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1 CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE DENOMINATA "COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO " Premesso che: - ai sensi dell'art.13 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, le Province partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile; - ai sensi dell'art. 71 della Legge Regionale del Piemonte 26 aprile 2000, n. 44, in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I^ della Legge n. 59 del 15 marzo 1997", alle Province sono trasferite le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato e l'attuazione di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione; - con Determinazione dirigenziale n del , assunta in osservanza della D.G.P. n del , l Organizzazione di Volontariato denominata Coordinamento provinciale di Volontariato delle Associazioni e dei gruppi comunali ed intercomunali di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Torino è stata iscritta nella Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato - Settore Protezione Civile - divenendo, pertanto, struttura operativa di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225; Visti: - il D.P.R. n. 194/2001, concernente la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile; - - l'art. 7 della L. n. 266/1991, che consente agli EE.-LL. di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi negli appositi registri; - - l'art. 9 della L. R. n. 38/1994 disciplinante le modalità ed i contenuti obbligatori delle predette convenzioni; - - lo Statuto del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Torino; - - Considerato che con Deliberazione della Giunta Provinciale n del 31/12/2013 è stato approvato lo schema della presente convenzione; 1

2 TUTTO CIÒ PREMESSO TRA L'Amministrazione Provinciale di Torino, di seguito denominata Provincia, con sede in via Maria Vittoria, TORINO C.F rappresentata dal Presidente E l'organizzazione di volontariato denominata "Coordinamento provinciale di Volontariato delle Associazioni e dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di volontariato di protezione civile della Provincia di Torino", di seguito denominato Coordinamento provinciale di Volontariato, con sede in Via Alberto Sordi, Grugliasco (TO), C.F , rappresentata dal Presidente in carica Sig. Umberto CIANCETTA ARTICOLO 1 - Oggetto SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia e il Coordinamento provinciale di Volontariato nello svolgimento delle attività di protezione civile, come definiti dalla vigente normativa. ARTICOLO 2 - Ruoli e funzioni 1. La Provincia : a) sostiene e valorizza le risorse umane e professionali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti nel territorio provinciale; b) promuove metodologie di coordinamento del volontariato volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema provinciale di protezione civile; c) integra le risorse territoriali del volontariato di protezione civile con altre componenti del sistema di protezione civile presenti sul territorio per migliorare l efficacia di intervento; d) promuove, in accordo con la Regione, periodici corsi di formazione e di addestramento del volontariato, anche attraverso l'organizzazione di periodiche esercitazioni. 2. Il Coordinamento provinciale di Volontariato: a) attiva le azioni di coordinamento delle Organizzazioni di volontariato aderenti, in conformità alle metodologie condivise dalle parti; 2

3 b) collabora con il Servizio Protezione Civile nella pianificazione degli interventi di protezione civile dei volontari sul territorio provinciale; c) attiva le azioni organizzate dei volontari nelle fasi di vigilanza, preallarme ed allarme, sulla base delle indicazioni fornite dalla struttura di cui alla lettera precedente; d) cura la formazione e l'addestramento dei Volontari, anche attraverso periodiche esercitazioni; e) promuove le azioni volte a dirimere eventuali controversie che abbiano ad insorgere fra le Organizzazioni di volontariato aderenti, anche in riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale del Volontariato di protezione civile approvato con D.P.G.R. n. 5/R del 23/07/2012. ARTICOLO 3 - Impegni del Coordinamento provinciale di Volontariato 1. Il Coordinamento provinciale di Volontariato, conformemente agli indirizzi della Provincia ed agli obiettivi di riferimento, assicura la collaborazione alle iniziative ed alle attività disposte da questa, e specificatamente: a) organizza e coordina le azioni di formazione e/o di aggiornamento rivolte al proprio volontariato provinciale, con l'eventuale collaborazione della struttura provinciale competente; b) coordina le Organizzazioni di volontariato aderenti nelle attività di esercitazione organizzate dalla Provincia, d'intesa con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile, con la Regione, e la Prefettura, integrandosi con tutte le componenti interessate, e fornendo il supporto dei volontari organizzati; c) comunica al Servizio Protezione Civile la partecipazione a manifestazioni e esercitazioni programmate dallo stesso Coordinamento provinciale di Volontariato; d) organizza e disciplina i dettagli tecnici per la reperibilità, garantendo con opportuna periodicità la composizione delle squadre di primo intervento e fornisce a livello COM (Centro Operativo Misto) un numero telefonico di reperibilità; e) acquisisce, tramite le Organizzazioni di volontariato aderenti su base COM (Centro Operativo Misto), in modo organizzato ed in conformità alle indicazioni impartite dal Servizio Protezione Civile, le informazioni afferenti la logistica e le risorse occorrenti alla revisione periodica dell'inventario dei mezzi, delle persone e delle specializzazioni, in occasione della revisione annuale (ex art. 5 del D.P.R. n. 194/2001), finalizzate all'aggiornamento del Piano Provinciale di Protezione Civile, contribuendo così all'adeguamento del data-base Provinciale di protezione civile; f) si attiva per organizzare, a rotazione fra i volontari dei differenti C.O.M., periodici turni di manutenzione e messa in funzione dei mezzi e delle attrezzature, con particolare riferimento alle risorse della Colonna Mobile Provinciale, allo scopo di avere una conoscenza diffusa, sul territorio, 3

4 g) di quanto è in dotazione al Coordinamento, al fine di ampliare le competenze, l operatività dei volontari e migliorare l efficacia degli interventi in emergenza. Egualmente si attiva per migliorare e diffondere le competenze dei volontari sui mezzi a disposizione, della Colonna Mobile Provinciale, dalle singole Associazioni aderenti. h) contribuisce con i propri mezzi e risorse umane alla formazione della COLONNA MOBILE PROVINCIALE secondo regole condivise e si impegna a redigere con la Provincia un Regolamento condiviso sul suo utilizzo; i) collabora con il Servizio di Protezione Civile e con il personale tecnico delle Amministrazioni Locali presenti sul territorio, ai servizi di presidi territoriali per la gestione delle piene e dei deflussi Presidi Idraulici, nell attività di censimento, monitoraggio e controllo idraulico preventivo di protezione civile; j) comunica al Servizio di protezione civile un numero di fax dedicato, una e almeno 2 numeri di cellulari H24 per la trasmissione dei bollettini di allerta meteo idrogeologico ; k) assicura, nelle varie fasi di emergenza, i sotto segnati interventi di protezione civile: a. fase di vigilanza - livello 1 situazione ordinaria (avviso meteo) - l'allertamento delle Organizzazioni aderenti, presenti sul territorio, allo scopo di prepararsi all'eventuale monitoraggio, al presidio del territorio ed all'intervento operativo. In tale fase, il Presidente comunica tempestivamente al Servizio Protezione Civile la disponibilità operativa riscontrata; b. fase di preallarme - livello 2 criticità moderata - la presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, presso la sala operativa della Provincia di Torino, per l'avvio delle eventuali operazioni di Coordinamento provinciale di Volontariato inerente il presidio, il monitoraggio e l'intervento sul territorio delle Organizzazioni aderenti, determinate dall'emergenza in atto; c. fase di allarme - livello 3 criticità elevata - l'operatività progressiva delle Organizzazioni aderenti, assicurando il coordinamento delle risorse umane, dei mezzi e dei materiali disponibili, non oltre sei ore dall attivazione, e contestualmente a garanzia da parte dell Amministrazione Provinciale della copertura economica prevista dal D.P.R. 194/2001 artt. 9 e 10, alle operazioni di soccorso ed assistenza, sulla base delle direttive concordate con il Servizio Protezione Civile; d. fase di ripristino - la disponibilità, con le modalità di cui sopra, di volontari che collaborino alla raccolta delle informazioni inerenti a danni e delle istanze di rimborso spettanti ai volontari impiegati e/o ai loro datori di lavoro, per l'inoltro alla struttura provinciale competente. 2. Il Coordinamento provinciale di Volontariato si attiva per sollecitare i Presidenti/Responsabili delle Associazioni o Gruppi Comunali sull obbligo di assicurazione. Inoltre in funzione delle risorse disponibili, può intervenire economicamente, contribuendo ad assicurare un adeguato numero di volontari operativi presso gli Enti istituzionali centrali e un adeguato numero di volontari operanti sul territorio. 4

5 3. Tutte le attività di protezione civile svolte in emergenza dal Coordinamento provinciale di Volontariato e dalle sue Organizzazioni e/o Gruppi Comunali sono comunicate al Servizio Protezione Civile ai fini della loro conformità agli indirizzi della Provincia e all ottimizzazione delle risorse umane disponibili sul territorio. ARTICOLO 4 Attivazione degli interventi 1. L attivazione degli interventi è disposta dalla Provincia, anche su richiesta degli Enti Locali interessati, e ne è fatta tempestiva richiesta tramite lettera o fax, anche anticipata per le vie brevi al Coordinamento provinciale di Volontariato. 2. Il Coordinamento provinciale di Volontariato comunica tempestivamente tramite lettera o fax, anche anticipata per le vie brevi, il numero del personale e dei mezzi richiesti, occorrenti all intervento. 3. Il contributo del Coordinamento provinciale di Volontariato alla Colonna Mobile Provinciale avviene, qualora necessario, su dichiarazione da parte della Provincia dell avvenuto riconoscimento dei benefici di legge, secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di protezione civile. 4. Il Coordinamento provinciale di Volontariato, per la prestazione delle attività convenzionate, garantisce la presenza del personale disponibile per il primo impiego e successivamente, entro sei ore, dalla dichiarazione della concessione dei benefici di legge, qualora necessario, la costituzione delle squadre di intervento ed ogni rinforzo necessario per il superamento dell emergenza, anche a livello C.O.M.. 5. Si valuta in situazione di allertamento, un fabbisogno medio di 15 squadre contemporaneamente operative complessive fra la sede provinciale e le sedi C.O.M., da valutare ed eventualmente adeguare nel tempo di comune accordo. 6. Si conviene che le risorse e i mezzi in capo al Coordinamento provinciale di Volontariato, siano a disposizione per attività di protezione civile della Provincia, d accordo con il sistema Regionale di protezione civile. ARTICOLO 5 - Rendiconto attività del Coordinamento provinciale di Volontariato Con cadenza annuale, il Consiglio Direttivo del Coordinamento provinciale di Volontariato fornisce al Servizio Protezione Civile, dettagliata relazione sulle attività svolte e, segnatamente, su quelle di cui al precedente art. 3. Inoltre: a) entro il 31 gennaio di ogni anno presenta una relazione conclusiva delle attività svolte, nell esercizio precedente sul territorio in favore della Provincia, corredata dell'elenco aggiornato delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi in dotazione disponibili; 5

6 b) entro il 30 giugno, presenta il rendiconto finanziario corredato del verbale di approvazione dell'assemblea dei Soci, delle scritture contabili, delle pezze giustificative delle spese sostenute e delle entrate accertate, della relazione del collegio dei revisori dei conti, nonché della relazione illustrativa delle attività svolte nell anno precedente; c) entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo, corredato del verbale di approvazione dell'assemblea dei Soci e una relazione afferente le attività che si intendono svolgere e le proposte di esercitazioni a livello Provinciale, per la comunicazione al Dipartimento di Protezione Civile; d) a seguito di ogni intervento di attività di protezione civile, di emergenza il Coordinamento provinciale di Volontariato, invia al Servizio Protezione Civile, entro 48 ore, una relazione afferente l impiego di personale e mezzi utilizzati, con rendicontazione delle spese effettuate. ARTICOLO 6 - Impegni della Provincia 1. La Provincia si impegna: a) a fornire al Coordinamento provinciale di Volontariato, locali presso la propria sede di Grugliasco Via Alberto Sordi 13, completi di arredi e di attrezzature adeguate all'espletamento delle principali attività assembleari e amministrative connesse, facendosi carico dei relativi costi di gestione; b) a mettere a disposizione spazi e locali per il ricovero e custodia dei mezzi ed attrezzature, destinati alla Colonna Mobile, affidati al Coordinamento; c) a fornire, secondo le modalità previste dalla legge, le attrezzature ed i materiali occorrenti alle azioni di protezione civile, ovvero a trasferire al Coordinamento provinciale di Volontariato le risorse necessarie ad acquisirli, sulla base di concordate esigenze, nei limiti delle disponibilità di bilancio; d) a divulgare-informare attraverso il proprio sito web le iniziative, esercitazioni e manifestazioni organizzate dalle associazioni appartenenti al Coordinamento provinciale di Volontariato; e) a trasmettere alla presidenza del Coordinamento provinciale di Volontariato i bollettini di allerta meteoidrologica, come sancito dalla D.G.R. 30 luglio 2007, n ; f) a collaborare con il Coordinamento provinciale di Volontariato, per informare e preparare il personale che opera nell ambito della protezione civile, in un ottica di collaborazione e di reciproco interesse, che consenta l acquisizione ed il potenziamento delle competenze teoriche e pratiche. 6

7 2. In particolare, per l'espletamento delle attività di protezione civile, la Provincia, ai sensi della presente convenzione, fornisce al Coordinamento provinciale di Volontariato: - il rimborso delle spese generali di funzionamento (segreteria, postali, carburanti, riscaldamento, fitto locali, acquisizione di beni di consumo, etc.) nei limiti di cui all art. 7; - il rimborso delle somme per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari, nei limiti di cui all art. 7; - il rimborso di somme per sostenere specifiche e documentate attività e/o progetti di protezione civile, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e PEG di competenza; - il rimborso delle spese, sostenute dalle Organizzazioni di volontariato iscritte al Coordinamento provinciale, in occasione di esercitazioni e/o di interventi per la gestione ed il superamento delle emergenze, previa attivazione da parte dell Amministrazione Provinciale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e PEG di competenza; - eventuali contributi straordinari per i danni subiti dai volontari, per la manutenzione straordinaria dei mezzi, nell'espletamento delle attività di protezione civile, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e PEG di competenza. 3. Le spese sostenute dovranno essere debitamente documentate. ARTICOLO 7 Contributo annuale 1. La Provincia di Torino, allo scopo di consentire le attività del Coordinamento provinciale di Volontariato, assegna annualmente una somma pari a: ,00 per spese di funzionamento ,00 per spese di acquisto di mezzi ed attrezzature. 2. Tali somme potranno essere confermate od eventualmente modificate nelle successive annualità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e PEG di competenza. Le somme relative al funzionamento e allo svolgimento delle attività stanziate in bilancio saranno annualmente erogate con le seguenti modalità: a) la somma annuale di ,00 di cui al punto 1.1, sarà erogata nel seguente modo: - il 90% a seguito di presentazione del bilancio di previsione di cui all art. 5 punto c), per permettere al Coordinamento provinciale di Volontariato, di svolgere le attività di protezione civile, - il restante 10% a seguito della presentazione del rendiconto. Le pezze giustificative documentanti le spese effettivamente sostenute dovranno essere corredate da una certificazione rilasciata del presidente del Coordinamento provinciale di Volontariato, in merito all attinenza delle spese stesse rispetto alla finalità dell Associazione; b) la somma annuale di 6.900,00 di cui al punto 1.2, sarà erogata anche parzialmente nel corso dell anno, a fronte della presentazione delle singole fatture comprovanti gli acquisti. 7

8 ARTICOLO 8 - Incompatibilità 1. Il Coordinamento provinciale di Volontariato potrà svolgere attività di natura diversa rispetto a quelle disciplinate dalla presente convenzione, purché ne sia data opportuna e preventiva informazione alla struttura provinciale competente per le necessarie valutazioni. 2. Ove siano riscontrate attività incompatibili (attività commerciale non marginale, fornitura di servizi su base non volontaria, etc.), ne sarà data tempestiva comunicazione scritta al Presidente del Coordinamento provinciale di Volontariato con l eventuale applicazione dell art. 10 punto 3, della presente convenzione. ARTICOLO 9 - Informazione e vigilanza 1. Il Coordinamento provinciale di Volontariato si impegna, mediante apposite assemblee su base COM, a portare a conoscenza di tutte le Organizzazioni di volontariato aderenti il contenuto della presente convenzione. 2. Il Coordinamento provinciale di Volontariato si impegna altresì a vigilare sul pieno rispetto, nell'esercizio delle attività di volontariato di protezione civile, da parte delle Organizzazioni predette, delle norme contenute nella presente convenzione segnalando eventuali inadempienze alla Struttura provinciale competente ai fini dell'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi, fatta salva la possibilità di adottare propri provvedimenti, sulla base delle norme statutarie. ARTICOLO 10 - Durata e recesso 1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/ Al termine del predetto periodo, la convenzione potrà essere prorogata su espressa volontà delle parti. 3. In ogni caso la Provincia può sempre recedere dalla presente convenzione, previa diffida da notificarsi per iscritto, nei seguenti casi: a) per violazioni alle normative statali e regionali sul volontariato, nonché per violazioni ai regolamenti provinciali in materia; b) per mutamento dell'assetto giuridico del volontariato in forza di nuove norme nazionali e/o regionali, rispetto alle quali la presente convenzione risulti incompatibile; c) per incongruità delle norme statutarie del Coordinamento provinciale di Volontariato, derivanti da variazioni apportate successivamente alla stipula della presente convenzione; d) per l'espletamento di attività diverse da quelle indicate dalla vigente normativa e/o per trovarsi in situazioni di incompatibilità con gli indirizzi provinciali disciplinanti il volontariato di protezione civile; 8

9 e) per il verificarsi delle incompatibilità di cui all art. 8; f) per gravi e comprovati inadempimenti alla finalità e oggetto della presente convenzione. 4. Al di fuori dei casi di cui alle lettere precedenti, le parti possono in ogni caso risolvere, senza oneri, la presente convenzione con un preavviso di sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 5. In tutti i casi di recesso, i beni mobili e immobili, le attrezzature, i macchinari e quant'altro di proprietà della Provincia rientrano nella propria immediata disponibilità. ARTICOLO 11 - Definizione controversie 1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque connessa alla stessa, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, che non possa essere risolta con composizione bonaria, sarà sottoposta ad arbitrato irrituale ai sensi del comma successivo. 2. Il Collegio Arbitrale composto di tre arbitri è competente per le eventuali controversie tra la Provincia di Torino e il Coordinamento provinciale di Volontariato; gli arbitri sono individuati ai sensi dell art. 810 Codice di Procedura Civile: a) per la Provincia di Torino il Presidente; b) per il Coordinamento provinciale di Volontariato il Presidente; Il terzo arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti. Detto collegio giudica secondo equità. ARTICOLO 12 - Spese di registrazione Norme transitorie e finali 1. Alla presente convenzione, redatta in duplice copia originale, si applicano le agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. n. 460/1997, ed è esente dall imposta di bollo e dall imposta di registro ai sensi dell art. 8, comma 1, della legge n. 266/ Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice Civile. Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. Torino, PROVINCIA DI TORINO Il Presidente COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO Il Presidente 9

10 Si approva specificatamente, ai sensi dell art. 1341, comma 2, del Codice Civile, l art. 10 della presente convenzione. Torino, Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. PROVINCIA DI TORINO Il Presidente COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO Il Presidente 10

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