ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l. Relatore: Gabriele Lualdi

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1 ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l. LA SICUREZZA DI PRODOTTI CHE RICADONO IN NORMATIVE AD HOC Relatore: Gabriele Lualdi Camera Commercio di Treviso 13 dicembre 2010

2 ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l. In particolare: - Prodotti elettrici ed elettronici (BT e EMC) - Dispostivi di protezione individuale - Giocattoli - Prodotti tessili

3 ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l. LA DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2006/95/CE

4 SOMMARIO 1. Direttiva 2006/95/CE 2. Scopo della direttiva 3. Campo di applicazione 4. Conformità dei prodotti 5. Norme armonizzate 6. Valutazione della conformità dei prodotti 7. La documentazione 8. Marcatura CE Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 4

5 Direttiva 2006/95/CE La direttiva 2006/95 95/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato destinato ad essere utilizzato in taluni limiti di tensione. La direttiva 2006/95/CE abroga le direttive: 73/23/CEE es.m.i. 93/68/CEE es.m.i. Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 5

6 Scopo della Direttiva La direttiva ha lo scopo di stabilire dei criteri comuni affinché il materiale elettrico venga immesso sul mercato solo se costruito conformemente alla regola dell arte in materia di sicurezza. Inoltre il materiale elettrico non deve, se utilizzato conformemente alla sua destinazione, compromettere la sicurezza di persone animali o cose. Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 6

7 Campo di applicazione La direttiva si applica al Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e1000 Vin corrente alternata e fra 75 e 1500 Vin corrente continua. La direttiva non si applica a materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in ambienti con rischio di esplosione; materiali elettrici per radiologia e uso clinico; parti elettriche di ascensori e montacarichi; Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 7

8 Campo di applicazione La direttiva non si applica a contatori elettrici; prese di corrente (basi espine) auso domestico; dispositivi d alimentazione di recinti elettrici; disturbi radioelettrici; materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri. Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 8

9 Conformità dei prodotti Requisiti in materia di sicurezza dei prodotti Per la conformità alla presente direttiva, i prodotti devono ottemperare ai seguenti requisiti: le informazioni per un utilizzo corretto e sicuro del materiale elettrico devono essere apposte sul materiale stesso, oqualora ciò non fosse possibile, su una scheda accompagnante il prodotto; Il marchio di fabbrica ed il marchio commerciale apposti distintamente sul prodotto, o qualora non possibile, sull imballaggio; Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 9

10 Conformità dei prodotti il materiale elettrico e le sue parti devono essere costruiti in modo tale da poter essere collegati in maniera sicura; gli utilizzatori del materiale elettrico devono essere protetti dal pericolo di ferite o da altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti; non possono prodursi sovra temperature, archi elettrici o radiazioni tali da provocare pericolo; gli utilizzatori devono essere protetti da pericoli non elettrici che possono derivare dal materiale elettrico; l isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste; Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 10

11 Conformità dei prodotti il materiale elettrico deve possedere caratteristiche meccaniche tali da non causare pericolo alle persone, animali domestici eagli oggetti; il materiale elettrico deve essere resistente a fenomeni di natura non meccanica, nelle condizioni d uso normale, in modo tale da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici ed agli oggetti; eventuali sovraccarichi previsti non devono essere fonte di pericolo per persone, animali o cose. Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 11

12 Norme armonizzate Viene considerato rispondente alla regola dell arte il materiale elettrico che soddisfa le disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate. Le principali norme armonizzate, suddivise per tipologia di prodotto, sono: Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 12

13 Norme armonizzate Prodotti elettrici per uso domestico e similare EN (requisiti), in aggiunta elle eventuali parti 2 applicabili al prodotto in esame Esempi di apparecchiature sottoposte atali norme: elettrodomestici (ferri da stiro, lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, umidificatori, tosaerba, ecc.); apparati per la cura della pelle e dei capelli (asciugacapelli, rasoi elettrici, scaldapiedi, coperte scaldanti, termofori, ecc.); Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 13

14 Norme armonizzate EN Prodotti per la tecnologia delle informazioni Esempi di apparecchiature sottoposte atali norme: personal computer, fax, stampanti, segreterie telefoniche, lettori di badge, ecc. Dispositivi medici EN (requisiti), in aggiunta elle eventuali parti 2 applicabili al prodotto in esame Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 14

15 Norme armonizzate Dispositivi di misura EN 61010; Esempi di apparecchiature sottoposte a tali norme: misuratori di temperatura, rilevatori di gas, misuratori di tensione, corrente ecc. EN Apparecchi per l illuminazione Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 15

16 Norme armonizzate Quadri elettrici EN 60439; Apparecchi di regolazione e controllo EN Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 16

17 ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l. LA DIRETTIVA EMC 2004/108/CE

18 SOMMARIO 1. Direttiva 2004/108/CE 2. Aspetti innovativi 3. Scopo della direttiva 4. Campo di applicazione 5. Definizioni 6. Conformità dei prodotti 7. Norme armonizzate 8. Valutazione della conformità dei prodotti 9. La documentazione 10. Misure di salvaguardia 11. Disposizioni Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 18

19 Direttiva 2004/108/CE La direttiva 2004/108/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 6novembre 2007, n 194 Attuazione della direttiva 2004/1008/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica La direttiva 2004/108/CE abroga, dal 20 luglio 2007, la direttiva 89/336/CEE Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 19

20 Aspetti innovativi Sono i seguenti gli aspetti principali che caratterizzano la nuova direttiva: Migliore definizione del campo di applicazione, con particolare riferimento agli impianti, al grosso macchinario ed ai componenti da incorporare nell impianto; Alleggerimento della procedura di valutazione della conformità degli apparati e sistemi ai requisiti essenziali e della conseguente marcatura CE; Non obbligatorietà dell applicazione delle norme armonizzate ed eliminazione dell intervento dell organismo competente nel caso di non applicazione delle norme armonizzate; Obbligatorietà della redazione del fascicolo tecnico; Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 20

21 2 Aspetti innovativi Sono i seguenti gli aspetti principali che caratterizzano la nuova direttiva: Chiarimento impianti fissi; sul significato dell applicazione della Allineamento alle altre direttive del nuovo approccio direttiva agli Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 21

22 Scopo della Direttiva La direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e fornisce agli stati membri le prescrizioni affinché le apparecchiature siano immesse sul mercato o messe in servizio soltanto se conformi alle prescrizioni di detta direttiva quando sono installate, mantenute ed utilizzate correttamente ai fini previsti. Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 22

23 Campo di applicazione La direttiva si applica a apparecchiature ed impianti fissi La direttiva non si applica a apparecchiature oggetto della direttiva 1999/5/CE/CE (RTE); prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento n. 1592/ del parlamento europeo e, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile eche istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea; Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 23

24 Campo di applicazione La direttiva non si applica a alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori; a apparecchiature che per costruzione e caratteristiche: a) sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento di altre apparecchiature, b) funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall uso al quale sono destinate. Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 24

25 Definizioni Apparecchiatura ogni apparecchio oimpianto fisso Apparecchio ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 25

26 Definizioni Impianto fisso una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito Compatibilità elettromagnetica l idoneità di un apparecchiatura a funzionare in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 26

27 Definizioni Perturbazione elettromagnetica ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un apparecchiatura. Può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da un alterazione del mezzo stesso di propagazione Immunità l idoneità di un apparecchiatura a funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica. Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 27

28 Conformità dei prodotti Requisiti in materia di protezione Le apparecchiature devono essere progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che: a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione; b) presentino un livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile. Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 28

29 Conformità dei prodotti Requisiti specifici per gli impianti fissi Gli impianti fissi devono essere installati secondo le regole dell ingegneria industriale e le indicazioni sull uso cuiiloro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione. Dette regole di ingegneria industriale devono essere documentate ela persona responsabile le deve tenere a disposizione delle competenti autorità nazionali ai fini ispettivi fin quando, gli impianti fissi, sono in funzione Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 29

30 Conformità dei prodotti Presunzione di conformità La conformità delle apparecchiature alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea, conferisce una presunzione, da parte degli Stati membri, di conformità ai requisiti essenziali acui tali norme si riferiscono. Detta presunzione di conformità si limita all ambito di applicazione delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui esse si riferiscono. Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 30

31 Norme armonizzate Anche se non è obbligatorio ai fini della verifica di conformità l esecuzione di prove e valutazioni secondo le norme armonizzate, queste sono comunque il riferimento ai fini dell analisi tecnica. Infatti la direttiva non contiene valori quantitativi dei limiti di emissione e dei livelli di immunità, che invece vengono fissati dagli organismi tecnici in base ad analisi tecniche. È opportuno quindi comunque tener conto delle norme armonizzate in ambito europeo e recepite in Italia. Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. 31

32 Dispositivi Di Protezione Individuale ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI 32

33 DPI - LEGISLAZIONE (1) DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Disciplinata dal Decreto Legislativo 475 del 4 dicembre 1992: Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/89, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale D.L.vo n

34 DPI - LEGISLAZIONE (2) DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n 10 che recepisce gli aggiornamenti e modifiche alla direttiva 89/686/CEE (93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE) D.L.vo n 10 34

35 DPI - DEFINIZIONI (1) DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE prodotto che ha la funzione di salvaguardare la persona che l indossi o comunque lo porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza D.L.vo n 475 Art. 1 - Comma 2 35

36 DPI - DEFINIZIONI (2).. Sono anche considerati DPI: a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei. Esempio: maschera e filtro inattinico per la saldatura. b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé. Esempio: indumenti ad alta visibilità+indumenti per la protezione contro aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali. D.L.vo n 475 Art. 1 - Comma 3 36

37 DPI - DEFINIZIONI (3).. Sono anche considerati DPI: c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento. Esempio: fibbie, cinture in vita, elementi di attacco, connettori o ganci, cordini di posizionamento, dispositivi di regolazione della lunghezza dei dispositivi di posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione al rischio Esempio: elementi di attacco, connettori o ganci dei dispositivi di posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. D.L.vo n 475 Art. 1 - Comma 3 37

38 DPI - ESCLUSIONI (1).. NON sono considerati DPI: 1) DPI progettati e fabbricati specificatamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc...) 2) DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali, deterrenti, ecc.) 3) DPI progettati e fabbricati per uso privato contro: -le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.) -l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.) -il calore (guanti ecc.) D.L.vo n 475 del 4/12/92 Allegato I D.L.vo n 10 del 2/01/97 Art. 10 Comma 1 38

39 DPI - ESCLUSIONI (2).. NON sono considerati DPI: 4) DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente. 5) Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote. D.L.vo n 475 del 4/12/92 Allegato I D.L.vo n 10 del 2/01/97 Art. 10 Comma 1 39

40 DPI - SUDDIVISIONE I DPI sono suddivisi in tre categorie: -1 a (prima categoria) :DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità a :(seconda categoria):dpi che non rientrano nelle altre due categorie. -3 a :(terza categoria) :DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. 40

41 Giocattoli

42 Definizioni Decreto Legislativo n 313 del 27 settembre Art Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di istallazione d uso ed altri accessori 2. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell allegato I 3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo

43 Allegato 1: Non sono considerati giocattoli (I) Prodotti che non sono considerati come giocattoli 1. Decorazioni natalizie 2. Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti 3. Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco 4. Attrezzature sportive 5. Attrezzature nautiche da usare in acque profonde 6. Bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezionisti adulti 7. Giocattoli professionali installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni, palestre, ecc.) 8. Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti 9. Armi ad aria compressa 10. Fuochi d artificio compresi gli inneschi a percussione. 11. Fionde e lanciasassi 12. Giochi con freccette a punte metalliche

44 Allegato 1: Non sono considerati giocattoli (II) Prodotti che non sono considerati come giocattoli 13. Forni elettrici, ferri da astiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore a 24 Volt 14. Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico 15. Veicoli con motore a combustione 16. Giocattoli macchine a vapore 17. Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica 18. Videogiochi collegabili ad un apparecchio televisivo, alimentati da una tensione nominale superiore a 24 Volt. 19. Succhiotti di puericoltura 20. Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali 21. Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.

45 Condizioni di sicurezza Decreto Legislativo n 313 del 27 settembre Art I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata di impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. 2. Il disposto del comma 1 é osservato se i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all allegato II.

46 Presunzione di conformità Decreto Legislativo n 313 del 27 settembre Art Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell art. 2 i giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie. 2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da pubblicare nella Gazzetta ufficiale. 3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti commi non siano integralmente osservate, o quando non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato ai sensi dell art. 6, dichiara la conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell art. 2.

47 L etichettatura relativa alla composizione dei prodotti tessili 47

48 Riferimenti legislativi UE La direttiva 96/74/CE modificata dalla direttiva 97/37/CE propone una metodologia di marcatura, ma soprattutto una serie di definizioni importanti al fine di raggiungere l omogeneità di identificazione a livello comunitario dei prodotti tessili. Le direttive 97/37/CE, 2004/34/CE, 2006/3/CE, 2006/96/CE e 2007/3/CE modificano tale direttiva in merito soprattutto al contenuto dell allegato 1 (inserimento di nuovi prodotti e modifica numerazione) Esiste già la proposta da parte della Commissione UE (doc COM(2007) 870 Final dell 11 gennaio 2008 ) di modifica della direttiva 96/74 in merito alla nomenclatura delle fibre tessili, discussa nella riunione della stessa del maggio 2008, al fine di incorporare tutti gli emendamenti e le modifiche fatte sulla direttiva originale e renderla conforme ai nuovi requisiti del diritto comunitario. 48

49 Riferimenti legislativi ITA La direttiva 96/74/CE è stata recepita dal Decreto Legislativo del 22 maggio 1999, n 194 (pubblicato sulla G.U. n 146 del 24/6/99) che rende quindi disponibile uno strumento per giudicare la corretta identificazione ed etichettatura di prodotti tessili. E stata aggiornata dal Decreto 19 ottobre 1999 che recepisce la direttiva 97/37/CE modificando come indicato l allegato 1. 49

50 Riferimenti legislativi ITA OLD La legge n 883 del Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili sopravvive negli articoli da 14 a 30 ma con modifiche di sanzione. Il D.P.R. del 30/04/1976 n 515 Regolamento di esecuzione della legge n 883 sulla etichettatura dei prodotti tessili che sopravvive negli articoli 1, 6 comma 2, 7, 8, 9, 10 e dal 15 al 36 50

51 Prodotto TESSILE art.2 comma 1 Per comprendere meglio l utilizzo di tale DLgs è necessario chiarire anzitutto il campo di applicazione e le definizioni dei prodotti a cui si applica. PRODOTTI TESSILI: tutti i prodotti che allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato. 51

52 FIBRE TESSILI Art. 2 comma 2a a) elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili 52

53 FIBRE TESSILI Art. 2 comma 2b b) le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono ad ottenere le fibre di cui all allegato I, numeri da 19 a 44 (ora 46) ed atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media. 53

54 ASSIMILATI AI PRODOTTI TESSILI Art. 2 comma 3 a) i prodotti contenenti almeno l 80 % in peso di fibre tessili b) tessuti in cui le parti tessili costituiscono almeno l 80 % in peso, per la copertura di mobili, ombrelli, ombrelloni, alle stesse condizioni le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione. 54

55 DENOMINAZIONI UTILIZZABILI Allegato I Le denominazioni utilizzabili sono indicate nell Allegato I del decreto citato. In esso sono espressamente definiti la denominazione della fibra e la descrizione associata, (da notare la distinzione tra fibre di origine naturale da 1 a 18 e le fibre di sintesi da 19 a 44 o 46) 55

56 DENOMINAZIONE: DIVIETI Art. 3 Sulla base delle denominazioni permesse esprime all art. 3 i seguenti divieti e riserve: * riserva solo alle fibre con le caratteristiche rispondenti alle descrizioni riportate, l attribuzione della denominazione corrispondente; * vieta l utilizzo delle denominazioni indicate per designare fibre diverse, sia a titolo principale sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo, indipendentemente dalla lingua (simil lana, ecc..) * vieta l utilizzo della denominazione seta per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili a filo continuo 56

57 Grazie dell attenzione Per informazioni: 57

cenni sulle direttive macchine e di prodotto

cenni sulle direttive macchine e di prodotto 9(1(72 cenni sulle direttive macchine e di prodotto 5HODWRUH,QJ5REHUWR5LQDOGL /HGLUHWWLYHFRPXQLWDULHVFRSRH DSSOLFD]LRQH /H'LUHWWLYH&RPXQLWDULHVRQRODSULQFLSDOHIRQWHGHOGLULWWRGD FXL GHULYDODOHJLVOD]LRQHFKHKDVRVWLWXLWRHVRVWLWXLUjLQGHWHU

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