Avv. Prof. Stefano Loconte

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1 in collaborazione con presenta TRASFERIMENTO GENERAZIONALE D IMPRESA E TUTELA DEL PATRIMONIO PERSONALE DELL IMPRENDITORE Bologna 2 dicembre 2014 Avv. Prof. Stefano Loconte

2 TUTELA DELL INTEGRITA E DELLA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE Rischi e minacce per il patrimonio familiare Rischi immateriali: 1) Inerzia nella gestione unitaria e prospettica della famiglia e del suo patrimonio. 2) Family governance inadeguata 3) Bilanciamento del materiale umano, intellettuale e patrimonio 4) Orizzonte temporale di pianificazione inadeguato 5) Education inadeguata

3 TUTELA DELL INTEGRITA E DELLA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE Rischi e minacce per il patrimonio familiare Rischi materiali: Personali: salute, disabilità, morte, sicurezza personale. Familiari: divorzio, successione, atti pregiudizievoli di un familiare, aggressione dei creditori, frode/atti illeciti Imprenditoriali/Professionali: fallimento, responsabilità civile/professionale, compliance (es. infortuni) Economici: mala gestio, inflazione, fiscalità eccessiva Politici/Ambientali: cambiamento del sistema politico

4 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Strategie di protezione: 1) Governance di famiglia: definire le regole tra i membri della famiglia inerenti la gestione del patrimonio, allo scopo di conservare, sviluppare e tramandare la ricchezza della famiglia attraverso le generazioni. 2) Governance di impresa: Ha lo scopo di assicurare una gestione dell impresa di famiglia nella continuità e nell unità dell impresa oltre che della famiglia imprenditrice, al riparo da eventi pregiudizievoli personali e patrimoniali estranei alla sfera imprenditoriale quali: 1) Perdita o disabilità di «persone chiave» 2) Liti e conflitti che paralizzino la gestione 3) Attacchi dei creditori alla proprietà dei soci o alle quote sociali 4) Ingresso nella compagine sociale dei soci indesiderati per motivi successori o frazionamento eccessivo della proprietà.

5 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO 3) Riservatezza: finalizzata ad evitare l evidenza della disponibilità personale di beni allo scopo di : 1) Impedire l aggressione di terzi; 2) Evitare pressioni, psicologiche e non, sui titolari dei beni; 3) Affidare istruzioni per l amministrazione dei beni a soggetti professionalmente competenti. 4) Segregazione: ha lo scopo di separare parte del patrimonio del disponente al fine di: 1) Sottrarlo all aggressione dei creditori 2) Sottrarlo alla disponibilità di soggetti non sufficientemente autonomi (disabili, incapaci) nelle loro decisioni 3) Mantenerlo unito e proteggerlo dalla disgregazione o dispersione 4) Mantenerlo integro 5) Ottimizzare la fiscalità.

6 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO 5) Assicurazione: ha la finalità di prevenire gli effetti negativi derivanti da: 1) Eventi pregiudizievoli personali (malattia, morte, disabilità) 2) Eventi che limitano la capacità di reddito della persona 3) Eventi che creano un danno patrimoniale (es. responsabilità di amministratori, sindaci, professionisti, cariche pubbliche, ecc.) 6) Diversificazione Può avere ad oggetto aspetti patrimoniali e finanziari per assicurare continuità e stabilità al patrimonio di famiglia attraverso lo sviluppo di nuove competenze dei più giovani destinati a gestire investimenti in campi contigui a, o diversi da, quelli dell impresa di famiglia.

7 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Strategie di protezione: Pianificazione. Definisce la ripartizione della ricchezza tra i membri della famiglia, ed i principi di trasmissione della ricchezza attraverso le generazioni attraverso gli strumenti di protezione e trasferimento generazionale più adeguati allo scopo. Strategie di protezione: Pianificazione tributaria. È finalizzata ad ottimizzare il carico fiscale sia di imposizione diretta che indiretta attraverso gli strumenti più adeguati a livello nazionale ed internazionale. Comprende tra le proprie opzioni, e laddove possibile, strutture societarie internazionali, nonché la residenza estera delle persone. Strategie di protezione: pianificazione successoria. Attua i principi definiti per gli assetti proprietari attraverso gli strumenti successori più specifici in un ottica di efficienza tributaria e nel rispetto dei vincoli di legge (es. diritti degli eredi legittimari). Strumenti: trust, donazione, usufrutto, patti di famiglia, polizze vita di diritto estero, strutture societarie, residenza all estero.

8 LA PROTEZIONE DEI COMPONENTI DEBOLI DELLA FAMIGLIA ATTI DI DESTINAZIONE Art ter c.c. «Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell art, 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

9 LA PROTEZIONE DEI COMPONENTI DEBOLI DELLA FAMIGLIA ATTI DI DESTINAZIONE L art ter c.c. determina, quindi, un vincolo del bene al fine e la conseguente impossibilità da parte dei creditori del soggetto conferente di aggredire tale bene. Il bene vincolato può essere concesso in garanzia per raggiungere le finalità indicate nell atto notarile di destinazione, così come può essere esecutato (solamente) dai creditori del beneficiario per debiti contratti per il raggiungimento del fine indicato nell atto notarile medesimo.

10 LA PROTEZIONE DEI COMPONENTI DEBOLI DELLA FAMIGLIA ATTI DI DESTINAZIONE Es. : Il padre, imprenditore, intende garantire al figlio una dimora certa per quando non ci sarà più. Preoccupato per il futuro del figlio, istituisce su un immobile il vincolo destinato all abitazione del figlio. I creditori di del padre non potranno rivalersi sull immobile vincolato a favore del figlio.

11 BILANCIAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI DA TUTELARE E STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - TRUST ISTITUZIONE DI UN TRUST A TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI DELLA FAMIGLIA Persegue lo scopo di affidare al trustee un determinato bene, i cui redditi saranno destinati al mantenimento e sostegno del soggetto debole stesso. Spesso al trustee vengono affidati anche compiti di assistenza e sostegno (es. provvedere al mantenimento e all alloggio, alla gestione di personale idoneo, alla organizzazione di assistenza presso istituti ecc.), specie in caso di sopravvivenza del soggetto debole ai genitori. Spesso, nel caso di trust di tale tipo, è opportuno che l atto istitutivo preveda la nomina di un guardiano che affianchi, collabori e controlli il trustee.

12 LA TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE: DAL PASSAGGIO GENERAZIONALE ALLA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE E IMPLICAZIONI FISCALI Per passaggio generazionale d impresa si intende una serie di operazioni di per sè idonee a garantire la successione nell esercizio dell impresa, in via diretta o indiretta. La scelta dello strumento giuridico, ovvero degli strumenti giuridici più idonei al raggiungimento del fine sopra indicato, non può prescindere dall esame delle variabili fiscali legate a ciascuna delle soluzioni prospettabili da parte dell operatore giuridico. L espressione passaggio generazionale d impresa contempla dunque una pluralità di fattispecie giuridiche che, direttamente o per il tramite della loro combinazione, sono finalizzate al raggiungimento della successione nell impresa.

13 PASSAGGIO GENERAZIONALE ( SEGUE) Il passaggio generazionale è una fase molto delicata della vita di una impresa/azienda che spesso si accompagna ad instabilità, insicurezza, incognita circa il futuro. Per questo, nella pratica è necessario affidarsi ad operatori competenti. Tra gli strumenti giuridici che possono essere utilizati al fine di realizzare il suddetto passaggio generazionale dl impresa vi sono: - l utilizzo di società fiduciarie/mandati fiduciari; - I vincoli di destinazione - Le donazioni - I trust

14 LA C.D. DERIVA GENERAZIONALE E LA PROSECUZIONE DELL ATTIVITA DI IMPRESA La deriva generazionale e una caratteristica tipica delle aziende o gruppi familiari interessati da fenomeni successori in presenza di piu eredi. Il trasferimento intergenerazionale dell azienda familiare rappresenta un momento critico nell esistenza dell azienda, che puo minarne alle fondamenta la stabilita, compromettendone rapidamente la possibilita di sopravvivenza. Se da un lato il trasferimento intergenerazionale garantisce la continuita nell azienda, consentendo di preservare le capacita imprenditoriali acquisite, dall altro viene a mancare la piu elementare garanzia che gli eredi possiedano l attitudine a dirigere l azienda, specie se il fondatore non e in grado di scegliere i suoi successori se il passaggio avviene in maniera improvvisa.

15 LA DERIVA GENERAZIONALE ( SEGUE) La deriva generazionale comporta una ripartizione delle quote, ciascuna delle quali tende immediatamente a scendere al di sotto della soglia di controllo (se il fondatore ha il 100% e vi sono anche due soli eredi, nessuno dei due ha il controllo, a meno che non abbia una partecipazione superiore rispetto al coerede, che potra avere un conguaglio con un assegnazione di beni familiari extra aziendali). Un ulteriore elemento da tenere in considerazione riguarda la relazione tra tasso di crescita dell azienda e il tasso di sviluppo degli eredi derivante dall effetto moltiplicativo della deriva generazionale (se il fondatore ha 3 figli, ciascuno dei quali ha 3 figli, nell arco di due generazioni il numero di soggetti che vantano aspettative sulla proprieta aziendale passa da 1 a 9). Tutto cio comporta, quale effetto negativo, la frantumazione del parimonio aziendale.

16 LA DERIVA GENERAZIONALE E LA BLINDATURA DEL CONTROLLO Ipotizzando che l obiettivo sia quello di preservare il controllo della famiglia sull azienda si possono porre in essere le seguenti strategie: 1. La deriva generazionale puo essere eliminata o ridotta attraverso un elemento di potatura : la trasmissione del controllo avviene solo ad alcuni membri della famiglia e gli altri vengono indennizzati con il patrimonio extra aziendale. 2. Si puo procedere a scissione di alcune attivita aziendali non rientranti nel core business (immobili non strumentali, attivita operative marginali), anche al fine di ripartirle tra una pluralita di eredi, a patto che la suddivisione del patrimonio aziendale non ne pregiudichi il valore complessivo.

17 LA DERIVA GENERAZIONALE E BLINDATURA DEL CONTROLLO ( SEGUE) La naturale frantumazione della proprieta azionaria insita nella deriva generazionale puo portare ad una crescita dell azionariato a valle o a monte della societa holding attraverso la quale si esercita il controllo sul gruppo familiare. In caso di deriva generazionale discendente (a valle), si assiste ad una frantumazione del gruppo; In caso di deriva generazionale ascendente (a monte) si assiste ad un mantenimento del controllo familiare sul gruppo, fondato su delicati equilibri.

18 GRUPPO FAMILIARE IN ASSENZA DI DERIVA GENERAZIONALE Holding di famiglia, controllata al 100% dal socio fondatore, posta al vertice di un gruppo familiare in cui la holding ha il controllo totalitario di tre societa operative. Socio 100% H1 100% 100% 100%

19 GRUPPO FAMILIARE CON DERIVA GENERAZIONALE DISCENDENTE (FRANTUMAZIONE DEL GRUPPO) Se i tre figli del fondatore non vogliono continuare insieme l attivita il gruppo si frantuma. Possono essere create societa ad hoc in base al numero dei figli. Figlio A Figlio B Figlio C 100% 100% 100%

20 GRUPPO FAMILIARE CON DERIVA GENERAZIONALE ASCENDENTE Il caso di deriva generazionale che si sviluppa a monte della holding, si persegue l obiettivo di mantenere il controllo della famiglia allagata sul gruppo aziendale. Figlio A1 Figlio A2 Figlio B1 Figlio B2 Figlio B3 Figlio C Figlio A Figlio B Figlio C H1 Eventuali soci terzi Ramificazione operativa

21 IL CONFERIMENTO DI AZIENDA Si può realizzare attraverso due strade alternativa: 1) Conferimento in società e successiva donazione delle partecipazioni 2) Donazione dell azienda ai familiari e successivo conferimento dell azienda in società

22 IL CONFERIMENTO IN SOCIETA CON SUCCESSIVA DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Imposte dirette L imprenditore sceglie di conferire l azienda nella societa gia esistente e successivamente di donare agli altri soci le partecipazioni ricevute in cambio. Art. 176 Tuir: conferimento di azienda e effettuato in regime di neutralita e la successiva cessione delle partecipazioni non fa emergere reddito imponibile. La neutralità è strettamente collegata alla regola della continuità dei valori fiscali. L art. 176 Tuir prevede che il conferente assuma, quale valore fiscale delle partecipazioni rievute, l ultimo valore fiscalmente riconosciuto dall azienda conferita.

23 IL CONFERIMENTO IN SOCIETA CON SUCCESSIVA DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Imposte indirette Imposta fissa di registro e ipocatastali (art. 10 D. Lgs. n. 347/1990 e artt. 4, 10 Tariffa D. Lgs. n. 347/1990). Possibile godimento dell esenzione ex art. 3, comma 4 ter D. Lgs. n. 346/1990 per la donazione delle partecipazioni ai familiari (ricorrendone i presupposti). Fuori campo Iva (art. 2, comma 3, lett. b) DPR 633/1972. Condizione per tale regime fiscale è che il confermiento riguardi l azienda, ossia un complesso produttivo potenzialmente idoneo all esercizio dell impresa, e non, invece, che si tratti di conferimento di singoli beni mascherato da conferimento di azienda.

24 IL CONFERIMENTO IN SOCIETA CON SUCCESSIVA DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Imposte indirette La successiva cessione di azioni o quote i partecipazioni in società non quotate sconta la c.d. «tobin tax» ex art. 1, commi da 491 a 500, L , n. 228, nella misura dello 0,20% del prezzo di vendita della partecipazioni. Non è soggetta ad imposta di bollo, né ad imposta di registro

25 IL CONFERIMENTO IN SOCIETA CON SUCCESSIVA DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Imposte indirette DIFFERENZE TRA CONFERIMENTO E CESSIONE DI AZIENDA Imposta di registro Tobin tax Imposte ipocatastali Tassazione del conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni Tassazione come cessione di azienda Euro 200 fissa Proporzionale 0,5%-9% Proporzionale 0,20% N/A Euro 200 Euro 50

26 PROFILI DI ELUSIVITA DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI E esplicitamente un atto non elusivo ex art. 37 bis dpr 600/73 in materia di II.DD. Tuttavia, possono sorgere dei problemi di elusività del conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni nella misura in cui tramite lo stesso si realizzi sostanzialmente una cessione di azienda. Problematiche sull applicazione dell imposta di registro.

27 PROFILI DI ELUSIVITA DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI Cass. Ord del 13/3/2014, 6835 del 19/03/2013, del 28/06/2013 Il conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni può essere tassato come cessione di azienda, con imposta proporzionale di registro, in quanto il conferimento di azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta sarebbero atti collegati tra loro, aventi ad oggetto, quale effetto finale, una cessione di azienda.

28 PROFILI DI ELUSIVITA DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI Secondo questa interpretazione, l art. 20 del DPR 131/1986 è una norma procedimentale antielusiva, ai sensi della quale deve essere tassato l effetto giuridico sostanziale dell atto, così come desunto dall intero procedimento negoziale, anche attraverso i negozi collegati o indiretti, accertando, quindi, se dal collegamento negoziale derivi un effetto ulteriore, che supera gli effetti dei singoli negozi strumentali utilizzati.

29 PROFILI DI ELUSIVITA DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI Esempi pratici: 1) operazioni tassabili unitariamente come cessione di azienda La fattispecie si potrebbe verificare laddove, ad esempio, nell atto di conferimento o nei documenti e/o contratti collegati emergesse che l intenzione delle parti fosse quella di trasferire un complesso aziendale sotto forma di partecipazioni. Il collegamento tra le due operazioni potrebbe essere desunto da: Documentazione contrattuale, quale contratto quadro di compravendita, con la quale vengono stabilite anche le modalità tecniche della cessione Documentazione extracontrattuale, quali lettere o tra cedente e cessionario, presentazioni di consulenti ecc..

30 PROFILI DI ELUSIVITA DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI Esempi pratici: operazioni tassabili come fattispecie autonome. Ad esempio, quando il conferimento dell azienda viene deliberato e realizzato per motivazioni proprie aziendali, in un periodo temporale in cui la cessione non è ancora stata nè pianificata, nè deliberata. Successivamente al conferimento d azienda, la società conferente inizia la valutazione della possibile cessione della partecipazioni, dando mandato ai consulenti per la valutazione della partecipazione e per la ricerca di potenziali acquirenti, indicando lo studio legale per la negoziazione dei contratti L iter esplorativo si conclude con la vendita della partecipazione (o con un nulla di fatto).

31 LA DONAZIONE DELL AZIENDA AI FAMILIARI ED IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO DELL AZIENDA IN SOCIETA Imposte dirette La donazione di azienda rappresenta la forma tipica con cui l imprenditore individuale attua in vita il passaggio generazionale d impresa. La donazione di azienda o di quote sociali ai fini delle imposte dirette è caratterizzata dalla neutralità fiscale. La neutralità fiscale è garantita indipendentemente dal grado di parentela tra donante e donatario. L art. 58 Tuir intende favorire il passaggio generazionale dell azienda, sia a titolo di donazione che di successione mortis causa. La ratio è quella di non gravare di un ulteriore peso impositivo la scelta del soggettob che intende in modo non oneroso attenuare il passaggio generazionale dell impresa.

32 LA DONAZIONE DI AZIENDA NELLE IMPOSTE SUI REDDITI Regime di neutralita in capo al donante. Art. 58, 1 comma Tuir: Il trasferimento di azienda per cause di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell azienda stessa. Art. 58, 1 comma Tuir: L azienda e assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa, con la conseguenza che il valore fiscale riconosciuto in capo al donatario puo essere solo quello che, al momento della donazione, l azienda aveva nella contabilita (fiscalmente rilevante) del donante.

33 LA DONAZIONE DI AZIENDA NELLE IMPOSTE SUI REDDITI ( SEGUE) La successiva vendita della totalita o di parte dell azienda posta in essere dall imprenditore donatario comportera l emersione di quelle plusvalenze non tassate in occasione del precedente passaggio gratuito dell azienda, proprio a causa della continuita del valore fiscale del complesso aziendale. Il sistema della continuita dei valori fiscali evidenzia quindi che la disposizione di cui all art. 58, comma 1 Tuir non comporta una assenza totale di tassazione sui plusvalori aziendali, ma solo un rinvio di imposizione, dato che le plusvalenze latenti saranno tassate al momento della successiva cessione da parte del donatario. La neutralita fiscale garantita dall art. 58, 1 comma Tuir e quindi certa per l imprenditore donante. Scompare, invece, per l imprenditore donatario che assume l azienda a valori storici.

34 DONATARIO PERSONA FISICA O IMPRENDITORE Se il donatario non e un imprenditore, ma una persona fisica che riceve in donazione l azienda per poi rivenderla, senza esercitare attivita d impresa: Art. 67, comma 1, lett. h-bis Tuir: tassazione, quali redditi diversi, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione, anche parziale, di azienda acquisite ai sensi dell art. 58. Qualora il donatario sia un imprenditore o una societa commerciale, si applica l art. 88, comma 3 Tuir, secondo cui le liberalita ricevute nell esercizio dell impresa costituiscono sopravenienze attive.

35 DONANTE E DONATARIO PERSONE GIURIDICHE Nei casi in cui entrambi siano persone giuridiche, si applicano le regole ordinarie: La donazione di azienda costituisce una liberalità che determina l emersione di una plusvalenza in capo al donante ex art. 86, comma 1 lett. c) del Tuir e una sopravvenineza attiva per il donatario, ex art. 88, comma 3 lett. B) del Tuir.

36 DONANTE PERSONA GIURIDICA E DONATARIO PERSONA FISICA Nel caso in cui il donante sia una persona giuridica e il donatario una persona fisica non imprenditore, emergerà una plusvalenza in capo al donante, ex art. 86, comma 1, lett. C) Tuir. In capo al donatario non si verifica presupposto impositivo, se non nel caso di alienazione del ramo di azienda o della quota societaria ricevuta.

37 DONAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Il passaggio generazionale dell impresa puo essere attuato anche tramite la donazione di partecipazioni societarie.

38 LA DONAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NELLE IMPOSTE SUI REDDITI Se il donatario e un soggetto imprenditore e le partecipazioni societarie sono detenute nell esercizio della impresa, la donazione delle stesse costituisce fattispecie realizzativa ai sensi degli artt. 85, 86 Tuir.

39 LA DONAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NELLE IMPOSTE SUI REDDITI Se la partecipazione donata era stata iscritta, nel bilancio dell imprenditore, quale immobilizzazione finanziaria, risultando un bene strumentale, la cessione gratuita comportera l emersione di plus/minusvalenze. Se la partecipazione era stata iscritta nell attivo circolante, risultando un bene merce, la cessione gratuita determinera l emersione di un ricavo pari al valore di mercato della parecipazione medesima.

40 LA DONAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NELLE IMPOSTE SUI REDDITI Se la donazione di partecipazioni e effettuata da una persona fisica non imprenditore, essa non comporta alcun onere fiscale ai fini delle imposte dirette. Ai sensi dell art. 67 Tuir, i redditi diversi conseguibili da persone fisiche non nell esercizio di impresa e per effetto di cessioni di partecipazioni, sono tassabili solo quando la cessione sia a titolo oneroso e non quando invece avvenga a titolo gratuito.

41 LA DONAZIONE DI AZIENDA O DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NELLE IMPOSTE INDIRETTE La donazione di azienda o di partecipazioni societarie è: operazione esclusa dal campo di applicazione dell Iva per mancanza del presupposto oggettivo; Soggetta all imposta sulle donazioni Soggetta ad imposta ipotecaria e catastale, qualora nel complesso aziendale oggetto di donazione risultino compresi beni o diritti reali immobiliari Soggetta all imposta di registro in misura fissa quando la donazione è effettuata a favore dei familiari e sussistono le condizioni per l esenzione dall imposta sulle donazioni.

42 LA DONAZIONE DI AZIENDA O DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NELLE IMPOSTE INDIRETTE Caso particolare: esenzione dall imposta sulle donazioni: Art. 3, comma 4 ter del D. Lgs. n. 346/1990: Quando la donazione di azienda è realizzata a favore dei discendenti o del coniuge del donante, a condizione che l attività di impresa venga proseguita dal donatario per almeno cinque anni, ovvero che, nel caso di quote sociali di capitali, venga mantenuto il controllo per lo stesso periodo di tempo. Il donatario dovrà contestualmente all atto di donazione, rendere una dichiarazione con cui si obbliga a proseguire l attività di impresa, o a mantenere il controllo delle partecipazioni, per il suddettro periodo di almeno cinque anni.

43 CESSIONE DI AZIENDA Imposte dirette La cessione a titolo oneroso di azienda da parte di un imprenditore individuale nei confronti di familiari è trattata come una normale cessione e, pertanto è suscettibile di generare in capo al cedente plusvalenza imponibile, ai sensi dell art. 58, comma 1, primo periodo del Tuir. E dibattuta in giurisprudenza la questione relativa alla cessione di azienda tra familiari, in merito alla realizzazione o meno della plusvalenza.

44 CESSIONE DI AZIENDA Imposte dirette La cessione a titolo oneroso di azienda da parte di un imprenditore individuale nei confronti di familiari è trattata come una normale cessione e, pertanto è suscettibile di generare in capo al cedente plusvalenza imponibile, ai sensi dell art. 58, comma 1, primo periodo del Tuir. Secondo la Cassazione la cessione di azienda, seppur avvenuta tra familiari, non è riconducibile ad un atto gratuito e realizzerebbe sempre una plusvalenza imponibile cfr. Cass., 1 giugno 2007, n ) Tuttavia, CTR Lazio. sent. 24 del 2 febbraio 2011, ha ritenuto che il trasferimento di azienda tra padre e figlio, costituisce una presunzione di gratuità dell atto.

45 CESSIONE DI AZIENDA Imposte indirette Ai fini delle imposte indirette, la cessione a titolo oneroso è: operazione esclusa dal campo di applicazione dell Iva, ex art. 2, comma 3 lett. B) del DPR 633/1972; Soggetta ad imposta di registro, ex atrtt. 2 e 3, comma 1 lett. B) del DPR n. 131/1986, con le aliquote proporzionali Soggetta ad imposta ipotecaria e catastale se nel complesso aziendale sono compresi beni/diritti reali immobiliari.

46 CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Imposte dirette La cessione di partecipazioni societarie, effettuata di fuori dell ambito dell impresa, è operazione suscettibile di generare in capo al cedente una plusvalenza imponibile, ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del Tuir. Per le partecipazioni qualificate, il comma 3 dell art. 68 dispone che l ammontare della plusvalenza sia diminuito dell ammontare delle relative minusvalenze e l importo così determinato rileverà per il 49,72% ai fini della tassazione. Le partecipazioni non qualificate, invece, sono interamente imponibili. Il plusvalore è determinato sottraendo al loro importo eventuali minusvalenze.

47 CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Imposte indirette Ai fini delle imposte indirette, la cessione a titolo oneroso di partecipazioni fiscali è: Operazione esente ai fini Iva ex art. 10 comma 1, n. 4 del DPR 633/1972 Soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

48 L INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA FIDUCIARIA E SEGRETO FIDUCIARIO Fiducia romanistica e fiducia germanistica 1) Il trasferimento della proprietà è l elemento fondamentale della fiducia romanistica. Nel diritto romano, infatti, trovava applicazione l istituto della fiducia cum amico, caratterizzata dal trasferimento della proprietà di un determinato bene da un soggetto all altro con l intesa che quest ultimo lo avrebbe gestito secondo le istruzioni del primo. 2) Nella fiducia germanistica, la titolarità del bene è separata dalla legittimazione all esercizio del diritto stesso. Titolare del diritto resta il fiduciante, mentre al fiduciario viene conferita la sola legittimazione ad esercitare il diritto. 48

49 L INTESTAZIONE FIDUCIARIA L espressione intestazione fiduciaria fa riferimento al negozio fiduciario, alle società fiduciarie ed allo strumento del mandato fiduciario dalle stesse utilizzato nella loro attività di amministrazione dei beni per conto di terzi. Il negozio fiduciario è una figura negoziale priva di specifica regolamentazione ed è individuata da dottrina e giurisprudenza come l accordo attraverso il quale «si ha l attribuzione ad un soggetto (il fiduciario) di un diritto limitato alla cura degli interessi di un altra persona (il fiduciante o terzo beneficiario)». Negozio fiduciario «accordo tra due soggetti, con cui il fiduciante trasferisce, o costituisce, in capo al fiduciario una situazione giuridica soggettiva per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore. Il fiduciario, per la realizzazione di tale obiettivo, assume l obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, avendo un comportamento coerente e congruo» (Cass , n ). 49

50 L INTESTAZIONE FIDUCIARIA Le società fiduciarie. È uno strumento giuridico per mezzo del quale, pur rimanendo in capo al mandante la titolarità effettiva del bene (proprietà legale), viene attribuita alla società fiduciaria mandataria la facoltà di esercitare i diritti che ne scaturiscono (legittimazione formale), in nome proprio ma per conto del mandante, e quindi ad esercitare i diritti di cui rimane titolare il mandante. Le attività tipiche di una società fiduciaria sono l amministrazione di beni e patrimoni per conto terzi e l attività di rappresentanza di portatori di azioni e obbligazioni. Tale attività è svolta dalla società fiduciaria in virtù di un contratto che la legittima dunque ad agire in nome proprio e per conto del proprio mandante/fiduciante sui beni affidati alla società fiduciaria in amministrazione (legittimazione formale), senza spendita del nome del mandante/fiduciante (mandato senza rappresentanza). Tale contratto non richiede per la validità la forma sprescritta per l atto costitutivo della società (Cass. n. 4184/2013). 50

51 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RAPPORTO FIDUCIARIO - Legittimazione della fiduciaria ad agire in nome proprio e per conto del fiduciante; - Proprietà dei beni in amministrazione rimane in capo all effettivo proprietario degli stessi (fiduciante), con intestazione in capo alla fiduciaria; - L intestazione fiduciaria può avere ad oggetto tutti i beni ed il suo scopo può essere di qualunque natura, purchè lecito; - L amministrazione dei beni spetta al fiduciante/titolare effettivo ma viene esercitata dalla fiduciaria sulla base delle istruzioni scritte del fiduciante; - Obbligo del fiduciante di anticipare la provvista finanziaria necessaria per l esecuzione degli incarichi; - Il fiduciante può in ogni momento modificare i poteri impartiti alla società fiduciaria; - Il fiduciante può in qualsiasi momento cessare il rapporto contrattuale con la società fiduciaria, con obbligo di quest ultima di restituire al fiduciante i beni amministrati; - Vincolo di riservatezza in capo alla società fiduciaria; - Trasparenza fiscale: i redditi generati dai beni intestati fiduciariamente sono imputati al fiduciante pertanto la fiduciaria agisce quale sostituto di imposta per i redditi incassati per conto del mandante. 51

52 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RAPPORTO FIDUCIARIO In virtù del rapporto fiduciario, si attua una protezione indiretta dei beni, derivante dall anonimato circa l effettivo titolare degli stessi e dal vincolo di riservatezza a cui è tenuta la fiduciaria. L obbligo di riservatezza che grava sulla fiduciaria ha portata generale ed è opponibile a chiunque: può venir meno, oltre che nel caso in cui il fiduciante lo consenta, nei soli casi in cui la legge in virtù di un principio di trasparenza di ordine superiore lo preveda espressamente. Le deroghe al principio di riservatezza sono sempre in favore di soggetti pubblici. 52

53 L INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA FIDUCIARIE E SEGRETO FIDUCIARIO L amministrazione fiduciaria si distingue in statica e dinamica Nel primo caso, la fiduciaria ha il dovere di garantire la custodia e l esercizio dei diritti inerenti ai beni: esegue in modo diligente l incarico relativo all operazione commissionata. Nel caso di amministrazione fiduciaria dinamica, invece, la società fiduciaria si impegna ad effettuare investimenti dei beni del fiduciante in modo professionale e competente; effettua pertanto attività di gestione di portafogli (in titoli e fondi). All interno della prima categoria evidenziamo la seguente classificazione: 1) Fiduciarie statiche bancarie 2) Fiduciarie statiche indipendenti. 53

54 L INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOCIETA FIDUCIARIA E SEGRETO FIDUCIARIO La società fiduciaria è dunque uno strumento duttile, di facile utilizzo, revocabile, attuabile a costi contenuti ma non è uno strumento di separazione del patrimonio, è esclusivamente uno strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima. La società fiduciaria è uno strumento di organizzazione del trasferimento generazionale. Infatti, con il mandato fiduciario e con il conferimento alla fiduciaria di istruzioni specifiche, si possono tra l altro prevedere la continuità gestionale, l eventuale attribuzione specifica di diritti ai diversi componenti il nucleo familiare, programmare fondi indisponibili, il tutto nel rispetto dei divieti dei patti successori e delle quote di legittima. 54

55 IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO TRASFERIMENTO/INTESTAZIONE DEI BENI MEDIANTE NEGOZIO FIDUCIARIO Trasparenza fiscale del negozio fiduciario, in quanto non si determina un effetto traslativo della proprietà dei beni in capo al soggetto fiduciario. Ciò in quanto si determina la separazione dei beni fiduciati da quelli del patrimonio della fiduciaria e il fiduciante ne conserva la proprietà effettiva. Dunque: per il fiduciante: operazione fiscalmente irrilevante in quanto i beni rientrano nella sua «proprietà sostanziale» Per il fiduciario (società fiduciaria), operazione fiscalmente irrilevante, in quanto quest ultimo acquisisce solo la legittimazione a disporre dei beni nei limiti del negozio fiduciario. 55

56 IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA DI CAPITALI (QUALIFICATE E NON) La tassazione degli utili derivanti dal trasferimento/intestazione di partecipazioni in società di capitali (qualificate e non qualificate), mediante negozio fiduciario avviene interamente in capo al fiduciante, a seconda della soggettività dello stesso e delle caratteristiche dei beni trasferiti/intestati (partecipazioni qualificate o non qualificate). Ciò in quanto: 1) Il fiduciante ha la proprietà sostanziale della suddette partecipazioni visto il mancato verificarsi dell effetto traslativo della proprietà; 2) Il fiduciario (società), ha la proprietà «formale» delle partecipazioni e, dunque, può disporne nei limiti del negozio fiduciario. 56

57 IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO Nell ipotesi di trasferimento nei confronti del terzo indicato dal fiduciante l operazione 1) Per il fiduciante comporta l emersione di una eventuale plusvalenza la cui tassazione varia a seconda della qualifica soggettiva dello stesso e della tipologia di partecipazioni trasferite (qualificate o non qualificate). 2) Per il fiduciario (società) operazione fiscalmente irrilevante, in quanto quest ultimo ha acquisito solo la legittimazione a disporre delle partecipazioni, nei limiti del negozio fiduciario. 57

58 IMPOSIZIONE DIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO Nell ipotesi di (ri)trasferimento (eventuale) dei beni al fiduciante o (a titolo oneroso) a un terzo, indicato dal fiduciante l operazione è: 1) Per il fiduciante, irrilevante ai fini delle dirette, in quanto costui ha sempre avuto la proprietà sostanziale delle partecipazioni, non essendosi verificato l effetto traslativo della proprietà; 2) Per il fiduciario (società), operazione fiscalmente irrilevante, in quanto quest ultimo ha acquisito solo la legittimazione a disporre delle suddette partecipazioni nei limiti del negozio fiduciario e non anche la proprietà. 58

59 IMPOSIZIONE INDIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO: SUCCESSIONE E DONAZIONE DIFFERENTI ORIENTAMENTI A.E. Circ. 3/E del 22 gennaio 2008: - il negozio fiduciario, di cui si prevalentemente si avvalgono le societa fiduciarie, rientrerebbe nel campo di applicazione dell imposta di successione e donazione, in quanto vincolo di destinazione che determina effetti traslativi. A.E. 28/E 27 marzo 2008: - Le intestazioni fiduciarie di azioni e quote, effettuate tramite societa fiduciarie, non soggiacciono all imposta sulle successioni/donazioni poiche improntate alla fiducia c.d. germanistica, la quale non determina alcun trasferimento dei diritti in capo al fiduciante. - Rientrerebbero, invece, nel campo di applicazione dell imposta i rapporti improntati alla fiducia romanistica, perche negli stessi si realizza un effettivo trasferimento dei beni per il fiduciario, come i rapporti fiduciari che contemplano l intestazione in capo al soggetto fiduciario di beni immobili, in quanto in questo caso non puo verificarsi uno scollamento tra proprieta formale e proprieta sostanziale. 59

60 RATIO DELLA APPLICABILITA DELL IMPOSTA DI DONAZIONI E SUCCESSIONI ALLE INTESTAZIONI FIDUCIARIE AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI SECONDO LA CIRCOLARE 28/E/ Non creare una discriminazione di trattamento tra il negozio fiduciario e il trust, la cui soggezione all imposta e stata chiarita dalla Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E. Critiche a tale impostazione: differente natura tra i due istituti. Es. gli apporti dei beni in trust costituiscono sempre trasferimenti di beni, indipendentemente dalla natura del bene segregato e dal soggetto che si qualifica come trustee. Inoltre, stante l assenza di qualsivoglia indicazione normativa in merito, non si comprende perche solo le intestazioni fiduciare aventi ad oggetto beni immobili sarebbero assoggettabili ad imposta, non anche quelle aventi ad oggetto beni mobili (tali societa, infatti, sono autorizzate, ex lege, all amministrazione di beni, senza distinzioni sulla natura degli stessi). 60

61 IMPOSIZIONE INDIRETTA NEL NEGOZIO FIDUCIARIO: IMPOSTA DI REGISTRO Fiducia germanistica: non esistendo diritto di proprieta, l atto di intestazione scontera l imposta di registro in misura fissa (art. 11 Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986). Fiducia romanistica: l atto di trasferimento sconta imposta di registro in misura proporzionale (art. 9 Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986). 61

62 IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE TOBIN TAX Si applica: Ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi Alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari Alle operazioni ad alta frequenza poste in essere dalle società fiduciarie, comprese quelle non residenti nel territorio dello Stato, autorizzate nel Paese d origine all esercizio di attività assimilabili all amministrazione di beni per conto terzi, per le operazioni effettuate nell ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, semprechè la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d imposta per l esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata. 62

63 IVIE ED IVAFE IVIE Imposta patrimoniale dello 0,76% sul valore degli immobili situati all estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Si applica anche nel caso in cui l immobile sia detenuto per il tramite di una società fiduciaria ovvero nel caso in cui detto bene sia formalmente intestato ad entità giuridiche (es. Trust, società, fondazioni) che operano quali persone interposte, mentre la reale disponibilità del bene è da attribursi a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (Circ. A.E. 2/7/2012, n. 28). IVAFE Imposta patrimoniale sul valore della attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetti passivi del tributo sono le persone fisiche che detengono all estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto), a prescindere dalle modalità di acquisto (es. compravendita, successione, donazione). L imposta è dovuta anche nel caso in cui le attività siano detenute per il tramite di una società fiduciaria, nonché siano formalmente intestate ad entità giuridiche (quali società o trust) che agiscano in qualità di persone interposte, se l effettiva disponibilità delle stesse debba essere attribuita alle persone fisiche residenti in Italia. 63

64 IMPOSTA DI BOLLO Disciplina normativa e di prassi Art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972; D.L. 201/11; DL 16/2012; DM ; Circ. AE 48/2012; Circ. Assofiduciaria Le società fiduciarie possono essere soggette al pagamento dell imposta su estratti conto e rendiconto dei libretti di risparmio. La misura dell imposta prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche ( 100,00) non si applica agli estratti conto inviati dalle società fiduciarie ove il fiduciante sia una persona fisica (art. 2, II comma del DM ). Con rifermento alle quote di srl e finanziamenti soci detenute da fiduciarie residenti in Italia, manca il presupposto soggettivo per l applicazione dell imposta di bollo. Invece, nel caso in cui le quote di srl e i finanziamenti siano detenuti all estero ma siano oggetto di un rapporto di amministrazione fiduciaria con una società residente, l imposta di bollo sarà applicata dalla società in luogo dell IVAFE altrimenti dovuta in dichiarazione dal fiduciante (Circ. Assofiduciaria ). 64

65 CASO PRATICO Venditore (A): il soggetto, che detiene una partecipazione societaria (o un bene) e intende cederla, ha trovato un potenziale acquirente. La cessione prevede specifiche condizioni, anche future. Acquirente (B): il soggetto ha intenzione di acquistare la partecipazione societaria (o un bene) detenuta dal fiduciante A (anche tramite una New.Co.), al verificarsi di condizioni predeterminate. Profili di criticità: Il fiduciante A ha bisogno di verificare la attendibilità delle intenzioni del fiduciante B e viceversa. I fiducianti necessitano di garanzie in ordine all esecuzione dell operazione nei tempi tecnici e con le modalità previste al verificarsi delle condizioni predeterminate (verificata condizione).

66 ANALISI DI CASI CONCRETI E SOLUZIONI OPERATIVE Segue slide precedente Soluzione: Il fiduciante A e la fiduciante B conferiscono alla fiduciaria mandato congiunto in base al quale l acquirente trasferisce alla fiduciaria una somma pari al prezzo pattuito e il venditore intesta fiduciariamente alla fiduciaria la partecipazione (o il bene). Al verificarsi delle condizioni previste la fiduciaria, senza necessità di ulteriori istruzioni, trasferirà la partecipazione (o il bene) nel possesso dell acquirente e corrisponderà al venditore le somme dovute.

67 USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA Le modalita di applicazione dell usufrutto nell ambito della pianificazione della successione dell impresa familiare prevedono che l imprenditore generalmente titolare della totalita delle azioni dell impresa di famiglia, trasferisca la nuda proprieta delle azioni agli eredi. Il trasferimento puo avvenire sia a titolo oneroso o per donazione. Art c.c.: L usufruttuario deve esercitare l azienda sotto la ditta che la contraddistingue: in tal modo, il nudo proprietario conserva l avviamento connesso all azienda ed evita di vedersi sottratta la clientela ad usufrutto terminato.

68 PASSAGGIO GENERAZIONALE E particolarmente usato nei casi di trasmissione del patrimonio (aziendale e/o immobiliare) ad un unico erede. Nel caso di una pluralita di eredi in genere e affiancato ad altri Istituti (patti di famiglia, trust).

69 NEGOZIO DI USUFRUTTO A FINI SUCCESSORI RIGUARDANTE BENI IMMOBILI Esso puo prevedere la donazione o la vendita della nuda proprieta di uno o piu immobili ad uno o piu figli, riservando al contempo la possibilita di usufrutto in favore dei genitori. Un altro caso di utilizzo dell usufrutto e quello dei coniugi anziani che, al fine di assicurarsi i mezzi per una serena vecchiaia, cedono la nuda proprieta della propria abitazione, incassandone subito il corrispettivo o, in alternativa, una rendita vitalizia.

70 NEGOZIO DI USUFRUTTO A FINI SUCCESSORI RIGUARDANTE PARTECIPAZIONI L imprenditore mantiene l usufrutto a suo favore al fine di: Avere a disposizione una rendita vitalizia, data dai dividendi che saranno distribuiti dalla societa ; Continuare ad esercitare il diritto di voto ed indirizzo nelle assemblee; Gestire in modo graduale il passaggio delle consegne alla nuova generazione, e non essere, in vita, bruscamente estromesso dall impresa familiare. Il ricorso a tale tipo di contratto ha come obiettivo il trasferimento della gestione operativa dell azienda contenuta nell impresa di famiglia a quei soggetti/eredi che hanno dichiarato l intenzione o si ritiene che abbiano la capacita di gestire, escludendo altri eredi che si sono dichiarati non interessati o che si ritengono non capaci di proseguire la gestione.

71 VINCOLO DI DESTINAZIONE L art ter c.c. dispone che Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall articolo 2195, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

72 VINCOLO DI DESTINAZIONE ( SEGUE) Gli elementi distintivi degli atti di destinazione sono: Forma di atto pubblico (non anche scrittura privata autenticata); Il vincolo di destinazione può essere disposto solo al fine della realizzazione di interessi meritevoli di tutela; Possono costituire oggetto del vincolo solo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri; La durata del vincolo è limitata (novanta anni o la vita del beneficiario); I beneficiari del vincolo possono essere non determinati ma determinabili; L amministrazione dei beni rimane in capo al costituente il vincolo; La trascrizione determina l opponibilità del vincolo di destinazione.

73 VINCOLO DI DESTINAZIONE ( SEGUE) Requisiti dell atto di destinazione: Disponente; Beneficiario determinato o determinabile (si discute se il disponente possa anche essere beneficiario); Beni costituenti l oggetto del vincolo; Finalità; Durata; Eventuale soggetto incaricato di conseguire lo scopo di destinazione.

74 VINCOLO DI DESTINAZIONE ( SEGUE) Interessi meritevoli di tutela da proteggere: la determinazione è rimessa all autonomia privata. Secondo la dottrina maggioritaria, il requisito della meritevolezza degli interessi è soddisfatto ove lo scopo perseguito sia lecito, non contrario a norme imperative, all ordine pubblico e al buon costume. Il controllo di meritevolezza deve comunque tener conto degli interessi sacrificati (quelli dei creditori) e delle finalità perseguite. Lo scopo dell atto di destinazione consiste dunque nell apposizione di un vincolo, su uno o più beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, del conferente titolare di diritti reali sugli stessi al fine di raggiungere un determinato scopo con contestuale sottrazione di detti beni dalla garanzia patrimoniale di cui all art c.c.

75 VINCOLO DI DESTINAZIONE ( SEGUE) L eventuale trascrizione degli atti di destinazione comporta la separazione patrimoniale dei beni vincolati e l opponibilità del vincolo a terzi. In virtù della separazione patrimoniale, solo i creditori che vantano pretese correlate ai beni vincolati possono aggredire i beni stessi. Gli atti di destinazione costituiscono una figura di segregazione del patrimonio e non una figura di patrimonio separato che perdura per il tempo indicato in atti ed è limitato alla realizzazione di un fine meritevole di tutela.

76 ATTO DISPOSITIVO - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI SULLA COSTITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE Art. 6 del d. l. 3 ottobre 2006, n. 262, rubricato Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria ha dettato una specifica disciplina per la costituzione di vincoli di destinazione, prevedendone l assoggettamento all imposta di registro. Il decreto di conversione 24 novembre 2006, n. 286 ha ripristinato l imposta sulle successioni e donazioni, disponendone l applicazione alla costituzione dei vincoli di destinazione. La Finanziaria 2007 ha introdotto determinate franchigie in favore dei parenti in linea collaterale e dei portatori di handicap, nonche esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o azioni.

77 VINCOLO DI DESTINAZIONE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI L. 286/2006. Soggetti passivi: eredi, legatari, donatari e beneficiari di altre liberalita tra vivi. Ai fini della configurabilita del presupposto impositivo risulta, pertanto, necessaria, la presenza di un depauperamento patrimoniale, relativo ad un soggetto, ed un correlativo arricchimento favore di un diverso soggetto.

78 VINCOLO DI DESTINAZIONE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI ( segue) A. E. Circ. n. 3/E del 2008 ha inoltre stabilito che le diverse modalita (traslativa e non ) con cui l effetto segregativo viene conseguito rilevano ai fini dell applicazione delle imposte indirette e ha ulteriormente specificato che la costituzione di un vincolo di destinazione, avente effetto traslativo, sia essa disposta mediante testamento ovvero effettuata per atto inter vivos, e soggetta all imposta sulle successioni e donazioni. La fattispecie negoziale in esame si sostanzia in un atto dispositivo a titolo gratuito che, privo dello spirito di liberalita proprio delle donazioni, e preordinato non all arricchimento del destinatario dei beni, ma essenzialmente alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto di trasferimento. Di regola l attribuzione dei beni avviene contestualmente alla costituzione del vincolo. In tal caso l attribuzione dei beni dara luogo all imposta sulle successioni e donazioni.

79 VINCOLO DI DESTINAZIONE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI- CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Secondo lo Studio T, sebbene la nuova disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni si applica anche alla costituzione di vincoli di destinazione, non rientrano tra le fattispecie imponibili i trasferimenti che rivelino una funzione solo strumentale alla realizzazione di assetti finali onerosi. La mera costituzione di un vincolo di destinazione puro e semplice (con il quale un determinato bene viene segregato nel patrimonio del disponente, destinandolo ad un certo scopo) non puo realizzare il presupposto del tributo, in quanto configura un atto, di per se, neutro, caratterizzato dalla sola volonta di imprimere al bene un certo scopo finale. Pertanto, secondo il Notariato, in tal caso l atto deve essere assoggettato ad imposta di registro fissa.

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