Tar Toscana, sez. III, 13 marzo 2001, n d.i.a. -

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1 Tar Toscana, sez. III, 13 marzo 2001, n d.i.a. - Sui ricorsi n. 4286/96, 1469/99 e 2507/99 proposto dalla SOCIETA IMMOBILIARE MASTER S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall avv. Franco Bruno Campagni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Firenze, via del Corso 1; c o n t r o per quanto riguarda i ricorsi n. 4286/96 e n. 1469/99: il COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, nel ricorso n. 4286/96, dagli avv.ti Andrea Sansoni e Paolo Federigi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell avv. Flavia Pozzolini, in Firenze, via degli Artisti 20 e, nel ricorso n. 1469/99, dagli avv.ti Raffaello Gisondi e Paolo Federigi con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Alessandro Cecchi, in Firenze, via Masaccio 172 (Studio Legale Stancanelli); per quanto riguarda il ricorso n. 2705/99: il COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Gisondi e Paolo Federigi con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Alessandro Cecchi, in Firenze, via Masaccio 172 (Studio Legale Stancanelli); il DIRIGENTE COMUNALE DEL SERVIZIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI del Comune di Prato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe e Antonio Stancanelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Firenze, via Masaccio 172; quanto al ricorso n. 4286/96: per l annullamento a) del provvedimento del Sindaco di Prato di diniego di sanatoria 29/8/1996 (p.g ), notificato il 10/9/1996; b) della diffida del Sindaco di Prato alla demolizione 5/9/1996 (p.g ), notificata il 27/9/1996; c) di ogni atto presupposto e/o conseguente, ancorché incognito; e per la declaratoria del diritto al condono sulla domanda di sanatoria 31/3/1995 (n. 95/2885); quanto al ricorso n. 1469/99: per l annullamento a) del provvedimento del dirigente del servizio concessioni ed autorizzazioni del Comune di Prato 26 aprile 1999 (p.g ) di demolizione d ufficio, notificato il 7 maggio 1999; b) di ogni atto presupposto e/o conseguente, ancorché incognito; e per la condanna dell a.c. di Prato ed, in solido, del dirigente comunale al risarcimento dei danni, sia emergenti che da lucro cessante, conseguenti alla eventuale demolizione d ufficio delle opere pretese abusive, con interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 35 D.L.vo n. 80 del 1998; quanto al ricorso n. 2507/99: per l annullamento

2 a) del provvedimento del dirigente del Servizio concessioni ed autorizzazioni del Comune di Prato 22 giungo 1999 (p.g ) di demolizione d ufficio, notificato il 24 giugno 1999; b) della delibera G.M. n del 1989 e delibera G.M. n del 1993, di contenuto incognito, non notificate, richiamate nel provvedimento sub a); c) di ogni atto presupposto e/o conseguente, ancorché incognito; e per la condanna dell a.c. di Prato e del dirigente comunale al risarcimento dei danni, emergenti e da lucro cessante, conseguenti alla demolizione d ufficio delle opere pretese abusive, operata in pregiudizio delle unità abitative della società ricorrente a mezzo del provvedimento impugnato; il tutto con interessi legali e con rivalutazione monetaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 35 del D.L.vo n. 80 del Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato e del dirigente comunale intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 18 luglio 2000, il Consigliere dott. Adolfo METRO; Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti F. B. Campagni, G. Stancanelli e R. Gisondi, anche su delega dell avv. P. Federigi; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F A T T O Con un primo gravame (n. 4286/96), viene impugnato il provvedimento di diniego di sanatoria, con conseguente diffida a demolire, relativo alla divisione di una unità immobiliare residenziale in due distinte unità, in quanto tale frazionamento abusivo "risulta ultimato successivamente al termine perentorio del 31/12/93". Avverso tale atto si sostengono i seguenti motivi di gravame: -violazione di legge, eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, inintellegibilità e carenza di istruttoria, in quanto la documentazione allegata alla domanda di condono comproverebbe l'avvenuta ultimazione dell'intervento, finalizzato alla realizzazione di due unità abitative, nell'anno 1990; -violazione dei principi sul procedimento, del principio del contraddittorio e difetto di motivazione, in relazione alla erronea e carente motivazione del diniego; -violazione dei principi del buon andamento della P.A. e del giusto procedimento, del diritto di difesa e omessa applicazione di legge, perché il condono è stato negato in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento; -illegittimità della diffida alla demolizione ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, in quanto tale diffida deriva da provvedimento illegittimo; -violazione di legge, eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed inintellegibilità dell'atto perché l'intervento di frazionamento, non ha comportato modifiche alle sagome ed ai prospetti, e quindi, sarebbe soggetta soltanto alla c.d. "denuncia di inizio di attività"; -violazione di legge, del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e dell'istruttoria perché è stata disposta la demolizione delle opere, senza aver preventivamente accertato il pregiudizio per le parti conformi dell'edificio e

3 senza aver valutato la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria, prevista quando non è possibile la riduzione in pristino; -violazione del giusto procedimento e omessa applicazione di legge, perché il sindaco ha disposto la demolizione delle opere senza, preventivamente, sospendere i lavori; -violazione di legge e del giusto procedimento perché è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. Con un secondo gravame (n.1469/99) viene impugnato il conseguente provvedimento di demolizione d'ufficio, avverso il quale vengono proposti, anche in via derivata, censure analoghe a quelle di cui al primo gravame. Infine, con un terzo ricorso (n. 2507/99) si impugna l'ulteriore ordinanza con cui viene fissata una diversa data per la demolizione; con tale gravame si chiede anche il risarcimento del danno nei confronti del dirigente comunale del "servizio concessioni ed autorizzazioni" e del sindaco. Vengono sostenuti i seguenti ulteriori motivi di illegittimità: -violazione dei precetti costituzionali di correttezza e buona amministrazione, del principio di ragionevolezza, dei principi sul procedimento amministrativo, eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed inintelleggibilità, in quanto l'ordine di demolizione avrebbe dovuto essere notificato anche ai conduttori dell'immobile; -violazione dei principi sulla trasparenza e correttezza dell'azione, violazione di legge e sviamento, perché il provvedimento richiama alcune delibere che non sono state messe a disposizione del ricorrente, da parte del dirigente; -violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del procedimento, eccesso di potere e difetto di motivazione perché la demolizione operata è stata effettuata anche in pregiudizio delle parti conformi; Si è costituito, in tutti i gravami, il comune di Prato e, nell'ultimo, anche il dirigente del servizio "concessioni ed autorizzazioni", che hanno sostenuto l'infondatezza dei gravami. D I R I T T O Attesa l'evidente connessione, i tre ricorsi possono essere riuniti. Nel merito, gli stessi devono ritenersi infondati. Come puoi evincersi dalla documentazione in atti, la società ricorrente fece, nel 1990, dei lavori preordinati al frazionamento in due distinte unità dell'unità immobiliare in esame, consistenti nella creazione di un nuovo servizio igienico, nella predisposizione di due impianti elettrici indipendenti e di due impianti termici e in altri lavori, come l'apertura di una ulteriore porta di accesso. Tali lavori, peraltro, non condussero al frazionamento dell'immobile, in quanto, come confermato nella stessa nota tecnica del 15/10/96, prodotta da parte ricorrente e redatta dal geometra Ponzo, l'appartamento, successivamente, con promessa delle 2/10/90, è stato venduto ad una certa signora Nuti ed è stato da questa usato come unica unità immobiliare, tanto è vero che lo stesso è stato accatastato come tale, in data 30/11/90, dallo stesso geometra Ponzo. In seguito, l'appartamento fu rinvenduto alla società ricorrente e, come può dedursi dagli atti in causa, ed in particolare dal verbale della vigilanza edilizia n. 200/95, soltanto nei mesi di febbraio, marzo e aprile del '95 furono eseguiti ulteriori lavori,

4 finalizzati alla divisione in due unità distinte dell'unica unità immobiliare. Del resto, lo stesso signor Affortunati Alberto, in qualità di socio della società immobiliare Master ha dichiarato a verbale che, dall'anno '90 "nessun lavoro di natura edilizia è stato realizzato nella proprietà" (tranne la riparazione di un tubo rotto). Deriva da ciò che, correttamente, l'amministrazione ha individuato, sulla base di prove ben definite, il momento temporale del frazionamento alla data dei primi mesi dell'anno 1995; correlativamente, a fronte di tali accertamenti, parte ricorrente non è stata in grado di fornire alcuna documentazione atta a provare che la data di ultimazione delle opere di frazionamento fosse precedente al 31 dicembre 1993; da ciò l'infondatezza della prima censura. Sul secondo motivo, è sufficiente la semplice lettura del provvedimento per respingere la censura proposta, atteso che, nell'atto, sono esattamente indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze istruttorie. Con riferimento al terzo motivo può rilevarsi che il provvedimento sindacale impugnato costituisce la conclusione di un procedimento amministrativo attivatosi per iniziativa della parte interessata e che, per giurisprudenza consolidata, in tale ipotesi, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento. Dalla legittimità del diniego di concessione in sanatoria, evidenziato dalla infondatezza delle precedenti censure, deriva che la diffida sindacale a demolire costituisce atto dovuto, in conseguenza della natura abusiva ed insanabile delle opere edilizie realizzate. Con riferimento al quinto motivo, si osserva che occorre la concessione edilizia e non la mera autorizzazione per l'effettuazione di lavori diretti al frazionamento di un unico corpo di fabbrica in più unità immobiliari distinte, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, lett. d), della L. n. 47/85 (Tar Toscana,II n. 349/94 ); di ciò, del resto, è consapevole la stessa società ricorrente che, in sede di domanda di concessione edilizia in sanatoria ha correttamente qualificato l'abuso come "frazionamento di un unità immobiliare in due distinte " rientrante "nella tipologia 4", di cui alla richiamata norma. Sul sesto motivo va rilevato che la demolizione delle opere abusive oggetto dell'ordinanza di demolizione non è avvenuta in pregiudizio delle parti conformi dell'edificio, come può dedursi dalla documentazione in atti; inoltre, nessuno obbligo può essere riferito, alla amministrazione, in ordine alla scelta della sanzione pecuniaria, anziché di quella demolitoria, in mancanza di specifica e documentata richiesta della parte interessata. Nessuno fondamento ha la successiva censura atteso che, la mancanza dell'ordinanza di sospensione dei lavori, non impedisce né inficia i successivi provvedimenti sanzionatori; nel caso di specie, poi, risulta che, alla data di redazione delle verbale n. 200/95, tali lavori erano stati già ultimati e pertanto l'amministrazione non poteva che adottare i provvedimenti definitivi per la repressione di una abuso ormai consumato. Con riferimento all'ultimo motivo di gravame, possono valere le considerazioni già espresse con riferimento al terzo motivo.

5 L'infondatezza del primo gravame determina l'infondatezza anche del secondo, nel quale sono stati riproposti, anche in via derivata, analoghi motivi di censura. Anche il terzo gravame deve ritenersi infondato. Con il primo motivo si sostiene che l'ordinanza di demolizione doveva essere notificata anche ai conduttori degli immobili ai quali, con contratti del gennaio 1997, erano state date in locazione le due unità immobiliari. Premesso che tali contratti di locazione sono stati posti in essere dopo che il comune aveva respinto la domanda di condono e diffidato la società ricorrente ad eliminare le opere abusive, va rilevato che il provvedimento di demolizione non va notificato ai soggetti estranei al compimento dell'abuso, posto che l'articolo 7 della L.. 47/85 indica come soggetto passivo dell'ingiunzione "il responsabile dell'abuso". Con il secondo motivo si censura la mancata messa a disposizione di alcuni documenti richiamati nell'atto; la censura è inammissibile, atteso che è incontestato che la ricorrente abbia acquisito tale documentazione presso altro ufficio, indicato come competente da parte del dirigente. In riferimento all'ultima censura si rileva, infine, che, sulla base della documentazione in atti, non risultano essersi verificati, a seguito della demolizione, danni alle parti conformi dell'edificio e che, comunque, gli stessi non risultano documentati. Inoltre, non possono considerarsi tali quelli conseguenti alla eliminazione degli abusi e al ripristino, trattandosi di attività connaturate alla demolizione delle opere abusive. In relazione a quanto esposto i gravami surrichiamati devono essere respinti, perché infondati. Si compensano, tra le parti, le spese di onorario di giudizio. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 3^, riunisce i ricorsi n. 4286/96, n. 1469/99 e n. 2507/99 e li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa. Così deciso in Firenze, il 18 luglio 2000, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l intervento dei signori: Dott. Saverio CORASANITI - Presidente Dott. Adolfo METRO - Consigliere, rel. Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere F.to Saverio Corasaniti F.to Adolfo Metro F.to Mara Vagnoli p. - Segretario Generale DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 MAR Firenze, lì 13 MAR p. IL SEGRETARIO GENERALE F.to Mara Vagnoli

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