1506/B GRANDINE. Condizioni di Assicurazione Rischi agevolati EDIZIONE 01/03/2009

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1 1506/B GRANDINE Condizioni di Assicurazione Rischi agevolati EDIZIONE 01/03/2009

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3 Condizioni di Assicurazione Grandine settore agevolato Condizioni di Assicurazione contro i danni della grandine approvate ai sensi delle leggi concernenti il fondo di solidarietà nazionale In caso di contrasto tra le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate e quelle indicate nelle lettere d intesa, per l annata in corso - scambiate e sottoscritte con il Consorzio di difesa del quale l Assicurato è socio - prevalgono queste ultime, se favorevoli all Assicurato. Indice Guida alla polizza pag. 1 Nota Informativa pag. 3 Informativa Privacy pag. 5 Definizioni pag. 6 Norme che regolano l Assicurazione in generale pag. 7 Condizioni Speciali di Assicurazione Prodotto Assicurato pag. 10 Prodotti Arborei pag. 11 Prodotti Erbacei pag. 15 Prodotti Vivai pag. 22 Prodotti Carciofi pag. 25 PARTE A edizione 01/03/2009

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5 Guida alla lettura della sua polizza Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL. La Sua polizza GRANDINE è formata: dal presente libretto, che riporta in modo dettagliato le condizioni che regolano il contratto di assicurazioni, la nota informativa e l informativa privacy; dalla SCHEDA DI POLIZZA, con l indicazione di che cosa Lei ha scelto di assicurare e per quali somme, massimali e combinazioni; contiene le condizioni particolari ed aggiuntive che personalizzano la polizza e le Sue dichiarazioni sul rischio. La nota informativa. L informativa privacy. Le definizioni spiegano il significato dei principali termini utilizzati in polizza. Le condizioni generali di assicurazione stabiliscono, per ogni garanzia, quali sono i rischi assicurati e quali esclusi, come sono valutati i danni e le eventuali franchigie, che cosa fare in caso di sinistro. Si può scegliere di modificare le condizioni generali utilizzando le condizioni speciali, ad esempio includere una specifica garanzia. Le norme contrattuali comuni rappresentano norme di carattere amministrativo e giuridico, come ad esempio, il pagamento del premio e il tacito rinnovo della polizza. Per maggior chiarezza nei Suoi confronti, le condizioni che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a Suo carico sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione. Sperando di esserci resi utili, ricordiamo che l Agente UGF Assicurazioni Divisione Unipol è a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 1

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7 DI BOLOGNA Modello n. 127 Edizione Marzo 2009 Nota Informativa Ramo Danni esclusa R.C.A. Premessa La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell art. 185 del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del Contraente o dell Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione. Informazioni relative alla Società Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da UGF Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Via Stalingrado Bologna - ITALIA, autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007, società unipersonale soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 1. Informazioni relative al contratto 1.1 Legislazione applicabile Il contratto sarà concluso con UGF Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle parti scegliere una legislazione diversa salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni UGF Assicurazioni propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. 1.2 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli a UGF Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B San Donato Milanese (MI) - Tel.: (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: , reclami@ugfassicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono I reclami indirizzati all ISVAP contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e UGF Assicurazioni concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 2. Informazioni relative ai sinistri In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l ora dell evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. 3. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. La nota informativa viene consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto e non costituisce contenuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso le Condizioni di Assicurazione che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle Agenzie tutti i chiarimenti necessari. UGF Assicurazioni S.p.A. BOLOGNA UFFICIO AGENZIA UGF ASSICURAZIONI S.P.A. TE A ENTR DELLE UGF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, Bologna (Italia) - Tel Telefax Capitale sociale Euro ,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA R.E.A Società unipersonale soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Provv. Isvap n del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione Albo Imprese Assicurative Sedi operative: Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel Telefax Casella postale AD 1705; San Donato Milanese (MI), Via dell Unione Europea, 3/B - Tel Telefax

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9 INFORMATIVA PRIVACY Informativa al Cliente sull uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D.Lgs. 196/ Codice in materia di protezione dei dati personali Gentile Cliente, per fornirle i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti (1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge (2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirle correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Perché Le chiediamo i dati La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente connesse all attività assicurativa e ai servizi forniti (3); ove necessario potranno essere utilizzati da altre società del nostro Gruppo (4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l adempimento degli obblighi connessi all attività assicurativa (5). Come trattiamo i Suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (6). Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l aggiornamento, l integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione. Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UGF Assicurazioni S.p.A. ( e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ( entrambe con sede in Via Stalingrado Bologna. Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso UGF Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato privacy@ugfassicurazioni.it. N O T E Informativa A UGFA ed. 01/02/2009 (1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. (2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc. (3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statisticotariffarie. (4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del Gruppo Unipol. (5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. catena assicurativa come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). (6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. UGF Assicurazioni S.p.A. 5

10 DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono per: Società: l impresa assicuratrice, e le eventuali imprese coassicuratrici, che presta/prestano la garanzia. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Contraente: il Consorzio di difesa, riconosciuto a termini di legge, stipulante l assicurazione. Assicurato: il socio del Contraente le cui produzioni siano oggetto di assicurazione. Lettera di intesa: il documento che prova l assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i stipulandi certificati di assicurazione. Certificato di assicurazione: documento contenente: la dichiarazione delle produzioni che l Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; l attestazione della garanzia assicurativa prestata, sottoscritta dall Agente o dall intermediario assicurativo, in nome e per conto della Società; l attestazione della qualità di socio dell Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Franchigia: le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall indennizzo. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Bollettino di campagna: il documento che riporta i risultati di perizia. Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Limite di indennizzo: la percentuale della somma assicurata oltre la quale non viene corrisposto indennizzo. Varietà: insieme di piante coltivate nettamente distinguibile per vari caratteri, fra cui quello morfologico. Soglia: limite minimo di danno, espresso in percentuale del valore assicurato per singola partita, al superamento del quale è previsto l accesso al risarcimento. Polizza: documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in conformità alla Lettera di Intesa ed in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio. 6

11 1. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza. ART. 2 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società indennizza il danno di quantità, causato dalla percossa della grandine, al prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata ed il danno di qualità, se previsto dalle Condizioni Speciali. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. ART. 3 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 4 ESCLUSIONI Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine. Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da grandine eventualmente determinati dalle suddette altre cause. ART. 5 PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore del secondo giorno successivo a quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali. Per notifica si intende la comunicazione a cura dell Agente, o dell intermediario assicurativo, alla Società con lettera raccomandata, apposito stampato, telegramma o telefax. La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, per l attestazione della qualifica di Socio dell Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l assicurazione è inefficace fin dall inizio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto, od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque al 10 Novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali. ART. 6 FRANCHIGIA L assicurazione è prestata con l applicazione della franchigia, indicata nella Lettera di Intesa, espressa in centesime parti del prodotto in garanzia. Per danni superiori all aliquota di franchigia viene risarcita l eccedenza. ART. 7 DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTERISCHIO) Salvo patto contrario non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da grandine. Qualora l evento si verifichi tra la data di notifica dell assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l assicurazione avrà corso ugualmente, ma l Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell art. 9 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall indennizzo nell eventualità di un successivo sinistro. ART. 8 RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO Quando si verifichi sopra una partita la distruzione di almeno un quinto del prodotto, per qualsiasi evento diverso da quello della grandine, l Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società, fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia già stato colpito anche da grandine, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all Assicurato con lettera raccomandata. ART. 9 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato deve: a) darne avviso all Agenzia della Società alla quale è assegnato il certificato di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l evento, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita; b) dichiarare se intende richiedere la perizia, o segnalare l evento per semplice memoria, qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all indennizzo; c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture, dando immediata comunicazione alla Società qualora si renda necessaria l effettuazione di operazioni colturali straordinarie; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento. L inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a) e c) del presente articolo, può comportare la perdita o la riduzione del diritto all indennizzo o alla riduzione del pre- 7

12 mio previsto dall art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio). L Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro 20 giorni dalla data della grandine. La trasformazione è consentita per sinistri che abbiano a verificarsi fino a 20 giorni prima dell epoca di maturazione del prodotto. Per ogni danno denunciato con richiesta di perizia che risultasse inesistente, l Assicurato dovrà corrispondere le relative spese di perizia sostenute dalla Società. ART. 10 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è definito direttamente tra le parti o dal perito nominato dalla Società. ART. 11 MANCANZA DI CAMPIONI E DECADENZA DAL DIRITTO AL RISARCIMENTO Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno, regolarmente denunciato, l Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma. Deve altresì lasciare i campioni, per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell evento, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all indennizzo - pari almeno al 5% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito, secondo le norme di cui all art Competenze dei periti. Detto perito deve inviare copia della perizia, entro tre giorni dalla data della sua effettuazione, alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. ART. 12 COMPETENZE DEI PERITI La quantificazione del danno deve essere eseguita, per singola partita, in base ai prezzi unitari fissati nella Lettera di Intesa per i singoli prodotti, con le seguenti norme: a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da grandine, come detto all art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio) - e quelle relative alla franchigia; c) in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto alla lettera a). Il perito deve: a) accertare la data in cui l evento si è verificato; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, alla varietà ed alla quantità dei prodotti assicurati; c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall Assicurato in relazione al disposto dell art Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento; d) accertare lo stadio di maturazione del prodotto e valutare l epoca più idonea per effettuare la perizia; e) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell Assicurato. La firma dell Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell Assicurato, il predetto bollettino, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, previsti dall art Perizia d appello - viene spedito al domicilio dell Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l Assicurato non si avvalesse del disposto dell art. 13, la perizia diverrebbe definitiva. ART. 13 PERIZIA D APPELLO L Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d appello. A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall Assicurato e da due periti, scelti dall Assicurato stesso, tra quelli indicati nella Lettera di Intesa. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Lettera di Intesa. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate. Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva ed irrevocabile. ART. 14 NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D APPELLO Se è stato chiesto l appello, l Assicurato deve lasciare il prodotto della partita, per la quale è stata richiesta la perizia d appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall art Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento - o dalle Condizioni Speciali. Qualora l Assicurato abbia richiesto l appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. 8

13 Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest ultimo può assistere alla perizia d appello. La perizia d appello non può avere luogo se prima dell effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall art. 9 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro. ART. 15 MODALITÀ DELLA PERIZIA D APPELLO La perizia d appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, salvo quanto previsto dall art Rettifiche. Qualunque sia l esito della perizia d appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART. 16 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Il pagamento dell indennizzo, deve essere effettuato all Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente. ART. 17 ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. ART. 18 DECADENZA DAI DIRITTI CONTRATTUALI Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall assicurazione, produce la decadenza dell Assicurato dal diritto all indennizzo. ART. 22 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalla grandine, in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo telegramma o telefax, alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell offerta, da parte dell Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell offerta, da parte dell Assicurato, il contratto si intende risolto. ART. 23 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART. 24 TRASFORMAZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE IN POLIZZA IN CASO DI MANCATA AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PUBBLICO Qualora il certificato di assicurazione grandine non sia ammesso, per qualsivoglia motivo, totalmente o parzialmente a contributo pubblico, il certificato verrà automaticamente trasformato in polizza avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell Assicurato, che si impegna a corrisponderlo, contro quietanzamento da parte della Società. ART. 19 RETTIFICHE Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti. ART. 20 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnato il certificato di assicurazione. ART. 21 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 9

14 PRODOTTO ASSICURATO ART. 1 La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia o difetto. 10

15 PRODOTTI ARBOREI PRODOTTO FRUTTA ART. 2 La garanzia ha inizio: dalla schiusa delle gemme per l actinidia; dall allegagione per le altre specie. ART. 3 Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle corrispondenti tabelle che seguono, in base alla scelta dichiarata dall Assicurato in polizza. Per quanto attiene ai prodotti ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE, FICHI D INDIA, il titolo di danno lesione riportato nelle tabelle seguenti - ove non diversamente specificato - si riferisce al mesocarpo. Actinidia: tabella CONVENZIONALE A B a) Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all epicarpo; singola lesione lieve. 0 0 b) Qualche lesione lieve; singola lesione media c) Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve d) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media e) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti e/o distrutti (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza qualche. Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella: % DI DEFOGLIAZIONE EPOCA DEL SINISTRO* < DECADI COEFFICIENTE DI DANNO 1 GIU GIU GIU LUG LUG LUG AGO AGO AGO * Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. 11

16 Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine: tabella CONVENZIONALE A B a) Illesi; lesioni all epicarpo; qualche lesione minima. 0 0 b) Più lesioni minime; qualche lesione lieve c) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve d) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media e) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti e/o distrutti Mele: tabella CONVENZIONALE A B a) Illesi; lesioni all epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato. 0 0 b) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve c) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve d) Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole e) Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti e/o distrutti Pere: tabella CONVENZIONALE A B a) Illesi; lesioni all epicarpo; qualche o più lesioni minime. 0 0 b) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime c) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve d) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media e) Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti e/o distrutti Fichi d India: tabella a) Illesi; segni di percossa; tracce di ondulato; incisioni all epicarpo. 0 b) Incisioni lievi al mesocarpo. 25 c) Incisioni medie al mesocarpo. 40 d) Incisioni profonde al mesocarpo. 70 e) Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate; lacerazioni profonde al mesocarpo; frutti deformati; frutti abbattuti e/o distrutti. 100 Cachi, Fichi: tabella a) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato. 0 b) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all epicarpo. 20 c) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all epicarpo. 40 d) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo. 75 e) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti

17 PRODOTTO AGRUMI ART. 4 La garanzia ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12 delle date sottoindicate, relative all anno di stipulazione del contratto: 1 giugno limoni (primo fiore); 1 luglio arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma; 1 ottobre limoni estivi (verdelli). Essa, fermo quanto previsto all art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12 delle date sottoriportate, relative all anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente: 28 febbraio per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà Ciaculli ), Kumquat, Satsuma; 31 marzo per limoni (primo fiore); 30 aprile per arance (escluse Varietà Ovale e Valencia ), mandarini Ciaculli, pompelmi, bergamotti, chinotti; 31 maggio per arance Varietà Ovale e Valencia ; 31 agosto per limoni estivi (verdelli). ART. 5 Per i limoni l assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell anno in cui è stato sottoscritto il contratto; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore), o per la sola produzione del limone estivo (verdello), o per entrambe dovendosi, in quest ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti. ART. 6 Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all epicarpo (flavedo). 0 b) Più incisioni all epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi. 25 c) Numerose incisioni all epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie. 50 d) Incisioni all endocarpo (polpa); deformazioni gravi; profonde e diffuse lacerazioni all endocarpo (polpa). 80 e) Frutti distrutti. 100 PRODOTTO UVA ART. 7 La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme. Uva da vino ART. 8 La garanzia si riferisce alla perdita di quantità nonché, se dichiarato in polizza, a quella di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Percentuale perdita di quantità /100 Coeff. di danno di qualità sul 0 4,50 10,50 15,00 22,50 30,00 45,00 60,00 75 prodotto residuo Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, a partire dalle seguenti date fisse: ore 12 del 20 giugno per l Italia Meridionale e le Isole; ore 12 del 25 giugno per l Italia Centrale; ore 12 del 01 luglio per l Italia Settentrionale. Uva da tavola ART. 9 La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e, dall allegagione, di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme: 13

18 a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%; b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all aliquota di acini danneggiati e/o perduti. ART. 10 I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalla grandine, in caso di danno da grandine, saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile. ART. 11 Fermo quanto previsto all art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia termina alle ore 12 del 20 ottobre, ad eccezione della varietà Hoanez, per la quale la cessazione è prevista alle ore 12 del 30 novembre. PRODOTTO OLIVE ART. 12 La garanzia ha inizio dall allegagione e, fermo quanto previsto all art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12 del 30 novembre per le olive da olio. Olive da olio ART. 13 La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a) Illese; segni di percossa; ondulato. 0 b) Incisioni superficiali; ammaccature. 10 c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti. 35 d) Lesioni che raggiungono l endocarpo. 60 e) Lesioni che raggiungono l endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute. 100 Olive da tavola ART. 14 La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a) Illese; segni di percossa; ondulato. 0 b) Incisioni superficiali; ammaccature. 30 c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti. 60 d) Lesioni che raggiungono l endocarpo; drupe perdute

19 PRODOTTI ERBACEI ART. 15 La garanzia ha inizio dall emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; in polizza deve essere indicata obbligatoriamente la data della semina o del trapianto. ART. 16 Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMO- DORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. ART. 17 Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest ultima fase. La data del taglio o dell estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma od a mezzo fax e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre: 3 giorni dalla suddetta data per i prodotti cipolle, fagioli secchi, piselli secchi e semi di piante ortensi; 7 giorni dalla suddetta data per il prodotto bietola da seme. ART. 18 Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme. ART. 19 Per i prodotti: ORTICOLI: Melanzane e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie; SEMI DI PIANTE ORTENSI: Bietole rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli; a deroga dell art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno deve essere comunicato telegraficamente od a mezzo fax alla Direzione della Società Ramo Grandine entro le 24 ore successive. Prodotto barbabietola da zucchero (radice) ART. 20 La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sottoriportati: % DI DEFOGLIAZIONE EPOCA DEL SINISTRO < DECADI COEFFICIENTE DI DANNO 1 GIU GIU GIU LUG LUG LUG AGO AGO AGO

20 Prodotto bietola da seme (seme bietola da zucchero) ART. 21 La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme. ART. 22 Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme. Prodotto cavolfiori (pianta), cavolo verza (pianta), cavolo cappuccio (pianta) ART. 23 Fermo quanto previsto all art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società termina comunque alle ore 12 del 30 novembre. Prodotto cetrioli, zucchine e zucche ART. 24 A deroga dell art. 15 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il rischio a carico della Società ha inizio dall allegagione e, fermo quanto previsto all art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12 del: 15 settembre per l Italia Settentrionale; 15 ottobre per l Italia Centrale; 15 novembre per l Italia Meridionale e le Isole. ART. 25 Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all epicarpo. 0 b) Plurime incisioni all epicarpo. 10 c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere. 25 d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie. 45 e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi. 75 f) Deformazioni molto gravi; frutti distrutti. 100 Prodotto cocomeri e meloni ART. 26 In polizza deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto. ART. 27 Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile: Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni a) Fiori e/o frutti illesi; incisioni all epicarpo. 0 b) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere. 30 c) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie. 55 d) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi. 80 e) Deformazioni molto gravi; fiori e/o frutti distrutti. 100 Cocomeri varietà Sugar Baby e simili a) Fiori e/o frutti illesi. 0 b) Incisioni all epicarpo. 15 c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere. 50 d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie. 80 e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori e/o frutti distrutti

21 ART. 28 Fermo quanto previsto all art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia termina: per le coltivazioni che utilizzano metodi di forzatura per l anticipo del ciclo colturale: alle ore 12 del 15 agosto per l Italia Settentrionale e alle ore 12 del 10 agosto per l Italia Centro - Meridionale ed Insulare; per le coltivazioni a cielo aperto non forzate, comprese quelle che utilizzano il metodo della pacciamatura: alle ore 12 del 31 agosto per l Italia Settentrionale e alle ore 12 del 20 agosto per l Italia Centro - Meridionale ed Insulare; per le coltivazioni tardive: alle ore 12 del 15 settembre per l intero territorio nazionale. Sono considerate coltivazioni tardive quelle seminate o trapiantate a partire dalle seguenti date: per l Italia Settentrionale semina dal 15 maggio, trapianto dal 01 giugno; per l Italia Centro-Meridionale ed Insulare semina dal 05 maggio, trapianto dal 20 maggio. Prodotto fagioli ART. 29 Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme. Prodotto fragole, fragoloni, fragoloni rifiorenti, fragoline di bosco ART. 30 A deroga dell art. 15 delle Condizioni Speciali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12 del 15 ottobre. Per ogni partita deve essere indicata, in polizza, la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e, per le colture poliennali, la data di presumibile ripresa vegetativa. ART. 31 Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a) Illesi. 0 b) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi. 25 c) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie. 60 d) Lesioni di notevole estensione e/o notevole profondità; deformazioni gravi. 80 e) Frutti asportati; frutti distrutti. 100 Prodotto mais da insilaggio ART. 32 La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Percentuale perdita di quantità /100 Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. Prodotto mais da seme ART. 33 La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione, si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell incrocio, ed è estesa al danno di qualità. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita. Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo devono essere indicati esclusivamente per il prodotto delle piante femminili portaseme che si assicura, a meno che non si voglia nel contempo garantire, a condizioni normali, anche il prodotto delle piante maschili impollinanti, nel qual caso deve essere indicato separatamente il relativo dettaglio dei quantitativi e dei valori. 17

22 ART. 34 Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Percentuale perdita di quantità /100 Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. Prodotto mais dolce ART. 35 La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce e, per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi, è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Percentuale perdita di quantità /100 Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. Prodotto melanzane ART. 36 La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato; a parziale deroga dell art. 16 delle Condizioni Speciali di Assicurazione gli scaglioni da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti nella tabella che segue: Raccolto progressivo e relative % % minima di prodotto Giorni dal trapianto di prodotto asportato convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**) 100 I II III IV (**) Per giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati. Prodotto peperoni ART. 37 Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti. 0 b) Percosse all esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati. 15 c) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati. 35 d) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso

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