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1 Notizie sulle Pensioni Nota Nr. 7 del 5 marzo 2015 a cura di Alessandro Rumore -Sintesi dal 1973 ad oggi- Quando si parla del sistema previdenziale per il Comparto Sicurezza e Difesa, bisogna armarsi di molta pazienza, per via delle norme in quantificabili che ne compongono la struttura. Spesso anche gli stessi tecnici hanno difficoltà a spiegare nel modo più semplice possibile la situazione pensionistica, per via della complessità di Leggi, Decreti, Circolari, D.P.R e Regolamenti che modificano anche in parte le fonti di diritto precedenti. In ogni caso cercherò in queste pagine di fare un riassunto generale al fine di comprendere la situazione pensionistica attuale, ma anche del passato. Per eventuali chiarimenti farò fede alle sei precedenti comunicazioni già inviate via mail agli iscritti della mia mailing list e pubblicati nel sito web alla sezione Pensioni e Previdenza. La presente Nota di 10 pagine è la sintesi dello studio da me redatto in forma completa che si compone di ben 36 pagine. Prima di addentrarmi nella lettura delle Norme attuali,credo sia opportuno eseguire una carrellata veloce su quanto successe tra gli anni 1973 e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (GU n.120 del Suppl. Ordinario ) Testo in vigore dal: Art. 54. (Misura del trattamento normale) La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile e' pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Potrei dire "bei tempi", quando ancora vigeva un certo rispetto per chi indossava una divisa e la considerazione di aver un trattamento diversificato dal pubblico impiego avveniva non perché vi era una legge sulla specificità, bensì perche vi era una legge morale sul nostro gravoso lavoro. Nell'articolo di cui sopra bastano queste poche frasi per capire che il D.P.R. sanciva due cose ben precise. La prima nel poter andare in pensione con meno di 20 anni di servizio; nella seconda che

2 nonostante la percentuale ricoprisse il 44% del montante retributivo poteva essere sostenuta da un coefficiente, pari all'epoca di 1.80 per ogni anno di servizio utile. In quei tempi il tetto dell'80% poteva essere superato tranquillamente al fine di accrescere la nostra pensione mensile. Le riforme Amato, Dini, Prodi e D'Alema La riforma Amato DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503 Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n (GU n.305 del Suppl. Ordinario n. 137 ) Entrata in vigore: Si tratta del decreto,con il quale si sono dettate le prime norme di riforma del sistema pensionistico e di contenimento della spesa. Ecco le principali novità introdotte: L'armonizzazione della normativa tra pubblico e privato; L'innalzamento dell'età pensionabile in 65 anni per gli uomini e per le donne; L'introduzione di un coefficiente più "morbido" di rivalutazione della retribuzione pensionabile; Sconti sull'età pensionabile in un massimo di cinque anni complessivi in favore di chi è impegnato in attività lavorative usuranti: La modifica dell'integrazione al trattamento minimo, legato principalmente al coniuge lavoratore ed al cumulo complessivo delle pensioni, le quali non dovevano superare dei limiti fissati di anno in anno; Il divieto parziale di cumulo tra pensione e lavoro autonomo. La riforma Dini LEGGE 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (GU n.190 del Suppl. Ordinario n. 101 Entrata in vigore della legge: Tale legge ha gettato le basi della riforma del sistema pensionistico futuro, con il passaggio dal calcolo della pensione dal metodo retributivo a quello contributivo, con l'inserimento anche del sistema misto. Ecco le principali novità: 1. Retributivo:- per chi al aveva maturato 18 anni di servizio utile comprensivo delle maggiorazioni previste dalle leggi. La pensione si calcola in base agli ultimi 10 anni di contributi; 2. Misto :- per chi al non aveva 18 anni di cui sopra; La pensione va calcolata in due modi distinti:- Si sommano gli ultimi cinque anni di contributi fino al Dal , si calcolano tutte le contribuzioni fatte fino alla data del congedo. 3. Contributivo:- per chi si è arruolato dopo il quindi La pensione va calcolata in base a tutti gli anni di contribuzione versata. Quindi peggiorativo.

3 Inoltre nella legge venivano introdotte altre novità, come :- La flessibilità dell età pensionabile, in una fascia che oscilla tra i 57 e i 65 anni; Incentivi a rimanere al lavoro; La graduale abolizione delle pensioni di anzianità, entro il 2008; Regole più favorevoli in attività lavorative usuranti, ove poter usufruire di un "bonus" per "ammorbidire" il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità, in aggiunta a quello contributivo dei 35 anni di versamento. In questo modo, per ogni anno di lavoro "usurante" sarà possibile ottenere per la pensione di vecchiaia uno "sconto" sull'eta' pensionabile di due mesi, fino ad un massimo di cinque anni; L'estensione del Tfr anche ai dipendenti pubblici; Finestre d'uscita, con i criteri per le uscite programmate per la pensione di anzianità; Pensioni di invalidità e reversibilità vengono ridotte in presenza di altri redditi; Nascita del Fondo pensione per le casalinghe. La riforma Prodi LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (GU n.302 del Suppl. Ordinario n. 255 ) Entrata in vigore della legge: Tale Legge modifica alcuni punti della riforma delle pensioni del 1995, inasprendo i requisiti per la pensione di anzianità. Le più importanti novità introdotte dal provvedimento legislativo sono: Accelerazione della fase transitoria che porta gradualmente, per i lavoratori dipendenti, al conseguimento della pensione di anzianità al possesso di 35 anni di contribuzione e un età di almeno 57 anni, oppure al possesso di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall età posseduta; Possibilità di cumulare i trattamenti pensionistici di anzianità con i redditi da lavoro autonomo; Nuove procedure di individuazione delle "mansioni usuranti", per le quali saranno previsti più favorevoli requisiti d'accesso alla pensione; Fissazione di un tetto massimo di 5 anni all'aumento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici; Destinazione a previdenza complementare di una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici. La riforma D'Alema LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (GU n.302 del Suppl. Ordinario n. 227 ) Entrata in vigore della legge: Poche le norme che ci riguardano in tale legge ove è stato istituito il contributo di solidarietà a carico delle cosiddette pensioni d'oro, superiori ai 145 milioni di lire.

4 La riforma Amato LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (GU n.265 del Suppl. Ordinario n. 186 ) Entrata in vigore della legge: In tale disposizione sono stati concessi miglioramenti per le pensioni minime e sociali ed è stato soppresso il divieto di cumulo tra la pensione di vecchiaia e di anzianità con 40 anni di contributi e il reddito da lavoro sia autonomo, sia dipendente. Chi va in pensione di anzianità con meno di 40 di contributi ed ha redditi da lavoro autonomo perde solo il 30% della quota di pensione superiore al minimo, non più il 50%. Fin qui abbiamo visto le norme del passato, che gradualmente ci toglievano sempre qualcosa. Adesso passiamo ai tempi recenti, partendo dal Decreto Legge 78/2010 e finendo con L'ultima legge finanziaria nr. 190 del Governo Berlusconi DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101) (GU n.125 del Suppl. Ordinario n. 114 ) Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 G.U. 30/07/2010, n.176. Tale Decreto colpi il Comparto Sicurezza e Difesa in modo assai pesante, andando a lesionare molti aspetti economici, normativi e pensionistici. Per fortuna in sede di conversione il Cocer Carabinieri unito ai Sindacati di Polizia e gli altri Cocer di Forza Armata, riuscì a limitare i danni, andando a salvare alcuni aspetti normativi ed economici che di fatto ci avrebbero penalizzato fortemente come per esempio l'attivazione di 1 milioni di euro per tamponare l'emorragia del blocco stipendiale per il 2011 e Purtroppo il Governo Berlusconi con a Capo il Ministro Brunetta, fù irremovibile sulla questione pensioni, in special modo sulle cosiddette finestre mobili e differimento. Vediamo nel dettaglio cosa sanciva:- L art. 12 del D.L. introdusse importanti novità in materia pensionistica, Infatti questo fù dopo il 1995 il secondo passo verso la distruzione del nostro sistema previdenziale, in primo luogo perchè posticipò l'elargizione economica della pensione di Vecchiaia ed in secondo luogo aumentò gli anni di contribuzione per la pensione di Anzianità. In pratica:- PENSIONI DI VECCHIAIA:- I soggetti che a decorrere dal maturano il diritto ad essere collocati in quiescenza di vecchiaia, devono attendere 12 mesi prima di aver diritto al trattamento economico della pensione. La finestra mobile aumenta a 13 mesi nel 2012, 14 nel 2013 e 15 nel 2014). (Tale norma non si riferisce al diritto ad essere posti in quiescenza ma esclusivamente al diritto a percepire il trattamento economico) PENSIONI DI ANZIANITA':- I soggetti che a decorrere dal maturano il diritto all accesso alla pensione di anzianità, conseguono il diritto al trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione del requisito.

5 La finestra mobile aumenta a 13 mesi nel 2012, 14 nel 2013 e 15 nel 2014). Introduzione del meccanismo di adeguamento alle speranze di vita (art. 12 c.2 D.L. 78/2012): A decorrere dal 1 gennaio 2013, i requisiti anagrafici e contributivi per accedere al trattamento pensionistico, sono adeguati, con cadenza triennale, agli incrementi della speranza di vita calcolati dall ISTAT. In sede di prima applicazione, ovvero dal l incremento è determinato in 3 mesi. Pertanto secondo la vigente normativa dal 1 gennaio 2013 il requisito contributivo per l accesso alla pensione di anzianità non sarà più 40 anni ma 41 anni e 5 mesi comprensivo di finestra mobile e dell adeguamento alle speranze di vita. Governo Monti DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU n.284 del Suppl. Ordinario n. 251 ) Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 G.U. 27/12/2011, n. 300) A pochi giorni dall'insediamento del nuovo Governo, il Presidente Monti sfodera un provvedimento di penalizzazioni ulteriori sul sistema pensionistico. Non bastava quanto aveva fatto il Ministro Tremonti ed il suo antagonista Brunetta nei confronti delle Forze di Polizia e Forze Armate. Il Presidente Monti appoggiato dalle lacrime ipocrite del Ministro Elsa Fornero vuole essere più bravo di tutti i cattivi!!! Infatti Il D.L. in questione, :- introduce rilevanti novità al sistema pensionistico del Pubblico Impiego, ma di fatto introduce anche per il Comparto Sicurezza e Difesa il passaggio al sistema contributivo. Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo percepiranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo. N.B.: ne consegue che la quantificazione del trattamento di pensione è legata al numero di anni di effettiva contribuzione maturati dal lavoratore e non dalle sue ultime retribuzioni. Infatti maggiore sarà il numero di anni di contribuzione e maggiore sarà il trattamento pensionistico che il dipendente consegue. Inoltre sancisce nuovamente che bisogna rivedere il sistema pensionistico del Comparto Difesa e Sicurezza con l'emanazione di un Regolamento di Armonizzazione. da adottarsi su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF (previa audizione delle commissioni parlamentari competenti per materia) che tenga conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi ordinamenti. Detto, fatto. Infatti dal presente Decreto viene sviluppato l'art 24 che si interessa sulle pensioni del pubblico impiego ed anche del nostro Comparto. Alla prima stesura del citato articolo, vengono abolite l'ausiliaria, gli anni di supervalutazione e la pensione di anzianità, la quale viene denominata pensione anticipata. Inoltre vengono confermate

6 le finestre mobili e i differimenti del Decreto Legge 78/2010 ed istituiti delle penalizzazioni per chi decide di andare in pensione (vecchiaia o anticipata) prima dei nuovi criteri rideterminati, salvando solo coloro che acquisiscono il diritto alla pensione entro il Ci sono voluti innumerevoli riunioni con le Commissioni Parlamentari, al fine di salvare il salvabile. Infatti dopo forti scontri tra il Co.ce.r. Carabinieri sostenuto dai CO.Ba.R. (quello Siciliano in testa) e gli Organi Parlamentari, si giunse ad una limatura dell'art. 24, riuscendo a salvare l'ausiliaria, Le Supervalutazioni ed a far sparire le Penalizzazioni. Ecco come appariva il nuovo sistema pensionistico per il Comparto dopo la Conversione in Legge del Decreto cosiddetto"fornero". 40 anni e 3 mesi di contributi a prescindere dall età anagrafica + 1 ANNO E 2 MESI DI FINESTRA MOBILE * 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi + 1 ANNO DI FINESTRA MOBILE * Massima anzianità contributiva (aliquota dell 80%) se raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e con requisito anagrafico di 53 anni e 3 mesi + 1 ANNO DI FINESTRA MOBILE * * La finestra mobile di 12 mesi non si applica al dipendente che ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre N.B.:ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l accesso al trattamento pensionistico restano computabili gli aumenti dei periodo di servizio, nel limite massimo di 5 anni, ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 165/1997 (c.d. supervalutazioni). GRADO RUOLO NORMALE RUOLO SPECIALE RTL GEN. C.A GEN. D GEN. B COLONNELLO S.TEN-TEN.COL RUOLO ISPETTORI RUOLO BAC

7 E'da chiarire che l'unico aspetto positivo del Decreto Fornero riguardava lo sforamento dell'80% dell'ammontare dei contributi versati, il quale era stato cassato dalla Legge Dini. Ciò avviene per effetto della possibilità dell'allungamento oltre il limite fissato dalle norme al fine di costituire un montante contributivo più solido. Su questo aspetto tutto il Comparto Difesa e Sicurezza è stato rimosso in quanto molti articoli del citato Decreto, per effetto della Legge sulla specificità sono stati aboliti per il nostro Comparto. Questo è un fatto importante perchè lo ritroveremo nella legge Finanziaria nr. 190 votata dal Governo Renzi a fine Infatti come detto, anche il Governo Renzi non poteva che partecipare alla mattanza dei suoi predecessori contro il Comparto Difesa e Sicurezza. Infatti a dicembre del 2014 sfodera, anche lui, la legge finanziaria che si interessa di pensioni, andando a colpire 12 mila Carabinieri di cui 0 già in congedo e 00 ancora in servizio. Vediamo nel dettaglio l'ultima manovra che riguarda il nostro sistema pensionistico:- Governo Renzi LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203) (GU n.300 del Suppl. Ordinario n. 99 ) Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015 L'articolo 1 comma 707 cita delle disposizioni che a partire dal 1 gennaio 2015, interessano i Militari in servizio i quali in relazione ai propri requisiti pensionistici, hanno maturato al la quota dell'80% della base pensionabile. Secondo una stima del CNA si tratta di circa 00 colleghi scaglionati in:-428 Ufficiali, Ispettori e BAC. A tali colleghi il calcolo pensionistico si effettua in modo comparativo tra due Leggi. Il primo calcolo tramite la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che racchiude in se quanto disposto dal'art 54 del D.P.R del 1973(QUOTA A), dall'artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo nr. 503 del 30 dicembre 1992, (QUOTA B) e dall'art. 1 della Legge n. 335 dell' 8 agosto 1995 (QUOTA C). Successivamente sempre allo stesso Collega gli si fanno i calcoli pensionistici tramite i dettami della Legge 335/1995 che sanciva le QUOTE A e B più il tetto max all'80%. I due trattamenti vengono confrontati e al Militare si applica quello di misura minore. La tabella della pagina seguente chiarisce come viene applicata la norma:-

8 Sistema A chi si applica Quota Periodo Retributivo Militari che alla data del A Dalla Data di arruolamento al , possedevano almeno anni di servizio utile comprensivi delle maggiorazioni B Dal al previste dalle leggi C Dal fino alla data del congedo Misto Militari che alla data del , possedevano meno di 18 anni di servizio utile A Dalla Data di arruolamento al B Dal al C Dal fino alla data del congedo Contributivo Militari arruolati dal Solo C Dalla data di arruolamento fino al congedo La norma dettata dalla Legge Finanziaria nr. 190 si applica anche a chi è andato in pensione dal 1 gennaio Sono circa 6100 i colleghi interessati, suddivisi in 187 Ufficiali, Ispettori e BAC. Costoro grazie ad una norma di salvaguardia non dovranno restituire nulla delle somme già percepite. Liquidazione o Buonuscita Altro argomento che riguarda il nostro sistema pensionistico è la Liquidazione o Buonuscita Andiamo a vedere di cosa si tratta:- Il T.F.R. riguarda il settore privato. Il Calcolo, in linea di massima si ha con la somma degli accantonamenti di una mensilità all anno moltiplicata per dei coefficienti di trasformazione. Il T.F.S. riguarda il settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Il Calcolo, in linea di massima si ha moltiplicando l ultimo Stipendio per gli anni di sevizio più gli anni riscattati.

9 Nel sistema T.F.S. il riscatto degli anni, risulta molto più conveniente effettuarlo, quando si è in giovane età di servizio in quanto si paga meno rispetto al grado apicale, ma all'atto del congedo viene rivalutato come quest'ultimo. Il riscatto è un onere deducibile per intero. Lo stesso se pagato in unica soluzione si porta in detrazione l anno successivo se invece viene pagato ratealmente in busta paga viene calcolato per abbattere l imponibile. Le voci che compongono il TFS sono: Ass. Funzione Stipendio R.I.A per quelli che l hanno avuto fino al Dopo è stata inserita nei parametri. Indennità Integrativa Speciale in misura del %. (Vale lo stesso per quanto detto sopra). 6 Scatti aggiuntivi ( se cessano dal servizio per imiti di età o riforma e non a domanda anticipata. 13 mensilità Quota aggiuntiva (Solo cat Uff.) Tutte le voci di cui sopra sono inserite nella buonuscita all 80%. Per l Indennità Integrativa Speciale si calcola 80% del % dell' ammontare totale. IRPEF o Ritenuta Erariale La ritenuta erariale (IRPEF) viene sottratta alla fine dei calcoli sviluppati, formando il Capitale Iniziale Lordo. Per ottenere l Irpef bisogna determinare il reddito medio annuo il quale si calcola in questo modo:- Bisogna fare il totale delle voci inserite nella buonuscita pari all 80%. Tale risultato va abbattuto del 26% e viene diviso per gli anni di effettiva contribuzione. Dopo di che moltiplicato per 12 mesi. In questo modo si ha l aliquota media del contribuente, la quale come detto sopra va ad abbattere il totale dei Calcoli avvenuti per la Pensione o per il TFS. Conclusioni Come avrete visto, parlare del sistema pensionistico del Comparto Difesa e Sicurezza o in genere anche nel pubblico impiego non è facile. Nel tempo siamo stati ingombrati da norme sempre più restrittive e solo grazie alla capacità di convincimento da parte delle parti sociali (COCER e Sindacati) avverso il mondo Parlamentare non siamo stati, totalmente distrutti. Le pensioni fanno cassa e quindi sono quelle più colpite al fine di risanare le finanze dello Stato.

10 Il Futuro In Futuro dobbiamo cercare di indirizzare le nostre strategie in tre direzioni:- 1. Previdenza Complementare al fine di garantire ai colleghi arruolati dal 1 gennaio 1996 una pensione almeno dignitosa, magari partendo anche dal 2006 al fine di un minor onere di spesa da parte del Governo; 2. Cercare di attuare quanto previsto dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, al fine di consentire a chi lo desidera, un allungamento per rimanere in servizio oltre il limite ordinamentale, al fine di accumulare il più possibile contributi da riversare sulla pensione e sul TFS; 3. Interagire con i Governi al fine di aprire un tavolo contrattuale dove far incrementare le indennità fisse che si riservano sul sistema previdenziale in misura maggiore rispetto alle indennità accessorie. Un punto focale potrebbe essere l'aumento dell'assegno di funzione già dal compimento del 17 anno di servizio, il quale per effetto del trascinamento sarebbe assorbibile dagli altri due assegni funzionali. Non è facile attuare questi tre punti strategici, ma credo che fino a quando ne avremo le forze dobbiamo tentarci, con l'aiuto indiscusso dei Consigli di Base di Rappresentanza e con l'ausilio dei vertici Militari. Nella speranza di avervi fatto capire ancor meglio il nostro sistema pensionistico,visto le notizie frammentate e sbagliate che vi provengono da tutte le direzioni, vi saluto cordialmente. Appuntato Scelto Alessandro Rumore Delegato CO.CE.R. Carabinieri.

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