P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere SEBASTmI

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1 Atti Consiliari VII LEGISLATURA ATTO N P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere SEBASTmI Contributi per l acquisto, il recupero e la costruzione deila prima casa Depositato al Servizio Assistenza agli Organi, Iter Procedimenti e Sistema Informativo il Trasmesso alla II-I Commissione Consiliare Permanente il

2 Piazza Italia PERUGIA Tel Fax PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIERE REGIONALE ENMCO SEBASirlAN.. OGGETTO: Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa. RELAZIONE La Regione dell Umbria si caratterizza per un alto livello di famiglie che risiedono in case in proprietà. Tuttavia l andamento di questi ultimi anni indica una seria difficoltà, soprattutto per le giovani coppie, ad abitare in una casa propria a causa dell alto livello dei costi delle nuove abitazioni, cosa che scoraggia da questo tipo di investimento e mette in forse un diritto, quello all abitazione, che la Costituzione stessa prevede. È molto importante dunque che la Regione rilanci l opportunità, anzitutto per le giovani coppie sposate, anche per awiare una nuova e concreta politica fiscale in favore della famiglia. La proposta assume pertanto una forte rilevanza sociale e dovrà eventualmente essere armonizzata con eventuali iniziative legislative in favore della famiglia che il Governo nazionale potrà adottare. Una sana politica abitativa, poi, aiuterebbe anche i piccoli comuni contro lo spopolamento a cui sono sempre più soggetti e alleggerirebbe la pressione sui centri del fondovalle e sui capoluoghi che, ormai, rappresentano, da soli, circa un terzo della popolazione regionale. Lo strumento legislativo che propongo interviene, con una cifra di 6Z ( ) sui tassi di interesse dei mutui o come contributo in conto capitale. È evidente che sarà molto importante, per la buona riuscita di questo intervento - che è calibrato su una durata triennale - che vi sia un opera di informazione a livello comunale. Ec; Sn\r,.

3 GRCPt ì, COkSILIARE RISTMNI DEMCCFHTCI E ISTE CI\ICHE Tel Fax PROPOSTA DI LEGGE Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa. ARTICOLO 1 i (Finalità) 1. La Regione Umbria intende promuovere un programma triennale di intervento teso al recupero, ristrutturazione di edifici anche non destinati ad abitazione, acquisto, nuova costruzione di alloggi che ricadono nel territorio regionale, attraverso la concessione di contributi finanziari secondo le modalità indicate nella presente legge e nel regolamento di attuazione di cui al successivo art. 5. ARTICOLO 2 (Modalità di finanziamento) 1. Gli interventi di cui all art. 1 sono finanziati attraverso la Sviluppumbria S.p.A. che stipula apposita Convenzione con Istituti di Credito per la concessione a favore dei richiedenti di mutui decennali a tasso fisso. 2. Ai soggetti attuatori è concesso un contributo in conto interesse con abbattimento di tre punti sul tasso praticato dagli Istituti di Credito Convenzionati. 3. Il contributo in conto interesse può essere convertito a richiesta del proponente in contributo in conto capitale scontando al valore attuale al momento dell erogazione il beneficio derivante dalla quota interessi. 4. Il contributo è concesso ai soggetti che hanno stipulato contratto di mutuo a partire dal 1 gennaio L importo del mutuo agevolato non può essere superiore a e per unità immobiliare fino ad un massimo di C per interventi coordinati su più unità immobiliari e comunque non superiore a11 80% del valore dell intervento. 6. Qualora l intervento sia proposto da un Ente Pubblico ed è realizzato in Comuni con popolazione inferiore a abitanti, il mutuo agevolato può coprire il 100% dell intervento. 7. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione è riservata alla Sviluppumbria una quota del 2,5% del contributo erogato.

4 %&&i GRUPPO CONSILIARE CTSIMNIm-CIELImCMCHE Tel Fax II Presidente ARTICOLO 3 (Destinatari) 1. 1 contributi di cui all articolo 2 sono concessi alle giovani coppie sposate o che intendono sposarsi entro un anno dalla richiesta degli stessi. Comunque, i contributi vengono assegnati in via prioritaria in relazione anche al numero dei figli. ARTICOLO 4 (Riserva dì finanziamenti) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 25% dello stanziamento di bilancio è destinato, per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa, a coloro che hanno contratto matrimonio entro il biennio antecedente all entrata in vigore della presente legge o che contrarranno matrimonio entro l anno Per gli anni successivi al 2002 la riserva di finanziamento, non superiore al 25%, potrà essere, con atto di indirizzo del Consiglio Regionale, rivolta a favore di altre categorie di beneficiari. ARTICOLO 5 (Regolamento dì attuazione) 1. Entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa, con apposito regolamento, le modalità ed i criteri per accedere ai contributi. 2. Il regolamento dovrà contenere: a).modalità e contenuti della domanda di contributo da presentare alla Sviluppumbria e relativi allegati da presentare a seconda dei soggetti beneficiari e della tipologia di intervento; b). schema tipo di convenzione tra Sviluppumbria e Istituti di Credito; c). criteri e modalità per la verifica delle domande e per l erogazione dei contributi con attenzione per interventi rivolti alle problematiche inerenti la salvaguardia sismica, il risparmio energetico, il superamento delle barriere architettoniche; d). la priorità della localizzazione degli interventi, privilegiando quelli ricadenti nei Comuni dichiarati sismici, così come individuati nella normativa vigente, nonché in Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

5 GRUPPO CONSILIARE STIANl DEMCCRATICI E kì?e f%whe Tel Fax e). verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e della regolarità contributiva da parte delle imprese che realizzeranno o che hanno realizzato l opera; f). modalità di trasferimento delle agevolazioni all acquirente qualora il beneficiario originario sia impresa di costruzione; g).modalità di verifica e controllo delle opere realizzate e del consuntivo dei costi; h). indicazione del prezzario di riferimento. ARTICOLO 6 (Norma jkanzìarìa) 1. L onere previsto per l applicazione della presente legge, è valutato per l anno 2003 in e Per i due anni successivi l entità della relativa spesa viene determinata con le rispettive leggi di bilancio, rimanendo fermo il limite minimo di impegno per la Regione in e ARTICOLO 7 (Urgenza) 1. La presente Legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.U. Enrico Sebastiani

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