Conferimento di Incarichi a Personale Esterno Procedure e Adempimenti Amministrativi, Fiscali e Previdenziali

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1 Conferimento di Incarichi a Personale Esterno Procedure e Adempimenti Amministrativi, Fiscali e Previdenziali Intervento Formativo di: Drssa Liala Mannino Responsabile Ufficio Trattamenti Economici Università degli Studi di Verona 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 1

2 Sommario Cenni normativi Categorie reddituali Nozione di residenza ai fini fiscali Sistema di tassazione lavoratore autonomo residente; Tassazione del lavoratore non residente; Gestione Separata INPS; Lavoro autonomo occasionale; Lavoro autonomo professionale: tipologie ricorrenti Rimborsi spese del lavoratore autonomo; Rimborso spese in assenza del compenso; Cenni sulle verifiche telematiche di pagamento; Determinazione costi; Modulistica: ambito applicativo 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 2

3 Cenni Normativi IL LAVORO SUBORDINATO CODICE CIVILE ARTICOLI 2049 E SEGUENTI : Prestatore di lavoro subordinato che si obbliga, mediante retribuzione; a collaborare nell impresa; prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale; alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 3

4 Cenni Normativi IL CONTRATTO D OPERA CODICE CIVILE ARTICOLI 2222 E SEGUENTI una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente Il lavoro autonomo viene ricondotto genericamente al contratto d opera di cui sopra 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 4

5 Lavoro autonomo Con riferimento al LAVORO AUTONOMO, si parla di tre tipologie: Lavoro autonomo occasionale; Lavoro autonomo abituale; Collaborazione coordinata e continuativa Art e seguenti.. 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 5

6 2.2 Le Categorie Reddituali Disciplina sostanziale categorie reddituali TUIR (DPR 917/86) Redditi di lavoro dipendente art 49 e assimilati art 50 Redditi diversi art 67 (autonomo occasionale) Disciplina procedurale DPR 600/73 Art 23 (aliquote di Irpef progressive applicate sulla retribuzione periodica e commisurate al periodo di paga); art 24 Art 67 c. 1(ritenuta d acconto del 20%) o art 23 (30%) Redditi di lavoro autonomo art 53 Art 25 c. 1(ritenuta d acconto del 20%) o art 23 (30%) Redditi d impresa Esercizio attività propriamente commerciale Redditi fondiari Redditi dei terreni e dei fabbricati Redditi di capitale es. utili da partecipazione, rendite finanziarie 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 6

7 Fattispecie Reddituali Lavoro autonomo abituale: professionisti con partita IVA (reddito di lavoro autonomo art. 53 DPR 917/86 derivante dall esercizio di arti e professioni);) Lavoro autonomo occasionale: redditi diversi ex art. 67,comma 1, lett l, DPR 917/86; Collaborazione coordinata e continuativa: sotto il profilo tributario sono dal 2001 (art. 34 L. 342/2000) reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (ex art. 50, c.1 lett. c bis DPR 917/86) Somme corrisposte ai fini di studio o addestramento professionale ( borse di studio tassate ): reddito assimilato al lavoro dipendente; Redditi di lavoro dipendente ex art. 49, c. 1 DPR 917/86 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 7

8 Collaborazione Coordinata e Continuativa Quali elementi connotano la qualificazione? Progetto, programma di lavoro o fase di esso; Autonomia nello svolgimento dell attività; Assenza di vincolo di subordinazione inteso come inserimento del lavoratore nell organizzazione dell impresa o assoggettamento all direttive del datore; Retribuzione periodica stabilita; Coordinamento o collegamento con la struttura del committente, per raggiungere le finalità di quest ultimo; Continuità del rapporto o persistenza nel tempo: in presenza di coordinamento, si parla di arco temporale (inizio e fine attività) sul quale si svolge il rapporto e non di termine per l esecuzione dell incarico (prestazione da effettuare entro il). 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 8

9 co.co.co: Sistema di Tassazione dei Reddititi Assimilati Principio generale in materia di irpef Le persone fisiche residenti sono tassati in Italia per i redditi ovunque prodotti. I non residenti tassati in Italia solo per i redditi ivi prodotti; Pertanto occorre individuare lo status del soggetto (RESIDENTE O dell applicazione delle ritenute. NON?) ai fini Residenza ai fini fiscali art. 2 TUIR Ai fini delle imposte, si considerano residenti le persone che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: sono iscritti per la maggior parte dell anno nelle anagrafi della popolazione residente (non inferiore a183 gg); hanno la sede principale dei loro affari, interessi, anche morali e sociali nello Stato art. 43 c.c.(o centro delle relazioni sociali, familiari ed economiche); hanno la dimora abituale nello Stato (art. 43 c.c.) (La cancellazione dall anagrafe della popolazione residente e l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero (A.I.R.E) non escludono il domicilio o la residenza nello Stato). 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 9

10 Scaglioni di IRPEF fino : 23% ALIQUOTE IRPEF 2009 da a : 27% da a : 38% da a : 41% oltre : 43% Aliquota Aliquota marginale? marginale? I redditi di co.co.co sono soggetti alle ritenute secondo il sistema di progressività dell imposta, commisurando gli scaglioni al periodo di paga e attribuendo successivamente le detrazioni spettanti spettanti, ove richieste. 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 10

11 Modalità generale di calcolo IRPEF REDDITO LAV.DIP.E ASSIMILATO CALCOLO REDDITO imponibile IMPONIBILE IRPEF APPLICAZIONE ALIQUOTE PROGRESSIVE IRPEF ALLA BASE IMPONIBILE IMPOSTA LORDA DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA NETTA SOTTRAENDO DETRAZIONI (che riducono l imposta dovuta) art.13 da lavoro dipendente; art. 12 familiari a carico 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 11

12 Gestione Separata INPS Legge 8 agosto 1995, n. 335 CO.CO.CO. E OCCASIONALI Circolare INPS n. 13, 28 Gennaio 2009 Incrementi dal Soggetti privi di altra copertura obbligatoria: dal 2009 : 25,72% (17,15% c.e, 8,57% c.d) dal 2010 : ulteriore 1% dal 2011 : ulteriore 0,09 (Legge 247/2007) La ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente Cassa o competenza? il massimale cos è? è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3). Soggetti con altra cassa previdenziale obbligatoria e pensionati : 17% nessuna variazione 11,33% c.e 5,67% c.d. Massimale annuo di reddito conseguito dagli iscritti alla Gestione Separata (art. 2,comma 18 L. 335/1995) Occasionali: circolare INPS n. 103/2004 franchigia 5.000,00 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 12

13 Collaboratore non residente Le persone fisiche non residenti sono tassati in Italia per i redditi qui prodotti, corrisposti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR); Tassazione ritenuta alla fonte (assolve definitivamente l obbligazione tributaria) 30% art 24 DPR 600/73 I redditi possono non essere assoggettati a tassazione, sulla base di disposizioni contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni pulate.htm Le convenzioni sul modello OCSE tassano di norma il lavoratore autonomo nel paese di residenza ma vanno analizzate caso per caso; l applicazione delle convenzioni è facoltà non obbligo del sostituto; credito d imposta in capo al prestatore; Codice fiscale italiano sempre! 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 13

14 Documentazione da presentare ai fini applicazione Convenzione bilaterale Ai fini dell applicazione del Modello OCSE DICHIARA altresì di avvalersi/ non avvalersi (cancellare l ipotesi che non interessa) della Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale tra Italia e (stato estero di residenza) La Sezione deve essere compilata dall interessato che intenda richiedere l applicazione della Convenzione di essere soggetto/a non residente, non avente stabile organizzazione in Italia, e che non presenta Dichiarazione dei redditi nel suddetto Paese. Gli importi dovuti risultano esenti totalmente o parzialmente ai sensi di quanto disposto dalla Convenzione Internazionale Bilaterale contro le Doppie Imposizioni fra l Italia e di cui alla Legge art. (recepita dalla normativa interna in G.U. n del ) che prevede la tassazione del reddito scaturente dall attività nel paese di residenza del percipiente per la fattispecie reddituale oggetto dell incarico. Per beneficiare dell esonero dal pagamento delle imposte in Italia, allega certificato di residenza ai fini fiscali in (per i residenti ai fini fiscali nella U.E. è sufficiente autocertificazione ai sensi dell art.46 del D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000) e dichiarazione comprovante l esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale rilasciata o vistata dalla competente autorità finanziaria estera, da cui risulta che il/la sottoscritto/a è soggetto che paga le tasse nel Paese di residenza. Qualora tale dichiarazione non sia scritta in una lingua facilmente traducibile, deve essere allegata la traduzione integrale dell atto redatta da un Consolato Italiano dislocato nel paese del soggetto. Nel caso in cui tale documentazione non venga presentata, si provvederà all applicazione della ritenuta Irpef nella misura prevista dalla normativa vigente. 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 14

15 Sintesi: collaboratori non residenti Reddito tassato in Italia; Gestione separata INPS, con aliquote non precisate FINO alla circolare INPS 1 ottobre 2008, n. 88: aliquota contributiva intera. Principio di territorialità. Deroghe: Paesi UE o legati da convenzioni in materia di sicurezza sociale con Italia; Il comportamento previdenziale da adottare è il seguente : se viene applicata IRPEF, occorre versare INPS; se non viene applicata IRPEF (convenzioni doppie imposizioni), NO INPS. Sugli occasionali, si applicano, in materia previdenziale, le stesse regole previste per i co.co.co. 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 15

16 Lavoro autonomo professionale Si intende l esercizio di professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo, diverse da quelle indicate nel capo IV redditi di impresa, compreso l esercizio in forma associata; Elementi caratterizzanti sono l autonomia (rispetto al lavoro subordinato) e natura residuale (rispetto al reddito d impresa); 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 16

17 Lavoro autonomo occasionale Redditi diversi art 67 Autonomia: il prestatore si impegna per il raggiungimento di un risultato (art c.c) ed è libero di organizzarsi secondo le proprie esigenze, tempi e modalità Esecuzione personale: il prestatore esercita personalmente l incarico. L attività promana dalla sfera professionale di cui che compie l opera Senza vincolo di subordinazione Lavoro autonomo abituale Redditi di lavoro autonomo art 53 Autonomia: il prestatore si impegna per il raggiungimento di un risultato (art c.c) ed è libero di organizzarsi secondo le proprie esigenze, tempi e modalità Esecuzione personale: il prestatore esercita personalmente l incarico. L attività promana dalla sfera professionale di cui che compie l opera Senza vincolo di subordinazione Requisito di saltuarietà, sporadicità, non professionalità. Carattere episodico della prestazione Requisito di abitualità: il soggetto pone in essere una molteplicità di atti economici coordinati e finalizzati allo stesso scopo con regolarità, sistematicità, stabilità. 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 17

18 Tipologie ricorrenti di professionisti abituali E utile sapere che.. Una macro distinzione sotto il profilo previdenziale, rileva tra professionisti iscritti e non iscritti ad albo o ordini professionali. Iscritto ad Albo con cassa previdenziale di categoria (l esercizio della professione intellettuale è subordinato all iscrizione albi 2229 c.c.) architetto, medico etc.: l iscritto addebita contributo integrativo (2% o 4% ) base imponibile IVA, non soggetto a ritenuta; Iscritto ad albo ma non iscritto alla relativa cassa di previdenza (es. lav dipendente che si avvale della non iscrizione alla cassa perché dotato di altra copertura previdenziale: C.I 2% e 4% rivalsa (contributo dovuto all INPS in quanto i redditi del professionista,non scontando prelievi previdenziali obbligatori, sono attratti nella GESTIONE INPS). Iva sul compenso, 2 e 4%. Ritenuta solo su compenso e 4%; Professionista non iscritto ad Albo e senza cassa: altre professioni intellettuali sprovviste di cassa di categoria: rivalsa 4% si IVA si ritenuta; STP o società tra professionisti avvocati (associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche) costituiscono redditi di lavoro autonomo derivanti dall esercizio di arti e professioni, anche in forma associata.rm. 28 maggio 2003, n. 118/E. Ritenuta si IVA SI; Professionista esordiente art. 13 Legge 388/2000 (regime agevolato per il periodo d imposta in cui l attività artistica o professionale inizia e nei due successivi) non è assoggettato a Ritenuta d acconto (deve sempre esporre in fattura i riferimenti di legge); Professionista che si avvale del regime speciale del contribuenti minimi(art.1,commi da 96 a 117 Legge Finanziaria 2008): la fattura emessa non deve prevedere l addebito dell IVA e deve riportare la dicitura operazione effettuata ai sensi dell articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008 (imposta di bollo 1,81) PRINCIPIO DI ASSORBIMENTO: nel caso in cui l incarico conferito abbia le caratteristiche oggettive della co.co.co, la qualificazione tributaria è ASSORBITA nel lavoro autonomo professionale, qualora l oggetto dell incarico rientri nella professione abitualmente svolta dal soggetto: rilascio fattura. 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 18

19 Verifiche inadempimenti: blocco pagamenti Riferimenti normativi: Art. 48-bis) d.p.r. 29 settembre 1973, n D.M n. 40 in vigore dal 29 marzo 2008 Le Amministrazioni pubbliche prima di effettuare ogni pagamento a qualsisi titolo (anche a persone fisiche), superiore a netti, devono - mediante operatore incaricato e abilitato - verificare su la posizione debitoria del soggetto beneficiario, comunicando il C.F e importo da corrispondere; L agente di riscossione incaricato Equitalia comunica via entro 5 gg se risultano inadempimenti; Se non risultano inadempimenti, si procede al pagamento; Se la posizione è debitoria, non si procede al pagamento per i 30 gg successivi a quello della comunicazione, in attesa dell atto di pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 da parte di Equitalia, con l indicazione delle somme da pagare, fino alla concorrenza del credito (eccezione: art. 545 c.p.c. lavoro dipendente edassimilato) 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 19

20 Adempimenti del Sostituto Lavoro autonomo abituale Lavoro autonomo occasionale Co.co.co Ritenuta d acconto 20% (30%) effettuate in acconto sull obbligazione tributaria NO INPS NO INAIL NO IRAP Fattura emessa dal professionista con Iva (principio alternatività IVA imposta di bollo RM n. 73/E 23 marzo 2009) Obbligo di certificazione fiscale Ritenuta d acconto 20% (30%) effettuate in acconto sull obbligazione tributaria NO INAIL SI IRAP 8,5% (d.lgs 447/97) SI INPS se > 5.000,00 Notula emessa dal prestatore prestazione al di fuori d)el campo di applicazione IVA ex art 5, comma2, DPR 633/72 Imposta di bollo (> 77,47) Obbligo di certificazione fiscale Scaglioni progressivi Irpef effettuate in acconto sull obbligazione tributaria SI INPS SI IRAP 8,5% SI INAIL Cedolino-paga imposta di bollo Obbligo rilascio CUD Verifiche Equitalia Verifiche Equitalia Verifiche Equitalia 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 20 No Unilav No Unilav Comunicazione UNILAV

21 Quantificazione impegno di spesa Lavoro autonomo abituale Compenso lordo al netto di C.P. 2% o 4% (geometri,commer cialisti) Lavoro autonomo occasionale Compenso lordo Costo carico ente Irap 8,5% Co.co.co Compenso lordo Costo carico ente Irap 8,5% IVA 20% 2/3 INPS 17,15% o11,33%)in caso di superamento franchigia 5.000,00 No Irap 2/3 INPS (17,15% o 11,33%) 2/3 INAIL 0,4% o 0,7% Il compenso del professionista è di norma al netto di IVA e C.P; Il compenso del co.co.co può essere omnicomprensivo. 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 21

22 Disciplina dei Rimborsi Spese le Ritenute Occorre qualificare il compenso, sotto il profilo tributario, cui il rimborso spese è correlato: Lavoro autonomo occasionale ex art. 67, c. 1 lett.l; Lavoro autonomo abituale ex art. 53 c.1 ; Co.co.co. ex art. 50, lett. c bis; Lavoro dipendente ex art. 49 Particolarità: rimborsi in assenza di compensi 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 22

23 Rimborsi Spese Lavoro Autonomo Occasionale ed Abituale Lavoro autonomo abituale ex art 53 comma 1 DPR 917/86: Rimborsi spese: imponibile irpef Rimborsi: imponibile IVA e c.p ECCEZIONE : le spese analiticamente documentate ANTICIPATE dal professionista IN NOME E PER CONTO del cliente (pagamento bolli, diritti di cancelleria etc) sono escluse dalla ritenuta. Lavoro autonomo occasionale: Rimborsi: imponibile irpef; NON RESIDENTI: STESSE REGOLE (R.M n.69); 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 23

24 Rimborsi in Assenza di Compensi Requisiti necessari: Nella lettera di incarico non deve essere prevista alcuna remunerazione. Il rimborso è finalizzata a reintegrare una diminuzione patrimoniale subita; Deve trattarsi di rimborso analitico di spese DOCUMENTATE INERENTI al progetto La presenza di compensi a qualsiasi titolo o di rimborsi forfetari, condiziona il trattamento anche degli analitici: scontano tutti la tassazione; Il rimborso forfetario ha natura di compenso; Il rimborso chilometrico è assoggettato a tassazione! Risposta della Direzione Regionale della Toscana Agenzia delle Entrate a Interpello Università di Firenze febbraio /04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 24

25 Tipologie reddituali Rimborso spese casa-lavoro Trasferta o Missione Trasferta entro il territorio comunale CO.CO.CO SI INPS SI IRPEF anche se documentate. R.M. 23 marzo 1999, n. 54/E NO IRPEF NO INPS TASSATE interamente. Esclusi da tassazione solo le spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (biglietti autobus, treno etc.) R.M. 8 gennaio 1993 N.232/E Lavoro autonomo occasionale TASSATE sempre ANCHE SE DOCUMENTATE NON PREVISTA TASSATE SEMPRE Lavoro libero professionale TASSATE sempre ANCHE SE DOCUMENTATE NON PREVISTA TASSATE SEMPRE Lavoro dipendente SI PREVIDENZA SI IRPEF anche se documentate. Concorrono interamente alla formazione del reddito R.M. 23 marzo 1999, n. 54/E NO IRPEF NO INPDAP TASSATE interamente. Esclusi da tassazione solo le spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (biglietti autobus, treno etc.) R.M. 8 gennaio 1993 n.232/e 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 25

26 Si Ricorda... Per MISSIONE O TRASFERTA si intende la PRESTAZIONE DI ATTIVITA DI SERVIZIO, nell ambito delle finalità istituzionali dell ente, espletata in località distante almeno 10 km dal comune in cui è ubicata ordinaria sede di servizio. Il Regolamento delle missioni dell Università degli studi di Verona individua le figure previste. IL RIMBORSO DELLE SPESE può essere corrisposto al personale esterno se espressamente previsto dal contratto o dalla lettera di conferimento dell incarico. 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 26

27 Modulistica Ordine di pagamento (coordinate di contabilità economica, impegno di spesa, mandato di pagamento) Contratto o lettera di incarico, delibera, decreto direttoriale Notula (imposta di bollo 1,81 per importi superiori a 77,47), riportante la dicitura operazione fuori campo applicazione IVA ex art. 5 c, 2 DPR 633/72 Fattura, assoggettata a P.IVA; Dichiarazione per compensi a collaboratori esterni residenti o non residenti; Dichiarazione di superamento franchigia per il SOLO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE; Eventuale documentazione per applicazione convenzioni contro le doppie imposizioni; Eventuali richieste di detrazioni di lavoro o per carichi di famiglia PER I SOLO 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 27 CO.CO.CO.

28 Dichiarazione per compensi a collaboratori residenti RESIDENZA Compilare il riquadro SOLO in caso di intervenute variazioni di residenza, in relazione alla data indicata! Residenza al 31/12/2008 Via n. CAP Comune Prov. Residenza al 01/01/2009 Via n. CAP Comune Prov. Il riferimento al rileva anche per contratti stipulati in corso d anno. Il calcolo delle addizionali regionali e comunali (per co.co.co) avviene sui suddetti periodi. 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 28

29 Dichiarazione di superamento franchigia DICHIARAZIONE PER VERIFICA SUPERAMENTO DELLA FRANCHIGIA 5.000,00[1] (art. 44 Legge 326/2003 Circolare INPS n. 103/2004) Il/La sottoscritto/a DICHIARA(barrare l ipotesi che interessa): che fino ad oggi ha percepito nel periodo d imposta 2009 compensi per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all art. 67 (c.d. occasionale) d importo complessivo non superiore a Euro 5.000,00= e pari a Euro e comunque erogati da Enti pubblici e/o privati diversi dall Università degli Studi di Verona. Si dichiara, inoltre, disponibile a provvedere autonomamente al versamento dei contributi dovuti, sollevando codesto Ente da oneri e responsabilità per l omesso involontario alla gestione separata INPS. Si impegna, nel contempo, a comunicare l eventuale superamento del limite al fine di permettere l applicazione della ritenuta e consentire all Ente il versamento degli importi dovuti.si raccomanda l indicazione degli eventuali compensi già percepiti. In mancanza indicare ZERO 0. che fino ad oggi ha percepito nel periodo d imposta 2009 compensi per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all art. 67 (c.d. occasionale) superiori a Euro 5.000,00=. S IMPEGNA inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai dati sopraindicati, sollevando fin d ora Università degli Studi di Verona da ogni responsabilità in merito. [1] Da compilare e consegnare alla struttura conferente l incarico di lavoro autonomo occasionale al momento del pagamento. 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 29

30 Dichiarazione per compensi a collaboratori residenti Ai fini della copertura previdenziale DICHIARA, altresì Si raccomanda di firmare la lettera A ed UNA delle lettere successive (B, C, D). La mancata sottoscrizione dei campi sotto indicati comporterà infatti il mancato pagamento fino al momento della regolarizzazione della posizione previdenziale. A) che ha provveduto/provvederà (cancellare l ipotesi che non interessa) all iscrizione alla gestione separata presso la sede competente INPS ex art. 4, DL 166/96. Firma B) di essere titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria c/o l Ente e/o di trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità, quindi soggetto alla gestione contributiva nella misura del 17%.. Firma C) di essere titolare di pensione diretta quindi soggetto alla gestione contributiva nella misura del 17%. Firma D) di non essere titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria e quindi, soggetto alla gestione contributiva nella misura del 25,72%. Firma E) di superare il limite contributivo annuo di ,000 e pertanto invita codesta Amministrazione a non operare la trattenuta contributiva Firma In caso di variazioni della propria posizione s impegna a comunicarle all università committente al fine di consentire la corretta gestione contributiva 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 30

31 IBAN IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario permettendo all'ordinante o alla banca di quest'ultimo di verificarne la correttezza grazie ai due caratteri di controllo.la struttura dell'iban è basata sugli standard dettati dalla ECBS (European Committee for Banking Standards), mentre la sua lunghezza varia a seconda della nazione con un massimo di 34 caratteri alfanumerici; per l'italia è fissata in 27 caratteri: 1. codice paese di due lettere, IT per l Italia; 2. codice iban di 2 caratteri numerici di controllo internazionali; 3. codice bban di 1 carattere alfabetico di controllo nazionale (CIN); 4. 5 caratteri numerici per il codice ABI; 5. 5 caratteri numerici per il CAB; caratteri alfanumerici per il numero di conto. A partire dal 1 gennaio 2008 il codice IBAN, già utilizzato per i bonifici transfrontalieri, sostituisce le tradizionali coordinate bancarie (codici ABI, CAB e numero di conto corrente) anche per i bonifici nazionali. Dal 30 giugno 2008, i bonifici nazionali disposti senza indicazione del codice IBAN sono soggetti a penale a carico dell'ordinante. Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionale per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile praticamente per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Di norma il codice BIC principale della banca è indicato ad 8 caratteri o a 11 caratteri con XXX finale. 03/04/2009 Università degli Studi di Verona Liala Mannino 31

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