PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A ITALIA ALBANIA ASSE IV Turismo, beni culturali e cooperazione istituzionale

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1 PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A ITALIA ALBANIA ASSE IV Turismo, beni culturali e cooperazione istituzionale SISTEMA INNOVATIVO per IL TURISMO RURALE e SOSTENIBILE. NUOVE TECNOLOGIE SITRuS Lead Partner ITC-CNR Bari Responsabile del progetto Ing. Michele Stella Cartografia Strumenti Normativi Il Progetto

2 I PARTNERS Piano della Comunicazione Disseminazione risultati Sistema Integrato per un Turismo Culturale Linee guida per la certificazione di qualità dei servizi per il turismo rurale Attività di promozione turistica e costruzione di una banca dati Sistema informativo territoriale delle aree protette e dei servizi turistici Leader Partner Attività di - Coordinamento e promozione Percorso di Progetto e turistica -Armonizzazione normativa transfrontaliera nell ambito del turismo rurale, B&B, agriturismo secondo i principi della sostenibilità - Piattaforma informatica Linee guida per il conseguimento ed il mantenimento della sicurezza applicata ai beni ambientali (con particolare riferimento alla fruizione degli utenti diversamente abili) Attività di promozione turistica. Analisi dei flussi turistici Formazione delle donne dell area interessata per l avvio, la gestione e la promozione di B&B. Promozione di un associazione di proprietari/e di B&B e preparazione di offerte di pacchetti turistici Butrinto virtuale (raccolta e sistemazione del materiale grafico, cartografico, documentale per la messa in rete. Linee guida per gli operatori verso un turismo di qualità.

3 OBIETTIVO Implementazione di processi operativi-gestionali per attuare un'azione di marketing nel settore del turismo rurale sulla base di un approcci di tipo sistemico In particolare si intendono implementare: 1. Metodologie e processi di sviluppo dei servizi turistici attraverso la formulazione di una Carta dei servizi per il turismo sostenibile e una Carta dei servizi per i beni e le attività culturali; 2. Metodologie e processi di sviluppo di nuovi prodotti turistici al fine di incrementare l'offerta distrettuale attraverso: a) un sistema di informazioni contestualizzate sul territorio con riferimento ai prodotti specifici delle due aree (ricettività, fattori naturali e antropici, beni storici ed archeologici, servizi ricreativi, servizi di mobilità etc.); b) lo sviluppo di marchi di qualità; c) attività di ricerca e valutazione da parte di soggetti di alta specializzazione per supportare la definizione di nuovi pacchetti turistici -Enit; Touring Club- 3. Metodologie e processi di comunicazione per governare le azioni in grado di attrarre il cliente finale all'interno dell'area.

4 Fruizione disciplinata del territorio; RISULTATI ATTESI Conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale attraverso la partecipazione delle comunità locali; Creazione ed il rafforzamento di forme di economia sociale del territorio (cooperative, associazioni, enti onlus) anche con l'introduzione di nuovi servizi; Rafforzamento del sistema economico complessivo, garantendo in particolare una ricaduta della ricchezza prodotta sul sistema locale; Sviluppo di forme di connessione con aree omologhe (regionali) che possano rappresentare efficacemente le condizioni della replicabilità.

5 LE POTENZIALITA Il "core " della proposta progettuale di SITRuS è carata dai seguenti requisiti: misurabilità: possibilità di verificare gli effetti; innovatività: utilizzo di tecnologie innovative e di ultima generazione (piattaforma informatica - WebGIS; riproducibilità: possibilità di trasferire ed applicare il "modello" in luoghi diversi da quello di realizzazione; valore aggiunto: capacità di produrre cambiamenti; sostenibilità: attitudine a fondarsi sulle risorse esistenti e capacità di generare nuove risorse.

6 Coordinamento e percorso di progetto E-LEARNING PIANO della COMUNICAZIONE Workshop SEMINARI TEMATICI Lama Balice Puglia STRUMENTI INFORMATICI WEB GIS Butrinto Albania Valutazione ex ante - Quadro di riferimento Risorse umane Stage ScambiEsperienze BuonePrassi Linee guida per la fruizione in sicurezza Marchio di qualità Promozione ed Eventi Risultati attesi -Determinare un offerta turistica alternativa -Sviluppare nuove forme di turismo basato su risorse naturali -Conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale architettonico e archeologico Indicatori e caratteri per un Turismo sostenibile Percorsi di identità storicoculturali Disseminazione dei risultati

7 Zonizzazione dell area a Parco Urbano (Comune di BARI)

8 Confronto perimetrazioni del Parco Naturale Urbano (Comune di Bari) e del Parco Naturale Regionale (DPRG 392/92)

9 Lama Balice Carta di studio S.I.R. (Sito d importanza Regionale)

10 LEGGE REGIONALE 5 giugno 2007, n. 15 Istituzione del parco naturale regionale Lama Balice La perimetrazione dell area Parco naturale Lama Balice

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13 Sopraintendenza per i beni archeologici della Puglia - Individuazione dei siti archeologici dell area parco naturale Lama Balice (Conferenza dei Servizi del 13/12/2004)

14 Perimetrazione Lama Balice (IGM 1:50.000: 438 IGM 1:25.000: IGM 1:10.000: )

15 Lama Balice Comune di Bari Base Ortofoto CGR 2005

16 Masseria Maselli

17 Lama Balice Comune di Bitonto Base Ortofoto CGR 2005

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31 Strumenti normativi per la tutela paesaggistica La Legge n 1497/1939 ( ); La Legge n 616/1977 ( ); La Legge n 431/1985 ( ), nota come Legge Galasso ; D.lgs. n 490/1999 ( ) Testo Unico in Materia di Beni Culturali ed Ambientali ; D.lgs. n 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ; D.lgs. n 156/2006 ( ) Disposizioni correttive al Codice relative ai Beni Culturali ; D.lgs. n 157/2006 ( ) Disposizioni correttive al Codice relative al Paesaggio ;

32 La LEGGE n 1497/1939 Essa prevede la sottoposizione (vedi art. 1) alla legge a causa del loro notevole interesse pubblico: 3 i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4 le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Complesso procedimento con il quale sono costituiti degli elenchi di bellezze naturali. Tali elenchi sono definiti dall autorità statale e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Se una determinata zona è dichiarata bellezza naturale con Decreto Ministeriale ad essa si applica l art. 7 della L. 1497/39 che afferma: Art. 7 - I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione, o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge. Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia soprintendenza, e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l autorizzazione.

33 Si crea un divieto di inedificabilità relativo; il privato può realizzare l'immobile ma il suo diritto è condizionato ad un'autorizzazione per il controllo di compatibilita dell'opera al bene paesistico. La legge prevedeva, per le violazione della legge, una serie di sanzioni amministrative previste dall'art. 15: Art. 15. Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il ministero dell'educazione nazionale ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento d'una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profìtto conseguito mediante la sommessa trasgressione. La legge del 1939 si caratterizza quindi per la identificazione specifica dei beni considerati tutelabili per la loro bellezza. Identificazione che avviene per procedimento amministrativo e che pertanto risente dei limiti della procedura amministrativa.

34 La Tutela Paesistica: la legge 24 luglio 1977 n. 616 L'importanza della tutela del paesaggio ha indotto il legislatore costituzionale all'art. 9 a dare al paesaggio una tutela di rango costituzionale. La Costituzione, mentre per l'urbanistica prevede una competenza di carattere regionale, per la tutela del Paesaggio preveda la competenza statale. Delega amministrativa dallo Stato alle Regioni; l'art. 82 della legge 24 luglio 1977 n. 616 ha così provveduto: Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti: a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni; b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

35 Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni Qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi. Pertanto la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali spetta, sia alle Regioni mediante appositi provvedimenti amministrativi, sia al Ministero dei Beni ambientali mediante decreto.

36 La Tutela Paesistica: la legge 8 luglio 1985 n. 431 Le novità della Legge. n. 431 possono sintetizzarsi in quattro punti: 1. estensione quantitativa del vincolo paesaggistico (che, da misura singolare, limitata a zone di particolare bellezza determinate con provvedimento amministrativo, diventa misura riguardante ampie parti del territorio nazionale, determinate attraverso criteri generali e astratti), per evitare il crescente degrado del patrimonio ambientale; 2. modificazione qualitativa del vincolo paesaggistico, le cui tradizionali finalità estetiche culturali sono arricchite di nuovi significati. La legge n 431 parla di interesse ambientale dei luoghi tutelati e non menziona mai il requisito della bellezza; 3. Obbligatorietà della pianificazione paesistica nelle aree vincolate ex lege e attribuzione di contenuti dinamici alla pianificazione paesistica. La disciplina paesistica è passata da una tutela statica (vincolo) ad una gestione dinamica (piano). Quindi, si sostituisce il vincolo, troppo elastico, con un piano garante nel tempo del mantenimento dell insieme di valori paesaggistici della zona vincolata; 4. Rafforzamento delle funzioni statali (Ministero BB.CC.AA) in materia di tutela del paesaggio, attraverso una riforma dell art. 82 d.p.r. n 616 del 1977, con l attribuzione al Ministero di un generale potere di vigilanza in materia, nonché di più ampi poteri sostitutivi nei confronti delle regioni.

37 La Legge 431/85 non ha creato quindi una nuova modalità di costituzione dei vincoli ma si è innestata nel precedente trend normativo costituito dalla legge 29 giugno 1939 n 1497 e l art. 82 del DPR 24 luglio 1977 n 616. In particolare ha creato: Vincoli relativi permanenti di carattere generale di inedificabilità; Vincoli relativi di carattere speciale di inedificabilità; Vincoli assoluti temporanei (fino all approvazione del Piano Paesistico della Regione) di inedificabilità (cd misure di salvaguardia) per rafforzare il vincolo, seppur temporalmente, al fine di permettere all autorità Regionale di programmare l uso del territorio ai fini paesistici senza che nelle more avvenisse una edificazione incontrollata ( o mal controllata mediante il sistema delle autorizzazioni).

38 I beni vincolati per legge La disciplina L'art. 142 prevede che fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico riguardante le acq d) le montagne per la parte eccedente metri sul livello del mare per la catena alpina e metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide; j) i vulcani; k) le zone di interesse archeologico.

39 La descrizione delle deroghe L'art. 142 del Codice prevede che le disposizioni di tutela non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n Il Codice pone delle deroghe alle categorie dei vincoli riprendendo il testo precedente della legge Galasso. L'esclusione dal vincolo paesaggistico generale (concernente cioè talune categorie di beni, quali territori costieri contermini a laghi, fiumi, torrenti, ecc.) per le zone diverse dalla "A" e dalla "B", e limitatamente a quelle aree individuate in piani pluriennali di attuazione, ha carattere eccezionale ed e' di stretta interpretazione. L esclusione del vincolo generalizzato riguarda soltanto le aree già disciplinate dai PPA, non consentendo deroghe per la futura pianificazione urbanistica, che di quei vincoli deve tener conto.

40 Le misure di salvaguardia e i piani paesistici // piano paesistico prima dell'entrata in vigore del codice II piano paesistico era previsto e regolato dall'art. 5 della legge n del 1939 e dagli artt. 23 e 24 del regolamento 3 giugno 1940, n L'art. 5 conferiva al Ministro la facoltà di disporre un piano territoriale paesistico», con lo scopo di impedire che le aree delle località dichiarate bellezze naturali d'insieme, siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica». La legge Galasso oltre a dare nuovo impulso alla pianificazione paesistica ha individuato lo strumento pianificatorio da impiegare accordando la scelta tra il piano paesistico territoriale (PTP) e un piano urbanistico territoriale (PUT) avente «specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali». * A Il parco di Lama Balice come area protetta Il Parco di Lama Balice costituisce area naturale protetta, in virtù della normativa vigente.

41 L'area di Lama Balice, sin dagli studi (1989) eseguiti per la definizione del Parco Comunale ha al suo interno tutti i caratteri che costituiscono patrimonio naturale,ossia formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche. All'art. 2 (della L. 394/1991) si classificano le aree naturali protette in: a) parchi nazionali (terrestri, fluviali, lacuali, marini); b) parchi naturali regionali (terrestri, fluviali lacuali e per tratti di mare) di valore naturalistico ed ambientale, che costituiscono nell'ambio di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali; c) riserve naturali (costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati) In base a tale classificazione ai sensi dell'art. 6 nelle aree protette scattano le cosiddette misure di salvaguardia. In particolare al 3 comma si prescrive che "Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'ari. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola...

42 Lama Balice individuata come area naturale protetta La LEGGE REGIONALE n 19 del 24 luglio 1997 prevede norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia. All'art. 2 "Classificazione delle aree naturali protette" vengono individuate le tipologie di aree protette, che nella fattispecie risultano: a) parchi naturali regionali; b) riserve naturali regionali; c) parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale; d) monumenti naturali; e) biotopi (porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura). Anche nella Legge Regionale (articolo 8) sono previste le misure di salvaguardia nel senso che sono vietate: a) aprire nuove cave; b) esercitare l'attività venatoria; c) effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; d) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

43 Lama Balice individuata come area naturale protetta La Giunta Regionale Pugliese con delibera n 1748 del , approvò definitivamente il Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), strumento di pianificazione territoriale sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunale, che ha la finalità di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali ed in particolare di quelle paesaggistiche.

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