C O M U N E di F O R M I A Provincia di Latina
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- Laura Grassi
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1 C O M U N E di F O R M I A Provincia di Latina REGOLAMENTO DELL ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE PREMESSA Vista la L.R n.38 Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio/assistenziali nel Lazio ; Visto il D.Lgs. n.112/98; Vista la Legge 328/2000 di riforma dell assistenza; Rilevato che : - con deliberazione GR n.2925 sono stati assunti i distretti Socio/sanitari di base quali riferimenti territoriali ottimali al fine di promuovere forme associative tra i comuni per la gestione dei piani territoriali di intervento; - preso atto che tra le progettualità inserite nel Piano di zona sociale è presente quella relativa ad interventi di contrasto della povertà in cui si prende in considerazione la necessità, tra l altro di assicurare erogazione di natura economica volta al sostegno del soddisfacimento dei bisogni primari; - considerato che tale tipo di intervento intende stimolare l opportunità di autorealizzazione delle persone e delle famiglie socialmente ed economicamente più deboli ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale; - rilevata la particolare congiuntura economica che sta vivendo il Paese a seguito della perdurante crisi economica, dei numerosi rincari relativi ai beni di prima necessità e delle utenze domestiche ; - considerato l elevato tasso di disoccupazione della città e le diverse forme di precariato lavorativo e l elevato costo dei canoni di locazione; - considerata la presenza nel territorio comunale di molte famiglie che vivono ai limiti della marginalità a causa della mancanza di un reddito atto a soddisfare le esigenze primarie. Il presente regolamento vuole disciplinare l assistenza economica ai cittadini in condizioni di marginalità e bisogno economici. Art. 1 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI I destinatari degli interventi economici sono le singole persone e i nuclei familiari, sia italiani che stranieri, i quali risiedano nel territorio comunale e che versino in condizioni economiche tali da non permettere il soddisfacimento dei bisogni primari oppure versino in situazione di disagio in relazione a situazioni di necessità economiche.
2 Art. 2 COMPETENZA La titolarità della competenza spetta al Servizio Sociale che, per alcune particolari prestazioni può collaborare con l Ufficio della Segreteria del Sindaco; l ufficio servizi sociali si avvarrà delle risorse di rete previste nell ambito del protocollo d intesa firmato con la Caritas diocesana e la locale sede della Croce Rossa Italiana nei limiti delle rispettive disponibilità. L assistente sociale provvede per quanto di sua competenza a valutare la richiesta svolgendo l indagine di tipo sociale e utilizzando gli strumenti tecnici previsti dalla professione. Art. 3 MODALITA RICHIESTA CONTRIBUTI La domanda per accedere al contributo economico va indirizzata al sig. Sindaco e scaturisce dal colloquio di segretariato attivato dall assistente sociale comunale che provvede ad istruire la pratica utilizzando tutti gli strumenti della professione ed avvalersi degli organi preposti istituzionalmente al controllo e le altre forze dell ordine per l assunzione di maggiori notizie. La domanda per accedere al contributo deve essere corredata dai seguenti documenti: ISEE con i limiti stabili dalla tabella di cui al punto A; dichiarazione resa con atto di notorietà attestante la situazione reddituale e professionale dell anno in corso fatta da tutti i componenti la famiglia ; ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno e di necessità. L assistente sociale provvederà a redigere apposita relazione socio ambientale con relativa proposta. Nel caso in cui la domanda non sia accoglibile l Ufficio entro 30 giorni dalla sua presentazione dovrà darne comunicazione per iscritto al richiedente. Art.5 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE Possono accedere alle predette tipologie di assistenza economica i destinatari di cui sopra. Si intende per nucleo familiare la famiglia legittima, o di fatto, costituita da uno o entrambi i coniugi o i conviventi e dai figli legittimi, adottivi, naturali o in affidamento e comunque tutti coloro che appaiono sul certificato anagrafico dello stato di famiglia del richiedente La domanda di assistenza economica può essere inoltrata esclusivamente da un solo componente il nucleo familiare. Art.6 DEFINIZIONE DI REDDITO E PATRIMONIO Possono accedere alla predetta tipologia di prestazioni le singole persone o i nuclei familiari il cui reddito complessivo delle entrate assoggettabili all IRPEF così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superi l importo stabilito dalle seguenti tabelle: Tabella ISEE per l accesso alle prestazioni: 1 1, ,00 2 1, ,00 3 2, ,00 4 2, ,00 5 2, ,00 6 3, ,00
3 Il reddito che comunque verrà preso in considerazione comprenderà la somma di tutte le entrate monetarie di ciascun componente del nucleo familiare come di seguito specificato: ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita da qualunque componente del nucleo familiare anche se trattasi di contributi assistenziali da chiunque erogati, quali assegni familiari, di mantenimento o gli alimenti, integrazioni di natura economica del sistema previdenziale, proventi occasionali nonché altri eventuali redditi non assoggettabili all IRPEF, compresi i benefici di cui alla L.448/1998 (assegni per i nuclei familiari e di maternità) nonché agevolazioni quali la fruizione del fondo sociale per l affitto. Il reddito verrà calcolato sull ultima dichiarazione o certificazione posseduta dai componenti del nucleo che comunque devono rilasciare apposita autocertificazione di conferma delle condizioni. Ai fini dell accesso al contributo economico i soggetti destinatari devono essere privi di patrimonio sia mobiliare che immobiliare fatta eccezione per l immobile adibito ad abitazione principale fino ad un rendita catastale pari a appartenente alla categoria catastale A/2,A/3,A/4.A/5. Per ciò che concerne il canone di locazione verranno presi i considerazione affitti non superiori a 500,00 mensili. Sarà determinante, comunque, aldilà delle ufficiali posizioni reddituali l effettiva percezione da parte dei componenti del nucleo di entrate monetarie derivanti anche da fonti economiche saltuarie e l effettivo tenore di vita tenuto dalla famiglia. Le dichiarazioni ISEE saranno, oggetto di verifica da parte degli organi competenti. Art.7 FORME DI INTERVENTO Gli interventi di natura economica si articoleranno in: assistenza economica continuativa assistenza economica una tantum assistenza economica straordinaria. ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA Possono usufruire del contributo continuativo i nuclei familiari in cui unitamente allo stato di indigenza per mancanza o insufficienza di reddito siano presenti una o più condizioni di disordine familiare e ambientali tali da arrecare danni allo sviluppo psico-fisico del minore; nuclei familiari con figli minori a carico (compresi i minori in affidamento) i cui c è mancanza di reddito in seguito a disoccupazione, attività lavorativa a carattere saltuario e/o precario, reddito da pensione insufficiente; persone separate o divorziate con figli minori a carico che non percepiscono alimenti o che li percepiscono in modo del tutto insoddisfacente e che abbiano presentato regolare denuncia o azione legale contro il coniuge inadempiente; persone in stato vedovile con figli minori a carico prive di trattamento pensionistico di reversibilità o insufficiente rispetto ai bisogni; madri nubili con figli minori non riconosciuti; L assistenza economica continuativa consiste in un contributo mensile da erogare in favore di nuclei familiari il cui il livello ISEE riferito all ultimo anno fiscale non sia superiore alla tabella allegata di cui al punto A. Esso verrà liquidato a cadenza trimestrale nell arco dell anno solare in corso e potrà essere interrotto in qualunque momento qualora sia accertato il venir meno delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.
4 L importo del contributo da erogare è pari massimo a 300 per trimestre in presenza di un solo figlio, di massimo 400 per trimestre in presenza di due figli, di massimo 500 per trimestre in presenza di tre figli, di massimo 500 per ulteriori tre figli. Unicamente per le madri nubili l importo del contributo sarà pari a 75 mensili. L assistenza continuativa potrà essere erogata limitatamente ad un solo soggetto per nucleo familiare; di norma non si potranno concedere ad appartenenti allo stesso nucleo familiare diverse tipologie di contributi salvo situazioni particolari debitamente documentate e valutate con opportuna relazione socio ambientale redatta dall assistente sociale. ASSISTENZA ECONOMICA UNA TANTUM L assistenza economica una tantum è rivolta a persone e nuclei familiari ove si evidenziano condizioni di indigenza e/o rischio sociale per situazioni contigenti o stabili. Possono rientrare in questa categoria adulti disoccupati senza carichi familiari o le cui condizioni non siano così gravi da poter attivare l assistenza continuativa, anziani soli che vivono in situazioni di particolare disagio socio economico; soggetti a rischio di emarginazione sociale (ex detenuti ex tossicodipendenti). Possono inoltrare la domanda coloro la cui situazione ISEE del nucleo familiare non sia superiore alla tabella allegata di cui al punto A. Questo contributo, di norma, non può essere concesso più di tre volte l anno ma su valutazione del servizio si può estendere a quattro volte: l importo è pari massimo a 200 se trattasi di persona sola, di 300 massimo se trattasi di due persone, di 400 massimo se trattasi di tre o più persone. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA I contributi di natura straordinaria si inseriscono nella progettualità del piano di zona sociale come forma di contrasto alla povertà in cui si prende in considerazione la necessità tra l altro di assicurare erogazione di natura economica volta al soddisfacimento di bisogni primari. Tali interventi devono essere attivati tempestivamente nella fase acuta e contigente del disagio socio economico e non devono sostenere le forme croniche; tali interventi devono inserirsi e completare le varie opzioni che l Ente ha già a disposizione; la titolarità della competenza spetta al Servizio Sociale che dovrà appurare la situazione di disagio socio economico indicata in apposita relazione socio ambientale connessa con la compilazione del modulo di richiesta e di autocertificazione allegata utilizzando tutti gli strumenti specifici della professione e avvalendosi delle forme di controllo previste dagli organi competenti. Tali interventi nascono per dare risposta ai bisogni primari quali aiuti alimentari come i buoni pasto, acquisto farmaci contributi alle spese per l acquisto di medicinali, pagamento delle utenze (bollette elettriche per un max di 150,00 e del gas per un max di 200,00 per due erogazioni annuali; Prestazioni atte a garantire il diritto allo studio come anticipi per l acquisto di libri di testo in particolare per sostenere la scolarità nella fascia dell obbligo; Sostegno delle spese per nuova locazione resasi necessaria a seguito di sfratto esecutivo come il contributo finalizzato all anticipo da versare per la stipula di un nuovo contratto fino ad un massimo di 1.000,00 come previsto nella deliberazione commissariale del n.61. che stabiliva la possibilità di erogare contributi economici straordinari a favore di nuclei familiari senzatetto o costrette a rilasciare l alloggio a seguito di sfratto esecutivo, finalizzati al reperimento di una nuova abitazione. L accesso alle prestazioni è determinato per l aspetto economico dall applicazione dell ISEE secondo la tabella di cui al punto A. del seguente regolamento.
5 Non possono essere oggetto degli interventi i nuclei familiari che possiedono beni immobili con l esclusione della casa di abitazione fino ad una rendita catastale pari a 600,00 appartenente alla categoria catastale A/2, A/3, A/4 e A/5. Il contributo che verrà erogato non dovrà comunque in ogni caso superare l importo di 1.000,00. Nel caso eccezionale della morte di un familiare, unico percettore di reddito all interno del nucleo familiare, senza risorse parentali atte a farsene carico, sempre nel limite di ISEE stabilito da questo regolamento, l Ufficio Servizi Sociali, potrà erogare un contributo straordinario di 1.000,00 atto a concorrere al costo delle spese funerarie.
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