PROCEDIMENTO: Autorizzazione per la gestione zone per Addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia

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1 PROCEDIMENTO: Autorizzazione per la gestione zone per Addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia Classificazione Tutela della fauna e della flora Identificazione: Area Ambiente Servizio Tutela della Fauna e della Flora Ufficio Tecnico - Gestionale Giorni necessari a completare il procedimento 105 giorni ca. Funzionario responsabile Dr. Secondino VANARA int. Tel Responsabile aggiornamento Dr. Secondino VANARA Data ultimo aggiornamento Aprile 2002 Modalità La gestione delle zone cinofile viene affidata ai richiedenti previa stipulazione con la Provincia di apposita convenzione redatta nel rispetto dei contenuti di un regolamento appositamente predisposto. I rapporti convenzionali sono definiti, in via prioritaria, con i soggetti che hanno proposto l'istituzione delle diverse zone. Requisiti del richiedente: Possono richiedere la gestione delle zone le associazioni venatorie o cinofile nazionali riconosciute ovvero imprenditori agricoli singoli o associati. Documentazione da presentare: L'interessato deve presentare apposita richiesta presso il Servizio Tutela della Fauna e della Flora sito in Torino Via Valeggio, 5 primo piano tel Contribuzione a carico del cittadino Normativa Legge Regionale n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" artt. 13 e 14. D.C.P. n /1999 del "Modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone di addestramento cani da caccia Modelli Allegati

2 Legge Regionale 4 settembre 1996 n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" Art. 13 Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia. 1. II cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'a.t.c. di ammissione, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni di cui all'articolo 7, comma Nella zona delle Alpi il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel C.A. di ammissione, dal 1 settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni individuati al comma Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e deve adoperarsi affinchè i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica. 4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina), agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio. 5. La Provincia, anche su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati previo assenso scritto dei proprietario conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizza l'istituzione di: a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo; b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo; c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui ai commi 5 e 7 sono disciplinati da apposito regolamento provinciale approvato, sentita la Giunta regionale. 7. La Provincia, può istituire con le modalità di cui al comma 5, nel periodo dal 1 marzo al 31 luglio, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, di estensione non superiore ciascuna ad ettari Nelle aziende agri-turistico-venatorie le zone di cui al comma 5 sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari. Lo stesso provvedimento definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia. 9. La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle zone di cui ai commi 5 e 7 viene trasmessa ai Comuni interessati. 10. Le zone di cui al comma 5 lettere a), b) e c), e quelle di cui al comma 7: a) non possono tra loro coincidere neppure parzialmente e sono determinate in misura non inferiore ciascuna ad ettari 30 e non superiore ad ettari 300 fatto salvo quanto previsto al comma 7; b) sono individuate su territori in cui è consentito l'esercizio venatorio; c) c) sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo, fatto salvo quanto previsto al comma La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, può autorizzare, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento, gare di caccia pratica per cani, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 5 e 7 e nelle zone di ripopolamento e cattura. 12. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, può autorizzare le gare previste al comma 11 all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie anche con facoltà di sparo e nelle aziende faunistico-venatorie senza facoltà di sparo. 13. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento gli allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI). 14. Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Società amatori cani da traccia (SACT) e purchè abilitati in prove di lavoro organizzate dall'enci, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo i conduttori possono fare uso delle armi di cui,all'articolo 13 della legge 157/ Le operazioni da svolgersi con l'uso di un solo cane possono essere effettuate anche fuori degli orari e del periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti lo ricerca viene autorizzata dalla Provincia competente, negli A.T.C. e nei C.A dai Comitati di gestione e nelle zone destinate a caccia riservata a gestione privata dal concessionario dell azienda venatoria.

3 Legge Regionale 4 settembre 1996 n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" Art. 14. Gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, delle zone di addestramento, allenamento e gare di cani da caccia. 1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui agli articoli 9, 10, 1 1 e 13, sono oggetto di gestione da parte della Provincia, mediante: a. la tutela o il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico; b. la vigilanza e l'assistenza tecnica; c. il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole ed allevamenti zootecnici; d. gli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative. 2. Per l'attuazione della gestione, la Provincia prevede le spese relative ed organizza l'impiego di personale fisso e volontario nonché il controllo veterinario sugli animali da reintrodurre o catturati. 3. La Provincia, previa approvazione di un regolamento di gestione, può stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ovvero con associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore. 4. Per le zone di addestramento, allenamento e gare di cani di cui all'articolo 13, commi 5, 7 e per le gare dei cani di cui all'articolo 13, comma 11, la Provincia stipula convenzioni con le associazioni venatorie o con le associazioni cinofile nazionali riconosciute, ovvero con imprenditori agricoli singoli o associati, previa approvazione del regolamento di gestione di cui al comma 3. Tale regolamento dovrà garantire la possibilità di accesso agli aderenti di tutte le associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.

4 PROVINCIA DI TORINO SERVIZIO TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA D.C.P /1999 del REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA ARTICOLO I La Provincia, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/9/1996 n.70, e sulla base delle D.C.P. 2/9/1997 n /1997 e D.C.P.... n...., disciplina, attraverso il presente regolamento, l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione. delle zone di cui al successivo art.2 nonché i periodi in cui all'interno delle zone stesse sono consentiti l'addestramento, l'allenamento, le gare e.le prove dei cani da caccia. ARTICOLO 2 Le zone per l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere "permanenti" o "temporanee". Sono "permanenti" le seguenti zone: - ZONE DI TIPO A all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare. dei cani da ferma, con divieto di sparo. - ZONE DI TIPO B all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo. - ZONE DI TIPO C all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con facoltà di sparo, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie Fagiano (Phasianus colchicus), Starna (Perdix perdix), Pernice rossa (Alectoris rufa), Germano reale (Anas platyrhynchos) e Quaglia (Coturnix coturnix). Sono "temporanee" le: - ZONE DI TIPO D all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove di tutti i cani da caccia, con divieto di sparo. Nelle zone di addestramento, per tutta la durata della loro istituzione, vige il divieto assoluto di caccia. Le zone di tipo A, B, C e D sono istituite con provvedimento della Giunta Provinciale. ARTICOLO 3 I Comitati di Gestione degli A.T.C. e C.A. provinciali, le associazioni venatorie e cinofile riconosciute ovvero gli imprenditori agricoli singoli o associati che intendono proporre alla Provincia l'istituzione di zone di addestramento devono presentare apposita domanda corredata da cartografia in scala non inferiore a 1:10000 indicante il perimetro della zona. Alle domande si devono allegare le dichiarazioni dei proprietari e/o conduttori dei fondi, contenenti i dati anagrafici, il codice fiscale, le indicazioni catastali (foglio, mappale e superficie) dei terreni di proprietà o, in conduzione, il consenso alla costituzione, della zona e la firma autenticata a norma di legge, secondo il modello allegato al presente Regolamento (all. A). Qualora la proprietà dei fondi sia di un Pubblico Ente la dichiarazione e' sostituita dalla deliberazione attestante il consenso alla costituzione della zona.. La deliberazione provinciale che determina l'individuazione dell'istituenda zona é trasmessa ai comuni territorialmente interessati per l'affissione all'albo Pretorio. ARTICOLO 4 Le zone di addestramento di tipo A, B e D possono essere contigue anche ad Oasi di protezione e a Zone di ripopolamento e cattura; le zone di tipo C non possono essere contigue ad altri istituti di protezione. Le zone di tipo A, B e C: - possono essere istituite, fatta salva la deroga di cui all'art. 60 comma 4 della L.R. 70/96, su una superficie non inferiore a 30 Ha e non superiore a 300 Ha. - sono istituite per la durata massima di cinque anni rinnovabile anche per periodi inferiori di tempo. Le zone di tipo D: - non possono avere una estensione superiore a.100 Ha: - sono istituite per la durata massima di cinque mesi. Le zone di addestramento cani non possono tra loro coincidere e' debbono distare tra di esse almeno metri. Per il rinnovo delle zone di tipo A, B, C e D si dovranno seguire le medesime modalità richieste per l'istituzione o, in alternativa qualora la domanda provenga dai soggetti di cui all'art. 3, potrà essere presentata, unitamente alla domanda di rinnovo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che nulla é variato nello stato di fatto e diritto della zona. ARTICOLO 5 Nelle zone di tipo A e B, l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentite nel periodo compreso: - tra il 1 giugno e il 15 agosto, dove vi e' consistente presenza di tipica fauna alpina; - tra il 1 maggio e il 15 luglio, nelle restanti zone. Nelle zone di tipo C vigono gli stessi periodi di sospensione delle attività ad eccezione di aree interne appositamente delimitate, di estensione complessive non superiore a 50 ettari, che per conformazione e/o uso dei suoli non siano favorevoli alla riproduzione naturale della fauna selvatica. Nelle zone di tipo D l'addestramento e' consentito per periodi compresi tra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. Giornalmente, le attività all'interno di tutte le zone cinofile possono comunque svolgersi nel periodo temporale compreso tra il sorgere e il tramonto del sole ARTICOLO 6 Nelle zone di tipo A,B e C la Giunta Provinciale può autorizzare, anche in deroga ai periodi stabiliti dal precedente art. 5, l effettuazione di gare cinofile. La Giunta Provinciale può altresì autorizzare gare cinofile a carattere regionale, nazionale ed internazionale all interno delle zone di ripopolamento e cattura nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 aprile di ogni anno, senza facoltà di sparo.

5 Le gare di cui al precedente comma del presente articolo devono essere regolarmente approvate dall'enci, da questo inserite nei suoi calendari ufficiali e le relative istanze devono, comunque, pervenire alla Provincia, a pena di non accoglimento, entro e non oltre il 30.novembre di ogni anno. ARTICOLO 7 La gestione delle zone di tipo A, B, C e D anche in forma cumulativa tra esse é affidata ad un'associazione venatoria o cinofila nazionale riconosciuta ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati, previa stipulazione con la Provincia di apposita convenzione redatta nel rispetto dei contenuti del presente regolamento. I rapporti convenzionali sono definiti, in via prioritaria, con i soggetti che hanno proposto l'istituzione delle diverse zone. I titolari della gestione delle singole zone sono responsabili, civilmente e penalmente delle attività oggetto della convenzione, svolte all'interno delle zone di competenza e si assumono totalmente l'onere del rimborso dei danni eventualmente prodotti in fase di allenamento, addestramento e prove dei cani o prodotti dalla fauna selvatica e dalla fauna immessa. ARTICOLO 8 Il titolare della gestione delle zone di tipo A, B e C é tenuto a predisporre un programma semestrale d'utilizzo della zona cinofila in gestione che deve indicare: - il calendario delle gare e degli allenamenti previsti nel corso del semestre successivo; - gli interventi relativi agli indirizzi faunistico-ambientali della zona stessa. Tali interventi sono individuati: a) nelle eventuali azioni di ripopolamento da espletarsi con esemplari idonei; b) nello sviluppo di attività volte al potenziamento della fauna selvatica naturale; c) nelle misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività cinotecnica alle produzioni agricole ed alla fauna selvatica; d) negli interventi per la rifusione degli stessi; e) nelle azioni di manutenzione e di miglioramento delle infrastrutture zonali. Il programma semestrale d'utilizzo della zona cinofila é trasmesso alla Provincia rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il titolare della gestione é tenuto alla modifica del programma qualora la Provincia, a mezzo di apposita comunicazione scritta da inviare entro il 30 giorno dal ricevimento del documento, rilevi eventuali elementi ostativi tecnico-giuridici; in assenza di rilievi entro il termine temporale previsto, il programma si intende tacitamente approvato. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dovrà inoltre trasmettere una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente e il rendiconto della gestione finanziaria dell'ultimo anno. É eccezionalmente ammesso procedere a variazioni del programma semestrale d'utilizzo della zona cinofila per sopraggiunte ed imprevedibili cause di forza maggiore. Il calendario delle gare e delle prove nonché le modalità relative all'allenamento, all'addestramento ed ai turni d'accesso dei cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura del soggetto titolare della gestione della zona cinofila affinché tutti gli interessati possano prenderne visione. L'accesso alle zone di tipo A, B, C e D, pur nel rispetto delle particolari regolamentazioni d'esercizio in esse in vigore, é prioritariamente garantito, a parità di condizione, ai cacciatori ammessi nell'a.t.c. o nel C.A. competenti per territorio e, in subordine, agli aderenti alle associazioni cinofile nazionali riconosciute. ARTICOLO 9 Ai sensi dell'art. 51 della L.R. 70/96, la vigilanza sulle zone cinofile e sulla loro attività é affidata, oltre che agli Agenti provinciali, alle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di "guardia giurata" ai sensi del T.U. delle leggi di P.S. É altresì affidata agli altri soggetti individuati dall'art.27 della Legge 11/2/1992 n. 157 e dall'art. 51 della L.R. 70/96. ARTICOLO 10 L'attività di allenamento, di addestramento, di gara e di prova dei cani da caccia nelle zone di tipo A, B, C e D può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d'iscrizione al soggetto titolare della gestione della zona cinofila. Le quote finanziarie sono introitate dal soggetto che é titolare della gestione della zona cinofila e devono essere destinate prioritariamente per la realizzazione degli interventi di gestione quali previsti nel programma d'attività annuale di cui al precedente, art. 8. Qualora la zona sia gestita da un imprenditore agricolo; in forma singola o tramite società, le spese per gli interventi gestionali prima citati non potranno essere inferiori al 50% delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione e accesso alla zona versate dagli utenti. La gestione delle zone da parte di Associazioni venatorie e Associazioni cinofile non può avere finalità di lucro. L'utilizzo delle zone é comunque subordinato al possesso di un apposito permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore di cui al precedente art. 7. Il permesso deve essere sempre esibito durante i controlli disposti dagli addetti alla vigilanza. Il soggetto gestore della zona cinofila può ulteriormente disciplinare, dandone adeguata pubblicità, le modalità per l'accesso alla zona in funzione dell'allenamento, delle gare e delle prove per i cani da caccia. ARTICOLO 11 I cani devono essere accompagnati "al guinzaglio" fino al perimetro della zona cinofila. Ai sensi della L.R. 32/82, é comunque sempre vietato, anche durante le gare e le prove dei cani nelle zone cinofile, sui terreni agricoli l'accesso, la sosta o il transito a qualsiasi tipo di auto-motomezzo. ARTICOLO 11 BIS. É fatto obbligo al gestore della zona, cinofila di tipo C per lo svolgimento degli allenamenti, delle gare di caccia pratica e delle prove con facoltà di sparo, di provvedere alla nomina di uno o più "Direttori di campo" dandone comunicazione alla Provincia, ai Sindaci ed ai Comandi Carabinieri competenti.

6 I "Direttori di campo" devono garantire il regolare svolgimento delle attività sul campo. Il loro giudizio, durante l'espletamento delle gare e delle prove, circa la durata, l'inizio ed il termine del turno di gara, come pure la variazione o la sospensione alle tempistiche o all'accesso dei cinofili, è insindacabile. Ogni variazione ai nominativi dei "Direttori di campo" deve essere tempestivamente comunicata agli Enti ed Organi di cui al 1 comma del presente articolo. ARTICOLO 11 TER Le gare di caccia pratica e le prove con facoltà di sparo sono consentite esclusivamente nei giorni di sabato e domenica e negli eventuali altri giorni festivi infrasettimanali, come tali riconosciuti dalla legge.. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma precedente è comunque subordinato alle ulteriori seguenti norme: - delle manifestazioni deve essere data comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno antecedente le stesse, al Comando Carabinieri territorialmente competente; - possono essere ammessi solamente cacciatori in possesso di regolare porto d'anni e licenza di caccia validi; - i fucili devono essere tenuti scarichi ed imbustati fino al momento di ingresso al turno di gara o di prova; - al termine del turno di gara odi prova i fucili devono essere nuovamente scaricati ed imbustati; - nelle gare e nelle prove per cani da ferma può operare contemporaneamente un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato; - gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminate dal "Direttore di campo" con il cane al guinzaglio; - nel caso in.cui il cacciatore potesse essere "coadiuvato da uno o più assistenti, vige là. Condizione che anche questi ultimi debbano essere in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi; - è fatto divieto di usare il fucile da caccia a munizione spezzata a più di due colpi; - i cacciatori possono sparare solo all'interno del perimetro della zona cinofila; - la fauna selvatica alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta: ne è pertanto vietato sia l'inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da parte del cacciatore; - la fauna selvatica colpita all'interno della zona, che cada al di fuori della zona stessa, può essere recuperata dal cacciatore con l'ausilio del cane al guinzaglio, sotto il controllo del "Direttore di campo" o suo incaricato; - il "Direttore di campo" può sostituire la fauna selvatica che non dovesse "alzarsi" o "frullare"; - il cane che durante la gara o la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dal "Direttore di campo"; - la fauna selvatica abbattuta durante le gare o le prove appartiene all'uccisore e non può essere commercializzata. ARTICOLO 12. Il gestore delle zone cinofile é autorizzato ad effettuare operazioni di incentivazione faunistica tramite immissione di selvaggina appartenente alle specie Fagiano (Phasianus colchicus), Starna (Perdix perdix), Pernice rossa (Alectoris rufa), Germano reale (Anas platyrhynchos), Quaglia (Coturnix cotumix) e Lepre europea (Lepus europaeus) nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - tutti gli esemplari immessi devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibìli e numerati; - la fauna selvatica proveniente da allevamento deve essere accompagnata da documentazione attestante la provenienza da allevamenti autorizzati alla produzione di fauna a scopo di ripopolamento; - tutti i capi devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Regionali competenti per territorio i quali rilasciano o negano il nulla-osta. Gli animali liberati che fuoriescono dal perimetro della zona di addestramento non potranno in nessun modo essere recuperati, ne' si potrà tentare di indurre il loro rientro all'interno dell'area. ARTICOLO 13 Ciascuna zona di tipo A, B, C e D, deve sempre essere delimitata da apposite tabelle perimetrali, di modello conforme a quello approvato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 L.R. 70/96, esenti da tasse, recanti rispettivamente la scritta: - "PROVINCIA DI TORINO - ZONA D'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE DEI CANI DA FERMA - Art.13, 5 comma, lettera a, L.R. 70/96 - DIVIETO DI CACCIA " - "PROVINCIA DI TORINO - ZONA D'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE DEI CANI DA SEGUITO - Art. 13, 5 comma, lettera b, L.R. 70/96 - DIVIETO DI CACCIA" - "PROVINCIA DI TORINO - ZONA D'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARÈ DEI CANI DA FERMA - Art. 13, 5 comma, lettera c, L.R. 70/96 - DIVIETO DI SPARO AI NON AUTORIZZATI" - "PROVINCIA DI TORINO - ZONA TEMPORANEA D'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA = Art. 13, 7 comma, L.R. 70/96 " La collocazione, la manutenzione e la rimozione delle tabelle di cui ai due precedenti commi, poste in modo che siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili di norma le due contigue, sono a carico del soggetto che ha in gestione la zona. ARTICOLO 14 'La Provincia in caso di inadempienza ed inosservanza delle norme contenute nelle singole convenzioni per la gestione delle zone cinofile; nel presente regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere, sentito il Comitato Consultivo Provinciale di cui all'art. 25 della L.R. 70/96, alla sospensione od alla revoca definitiva della concessione. ARTICOLO 15 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia. ARTICOLO 16 Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento le autorizzazioni di zone cinofile in atto e a qualunque titolo precedentemente rilasciate dovranno essere adeguate, a pena di decadenza, al presente regolamento.

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