AMBITO TERRITORIALE NA 16

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1 AMBITO TERRITORIALE NA 16 LEGGE N. 328/2000 REGOLAMENTO PER L ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento Il presente regolamento disciplina ai sensi dell art. 56 legge regionale n. 11/2007 i requisiti, le modalità e le procedure per l accesso all assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, sia esso la madre o il padre, ed appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di bisogno economico come definito dall art. 4. Gli interventi assistenziali si traducono nell erogazione di un contributo economico finalizzato a sostenere il processo di sviluppo del minore, offrendo al genitore che da solo lo alleva un sostegno economico e psicologico allo scopo di aiutarlo a fare fronte alle esigenze minime del minore ed a migliorare il rapporto con la prole. Nei casi di cui all articolo 6, l assistenza si esplica mediante l affidamento del minore in istituto e l intervento economico si traduce nell assunzione da parte dell Ambito Territoriale Napoli 16 dell onere per il pagamento della retta, con conseguente sospensione dell erogazione del contribuito economico a favore del genitore che già benefici dell assistenza diretta. Gli interventi assistenziali di cui la presente regolamento mirano in definitiva a tutelare i diritti fondamentali del minore e favorirne un armonico sviluppo della personalità, in una logica di solidarietà sociale, promozione dell autosufficienza e riduzione del rischio di divisione del nucleo familiare genitore-figlio. I beni giuridici presidiati dal presente regolamento sono il diritto del minore a vivere un infanzia e l interesse del genitore a realizzare la genitorialità il più possibile serena, mediante il superamento delle condizioni di disagio sociale ed economico iniziale ed il rischio di marginalizzazione. Art. 2 Beneficiari degli interventi I beneficiari degli interventi previsti nel regolamento sono i minori riconosciuti alla nascita o successivamente da un solo genitore, residenti nei Comuni dell Ambito Territoriale Napoli 16, ed appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di disagio economico come definito dall art. 4. L assistenza è estesa anche ai minori stranieri o apolidi, residenti nel territorio dell Ambito ed il cui genitore sia regolarmente presente nel territorio italiano, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso e la ricorrenza della condizione di disagio economico stabiliti dal presente regolamento. 1

2 Art. 3 Requisiti di accesso I requisiti per l accesso all assistenza economica di cui al presente regolamento sono: 1. riconoscimento del minore da parte di un solo genitore; 2. il minore per cui si chiede l intervento non deve aver compiuto il sesto anno di età alla data della presentazione della prima domanda di assistenza, come previsto dall art. 4 RDL n. 798/1927; 3. residenza in uno dei Comuni dell Ambito Territoriale Napoli 16; 4. possesso della carta di soggiorno per i cittadini comunitari o del permesso di soggiorno CE per i cittadini extracomunitari e residenza nei Comuni dell Ambito Territoriale N16; 5. il minore deve frequentare regolarmente la scuola fino all assolvimento dell obbligo scolastico; 6. il minore non deve essere a carico di altri familiari e non deve beneficiare di altri contributi economici da parte dell Ambito Territoriale Napoli 16 o dei Comuni Associati a qualsiasi titolo erogati in relazione alla stessa annualità; 7. il nucleo familiare cui appartiene il minore non deve beneficiare nello stesso anno per cui si chiede l assistenza del contributo previsto dalla legge n. 448/1998 art. 65 (assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori). Art. 4 Condizione di disagio economico e recepimento della disciplina I.S.E.E. Possono accedere all assistenza i minori riconosciuti da un solo genitore ed appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito I.S.E.E. - riferito all anno precedente a quello della domanda di prima assistenza o di prosieguo - è pari o inferiore ad euro ,00. In caso di affidamento del minore, la condizione di bisogno economico come sopra individuata deve sussistere in relazione al nucleo familiare dell affidatario che abbia formulato domanda di assistenza in favore del minore. L indicatore della situazione economica equivalente è calcolato in base alla disciplina di cui ai decreti legislativi n. 109 del e n. 130 del , mentre il nucleo familiare da prendere in considerazione è quello definito dall art. 2 del D. Lgs. n. 109/98. Art. 5 Entità del contributo economico L entità del contributo economico è determinata sulla base del numero di minori riconosciuti da un solo genitore presenti nel nucleo familiare del richiedente, secondo la tabella di seguito indicata a) per un minore euro 155,00 al mese. b) per due minori euro 129,00 al mese per ciascun minore; c) per tre o più minori euro 103,00 al mese per ciascun minore. L erogazione del contributo nell entità sopra indicata è condizionata al trasferimento di risorse da parte della Regione e della Provincia di Napoli sufficienti a liquidare tutti gli ammessi all assistenza. Qualora le risorse stanziate risultino insufficienti per far fronte all intero fabbisogno, l Ambito Territoriale Napoli 16 potrà disporre la riduzione proporzionale dei contributi da concedere per l annualità di riferimento, allo scopo di garantire l equa ripartizione delle risorse effettivamente disponibili tra tutti gli ammessi all assistenza. Art. 6 Assistenza dei minori mediante affidamento in Casa famiglia o Comunità Educativa 2

3 Qualora si verifichino situazioni ostative alla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare che rendano necessario l affidamento in istituto, l Ambito Territoriale Napoli 16 si assume l onere della retta di accoglienza, per un periodo non superiore a 12 mesi o per il periodo necessario alla conclusione degli studi già intrapresi dal minore ovvero per il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi (anche in termini di salute) individuati nel progetto educativo individuale predisposto dall Assistente Sociale. L affidamento del minore in casa famiglia/comunità educativa può essere attuato in forma residenziale o semi residenziale su proposta dell Assistente Sociale, che in presenza di una possibile situazione di abbandono segnalerà il caso all Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza. L assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore è attuata privilegiando, ove possibile, la permanenza del minore nel proprio nucleo familiare, con la conseguenza che il ricorso agli affidamenti in istituto ha carattere eccezionale e deve essere attuato per il tempo strettamente necessario. Art. 7 Modalità di presentazione della domanda di assistenza La domanda per accedere all assistenza dovrà essere scritta, sottoscritta e presentata dal genitore che ha effettuato il riconoscimento del minore ovvero da colui che eserciti la potestà genitoriale. Qualora il genitore del minore sia a sua volta minorenne, l istanza per il contributo economico dovrà essere effettuata da colui che esercita la potestà genitoriale, in mancanza di questo, dal tutore nominato con provvedimento dell Autorità Giudiziaria. In caso di affido del minore la domanda per accedere all assistenza deve essere presentata dall affidatario. L istanza corredata dalla documentazione prescritta all art. 8 dovrà essere formulata utilizzando il modello unico predisposto annualmente dall Ambito Territoriale Napoli ed osservando le modalità ed i termini stabiliti nell avviso pubblico che verrà emesso annualmente dall Ambito Territoriale Napoli 16 per l accesso al servizio. La domanda dovrà essere indirizzata al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore che provvederà ad acquisire e conservare gli atti. Il Responsabile dei Servizi Sociali disporrà gli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto dichiarato nell istanza, nominando l Assistente Sociale che prenderà in carico il minore, effettuerà i controlli e renderà i pareri e le relazioni richiesti dall Ufficio di Piano. All esito dell istruttoria delle domande, il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza trasmetterà all Ufficio di Piano l elenco degli istanti da ammettere all assistenza nonché l elenco delle istanze escluse con esplicitazione delle motivazione a fondamento dell esclusione. Sulla base degli atti trasmessi dai Servizi Sociali dei comuni, l Ufficio Piano predisporrà l elenco unico delle domande ammesse all assistenza e l elenco unico delle domande escluse provvedendo alla loro diffusione e pubblicazione. Art. 8 Documenti da allegare alla domanda di contributo I documenti da allegare alla domanda sono: a) dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione I.S.E.E. riferita all anno precedente a quello 3

4 di presentazione della domanda; b) in caso di reddito ISEE pari a zero occorre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto che presta aiuto economico al nucleo familiare del minore, nella quale il dichiarante manifesti il consenso all effettuazione dei controlli da parte dell Amministrazione; c) copia documento di identità dell intestatario della domanda; d) copia codice fiscale dell intestatario della domanda; e) estratto di nascita del minore (con l annotazione di cui all art. 3 DPR 432 del 2/5/57); f) certificato di residenza storica del genitore che ha effettuato il riconoscimento; g) certificato di regolare frequenza scolastica da parte del minore per cui si chiede l assistenza; h) carta di soggiorno per i cittadini comunitari o permesso di soggiorno CE per i cittadini extracomunitari. In luogo della documentazione richiesta dal primo comma, l interessato può produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445//2000. L Ambito Territoriale Napoli 16 si riserva la facoltà di richiedere in sede di avviso pubblico annuale per l accesso al servizio la presentazione di ulteriori documenti. Art. 9 Termine per la presentazione della domanda La prima domanda di assistenza può essere presentata in ogni momento dell anno, ma non oltre il compimento del sesto anno di età del minore da assistere. In caso di prima domanda, l assistenza economica decorre dal I giorno del mese successivo a quello in cui è stata prodotta la domanda ed è condizionata alla sussistenza della copertura finanziaria. La domanda di prosieguo dell assistenza deve essere presentata nel termine indicato nell avviso pubblico di accesso al servizio emanato annualmente dall Ambito Territoriale Napoli 16. In caso di tardiva presentazione della domanda di prosieguo dell assistenza, il contributo sarà erogato a condizione che sussista la copertura finanziaria per l intervento e l assistenza economica decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Art. 10 pagamento dei contributi Una volta divenuti definitivi gli elenchi degli ammessi e degli esclusi e perfezionati gli atti amministrativi consequenziali, l Ambito Territoriale Napoli 16 procederà alla liquidazione del contributo a favore dell intestatario della domanda ed a beneficio esclusivo del minore su base trimestrale. La liquidazione dei contributi avverrà attraverso l emissione di mandati di pagamento presso la Tesoreria del Comune di residenza del minore. Il pagamento dei contributi a favore degli ammessi resta subordinato al trasferimento delle quote di competenza della Regione Campania (pari ad 1/3 del fabbisogno) e della Provincia di Napoli (pari ad 1/3 del fabbisogno) ed avverrà entro 90 giorni dall effettivo accreditamento delle risorse economiche di competenza della Regione e della Provincia. Art. 11 Termine e sospensione dell assistenza L Intervento assistenziale ha termine: a) alla data del compimento del sedicesimo anno di età del minore; 4

5 b) in caso di riconoscimento del minore da parte dell altro genitore, con le forme e le modalità di cui all art. 254 c.c. o legittimazione del minore ai sensi dell art. 280 c.c. o per effetto di adozione; c) in caso di trasferimento della residenza in un Comune non appartenete all Ambito Territoriale Napoli 16 nel corso dell annualità; d) in caso di dichiarazioni false o mendaci; e) in caso di evasione scolastica da parte del minore risultante dall attestazione del Dirigente Scolastico l Istituto di iscrizione ovvero dalla relazione dell Assistente Sociale rese a seguito di richiesta o nell ambito dei controlli disposti dall Ufficio di Piano; f) in caso di irreperibilità sul territorio del minore; g) quando emerga l effettivo conseguimento da parte del soggetto richiedente di altri benefici economici non cumulabili, che trovino causa ovvero abbiano quale presupposto fondante il rapporto di genitorialità rispetto al minore già assistito sempreché si riferiscano alla medesima annualità; h) nell ipotesi di ricovero del minore in regime residenziale e semi residenziale in casa famiglia o comunità educativa con assunzione in tutto o in parte dell onere della retta a carico dell Ambito Territoriale Napoli 16 o di altri Enti; i) in caso di superamento nel corso dell annualità di riferimento della condizione di bisogno economico da parte del nucleo familiare cui appartiene il minore. L assistenza viene sospesa: a) su proposta dell Assistente Sociale nel caso in cui emerga che il genitore utilizzi il contributo economico per scopi che non sono collegati con la crescita e l educazione del minore assistito; b) su proposta dell Assistente Sociale quando il minore non assolva con regolarità l obbligo scolastico; c) su proposta dell Assistente Sociale quando risulti disatteso il progetto educativo individuale in base a relazione dell Assistente Sociale; d) d ufficio in caso di presentazione della domanda di rinnovo oltre i termini di cui all avviso pubblico. In tale ipotesi l assistenza potrà essere ripristinata con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda a condizione che sussista la disponibilità economica per l annualità in corso; e) d ufficio quando per oltre trenta giorni consecutivi il genitore o colui che esercita la potestà genitoriale si renda irreperibile presso il domicilio dichiarato rendendo vano ogni tentativo di indagine sociale da parte del competente servizio sociale ovvero quando nell arco di trenta giorni consecutivi risulti assente ingiustificato ad tre visite domiciliari preannunciate dall Assistente Sociale. Nell ipotesi di decadenza o sospensione dell assistenza è data comunicazione all intestatario della domanda di contributo mediante lettera raccomandata A.R. o con altra modalità equivalente. Art. 12 Estensione dell assistenza in casi particolari Nel caso in cui il minore assistito frequenti con ottimo profitto un corso di studio, e tale circostanza risulti da documentazione certa ed attendibile, su domanda di parte l Ufficio di Piano può estendere l assistenza economica sino al compimento del diciottesimo anno di età. L estensione del intervento economico è disposta dall Ufficio di Piano di anno in anno, su richiesta del genitore che da solo ha effettuato il riconoscimento e previa acquisizione del parere favorevole dell Assistente Sociale che redigerà apposita relazione istruttoria sugli aspetti d interesse indicati dall Ufficio di Piano. 5

6 Art. 13 Divieto di cumulo Gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri interventi economici erogati, o da erogarsi, dall Ambito Territoriale Napoli 16 o da i singoli comuni associati che trovino la loro causa anche mediata nella tutela della infanzia e siano riferiti in tutto o in parte alla stessa annualità. La specificazione degli interventi non cumulabili potrà avvenire in sede di avviso pubblico emesso annualmente dall Ambito Territoriale Napoli 16. Al fine di definire la portata del divieto di cumulo deve escludersi innanzitutto la possibilità che lo stesso soggetto che abbia conseguito il contributo a favore del minore riconosciuto da un solo genitore consegua anche un altro contributo economico, facendo valere la presenza del minore già assistito o da assistere ai sensi del regolamento presente, ove i due contributi economici si riferiscano alla stessa annualità. Per rendere operativo il divieto di cumulo, l intestatario della domanda dovrà dichiarare di non aver conseguito né richiesto altro contributo o intervento non cumulabile con l assistenza economica di cui al presente regolamento in relazione alla medesima annualità. Qualora l istante abbia semplicemente richiesto ma non conseguito altro intervento non cumulabile, nella domanda per ottenere l assistenza di cui al presente regolamento l intestatario dovrà dichiarare a quale dei due interventi intende rinunciare in caso di ammissione ad entrambi i benefici. Art. 14 Entrata in vigore e norma finale Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell approvazione del testo da parte del Coordinamento Istituzionale dell Ambito Territoriale Napoli 16. Il presente regolamento cesserà di avere efficacia nel momento in cui entrerà in vigore il regolamento regionale recante la disciplina uniforme della materia. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, trascorso un anno dall entrata in vigore del regolamento, l Ufficio di Piano provvederà a verificarne la corretta attuazione allo scopo di proporre al Coordinamento Istituzionale eventuali integrazioni, modifiche e/o correzioni della disciplina. 6

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