Qualche hanno, nel novembre del 2011 fui inviata ad un convegno organizzato dalla. USL di Modena dal tema gli uomini e la violenza maschile.

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1 Qualche hanno, nel novembre del 2011 fui inviata ad un convegno organizzato dalla USL di Modena dal tema gli uomini e la violenza maschile. Si trattò in pratica della presentazione e dell analisi di un progetto di ricerca che aveva come obiettivo quello del trattamento degli uomini maltrattanti. Un progetto nato nel 2009, sperimentale, promosso da una associazione di volontari (l Associazione Artemisia), al fine di eliminare la violenza maschile sulle donna attraverso programmi di cambiamento rivolti ai maltrattanti e programmi volti ad aumentare la sicurezza delle vittime, un programma ambizioso che si proponeva nella sostanza di promuovere un cambiamento sociale. L impegno del centro di ascolto Uomini matrattanti era di stabilire rapporti di collaborazione con i centri antiviolenza presenti sul territorio, con i servizi sociali, i tribunali, fornire formazione, in questo modo aumentando la consapevolezza nella società civile della esistenza del fenomeno violenza nelle relazioni familiari, ricercando anche fonti di finanziamento per le vittime. Si prevedeva la presenza di personale specializzato, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti i quali attraverso anche contatti telefonici con il maltrattante da parte di operatori uomini e con la vittima da parte di operatori donne, fornissero consulenza e formazione. Il progetto di ricerca era arricchito da interviste con uomini autori di violenze o maltrattamenti e da tavole rotonde con rappresentanti delle istituzioni. 1

2 Si dava conto dei punti nodali emersi e che erano rappresentati dalla negazione della violenza, non solo nei confronti degli altri ma anche verso se stessi e comunque dalla grande difficoltà ad ammettere che nella propria personalità vi fosse questa ombra. Emergeva in generale dalle interviste che esisteva connessione significativa con forme di violenza subite in passato dal soggetto maltrattante e che la violenza era segno dell esplosione del conflitto di coppia, quando viene a mancare del tutto qualsiasi possibilità di comunicazione, di confronto, di riconoscimento reciproco. Leggendo i lavori di questo convegno e i titoli delle relazioni che ne saranno oggetto, mi scuso anzi se non potrò essere presente ma ci terrei molto a leggerne i contenuti, risulta evidente che la violenza è emersa come fatto incontestabilmente reale e che la società chiede una risposta al problema. La violenza di genere ossia la violenza maschile sulle donne è un fenomeno che è stato accertato, ha formato oggetto di analisi e discussione ma questo è avvenuto solo attraverso i cambiamenti della società e grazie alla sua evoluzione. Cambiamento ed evoluzione che sono accompagnati, direi favoriti, e indirizzati attraverso le leggi che un paese si dà in una determinata epoca storica, con la conseguenza che ben possiamo dire che la maturità e la civiltà di un popolo di una società sono strettamente collegati al suo ordinamento e all insieme di leggi che la regolano. Per analizzare i profili storico giuridici della violenza maschile sulle donne dobbiamo partire, per meglio cogliere gli interventi legislativi successivi, dalla opera di 2

3 codificazione fortemente voluta dopo l Unita d Italia e che ha visto la nascita dei quattro codici, penale, di procedura penale, di procedura civile e civile, quattro codici che raccolgono le leggi in maniera organica e completa e che danno il senso dei valori che il legislatore intendeva tutelare e dei beni giuridicamente protetti. Il cambiamento dei tempi, le diverse esigenze dettate da nuove forme di relazioni sociali, il mutamento dei costumi ha comportato nel tempo il proliferare di leggi che si sono affiancate alle norme contenute nei codici, che erano veri e propri corpi unitari, a volte sostituendole, altre aggiungendosi ad esse. Le leggi sono enunciati astratti che disciplinano i rapporti tra le persone nella società e ne ordinano il vivere civile attraverso l interpretazione della giurisprudenza, anch essa influenzata dai tempi, dai costumi, dalle epoche storiche. Per fare esempi concreti si discuteva negli anni 90 se potesse essere soggetto passivo di violenza carnale anche la moglie ovvero la prostituta, dal momento che la dizione taluno prevista astrattamente dalla norma era indeterminata; se nell abuso dei mezzi di correzione si potesse ricomprendere nella espressione sottoposto alla sua autorità anche la moglie, considerata in passato soggetta allo ius correctionis del marito e così legittimando una certo livello di violenza da parte del marito nei confronti della moglie. D altra parte per lungo tempo si discusse in dottrina e giurisprudenza se il rifiuto della moglie di adempiere al debito coniugale costituisse violazione degli obblighi di assistenza. Queste interpretazioni fortemente discriminatorie, che vanno lette nell epoca storica nella quale maturarono, sono ora impensabili. Va però riconosciuto che l evoluzione interpretativa è stata 3

4 determinata non solo dal mutamento del costume della società ma anche da una riforma che segnò profondamente il cambiamento e che introdusse per la prima volta il principio di parità tra uomo e donna, la riforma del diritto di famiglia del La riforma del diritto di Famiglia del 1975 venne recepita per intero all interno del codice civile, quasi come un riconoscimento della società civile alla legittimità del cambiamento e nello stesso contesto temporale una serie di leggi ad essa si accompagnò a dimostrazione della tensione civile e morale che attraversava la società dell epoca, la legge sul divorzio, sulla parità tra uomo e donna sul lavoro, lo statuto dei lavoratori, la legge istitutiva dei consultori familiari, le norme in materia di rettificazione del sesso. Nel 1996 fu cambiata la legge sulla violenza sessuale, all esito di un dibattito quasi ventennale e il segnale del cambiamento fu dato dalla sua diversa collocazione sistematica, in quanto da delitto contro il buon costume e l ordine delle famiglie, diventò delitto contro la libertà personale, con ciò mettendosi in evidenza il bene giuridico protetto, diverso dal precedente che era costituito ancora dalla famiglia e dalla morale del buon costume. Si arriva nel 2001 alla legge 4 aprile n 154 misure contro le violenze nelle relazioni familiari, anche in questo caso dopo un percorso significativo di tappe legislative non di poco momento contro lo sfruttamento della prostituzione anche minorile, di sostegno alla maternità, di disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive. 4

5 E sufficiente leggere la formulazione della norma per intendere quale sia stata la trasformazione profonda nella terminologia usata per contrastare la violenza maschile sulle donne, il termine relazioni familiari esprime un concetto più ampio della famiglia fondata sul matrimonio e trovano tutela situazioni familiari non necessariamente fondate sul vincolo mentre il concetto di violenza, non ristretto alla violenza sessuale, si estende fino a ricomprendervi qualsiasi forma di pregiudizio all integrità fisica e morale e alla libertà del coniuge o del convivente. Lo strumento adottato esprime una scelta di politica legislativa bel individuata, non solo per l iniziativa punitiva che parte da chi ha subito la violenza ma che abbandona la tradizione penalistica per divenire uno strumento di repressione civile espresso attraverso l ordine di protezione. Si potrà senz altro discutere dei limiti di tale strumento, della sua efficacia in concreto ma è certo che nell ottica delineata dalla legge è il maltrattatore che deve allontanarsi da casa, subire provvedimenti coercitivi, coma la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi di lavoro della vittima o comunque dai luoghi da questa abitualmente frequentati, a corrispondere un assegno periodico se la vittima non ha mezzi adeguati per sostenersi. A prescindere dalla iniziativa penale, l intento è di interrompere la violenza, colpire l impunità, garantire alla persona lesa un momento di tregua che le consenta di operare un cambiamento di vita, per esempio separandosi o interrompendo la convivenza. Nella giurisprudenza la violenza di genere è individuata in ogni atto di violenza fondata sulla differenza di genere che abbia come risultato un danno o una 5

6 sofferenza fisica sessuale o psicologica e anche solo il pericolo di un danno. Sono incluse, quindi le minacce, la coercizione, la privazione della libertà sia nella vita pubblica che privata. Accanto a questa terminologia vengono utilizzata anche diverse espressioni quali violenza familiare, violenza domestica, violenza del partner nelle relazioni di intimità. Violenza familiare è quella che fa riferimento alla relazione tra i soggetti coinvolti, uniti nel vincolo della famiglia anche allargata e intesa in senso ampio ed indica comunque uno stato della persona all interno dell organizzazione della famiglia anche di fatto. Violenza domestica fa riferimento al luogo in cui si verifica, è la violenza statisticamente più rilevante e comprende anche la violenza nei confronti degli anziani e dei minori (violenza cd assistita). Violenza del partner nelle relazioni di intimità supera il limite del conflitto uomodonna e quindi il limite di considerare soltanto la donna come soggetto passivo eterosessuale della violenza per arrivare a comprendere anche le violenze tra omosessuali ovvero quelle delle quali sono autrici le stesse donne nei confronti degli uomini. Restando però nell ambito più limitato di quello più ampio della violenza di genere che comprende ogni forma di violenza che nasce dalla discriminazione del diverso, solitamente il soggetto più debole nella relazione familiare, intima sessuale ovvero 6

7 nel luogo domestico dove essa si compie, è interessante fare un breve cenno ai profili storico giuridici della violenza maschile sulle donne. Generalmente questa violenza si distingue a seconda della forma che assume, fisica (dalle forme più lievi a quelle più gravi, dalla spinta, lo strattonamento, al colpo inferto con le mani o con i piedi, con le armi) sessuale (la donna subisce contro la propria volontà atti sessuali di tipo diverso fino a giungere allo stupro vero e proprio e alla costrizione ad atti umilianti e degradanti), psicologica (attraverso la denigrazione, il controllo dei comportamenti, l isolamento, le intimidazioni, le limitazioni economiche). Anche la violenza economica si aggiunge alle tipizzazioni che abbiamo indicato. Nel 2009 è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di stalking e questa figura è stata a volte autonomamente considerata come una ulteriore forma di violenza. In realtà il delitto di stalking può comprendere tutte queste forme che abbiamo ora considerate ma se ne distingue per una sua struttura particolare, costituita dall essere le condotte ripetute e continuative, tali da configurare una vera e propria persecuzione, caratteristica questa comune al delitto di maltrattamenti, previsto e punito nel nostro codice penale. Queste figure di reato, caratterizzate dalla abitualità, rimandano a un certo tipo di autore, violento, maltrattante e persecutore. In realtà le rivelazioni statistiche internazionali indicano che la violenza maschile sulle donne tende a manifestarsi in una relazione protratta nel tempo piuttosto che espressa in un gesto isolato e che la violenza nelle relazioni di intimità con il partner 7

8 assume connotazioni diverse dalla violenza nella comunità o negli ambienti di lavoro, di studio, nella scuola, negli ambienti sportivi. E interessante sottolineare come la legislazione degli ultimi dieci anni, soprattutto quella dal 2008 al 2010, introduca istituti nuovi in materia di violenza maschile sulle donne tutti rientranti, lo dice il titolo delle singole leggi, solitamente adottate con decretazione d urgenza e poi convertite, tra le misure di sicurezza pubblica adottate dal governo. Ancora quindi la dimensione individuale e soggettiva del bene giuridico protetto ( la persona nella sua sfera fisica e psichica) subisce un arretramento, e in una dimensione superindividuale diventa il bene collettivo della sicurezza pubblica. Diventa quindi emergenza lo stupro di strada, l aggressione fisica compiuta da sconosciuti in un ambiente pubblico, mentre i movimenti delle donne sanno da tempo che la violenza maschile di genere è non solo sessuale ma anche psichica ed economica e che nasce in un ambiente domestico, familiare intimo. Proprio da questa consapevolezza, cioè dalla conoscenza delle dinamiche che si innescano all interno della famiglia nei rapporti di potere tra uomo e donna, nascono i centri antiviolenza e la richiesta di misura legislative atte ad allontanare il maltrattatore. Così sono nati sui territori, finanziati dagli enti locali, luoghi di accoglienza consulenza e case rifugio in convenzione con associazioni delle donne ma l emergenza stupri che a livello nazionale ha indirizzato la politica legislativa degli ultimi anni ha di fatto distolto l attenzione da quelle misure di sensibilizzazione e prevenzione che sul territorio avrebbero avuto il compito di informare e formare, attraverso interventi nel sistema di istruzione, modifiche al sistema sanitario, 8

9 rilevazioni statistiche su violenza e maltrattamenti, istituzione dei registri dei centri antiviolenza. A questo proposito vorrei solo brevemente accennare ad un organismo che è sorto grazie alla determinazione del Comitato pari Opportunità presso il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha avuto l intuizione di avvalersi della capacità delle donne di fare rete ossia di costituire un sistema di relazioni al femminile, legate dalla comprensione dei problemi comuni e pur specifici sottesi alle varie professioni, da costituire come un nuovo nodo all interno della rete territoriale per concorrere alla protezione delle donne che subiscono maltrattamenti e dei minori che vi assistano ma anche per porre fine ai comportamenti violenti e intraprendere cambiamenti positivi. Il dialogo con l avvocatura, con il mondo dell università, con tutta la pubblica amministrazione ha consentito di dare vita alla Rete dei Comitati di Pari Opportunità nelle Professioni Legali che elabora un programma annuale delle attività e mira ad un riconoscimento anche europeo in termini di un sostegno finanziario eventualmente offerto dall UE. La rete nazionale, come è previsto dal suo Statuto, si è posta l obiettivo, attraverso un confronto anche in ambito europeo, non solo di analizzare la normativa primaria e secondaria in tema di flessibilità della prestazione lavorativa nei primi tre anni di vita della prole e delle disposizioni in tema di salvaguardia del nucleo familiare ma anche di istituire un osservatorio sull evoluzione del pregiudizio di genere nella giurisprudenza di merito e di legittimità in materie sensibili (violenza sessuale e domestica, addebito in tema di separazione e divorzio, applicazione dell istituto dell affido condiviso). 9

10 Nel contesto europeo il fenomeno della violenza sulle donne è oggetto di attenzione e intervento costanti, non sempre con altrettanta decisione recepiti dall ordinamento nazionale. E invece alle legislazioni regionali e alle prassi instaurate sui territori locali che dobbiamo un decisivo passo avanti e risposte concrete alle attese delle donne. Sono le esperienze locali ad aver determinato il cambiamento attraverso interazioni tra le istituzioni, le associazioni e i movimenti delle donne, con la creazione di convenzioni, protocolli, luoghi e momenti di incontro. Purtroppo non esiste un osservatorio nazionale che raccolga tutta questa ricchezza di interventi anche attraverso la raccolta di dati, statistiche, giurisprudenza. Per quanto riguarda quest ultima bisogna subito dire che le rilevazioni statistiche sui procedimenti giudiziali dovrebbero incrociarsi con la raccolta dei dati da parte dei Centri antiviolenza in ordine alle richieste di sostegno pervenute da parte delle donne. Non sempre infatti queste ultime si traducono in istanze giudiziarie e questo perché anche rivolgersi al giudice fa parte di una scelta che appartiene al modo in cui la donna intende esercitare la sua libertà. E sempre moderno il pensiero di Aristotele (Retorica) una società non può essere felice se anche la donna no lo è. Modena, 27 marzo 2015 Ornella D Orazi 10

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