POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE

2 SCHEDA DI POLIZZA CONTRAENTE: TRM Trattamento Rifiuti Metropolitani Spa Via Paolo Gorini, 50, Torino DECORRENZA della COPERTURA: h del 30/4/2016 ASSICURATI: Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT ) e Prodotti (RCP) a. Contraente b. Concedente (Ass.ne d Ambito Torinese per il governo dei rifiuti) c. Enti Finanziatori Sezione Responsabilità Civile vs Dipendenti (RCO) a. Contraente ATTIVITA ASSICURATA Proprietà, manutenzione, e gestione di un impianto di trattamento e smaltimento rifiuti, nonché produzione di Energia Elettrica e Termica incluse attività connesse e complementari e le aree adiacenti ed utilizzate per l attività L attività potrà essere effettuata attraverso l operatività di Dipendenti distaccati (V.D.Lgs n. 276 del art. 30). Nei limiti delle Norme e Condizioni della presente polizza, l assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, assistenziali, sportive, ricreative, nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma dell attività sopra descritta.

3 MASSIMALI ASSICURATI R.C.T. unico per ogni sinistro e anno ,00 R.C.O. per ogni sinistro ,00 ma col limite per ogni persona lesa di ,00 R.C. PRODOTTI unico per ogni sinistro e anno ,00 SOTTOLIMITI PER EVENTO E PER ANNO ASSICURATIVO R.C.T. Danni da interruzione/sospensione di attività di terzi ,00 Danni da Incendio ,00 Danni a cose in consegna e custodia ,00 Danni da Furto ,00 Danni da Inquinamento accidentale ,00 R.C.O. Malattie Professionali ,00 R.C.P. Danni da interruzione/sospensione di attività di terzi ,00 Danni da Inquinamento accidentale ,00 FRANCHIGIE E SCOPERTI Per tutte le sezioni: ,00 solo per danni a cose

4 CONDIZIONI GENERALI OGGETTO DELLA COPERTURA RESPONSABILITA CIVILE TERZI La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi compresi i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo, fatta eccezione soltanto per i casi in cui sia prevista per legge una assicurazione specifica obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che risulti operante in caso di sinistro - per morte, lesioni personali e per danneggiamento o deterioramento di cose, in conseguenza di azioni od omissioni verificatesi in relazione all attività svolta, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi (industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, assistenziali, finanziarie, ecc.) purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. RESPONSABILITA CIVILE DIPENDENTI E/O PRESTATORI DI LAVORO La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni e i danni sofferti da Prestatori di Lavoro. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. RESPONSABILITA CIVILE PRODOTTI E SMERCIO La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, inclusi i dipendenti e/o collaboratori, da difetto dei prodotti dallo stesso fabbricati, fabbricati da terzi, comunque

5 commercializzati, dopo la consegna a terzi a qualsiasi titolo, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento, distruzione e/o deterioramento di cose ed animali. L assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi (industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, assistenziali, finanziarie, ecc.) purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. RISCHI ESCLUSI GARANZIE R.C. TERZI Dall assicurazione Responsabilità Civile Terzi si intendono esclusi i danni: A) ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e la navigazione di natanti, per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l assicurazione (legge n. 990 e successive variazioni e normative analoghe nei Paesi esteri) nonché quelli da impiego di aeromobili. B) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età. C) cagionati da prodotti e merci dopo la consegna a terzi. D) da furto. E) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge. F) da detenzione od impiego di esplosivi, salvo se necessari per lo svolgimento dell attività assicurata e preventivamente dichiarati. G) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società. RISCHI ESCLUSI GARANZIE R.C. TERZI E R.C. DIPENDENTI/PRESTATORI DI LAVORO Dall assicurazione Responsabilità Civile Terzi, Dipendenti/Prestatori di Lavoro, si intendono esclusi i danni: H) direttamente o indirettamente conseguenti all amianto/asbesto, silice, o a fibre di ceramica refrattarie.

6 I) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). J) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, sommosse, di occupazione militare, di invasione. L) derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati RISCHI ESCLUSI GARANZIE R.C. PRODOTTI E SMERCIO Dall assicurazione Responsabilità Civile Prodotti e Smercio, si intendono esclusi i seguenti danni: A) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e gli importi pari al controvalore del prodotto. B) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti cui si riferisce l assicurazione, risultati difettosi o presunti tali. C) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società. D) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge. E) derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e/o aerospaziale. F) i danni patrimoniali puri derivanti da mancata rispondenza del prodotto all uso. G) derivanti dalla fabbricazione, commercializzazione, somministrazione, manipolazione, vendita dei seguenti prodotti e/o sostanze chimiche:. Chlorofluorocarbons (CFs). Chromate copper arsenate (CCA). Dioxins halogenated and furans. Halons. Latex (a base naturale). Metil-terziario butyl-etere (MTBE). Difenili policlorati (PCB). Silicone per protesi mammarie

7 . Tabacco e prodotti a base di tabacco. Formaldeide nelle resine ureiche (Urea Formaldeide foam UFF) H) derivanti da prodotti farmaceutici od omeopatici, utilizzati in campo medico o farmaceutico, da impianti e protesi, nonché dalla fabbricazione, commercializzazione, somministrazione, manipolazione, vendita e/o stoccaggio di sangue, plasma o qualsiasi altro prodotto a base di componenti sanguigni. I) originati, conseguenti e/o derivanti da asbesto/amianto, silice o piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri o vernici). ATTIVITA ASSICURATA La Società, nei termini previsti dalla presente normativa, presta l'assicurazione per la conseguenza della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all'assicurato per le attività indicate nella scheda di polizza. Inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata. Si intende inoltre compresa ogni altra operazione ed attività inerente, collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, con qualsiasi mezzo svolta, nulla escluso o eccettuato, nell ambito degli interessi imprenditoriali dell Azienda assicurata, che non sia in contrasto con quanto indicato nello statuto societario della Contraente / Assicurata.

8 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. SOCIETÀ L impresa assicuratrice. PREMIO La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società. SINISTRO R.C. Terzi / R.C. Dipendenti / Prestatori di lavoro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. R.C. Prodotti - Claims Made : la richiesta di risarcimento presentata all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. SINISTRI IN SERIE Garanzie R.C. Prodotti Tutti i danni oppure tutte le richieste di risarcimento derivanti dalla medesima causa saranno considerati come verificatisi oppure come avanzate alla stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati o le singole richieste vengono

9 avanzate in anni diversi e ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. La totalità degli indennizzi per questi danni sarà attribuita all anno di assicurazione, nel quale il primo sinistro della stessa causa si sia verificato oppure in caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste. RISARCIMENTO Quanto spettante al terzo danneggiato a termini di legge. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. DANNO RISARCIBILE Quanto dovuto al terzo danneggiato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperto/franchigia) e massimali/limiti di risarcimento. DANNO LIQUIDABILE Quanto dovuto al terzo danneggiato in base alle condizioni di polizza, previa applicazione di eventuali detrazioni (scoperto e/o franchigia) e massimali/limiti di risarcimento. SCOPERTO La percentuale di danno risarcibile che resta a carico del Contraente/Assicurato. FRANCHIGIA La parte di danno risarcibile che resta a carico del Contraente/Assicurato. MASSIMALE Il limite entro il quale la Società è obbligata a pagare il terzo danneggiato o a tenere indenne il proprio assicurato. COSE Sia gli oggetti che gli animali.

10 PRESTATORI DI LAVORO Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: (i) (ii) (iii) le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l attività sia diversa da quella descritta in polizza; quelli per i quali l obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall Assicurato; quelli per i quali l Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall Assicurato. Qualora nel presente testo si faccia riferimento a Dipendenti, tale definizione si intende sempre riferita a Prestatori di Lavoro.

11 CLAUSOLE, CONDIZIONI SPECIFICHE E GARANZIE che integrano e/o prevalgono, se per l Assicurato più favorevoli, sulle Condizioni Generali 1) OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE R.C. TERZI / R.C. DIPENDENTI / PRESTATORI DI LAVORO L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto. 2) MALATTIE PROFESSIONALI - Garanzie R.C. Dipendenti/Prestatori di Lavoro A parziale deroga del secondo capoverso dell Oggetto della Copertura R.C. Dipendenti/Prestatori di Lavoro, la copertura è estesa al rischio delle malattie professionali contratte per colpa del Contraente/Assicurato. In ogni caso rimane esclusa qualsiasi richiesta per i danni derivanti da asbestosi e/o silicosi e/o fibre di ceramiche refrattarie. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi anche prima dell effetto della polizza, tuttavia in nessun caso prima della data di retroattività indicata nella scheda di polizza e/o certificato/polizza in applicazione. Esclusioni: La presente estensione non vale: a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie professionali conseguenti:. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell impresa;. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell impresa; c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

12 3) ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il mondo intero. 4) RISCHI ATOMICI E DANNI ALL'AMBIENTE Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (detta limitazione non é operante nei confronti dei prestatori d opera, a qualsiasi titolo, del Contraente/Assicurato nè di danni a persone fisiche) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. A parziale deroga di quanto indicato al capoverso che precede, si intendono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza. L'assicurazione non comprende i danni: derivanti da alterazioni di carattere genetico; dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento; verificatisi in Usa e Canada. Sono comprese, fino a concorrenza di un limite pari al 15% del massimo risarcimento previsto nella scheda di polizza per la presente garanzia, le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne avviso alla Società. La presente estensione di garanzia vale fino a concorrenza del limite di risarcimento indicato nella scheda di polizza. 5) PRECISAZIONI - ESTENSIONI A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato:

13 a) dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di terreni, di fabbricati, laboratori e simili, delle aree e relativi impianti incluse piante e coltivazioni; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso: 1. civile abitazione, foresteria e/o rurale; 2. commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato; e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, sopraelevazioni e demolizioni dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, effettuate in economia o appaltate a terzi. La garanzia è operante anche per la responsabilità civile degli utilizzatori di appartamenti di cui al punto 1., purché dipendenti o collaboratori del Contraente/Assicurato; b) da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie, esclusi i rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione ai sensi delle norme di legge vigenti; c) da partecipazione e/o organizzazione di congressi/manifestazioni/ fiere/mostre/simposi nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; d) da asili e scuole private ad esclusivo uso aziendale, colonie estive e simili anche se date in gestione o cogestione a terzi; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti; e) nella qualità di committente a sensi dell'art del Codice Civile o altra analoga disposizione all estero; f) da proprietà, conduzione e gestione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e simili; g) da servizi ambulatoriali; è compresa la responsabilità civile personale delle persone addette al servizio e dei medici, ma esclusa ogni responsabilità civile professionale di questi ultimi; h) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere; i) per danni cagionati a terzi da persone che, a qualsiasi titolo, prestino la propria opera a favore e per conto del Contraente/Assicurato nello svolgimento dell attività dichiarata in polizza limitatamente alla responsabilità derivante al Contraente/Assicurato; j) dall'esercizio di mense, bar, distributori automatici, inclusa la preparazione/somministrazione di cibi e/o bevande anche alcoliche, spacci aziendali, da chiunque gestiti; k) dalle azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche; dalle azioni di rivalsa esperite da qualsiasi Istituto previdenziale e/o assistenziale; l) per danni materiali (intendendosi per tali i danni a beni mobili di loro proprietà) subiti dai dipendenti in relazione all attività svolta; m) per danni causati a veicoli in genere anche di proprietà dei dipendenti, convogli ferroviari e natanti sotto carico, scarico ed in sosta; rimangono esclusi i danni da furto e da mancato uso; n) da cedimento, franamento e subsidenza di terreno, nonché a condutture e impianti sotterranei; o) dalla proprietà e funzionamento di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico; ferma l esclusione di cui al punto A) dei Rischi Esclusi;

14 p) per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute; la presente estensione è prestata in eccesso alla garanzia Ricorso Terzi prestata nell ambito della polizza Incendio stipulata dal Contraente/Assicurato. In caso di non esistenza o di non operatività della garanzia Ricorso Terzi nell ambito della polizza Incendio, la presente estensione opera dopo l applicazione della franchigia/dello scoperto indicato nella scheda di polizza e comunque sino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza; q) esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l'utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta alle persone; r) per danni causati dalla circolazione di mezzi non soggetti all'obbligo della Legge n. 990 e successive modifiche o integrazioni; s) per danni causati dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti; t) dalla caduta di neve da fabbricati e piante; u) da binari e raccordi ferroviari; v) da non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e contenitori); fermo restando che, in caso di coesistenza di polizza trasporti, la presente estensione avrà effetto solo per la parte eccedente le coperture della medesima; w) per danni a beni mobili di terzi nell'ambito dei lavori; z) da manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti e macchinari in genere, inclusa committenza lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento (anche ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche). 6) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di Lavoro, mentre operano per conto dell Assicurato. Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra loro. Relativamente alla vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale anche per il preposto e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Qualora il preposto non sia dipendente dell Assicurato tale garanzia opera in eccesso alle polizze personali dallo stesso stipulate e comunque sempre limitatamente all attività svolta per conto dell Assicurato. 7) RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA, APPALTO, SUB-APPALTO Premesso che il Contraente/Assicurato può appaltare e/o sub-appaltare ad altre imprese o persone lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, si conviene che: sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone; l Assicurato e relativi Prestatori di Lavoro, dette imprese e loro Prestatori di Lavoro e/o persone sono considerati terzi tra di loro; la Società si riserva il diritto di esercitare rivalsa nei confronti dell'appaltatore/subappaltatore (previa autorizzazione dell Assicurato).

15 8) CRAL AZIENDALI La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per Cral aziendali, "Autogestioni", ecc, gestiti o meno dal Contraente/Assicurato, dai suoi dipendenti e/o dai suoi prestatori d opera, a qualsiasi titolo, e da attività sportive in genere da chiunque gestite. 9) DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA L'assicurazione comprende i danni subiti da cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi i casi di incendio ma escluso il furto. Si dà atto che i veicoli di terzi e/o dipendenti e/o prestatori d opera, a qualsiasi titolo, anche sotto carico e scarico stazionanti entro stabilimenti, depositi, ecc. e/o in spazi riservati a parcheggio anche al di fuori degli stabilimenti, depositi, ecc. del Contraente/Assicurato, non sono considerate cose in consegna e custodia e per esse non si applicano i limiti e le franchigie eventualmente previsti con riferimento alla presente garanzia. La presente garanzia vale fino a concorrenza del limite di risarcimento indicato nella scheda di polizza. 10) DANNI DA FURTO A parziale deroga del punto D) dei Rischi Esclusi, l'assicurazione vale per la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, a condizione che si tratti di ponteggi dotati di sistemi di allarme. La presente garanzia vale fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza. 11) INTEGRATIVA AUTO Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione prestata con la suindicata polizza provvederà a rispondere delle somme che il Contraente/Assicurato fosse tenuto a pagare al solo conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato fosse ritenuto responsabile. CONDIZIONI SPECIFICHE GARANZIE R.C. PRODOTTI E SMERCIO 12) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato durante il periodo di efficacia dell assicurazione, purché relative a prodotti messi in circolazione dopo la data indicata nella scheda di polizza. In caso di "sinistro in serie" la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

16 Il sinistro in serie sarà considerato come unico sinistro anche per l'applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti. La portata della garanzia assicurativa, relativa ad un sinistro in serie, è regolamentata dalle condizioni contrattuali in vigore al momento in cui è stata presentata la prima richiesta di risarcimento. 13) ESTENSIONE TERRITORIALE GARANZIE R.C. PRODOTTI L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, con esclusione di USA e CANADA, e per danni verificatisi in tutto il mondo. 14) RISCHI ATOMICI E DANNI ALL'AMBIENTE Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. A parziale deroga di quanto indicato al capoverso che precede, si intendono tuttavia compresi i danni da inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da difetto, guasto o rottura accidentale dei prodotti nonché da errata o difettosa installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione di apparecchiature e macchinari. Sono comprese, fino a concorrenza di un limite pari al 15% del massimo risarcimento previsto nella scheda di polizza per la presente garanzia, le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne avviso alla Società. La presente estensione di garanzia vale fino a concorrenza del limite di risarcimento indicato nella scheda di polizza. 15) NUOVI PRODOTTI Premesso che l'assicurazione di cui alla presente polizza è operante per qualsiasi tipo di prodotto fabbricato dal Contraente/Assicurato, fabbricato da terzi ma comunque commercializzato dal Contraente/Assicurato, qualora questi ultimi dovessero programmare prodotti di natura diversa non rientranti fra quelli indicati nell'attività assicurata dovranno darne comunicazione alla Società fornendo tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio.

17 La Società entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione farà conoscere al Contraente/Assicurato le condizioni di garanzia ed il premio; in assenza, si intendono confermate le condizioni in corso. 16) LIMITI DI INDENNIZZO Premesso che il massimale assicurato rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori al suddetto massimale per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione. 17) PRECISAZIONI - ESTENSIONI In via esemplificativa e non limitativa si precisa che la garanzia, in relazione all'attività svolta, comprende: i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito; i danni imputabili al Contraente/Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio. CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE R.C. TERZI / PRESTATORI DI LAVORO R.C. PRODOTTI/SMERCIO 18) QUALIFICA DI ASSICURATO É riconosciuta la qualifica di "Assicurato" a tutte le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate della/alla Contraente, se richiamate nella scheda di polizza. Sono considerate terze tra loro il Contraente, l'assicurato, le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate. La qualifica di Assicurato Addizionale si intende estesa ai seguenti soggetti: ai proprietari di enti e/o beni (mobili ed immobili) concessi all Assicurato in locazione, leasing, comodato e/o utilizzo ai fini dell espletamento dell attività assicurata, limitatamente alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del bene; alle Società licenziatarie in relazione alla Responsabilità Civile derivante dalla produzione e/o commercializzazione di prodotti fabbricati su licenza dell Assicurato. Eventuali ulteriori Assicurati Addizionali potranno essere inseriti in garanzia ed indicati nella scheda di polizza e/o nei certificati/polizze in applicazione.

18 19) ACQUISIZIONE DI NUOVE AZIENDE Nel caso in cui il Contraente/Assicurato acquisisca il controllo, in misura non inferiore al 50%, di nuove aziende che svolgono attività uguale o analoga a quella del Contraente/Assicurato - la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di acquisizione, alle menzionate aziende. La Contraente è tuttavia obbligata a comunicare alla Società entro 60 giorni dall entrata in copertura di assicurazione, i seguenti dati: - denominazione - domicilio - attività. Per il calcolo del premio dovrà essere indicato il fatturato annuo di queste Aziende al momento dell acquisizione, unitamente ad eventuali altri elementi necessari per la valutazione. Qualora il premio di polizza sia stabilito su base fissa è facoltà della Società di richiedere il versamento di un premio addizionale. La presente clausola non è valida in caso di acquisizione di aziende nei Paesi extra europei, per le quali l eventuale copertura dovrà essere pattuita preventivamente tra le Parti. 20) ATTIVITÀ DI CONSORZIO E JOINT-VENTURE Premesso che il Contraente/Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a Consorzi, Joint- Venture, Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa, Società Consortili o Consortium Agreements di tipo societario o simili, per la realizzazione di progetti e/o lavori, l assicurazione è operante in automatico, anche per tali Consorzi, Joint-Venture, Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa, Società Consortili o Consortium Agreements di tipo societario o simili, limitatamente alla quota di responsabilità a carico del Contraente/Assicurato. La copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi, l Assicurato comunichi alla Società l attività svolta e l importo del fatturato relativo alla sua quota parte, qualora non rientrante già nel fatturato aziendale, ai fini del calcolo del sovrappremio di polizza. Qualora per detti Enti coesista una polizza di Responsabilità Civile, la presente polizza opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza di detti Enti, la presente polizza opera in primo rischio. Tale estensione non si applica automaticamente a quelle attività che vengono svolte negli USA (per le quali la copertura potrà essere eventualmente pattuita singolarmente e preventivamente con la Società). 21) COMODATO - LEASING - LOCAZIONE L'assicurazione è valida anche per la responsabilità del Contraente/Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili. Inoltre, preso atto che il Contraente/Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità

19 derivategli da accettazione contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi. 22) FONTI RADIOATTIVE L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità derivante al Contraente/Assicurato dall'impiego e/o dalla detenzione di apparecchi a raggi "X" e raggi "GAMMA" o altre emissioni (a titolo di esempio non limitativo: rilevatori di metalli, sterilizzatori, analisi ecc.). 23) RINUNCIA ALLA SURROGA / RIVALSA La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile verso: - persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge; Dipendenti/Prestatori di Lavoro del Contraente/Assicurato; stagisti, borsisti e/o consulenti che operano presso/per conto dell Assicurato; - società controllanti, controllate, consociate, affiliate, associate e/o collegate sia italiane che estere, inclusi Consorzi, ove il Contraente/Assicurato detenga il controllo di maggioranza, e relativi Dipendenti/Prestatori di Lavoro; - specificatamente nei confronti di consociate appartenenti al medesimo gruppo della Contraente, in quanto fabbricanti di prodotti commercializzati dal Contraente/Assicurato; - distributori esclusivi, loro organizzazioni di vendita e assistenza tecnica; - locatori e/o proprietari di beni mobili ed immobili tenuti in locazione e/o leasing dal Contraente/Assicurato, qualora ciò sia contrattualmente previsto e/o richiesto; - Committenti, limitatamente alle garanzie R.C. Terzi; - Enti fieristici, comitati organizzatori di eventi e/o simili organizzazioni; Tale norma non si applica nel caso in cui l'assicurato non abbia alcun interesse nei confronti del terzo responsabile e sia consenziente all azione di rivalsa da parte della Società. 24) ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI A deroga del primo capoverso dell art del Codice Civile, il Contraente/Assicurato deve dare avviso, solo in caso di sinistro, di tutte le assicurazioni stipulate dallo stesso per il medesimo rischio, a ciascun Assicuratore. 25) PREMIO FLAT Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione. 26) DENUNCIA DEI SINISTRI Fermo quanto previsto in tema di operatività della garanzia, l'assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro, preceduta da telegramma, , fax o altro mezzo idoneo se il sinistro è mortale o di notevole gravità, entro quindici giorni lavorativi dal fatto o dal giorno in cui il suo ufficio assicurazioni (o comunque l ufficio preposto) ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la

20 Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. Ai fini della garanzia R.C.O./R.C. Dipendenti/Prestatori di Lavoro, l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni e quelli per i quali ha ricevuto una formale richiesta di risarcimento. In caso di inchiesta giudiziaria, il termine temporale suindicato decorre dal giorno in cui l Assicurato ha ricevuto l avviso per l inchiesta. Del pari l Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché dall Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant altro riguardi la vertenza. 27) LARGA TOLLERANZA Dato il sistema amministrativo accentrato del Contraente/Assicurato, la Società concede ampia tolleranza per la presentazione delle denunce dei danni e delle limitazioni temporali previste dalle condizioni della presente polizza. 28) PRIMARIETÀ DELLA COPERTURA E data facoltà all'assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi. Pertanto, in detta eventualità, l'assicurato si asterrà dal promuovere richieste di risarcimento a termini delle copertura assicurative stipulate da terzi. In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell ultimo capoverso dell'art del codice civile. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE valide per tutte le Sezioni, salvo quanto eventualmente derogato in senso più favorevole per l Assicurato nella presente polizza e/o successive appendici ART. 1) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata del premio sono corrisposti entro 60 giorni dalla data stessa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 0 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). ART. 2) DURATA DELL ASSICURAZIONE

21 Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza E inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza. ART. 3) VARIAZIONI DI RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni mutamento del rischio. I mutamenti del rischio sono regolati dagli artt. 1896, 1897 e 1898 del Codice Civile. ART. 4) MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5) BUONA FEDE L omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionali od involontari dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione. Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. ART. 6) VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL ASSICURATO Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione, salvo il caso di procedura fallimentare. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'assicurato, od aventi causa, entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 60 giorni.

22 ART. 7) ALIENAZIONE DELL AZIENDA O DELLE COSE CUI SI RIFERISCE L ASSICURAZIONE In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione il Contraente/Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione. L'assicurazione, se il premio é pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto. La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe. Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda. ART. 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Anche il Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso. La Società s'impegna a fornire, su richiesta, le opportune informazioni sullo stato dei sinistri. ART. 9) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione, sia in sede penale che civile, della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, l'assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società. La Società non riconosce, peraltro, spese sostenute

23 dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, imposte od ammende nè delle spese di giustizia penale. ART. 10) IMPOSTE E ONERI FISCALI Sono a carico dell'assicurato tutte le imposte, gli oneri fiscali ed i carichi presenti e futuri imposti in conseguenza del contratto. ART. 11) COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente, a scelta della parte attrice, l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero di quello ove ha sede il Broker ove è assegnata la polizza. ART. 12) LEGGE APPLICABILE GIURISDIZIONE La presente polizza sarà interpretata secondo la legge italiana. Questa disposizione si applica agli interessi assicurati situati ovunque nel mondo. Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. ART. 13) FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, posta elettronica ( ), telefax o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione della Società o al Broker; le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società e lo stesso s'impegna a far pervenire detta comunicazione alla Società tempestivamente. ART. 14) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente polizza valgono le norme di legge. ART. 15.1) CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell Assicurato dalla Marsh S.p.A.

24 ART. 15.2) - Informazioni inerenti gli intermediari Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale. La Contraente si avvale di Marsh, sede di Torino in qualità di Broker incaricato per l assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa. La remunerazione del broker è posta a carico dell Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 3,5%. Tale remunerazione è parte dell aliquota riconosciuta dall impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l Amministrazione Aggiudicatrice. Qualora l Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l amministrazione dei contratti ad un agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

25 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. c) L Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. d) Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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