sicurezza) secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09. L Utente, in quanto nella circostanza datore di lavoro, si assume ogni responsabilità in ordine alla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e predisporrà quanto necessario, nel rispetto della normativa vigente, perevitare qualsiasi danno a cose e persone durante l esecuzione dei lavori. La Società ed il Gestore, in ogni caso, dovranno essere tenuti indenni nel caso di pretese risarcitorie riguardanti danni a cose e/o persone cagionati durante l esecuzioni di lavorazioni, di riparazioni e manutenzioni eseguiti direttamente dal cliente e/o da terzi. Il Gestore rimane comunque estraneo ai rapporti che intercorrono esclusivamente fra le parti. NORME RELATIVE ALLA VIABILITA INTERNA Art. 30 Accesso pedonale Tutti i percorsi pedonali dell Ormeggio sono di accesso pubblico.

10 NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA Art. 31 Servizio di vigilanza La Direzione provvede all espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze, esteso a tutta l area in concessione, espletata anche nelle ore notturne attraverso un servizio di vigilanza interna, reperibilità del personale e tramite sbarre di limitazione e telecamere a circuito chiuso. Art. 32 Norme di sicurezza antincendio Il Gestore ha cura di predisporre una appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite. Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale e la Direzione potrà adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza: 1) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d acqua o sulle banchine, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo; 2) prima della messa in moto del motore a benzina l Utente deve provvedere all aerazione del vano motore; 3) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua; 4) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; 5) il rifornimento di carburante all imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti esistente nel porto. In caso di assoluta necessità es. mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, etc. l interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione; 6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati; 7) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza; 8) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibile, la Direzione, che avrà cura di segnalare l emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l intervento. In particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal punto di ormeggio. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell Utente responsabile, oltre all eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali; NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI Art. 33 Regolamentazione della raccolta dei rifiuti Presso le banchine e negli appositi spazi individuati dalla Direzione, sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. La Direzione promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta del vetro, della plastica e delle lattine, della carta, delle batterie esaurite. E fatto obbligo agli Utenti di recapitare i rifiuti prodotti sulle imbarcazioni presso gli appositi contenitori. E vietato l ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti, residui di lavorazioni. NORME RELATIVE AI PESCATORI PROFESSIONISTI Art. 34- Estensione Applicazione Chiunque acceda o usufruisca dell Area Pescatori è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza di tutti gli articoli contenuti presente Disciplinare oltre a quelli più specifici di seguito riportati.

11 Art Responsabilità del Pescatore Il Pescatore, cui è stato assegnato il diritto di godimento gratuito di un posto barca, o i suoi aventi causa, deve provvedere ad assicurare l imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per quelli causati incendio e scoppio, compreso il ricorso dei vicini, mediante polizze assicurative a corpo. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, in caso di sinistro, il Pescatore risponderà personalmente dei danni causati. Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile solidalmente per i danni causati da terzi o verso terzi da coloro che utilizzano i posti di ormeggio riservati gratuitamente ai Pescatori. Il Gestore non risponde altresì di eventuali furti, rapine e infortuni che dovessero verificarsi nell'ambito dell Area Pescatori, anche a bordo delle imbarcazioni. Analogamente non risponde dei danni arrecati a persone o cose anche in conseguenza di calamità naturali. Le imbarcazioni all ormeggio nell Area Pescatori devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione. L istallazione di catene, paranchi e/o qualsivoglia altro manufatto che possa danneggiare le banchine o il decoro dell Area Pescatori, è espressamente vietato. I rifiuti solidi, liquidi e gli oli esausti devono essere scaricati negli appositi cassonetti e contenitori secondo le modalità stabilite dalla Direzione. Il Pescatore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni conseguenti dalla mancata osservanza delle sopraelencate norme di utilizzo. Art. 36 Caratteristiche dei posti barca Il Gestore si riserva la facoltà di contrassegnare i 19 posti barca destinati ai pescatori, mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni saranno riportati sul ciglio della banchina. E stato approvato il Catalogo degli Ormeggi Pescatori, che contiene, la classe di ciascun posto barca, il nominativo del Pescatore, i dati identificativi dell imbarcazione all ormeggio. Ciascun Pescatore è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiarsi altrove, salvo diversa comunicazione del Gestore. Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza sia tra posto barca e Pescatore, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati contenuti nel Catalogo degli Ormeggi Pescatori. Il Gestore si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Catalogo degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative o altre simili fattispecie. Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, fuori tutto superiori ai 10,50 mt. in lunghezza e ai 3,35 mt. in larghezza. Per il calcolo della lunghezza e della larghezza fuori tutto saranno considerate tutte le appendici (bompressi, boma, tangoni, spiaggette di poppa e/o quant altro) qualora queste non possano essere rimosse o retratte durante la sosta nell Area Pescatori. Nessuna nuova imbarcazione potrà essere acquistata in sostituzione delle attuali, così come riportato nell allegato Catalogo degli ormeggi, senza una preventiva autorizzazione scritta del Comune e della Società. Eventuali situazioni di non conformità alle dimensioni massime di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte del Pescatore e daranno luogo ai provvedimenti che il Gestore riterrà di dover adottare, previa informazione dell Autorità Amministrativa, per il miglior funzionamento del l Area Pescatori, nell interesse della generalità dei Pescatori, ivi compresa l allontanamento dell imbarcazione del Pescatore inadempiente. Art. 37 Condizioni meteo avverse In caso di particolari condizioni meteo avverse e per tutta la loro durata, le imbarcazioni dei Pescatori saranno, su richiesta degli stessi, accolte nei posti barca indicati dalla Direzione, all interno del porto turistico denominato La Marina di Scarlino. Art. 38 Riassegnazione del posto barca In caso di cessazione dell attività di pesca o nel caso in cui l unità da pesca sia in disarmo per un periodo superiore ai 2 anni, il Pescatore dovrà darne comunicazione al Gestore e dovrà lasciare immediatamente libero il posto barca assegnato. Non saranno accettate ulteriori richieste per posti barca fino a cessazione dell attività da parte di uno o più Pescatori.

12 Il Gestore dovrà, in via prioritaria assegnare il posto barca lasciato libero ad uno degli eredi legali del ex Pescatore qualora esso sia munito di licenza da pesca in regolare corso di validità e ne faccia richiesta o ad altro Pescatore sulla base delle istanze e della graduatoria realizzata dal Gestore. Il posto verrà assegnato in via prioritaria ai Pescatori residenti nei comuni di Scarlino e Follonica. Qualora l imbarcazione permanga senza titolo nell Area Pescatori, potrà essere spostata e/o alata, previa comunicazione al Comune di Scarlino che provvederà a fornire la collaborazione della Polizia Municipale, con conseguente responsabilità e spese a carico esclusivo del ex Pescatore stesso. Tutto quanto sopra precisato (spostamento e/o alaggio di imbarcazioni) si applica anche nel caso di imbarcazione non identificata o qualora, senza giustificato motivo, un imbarcazione si trovi in un posto barca diverso da quello assegnato. Art. 39 Modalità d ormeggio I Pescatori devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla Pro.Mo.Mar. spa e/o dal Gestore, con espresso divieto di ogni e qualsiasi modifica, alterazione e/o integrazione e sono responsabili di ogni danno eventualmente ad esse arrecato. Ogni Pescatore è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura. Il Gestore si riserva il diritto al risarcimento dell eventuale danno provocato alle strutture stesse. Tutte le unità che utilizzano l Area Pescatori, devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. Art. 40 Colonnine Servizi Per i servizi di erogazione acqua potabile e energia elettrica saranno predisposti anche nell Area Pescatori, 2 colonnine servizi. Qualora il Pescatore intendesse usufruire di queste utenze il Gestore provvederà ad addebitargli i costi dei relativi consumi tramite chiavetta prepagata o dietro presentazione di fattura che il Pescatore si impegna a saldare. In caso di mancato pagamento dei corrispettivi il Gestore, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all adempimento da parte del Pescatore. Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dovrà essere effettuato, a cura del Pescatore, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard ed alle norme di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei. E altresì vietato ai Pescatori ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine servizi. Anche ai fini del risparmio delle risorse idriche, il collegamento ai rubinetti per l erogazione dell acqua dolce (potabile e non potabile) dovrà avvenire esclusivamente con manichette o tubi flessibili e relativi raccordi a perfetta tenuta. In assenza di persone a bordo dell imbarcazione all ormeggio è vietato il collegamento alle prese elettriche ed idriche della banchina. In caso di violazione, il Gestore è autorizzato a staccare i collegamenti dalle prese. Art. 41 Reti da pesca Il Gestore disegnerà aree riservate ad ogni singolo Pescatore, delimitate da strisce sul cemento, per il deposito delle reti da pesca contenute in apposite ceste. E vietato depositare le reti da pesca fuori dagli spazi assegnati e in particolar modo ingombrare i primi 80 cm. dal ciglio di banchina per motivi di sicurezza. Il Gestore è autorizzato a ripulire l area e a rimuovere tali oggetti custodendoli in locali idonei a spese del Pescatore. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente contestati dal Pescatore a seguito degli interventi di cui al presente articolo. NORME FINALI Art. 42 Infrazioni al disciplinare Le infrazioni al disciplinare rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all Autorità competente. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati, in ordine all infrazione rilevata, il Gestore potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli utenti e applicare le disposizioni previste espressamente dal presente Disciplinare.

13 L inosservanza delle norme contenute nel presente Disciplinare, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione del rapporto di assegnazione del posto barca in essere con l utente o con il pescatore, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti al Gestore sino all allontanamento sia dell imbarcazione che del responsabile delle infrazioni. Art. 43 Controversie Per ogni controversia relativa all interpretazione e/o esecuzione del presente Disciplinare di Gestione sarà competente l Autorità Giudiziaria di Grosseto. Art. 44 Accordi pregressi Il Disciplinare sopra esteso è stato, dalle parti, redatto con l intendimento di confermare la validità delle convenzioni e degli accordi collaterali che nel tempo sono intervenuti tra il Comune di Scarlino, la Pro.Mo.Mar Spa, il Circolo Nautico Cala Violina e il Circolo Nautico Scarlinese, con particolare riferimento alla Convenzione deliberata dal Consiglio Comunale di Scarlino con atto nr.118 del , sottoscritta in data 11 Marzo 1998, comprese le successive modifiche ed integrazioni. Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Servizi Portuali stipulato da ciascun Utente con il Gestore. Scarlino, Letto approvato e sottoscritto. per il Comune di Scarlino il Sindaco pro-tempore Maurizio Bizzarri per Pro.Mo.Mar. Spa l Amministratore Delegato Dott. Leonardo Pagni per Marina Management srl l Amministratore Delegato Dott. Filippo Burchi per il Circolo Nautico Scarlinese il Presidente pro-tempore E. Mauro Ontani per il Circolo Nautico Cala Violina il Presidente pro-tempore Gilberto Filippini

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