Minori non accompagnati.quadro di riferimento normativo e diritto all identità Dott.ssa Nadia Laface

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1 Minori non accompagnati.quadro di riferimento normativo e diritto all identità Dott.ssa Nadia Laface Filodiritto.it I minori che arrivano da soli alle nostre frontiere sono tra le persone più esposte e vulnerabili nelle nostre società. Le politiche dell Unione europea hanno contribuito a migliorare le condizioni e la protezione dei minori, ma abbiamo altre sfide da affrontare. Dobbiamo migliorare le nostre procedure per garantire che questi minori ricevano un accoglienza dignitosa alle frontiere europee, e per far questo occorre anche migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i paesi dell Unione (Cecilia Malmström, Commissaria per gli Affari interni). La legislazione sui diritti dei minori è relativamente recente, strettamente legata all'evoluzione del concetto di bambino e del ruolo che lo stesso assume nella società; in particolare, con riferimento ai minori non accompagnati provenienti da paesi terzi, il legislatore comunitario e nazionale ha preso atto che tale fenomeno ha assunto dimensioni di componente duratura dei flussi migratori in direzione dell UE, come peraltro confermato dalle migliaia di domande di asilo e, soprattutto, dal numero complessivo di minori non accompagnati che entrano in Europa attraverso canali di migrazione irregolari. I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono in primis titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il superiore interesse del minore. Per intendersi sulla definizione di minori non accompagnati occorre richiamare l articolo 2 della Direttiva Europea 2001/55/EC3, che definisce tali i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri.

2 Tuttavia, per l analisi del contesto nazionale, si deve ricorrere al Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri (D.P.C.M. del 9 dicembre 1999, n. 535) e alla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, entrata in vigore solo dal 23 ottobre La novità principale della legge 1 ottobre 2012, n.172, riguarda l'introduzione di due nuovi reati, l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414 bis del codice penale) e l'adescamento di minorenni o grooming (articolo 609 undecies del codice penale). Il primo prevede la reclusione da un anno e sei mesi a 5 anni per chiunque, con qualsiasi mezzo, anche il web, istighi il bambino o ragazzo a commettere reati come la prostituzione minorile, la detenzione di materiale pedopornografico, la corruzione di minori o la violenza sui bambini; stessa pena per chi faccia apologia di questi reati. Il secondo definisce l'adescamento di minore come qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, prevedendo la reclusione da uno a 3 anni. La ratifica della convenzione ha comportato anche l'inasprimento delle pene per molti altri reati legati ai fenomeni dell'abuso sessuale. Il compito di accertare l identità del minore è affidato alle autorità di Pubblica Sicurezza che si avvalgono della collaborazione delle rappresentanze diplomaticoconsolari competenti. A tutti i minori stranieri presenti in Italia sono riconosciuti il diritto all istruzione, il diritto all assistenza sanitaria e a tutte le tutele applicate ai minori italiani in materia di lavoro, fra cui l ammissione al lavoro solo dopo il compimento del sedicesimo anno di età e dopo aver adempiuto agli obblighi scolastici. Inoltre ai minori stranieri non accompagnati vengono concesse anche particolari misure giuridiche, di protezione e assistenza, fra cui l accoglienza in luogo sicuro, la non espulsione, il

3 diritto ad un permesso di soggiorno per minore età e la possibilità di far ricorso agli istituti giuridici della tutela e dell affidamento familiare. I Diritti riconosciuti a tutti i minori Istruzione. Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola (di ogni ordine e grado, non solo quella dell obbligo). L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell anno. I minori soggetti all obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi: ordinamento degli studi del Paese di provenienza; accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell alunno; corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; titolo di studio eventualmente posseduto dall alunno. Assistenza sanitaria. I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne esercita la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal nostro sistema sanitario. I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al S.S.N., ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, a quelle per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva e saranno loro comunque garantite le seguenti prestazioni: quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità; quelle a tutela della salute delminore; le vaccinazioni, secondo la normativa e nell ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni; gli

4 interventi di profilassi internazionale ;la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive. Lavoro. Ai minori stranieri si applicano in materia di lavoro le stesse norme che si applicano ai minori italiani (ammissione al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e dopo aver assolto all obbligo scolastico). Diritti riconosciuti ai minori stranieri non accompagnati Protezione e assistenza. Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. In particolare si applicano le norme che riguardano: il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono: spetta all Ente locale (in genere il Comune)la competenza a provvedervi; l apertura della tutela per il minore i cui genitori non siano oggettivamente in condizioni di esercitare la potestà genitoriale; l affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo. Non Espulsione. I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in tal caso è competente il Tribunale per i minorenni). I minori stranieri non accompagnati possono tuttavia essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto all unità familiare. Il provvedimento è adottato solo se, in seguito a un indagine specifica, attivata e svolta dal Comitato per i minori stranieri nel Paese d origine, si ritiene che ciò sia opportuno nell interesse del minore. A differenza dell espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.

5 Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del tutore, ricorso alla magistratura per ottenere l annullamento del provvedimento. Permesso di soggiorno. Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per minore età. I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in uno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri, vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare. Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale e può essere convertito in permesso per studio o lavoro. I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari. Asilo. I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, tramite il titolare della tutela, domanda di asilo. La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente. Se viene riconosciuto al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo; in caso, invece, di rigetto della domanda di asilo, la Commissione può comunque invitare il Questore a rilasciare un permesso per motivi umanitari, qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque diritto, per il tramite dei propri genitori o del proprio tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione.

6 Il rimpatrio assistito. La Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione stipula inoltre convenzioni con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale, per l attuazione di programmi diretti a rintracciare anche nel paese di origine i familiari dei minori non accompagnati, secondo il principio guida del superiore interesse del minore e con l obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente protezione internazionale (D. Lgs. n. 140/05). Nell interesse del minore e al fine di garantire il diritto all unità familiare, si procede pertanto a ricongiungere il minore alla propria famiglia attraverso appositi progetti di rimpatrio assistito, che prevedano l accompagnamento nel paese di origine, il riaffido alla famiglia e il progressivo reinserimento (scolastico, lavorativo, ecc). In questo caso, concluse positivamente le indagini familiari ed elaborato un progetto di reinserimento, provvede ad informare il Tribunale per i Minorenni che pertanto rilascia il nulla osta al rimpatrio. Il rimpatrio viene poi eseguito dalla Polizia (nel caso dei rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dall organizzazione che ha svolto le indagini nel paese di origine. Quando non sussistano le condizioni necessarie ed indispensabili per procedere in tal senso viene disposto di non procedere al rimpatrio e viene segnalata la situazione ai servizi sociali e al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni perché provvedano all affidamento del minore ai sensi della legge n.184/1983 e venga avviato un progetto di integrazione sociale e civile della durata di almeno due anni. Diritti al compimento dei 18 anni La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di permesso di soggiorno (per affidamento ovvero per motivi familiari) di cui è stato titolare come minore, e da una serie di altre condizioni. Il permesso di soggiorno. I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono convertirlo in uno per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni,se: sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 anni;

7 hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge; frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. L'art. 18 del T.U. n. 286/98 prevede il rilascio del "permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale". Questo permesso può essere concesso ad una persona straniera vittima di "violenza o di grave sfruttamento" e prevede la possibilità di un suo inserimento in programmi di assistenza ed integrazione sociale. La peculiarità della disciplina italiana consiste nell'aver predisposto un sistema a cosiddetto "doppio binario". Il rilascio del permesso ex art. 18 è, infatti, previsto sia nel caso in cui la vittima fugga dai trafficanti, sia pronta a presentare alla polizia una denuncia contro i suoi sfruttatori e cooperi con le successive procedure giuridiche (cosiddetta procedura giuridica), sia nell'ipotesi in cui la vittima si ritiri dal sistema di sfruttamento e accetti di intraprendere un programma di riabilitazione amministrato da una organizzazione no profit, senza dover necessariamente presentare denuncia contro gli sfruttatori. In questo caso l'organizzazione no profit, con il sostegno dei servizi sociali, si fa garante per la vittima e richiede il permesso di soggiorno (cosiddetta procedura sociale). Per i minori è importante che sia riconosciuta la loro condizione di vittime di traffico a scopo di sfruttamento così da poter usufruire delle disposizioni di protezione sociale previste dall'art. 18. Il non riconoscimento della condizione di vittima collocherebbe, invece, il minore nella categoria di "non accompagnato". Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno. Consente, inoltre, l'accesso ai servizi assistenziali,

8 allo studio, nonché allo svolgimento di lavoro subordinato. La normativa prevede la possibilità di conversione del permesso da motivi umanitari a motivi di studio e motivi di lavoro. Il permesso è revocato qualora venga riscontrata l'interruzione del programma o il compimento di condotte incompatibili con le finalità dello stesso. Nell'ambito delle misure di protezione sociale, è stata prevista la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per sei mesi, suscettibile di rinnovo per un anno e convertibile in motivi di lavoro o di studio, "anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni", "allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per i reati commessi durante la minore età e ha dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale". Di tale possibilità gode anche il minore che al momento del temine della pena abbia già compiuto diciotto anni. La norma, infatti, richiede che la minore età sussista solo al momento della commissione del reato. Il comma 6 dell'art. 18 individua, dunque, un'ulteriore situazione meritevole di tutela per la quale sono previsti gli strumenti di tutela sanciti nei commi precedenti. In questo caso la situazione di debolezza deriva dal disagio sociale e dalle difficoltà del minore che si sono concretizzati nella commissione del reato. La norma richiede l'espiazione di una pena definitiva non di tipo pecuniario prescindendo dalle modalità con cui, in pratica, è avvenuta l'esecuzione della pena. Tale previsione normativa, pur essendo un importante strumento per i migranti che hanno scontato una pena detentiva, ha trovato scarsissima applicazione, a fronte di un progressivo ed estensivo sviluppo degli strumenti di protezione previsti nei commi precedenti dell'art. 18 T.U. n. 286/98.

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