FATTO B. M. veniva citato a giudizio, unitamente a Be. M., per rispondere del reato di cui in epigrafe. Preliminarmente all apertura del
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- Dino Manzoni
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1 FATTO B. M. veniva citato a giudizio, unitamente a Be. M., per rispondere del reato di cui in epigrafe. Preliminarmente all apertura del dibattimento, il Be. avanzava istanza di rito abbreviato, quindi, previo stralcio della posizione del suddetto imputato, il procedimento seguiva con rito ordinario nei confronti di B. M.. All udienza del , in accoglimento della richiesta difensiva, venivano espunti dal fascicolo dibattimentale, in quanto atti non irripetibili ai sensi dell art. 431 c.p.p., i verbali di sommarie informazioni rese in sede di indagini preliminari dalle persone informate sui fatti. Il processo, celebratosi nella legale assenza dell imputato, si svolgeva quindi con l escussione dei testimoni indicati dal P.M. e dalla difesa, e con l acquisizione di documentazione varia (i.e. documenti relativi all infortunio commesso ai danni di F. N. E. nel corso delle indagini preliminari, verbale di non ottemperanza alle prescrizioni, verbali di sommarie informazioni rese da F. N. E. in data e in data , parere pro veritate a firma del dott. P. E., documentazione acquisita nell ambito del processo di lavoro instaurato in relazione all infortunio per cui è causa, copia del documento di valutazione dei rischi della M. C. s.r.l., nomina quale RSPP di P. E.). All udienza del le parti concludevano come da verbale in atti. Seguiva la camera di consiglio, all esito della quale veniva data lettura pubblica del dispositivo della deliberazione adottata. DIRITTO L ipotesi criminosa in addebito non può ritenersi integrata per le considerazioni che seguono. Giova preliminarmente riportare per estratto il capo di accusa, secondo il quale si contesta a B. M., in qualità di amministratore unico della M. C. s.r.l., il reato di cui all art. 590 commi 1 e 3 c.p., in relazione all art. 583 c.p., perché nella suddetta qualità e in qualità di datore di lavoro dell infortunato, Be. M., in qualità di direttore generale della medesima azienda, per colpa cagionavano a F. N. E. lesioni personali gravissime consistite 1
2 nel trauma cranico commotivo e contusioni multiple degli arti, sindrome frontale e vertigine centrale per alterazione del workimg memory e del velocity storage, con marcati deficit mnesici giudicate guaribili in almeno 201 giorni e determinanti una invalidità permanente valutata dall INAIL nella misura del 50%. Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in particolare dell art. 17 e 28 TU 81/2008 in quanto, in relazione al reparto spedizioni dell azienda, [n.d.s. il B.] ometteva di eseguire la valutazione dei rischi connessi alle operazioni di carico e scarico dei profilati di alluminio di notevoli dimensioni dai mezzi gommati (autoarticolati), attività che comprendeva la necessaria salita sul pianale di carico del mezzo a circa 2 metri da terra al fine di valutare il posizionamento corretto del carico e del kit di imballaggio dei profilati, oltre che il supporto agli autisti nella apposizione dei teli di copertura. Non elaborava pertanto le necessarie misure di prevenzione e protezione atte a proteggere i lavoratori dal rischio prevedibile ed evitabile di caduta dal pianale suddetto; dell art. 111 TU 81/2008, in quanto [n.d.s. il B.e il Be.] omettevano di mettere comunque in atto le misure di prevenzione collettiva e/o individuale, sia organizzative e tecniche, atte a proteggere i lavoratori adibiti al reparto spedizioni dal rischio di caduta dall alto connesso alle operazioni di verifica del carico e dei relativi imballaggi sui pianali degli autoarticolati, attività da svolgersi in quota, prevista dalle ordinarie modalità operative in atto presso l azienda. Così riassunto il fatto in addebito, ritiene opportuno il Giudice ricostruire la dinamica dell infortunio occorso ai danni di F. N. E.. Orbene, sulla base di quanto emerso in sede di esame dei testimoni sentiti e della documentazione acquisita in atti, può dirsi accertato che il grave incidente si è verificato in occasione dell allestimento di un kit di montaggio, composto da profilati in alluminio, caricato su di un autoarticolato di proprietà di una società esterna alla M. C. s.r.l. Sulla base di quanto evincibile dal verbale di sommarie informazioni dell infortunato rese in data (acquisito agli atti) e delle concordi deposizioni rese da M. D. 1 e 1 Autista del camion sul quale è stato caricato il kit di montaggio descritto. 2
3 da B. G. 2, può dirsi provato che, nella mattina del , F. E. N. 3, dopo essere salito sul pianale del camion per controllare che l operazione di copertura del carico fosse effettuata a regola d arte, nel percorrere il suddetto carico, inciampava cadendo dal mezzo, da un altezza di circa due metri, così procurandosi le lesioni descritte nell incolpazione. Ciò premesso, va preliminarmente osservato che, per quanto desumibile dal documento di valutazione dei rischi della M. C. s.r.l. acquisito agli atti, le mansioni espressamente attribuite a F. N. E., in qualità di responsabile del magazzino della citata società, prevedevano di: gestire il magazzino ed effettuare i controlli previsti dall azienda sul materiale in entrata, con l ulteriore precisazione che: durante le operazioni di movimentazione materiali dovevano essere utilizzati il trans pallet, il carrello elevatore e il carroponte. Quanto, invece, alla mansione di addetto all incelophanatrice, il suddetto documento di valutazione dei rischi prevedeva specificatamente che l operatore doveva eseguire le operazioni di incelofanatura delle scatole contenenti i prodotti finiti, con l ausilio dell apposita macchina. Da quanto sin qui riportato, deve quindi evidenziarsi che, tra le mansioni attribuite alla parte lesa, non era prevista anche quella di salire sugli autoarticolati per controllare la rifinitura dei carichi. Una siffatta previsione risulta, peraltro, essere stata esclusa dallo stesso F. N. E., il quale, nel corso delle dichiarazioni rilasciate in data , ha espressamente descritto le mansioni a lui attribuite in termini di scarico dei materiali dagli automezzi e di successivo stivaggio e gestione della merce per le lavorazioni ulteriori richieste dalla società, senza alcun riferimento a compiti di controllo della stabilità dei carichi allestiti sui mezzi della M. C. s.r.l. o sui mezzi di società esterne. Lo stesso P. E. 4 ha precisato che la mansione da ultimo precisata (relativa, appunto, al controllo della merce spedita dalla M. C. s.r.l. e caricata su autoarticolati di proprietà 2 Sentito quale ufficiale di P.G. appartenente all ASL di Brescia. 3 All epoca dei fatti responsabile magazziniere assunto presso la M. C. s.r.l. 4 All epoca dei fatti RSPP della M. C. s.r.l. le cui dichiarazioni sono state acquisite in atti. 3
4 di altra società) era normalmente affidata agli autisti dei mezzi utilizzati per il trasporto. Tale circostanza, peraltro, è stata confermata dallo stesso autista del mezzo, M. D., il quale sul punto ha così riferito al Tribunale: Loro fanno il suo lavoro, io faccio il mio. Io mi preparavo per fare il mio lavoro. E qual era il suo lavoro? Tiravo fuori le mie cose, gli attrezzi di fissaggio e tutte quelle cose Perché la fissazione del carico era un compito suo? Si Questo per disposizione della sua azienda? Si. Vero è, per quanto pacificamente emerso in sede di istruttoria dibattimentale, ed in particolare per quanto evincibile dalle dichiarazioni del F. (sul punto riscontrate dalle deposizioni dei testimoni A. M., B. S. e P. V.), che all interno della M. C. s.r.l. è stato, di fatto accertato, che costituiva prassi consolidata quella secondo la quale, nelle operazioni di carico e scarico (soprattutto riguardanti i carichi speciali), il responsabile del magazzino e gli altri operatori della predetta società, collaborassero fattivamente con gli addetti degli autoarticolati, salendo finanche sui pianali degli autocarri per posizionare i carichi e verificare che fossero adeguatamente assicurati. Vero è anche che il datore di lavoro non esaurisce il proprio compito nell approntare i mezzi occorrenti all attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, incombendo sul predetto anche l obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti siano utilizzati. Sul punto, infatti, non disconosce il Giudice la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato, comprendendo l istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo, infine, sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (vedi sul punto Cass. sez. 4 n del e Cass., sez. 4 n. 6486/1995; id., Sez. 4, n. 1345/1993). Ciononostante, ritiene il Tribunale che l accertata prassi pericolosa, di fatto seguita all interno del reparto spedizioni della M. C. s.r.l., non sia sufficiente per ritenere 4
5 integrata la responsabilità penale di B. M., per plurime considerazioni come di seguito esposte. Innanzi tutto, invero, non consta da quanto tempo e con quale frequenza una siffatta prassi fosse seguita all interno della M. C. s.r.l. Secondariamente, non risulta nemmeno accertato se una tale pericolosa prassi operativa fosse conosciuta o fosse stata comunicata a B. M., posto che, da un lato, una siffatta circostanza non è desumibile da alcuna testimonianza assunta o da alcun documento acquisito e, dall altro lato, posto che è stata dimostrata la presenza del tutto episodica di B. M. all interno dello stabilimento (vedi deposizione resa sul punto dal dipendente Ba.). A ciò si aggiunga che la presenza del B.in azienda il giorno dell infortunio è stata, altresì, esclusa dallo stesso F.. Per contro, dalle convergenti dichiarazioni rese dai testimoni A. e Ba. (riscontrate dalla stessa versione offerta dal F.), è risultato dimostrato che le direttive all interno dello stabilimento venivano impartite unicamente da Be. M. 5, direttore generale della M. C. s.r.l., indicato da P. E. quale unico referente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed anche, univocamente indicato dai dipendenti, quale soggetto che sovraintendeva le operazioni di magazzino ed aveva, altresì, diretto ed assistito alle operazioni di carico il giorno dell infortunio. Da quanto sin qui argomentato discende che non siano imputabili a B. M. i profili di colpa specifica contestati dalla Pubblica Accusa in relazione alle violazioni di cui agli artt. 17, 28 e 111 T.U. 81/2008, non potendosi di certo attribuire al predetto la responsabilità per la mancata previsione dei rischi per mansioni non contrattualmente previste o, comunque, esorbitanti da quelle attribuite all infortunato F.. Né si ritengono residuare profili di colpa generica in capo al B., difettando il presupposto logico affinché il comportamento del predetto possa qualificarsi imprudente o negligente (secondo la formula della miglior scienza ed esperienza o alla stregua del parametro dell homo eiusdem professionis et condicionis), costituito dalla 5 Per il quale, come detto, si è proceduto separatamente. 5
6 rappresentabilità del fatto (o, come anche si dice, dalla prevedibilità dell evento), ovverosia dalla possibilità di riconoscere il pericolo che, a una data condotta, possa conseguire la realizzazione di un fatto, non essendovi prova che il prevenuto fosse a conoscenza della prassi pericolosa concretamente seguita dai magazzinieri assunti. Per le considerazioni svolte si impone l emissione di una sentenza di assoluzione nei confronti di B. M. in relazione al reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. P.Q.M. R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Seconda Sezione Penale Visto l art. 530 c.p.p. assolve B. M. dall imputazione a lui ascritta per non aver commesso il fatto. Visto l art. 544 comma 3 c.p.p. indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza. Così deciso in Brescia il 20 marzo 2015 Il Giudice Dott.ssa Sara Micucci 6
4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
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