TOSSICODIPENDENZA: RIFERIMENTI NORMATIVI

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1 ACCERTAMENTO DELL ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA E DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SUI LUOGHI DI LAVORO Aspetti normativi campo di applicazione - sanzioni ACCERTAMENTO DELL ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA: RIFERIMENTI NORMATIVI - Art. 125 del D.P.R. 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) - Provvedimento della Conferenza Unificata del 30/10/07 (Intesa, ai sensi dell articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza) - Provvedimento della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18/09/08 (Accordo, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Provvedimento della Conferenza Unificata del 30/10/07, sul documento recante Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l incolumità e la salute di terzi )

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato); 2. soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che svolgano mansioni inerenti: a) attività di trasporto - tutti i conducenti, inclusi quelli di autobus, taxi, treni, navi, ambulanze; - piloti di aerei e controllori di volo; - addetti macchine movimentazione terra e merci; b) attività pericolose chi maneggia gas tossici, esplosivi, fuochi d artificio A CHI NON SI APPLICA 1. lavoratori autonomi? anche se il D.Lgs. n. 81/08, ivi compreso l art. 41, comma 4, sulla sorveglianza sanitaria, si applica nei confronti di tutti i lavoratori (indipendentemente dalla tipologia contrattuale di lavoro), appare di difficile applicazione pratica il provvedimento antidroga del 18/09/08 (es. sospensione dalla mansione, applicazione di provvedimenti disciplinari, diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di programmi terapeutici e riabilitativi, ecc.) 2. soci (imprenditori artigiani) di consorzi N.B. si applica ai lavoratori subordinati dei soci imprenditori (Possibile, tuttavia, prevedere nel regolamento interno dei consorzi l obbligo del socio di osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, nonché i provvedimenti disciplinari in caso di inadempimento come assunzione di un obbligazione di natura contrattuale)

3 ART. 125 DEL D.P.R. 309/90 - Le categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuati con decreto ministeriale, sono sottoposti, a cura delle strutture pubbliche del SSN e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici - In caso di accertamento di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve far cessare il lavoratore dall espletamento della mansione - Il datore di lavoro, che non sottoponga i lavoratori agli accertamenti sanitari o che non sospenda dalla mansione il lavoratore risultato tossicodipendente, è punito con l arresto da due a quattro mesi e con l ammenda da euro a euro CONFERENZA UNIFICATA DEL 30/10/07 (1/2) Tale conferenza unificata elenca le categorie di lavoratori le cui mansioni comportano particolari rischi per la sicurezza, l incolumità e la salute dei terzi e che devono essere sottoposti agli accertamenti sanitari (la Conferenza Unificata ha sostituito il D.M. previsto dal D.P.R. 309/90) La conferenza unificata prende in considerazione non solo i tossicodipendenti, ma anche gli assuntori sporadici/occasionali di sostanze stupefacenti gli accertamenti sanitari sono, quindi, diretti a verificare anche l assenza di assunzione sporadica di stupefacenti

4 CONFERENZA UNIFICATA DEL 30/10/07 (2/2) E affidato al medico competente aziendale il compito di verificare l assenza di assunzione di sostanze stupefacenti, sottoponendo i lavoratori (che rientrano nell elenco) a periodici test di screening, con l obbligo di esprimere il giudizio di idoneità o di temporanea inidoneità alla mansione N.B. molte attività lavorative per le quali non era prevista come obbligatoria la presenza del medico competente (in quanto non c era l obbligo di sorveglianza sanitaria) devono oggi ricorrere alla collaborazione del medico competente per adempiere agli obblighi previsti dall art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 (Sorveglianza sanitaria) Le visite mediche che il medico competente deve effettuare: 1. preventivamente per constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 2. periodicamente (di norma, una volta all anno) per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 3. in occasione del cambio di mansione onde verificare l idoneità alla mansione specifica sono altresì finalizzate alla verifica dell assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti

5 CONFERENZA UNIFICATA DEL 30/10/07: MANSIONI A RISCHIO Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell allegato I. Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. CONFERENZA UNIFICATA DEL 30/10/07: ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI DI SCREENING - Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all espletamento di mansioni comprese nell elenco (allegato I), richiede al medico competente gli accertamenti sanitari, comunicandogli il nominativo del lavoratore; - il medico competente, all atto dell assunzione del lavoratore, verifica l assenza di assunzione di sostanze stupefacenti, sottoponendolo a specifici test di screening; - il lavoratore, risultato positivo al test, viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e inviato dal medico competente al SERT nel cui territorio ha sede l attività produttiva o in cui risiede il lavoratore; - nel caso in cui il SERT evidenzi uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato deve sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento nell attività a rischio

6 CONFERENZA UNIFICATA DEL 30/10/07: ACCERTAMENTI SANITARI DI DIAGNOSI DI TOSSICODIPENDENZA - Il datore di lavoro deve sottoporre i lavoratori, che svolgono mansioni comprese nell elenco, a periodici accertamenti sanitari (di norma, una volta all anno) da parte del medico competente, concordando con quest ultimo l organizzazione e la tempistica; - il datore di lavoro comunica al lavoratore giorno e luogo dell accertamento sanitario; - se il lavoratore non si sottopone all accertamento di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro 10 giorni, un nuovo accertamento; - se il lavoratore non si sottopone all accertamento di assenza di tossicodipendenza, senza giustificato motivo, il datore di lavoro deve farlo cessare dalla mansione, fino a che non sia accertata l assenza di tossicodipendenza CONFERENZA UNIFICATA DEL 30/10/07: SOSPENSIONE DEL LAVORATORE Se il lavoratore non si sottopone agli accertamenti di assenza di tossicodipendenza senza giustificato motivo il datore di lavoro deve sospendere il lavoratore N.B.: Tale sospensione non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse

7 CONFERENZA UNIFICATA DEL 30/10/07: MODALITA DI ACCERTAMENTO DELL ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA - Gli accertamenti sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona - La struttura sanitaria competente comunica l esito dell accertamento al medico, il quale provvede a comunicarlo al datore di lavoro ed al lavoratore - Il lavoratore di cui sia stata accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell esito, la ripetizione dell accertamento presso la struttura sanitaria competente CONFERENZA UNIFICATA DEL 30/10/07: EFFETTI DELL ACCERTAMENTO DELL ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari del medico competente giudizio del medico competente di inidoneità temporanea alla mansione ed accertamento da parte del SERT 1 ipotesi: il SERT accerta l assenza di tossicodipendenza (o il positivo recupero) il medico competente, al fine di accertare l idoneità alla mansione, effettuerà controlli ripetuti per escludere l assunzione di stupefacenti da parte del lavoratore 2 ipotesi: il SERT accerta la tossicodipendenza il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dalla mansione a rischio e può adibirlo a mansioni diverse, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro nell ipotesi di cui all art. 124, comma 1, del D.P.R. 309/90

8 ART. 124, COMMA 1, D.P.R. 309/90 I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni SANZIONI PER IL LAVORATORE I lavoratori hanno l obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente [v. art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08] Se il lavoratore non si sottopone agli accertamenti sanitari 1. sanzione prevista dall art. 59, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 (arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro); 2. rimozione dalla mansione a rischio per la quale vige l obbligo di accertamento sanitario teso ad escludere lo stato di tossicodipendenza N.B.: possibile il licenziamento nel caso in cui il lavoratore rimosso dalla mansione a rischio rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari e/o ad un programma riabilitativo (se accertata la tossicodipendenza) e non possa essere adibito ad altra mansione

9 SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro deve sottoporre i lavoratori (che svolgono mansioni rientranti nell elenco delle attività a rischio) agli accertamenti sanitari ed ha l obbligo di rimuovere dalla mansione il lavoratore risultato positivo a tali accertamenti o che si rifiuti di sottoporsi agli stessi Il datore di lavoro, che non osservi i suddetti obblighi, è punito con l arresto da 2 a 4 mesi o con l ammenda da euro a euro (v. art. 125, comma 4, del D.P.R. 309/90) CONFERENZA PERMANENTE DEL 18/09/08 Con tale provvedimento (pubblicato nella G.U. n. 236 del 08/10/08) vengono individuate le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti nei lavoratori che svolgono mansioni rientranti nell elenco delle attività a rischio individuate dal provvedimento del 30/10/07. N.B.: si chiarisce che per accertamento prima dell assunzione in servizio s intende la visita medica preventiva post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore prima di adibirlo alla mansione a rischio e non è da intendere come accertamento pre-assuntivo

10 CONFERENZA PERMANENTE DEL 18/09/08: I LIVELLI DI ACCERTAMENTO Due livelli di accertamento: - 1 livello di accertamento da parte del medico competente - 2 livello di approfondimento diagnostico-accertativo da parte del SERT, in caso di esito positivo dell accertamento di 1 livello CONFERENZA PERMANENTE DEL 18/09/08: ELENCO DEI LAVORATORI Il datore di lavoro deve trasmettere per iscritto al medico competente l elenco nominativo dei lavoratori adibiti a mansioni a rischio, di cui all allegato I del provvedimento del 30/10/07. L elenco deve essere periodicamente e tempestivamente aggiornato in caso di nuovi assunti/soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio. La comunicazione dell elenco dei lavoratori deve essere fatta con frequenza minima annuale. Il medico competente comunica al datore di lavoro il calendario degli accertamenti entro 30 giorni dal ricevimento dell elenco dei lavoratori. Il datore di lavoro comunica al lavoratore data e luogo dell accertamento il giorno prima.

11 CONFERENZA PERMANENTE DEL 18/09/08: ACCERTAMENTO DI 1 LIVELLO (1/2) 1. Accertamento pre-affidamento della mansione si tratta di accertamento preventivo dell idoneità alla mansione prima dell affidamento/svolgimento della mansione a rischio (non è accertamento pre-assuntivo) 2. Accertamento periodico di norma con frequenza annuale. Garantire la non prevedibilità da parte del lavoratore della data di accertamento ed escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del datore di lavoro (adottare un processo casuale di individuazione dei lavoratori) 3. Accertamento per ragionevole dubbio in presenza di indizi o prove sufficienti di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore CONFERENZA PERMANENTE DEL 18/09/08: ACCERTAMENTO DI 1 LIVELLO (2/2) 4. Accertamento dopo un incidente il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto dal medico competente ad accertamenti di idoneità alla mansione dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro 5. Monitoraggio cautelativo il lavoratore, dopo che sia stata disposta la sospensione del lavoratore dalla mansione a rischio per esito positivo dell accertamento, deve essere controllato ad intervelli regolari (periodicità almeno mensile; date non programmabili dal lavoratore; durata minima di 6 mesi) 6. Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione il lavoratore deve essere sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione prima di riprendere la mansione a rischio. Il medico competente può effettuare ulteriori accertamenti nei 6 mesi dal rientro al lavoro nella mansione a rischio

12 CONFERENZA PERMANENTE DEL 18/09/08: RIFIUTO O MANCATA PRESENTAZIONE - Se il lavoratore si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti di 1 livello il medico competente dichiara che non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari - Se il lavoratore non si presenta agli accertamenti per giustificati e validi motivi debitamente documentati il lavoratore deve essere riconvocato entro 10 giorni dalla cessazione dei motivi di impedimento - Se il lavoratore non si presenta agli accertamenti senza giustificati e validi motivi debitamente documentati il lavoratore è sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni e dovrà essere sottoposto ad almeno 3 controlli a sorpresa nei successivi 30 giorni CONFERENZA PERMANENTE DEL 18/09/08: ESITO DELL ACCERTAMENTO DI 1 LIVELLO - Esito negativo degli accertamenti di 1 livello giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione da parte del medico competente con comunicazione scritta al datore di lavoro ed al lavoratore - Esito positivo degli accertamenti di 1 livello giudizio di temporanea inidoneità alla mansione da parte del medico competente con comunicazione scritta al datore di lavoro ed al lavoratore; sospensione temporanea del lavoratore dalla mansione a rischio; comunicazione al lavoratore della possibilità di chiedere un ulteriore accertamento entro 10 giorni dalla comunicazione dell esito positivo di cui sopra; accertamento di 2 livello da parte del Sert

13 CONFERENZA PERMANENTE DEL 18/09/08: ACCERTAMENTI DI 2 LIVELLO (1/2) Il lavoratore risultato positivo all accertamento di 1 livello viene inviato dal medico competente alla struttura sanitaria (Sert) per l accertamento di 2 livello. Il Sert accerta la presenza o l assenza di tossicodipendenza. In caso di esito positivo dell accertamento di 2 livello comunicazione scritta al medico competente, il quale certificherà l inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che dovrà far cessare il lavoratore dalla mansione a rischio CONFERENZA PERMANENTE DEL 18/09/08: ACCERTAMENTI DI 2 LIVELLO (2/2) Il lavoratore in cui è stato diagnosticato e certificato uno stato di tossicodipendenza può (deve?) essere sottoposto a monitoraggio cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi a decorrere dal termine del periodo di riabilitazione, riportando risultati completamente e costantemente negativi. N.B.: il lavoratore, di cui sia stata accertata la tossicodipendenza, che intende accedere a programmi terapeutici e riabilitativi, se assunto a tempo indeterminato, ha dritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 3 anni (art. 124, comma 1, del D.P.R. 309/90)

14 CONFERENZA PERMANENTE DEL 18/09/08: ASSUNTORI OCCASIONALI Monitoraggio cautelativo per il lavoratore risultato positivo all accertamento di 1 livello, ma negativo a quello di 2 livello Prima di essere riammesso a svolgere la mansione a rischio, precedentemente sospesa, può (deve?) essere sottoposto a monitoraggio cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi riportando risultati completamente e costantemente negativi DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SUI LUOGHI DI LAVORO Riferimenti normativi: - Art. 15 della Legge 125/01 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) - Provvedimento della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16/03/06 (Intesa in materia di individuazione delle attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell articolo 15 della legge 30 marzo 2001 n Intesa ai sensi dell articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131) N.B.: manca un provvedimento che definisca le procedure per gli accertamenti (analogo a quello del 18/09/08 per le sostanze stupefacenti)

15 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato); 2. soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che svolgano mansioni inerenti le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi elencate nel provvedimento della Conferenza Permanente del 16/03/06 Per quanto riguarda i soggetti esclusi, valgono le stesse considerazioni fatte per il provvedimento antidroga ART. 15 DELLA LEGGE 125/01 (1/2) Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute di terzi, individuate con decreto ministeriale, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di alcol I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle Ausl N.B.: In caso di esito positivo dei controlli, cosa deve fare il datore di lavoro? Sospensione del lavoratore? Vuoto normativo

16 ART. 15 DELLA LEGGE 125/01 (2/2) Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione si applica l art. 124 del D.P.R. 309/90 se assunti a tempo indeterminato, hanno dritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 3 anni. Chiunque contravvenga al divieto di assunzione (lavoratore) e di somministrazione (datore di lavoro) di bevande alcoliche sui luoghi di lavoro è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 526,45 a euro 2.582,28 Il datore di lavoro non è responsabile nel caso in cui il lavoratore assuma alcol lontano dai luoghi di lavoro (es. pausa pranzo), qualora dimostri di avere adempiuto all obbligo di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi legati all assunzione di alcol CONFERENZA PERMANENTE DEL 16/03/06 (1/2) Tale provvedimento elenca le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi e rispetto alle quali vige il divieto di assunzione e di somministrazione di alcol (tale Conferenza Permanente ha sostituito il D.M. previsto dall art. 15 della legge 125/01)

17 CONFERENZA PERMANENTE DEL 16/03/06 (2/2) 1. Lavori pericolosi (impiego gas tossici ed esplosivi, fabbricazione/uso fuochi d artificio, direzione tecnica/conduzione di impianti nucleari); 2. Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private (medico, infermiere, operatore socio-sanitario); 3. Vigilatrice d infanzia, addetto ai nidi materni; 4. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 5. Mansioni inerenti attività di trasporto; 6. Lavoratori addetti ai comparti dell edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i 2 metri di altezza N.B.: questo elenco di attività/mansioni è più ampio di quello previsto dal provvedimento antidroga del 30/10/07 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (1/2) Il datore di lavoro, in quanto soggetto obbligato ad adottare le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, è responsabile della corretta applicazione della normativa negli ambienti di lavoro e, quindi, deve: - informare i lavoratori sui danni derivanti dal consumo di alcol; - informare i lavoratori sul divieto di assunzione di alcol per le categorie dell elenco; N.B.: il datore di lavoro deve avere cura di lasciare documentazione scritta delle informazioni fornite

18 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (2/2) - controllare che i lavoratori dell elenco non assumano alcol (per tali categorie di lavoratori, infatti, il divieto di assunzione di alcol è assoluto); - vietare, all interno dell azienda- nei cantieri- nelle mense aziendali, la somministrazione di alcol limitatamente alle categorie di lavoratori dell elenco, introducendo un sistema di controllo, oppure prevedere un divieto assoluto di somministrazione di alcol per tutti i lavoratori (in caso di mense aziendali gestite da terzi, possibile prevedere nel contratto l obbligo del gestore di non somministrare alcol). RIFIUTO DEL CONTROLLO SANITARIO DA PARTE DEL LAVORATORE Ai sensi dell art. 20, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 81/08, il lavoratore deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal T.U. sicurezza o comunque disposti dal medico competente In caso di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolimetrici, il lavoratore è punito con l arresto fino a 1 mese o con l ammenda da 200 a 600 euro (art. 59, lett. a, del D.Lgs. 81/08), fatta, comunque, salva l applicazione di provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro

19 PRIVACY Parere del Garante della privacy del 15 dicembre 2005 su Luoghi di lavoro: accertamenti della tossicodipendenza per particolari addetti La legge può imporli (gli accertamenti sanitari ad un soggetto) in ragione di rilevanti necessità di terzi o della collettività, ma sul presupposto del rispetto delle persone che vi vengono sottoposte e, pertanto, di un efficace protezione, in particolare, della loro dignità e riservatezza, anche per prevenire ingiustificate discriminazioni o emarginazioni nella vita lavorativa e di relazione N.B.: principi generali valevoli anche per il provvedimento anti alcol

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