STATUTO DELL ASSOCIAZIONE KENNEL CLUB SAN MARINO ( K.C.S.M. ) NOME SEDE E SCOPO

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1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE KENNEL CLUB SAN MARINO ( K.C.S.M. ) NOME SEDE E SCOPO Art. 1 Nome e sede E costituita l Associazione KENNEL CLUB SAN MARINO (in breve K.C.S.M. ) con sede in Serravalle della Repubblica di San Marino, Strada Cardio, 58. Il K.C.S.M svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può nominare propri delegati e delegazioni. Su deliberazione dell Assemblea dei soci può istituire sedi secondarie nella Repubblica di San Marino. Art. 2 Durata La durata dell Associazione è stabilita fino all anno 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione della Assemblea degli Associati. Art. 3 Scopo L Associazione Kennel Club San Marino è apolitica, apartitica e non ha fine di lucro ed è un associazione che ha lo scopo di tutelare gli interessi cinologici che rappresenta presso le autorità e gli organismi cinologici internazionali; è membro della Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.). Ha come scopo la promozione del cane di razza pura, la diffusione, presso i propri membri e il pubblico in generale, di informazioni e conoscenze riguardo la natura del cane e il suo rapporto con l uomo, il suo allevamento, possesso, educazione e formazione su basi scientifiche, disciplinando e favorendo l impiego e la valorizzazione a fini zootecnici, di utilità sociale oltreché sportivi e nel rispetto dei principi della tutela degli animali in conformità alla legislazione sammarinese in materia. 1

2 Per il conseguimento di questi fini il K.C.S.M.: Art. 4 Attività a) cura la tenuta del Libro Origini San Marino (L.O.S.M.) nel quale vengono iscritti i cani di razza pura ed il Registro Iniziati San Marino (R.I.S.M.) nel quale vengono iscritti i cani di razza ma privi di genealogia riconosciuta e i cani con genealogia riconosciuta fino e non oltre la quarta generazione, attenendosi per tali criteri alle normative internazionali, nonché nel rispetto degli indirizzi della Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.); b) regola e controlla, nella Repubblica di San Marino, la produzione e l'allevamento dei cani di razza pura con particolare riguardo alle esigenze della cinotecnia, emanando altresì princìpi standardizzati per l allevamento e l educazione dei cani da adottarsi con apposito regolamento; c) incoraggia, divulga e promuove ogni iniziativa diretta a migliorare ed incrementare l allevamento dei cani di razza pura; d) organizza, regola, riconosce, patrocina e approva, nella Repubblica di San Marino, anche direttamente, esposizioni, prove, corse ed ogni altra manifestazione cinotecnica anche con finalità sportive. Può intraprendere anche all'estero le iniziative di cui sopra, intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'attività cinofila della Repubblica di San Marino; e) favorisce e sostiene i propri soci in tutte le iniziative dirette a promuovere studi e ricerche interessanti la cinotecnia ed aiuta le iniziative qualificate rivolte allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine; f) forma giudici di bellezza, lavoro, corse, coursing, agility e obedience nel rispetto delle disposizioni FCI; g) si propone di collaborare con organismi cinologici internazionali, anche attraverso contratti o convenzioni; h) può partecipare ad Enti e Associazioni aventi fini analoghi; i) esercita ogni altra funzione che gli sia demandata da leggi e da disposizioni emanate dalle competenti Autorità; j) potrà curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle attività inerenti l'oggetto sociale. ASSOCIATI Art. 5 Gli associati dell'associazione si distinguono in tre categorie: a) associati ordinari; b) associati sostenitori; c) associati onorari. Negli articoli seguenti i termini associato o socio, tanto nella forma al singolare quanto nella forma plurale, verranno utilizzati come sinonimi. 2

3 Art. 6 Associati ordinari Gli associati ordinari cooperano e partecipano alle attività volte al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Possono divenire associati ordinari dell'associazione persone di ambo i sessi, maggiori di età, senza distinzione di razza, nazionalità, grado di istruzione, condizione sociale, ideologia politica o credo religioso. Tutti gli associati ordinari hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa. Il numero degli associati ordinari è illimitato. La maggioranza degli associati ordinari deve essere residente nella Repubblica di San Marino. Qualora gli associati ordinari residenti nella Repubblica di San Marino scendano al di sotto del numero degli associati non residenti in territorio, il Consiglio Direttivo dovrà escludere gli associati ordinari non residenti di più recente iscrizione al fine di ripristinare la maggioranza di associati ordinari residenti nella Repubblica di San Marino. L'ammissione all'associazione quale associato ordinario è subordinata all'accettazione del presente statuto ed è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda presentata dall interessato e convalidata da due associati ordinari presentatori. Il Consiglio Direttivo dovrà decidere sull ammissione dei nuovi associati ordinari entro trenta giorni dalla data in cui questi ne avranno inoltrata domanda. Il Consiglio Direttivo non è tenuto, in caso di mancata accettazione, a motivare la propria decisione. Le domande di ammissione ad associato ordinario, presentate per l anno nel corso del quale si svolge l elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neo eletto. La rinunzia all'iscrizione quale associato ordinario è comunicata con dichiarazione scritta inviata al Presidente ed ha efficacia dal giorno del ricevimento da parte di quest'ultimo. E' in ogni caso esclusa la ripetizione di quote e contributi precedentemente versati. I soci ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo. L esercizio dei diritti sociali spetta ai soci ordinari regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rimborsabile. L'obbligazione del socio ordinario si intende rinnovata di anno in anno se il socio non farà pervenire al Consiglio Direttivo, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le proprie dimissioni a mezzo lettera raccomandata A.R. Le dimissioni avranno decorrenza a far data dal 1 gennaio dell anno successivo. 3

4 Tutti i soci ordinari dell Associazione sono tenuti all osservanza dello statuto, di eventuali regolamenti interni che fossero adottati e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e possono essere esclusi dall Associazione quando: a) non ottemperino alle disposizioni statutarie; b) arrechino danni morali o materiali all associazione; c) danneggino con il loro comportamento l immagine dell Associazione; d) non provvedano al pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. e) abbiano subito una condanna definitiva per maltrattamento e abbandono di animali ai sensi dell art. 282 bis del codice penale. L esclusione dell associato ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti con atto motivato. Dell esclusione deve essere data comunicazione scritta all interessato presso il luogo della sua residenza entro quindici giorni dall avvenuta deliberazione. Gli associati ordinari esclusi possono ricorrere all Assemblea contro il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo, presentando ricorso scritto indirizzato al Presidente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Gli associati ordinari sono esclusi per morosità qualora non provvedano al pagamento della quota entro il termine concesso dal Consiglio Direttivo per sanare la situazione, termine comunicato tramite raccomandata. Art. 7 Associati sostenitori Gli associati sostenitori sostengono le attività associative mediante il pagamento della relativa quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, e decadono automaticamente il 1 gennaio dell anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento della quota associativa. Essi riacquisiscono la qualità di associati sostenitori con il pagamento della quota associativa annuale prevista che avrà validità fino al 31 dicembre dell anno di riferimento. Il numero degli associati sostenitori è illimitato. Possono partecipare alle attività associative ma non possono rivestire incarichi amministrativi nell Associazione, possono partecipare all Assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto. Vengono inseriti in apposito elenco tenuto in maniera informatica dall Associazione e relativo allo specifico anno di competenza. L Associazione può rifiutare l iscrizione quale associato sostenitore a persone che abbiano subìto una condanna definitiva per maltrattamento e abbandono di animali ai sensi dell art. 282 bis del codice penale, abbiano arrecato danni morali o materiali all associazione o abbiano danneggiato con il loro comportamento l immagine dell Associazione. 4

5 Art. 8 Associati onorari Gli associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente in virtù del loro particolare contributo alla realizzazione degli scopi sociali. Non possono rivestire incarichi amministrativi nell'associazione. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa; usufruiscono dei vantaggi spettanti ai soci ordinari, incluso quello di partecipare all Assemblea, ed ivi esprimere il proprio voto. Sono organi della Società: a) l'assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio Sindacale, ove nominato. ORGANI SOCIALI Art. 9 Art. 10 Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Tuttavia, ai componenti del Consiglio Direttivo potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, anche per esigenze di rappresentanza. ASSEMBLEA Art. 11 L Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell Associazione ed è composta da tutti i Soci: ordinari, onorari e sostenitori. L'Assemblea è composta dai Soci in regola col versamento delle quote associative, inclusa quella per l'anno in corso. Ogni socio ordinario ed ogni socio onorario ha diritto ad un voto. I soci sostenitori non hanno diritto di voto. Ogni socio ordinario ed ogni socio onorario, può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio ordinario od onorario mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di una delega. Le deleghe devono venire depositate dal Socio delegato prima che l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad altro socio. Non può essere conferita delega ad Amministratori e Sindaci. Non è ammesso il voto per posta. 5

6 Art. 12 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente oppure, qualora siano assenti sia il Presidente che il Vice Presidente, da altro membro del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci è convocata in prima e seconda convocazione, quest ultima da tenersi a distanza di almeno un ora dalla prima, ed è validamente costituita in prima convocazione quando è presente di persona o per delega la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, con la presenza di un qualsiasi numero di Associati aventi diritto di voto; delibera tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione si ha per non adottata; in tal caso l Assemblea potrà procedere ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta per una terza volta, al fine di arrivare all espressione di un voto di maggioranza sia essa di accoglimento o di rigetto della proposta. Qualora dopo la terza votazione l Assemblea non raggiunga una maggioranza, l argomento posto all ordine del giorno dovrà essere rinviato a successiva assemblea. Le deliberazioni riguardanti persone, qualora ciò sia richiesto, devono essere adottate a scrutinio segreto. Qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, l Assemblea dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del Giorno, eleggere fra i presenti due Scrutatori, cui spetterà di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed effettuare il conteggio dei risultati. Art. 13 La convocazione è effettuata dal Presidente con l'invio ai Soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la quale deve essere spedita almeno 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Nella convocazione deve essere indicata la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. E data facoltà ai soci di chiedere di ricevere la convocazione per posta elettronica. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nel territorio della Repubblica di San Marino, entro la fine del mese di giugno, per l approvazione del rendiconto economico e finanziario dell anno precedente. In via straordinaria può essere convocata sempre nel territorio della Repubblica di San Marino, in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale, ove nominato, o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. 6

7 Art. 14 L'Assemblea ha il compito di deliberare: a) sul programma generale dell Associazione volto al raggiungimento degli scopi che si propone l Associazione stessa; b) sulla elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo c) sulla elezione del Collegio Sindacale, ove nominato; d) sui rendiconti finanziari; e) sulle modifiche dello Statuto; f) sulla eventuale determinazione dell'emolumento al Collegio Sindaci, ove nominato; g) sui ricorsi presentati dai soci esclusi con deliberazione del Consiglio Direttivo; h) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno; i) sullo scioglimento anticipato dell Associazione e sulla sua proroga, in qual caso è richiesta anche in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto al voto. Art. 15 Delle riunioni dell Assemblea si redige un verbale che sarà firmato in tutte le pagine dal Presidente e dal Segretario e nell ultima pagina da tutti i soci con diritto di voto intervenuti. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 16 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, fra cui il Presidente, eletti dall Assemblea fra i Soci ordinari. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Qualora venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'assemblea dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio. 7

8 Art. 17 Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi i poteri espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto all Assemblea dei soci. In particolare al Consiglio Direttivo compete di: a) curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità delle deliberazioni dell'assemblea; b) attendere all'amministrazione sociale, nonché curare l'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti; c) predisporre annualmente il bilancio da sottoporre ad approvazione dell Assemblea dei Soci; d) decidere sulle domande di ammissione di nuovi Soci; e) determinare la misura delle quote annuali dovute all Associazione dai Soci ordinari e sostenitori; f) approvare i regolamenti dell Associazione; g) nominare Responsabili tecnici e/o Comitati Tecnici deliberando sulle proposte da essi avanzate; h) affiliare associazioni specializzate di razza; i) rilasciare, revocare o sospendere la concessione di affissi; j) indire manifestazioni cinotecniche, approvare e riconoscere quelle indette da altri e stabilirne il calendario; k) stabilire le tariffe per l'iscrizione dei cani ai Libri Genealogici, per i passaggi di proprietà, per il rilascio di certificati e duplicati, per la concessione di affissi, nonché quelle relative al riconoscimento delle manifestazioni e all'iscrizione dei cani a queste ultime; l) nominare i giudici e gli esperti, suddivisi secondo le funzioni, tenendone aggiornato l'elenco e determinando la misura dei rimborsi spettanti, sempre nel rispetto delle disposizioni FCI; m) deliberare su accordi e convenzioni che debbono essere stipulati dall Associazione; n) deliberare accordi ai fini di sviluppo ed incremento dell'attività cinofila con Associazioni ed Enti che abbiano comunque tra gli scopi sociali o che in qualunque modo si propongano l'utilizzazione e la valorizzazione del cane di razza pura; o) provvedere a pubblicazioni di carattere speciale o periodico; p) procedere all'assunzione, alla nomina o al licenziamento del personale occorrente per il funzionamento degli uffici, stabilendone le mansioni e la retribuzione, in funzione dell'organico opportunamente predisposto; q) deliberare le liti attive e passive nominando i relativi difensori; r) cercare di dirimere qualsiasi controversia che si agiti fra gli associati e fra le associazioni affiliate fra loro e con i soci; s) deliberare l espulsione dei Soci; t) avvalersi della collaborazione di persone, associate o meno, anche a titolo oneroso; u) nominare delegati, Commissari straordinari o ad acta presso le Associazioni Specializzate di razza affiliate; v) adempiere, infine, a tutte le altre attribuzioni relative al funzionamento dell'associazione e che dal presente Statuto non siano riservate alla competenza dell'assemblea. Art. 18 8

9 Il Consiglio Direttivo provvede al suo interno a maggioranza, alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Un consigliere può assumere più di una carica. I membri del Consiglio Direttivo non possono presentare personalmente, in manifestazioni organizzate dal Kennel Club San Marino che si svolgano nel territorio della Repubblica di San Marino, cani a loro intestati, ma solamente avvalendosi di persone terze. Art. 19 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio Sindacale, ove nominato. Gli avvisi di convocazione verranno effettuati tramite posta (anche elettronica) dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione. Art. 20 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora anche questi mancasse, dal Consigliere più anziano di associazione al kcsm. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni riguardanti persone, qualora ciò sia richiesto, devono essere adottate a scrutinio segreto. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso. PRESIDENTE Art. 21 Il Presidente è nominato dall Assemblea fra soci ordinari cittadini sammarinesi e/o residenti nel territorio della Repubblica di San Marino. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni ivi compresa la rappresentanza in ambito giudiziario; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede a quanto si addice alla osservanza della disciplina sociale. In casi urgentissimi può agire coi poteri del Consiglio Direttivo, le deliberazioni così adottate devono essere sottoposte alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva riunione; 9

10 Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o in subordine dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di dimissioni del Presidente spetta al Consiglio Direttivo convocare una nuova Assemblea dei soci per provvedere alla nomina del nuovo Presidente. VICEPRESIDENTE Art. 22 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri e le facoltà allo stesso conferiti, nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo ed assume il diritto di presidenza qualora questa, per qualsiasi motivo si renda vacante, in attesa che una nuova Assemblea dei soci provveda alla nomina del nuovo Presidente. SEGRETARIO Art. 23 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Segretario assiste e coadiuva il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle delibere dello stesso, provvede alle convocazioni dell'assemblea Generale dei Soci e delle riunioni consiliari, nonché alla stesura dei relativi verbali, con la tenuta dello schedario dei soci e la compilazione e l'invio delle tessere, aggiorna l'archivio e si occupa del disbrigo della corrispondenza ordinaria. TESORIERE Art. 24 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociali e degli altri eventuali introiti, effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo, raccoglie e conserva tutti i giustificativi di cassa, compila alla fine di ogni anno il rendiconto della gestione. Egli custodisce i fondi della società e ne risponde di fronte al Consiglio ed ai Soci, ed è tenuto in qualsiasi momento a presentare i conti ai Consiglieri od ai Sindaci, ove nominati, per una eventuale verifica. IL COLLEGIO SINDACALE 10

11 Art. 25 Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, è composto da 2 membri. Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, controlla i dati del bilancio, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito. Al Collegio dei sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione. I componenti del Collegio dei sindaci possono ricevere un emolumento nella misura stabilita dall'assemblea. I Sindaci, ove nominati, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. ASSOCIAZIONI SPECIALIZZATE DI RAZZA Art. 26 Il Consiglio Direttivo può affiliare su formale richiesta delle stesse, associazioni specializzate di razza o per gruppi di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI, giuridicamente riconosciute ai sensi dell art. 4 della legge 13 giugno 1990 n. 68, costituite tra cinofili proprietari di soggetti iscritti al Libro Genealogico sammarinese (L.O.S.M.) che si occupino, ai fini del miglioramento genetico delle popolazioni canine, dello studio, della valorizzazione dell'incremento e dell'utilizzo di una singola razza o di un gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI, affidando ad esse incarichi di ricerca e di verifica e concordando con esse particolari modalità di interventi, mirati al conseguimento dei programmi che l'associazione persegue. Non può essere ammessa più di una associazione specializzata per razza. Condizione necessaria per l affiliazione dell'associazione specializzata di razza o gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI è che l associazione abbia almeno 9 Soci ordinari, la maggioranza dei quali deve essere residente nella Repubblica di San Marino ed almeno 5 cani iscritti all anagrafe canina sammarinese e al LOSM per la razza o gruppo di razze rappresentate. Con l affiliazione l associazione specializzata di razza o per di gruppo di razze, è vincolata al rispetto dello statuto, regolamenti e direttive del Kennel Club San Marino. L associazione affiliata rimane comunque un autonoma associazione ai sensi dell art. 4 della legge 13 giugno 1990 n. 68. Qualora l associazione specializzata di razza o per gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI non rispetti lo statuto, i regolamenti e le direttive del Kennel Club San Marino, il Consiglio Direttivo del Kennel Club San Marino revocherà l affiliazione in precedenza accordata all associazione specializzata. 11

12 Il Presidente del Consiglio Direttivo dell associazione specializzata di razza o per gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI affiliata, deve essere socio del Kennel Club San Marino e sarà il referente nonché il responsabile presso lo stesso Kennel Club San Marino di tutte le attività poste in essere dall associazione affiliata, attività che dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dal Kennel Club San Marino. I membri del Consiglio direttivo dell associazione specializzata di razza o per gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI affiliate, non possono essere Presidente o membri del Consiglio Direttivo del Kennel Club San Marino. Alle manifestazioni cinofile di carattere internazionale l associazione specializzata di razza o per gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI affiliata, potrà partecipare solamente con cani iscritti nel libro genealogico sammarinese (LOSM). Le norme di dettaglio relative ai rapporti fra il Kennel Club San Marino e le associazioni specializzate di razza o per gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI affiliate, sono disciplinate da apposito regolamento emanato e approvato dal Consiglio Direttivo del Kennel Club San Marino. COMITATI TECNICI Art. 27 Il Consiglio Direttivo può nominare Responsabili Tecnici o costituire Comitati Tecnici per sovrintendere a particolari attività o per lo studio di determinati problemi interessanti la vita e l'azione del K.C.S.M. Tali Responsabili o Comitati sono organi consultivi del Consiglio Direttivo e a questo sottopongono le proprie proposte e conclusioni. Qualora il Consiglio Direttivo nomini un Comitato Tecnico questo è formato da un massimo di tre membri scelti fra Soci particolarmente competenti e idonei ad assolvere i compiti affidati al Comitato del quale fanno parte, ovvero da esperti di comprovata professionalità, anche non Soci. Il Consiglio Direttivo può revocare la nomina del Responsabile Tecnico o sciogliere il Comitato Tecnico qualora questi abbiano esaurito il proprio compito o quando il Consiglio stesso non ravvisi più la necessità di nomina. Art. 28 Il Consiglio Direttivo può riconoscere esclusivamente ai fini FCI, associazioni giuridicamente riconosciute ai sensi dell art. 4 della legge 13 giugno 1990 n. 68 che nel rispetto del benessere animale svolgano nella Repubblica di San Marino attività cinofilo-sportive e che avanzino richiesta in tal senso, affinché le stesse possano svolgere in territorio tutte quelle attività di rilievo FCI che necessitino dell intervento del Kennel Club. 12

13 Il Patrimonio dell'associazione è costituito: PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE Art. 29 a) dai beni mobili ed immobili; b) dalle eccedenze attive della gestione annuale; c) da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto. Le entrate dell Associazione sono costituite: a) dalle quote associative, dai contributi straordinari versati dai Soci; b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie; c) dai contribuiti o da qualsiasi altro provento ad esso versati da Enti, persone o Società a qualsiasi titolo, purché compatibile con i fini statutari dell'ente; d) dai frutti del patrimonio sociale. Art. 30 Esercizio finanziario L'esercizio finanziario inizia l 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Art. 31 Bilancio Ogni anno si provvede alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea ordinaria degli associati. Per la natura e le finalità dell'associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili ripartibili. E vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserva, capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge. Non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell Associazione, né di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi. NORME FINALI E GENERALI Art

14 Particolari norme per il funzionamento e l'esecuzione del presente Statuto possono essere eventualmente disposte con regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo. Art. 33 In caso di scioglimento, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e il risultante netto della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. NORME DI RINVIO Art. 34 L Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino ha competenza esclusiva in ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati, tra gli aventi qualunque carica o incarico, nelle azioni di responsabilità e ogni volta che l Associazione sia convenuta. Art. 35 L Associazione e gli associati si impegnano ad osservare le leggi della Repubblica di San Marino presenti e future, nonché le disposizioni contenute nei trattati intervenuti tra questa ed altri Stati. Art. 36 Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia nella Repubblica di San Marino. 14

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