Comune di Santo Stefano Ticino Prov. di Milano. Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

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1 Comune di Santo Stefano Ticino Prov. di Milano OGGETTO: OL CONVENZIONE CON LA DITTA "ALLEVAMENTO CASCINA CROCE DI REDONDI MARISA" ONERI RELATIVI ALLA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI VAGANTI ( ) DOPO IL 10" GIORNO DAL CONFERIMENTO ALL'ISTITUTO CONVENZIONATO ASL Verbale di deliberazione della Giunta Comunale L'anno duemilatredici addi due del mese di Ottobre alle ore nella Residenza Municipale, previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale I Eseguito l'appello risultano 1) GRILLO AUGUSTO 2) OLDANI GIANPAOLO Presenti - Sindaco SI - Vice Sindaco SI 1 3) PIANTA MARIA GRAZIA - Assessore SI 4) NEGRONI AURELIO - Assessore SI FORNAROLI ALBERTO - Assessore SI 16) SERATIELDA - Assessore NO 7) VISMARA FIORENZO - Assessore SI Partecipa alla seduta il Dott. Giulio Notarianni - Segretario del Comune di Santo Stefano Ticino Il Sig. Augusto Grillo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

2 Deliberazione della Giunta Comunale N. 85 del Oggetto : CONVENZIONE CON LA DITTA "ALLEVAMENTO CASCINA CROCE DI REDONDI MARISA" ONERI RELATIVI ALLA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI VAGANTI ( ) DOPO IL 10" GIORNO DAL CONFERIMENTO ALL'ISTITUTO CONVENZIONATO ASL LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: la legge 281/91 del attribuisce ai comuni, singoli o associati, le competenze relative agli oneri per il mantenimento dei cani vaganti catturati che, in virtù della vigente normativa non possono essere soppressi se non in particolari casi ; Richiamata la Deliberazione di G.C. n.26 del con la quale veniva approvata la Convenzione con la Ditta Cascina Croce di Redondi Marisa Ernesta per la custodia e mantenimento dei cani vaganti sul territorio comunale dal 10" giorno dopo il recupero da parte della ASL, per il periodo al ; Considerato che 1'A.S.L. della Provincia di Milano n. 1 - Dipartimento di prevenzione - Area Veterinaria, ha richiesto, con nota, prot del , pervenuta in data prot. 4987, copia della nuova convenzione per il ricovero e mantenimento dei cani vaganti catturati sul territorio di del comune di Santo Stefano Ticino; Vista la nota prot del , con la quale la ditta Allevamento Cascina Croce di Redondi Marisa, cita a Cornaredo via Cascina Croce, n. 208, comunica le condizioni economiche, consistenti E. 3,00+I.V.A, per le prestazioni da esercitare giornalmente per ogni cane; Ritenuto opportuno e necessario avvalersi di una convenzione direttamente con l'allevamento Cascina Croce di Redondi Marisa, sito a Cornaredo via Cascina Croce, n.208 per la custodia ed il mantenimento dei cani catturati, che attualmente non ospita cani rinvenuti nel territorio di questo Comune ; Ravvisata la necessita di dover provvedere in merito; Preso atto dei pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U. - D.Lgs , n. 267 ; A voti unanimi, espressi per alzata di mano; DELIBERA Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati : 1) di rinnovare con la ditta "Allevamento Cascina Croce di Redondi Marisa, sito a Cornaredo via Cascina Croce, n.208, la convenzione per il mantenimento dei cani recuperati dopo il periodo di osservazione sanitaria e cioè dall' 1 Io giorno in poi ;

3 2) di approvare la bozza di convenzione e le condizioni economiche in premessa indicate che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 3) di dare mandato al Responsabile della Polizia Locale e agli uffici comunali la stipula e la regolarizzazione della convenzione con la ditta "Allevamento Cascina Croce di Redondi Marisa, sito a Cornaredo via Cascina Croce, n.208" con validità di 36 mesi dalla data della sottoscrizione; Con votazione unanime e successiva la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 c.4 del T.U.-D.lgs , n. 267.

4 ALLEVAMENTO DI CASCINA CROCE di Redondi Marisa Ernesta Via Cascina Croce Cornaredo Mi tel CF :RDN MSR 40P56 D01 8Y P.I.: Spett.le R.P.L. Versetti Giuseppe Comune di Santo Stefano Ticino Comaredo, 24 Settembre OGGETTO: CONVENZIONE PER TRASPORTO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DOPO IL 10" GIORNO. In riferimento all'oggetto, si comunica che la nostra ditta è disponibile al rinnovo dell'afidamento alle stesse condizioni: l'amministrazione comunale riconoscerà all'allevamento di Cascina Croce il prezzo di euro I.V.A. per il mantenimento giornaliero di ogni cane, a partire dall'undicesimo giorno dalla data della cattura compreso il trasporto. Con l'occasione porgiamo i nostri cordiali saluti. Redondi Marisa E.

5 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO E LA DITTA " ALLEVAMENTO DI CASCINA CROCE DI REDONDI MARISA " PER LA CONCESSIONE in GESTIONE DEL SERVIZIO D1 RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI CATTURATI SUL PROPRIO TERRITORIO COMUNALE. L'anno 2013 addì del mese di OTTOBRE, tra l'amministrazione Comunale di Santo Stefano Ticino C.F./P. Iva nella persona del Responsabile Area Vigilanza Versetti Giuseppe, incaricato e la Ditta Allevamento di Cascina Croce di Redondi Marisa con sede in Cornaredo via Cascina Croce 208 PI , in persona del suo legale rappresentante Sig.a Redondi Marisa C.F. RDNMSR40P56DO 18Y PREMESSO Che la legge stabilisce che i cani randagi catturati non possono essere soppressi ma vengano, qualora non affidati, ricoverati in strutture rifugio; Che la Ditta: Allevamento di Cascina Croce di Redondi Marisa è in possesso di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata da Sindaco di Cornaredo in data con prot. n e dispone di idonee strutture conformi a quanto disposto dalle normative vigenti; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 - Oggetto della convenzione. I1 Comune di Santo Stefano Ticino afìida alla Ditta Allevamento di Cascina Croce di Redondi Marisa, che accetta, il servizio per il ricovero, mantenimento e assistenza - in idonee strutture (canile rifugio) appositamente attrezzate nel rispetto della normativa vigente - dei cani randagi catturati sul territorio del proprio Comune dall'apposito servizio incaricato dalla ASL. Art. 2 - Termini di esecuzione. La convenzione avrà una durata di 36 mesi a partire dal e tino al Art. 3 - Descrizione, modo di esecuzione del servizio. La Ditta assuntrice, nella persona del suo presidente pro - tempore e legale rappresentante, si impegna a garantire nei modi, con i requisiti e con gli oneri ed obblighi sotto precisati i seguenti servizi, nel canile di cui la stessa dispone sito in Cornaredo via Isonzo n.6, che per il periodo di tempo in cui vige la presente convenzione, è individuato quale canile rifugio del proprio Comune, ai sensi dell'art. 4 della legge 14/8/91 no La Ditta assuntrice dovrà garantire la disponibilità di posti riservati per il Comune di Santo Stefano Ticino per ricovero, dopo il periodo di osservazione sanitaria, dei cani catturati sul proprio territorio che siano già stati identificati tramite idoneo mezzo e che abbiano trascorso il periodo di osservazione sanitaria nel canile individuato dalla ASL; La Ditta assuntrice si impegna a ricoverare i cani del Comune di Santo Stefano Ticino sino a concorrenza dei posti disponibili e a dare comunicazione del raggiunto limite al fme di permettere al Comune interessato di reperire ajtri impianti. 2. La Ditta assuntrice dovrh mettere a disposizione di un box riscaldato per l'eventuale ricovero di cani in precarie condizioni fisiche. 3. I1 trasporto del cane o dei cani dal canile individuato dall'asl delia Provincia di Milano No 1, dopo il periodo di osservazione sanitaria, dovrh avvenire a cura della Ditta assuntrice tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo, al canile delja stessa Ditta; 4. I cani ritirati dalla Ditta assuntrice dovranno essere custoditi a tempo indeterminato ed agli stessi dovranno essere assicurati assistenza e ricovero come sotto precisato: 1

6 4.1 i1 nutrimento, fornito almeno quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane adulto un pasto giornaliero ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata) deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Deve essere assicurata, ininterrottamente, la disponibilità di acqua potabile: 4.2 la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente; devono essere eseguite periodiche, frequenti disinfezioni, dicinfestazioni e derattizzazioni. In particolare, durante la primavera ed estate devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci, secondo le necessità; 4.3 devono essere prestate le eventuali cure veterinarie, (compresi i trattamenti contro ectoparassiti - pulci, zecche). A tal fuie la ditta assuntrice deve mantenere un rapporto costante con un veterinario libero professionista che sia sempre disponibile, al quale deve segnalare i cani malati. In particolare, il veterinario deve prevedere: (a) l'impostazione di un programma di monitoraggio sanitario che preveda un piano di medicina preventiva; (b) la diagnosi e il conseguente trattamento - anche chirurgico - di malattie; (C) il pronto soccorso; (d) l'eventualità di praticare l'eutanasia, se necessario; (e) consulenze relative alle necessità nutrizionali. 4.4 deve essere garantito lo stato di benessere degli animali incluso il rispetto del corretto rapporto superficie boxlnumero cani ospitati (mediamente non inferiore a 4 mqlcane); 4.5 A norma dell'art. 2, comma 6, della L i cani ricoverati nel canile rifugio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR no 320, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati. incurabili o di comprovata pericolosità. In tal caso l'intervento B effettuato, in modo esclusivamente eutanasico, dal veterinario convenzionato con la Ditta assuntrice il quale provvederà all'apposita certificazione; 4.6 In caso di morte di un cane la Ditta assuntrice si impegna ad avvertire tempestivamente la ASL competente per zona per i relativi fmi amministrativi, anagrafici e per l'eventuale applicazione di provvedimenti previsti dalle leggi sanitarie; 4.7 In caso di morte di un cane, è a carico della Ditta assuntrice di provvedere allo smaltimento della carcassa nelle modalità previste dalle norme vigenti; 4.8 Tutte le spese amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, come precisato nel presente capitolato, sono a carico della Ditta assuntrice. Art. 4 - Restituzioni a proprietario - Affidi. La restituzione dei cani catturati ai legittimi proprietari avrà luogo previo pagamento delle spese di ricovero e mantenimento anticipate dal Comune. I1 titolare del canile è tenuto a comunicare al Comune ed al Servizio veterinario della ASL l'avvenuta restituzione, trasmettendo copia dell'apposito modulo, per permettere la fatturazione delle spese di cattura e mantenimento. La Ditta assuntrice deve garantire la cessione dei cani a persone maggiorenni che li richiedano, trascorsi i 60 giorni di ricovero previsti dalla L , e che diano garanzia di corretto mantenimento degli stessi, sottoscrivendo la specifica dichiarazione allegata alla presente convenzione. E' previsto un affidamento temporaneo nel caso in cui non siano trascorsi i 60 giorni dalla cattura, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro 60 giorni dalla cattura. 1 cani dovranno essere ceduti direttamente all'interessato e non per conto terzi, e in caso di richiesta di più cani in tempi differenti, si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

7 In ogni caso l'affido diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla consegna. I1 titolare del canile è tenuto a comunicare prontamente al Comune ed al Servizio Veterinario della ASL l'avvenuta adozione dei cani ospitati, trasmettendo copia dell'apposito modulo. I1 Comune di Santo Stefano Ticino si riserva la facoltà di effettuare, per mezzo del Servizio di Polizia Locale o con la collaborazione del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente per il canile rifugio, tutti gli accertamenti che riterrti opportuni in ottemperanza a quanto previsto dalla legge , dal DPR 3 1/3/1979 e dalla L.R Art. 5 - Requisiti del canile rifugio ed obblighi gestionali. I box dei cani dovranno essere provvisti di una cuccidpedana non a diretto contatto con il pavimento e dovranno contenere un numero di cani adeguato in modo da garantire uno spazio idoneo al libero movimento degli stessi, fenni restando i limiti numerici complessivi degli animali indicati nella Autorizzazione; 11 canile rifugio deve disporre di un locale (infermeria) da adibirsi agli interventi veterinari; I1 canile rifugio dovrà, essere visitabile dal pubblico nei seguenti giorni settimanali : dal Lunedl al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 11:30, oppure su appuntamento telefonico con il gestore, nei giorni di cui sopra e il sabato, comunque entro le ore 18, esclusa la domenica; Si dowà permettere l'introduzione nel canile rifugio di volontari autorizzati dal Comune di Santo Stefano Ticino per poter favorire l'adozione dei cani ricoverati nei tempi e nei modi previsti per I'accesso al pubblico. I1 Comune si riserva di visitare periodicamente, tramite suo incaricato, il canile rifugio al fme di verificare il corretto trattamento dei cani ospitati e la loro esistenza in vita. Art. 6 - Oneri ed obblighi della Ditta appaltatrice Nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria né cani ceduti dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente identificati presso il canile sanitario della ASL e registrati all'anagrafe regionale ed essere scortati dalla certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati. Nel canile rifugio dovranno essere introdotti anche i cani che al momento della cattura risultavano già tatuati e che a causa di impedimenti qualsiasi non è stato possibile restituire al proprietario entro il termine deil'osse~azione sanitaria esercitata presso il canile ASL. Tuttavia, allorchk la restituzione al legittimo proprietario è divenuta esecutiva, quest'ultimo è tenuto a pagare le spese per il ricovero e il mantenimento, pari alla tariffa concordata con il Comune di Santo Stefano Ticino per ogni giorno di permanenza nel canile rifugio. In ogni caso non pub essere superato il limite di capienza stabilito dall'autorizzazione del canile; I1 responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico. Sul registro devono essere annotate: la data dell'introduzione e il canile ASL di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio o microchip, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità, del destinatario o la data della morte. Il rifugio è assoggettato alla vigilanza esercitata dai Servizi veterinari dell'asl mediante sopralluoghi. Art. 7 - Osservanza di leggi e regolamenti. Alla Ditta assuntrice del S ~NU~O incombe la responsabilità per l'osservanza delle nonne igienico - sanitarie e di polizia veterinaria e per gli adempimenti di ogni ordine imposti da leggi e da regolamenti. Art. 8 - Cessione del contratto e subappalto.

8 E' fatto divieto alla Ditta assuntrice di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve diverse autorizzazioni da parte dell'ammimistrazione Comunale di Santo Stefano Ticino Art. 9 - Inadempienze e penalità. 11 Comune di Santo Stefano Ticino ha duitto di applicare a carico dell'impresa appaltatrice penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni inadempienza. 11 relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dai corrispettivi dovuti. Si intende in ogni caso salvo il diritto del Comune di Santo Stefano Ticino al risarcimento dei danni e10 delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempirnento contrattuale. 11 Comune di Santo Stefano Ticino ha la facoltà di effettuare accertamenti e verifiche anche senza preawiso presso il canile, disporre sopralluoghi e richiamare alle norme contrattuali ogni qualvolta se ne rawisi la necessita. Art. 10 -Risoluzione del contratto. l1 Comune di Santo Stefano Ticino può chiedere la risoluzione del contratto, senza che ciò comporti oneri per il privato contraente: a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, awalendosi della facolta consentita dall'art C.C.; b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione; C) in caso di fiode, di gavi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque. inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; e) nei casi di cessione o di subappalto non autorizzati dal Comune di Santo Stefano Ticino; f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell'aggiudicazione; Art. I l - Responsabilith dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati al Comune di Santo Stefano Ticino o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Santo Stefano Ticino da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. L'aggiudicatario è tenuto all'osse~anza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, dandone dimostrazione al Comune di Santo Stefano Ticino si intendono richiamati gli articoli 15 e 16 della L.R. no 15 del Art. 12 -Abusi e deficienze. Verificandosi abusi e deficienze nell'adempimento degli obblighi con@attuali, il Comune di Santo Stefano Ticino, salvo quanto disposto nell'art. 9 del presente capitolato, ha facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno, a spese dell'aggiudicatario, i servizi che ritiene necessari per il regolare andamento dell'attività d'istituto ove ì'impresa, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi ricevuti. Art. 13 -Condizioni economiche.

9 1 compensi che il Comune di Santo Stefano Ticino deve corrispondere sono stabiliti in riferimento ai seguenti prezzi base: - per ogni cane randagio custodito, (dal giorno della custodia) il costo sarh di E. 3,00 + IVA al giorno, compresa alimentazione, cure ed assistenza veterinaria e lo smaltimento delle carcasse di cani morti o soppressi presso il canile. Le fatturazioni previste dovranno essere addebitate direttamente a Santo Stefano Ticino a partire dal I compensi come sopra determinati si intendono fissi e immutabili per tutta la durata del contratto. Art Spese contrattuali Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente contratto, sono a carico della Ditta assuntrice. Art Pagamenti I1 pagamento delle fatture da emettere con periodicità mensile dovrh awenire entro 60 giorni dalia data di ricevimento della fattura. A corredo di ciascuna fattura, a dimostrazione deli'awenuta esecuzione dei servizi prestati, la Ditta assuntrice del servizio deve allegare tutti i documenti di riscontro: 1) certificazione della data di entrata nel canile rifugio indicata in registro (nel caso in cui il canile rifugio comsponda al canile sanitario fa testo la bolla attestante la cattura del cane, vidimata dall'autorith competente - nel caso in cui il canile rifugio sia diverso dal canile sanitario occorre presentare copia delle distinte dei cani ritirati sottoscritte sia dal gestore del canile sanitario che dal gestore del canile rifugio) 2) copia dei fogli di affido a nuove famiglie, copia dei documenti di restituzione ai legittimi proprietari, eventuali certificati di morte, per dimostrare la data di uscita indicata in registro; 3) tabulato con il conteggio dei giorni di mantenimento. Art Rinvio. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme e disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento all'articolo 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) del vigente codice penale e all'art.727 (Maltrattamento di animali) del vigente codice penale modificato dalla Legge 20 luglio 2004, n Art Giurisdizione. Per ogni controversia, si considera competente esclusivamente il Foro di Milano. I1 presente capitolato d'oneri, che si compone di n. 5 pagine e di n. 17 articoli, B stato letto, approvato e sottoscritto come appresso. Per la Ditta Per il Comune di Santo Stefano Ticino Allegato: esemplare foglio di affido

10 AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO OGGETTO: Richiesta affido cani randagi. e p. C. Alla A.S.L. della Provincia di Milano n. 1 Servizio Sanità Animale Distretto Veterinario n. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge n. 281, ivla sottoscrittola natola a il e residente nel Comune di via n recapito telefonico: CHIEDE che gli venga defmitivamente e gratuitamente affidato il cane rispondente a: No Reg. Razza Sesso Mantello Eth No Identificazione In caso di esito favorevole mi impegno: 1. alla denuncia del possesso del cane presso gli uffici competenti; 2. a tenere il cane con cura, secondo i principi zoofili; 3. a sollevare il Sindaco da ogni responsabilità circa il comportamento del cane; 4. ad assumere tutte le responsabilità per eventuali malattie, di qualsiasi natura, contratte dall'animale, garantendo allo stesso la necessaria assistenza veterinaria; 5. a denunciare agli uffici competenti, l'eventuale scomparsa del cane, entro 3 giorni dall'evento, entro 15 giorni deve essere denunciato l'eventuale cambio di indirizzo, la morte del cane e, in caso di cessione, le generalità del nuovo proprietario; 6. ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia di animali d'affezione in vigore ed a quelle che verranno emanate. I1 cane di cui sopra verrà custodito presso nel Comune di via n. Recapito telefonico IL RICHIEDENTE COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO il VISTO: si autorizza Dichiaro che il cane di cui sopra è stato ritirato il contestualmente al certificato sanitario n. del rilasciato dalla ASL di competenza. PER IL CANILE IL RICHIEDENTE

11 COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO Provincia di Milano Allegato alla proposta di: Deliberazione Giunta Comunale N. 85 del Oggetto: CONVENZIONE CON LA DITTA "ALLEVAMENTO CASCINA CROCE DI REDONDI MARISA" ONERI RELATIVI ALLA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI VAGANTI ( ) DOPO IL 10' GIORNO DAL CONFERIMENTO ALL'ISTITUTO CONVENZIONATO ASL. Parere di regolarità tecnica Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs , in merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere H Favorevole contrario I1 Responsabile dell'area Vigilanza F.to Giuseppe Versetti Parere di regolarità contabile Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs , in merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere Favorevole Contrario T1 Responsabile del Servizio Finanziario F.to Maria Colombo Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio) In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile con riferimento alle previsioni di bilancio, nonchè alla verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate e di impiego delle spese, si esprime parere Favorevole Contrario Il Responsabile del Servizio Finanziario

12 COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO Prov.di Milano Via Garibaldi n. 9 - C.A.P Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Augusto GRILLO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Giulio NOTARIANNI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs , n. 267, viene oggi pubblicata all'albo Pretorio, ove verra esposta per 15 gg. consecutivi Santo Stefano Ticino, li 1 7 OTT IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Giulio NOTARIANNI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art comma 3 - del D. Lgs n. 267 Santo Stefano Ticino, li IL SEGRETARIO COMUNALE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO santo stefano licino, li t 7 OTT UFFICIO SEGRETERIA Il Responsabile del Procedimento F.to Giuseppina BERTANI