SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI Servizio Affari Generali
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1 COMUNE DI COTIGNOLA PROVINCIA DI RAVENNA Piazza Vittorio Emanuele II n Cotignola (RA) Telefono: 0545/ Telefax: 0545/41282 P.IVA comunecotignola@racine.ra.it SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI Servizio Affari Generali REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PRIMA CASA PER NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.52 DEL DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.102 DEL DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.91 DEL DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.72 DEL DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.09 DEL
2 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PRIMA CASA PER NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE Art. 1) L Amministrazione Comunale con lo spirito di attuare quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della Costituzione, per agevolare i nuclei familiari di nuova formazione, intende favorire l acquisto, la nuova costruzione, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione della prima casa. A tale proposito si interverrà con un contributo a favore dei soggetti che abbiano per il suddetto scopo assunto o intendano assumere un mutuo con gli Istituti di Credito che si convenzioneranno con l'ente, secondo le modalità contenute nel presente Regolamento. Art. 2) Sono soggetti a contribuzione per la prima casa: a) la nuova costruzione, b) l acquisto di un alloggio, c) l acquisto di un alloggio e la relativa manutenzione straordinaria o ristrutturazione, con unica esclusione di interventi di manutenzione ordinaria d) la ristrutturazione o manutenzione straordinaria, con unica esclusione di interventi di manutenzione ordinaria Gli immobili oggetto di finanziamento devono essere ubicati nel territorio del Comune di Cotignola e non devono avere ai fini catastali caratteristiche di lusso. Non possono accedere a queste agevolazioni gli alloggi al servizio delle attività produttive (agricole, artigianali, industriali, commerciali). Art. 3) Caratteristiche e requisiti necessari dei soggetti beneficiari: a) giovani coppie, che abbiano già costituito o che intendano costituire un nucleo familiare con eventuali figli e/o genitori, nelle quali almeno uno dei componenti della coppia sia stabilmente occupato; b) somma delle età dei componenti della coppia non superiore ai 70 (settanta) anni ed età di un componente non superiore ai 40 (quaranta), alla data di presentazione della domanda; c) che nessuno dei membri della coppia, o i membri del loro nucleo familiare, sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, su di alcun bene immobile tranne quello oggetto degli interventi di cui al punto d) ed il terreno di cui al punto a) dell art. 2; che gli immobili oggetto dell intervento di cui al punto c) dell art.2 o i terreni di cui al punto a) dell art.2, non siano gravati da diritti reali di un terzo soggetto rispetto alla coppia;
3 d) che nessuno dei membri della coppia, o i membri del loro nucleo familiare, abbia ottenuto la proprietà o l assegnazione in proprietà, anche con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso, o con il contributo, o con il finanziamento agevolato - in qualsiasi forma concessi - dello Stato o della Regione, salvo quanto disposto dalle specifiche disposizioni in materia; e) che nessuno dei membri della coppia, o i membri del loro nucleo familiare, abbia ottenuto la proprietà di un alloggio in forza di leggi che consentano l alienazione del patrimonio E.R.P; f) che la coppia, costituita o ancora da costituire, sia in possesso di un reddito complessivo non superiore a ,00 aumentato di 2.800,00 per ogni figlio a carico; g) che l immobile a cui si riferisce il mutuo non sia oggetto di altro contributo statale o regionale. ART. 4) Condizione da rispettare - Il nucleo familiare titolare del contributo dovrà acquisire la residenza nell alloggio interessato dal mutuo, entro sei mesi dall acquisto e/o, in caso di costruzione, manutenzione e ristrutturazione, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di abitabilità che dovrà essere ottenuto secondo le vigenti disposizioni di legge, entro il termine della durata della agevolazione del Comune. - Il contratto del mutuo dovrà essere stipulato con atto notarile entro 15 mesi dalla data di ammissione della domanda da parte della Banca. In caso di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o nuova costruzione al momento della stipula del mutuo dovrà essere già stata presentata la comunicazione di inizio lavori, che dovrà essere intestata esclusivamente ad almeno uno dei beneficiari del contributo. - Ai fini del mantenimento dei benefici, i soggetti ammessi alle agevolazioni del presente bando, fatti salvi i tempi iniziali per assumere la residenza, dovranno mantenere la residenza stessa sugli alloggi almeno per la durata della agevolazione. Non è richiesto il mantenimento della suddetta residenza per entrambi i soggetti unicamente nel caso in cui uno dei due non sia più residente nell alloggio a seguito di separazione e l altro componente della coppia, che sia intestatario o cointestatario del mutuo, vi rimanga insieme al/ai figlio/i. Il caso del decesso di uno dei due coniugi è assimilato all ipotesi di cui sopra, anche in assenza di figli Le suddette modificazioni del nucleo familiare devono essere dichiarate all Ente tempestivamente con la modalità di cui all art.46 e 47 del DPR n.445. Viene fatto salvo il caso degli appartenenti alle forze dell ordine nel caso di trasferimento d ufficio. L eventuale richiesta di proroga e/o deroga alle condizioni di cui sopra dovranno essere presentate preventivamente al Comune di Cotignola che valuterà la richiesta dandone informazione all interessato e alla banca. Le deroghe saranno disposte sentita la Giunta mediante determina e potranno riguardare solo i termini temporali e non gli altri requisiti
4 richiesti nel presente bando e dipendere da atti/fatti del tutto imprevedibili ed estranei alla volontà o sfera d azione del richiedente. ART 5) Misura dell'agevolazione Il Comune di Cotignola, verserà con scadenza 30/06-30/12 un contributo a favore dei nuclei familiari di nuova formazione che abbiano le caratteristiche previste nel presente Regolamento, per la durata di 5 (cinque) anni, di importo massimo di 360,00 ciascuno o inferiore, in proporzione alla somma effettivamente mutuata qualora sia inferiore al massimo previsto al successivo art.6. ART. 6) Mutui I mutui di cui all art.1 dovranno avere le seguenti caratteristiche: a) ammortamento nel termine minimo di 10 (dieci) anni. Gli eventuali interessi di preammortamento saranno computati allo stesso tasso globale del mutuo con inizio il giorno di stipula del mutuo; b) le spese di sopralluogo, gli oneri fiscali e la parcella notarile restano a carico della parte mutuataria; c) l'importo del mutuo non potrà superare il limite massimo di ,00 (sessantamila euro) e fino al 70% del valore di stima dell alloggio così come documentato dagli accertamenti eseguiti dai tecnici di fiducia della banca per l acquisto per la costruzione e l acquisto con manutenzione straordinaria o ristrutturazione ,00 (quarantatremila euro) e fino al 70% del valore complessivo dell intervento per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria da documentarsi a richiesta dell Amministrazione Comunale esibendo documentazione bancaria relativa ai pagamenti effettuati. I mutui dovranno essere garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto del finanziamento e dovranno fruire del trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29/9/1973 n.601 e successive modifiche. Al momento della stipula del mutuo l'immobile da ipotecare dovrà essere assicurato contro i rischi dell'incendio, caduta fulmine e scoppio di gas per un massimale adeguato al valore di mercato e la polizza relativa sarà vincolata a favore della Banca per tutta la durata del finanziamento. ART. 7) Estinzione anticipata
5 E' in facoltà della parte mutuataria di estinguere anticipatamente il mutuo. L alienazione dell'immobile prima del termine finale di erogazione delle agevolazioni comunali concesse comporterà la perdita del contributo e il conseguente rimborso. Viene fatto salvo il caso degli appartenenti alle forze dell ordine. Sarà facoltà della banca richiedere l estinzione anticipata del mutuo in caso di alienazione. ART. 8) Presentazione delle domande per richiesta contributo I richiedenti entro la data del 30/09 di ogni anno dovranno presentare domanda, indirizzata per conoscenza anche al Comune, direttamente agli Istituti di Credito convenzionati indicando, in forma di autocertificazione, le generalità il recapito e dichiarando contestualmente per se stessi e per i componenti del proprio nucleo familiare il possesso dei requisiti richiesti all art. 3. L Istituto di Credito successivamente invierà al Comune di Cotignola la comunicazione dell ammissibilità del finanziamento affinchè il Comune esprima il preventivo parere di competenza da comunicarsi alla Banca prima della stipula del finanziamento. Il Comune di Cotignola ammetterà al contributo le coppie richiedenti in base alla data di ricezione presso la sede municipale della domanda per conoscenza inoltrata al Comune. Le domande non accolte per mancanza di fondi nell anno di presentazione, saranno considerate le prime dell anno successivo, ferme restando tutte le condizioni del presente regolamento. L iniziativa avrà luogo per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; in ciascun anno saranno ammesse n.10 domande. ART. 9) Perdita dei benefici Il mancato rispetto da parte del mutuatario delle condizioni previste dal presente regolamento determinerà la perdita di tutti i benefici usufruiti e da usufruirsi in relazione al finanziamento ricevuto ed in particolare: - cessazione del pagamento, da parte del Comune di Cotignola, del contributo annuale; - diritto del Comune di Cotignola di ottenere dal mutuatario il rimborso per le quote di contributo già versate per il titolo di cui sopra; La surrogazione per volontà del debitore e la ricontrattazione del mutuo oggetto del presente regolamento di cui all art.8 del decreto Legge 31 gennaio 2007 n.7 (convertito con Legge 2 aprile 2007 n.40) non comporta la perdita del contributo a condizione che contestualmente non venga alienato l immobile. Art. 10)
6 Rinuncia Nel caso di rinuncia a seguito di domanda ammessa o mancato rispetto delle condizioni per il perfezionamento dell ammissione a contributo, l agevolazione potrà essere concessa alla prima coppia avente diritto sulla base dell ordine di presentazione delle domande qualora sussistano le condizioni previste dal presente regolamento e la domanda accolta in luogo di quella decaduta potrà appartenere ad un anno successivo. Detta norma si applica anche con riferimento alle domande presentate nel quinquennio precedente. Le domande presentate nell anno 2005 e non accolte per mancanza di risorse, saranno considerate le prime per l anno
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