a cura della Commissione di diritto societario dell Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano
|
|
- Ottaviano Stella
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La figura del socio svantaggiato nelle cooperative sociali In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra aperta sulle eventuali correlate implicazioni fiscali. a cura della Commissione di diritto societario dell Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano coordinamento di Enrico Holzmiller* LA QUESTIONE Una cooperativa sociale impiega soci lavoratori svantaggiati in numero superiore al trenta per cento del totale dei lavoratori. Nel corso dell esercizio, per effetto del recesso di alcuni soci e dell ammissione di nuovi si è venuto a modificare l assetto della compagine sociale. In che modo gli amministratori dovranno verificare la sussistenza del requisito della soglia minima di lavoratori svantaggiati, con quale tempistica e quali possibili scenari? La trattazione Le cooperative sociali sono organismi che, per definizione, hanno lo scopo di perseguire l interesse generale della comunità alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, nonché attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione o di servizi - volte a favorire l inserimento delle cosiddette persone svantaggiate nel mondo del lavoro. La loro esistenza e il loro proliferare rappresentano un importante fattore di crescita economica e sociale oltre che di maturità civica all interno dello Stato. Di conseguenza, il nostro legislatore ha rivolto un attenzione particolare nei confronti di questa forma societaria, per favorirne il proliferare, anche grazie a un insieme di agevolazioni di natura fiscale e contributiva, in controtendenza con le progressive restrizioni introdotte in campo * Presidente della Commissione di Diritto societario Odcec Milano. 70 ILSOLE24ORE N. 10 ottobre 2011
2 economico a seguito della crisi che ormai da anni sta investendo il nostro Paese e il mondo intero. La disciplina delle cooperative sociali La fonte normativa di riferimento per le cooperative sociali è la legge 8 novembre 1991, n. 381 con la quale il legislatore le definisce come società atte a perseguire l interesse generale della comunità alla promozione umana e all integrazione dei cittadini. Vengono distinte due tipologie di cooperative sociali che, oggi, Nelle cooperative sociali ditipoblepersone svantaggiate devono rappresentare almeno il30%deltotale dei lavoratori comunemente, si definiscono come: l cooperative sociali di tipo A, cioè quelle che svolgono attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi. Per esempio, è il caso delle cooperative che si occupano della gestione delle residenze di assistenza e cura alle persone anziane; l cooperative sociali di tipo B, ovvero quelle che possono svolgere attività diverse nel settore agricolo, industriale, commerciale o di servizi, avvalendosi della prestazione lavorativa delle cosiddette persone svantaggiate, nel senso di cui all art. 4 della medesima legge, realizzando nel contempo la funzione sociale di inserimento (o di reinserimento) nel mondo del lavoro di categorie di soggetti altrimenti a rischio di emarginazione nella società. È il caso, per esempio, di alcune aziende di produzione vinicola condotte in forma di cooperativa avvalendosi dell apporto lavorativo di ex tossicodipendenti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione. Si sottolinea che nelle cooperative sociali di tipo B è necessario che le persone svantaggiate costituiscano almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, siano socie della cooperativa stessa. È il caso di rilevare, altresì, che per espressa previsione normativa, ex art. 8 legge n. 381/1991, le norme in materia di cooperative sociali si applicano anche ai consorzi costituiti in forma cooperativa, purché la base sociale sia formata da cooperative sociali in numero non inferiore al 70%. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme che disciplinano il settore in cui le cooperative stesse operano, sia sul piano civilistico che fiscale. Inoltre, il legislatore ha espressamente investito le Regioni - ex art. 9 legge n. 381/ del potere di emanare norme attuative oltreché - come meglio si dirà appresso - norme volte alla promozione, sostegno e sviluppo locale della cooperazione sociale. Si noti che, ai sensi dell art. 111-septies delle disposizioni attuative del codice civile, le cooperative sociali sono considerate Anche alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili, le norme civili e fiscali proprie del settore delle cooperative in genere cooperative a mutualità prevalente di diritto, ossia indipendentemente dal possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per le cooperative in genere. Sono considerate anche organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di diritto, per espressa previsione di cui all art. 10 D.Lgs. n. 460/1997 e, dunque, soggette alle relative norme, in quanto compatibili. L albo nazionale delle società cooperative Con il D.M. 23 giugno 2004, l allora ministero delle Attività produttive - oggi ministero dello Sviluppo economico - aveva istituito l albo nazionale delle società cooperative, in sostituzione dei registri prefettizi e dello schedario generale della cooperazione. Attualmente l albo è tenuto N. 10 ottobre 2011 ILSOLE24ORE 71
3 dallo stesso ministero dello Sviluppo economico e gestito con modalità telematiche dalle Camere di Commercio. All iscrizione all albo nazionale sono tenute tutte le società cooperative. Precisiamo che con l entrata in vigore della legge n. 99/2009, c.d. legge sviluppo, l iscrizione all albo ha assunto carattere costitutivo ed essenziale per il riconoscimento della personalità giuridica stessa di tutte le società cooperative [1], oltre che dell eventuale riconoscimento delle agevolazioni previste per il settore d appartenenza. La domanda d iscrizione all albo viene presentata dal rappresentante legale - presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio dove la cooperativa ha la sede legale - tramite lo strumento della comunicazione unica [2], con l indicazione della sezione d appartenenza (la prima sezione per le cooperative a mutualità prevalente, oppure la seconda sezione per le cooperative diverse dalle prime) e della categoria d appartenenza (fra le 14 previste, tra le quali, appunto, quella delle cooperative sociali ). Il registro delle imprese ricevente effettua il controllo preventivo dei requisiti di mutualità ed entro 10 giorni, se l esito dei controlli è positivo, inoltra la domanda alla direzione generale per gli enti cooperativi, presso il ministero dello Sviluppo economico, che provvede al rilascio del numero d iscrizione all albo da citarsi, successivamente, negli atti e nella corrispondenza della cooperativa, ai sensi dell art. 2515, comma 3, cod. civ. L iscrizione della cooperativa all albo ha carattere costitutivo ed essenziale per il riconoscimento della personalità giuridica L albo regionale delle cooperative sociali Come sopra accennato, il legislatore nazionale ha affidato alle Regioni il compito di produrre norme attuative in grado di istituire l albo regionale delle cooperative sociali, raccordare l attività dei servizi socio-sanitari, promuovere la formazione professionale ai fini dello sviluppo della cooperazione, promuovere iniziative volte al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale, predisporre convenzioni-tipo per regolamentare i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano in ambito regionale. Ogni regione, pertanto, ha istituito un proprio albo regionale al quale le cooperative sociali sono tenute a iscriversi per poter beneficiare di contributi e/o finanziamenti regionali e, per le cooperative sociali che effettuano inserimenti lavorativi di persone svantaggiate (tipo B), per stipulare convenzioni con gli enti pubblici. L albo regionale è articolato solitamente in 3 sezioni: 1) sezione A, per cooperative sociali di tipo A, 2) sezione B, per cooperative sociali di tipo B, 3) sezione C, per i consorzi di cui all art. 8 legge n. 381/1991. Normalmente [3], la Regione affida alle Province il compito della raccolta tramite sistema informatico delle domande d iscrizione, mantenimento e cancellazione presentate dalle cooperative sociali aventi sede legale sul proprio territorio. La tenuta e la gestione dell anagrafe è poi affidata alle Camere di Commercio. (1) Per un approfondimento, cfr., fra gli altri, G. Garà,«I nuovi obblighi di comunicazioni per le società cooperative», in Diritto e Pratica delle Società n. 10/2010. (2) La comunicazione unica è stata introdotta dall art. 9 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con la legge 2 aprile 2007, n. 40. Divenuta obbligatoria a partire dal 1 aprile 2010, la comunicazione unica è il nuovo canale di comunicazione telematica tra gli operatori economici e le competenti autorità dell amministrazione. Lo scopo principale è la semplificazione amministrativa per il fatto che con un unico canale si può interagire contemporaneamente con ciascuna autorità interessata a ricevere l informazione di competenza. (3) Le norme di funzionamento dell albo regionale quivi riportate si riferiscono al tipo di operatività adottato dalle principali Regioni italiane, aggiornato alla data di redazione del presente articolo. Si raccomanda di consultare i siti Internet istituzionali o fisicamente gli uffici preposti per conoscere eventuali diverse disposizioni dettate dalla Regione competente territorialmente e aggiornamenti. 72 ILSOLE24ORE N. 10 ottobre 2011
4 L iscrizione all albo regionale è indispensabile per accedere a contributi e finanziamenti regionali, e per stipulare convenzioni con gli enti pubblici all effettiva sussistenza dei requisiti di legge. Le Province raccolgono le domande d iscrizione [4], on line o in forma cartacea. Allo stesso modo, annualmente, raccolgono le domande di mantenimento dei requisiti (di solito, entro il 31 luglio di ogni anno) che, ove non puntualmente presentate, comportano la cancellazione d ufficio dall albo regionale. È altresì demandato il compito di aggiornare periodicamente l elenco e di assicurarne la massima diffusione. Alle Province è anche solitamente demandato il compito di effettuare le verifiche e i controlli, in particolare in merito L anagrafe delle Onlus All Anagrafe unica delle Onlus, istituita presso l Agenzia delle Entrate, sono tenute a iscriversi le organizzazioni non profit che intraprendono l esercizio delle attività indicate nell art. 10 D.Lgs. n. 460/1997, nonché i soggetti che già svolgono tali attività, per poter beneficiare delle agevolazioni previste nel D.Lgs. n. 460/1997. Le cooperative sociali sono esonerate dall obbligo di comunicazione alla direzione regionale delle Entrate del ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale, poiché vengono iscritte automaticamente in quanto considerate Onlus di diritto. Le cooperative sociali sono anche Onlus di diritto e in quanto tali esonerate dalla comunicazione alla direzione regionale delle Entrate Alcune peculiarità in materia di agevolazioni fiscali e contributive Le cooperative sociali perseguono l interesse generale della società alla promozione umana e all integrazione dei cittadini. In virtù di questa funzione sociale, il legislatore continua a stimolarne la diffusione anche grazie a un insieme di agevolazioni di natura fiscale, contributiva e, in alcuni casi, contrattuale. Senza pretesa di esaustività si richiamano di seguito alcune fra le principali agevolazioni previste: l le cooperative sociali - tenuto conto delle recenti modifiche introdotte dal D.L.. n. 138/ 2011 [5] - assoggettano all Ires soltanto il 3 per cento degli utili netti annuali; l le cooperative che presentano contemporaneamente i requisiti di cooperativa sociale e di produzione e lavoro godono dell integrale esenzione dall Ires [6] ; l le cooperative sociali di tipo B, regolarmente iscritte all albo regionale di competenza, possono stipulare convenzioni con gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti con la P.A.; l sempre per le cooperative sociali di tipo B è previsto lo sgravio totale degli oneri contributivi (4) A titolo d esempio, la Provincia di Milano, tramite il proprio sito istituzionale alla voce cooperative sociali, prevede un link con le istruzioni e le funzionalità per presentare sia la domanda d iscrizione sia quella annuale di mantenimento dei requisiti. (5) Pur non essendo questa la sede per trattare esaustivamente le problematiche di carattere fiscale, giova ricordare che il recente D.L. n. 138/2011, cosiddetta manovra bis, convertito con legge n. 148/2011, ha previsto alcune riduzioni alle agevolazioni fiscali per le società cooperative. Effettuando un coordinamento delle norme richiamate, risulta che per le cooperative sociali non si applica esenzione dall Ires sul 10% della quota di utili netti annuali destinati ad accantonamento alla riserva minima obbligatoria(pari al 30%). Tuttavia, si ritiene che la piena esenzione dall Ires sia ancora applicabile per le cooperative sociali che presentino contemporaneamente anche i requisiti di cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente. (6) Come chiarito dall Agenzia delle Entrate con la risoluzione 25 marzo 2009, n. 80/E. N. 10 ottobre 2011 ILSOLE24ORE 73
5 per l assicurazione obbligatoria e previdenziale dei lavoratori svantaggiati. Lo sgravio si applica anche per la quota a carico di questi ultimi [7] ; l le cooperative sociali - in quanto Onlus di diritto iscritte alla relativa anagrafe - possono presentare domanda di accreditamento nell elenco dei soggetti beneficiari del 5x1000 da reinvestire in attività di pubblica utilità. La figura del socio svantaggiato nelle cooperative sociali di tipo B Le cooperative sociali di cui all art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991, iscritte nell apposita sezione dell albo nazionale delle cooperative e nell albo regionale delle cooperative sociali competente per territorio, devono prevedere e, dunque, perseguire quale scopo statutario l inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il concetto di persona svantaggiata non ha una definizione univoca nell ordinamento giuridico nazionale né comunitario. Le forme di svantaggio, intese come disagio psico-fisico, sociale, economico o razziale, sono differentemente intese e richiamate dai diversi legislatori a seconda delle forme agevolative che a tali soggetti si vogliono di volta in volta riservare [8]. Infatti, il legislatore nazionale, con specifico riferimento alle cooperative sociali di tipo B, definisce persone svantaggiate, ex art. 4 della citata legge n. 381/1991: a) i soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali; b) gli ex degenti di ospedali psichiatrici; c) i soggetti in trattamento psichiatrico; d) i tossicodipendenti; e) gli alcolisti; f) i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; g) i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione; Le cooperative sociali in quanto Onlus di diritto possono anche beneficiare del 5 per mille oltre che i soggetti eventualmente individuati con apposito decreto del presidente del consiglio dei Ministri. Atteso che ciascuno dei suddetti disagi deve risultare da idonea certificazione dell ente o amministrazione competente, le persone svantaggiate possono operare in qualità di socio o dipendente della cooperativa, con assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, purché il loro numero sia non inferiore al 30% del totale dei lavoratori, calcolato sulla media riferita a un determinato intervallo temporale (di cui appresso si dirà meglio). Tale intervallo temporale ha valore anche di termine massimo ai fini della ricostituzione della soglia in caso di sforamento del minimo di legge. L accertamento della percentuale dei soci svantaggiati : un caso pratico Come già accennato, le cooperative sociali di tipo B sono tali in quanto svolgono attività diverse finalizzate all inserimento lavorativo delle cosiddette persone svantaggiate. (7) Lo sgravio contributivo non opera automaticamente ma è necessario presentare all Inps una dichiarazione del legale rappresentante in merito al possesso dei requisiti da parte dei soggetti svantaggiati e che gli stessi rappresentino almeno il 30% del totale. La percentuale deve essere calcolata escludendo dal computo i soci volontari e le persone svantaggiate. (8) A livello comunitario, per esempio, in uno dei recenti regolamenti emanati in materia di aiuti nazionali e regionali a favore dello sviluppo del lavoro regolamento Ce n. 800/2008 del 6 agosto 2008 è definito lavoratore svantaggiato: a) chi non ha regolare impiego retribuito da almeno 6 mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; c) i lavoratori che abbiano passato i 50 anni di età; d) gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico, e) i lavoratori occupati in professioni/settori in cui il tasso di disparità uomo/donna supera il 25% del tasso medio di tutti i settori nello Stato membro; f) i membri di minoranze nazionali all interno di uno Stato membro con necessità di consolidare le esperienze linguistiche e lavorative volte a favorire l accesso a un occupazione stabile. Queste definizioni non trovano applicazione analogica in materia di cooperazione sociale seppure non manchino pressioni da parte delle istituzioni cooperative per rivedere in senso estensivo le categorie beneficiarie delle agevolazioni di legge. 74 ILSOLE24ORE N. 10 ottobre 2011
6 Non deve superare i 12 mesi l arco temporale entro il quale la cooperativa reintegra la percentuale minima del 30% di lavoratori svantaggiati Il perseguimento di finalità sociali e di promozione umana le rende, nel nostro ordinamento, Onlus di diritto e, pertanto, beneficiarie di un insieme di agevolazioni fiscali, contributive e contrattuali. Affinché una cooperativa preservi lo status di cooperativa sociale, però, è previsto dalla legge che il numero delle persone svantaggiate debba essere pari almeno al 30% del totale dei lavoratori della cooperativa e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, siano socie della cooperativa stessa. Nel corso del ciclo produttivo, la diminuzione del numero dei lavoratori svantaggiati sotto la predetta soglia non comporta automaticamente la perdita del requisito di socialità ; è necessario, però, che quel rapporto venga ripristinato entro un lasso temporale determinato. Lo stesso ministero del Lavoro e della Previdenza sociale aveva osservato [9] che una certa oscillazione nella dimensione quantitativa dell organico della cooperativa è assolutamente fisiologico e segno di vitalità dell impresa sul mercato. Una rigida applicazione della norma, infatti, comporterebbe quale irragionevole conseguenza la mancata possibilità di conservazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati oppure l obbligo di assumere altro personale svantaggiato, anche se non necessario, per ristabilire l equilibrio numerico della compagine sociale. È stato quindi stabilito che l arco temporale, ragionevolmente congruo, entro il quale ristabilire il rapporto numerico previsto dalla legge non possa essere superiore a dodici mesi. Tuttavia, alle Regioni è stata attribuita la facoltà di legiferare autonomamente e prevedere anche un termine inferiore [10]. In concreto, ai fini del calcolo numerico per la valutazione del rispetto della soglia prescritta dalla legge, è consigliabile assumere come parametro generale la media dei lavoratori in forza [11], nel periodo di osservazione stabilito, svantaggiati e non, per poi rapportare il numero dei primi sul totale dei lavoratori in forza. Con questa metodologia, vengono presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e a tempo parziale, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro. Per ciascun lavoratore deve essere preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (ad esclusione dei periodi di disponibilità per i lavoratori a chiamata), riconducendoli al numero di giornate lavorate, convenzionalmente fissato in 26 giorni per il lavoratore in forza all azienda per l intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro con durata inferiore al mese. La media verrà ottenuta dal rapporto tra la sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori, per ciascuna categoria osservata (persone svantaggiate e non), e il prodotto tra 26 giorni e il numero di mesi del periodo d osservazione. Facciamo un esempio Dato un periodo di osservazione pari a 12 mesi, ovvero un anno solare e un orario ordinario da Ccnl pari a 40 ore settimanali: l lavoratori svantaggiati impiegati nell anno: a) 10 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 5 impiegati per tutto l anno, 3 con dimissioni rassegnate dal 1 agosto, 2 assunti dal 1 settembre; b) 4 lavoratori a tempo pieno, determinato e a chiamata, che hanno lavorato ciascuno per 5 mesi e per 10 giorni al mese; (9) In risposta al Consiglio nazionale dell Ordine dei consulenti del lavoro, per l interpello n. 4/2008. (10) È il caso, per esempio, delle Regioni Emilia Romagna, Lazio e Lombardia, le quali hanno stabilito che il termine in questione non possaeccederei6mesi. (11) Cfr. anche la circolare n. 70/2007 emanata dall Inps. N. 10 ottobre 2011 ILSOLE24ORE 75
7 CALCOLO DELLA PERCENTUALE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI Lavoratori svantaggiati Tempo pieno Nr. lavoratori Tipologia Giornate mensili Mesi Tot. giornate 5 Tempo pieno indeterminato Tempo pieno indeterminato Tempo pieno indeterminato Tempo pieno determinato/a chiamata Lavoratori svantaggiati Tempo parziale Nr. lavoratori Tipologia Giornate mensili Mesi Tot. giornate 3 Tempo parziale(verticale 50%) Tempo parziale(verticale 50%) l lavoratori diversi dagli svantaggiati impiegati nell anno; per esemplificare, ipotizzati in numero di 12, a tempo pieno e indeterminato, in forza per tutto l anno. Si procede con il calcolo riportato nella tabella in questa pagina. Pertanto, considerando il rapporto tra le giornate complessivamente lavorate e 312 (26 giornate per il periodo d osservazione di 12 mesi) si ottiene una media annua di lavoratori svantaggiati pari a 10,30. Nell esempio proposto, la cooperativa sociale conta un numero di lavoratori svantaggiati che rappresenta oltre il 46% dell intera compagine sociale e, pertanto, rispetta i requisiti di cui all art. 4, comma 2, della citata legge n. 381/1991. In conclusione Gli amministratori sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento dello stato di cooperativa sociale, che comporta, come già osservato, il godimento di un insieme di agevolazioni fiscali, contributive e contrattuali. Nel caso di specie, tenuto conto della fisiologica oscillazione quantitativa dell organico della cooperativa, gli amministratori devono monitorare che il numero dei lavoratori svantaggiati non sia inferiore al 30% del totale dei lavoratori. In seguito a casi di recesso o di ammissione di soci lavoratori e/o lavoratori non soci, gli amministratori provvederanno al calcolo della relativa soglia. Nel caso emergesse che il numero dei lavoratori svantaggiati Compito degli amministratori verificare la sussistenza dei requisiti di legge per potersi fregiare dello status di cooperativa sociale e perciò godere di agevolazioni fiscali, contributive e contrattuali fosse inferiore al 30% del totale, gli amministratori, che ben dovranno conoscere il termine massimo di tempo entro cui è consentito rientrare nella suddetta soglia [12], potranno provvedere ad assumere nuovi lavoratori svantaggiati [13]. (12) Si ricorda che, per legge, tale termine non può superare i dodici mesi, fatto salvo un termine minore normalmente non inferiore ai sei mesi che può essere stabilito dalle singole regioni e pubblicato nel proprio regolamento dell albo regionale delle cooperative sociali. (13) Si ricorda che i lavoratori dovranno essere soci, compatibilmente con il proprio status psico fisico. 76 ILSOLE24ORE N. 10 ottobre 2011
8 Certamente meno auspicabile sarebbe operare sul denominatore del suddetto rapporto, attuando la cessazione di contratti di lavoro dipendente con lavoratori non svantaggiati. Il mancato rispetto della soglia minima di legge oltre il termine di tempo massimo stabilito dalla legge, dovrà essere comunicato a cura degli amministratori all autorità competente, nei termini e con le modalità previste, con la conseguente cancellazione dall albo regionale delle cooperative sociali e con l effetto della decadenza immediata dai relativi benefici fiscali e contributivi, la perdita della possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e, salvo eccezioni, la risoluzione delle convenzioni in essere.? F.A.Q. risposte alle domande più ricorrenti Chi può intendersi persona svantaggiata relativamente alla disciplina delle cooperative sociali c.d. di tipo B? di Gianni Garà, componente della Commissione Diritto societario Odcec Milano R Allo stato attuale, sono da considerarsi svantaggiati gli invalidi fisici, psichici e sensoriali con deficit superiore al 45%, ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari e altri soggetti eventualmente individuati da apposito D.P.C.M. Cosa accade se in una cooperativa sociale di tipo B viene meno la soglia del 30% dei lavoratori svantaggiati? Se nel corso del ciclo produttivo viene a mancare la percentuale minima dei lavoratori svantaggiati e tale situazione permane oltre i termini stabiliti dalla legge, la cooperativa viene cancellata dal relativo albo, decadendo, quindi, dai benefici fiscali e contributivi, perdendo la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e, salvo eccezioni, risolvendosi quelle in essere. N. 10 ottobre 2011 ILSOLE24ORE 77
Nuovi obblighi di comunicazione per le società cooperative
Nuovi obblighi di comunicazione per le società cooperative In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile
DettagliCircolare N.34 del 6 Marzo 2014
Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE
CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero
DettagliRISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.
RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliIL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni
DettagliLE COOPERATIVE SOCIALI. Relatori: Claudia Tesio Giorgio Agnello
LE COOPERATIVE SOCIALI Relatori: Claudia Tesio Giorgio Agnello 11 novembre 2014 LEGGE 8 novembre 1991 n. 381 Art. 1 Definizione Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l INTERESSE GENERALE
DettagliRISOLUZIONE N. 93/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 93/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2013 OGGETTO: IVA Trattamento tributario applicabile alle prestazioni sociosanitarie. Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio
DettagliLegge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali
Legge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali Art. 1 (Definizione) 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
Dettagli5 per mille al volontariato 2007
Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 83 del 13 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Indennità ASPI anche per i soci lavoratori delle cooperative Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006.
ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006. Art. 1 Oggetto. I percorsi di stabilizzazione del personale
DettagliIn ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25-08-2011 Messaggio n. 16762 Allegati n.3 OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori
DettagliREGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 18 febbraio 2002 Modificato
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliLe pensioni nel 2005
marzo 2005 Le pensioni nel 2005 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo con decorrenza nell anno 2005 è stato definitivamente
DettagliCIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef
CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA
Dettagli2. Sezione SOGGETTO RICHIEDENTE
2. Sezione SOGGETTO RICHIEDENTE - Caratteristiche dell Agenzia Formativa - L inserimento nell elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione è riconosciuto alle
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliOggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP
RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati
RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati
DettagliCIRCOLARE DI STUDIO 5/2015. Parma, 22 gennaio 2015
OGGETTO: Legge di stabilità Parte III CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015 Parma, 22 gennaio 2015 Si fornisce di seguito una breve scheda di sintesi delle principali novità introdotte per il 2015 dalla L n. 190
DettagliEsonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in
Dettagli3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».
L. 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali 1. Definizione. 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
Dettaglia cura del Rag. Vassilli TIENGO
Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE NELL AMBITO DEI CONTROLLI SUL TERZO SETTORE PREMESSE
Prot. 27396 PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE NELL AMBITO DEI CONTROLLI SUL TERZO SETTORE tra Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Liguria, rappresentata dal Direttore Regionale, Alberta
DettagliREGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.
COMUNE DI USMATE VELATE Provincia di Monza e della Brianza. Corso Italia n. 22 20040 USMATE VELATE Cod.Fisc.01482570155 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL
DettagliLe pensioni nel 2006
Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE
DettagliCinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari
Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno
DettagliIL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 del 11/02/2009 Approvazione, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti
DettagliGli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:
Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto
DettagliCircolare N.57 del 16 Aprile 2014
Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliNUOVE REGOLE IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE DAL 1 GENNAIO 2014
NUOVE REGOLE IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE DAL 1 GENNAIO 2014 COME ACQUISIRE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE Lo stato di disoccupazione si compone di un elemento oggettivo (lo stato di privo di lavoro),
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliPENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.
PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età
DettagliRISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliREGOLAMENTO dell'albo Metropolitano delle Aziende inclusive
REGOLAMENTO dell'albo Metropolitano delle Aziende inclusive 1 INDICE Articolo 1: Oggetto del regolamento Articolo 2: Finalità dell Albo Articolo 3: Tenuta dell Albo metropolitano e sua articolazione Articolo
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 30-12-2014. Messaggio n. 9963
Direzione Centrale Pensioni Roma, 30-12-2014 Messaggio n. 9963 OGGETTO: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1 marzo 2015 per
DettagliSABATINI BIS come chiedere le agevolazioni
Le Guide professionalità quotidiana SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni a cura di Bruno Pagamici Soggetti beneficiari Investimenti e spese finanziabili Contributo in conto interessi Domanda di agevolazione
DettagliRISOLUZIONE N. 24/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità
DettagliAL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE
DISCIPLINA RELATIVA All. D) DGR n..del.. AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE 1. PREMESSA In attuazione di quanto previsto dall art. 36 della l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 che
DettagliLa legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due
La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge
DettagliMaternità e congedi. Congedo del padre lavoratore dipendente obbligatorio e facoltativo (art. 1 D.M. 22 dicembre 2012); Circolare Inps n.
Maternità e congedi L art.4, commi 24, 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n.92, introduce in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, due istituti sostegno della genitorialità. 2 Maternità e congedi
DettagliPresidenza del Consiglio dei Ministri
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n 165 Circolare n. 1/2010/DDI Oggetto:Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche. Aumentare
Dettaglipari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps
Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell
DettagliContratto di Apprendistato: nuova disciplina
Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto
DettagliL.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30
L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0163/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) All Agenzia delle Entrate Direzione regionale del.. Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. Art. 2,
DettagliRegole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014
Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliReg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :
Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E RICHIAMATO lo Statuto ed il Regolamento di Ateneo; RICHIAMATA la delibera n 491/29121 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.07.2011 con la quale
DettagliRoma, 11 aprile 2013 C NOTA
Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento
DettagliCircolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro
Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina
DettagliMODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità
DettagliREGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente
DettagliModifiche e decreti attuativi della nuova Legge Regionale sul Volontariato
Modifiche e decreti attuativi della nuova Legge Regionale sul Volontariato Alcune note sulle principali modifiche A cura dell Avv. Erica Brindisi Introduzione La Giunta della Regione Emilia Romagna ha
DettagliRISOLUZIONE N. 119/E
RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliSettore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line
Settore Affari Generali e Istituzionali Disciplinare per le Pubblicazioni on line ANNO 2014 INDICE Art. 1 Principi generali... 3 Art. 2 Modalità di accesso al servizio on line... 3 Art. 3 Atti destinati
DettagliCRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI
CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI 1. PRINCIPI GENERALI I seguenti criteri disciplinano, all interno di un sistema integrato
DettagliAlcune Linee Guida per l affidamento di appalti di servizi e forniture agli organismi della cooperazione sociale
Alcune Linee Guida per l affidamento di appalti di servizi e forniture agli organismi della cooperazione sociale 1. Premessa. A partire dalle indicazione della Giunta Comunale, il Settore Lavori Pubblici
DettagliRoma, 07 novembre 2007
RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate
DettagliRoma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Roma, 03/09/2014 Circolare
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
DettagliREGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA
REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA - 1 - INDICE REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA 3 ART. 1 3 ART. 2 3 ART. 3 3 ART. 4 4 ART. 5 4 ART. 6 4 ART. 7 4 ART.8 4 ART. 9 4 ART.
DettagliREGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...
DettagliRISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici
DettagliARTICOLO 100, DPR 917/1986
ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.
DettagliAllegato parte integrante Allegato A
Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI
DettagliGLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011
GLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011 In relazione alla pubblicazione di dati personali nei siti web delle pubbliche amministrazioni, in particolare per ciò che concerne
DettagliCOMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.
DettagliIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 572 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LAFFRANCO, BIANCONI Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione
DettagliRisoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,
DettagliAzienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione
DettagliREGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4 NOVEMBRE 2009) Il Consiglio regionale
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE
Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche
DettagliCIRCOLARE N.9/E. Roma, 3 marzo 2011
CIRCOLARE N.9/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 3 marzo 2011 OGGETTO: Articolo 2, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
DettagliRICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP
RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP 1 RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP L articolo 7, comma 4, del d.l. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell articolo 3 stabilendo che, ai fini della
DettagliUNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016
Allegato 2 DGU 5/2014 UNIONE BASSA REGGIANA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 1. PREMESSA In data 20.4.2013, è entrato in vigore il D.lgs. 14.3.2013
DettagliCapitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive
Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive 2.. Le società sportive dilettantistiche La società sportiva dilettantistica è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di capitali o
DettagliPROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA
Informative e news per la clientela di studio Oggetto: IL 5 PER MILLE ENTRA A REGIME È partita lo scorso 26 marzo la procedura che enti e associazioni devono seguire per richiedere ai contribuenti la destinazione
DettagliLe regole da rispettare
SCHEDA RIEPILOGATIVA NOTA MINISTERIALE PREMESSA Per poter andare in pensione con decorrenza 1 settembre 2016, gli interessati devono presentare DUE domande, a due soggetti diversi ( le due domande sono
Dettagli* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.
Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliQuale tipo di società scegliere per il proprio business
Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)
Dettagli