BADANTI E COLF IL LAVORO DELLE BADANTI: VADEMECUM AD USO DELLE FAMIGLIE

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1 MARCHE REGIONE MARCHE Servizio Promozione Internalizzazione Turismo - Commercio Settore Tutela Consumatori BADANTI E COLF MARCHE ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI Sede Territoriale: ANCONA Via XXV Aprile, 37/A Tel Fax PESARO Via Toschi Mosca, 7 Tel Fax ASCOLI PICENO Corso Mazzini, 37 Tel Fax MACERATA Via Mozzi, 72 Tel Fax IL LAVORO DELLE BADANTI: VADEMECUM AD USO DELLE FAMIGLIE

2 Pubblicazione realizzata dall ADOC Marche Via XXV Aprile, 37/a Ancona 1ª Edizione Finito di stampare nel mese di Giugno 2006 Stampa Nova Azienda Grafica, Jesi (An) Hanno collaborato alla stesura: Avv. Pierelli Roberto Avv. Morena Luca Pierelli Riccardo Si ringrazia per la consulenza prestata il Sig. Morbidelli Riccardo

3 BADANTI & COLF (Il lavoro delle Badanti. Vademecum ad uso delle famiglie)

4 INDICE 01. PREMESSA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO: 15 a) L orario di lavoro 17 b) Il riposo settimanale 17 c) Il vitto e l alloggio ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI: 19 Gli obblighi previdenziali DEDUZIONI FISCALI MALATTIE ED INFORTUNI MATERNITA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALLEGATI 43

5 PRESENTAZIONE La Regione Marche da anni è impegnata in una politica mirata a proteggere gli interessi specifici dei cittadini nella loro funzione di consumatori di beni ed utenti di servizi. Gli obiettivi di base della politica regionale riguardano la riduzione delle diseguaglianze, l accesso rapido e certo della giustizia, la protezione del consumatore, la tutela della salute e della sicurezza, il miglioramento delle condizioni generali di vita. La Regione, quindi, con la legge regionale n. 15/98 Norme per la tutela dei Consumatori e degli Utenti si è dotata di uno strumento legislativo capace di incidere profondamente nella realtà marchigiana promuovendo e attivando una politica di informazione-formazione del consumatore e di sviluppo dell associazionismo. In piena sintonia con quanto previsto dalla Legge Regionale 15/98, annualmente le associazioni a tutela dei consumatori predispongono programmi di iniziative volte all informazione degli utenti nella loro più ampia autonomia di Scienza e Coscienza. Tra le varie attività predisposte dall associazione dei consumatori ADOC vi è questa guida al Rapporto di Lavoro delle Colf e Badanti, strumento conoscitivo, che permette una diffusione di informazioni utili al cittadino-consumatore per meglio districarsi nelle problematiche contrattuali di diritti e doveri sottostanti. Con questa guida l ADOC si propone di analizzare lo svolgimento del rapporto di lavoro dalla sua nascita fino alla sua conclusione fornendo al cittadino consumatore uno strumento sicuramente utile e di facile comprensione. L Assessore alla Tutela dei Consumatori LUCIANO AGOSTINI

6 1. PREMESSA In questi ultimi anni, con il progressivo invecchiamento della popolazione e il mutamento delle condizioni sociali delle famiglie, è emersa una sempre crescente necessità di ricorrere a operatori, per lo più stranieri, per l assistenza alla persona a domicilio. Al fine di superare le inevitabili difficoltà nel rapporto tra le badanti e le famiglie dovute ad incomprensioni nella comunicazione, all appartenenza a culture diverse, ad usi, costumi e credenze difformi, l ADOC, ha deciso di pubblicare questo vademecum che vuole fornire, sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, una serie di indicazioni sugli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali di questo particolare rapporto di lavoro. Il Presidente dell Adoc Marche GRAZIANO FIORETTI

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8 2. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

9 2. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Per assumere una badante il datore di lavoro (normalmente famiglie costituite anche da una sola persona) deve seguire una procedura diversa a seconda che la lavoratrice da assumere appartenga o meno all'unione Europea. a) Lavoratrice cittadina italiana o dell Unione Europea. Il datore di lavoro può assumere direttamente la badante, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.). Dal 1 agosto 2006, anche i lavoratori neocomunitari (di nazionalità polacca, ceca, slovacca, ungherese, estone, lettone, lituana e slovena), per i quali erano previste delle procedure di autorizzazione, possono liberamente entrare nel territorio nazionale e qui svolgere attività di lavoro subordinato, dovendo soltanto farsi rilasciare dalla Questura del luogo del soggiorno il documento di identificazione personale previsto per i cittadini comunitari che soggiornano in Italia per un periodo superiore a 3 mesi (carta di soggiorno per attività di lavoro). b) Lavoratrice cittadina extra UE. Si presentano i seguenti casi: b1) Se la lavoratrice è in Italia con regolare documento di soggiorno che permette il lavoro (no turismo o richiesta d asilo o culto), il datore di lavoro può assumerla direttamente, con la stessa procedura impiegata per i collaboratori domestici con cittadinanza italiana; b2) Se la lavoratrice si trova all'estero, è prevista una procedura di chiamata nominativa (Assunzione tramite Decreto Flussi); b3) Se la lavoratrice si trova in Italia senza regolare documento di soggiorno, non è assolutamente possibile assumerla. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l arresto da tre mesi ad un anno e con l ammenda di euro per ogni lavoratore impiegato (art. 22 D.L. 25/07/1998 n. 286, comma 12). 11

10 BADANTI & COLF I documenti che la lavoratrice deve produrre sono: - Documento di riconoscimento (carta d identità o passaporto) valido; - Codice Fiscale; - Permesso di soggiorno in corso di validità (se lavoratrice straniera) o Cedolino rilasciato dalla Questura competente, in caso di permesso in fase di rinnovo. E innanzitutto necessario dare comunicazione all INAIL dell inizio del rapporto, tramite l'apposito modulo, dove alla voce "Posizione ass. ditta" va messo il codice La denuncia può essere inviata via fax al numero verde riportato nel modulo (vedi fac simile tra gli allegati). Entro le 48 ore successive, in caso di lavoratrice straniera, bisogna darne comunicazione: - alla Questura della città in cui avviene la costituzione del rapporto di lavoro (ovvero all Ufficio locale di Pubblica Sicurezza). Entro 5 giorni, poi, si deve trasmettere la comunicazione: - allo Sportello Unico dell Immigrazione istituito presso la Prefettura della Provincia in cui si costituisce il rapporto (allegando anche il modulo contratto di soggiorno compilato in ogni sua parte); - al Centro per l Impiego competente (vedi fac simile tra gli allegati). Nel caso di stabile convivenza (dimora abituale) è altresì necessario darne comunicazione all Anagrafe Comunale entro 20 giorni per l iscrizione nei registri della popolazione (residenza). L'assunzione va, infine, denunciata all'inps tramite la presentazione dell'apposito modulo LD09 (vedi fac simile tra gli allegati) entro le scadenze fissate per il pagamento dei contributi (10 gennaio; 10 aprile; 10 luglio e 10 ottobre). Infine, datore di lavoro e lavoratore/lavoratrice devono sottoscrivere congiuntamente un "contratto di assunzione", in cui vengano evidenziati gli elementi principali del rapporto di lavoro. (L obbligo della forma scritta è stato introdotto dai CCNL con esclusione per i rapporti di durata inferiore al mese o alle 8 ore settimanali, nonché per quelli stipulati con parenti o affini). La lettera d assunzione deve indicare, fra le altre cose, l inquadramento del lavoratore/lavoratrice domestico in una delle categorie indicate all art. 10 del vigente CCNL, e precisamente: 12

11 2. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Prima categoria super. Vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo stato o enti pubblici. Prima categoria. Vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro o, comunque, svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (es. addetto alla compagnia, governante, maggiordomo, assistente geriatrico, infermiere diplomato, capo cuoco). Seconda categoria. Vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (es. baby sitter, autista, cameriere, addetto alla stiratura o alla lavanderia, aiuto cucina, addetto alle pulizie). Terza categoria. Vi appartengono i prestatori di lavoro generico (dopo 14 mesi di anzianità di servizio passeranno automaticamente alla seconda categoria). L individuazione della categoria di inquadramento dipende dal grado di professionalità posseduta dalla badante e dalle mansioni che le verranno assegnate (che possono andare da una semplice sorveglianza ed accudimento di persone che conservano una certa autosufficienza, all assistenza intensiva e continuata di anziani allettati). Dalla scelta della categoria dipenderà la quantificazione retributiva (comunque mai inferiore a 439,00) e contributiva (uguale o maggiore a 20h sett.li), ma anche la durata del periodo di prova (30 giorni per la 1^ categoria e 8 giorni per la 2^ e 3^). 13

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13 3. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

14 3. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Il rapporto di lavoro è regolamentato dal CCNL (vedi copia fra gli allegati). Alcuni punti più importanti sono: L orario di lavoro può essere stabilito liberamente fra le parti, con osservanza dei seguenti limiti: non più di 10 ore giornaliere, non consecutive, e fino ad un totale massimo di 54 ore settimanali, nel caso la badante sia convivente; non più di 8 ore giornaliere, non consecutive e fino ad un totale massimo di 45 ore settimanali, nel caso la badante non sia convivente. Il riposo settimanale non può essere inferiore alle 36 ore continuative, corrispondenti all intera giornata di domenica, oltre ad un altra mezza giornata da stabilirsi di comune accordo. Quando per necessità inderogabili non è possibile concedere il riposo domenicale, la lavoratrice avrà diritto al recupero in altro giorno, oltre alla maggiorazione prevista dal CCNL, a meno che ciò non venga richiesto dalla stessa lavoratrice professante altra fede religiosa. Le ferie sono pari a 26 giorni lavorativi da usufruirsi di norma nell arco dell anno solare in cui sono state maturate e suddivise in non più di 2 periodi da concordarsi fra le parti. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile: è possibile l accumulo delle ferie nell arco massimo di un biennio (utilizzabili, ad esempio, per temporanei rientri al Paese d origine). Il vitto e l alloggio (laddove previsti) fanno parte integrante della retribuzione spettante alla lavoratrice; i relativi valori convenzionali (stabiliti dal CCNL) sono computati al fini del calcolo dei contributi previdenziali e debbono essere indennizzati nel caso non vengano usufruiti (per esempio durante le ferie). Il lavoratore/lavoratrice che effettua almeno 6 ore giornaliere (anche se non convivente) ha diritto al pasto. Il CCNL prescrive che i pasti devono essere tali da assicurare alla lavoratrice una nutrizione sana e sufficiente. La sistemazione alloggiativa fornita alla badante convivente deve essere idonea a salvaguardarne la dignità e riservatezza. 17

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16 4. ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

17 4. ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI Gli obblighi previdenziali che spettano al datore di lavoro, oltre alle iniziali comunicazioni assicurative all INAIL ed all INPS (vedi allegati) consistono nel versamento dei contributi INPS. Le scadenze, per i periodi lavorati nel trimestre solare che precede, sono: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio. I contributi previdenziali variano all inizio di ogni anno e vengono di norma comunicati dall INPS ogni anno con l invio al datore di lavoro dei 4 bollettini di conto corrente postale. Il calcolo viene effettuato sulla base della retribuzione oraria e delle ore lavorate nel trimestre, utilizzando due diversi parametri a seconda che Il lavoratore/lavoratrice vengano o meno corrisposti gli assegni famigliari. La quota per il contributo CUAF (cioè contributo per gli assegni famigliari) non è dovuta nel caso in cui la badante sia coniuge del datore di lavoro ovvero parente o affine entro il terzo grado e con lui convivente. La retribuzione oraria da assoggettare al corrispondente contributo viene determinata sommando: a) salario settimanale, mensile o quindicinale diviso per le ore prestate nel periodo; b) quota di tredicesima mensilità, da calcolare dividendo per 12 la paga oraria; c) vitto e/o alloggio, eventualmente fruiti diviso per le ore lavorate nel periodo. I giorni di ferie pagati devono essere considerati come giorni di lavoro. A ciascuno di tali giorni va attribuito un numero di ore secondo il seguente calcolo: a) sommare le ore lavorate nelle ultime quattro settimane precedenti l inizio del periodo feriale; b) dividere la somma ottenuta per il numero fisso 24, si ottiene così il numero di ore da attribuire a ogni giorno di ferie; c) moltiplicare le ore giornaliere ricavate per i giorni di ferie pagati per avere il totale ore del periodo feriale da aggiungere alle lavorate nel trimestre. Una parte dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro grava sul lavoratore e quindi può essere trattenuta a titolo di rivalsa sullo stipendio (si tratta di una quota minima ed in genere la trattenuta non viene effettuata). Non essendo sostituto d'imposta, il datore di lavoro domestico non è invece tenuto a fare rite- 21

18 BADANTI & COLF nute ai fini fiscali. Ha però l'obbligo di rilasciare al lavoratore, su sua richiesta, una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite durante l'anno, che evidenzi l'importo trattenuto quale contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria. Tale dichiarazione dovrà essere utilizzata dal lavoratore/lavoratrice per la denuncia fiscale dei propri redditi. 22

19 5. DEDUZIONI FISCALI

20 5. DEDUZIONI FISCALI La Finanziaria 2005 ha introdotto anche una nuova deduzione di 1.820,00 per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale o di quella dei familiari (indicati nell art. 433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione diminuisce con l aumentare del reddito e spetta anche se il familiare non è a carico. La deduzione per gli addetti all assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37. 25

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22 6. MALATTIE ED INFORTUNI

23 6. MALATTIE ED INFORTUNI In caso di malattia il lavoratore/lavoratrice è tenuta, qualora non convivente, a trasmettere entro 3 giorni il certificato medico al datore di lavoro. Gli è riconosciuto il seguente trattamento: a) per anzianità fino a sei mesi: 8 giorni retribuiti (10 giorni di conservazione del posto); b) per anzianità da più di 6 mesi: 10 giorni retribuiti (45 giorni di conservazione del posto); c) per anzianità oltre 2 anni: 15 giorni retribuiti (180 giorni di conservazione del posto); L'indennità di malattia è retribuita dal datore di lavoro nella seguente misura: - al 50% fino al terzo giorno di malattia; - al 100% dal quarto giorno in poi di malattia; In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro è tenuto a fare una denuncia all'inail, utilizzando un apposito modulo (vedi fac simile tra gli allegati) e allegando il referto medico del pronto soccorso, entro: - 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; - 2 giorni dall'accertamento per quelli pronosticati non guaribili entro tre giorni; - 2 giorni a partire dal quarto per quelli pronosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti. Nessuna denuncia occorrerà nel caso di infortunio guaribile in 3 giorni. Le assenze per infortunio debbono essere comprovate da relativo certificato medico. Il dipendente/la dipendente infortunata ha diritto alla conservazione del posto: - per 10 giorni di calendario, se con anzianità fino a sei mesi; - per 45 giorni di calendario, se con anzianità di più di sei mesi e fino a due anni; - per 180 giorni di calendario, se con anzianità di oltre due anni. AI lavoratore/lavoratrice in caso di infortunio spettano, a seconda dei casi, le seguenti prestazioni erogate dall'inail: 29

24 BADANTI & COLF - una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; - una rendita per l'inabilità permanente; - un assegno per l'assistenza personale continuativa; - una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte; - le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; - la fornitura degli apparecchi di protesi. Per quanto riguarda la retribuzione durante l astensione per infortunio: - i primi tre giorni vengono retribuiti dal datore di lavoro; - dal quarto giorno in poi erogati dall'inail. L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, sarà riconosciuta nel caso che il lavoratore infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 30

25 7. MATERNITA

26 7. MATERNITA In caso di maternità, nei confronti delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, all INPS spetta l obbligo di corrispondere, durante il periodo di astensione obbligatoria (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto), un indennità giornaliera pari all 80% della retribuzione convenzionale, quale risulta dai contributi settimanali versati nei 24 mesi antecedenti la data di inizio dell astensione. E fatto divieto al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice in stato di gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, salvo naturalmente, che per giusta causa. 33

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28 8. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

29 8. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari comprendano componenti minorenni e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1 luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1 luglio giugno 2006, si deve considerare il reddito prodotto nel Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali in qualunque forma pagati o trattenuti. Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'inps (vedi fac simile tra gli allegati) e presentarlo all istituto che provvederà al pagamento direttamente. 37

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31 9. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

32 9. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il contratto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti con l osservanza di un termine di preavviso. Nel caso di contratti di lavoro con almeno 25 ore settimanali il preavviso è di - 15 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità; - 30 giorni di calendario oltre i 5 anni di anzianità. Nel caso di contratti di lavoro con meno 25 ore settimanali il preavviso è di - 8 giorni di calendario fino a 2 anni di anzianità; - 15 giorni di calendario oltre i 2 anni di anzianità. I suddetti termini sono dimezzati nel caso la risoluzione sia chiesta dal lavoratore/lavoratrice. Nel caso alla badante sia stato assegnato un alloggio indipendente, i termini vengono portati a 30 giorni per anzianità inferiore ad 1 anno e 60 giorni se superiore. I giorni di ferie NON vengono computati ai fini del completamento del periodo di preavviso. La risoluzione del contratto senza preavviso può essere fatta solo per giusta causa (gravi ragioni che rendono intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto). Per il licenziamento del lavoratore domestico non è prescritto l obbligo di motivazione (ad nutum), fatta eccezione per il periodo di gravidanza (e fino al compimento del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro), in cui la lavoratrice non può essere licenziata se non per giusta causa. In caso di dimissioni o licenziamento, il datore di lavoro deve provvedere a: 1- dare comunicazione all INAIL (come per l assunzione) tramite Fax entro le 24 ore successive al termine del rapporto, 41

33 BADANTI & COLF 2- effettuare il versamento dei contributi previdenziali entro dieci giorni dalla fine del rapporto di lavoro, 3- dare comunicazione alla Questura (in caso di lavoratrice straniera) della città in cui è avvenuta la costituzione del rapporto di lavoro (entro 48 ore dalla data di cessazione), 4- dare comunicazione allo sportello Unico dell Immigrazione (in caso di lavoratrice straniera). Istituito presso la Prefettura della provincia in cui si costituisce il rapporto, (entro 5 giorni dalla data di cessazione), 5- dare comunicazione al Centro per l Impiego, territorialmente competente (entro 5 giorni dalla cessazione), 6- nel caso di stabile convivenza (dimora abituale) è altresì necessario darne comunicazione all Anagrafe entro 20 giorni. Oltre ai casi di risoluzione sopra descritti, il contratto di lavoro cessa per morte della badante o dell assistito. N.B. Il lavoratore licenziato o dimessosi per giusta causa, qualora sia in possesso dei requisiti contributivi previsti per legge, ha diritto alla indennità di disoccupazione che viene erogata dall INPS su richiesta dello stesso lavoratore presentando l apposito modulo (vedi fac simile tra gli allegati). 42

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35 10. ALLEGATI FAC SIMILE DI CONTRATTO DI ASSUNZIONE Gent.ma Sig.ra/Preg.mo Sig.... Luogo e data... Con la presente Le confermo la Sua assunzione alle mie dipendenze quale collaboratore/trice familiare, addetto/a ai servizi domestici in favore del mio nucleo familiare, attualmente nel Comune di... al seguente indirizzo... Le sue mansioni consisteranno... Il rapporto avrà inizio il giorno... e l orario di lavoro da osservare quotidianamente (ovvero: nei giorni di...) sarà il seguente:..., senza convivenza (ovvero: con l obbligo di convivenza totale/parziale). Ella è obbligata ad indossare la tenuta da lavoro che le verrà da me fornita (si può anche non obbligare alla tenuta di lavoro) e godrà la mezza giornata di riposo settimanale, in aggiunta alla domenica, dalle ore... (ovvero: fino alle ore...) del...; (in caso di convivenza: potrà inoltre riporre e custodire i suoi effetti personali nell apposito spazio che le verrà indicato). Le ferie annuali saranno godute nel periodo che verrà concordato, in base alle reciproce esigenze ed alle necessità del nucleo familiare, comunque compreso, tranne eventi eccezionali o l accoglimento di sue specifiche richieste, dal 1 giugno al 30 settembre. La retribuzione è pattuita in euro... Mensili, orarie, da corrispondersi per tredici mensilità, oltre all indennità sostitutiva del vitto e/o alloggio. Vorrà sottoscrivere copia della presente per integrale ed incondizionata accettazione. Firma del datore di lavoro... Firma del/la collaboratore/trice familiare... 45

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44 BADANTI & COLF TIPOLOGIE DI LAVORO TABELLA RIASSUNTIVA CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO (aggiornata al 01/01/2006) 1 S NOTE 54

45 10. ALLEGATI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - 8 MARZO 2001 Roma, 8 marzo 2001 Articolo 1 - SFERA DI APPLICAZIONE Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Fidaldo (cui aderiscono l Assindatcolf, aderente a Confedilizia, l Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Como, l Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Como, l Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano, la Nuova Collaborazione) e Domina, da una parte. E Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, dall altra parte, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti. Articolo 2 - INSCINDIBILITA DELLA PRESENTE REGOLAMENTAZIONE Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altra trattamento. Articolo 3 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti ad personam. Articolo 4 - DOCUMENTO DI LAVORO All atto dell assunzione il lavoratore dovrà, ai sensi di legge, consegnare al datore di lavoro il libretto di lavoro e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, il libretto di lavoro sarà trattenuto da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore 55

46 BADANTI & COLF extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Articolo 5 - ASSUNZIONE L assunzione del lavoratore avviene direttamente ai sensi di legge. Articolo 6 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO (LETTERA DI ASSUNZIONE) Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche: a) la data dell inizio del rapporto di lavoro; b) la categoria di appartenenza e l anzianità in detta categoria; c) la durata del periodo di prova; d) l esistenza o meno della convivenza, totale o parziale; e) la durata dell orario giornaliero di lavoro; f) l eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro; g) la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all art. 16, ultimo comma; h) la retribuzione pattuita; i) la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari; l) il periodo concordato di godimento delle ferie annuali; m) l indicazione dell adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. Articolo 7 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO L assunzione può effettuarsi a tempo determinato, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nel rispetto della legge 18 aprile 1962, n. 230, nonché nei seguenti casi previsti dal presente contratto, ai sensi dell art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56: 1. per l esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; 56

47 10. ALLEGATI Il lavoro delle badanti vademecum ad uso delle famiglie 12; 2. per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all estero; 3. per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori o dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; 4. per sostituire lavoratori in ferie. Per le causali di cui sopra, i datori di lavoro potranno altresì avvalersi delle agenzie di lavoro internale ai sensi della normativa di legge. Articolo 8 - ASSUNZIONE LAVORATORI STUDENTI Gli studenti di età compresa fra i sedici ed i ventinove anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato, ovvero da enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con un orario di 25 ore settimanali. Qualora detto orario fosse interamente contenuto tra le ore 6,00 e le ore 14,00, oppure tra le ore 14,00 e le ore 22,00, ai prestatori di lavoro s tudenti, di cui al precedente comma, sarà erogata una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella A allegata al presente contratto, fermo restando l obbligo di corresponsione dell intera retribuzione in natura. L assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risulti l orario effettivo di lavoro concordato, nell ambito dei due semiturni individuati nel comma precedente. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Resta fermo, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n Articolo 9 - PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari. 57

48 BADANTI & COLF Articolo 10 - CATEGORIE DEI LAVORATORI I prestatori di lavoro si suddividono in quattro categorie: Prima categoria super vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici; Prima categoria vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all'andamento o della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorre una specifica elevata competenza professionale (ad esempio: addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico); Seconda categoria vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative all vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all infanzia o baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella prima super, nella prima o nella terza categoria); Terza categoria vi appartengono i prestatori d lavoro generico che non abbiano compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente alle pulizie, addetto al giardino per lavoro di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia, stalliere). Articolo 11 - MANSIONI PLURIME Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo. Articolo 12 - PASSAGGIO DALLA TERZA ALLA SECONDA CATEGORIA Il lavoratore generico passa automaticamente dalla terza alla seconda categoria con le seguenti modalità: - dopo tre anni di servizio se l assunzione avviene prima del compimento del 16 anno di età; - dopo due anni di servizio se l assunzione avviene tra il 16 anno di età e prima del compimento del 16 ; dopo 14 mesi per tutti gli altri casi. 58

49 10. ALLEGATI Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il lavoratore deve aver compiuto almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro. Il possesso di uno specifico attestato professionale riconosciuto comporta la riduzione di un anno per il passaggio di categoria. Il lavoro d elle badanti vademecum ad uso delle famiglie 13. Articolo 13 - DISCONTINUE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI D ATTESA NOTTURNA Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella C allegata al presente contratto, qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore e le ore 8.00, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 nonché l obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un idonea sistemazione per la notte. L assunzione ai sensi del precedente comma dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l ora di inizio e quella di cessazione dell assistenza ed il suo carattere di prestazione discontinua. Articolo 14 - PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D ATTESA Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore e le ore 8.00, fermo restando l obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabella B (seconda categoria) allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato dalle parti. Articolo 15 - PERIODO DI PROVA I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che é di 30 giorni di lavoro effettivo per la prima categoria super e per la prima categoria e di 8 giorni di lavoro effettivo per la seconda e la terza categoria. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell anzianità. 59

50 BADANTI & COLF Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra regione senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente. Articolo 16 - RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell orario di lavoro giornaliero. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti. Articolo 17 - ORARIO DI LAVORO La durata normale dell orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di: - 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali, per i lavoratori conviventi. L orario dei lavoratori conviventi sarà ridotto di mezz'ora a decorrere dal 1 gennaio 2002 e di un altra mezz ora a decorrere dal 1 gennaio La riduzione dell orario di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sarà settimanale; 60

51 10. ALLEGATI - 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle 48 ore settimanali su 5 giorni, l orario di lavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato. L orario di lavoro dei lavoratori non conviventi sarà ridotto fino a raggiungere le 44 ore settimanali, con la seguente modalità: - 47 ore a partire dal ; - 46 ore a partire dal ; - 45 ore a partire dal ; - 44 ore a partire dal La retribuzione oraria rimarrà inalterata. Il lavoro delle badanti vademecum ad uso delle famiglie 14. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. E consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. L orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al primo comma, nei confronti del personale a servizio intero; nel caso di servizio ridotto o ad ore, sarà concordato fra le parti. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti articoli 13 e 14 ed escluso il richiamo alla tabella B contenuto nell art. 14, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore e le ore 6.00 ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, con la maggiorazione prevista dal successivo art. 18. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell orario di lavoro. Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti e non retribuito. Al lavoratore tenuto all osservanza di un orario giornaliero superiore alle sei ore spetta comunque, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, il pranzo o la cena ovvero, in difetto di erogazione, un indennità pari al lavoro valore convenzionale. Articolo 18 - LAVORO STRAORDINARIO Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento. E considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata nel comma 1 dell art. 16, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate. 61

52 BADANTI & COLF Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto orario così maggiorata: - del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00; - del 50%, se prestato dalle ore alle ore 6.00; - del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art. 19. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo s tesso: tali prestazioni debbono avere carattere di assoluta episodicità ed imprevedibilità. Articolo 19 - FESTIVITA NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l obbligo di corrispondere la normale retribuzione. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in latra giornata, o in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell intera giornata nelle festività di cui al comma 1. Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Articolo 20 - FERIE Indipendentemente dalla durata dell orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo steso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo; 62

53 10. ALLEGATI nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, a l fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su usa richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l accumulo delle ferie nell arco massimo di un biennio. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. Il lavoro delle badanti vademecum ad uso delle famiglie 15. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio. Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi. Articolo 21 - SOSPENSIONI DI LAVORO EXTRAFERIALI Sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto durante le sospensioni del lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro. Al lavoratore che usufruisca del vitto e/o dell alloggio spetta, per il periodo della sospensione, il compenso sostitutivo convenzionale soltanto ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni. Articolo 22 - ASSENZE E PERMESSI Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l effettuazione di visite mediche documentate, purchè coincidenti anche parzialmente con l orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate; - lavoratori conviventi: 16 ore annue; - lavoratori non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell orario di lavoro prestato. I lavoratori potranno, inoltre, fruire allo stesso titolo di permessi non retribuiti. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secon- 63

54 BADANTI & COLF do grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni di calendario. Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l indennità sostitutiva del vitto e dell alloggio. Le assenze per malattia e infortunio, di cui i l datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato, debbono essere comprovate da relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro tre giorni dall evento, al quale fine farà fede il timbro postale di partenza. Per i lavoratori non conviventi non è necessario l invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell abitazione. Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare dimissioni del lavoratore. Articolo 23 - DIRITTO ALLO STUDIO Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell obbligo o specifico professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi. Articolo 24 - MATRIMONIO In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell alloggio spetta per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l avvenuto matrimonio. 64

55 10. ALLEGATI Articolo 25 - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni di esse indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. E vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. Detti periodi devono essere computati nell anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. Dall inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Articolo 26 - TUTELA DEL LAVORO MINORILE Il lavoro delle badanti vademecum ad uso delle famiglie 16. E ammessa l assunzione di fanciulli nei serv izi familiari all età minima di 15 anni compiuti, purchè ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell obbligo scolastico. L ammissione al lavoro di minori è subordinata all assolvimento dell obbligo scolastico e alla loro idoneità all'attività lavorativa cui saranno addetti, secondo quanto previsto dalla normativa di legge. Valgono pure le altre norme richiamate nell art. 2, lettera a), della legge 17 ottobre 1967, n Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale. Articolo 27 - MALATTIA In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto come segue: 1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; 2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario; 65

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