OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari
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- Lino Belli
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1 Roma, 10/04/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che anche quest anno i soggetti interessati a rientrare tra i beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell IRPEF, devono risultare iscritti negli appositi elenchi. In particolare gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, devono presentare la domanda di iscrizione entro il prossimo e una specifica dichiarazione sostitutiva entro l In caso di omissione dei predetti adempimenti, è possibile provvedere alla relativa regolarizzazione entro il con il versamento della sanzione pari a euro 258. Premessa Anche quest anno i contribuenti potranno scegliere di destinare la quota del cinque per mille dell IRPEF che risulta dalla risultante dalla dichiarazione dei redditi (anno 2012) alternativamente: al sostegno degli enti del volontariato; al finanziamento della ricerca scientifica e dell Università; al finanziamento della ricerca sanitaria; al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza; al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con una rilevante attività di interesse sociale; al sostegno degli enti che svolgono attività di tutela, promozione, valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Le date per la presentazione della domanda d iscrizione
2 Per beneficiare del riparto della quota destinata al cinque per mille, destinatari devono risultare iscritti negli elenchi appositamente istituiti per ciascuna categoria di soggetti. Le date da tenere presente sono le seguenti: Entro il 30 aprile 2013 gli enti della ricerca scientifica e dell Università devono presentare un apposita domanda al Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca; gli enti della ricerca sanitaria, in linea generale, non devono presentare la domanda di iscrizione in quanto provvede direttamente il Ministero della Salute a stilare l elenco dei possibili beneficiari. L ente interessato deve presentare la domanda al predetto Ministero soltanto se non risulta iscritto nell elenco pubblicato lo scorso anno. Entro il 7 Maggio 2013 gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare un apposita domanda all Agenzia delle Entrate. Entro il 14 maggio 2013 Viene pubblicato sul sito dell Agenzia delle Entrate l elenco provvisorio dei possibili soggetti beneficiari. Entro il 27 maggio 2013 Vengono pubblicati gli elenchi aggiornati. Entro il 31 maggio 2013 gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici devono presentare la domanda al Ministero per i beni culturali. Entro il 1 luglio 2013 a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dei soggetti iscritti deve inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. I Comuni sono possibili beneficiari del cinque per mille per le attività sociali svolte, quindi per gli stessi non viene istituito alcun elenco e non è previsto alcuno specifico adempimento. L iscrizione negli elenchi Per poter essere iscritti nell elenco delle ONLUS e degli enti del volontariato, o in quello delle associazioni sportive dilettantistiche, è necessario presentare un apposita domanda (compilando un modello) all Agenzia delle Entrate. Per gli enti del volontariato, al fine di beneficiare del cinque per mille:
3 la tipologia dell ente deve essere espressamente indicata nella Sezione I del modello della domanda di iscrizione; l iscrizione nell Anagrafe delle ONLUS ovvero negli appositi albi, elenchi e registri, deve sussistere al momento della presentazione della domanda o al termine fissato per la relativa presentazione; per le associazioni e fondazioni riconosciute, lo svolgimento dell attività in uno dei settori previsti dal citato art. 10, D.Lgs. n. 460/97: deve risultare espressamente dallo statuto; deve essere riscontrabile, nell attività esercitata; non deve essere occasionale e marginale. Associazioni sportive Le associazioni sportive dilettantistiche che beneficiano della ripartizione del cinque per mille, sono quelle riconosciute dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, a condizione che: sia presente il settore giovanile; siano affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; svolgano prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati. La domanda d iscrizione La domanda di iscrizione agli elenchi va presentata: all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dall ente interessato (se abilitato) ovvero tramite un intermediario abilitato; tramite l apposito software 5 per mille disponibile sul sito La domanda di iscrizione va inviata utilizzando l apposito modello reso disponibile dall Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet entro il 7 maggio Il modello Il modello per l iscrizione è unico sia per gli enti di volontariato che per le associazioni sportive dilettantistiche ed è costituito da 2 sezioni: la Sezione I Riservata a ONLUS ed enti di volontariato; la Sezione II Riservata a Associazioni Sportive Dilettantistiche.
4 La presentazione della domanda di iscrizione, va effettuata anche dai soggetti che risultano già iscritti negli elenchi stilati gli anni scorsi allo stesso scopo. La dichiarazione sostitutiva Entro l (il 30.6 è domenica), a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dell ente deve inviare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità, per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del cinque per mille. La dichiarazione in esame va presentata: alla competente Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate, da parte degli enti del volontariato; al competente Ufficio territoriale del CONI, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. La dichiarazione va presentata: a mezzo raccomandata A/R; mediante PEC, alla casella di posta elettronica certificata della competente DRE, riportando nell oggetto l indicazione Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013 e allegando copia della dichiarazione sostitutiva ottenuta dalla scansione dell originale sottoscritto dal rappresentante legale, nonché della copia del documento di identità. Osserva - Per agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva vi è la procedura telematica dell Agenzia delle Entrate che fornisce un modello parzialmente precompilato, differenziato per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche. Coordinate per l accredito delle somme L ente del volontariato può comunicare all Agenzia delle Entrate il numero di c/c bancario/postale per l accredito delle somme spettanti, utilizzando l apposito modello, disponibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate.
5 La rendicontazione delle somme ricevute I soggetti che ricevono il contributo del cinque per mille devono redigere, entro 1 anno dal percepimento delle somme, un apposito rendiconto, riportando in modo chiaro e trasparente, l effettivo impiego dell importo ricevuto. Gli enti del volontariato devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. All indirizzohttp://www.lavoro.gov.it/lavoro/md/areasociale/cinquepermil le si può reperire il modello con le relative istruzioni e le linee guida da utilizzare per la redazione del rendiconto da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che, nei casi previsti, dovrà essere inviato all indirizzo utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale. Come sanare le irregolarità Nel caso in cui l ente non abbia assolto, entro i termini previsti, gli adempimenti richiesti: è possibile sanare tali irregolarità entro il 30 settembre 2013, con le medesime modalità previste per l invio originario. In particolare è necessario che: sussistano i requisiti sostanziali; entro il 30 settembre 2013 sia inviata la domanda di iscrizione e/o la successiva documentazione richiesta; deve essere contestualmente versata, con il mod. F24, la sanzione minima di euro 258, utilizzando il codice tributo 8115, senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti a disposizione. La pubblicazione degli elenchi Gli elenchi verranno pubblicati sul sito internet dell Agenzia delle Entrate, in particolare: entro il 14 maggio 2013 gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione alla ripartizione del 5 per mille, distinti per categoria.
6 Osserva - Con riferimento agli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, la Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013, precisa che il relativo elenco, depurato dagli errori di iscrizione segnalati entro il 20 maggio 2013, sarà pubblicato entro il 27 maggio Errori nei dati Qualora il rappresentante legale ravvisi, nell elenco pubblicato dall Agenzia entro il 14 maggio 2013, errori nei dati, può chiedere la correzione degli stessi entro il 20 maggio 2013 alla competente DRE, utilizzando il mod. AA7/10 AA5/6; Periodicamente saranno pubblicati gli elenchi degli enti che provvedono alla regolarizzazione, entro il 30 settembre 2013, delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli enti di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono pubblicati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. CON.SER.IMP SRL
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